Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 (BUR n. 3/1991)
Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 (BUR n. 3/1991) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO
1990/1994.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Criteri generali.
Titolo II
Programmazione e deleghe
Art. 3 - Programma regionale
di sviluppo agricolo e forestale.
1. E' approvato il Programma regionale di
sviluppo agricolo e forestale (PSAF) nel testo allegato alla presente
legge, con efficacia vincolante per l'attività della Regione e degli
enti strumentali e quale strumento di indirizzo e coordinamento per gli
enti locali.
2. Il PSAF rappresenta, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo
(PRS) e del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), il
provvedimento quadro della programmazione regionale nei settori agricolo
e forestale e costituisce il raccordo propositivo e ricettivo delle
determinazioni del Piano agricolo nazionale, del Piano forestale
nazionale e della Politica agricola comunitaria.
3. In ordine alle esigenze della programmazione, la Giunta regionale
entro un anno dall'approvazione del PSAF predispone, al fine
dell'approvazione da parte del Consiglio, prioritariamente i seguenti
piani specifici:
a) agricolo-ambientale e per la difesa fito-patologica;
b) agricolo-alimentare: per la ristrutturazione del settore vitivinicolo;
per il rilancio del settore zootecnico-lattiero-caseario; per il settore
orto-frutticolo e per la riconversione delle produzioni alle esigenze del
mercato; per il settore vivaistico e floricolo, nonchè per la
ristrutturazione del comparto della lavorazione dei prodotti agricoli e
zootecnici;
c) per il settore della pesca e dell'acquacoltura;
d) per lo sviluppo socio-economico e ambientale della montagna;
e) per lo sviluppo dell'apicoltura;
f) piano per la ricostituzione delle alberature in zona rurale.
4. La Giunta regionale approva i documenti di attuazione, ivi compresi i
piani esecutivi, in applicazione degli indirizzi e obiettivi del PSAF e
dei relativi aggiornamenti approvati dal Consiglio e dei piani specifici
vigenti.
(3)
Art. 4 - Deleghe di funzioni
amministrative.
1. Sono delegate alle province e alle
comunità montane per le aree di competenza le funzioni
amministrative riguardanti:
a) gli interventi nel settore delle infrastrutture rurali concernenti
opere di approvvigionamento di acqua potabile, distribuzione di energia
elettrica, costruzione e riattamento di strade vicinali di cui
all'
art. 28
della
legge
regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ;
b) gli interventi sulle unità produttive concernenti la costruzione,
l'ampliamento, il radicale riattamento e il restauro conservativo di
fabbricati destinati ad abitazione dei coltivatori di cui alla lettera
d), commi 3 e 4, dell'
art. 32 della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
2. La Giunta regionale approva le direttive per la gestione delle
funzioni delegate, provvede per la messa a disposizione del personale
necessario e, in base alle disponibilità finanziarie recate dal
bilancio, assegna le risorse alle province e alle comunità montane.
3. In caso di inadempienza la Giunta regionale adotta i conseguenti
provvedimenti surrogatori.
Titolo III
Strumenti per l'innovazione dell'agricoltura
Art. 5 - Polo tecnologico e
Agricenter.
Art. 6 - Istituto
lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene.
Art. 7 - Diffusione di
produzioni agricole innovative.
Titolo IV
Amministrazione regionale del settore primario
Art. 8 - Funzioni e
competenze.
Art. 9 - Anagrafe delle ditte
nel settore primario.
Art. 10 - Sistema informativo
agricolo regionale.
Art. 11 - Snellimento delle
procedure.
Art. 12 - Nucleo regionale di
vigilanza e controllo.
1. Gli Ispettori di vigilanza costituenti
il Nucleo regionale istituito con l'
art. 57 della
legge regionale 31
ottobre 1980, n. 88 , sono posti alle dipendenze del Segretario
regionale per le attività produttive del settore primario e sono
ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del
codice di procedura penale, nei limiti del servizio cui sono destinati e
secondo le attribuzioni espressamente conferite dalla stessa legge.
Art. 13 - Diritto
all'informazione e pubblicità degli atti amministrativi.
Titolo V
Tutela dello spazio rurale
Art. 14 - Azioni e interventi
per la tutela dello spazio rurale.
1. Omissis (
12)
2. La Giunta regionale approva, in accordo con gli strumenti territoriali
urbanistici vigenti e con i piani nazionali e regionali ambientali di
settore, il piano specifico integrato "Agricoltura e ambiente" che
individua: le pratiche di produzione compatibili con le esigenze della
protezione dell'ambiente; le regole e i criteri da osservarsi da parte
degli agricoltori, in ordine all'intensità della produzione, alla
densità del bestiame, alle azioni per ridurre l'impiego dei
fertilizzanti e degli altri mezzi chimici, alle azioni per il trattamento
e l'utilizzazione agricola delle deiezioni animali da attuare anche
mediante la formazione di consorzi; le zone omogenee e gli ambiti
particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale nei quali
promuovere azioni differenziate di salvaguardia e di tutela nonché
interventi di difesa attiva e di valorizzazione.
3. Il piano determina le modalità per il concorso regionale nel
finanziamento degli interventi che potranno riguardare: la realizzazione
e l'adeguamento delle strutture aziendali per la raccolta, il trattamento
e la distribuzione delle deiezioni zootecniche; la concessione di
un'indennità agli agricoltori che si impegnano, per almeno cinque
anni, ad instaurare o mantenere pratiche di produzione agricola
compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle
risorse naturali; la concessione di contributi per la riconversione dei
prodotti eccedentari nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale,
nonché in altri ambiti territoriali appositamente individuati dai
piani stessi.
4. omissis (
13)
Art. 15 - Attività dei
consorzi di bonifica.
Art. 16 - Difesa
fitopatologica.
1. La Giunta regionale, in attuazione del "Piano nazionale di lotta
fitopatologica integrata" adotta un piano specifico per la difesa
fitopatologica, per la diffusione dei metodi di lotta guidata e integrata
contro le malattie delle piante inteso a migliorare la qualità
igienico- sanitaria delle produzioni agro-alimentari e a ridurre le cause
di inquinamento ambientale.
2. La Giunta regionale attua il piano specifico con il concorso dei
consorzi di difesa delle coltivazioni, delle cooperative e loro consorzi,
delle associazioni e dei gruppi di assistenza interaziendale.
3. La Regione concorre alle spese sostenute dagli enti operanti nella
difesa fitopatologica mediante le disponibilità finanziarie recate
dal bilancio regionale a sostegno dei servizi reali all'impresa
nonché con i fondi appositamente recati dal Piano nazionale di lotta
fitopatologica.
Art. 17 - Manutenzione
ambientale.
Titolo VI
Tutela dei consumatori e promozione dei prodotti
Art. 18 - Valorizzazione dei
prodotti agro-alimentari.
Art. 19 - Progetti
commerciali.
Titolo VII
Servizi reali all'impresa
Art. 20 - Finalità e
caratteristiche.
Art. 21 - Piano esecutivo dei
servizi di sviluppo.
Art. 22 - Ricerca di
interesse regionale e sperimentazione.
Art. 23 - Assistenza
interaziendale.
Art. 24 - Attività di
assistenza specialistica.
Art. 25 - Formazione
professionale.
Art. 26 - Incentivi per il
miglioramento dell'assetto gestionale degli organismi associativi.
Titolo VIII
Organizzazione dell'offerta e politica per l'agro-industria
Art. 27 - Misure per lo
sviluppo del sistema agro-alimentare.
Art. 28 - Criteri e
condizioni.
Art. 29 - Misure per il
miglioramento dell'efficienza delle cooperative agricole.
Titolo IX
Politica degli interventi finanziari
Art. 30 - Interventi
finanziari di carattere innovativo.
Art. 31 - Capitalizzazione
delle cooperative agricole e dei loro consorzi.
Art. 32 - Consorzi fidi tra
cooperative agricole.
Art. 33 - Criteri e
condizioni.
Titolo X
Interventi sulle strutture aziendali
Art. 34 - Misure per il
miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole.
Art. 35 - Criteri e
condizioni.
Art. 36 - Settori della
pesca e dell'acquacoltura.
Titolo XI
Disposizioni finali
Art. 37 - Adeguamento alla
normativa comunitaria.
1. La Giunta regionale, in
conformità a quanto previsto dal trattato istitutivo della
Comunità europea, nonché dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fornisce concreta attuazione mediante
gli opportuni piani esecutivi ed i relativi bandi alla regolamentazione
comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori
dell’agricoltura, delle foreste e della pesca, anche in relazione
alla determinazione dell’ammontare dei contributi, dei limiti
quantitativi e dei parametri stabiliti dalla presente legge.
2. La Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui
provvedimenti attuativi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal
ricevimento della proposta della Giunta regionale trascorsi i quali si
prescinde dal parere. (
35)
Art. 38 - Modificazione di
norme.
Art. 39 - Copertura
finanziaria.
Art. 40 - Dichiarazione
d'urgenza.
* * * * *
Allegato alla
legge
regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , relativa a:
DISPOSIZIONI PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E PROGRAMMA REGIONALE DI
SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO 1990/1994
1. PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO
1990/1994
Omissis (
39)
2. PROGRAMMA DI SVILUPPO AGRICOLO
Omissis (
40)
3. PROGRAMMA DI SVILUPPO FORESTALE
Da tempo nel Veneto, e prima che in altre zone, si è compreso che la
stabilità bio-ecologica del bosco è il presupposto per
l'erogazione di una molteplicità di beni e di servizi e pertanto la
Regione, tramite la pianificazione forestale ha posto come finalità
la migliore funzionalità del bosco, promuovendo la valorizzazione
delle risorse di un dato territorio allo scopo di svolgere funzioni di
produzione legnosa pregiata, di erogazione energetica, di protezione del
suolo, di componente essenziale del paesaggio, sia in senso ambientale
che estetico.
Anche la difesa del suolo è sempre stato un obiettivo prioritario
nella gestione delle aree montane, in quanto considerata condizione
inderogabile per lo svolgimento delle attività umane e interesse
della intera comunità regionale.
Nel quadro del territorio regionale, il bosco occupa il 19,5% della
superficie, ma se si punta l'attenzione sull'area montana e collinare, il
coefficiente sale a 45,5%. Pertanto le principali attenzioni finora
attribuite alla foresta sono state incentrate negli ambiti montani e le
funzioni conseguenti sono state commisurate soprattutto alle popolazioni
locali ed enti che le rappresentano.
L'azione regionale in materia, regolata dalla legge forestale regionale,
ha conseguito efficaci risultati che sono senz'altro riproponibili nel
futuro.
Ai sensi dell'art. 1 della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
, infatti, la Regione Veneto promuove la difesa idrogeologica del
territorio, la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, la
valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale, la produzione legnosa, la
tutela del paesaggio, il recupero alla fertilità dei suoli
depauperati e degradati, al fine di un armonico sviluppo socio-economico
e delle condizioni di vita e sicurezza della collettività.
3.1 Il rapporto uomo-ambiente.
La
legge regionale
n. 29/1983 , più nota come "Progetto montagna" completa la
legislazione di tipo speciale per la montagna. L'obiettivo principale del
progetto è quello di assicurare il mantenimento della presenza
dell'uomo nel territorio montano, considerandola premessa indispensabile
per la salvaguardia dell'ambiente circostante dagli incombenti pericoli
di degradazione e garanzia del perdurare dell'insieme di tradizioni e di
specificità culturali del patrimonio storico e paesaggistico di cui
la montagna veneta fa parte. Il presidio permanente delle popolazioni
locali è necessario per curare il territorio, rendendo un servizio
generale anche alle altre aree.
Il "progetto" pone il rapporto tra uomo e ambiente montano in prospettive
nuove, rendendo evidente che i ruoli fondamentali della montagna non
possono essere assicurati senza il presidio degli abitanti. Quando si
parla di equilibrio ecologico non ci si può dimenticare che solo in
alcuni casi questo può essere lasciato alla natura, mentre si tratta
spesso di mantenere una stabilità colturale derivata da un assetto
conseguito da secoli di cure capillari.
Il coltivatore di montagna effettuava assieme a opere di produzione,
interventi di "riproduzione" del territorio spesso impercettibilmente
collegati. L'impostazione tecnica basata sulla produttività ha
trascurato l'aspetto della "manutenzione" con il risultato di attingere a
delle risorse costruite nel tempo, ma che vanno esaurendosi.
La Regione è quindi impegnata ad estendere, e in tal senso la legge
assume la necessaria normativa, anche allo spazio rurale della montagna,
gli interventi di manutenzione e di difesa idrogeologica. Va sottolineato
a tale proposito che molti settori produttivi della montagna, quali il
turismo, attingono oggi le risorse di un paesaggio creato dal lavoro
agricolo e silvo pastorale.
L'esodo delle attività agricole, oltre ad una certa misura, è
perciò allarmante, perché se è chiaro che senza il turismo
molte zone montane venete non avrebbero più i mezzi necessari di
sviluppo, è anche vero che il turismo dipenderà, a tempi
lunghi, dal mantenimento del territorio il cui presidio più
economico e affidabile è dato dall'agricoltura; attività che
peraltro, in coerenza con le determinazioni del Progetto Montagna
dovrà basarsi sul modello dell'economia mista e su produzioni di
elevata qualità.
L'abbandono da parte del coltivatore agricolo di montagna e collina ha
comportato il deterioramento delle puntiformi opere di sistemazione, di
regimazione, di terrazzamento, un tempo oggetto di continua manutenzione
e va creando condizioni di precaria stabilità.
La Giunta è quindi impegnata a predisporre il piano specifico per lo
sviluppo socioeconomico e ambientale della montagna.
3.2 La legge forestale e gli altri interventi regionali.
Da quanto detto risulta evidente l'interesse pubblico che il bosco
assolve indipendentemente dalla proprietà, quando è soggetto a
una corretta e duratura gestione e pertanto gli oneri di questo servizio
generale comportano forme di incentivazione e di remunerazione adeguati.
A tal fine, la legge forestale prevede interventi per migliorare il
patrimonio esistente, incrementarne la produttività e qualificare la
produzione con assortimenti più rispondenti alle esigenze di
mercato.
Dal punto di vista formale, le norme e gli interventi della legge sono
raggruppati nei settori fondamentali dei vincoli, della difesa
idrogeologica e della tutela e incremento del patrimonio silvo-pastorale.
In materia di vincolo, il fine è di conservare gli equilibri che
presiedono alla sopravvivenza e produttività della foresta. La
Giunta regionale è impegnata ad estendere l'area del vincolo in zone
fuori dalla montagna, ma sensibili all'erosione o dal punto di vista
ambientale, quali sono quelle dei litorali.
Nel campo della difesa del suolo, si persegue il risanamento dei
territori montani e di quelli sottoposti a vincolo idrogeologico,
attuando il riequilibrio geo-morfologico in aree soggette a condizioni di
dissesto. Le tecniche di bioingegneria si sono rilevate particolarmente
idonee al restauro delle aree degradate (cave, frane, ecc.) realizzando
una migliore "qualità dell'ambiente"; anche gli interventi per la
difesa dalle valanghe hanno trovato collocazione nelle azioni di difesa
del territorio.
Al fine di assicurare la migliore efficacia agli interventi tecnici e
programmatori, è ribadito l'impegno della Regione ad effettuare
studi, ricerche e sperimentazioni, soprattutto su determinati bacini
pilota, significativi per il territorio regionale.
Si ribadisce la necessità di garantire il rapporto esistente tra la
superficie boscata e quella rimanente, evitando qualsiasi sottrazione,
anche mediante il ripristino degli spazi utilizzati per la costruzione di
infrastrutture e di costruzioni edilizie.
Viene riaffermata l'importanza dei boschi che svolgono prevalente
funzione di protezione di opere di interesse pubblico, di strade e
abitati nei confronti di caduta di massi, frane e valanghe.
Particolare attenzione deve essere riservata all'azione regionale per la
lotta agli incendi boschivi e per la protezione dei boschi dagli attacchi
parassitari.
La precarietà degli equilibri biologici si ripercuote non solo sulla
vulnerabilità delle foreste e sul dissesto del suolo ma anche sulla
produzione della materia prima legno.
La legge forestale regionale assicura finanziamenti e strumenti operativi
per l'esecuzione di cure colturali, diradamenti, sfolli, risarcimenti
ecc. nelle fustaie, per migliorare qualitativamente i soprassuoli.
In tale prospettiva sono in vigore dettagliate direttive e norme di
pianificazione forestale alle quali si uniformano gli attuali 114 piani
di riassetto di proprietà pubbliche, riguardanti 217.939 ettari, di
cui 117.805 a bosco e 100.134 a prati, pascoli e improduttivi.
Al fine di assicurare l'adozione dei piani di assestamento è
opportuno contenere i costi dei rilievi di campagna adottando, previa
sperimentazione, metodi di rilevazione più spediti ma affidabili.
Considerate le nuove valenze paesistiche conferite alle foreste e a molte
aree della montagna veneta da strumenti di pianificazione regionale quali
il PTRC e i piani di area, è indispensabile che i piani di riassetto
forestale, recepiscano le determinazioni del livello programmatorio
superiore in ordine ai temi ambientali e urbanistici specifici.
E' stata di recente messa a punto anche la normativa pianificatoria
relativa ai boschi cedui, prevedendo la conversione all'alto fusto dei
cedui che ne hanno le caratteristiche, a partire da quelli di faggio in
proprietà pubblica.
Rimane il grosso problema della proprietà privata, ampiamente
spezzettata e di dimensioni non idonee ad una razionale conduzione. A tal
fine la legge prevede la costituzione di consorzi fra proprietari per
raggiungere dimensioni aziendali adeguate, tali da rendere tecnicamente
realizzabile ed economica la gestione, anche mediante la redazione di
piani colturali di durata poliennale.
3.3 Ulteriori indirizzi e interventi nel settore.
Per i boschi cedui di proprietà privata, non più sottoposti a
regolare utilizzazione per un certo periodo di tempo (40 anni il faggio,
35 anni le querce ed i carpini, 25 il castagno) saranno consentiti solo
tagli di avviamento all'alto fusto, qualora si riscontrino idonee
condizioni stazionali.
è inoltre vietato il ritorno al governo ceduo nei boschi in cui sia
stato eseguito almeno un taglio d'avviamento ad alto fusto che abbia
conseguito risultati soddisfacenti.
Inoltre, nelle fustaie con resti di ceduo, il taglio delle latifoglie
è sempre subordinato all'avviamento ad alto fusto dei soggetti
migliori, nel maggior numero possibile.
Volgendo l'attenzione ai pascoli montani, essi sono utilizzati in
conformità a un disciplinare tecnico-economico che evita pratiche
irrazionali e indirizza verso una migliore gestione. Contributi sono
previsti per migliorare il cotico erboso, le produzioni foraggere e le
opere infrastrutturali al servizio di malghe e alpeggi. Il miglioramento
dei pascoli va indirizzato soprattutto in senso qualitativo, puntando
anche al recupero di vaste superfici di praterie sottoutilizzate,
piuttosto che aumentare localmente la produttività in senso
quantitativo, con conseguenze non sempre positive sotto il profilo
idrogeologico e ambientale. (
41)
3.4 La viabilità forestale.
Per poter effettuare le necessarie operazioni di coltivazione del
"territorio", è necessario consentire alla manodopera di arrivare
sul posto di lavoro e impiegare moderne attrezzature. è quindi da
prevedere il potenziamento della rete viaria specificamente destinata
alle utilizzazioni. La densità attuale delle strade e piste
forestali dovrà perciò essere aumentata pur nel rispetto degli
aspetti ambientali, in coerenza con quanto previsto dal piano forestale
nazionale.
Un'idonea viabilità rende possibile poi intervenire contro gli
incendi, in maniera tempestiva ed efficace, e contro la diffusione di
attacchi parassitari.
La costruzione di strade comporta talora danni derivanti da erosione,
smottamenti e incanalamento di acque superficiali, per cui tali pericoli
sono da prevenire con prudenza e con adeguate contromisure, considerando
anche gli effetti nel lungo periodo; è necessario quindi bilanciare
gli aspetti tecnici ed economici con quelli morfologici, idrogeologici e
paesaggistici.
Dall'aumento della densità viaria potrà discendere la
razionalizzazione delle utilizzazioni legnose e la maggior diffusione
della meccanizzazione in foresta (gru a cavo, trattori, rimorchi, argani,
verricelli, scortecciatrici, teleferiche bifuni, ecc.).
3.5 Utilizzazione dei prodotti del bosco.
La legge forestale regionale ha già determinato la concessione di
mutui a tasso agevolato, mediante il "Fondo forestale regionale", per una
migliore ed economica utilizzazione commerciale e industriale dei
prodotti del bosco e per lo sviluppo delle industrie del legno.
Sulla scorta delle risultanze delle ricerche e delle indagini, si
assumono i seguenti orientamenti di intervento nel settore legno:
− incentivare consorzi locali di boscaioli, in modo che gli Enti
proprietari possano vendere il loro legname all'imposto, anziché in
piedi, destinando parte dei maggiori utili così ricavabili per
l'esecuzione di opere di miglioramento e valorizzazione dei boschi
stessi;
− favorire un flusso aggiornato di dati e informazioni
sull'andamento dei mercati, sulle aste e sulla disponibilità di
legname;
− fornire assistenza tecnica ed economica alle imprese boschive e
alle segherie operanti nel Veneto, suggerendo l'adozione delle tecnologie
e metodologie più adatte alle caratteristiche aziendali;
− favorire un maggior coordinamento tra produttori di legname e
imprese di trasformazione.
A seguito della perdita delle tradizionali conoscenze operative dei
boscaioli, un tempo tramandate per esperienza e per imitazione, è
necessaria un'adeguata istruzione professionale per gli operatori del
bosco.
3.6 Alcuni fenomeni di particolare criticità.
La massiccia comparsa di gravi patologie in centro Europa, attribuite
soprattutto agli effetti dell'inquinamento atmosferico, non hanno fatto
sentire ancora il loro peso nella Regione, se non in una percentuale
limitata; ma l'esperienza fatta altrove di rapidissima diffusione, induce
a mantenere sotto controllo costante i popolamenti forestali, mediante
rilievi campionari, fotogrammetria e telerilevamento da satellite.
Maggiori effetti di danneggiamento hanno attualmente gli eventi
meteorici, i fattori meccanici, il fuoco, gli insetti.
La difesa fitosanitaria va considerata non soltanto nella fase di
infestazione in atto, ma soprattutto in quella di prevenzione adottando
nei rimboschimenti artificiali specie idonee alle caratteristiche
stazionali.
L'aliquota di piante danneggiate da schianti meteorici è rilevante,
ma assorbita dal controllo delle utilizzazioni nell'ambito delle
proprietà assestate.
Talora si tratta di formazioni vulnerabili, derivate da impianti
artificiali e monospecifici di picea, al di fuori del proprio areale: il
trauma derivato da fattori atmosferici può essere alleviato
procedendo al restauro di specie più consone alle caratteristiche
stazionali (in questo caso, soprattutto faggio).
Nei boschi più stabili, invece, gli schianti riguardano spesso
classi cronologiche giovani, determinando conseguenze meno appariscenti a
tempi brevi (con il recupero del legname e la sostituzione di analoghe
masse nel piano dei tagli dei boschi in fase di assestamento), ma non
trascurabili in tempi lunghi, quando il bosco si troverà con dei
"salti" generazionali. Per questi motivi la Regione intende promuovere
quanto necessario per garantire Enti pubblici e privati da danni ai
boschi di diversa natura, non già secondo un concetto di
"compensazione" ma di "assicurazione" che invogli a seguire la coltura
dei boschi ed eviti scoraggiamenti per il sovrapporsi di cicli economici
lunghi con rischi connessi a troppe variabili non controllabili (clima,
insetti, virus, ecc.).
3.7 La funzione multipla della foresta.
è ancora da tenere presente la funzione multipla della foresta al di
là del regime di proprietà. In questo quadro l'accesso al
pubblico, mentre riveste certamente funzioni sociali, deve essere
commisurato alla capacità di "carico" dell'ecosistema forestale, in
modo che vengano salvaguardati i processi fisici e biologici che
presiedono alla continuità del binomio suolo-soprassuolo.
Un corretto comportamento del pubblico in foresta aiuta molto a risolvere
questo problema: informazione ed educazione ecologica diventano
perciò elementi indispensabili di una politica forestale.
Si ritiene che l'Azienda regionale per le Foreste possa estendere le
attività di educazione ecologica opportunamente avviate in tale
settore. Nel contempo, tutte le componenti della foresta, comprese le
popolazioni animali in essa dimoranti, vanno valorizzate in uno scenario
ecosistemico.
3.8 Direttive per la ricerca.
La politica programmatoria in tema di foreste si è avvalsa di una
serie di indagini che, eseguite in attuazione di specifiche norme, hanno
permesso una dettagliata conoscenza del territorio.
Gli elementi raccolti sono aggiornati mediante la struttura informativa
del Dipartimento per le foreste, con un Centro per l'elaborazione dei
dati, per le attività di remote-sensing e per la cartografia
automatica.
Il Centro per la elaborazione dati del Dipartimento per le Foreste è
impegnato a estendere la sua attività anche nel settore delle
produzioni agricole per l'installazione del catasto vitivinicolo e delle
procedure per la valutazione delle produzioni.
I più importanti filoni di ricerca da sviluppare in futuro
riguardano:
− sviluppo e adeguamento alle nuove tecnologie del Sistema
informativo forestale, con particolare riguardo ai sistemi avanzati di
approntamento di cartografie tematiche, della relativa definizione degli
standard tipologicovegetazionali e all'aggiornamento degli inventari
forestali con tecniche di remote-sensing;
− produzione di analisi, studi, ricerche e metodiche di
definizione, pianificazione e restauro biologico delle risorse ambientali
e paesaggistiche silvo-pastorali di particolare pregio e importanza
territoriale;
− completamento e omogeneizzazione delle procedure di gestione
computerizzata dei piani di riassetto forestale, anche a livello di
cartografia con collegamento alla Carta tecnica regionale. Sviluppo di
nuovi metodi di rilevamento basati sull'uso di strumenti e di tecniche di
campionamento statistico rapidi e affidabili;
− sperimentazione di tecniche selvicolturali innovative nel settore
del miglioramento dei boschi esistenti e del restauro forestale, con
particolare attenzione all'introduzione di specie pregiate ed
ecologicamente stabili; si comprendono pure le conversioni di biomassa
povera ricavate dai cedui e dagli scarti delle produzioni agricole
montane per ottenere paste da carta;
− approfondimento dell'ecologia e biologia delle specie arboree e
del dinamismo evolutivo delle formazioni forestali in collegamento a una
rete regionale di controllo e monitoraggio dello stato fito-sanitario dei
principali patrimoni forestali ricadenti nel territorio regionale;
− costituzione di un osservatorio permanente per il mercato del
legno, per le imprese e per le industrie di lavorazione e trasformazione
dei prodotti;
− prosecuzione di ricerche e sperimentazione nel settore della
difesa idrogeologica, con particolare riguardo agli studi sulla
stabilità dei versanti e ai modelli di previsione delle piene nei
bacini montani.
Al fine di realizzare il concetto base di ricerca come supporto alle
realtà operative e quindi per una indispensabile ricaduta sul
territorio, i risultati che emergono devono trovare in tempi brevi uno
sbocco verso più utenti (operatori del settore, amministratori e
pubblico), mediante divulgazione delle attività sopra indicate.
3.9 Linee di politica forestale.
La positiva esperienza delle azioni discendenti dalla legge forestale
regionale induce a continuare negli indirizzi da questa espressi sia
nella forma che nel contenuto.
Il settore "foreste", inteso nel senso più ampio di gestione di
boschi, praterie, acque e ambiente montano ha cicli lunghi, che devono
essere perseguiti e condotti in maniera metodica che non necessitano di
cambiamenti di metodi e di leggi.
Nuove prospettive alle foreste sono attribuite dalla presa di coscienza
di temi ambientali, che estendono l'opportunità di creazione e
gestione di spazi verdi dalla montagna al resto del territorio regionale.
Infatti dalla differenziazione climatica, pedologica e geomorfologica di
molti ambienti nel Veneto deriva la mancata articolazione di ambiti
naturali, che consentono lo sviluppo di tipologie forestali diverse, in
grado di riprodurre, dalle fasce costiere a quelle alpine una
varietà di situazioni, quale pochi altri territori nazionali e
continentali sono in grado di offrire in breve spazio.
Il Piano Forestale Nazionale indica negli interventi per lo sviluppo del
verde urbano, una nuova tematica di interessi del settore forestale che
richiede un approccio completamente diverso rispetto alle tradizionali
problematiche del settore, ma che ha sempre come finalità il
soddisfacimento di analoghe esigenze ambientali e ricreative.
Anche il PRS indica nella creazione di spazi verdi a brevi distanze dai
luoghi di abitazione e di lavoro, lo strumento per favorire il
miglioramento dell'estetica e dell'ambiente di vita urbana, nonchè
le possibilità di ricreazione.
La Regione è pertanto impegnata a favorire la ricostruzione di
formazioni arboree e di boschi nella fascia di pianura, metropolitana e
costiera che trova inoltre sostegno nelle recenti politiche varate dalla
CEE (Reg. 1760/87), volte a contenere le eccedenze di produzioni agricole
tramite la messa a riposo di superfici attualmente destinate alle
coltivazioni agrarie; ciò comporta anche un interesse diretto per
gli agricoltori, che in questa maniera potranno continuare una forma di
produzione globalmente utile in quanto attualmente deficitaria nella
bilancia commerciale nazionale.
La vocazione ambientale non preclude comunque quella forestale ma anzi,
all'infuori di biotopi particolari (paludi, zone umide, ecc.), essa viene
a coincidere con quella forestale nel senso più ampio del termine e
cioè soltanto con funzioni immediatamente economiche, ma
ecosistemiche, posto che la naturale tendenza dei fattori naturali porta
alla costituzione di foreste.
Va presa in considerazione perciò la possibilità di attuare, in
particolare in aree pubbliche, interventi non soltanto indirizzati a
produzioni legnose alternative delle aziende agricole, quali pioppeti e
altre specie a rapido accrescimento, ma a veri e propri boschi permanenti
nel tempo, edificati con specie proprie del luogo e in grado di erogare
servizi multipli. Di particolare interesse può essere la
ricostruzione di boschi planiziali, caratterizzati soprattutto da querce.
In questo ambito può essere ripreso in considerazione, il ruolo di
alberature stradali e campestri, di filari e siepi interpoderali e
ripariali, per le funzioni non solo paesaggistiche e di produzione di
legname di pregio ma soprattutto di rifugio per avifauna, fauna terrestre
e insetti utili all'agricoltura.
Una variante originale nell'ambito costiero e delle isole della Laguna di
Venezia è quella della creazione di pinete litoranee o di formazioni
sostitutive (a dominanza di farnia, ontano, ecc.), in grado di
contrastare l'erosione eolica e di fornire ambienti ricreativi per gli
utenti della balneazione.
Le pinete litoranee del Veneto, pur limitate in senso spaziale e
sottoposte a pressione antropica, da salvaguardare comunque anche tramite
migliorate tecniche di gestione, costituiscono dei suprassuoli arborei di
importanza naturalistica, estetica e per la difesa delle coste.
La novità di questi ultimi indirizzi è quindi quella di
estendere lo sviluppo del bosco, fuori dalla zona montana, pur mantenendo
in questa e prioritariamente le condizioni di manutenzione e sviluppo
della foresta attraverso le sperimentate tecniche assestamentali e
selvicolturali.
D'altra parte non si ritiene più il caso di espandere in montagna su
larga scala il bosco, in quanto l'agricoltura è già in
condizioni di difficoltà, quando non addirittura di crisi o
abbandono: l'equilibrio del paesaggio richiede il mantenimento
dell'agricoltore e un giusto rapporto tra diversi usi del suolo. La
foresta non deve perciò sottrarre ulteriori spazi all'agricoltura
nelle zone più agevoli, mentre può essere ripristinata nelle
aree di quota e in quelle in cui, per la cessazione delle tradizionali
attività, si sono insediate spontaneamente fasi vegetazionali
arbustive di scarso valore produttivo o idrogeologico.
In questo contesto, proseguendo nella politica già intrapresa dalla
Regione tramite l'Azienda regionale per le Foreste, e ai fini del
rimboschimento ci si può giovare dell'espansione del demanio
pubblico, per acquisire terreni da proprietari privati scarsamente
motivati a curarli.
Un ruolo fondamentale per la buona riuscita degli impianti artificiali
è rivestito dai vivai, le cui tecniche di produzione sono il
presupposto della buona riuscita del restauro forestale. è opportuno
inoltre sperimentare metodi più efficaci per ridurre i costi del
rimboschimento, attualmente assai elevati.
Nella fascia collinare e pedemontana invece è opportuno accelerare
l'evoluzione di molte aree marginali e fuori della portata della
agricoltura intensiva, mediante l'arricchimento dei soprassuoli arborei
ai fini anche produttivi.
In queste zone, ampi terreni un tempo destinati alla produzione foraggera
si sono resi disponibili per colture boscate. Laddove il terreno ha
limitato spessore e la pendenza è elevata possono prevalere le
tradizionali metodologie di impianto forestale. Dove invece le condizioni
climatiche e pedologiche sono migliori, si può praticare
arboricoltura da legno (frassino, acero, tiglio, ecc.) oppure coltivare
certe specie da frutto (castagno, noce, ciliegio, nocciolo) e piante
tartufigene.
Per procedere a programmi in questo senso, bisogna attuare la selezione e
il miglioramento genetico delle specie, individuando fenotipi o
varietà più idonee sia alle caratteristiche stazionali che agli
interessi dei proprietari.
3.10 Programmazione forestale regionale.
Le direttive del Piano Forestale Nazionale trovano facile inserimento
nell'azione forestale perseguita dalla Regione del Veneto. Le azioni di
miglioramento della gestione forestale, sviluppo tecnologico,
manutenzione e sviluppo dei boschi poveri, pioppicoltura, specie
pregiate, ricerca, informazione, promozione e mercato, hanno già
operatività e tradizione nelle strutture regionali.
In particolare è possibile realizzare subito delle finalità
attivate dal Piano Forestale Nazionale quali:
− programmi
selvicolturali di miglioramento e manutenzione periodica che abbiano come
finalità il raggiungimento di una più elevata efficienza
ecologica e produttiva dei boschi cedui, delle fustaie degradate, dei
boschi danneggiati da fattori patogeni e da eventi climatici, dei nuovi
rimboschimenti;
− interventi di manutenzione di strade forestali che non comportino
alterazioni alle funzioni precipue e danni all'ambiente;
− interventi colturali negli impianti esistenti e in quelli nuovi
di arboricoltura produttiva costituiti da pioppeti, piante a rapida
crescita, cedui di castagno;
− rimboschimenti con reintroduzione di latifoglie nobili indigene,
quali noce, acero, frassino, quercie, ciliegio o l'introduzione di piante
tartufigene su terreni adatti, anche in sostituzione di specie forestali
estranee al paesaggio e all'ambiente;
− iniziative di gestione adottando strumenti di pianificazione
forestale, utilizzazione e conservazione dei boschi e dei territori
agro-silvo-pastorali delle proprietà pubbliche e private;
− investimenti in tecnologie forestali innovative per i proprietari
e le imprese boschive, nonchè formazione professionale di operai e
tecnici per l'uso di moderne tecniche di utilizzazione dei boschi.
E' da recepire in forma esplicita una novità del Piano Forestale
Nazionale: consiste nel promuovere la costituzione di consorzi forestali
tra proprietari pubblici e privati. In tale contesto, e per gli scopi
operativi di cui sopra, la legge regionale di cui è parte integrante
questo programma di sviluppo forestale, apporta modifiche agli artt. 1 e
3 della
legge
regionale n. 34/1974 .
Sempre in tema forestale vengono previste inoltre disposizioni intese a
promuovere la creazione e sviluppo del verde urbano, concernente le
pertinenze delle aree metropolitane e del verde territoriale, riguardante
alberature, siepi, filari, arboricoltura e forestazione su aree marginali
delle aziende agricole che intendono portare a riposo parte della
proprietà.
Per il resto, la
legge regionale n. 52/1978 già
dispone di tutti i meccanismi atti ad applicare il programma di sviluppo
forestale.
Note
(
41) Sul punto vedi anche la
disciplina di cui alla
legge regionale 21 marzo 2023, n. 4
“Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe” con
particolare riguardo all’art. 4 che individua linee guida per la
gestione del patrimonio regionale delle malghe e l’esercizio
dell’attività di alpeggio.
SOMMARIO