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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 (BUR n. 3/1991)

Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 (BUR n. 3/1991) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO 1990/1994.

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.

Omissis (1)

Art. 2 - Criteri generali.

Omissis (2)

Titolo II
Programmazione e deleghe

Art. 3 - Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale.

1. E' approvato il Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale (PSAF) nel testo allegato alla presente legge, con efficacia vincolante per l'attività della Regione e degli enti strumentali e quale strumento di indirizzo e coordinamento per gli enti locali.
2. Il PSAF rappresenta, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) e del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), il provvedimento quadro della programmazione regionale nei settori agricolo e forestale e costituisce il raccordo propositivo e ricettivo delle determinazioni del Piano agricolo nazionale, del Piano forestale nazionale e della Politica agricola comunitaria.
3. In ordine alle esigenze della programmazione, la Giunta regionale entro un anno dall'approvazione del PSAF predispone, al fine dell'approvazione da parte del Consiglio, prioritariamente i seguenti piani specifici:
a) agricolo-ambientale e per la difesa fito-patologica;
b) agricolo-alimentare: per la ristrutturazione del settore vitivinicolo; per il rilancio del settore zootecnico-lattiero-caseario; per il settore orto-frutticolo e per la riconversione delle produzioni alle esigenze del mercato; per il settore vivaistico e floricolo, nonchè per la ristrutturazione del comparto della lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
c) per il settore della pesca e dell'acquacoltura;
d) per lo sviluppo socio-economico e ambientale della montagna;
e) per lo sviluppo dell'apicoltura;
f) piano per la ricostituzione delle alberature in zona rurale.
4. La Giunta regionale approva i documenti di attuazione, ivi compresi i piani esecutivi, in applicazione degli indirizzi e obiettivi del PSAF e dei relativi aggiornamenti approvati dal Consiglio e dei piani specifici vigenti. (3)

Art. 4 - Deleghe di funzioni amministrative.

1. Sono delegate alle province e alle comunità montane per le aree di competenza le funzioni amministrative riguardanti:
a) gli interventi nel settore delle infrastrutture rurali concernenti opere di approvvigionamento di acqua potabile, distribuzione di energia elettrica, costruzione e riattamento di strade vicinali di cui all'art. 28 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ;
b) gli interventi sulle unità produttive concernenti la costruzione, l'ampliamento, il radicale riattamento e il restauro conservativo di fabbricati destinati ad abitazione dei coltivatori di cui alla lettera d), commi 3 e 4, dell'art. 32 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
2. La Giunta regionale approva le direttive per la gestione delle funzioni delegate, provvede per la messa a disposizione del personale necessario e, in base alle disponibilità finanziarie recate dal bilancio, assegna le risorse alle province e alle comunità montane.
3. In caso di inadempienza la Giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti surrogatori.

Titolo III
Strumenti per l'innovazione dell'agricoltura

Art. 5 - Polo tecnologico e Agricenter.

Omissis (4)

Art. 6 - Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene.

Omissis (5)

Art. 7 - Diffusione di produzioni agricole innovative.

Omissis (6)

Titolo IV
Amministrazione regionale del settore primario

Art. 8 - Funzioni e competenze.

Omissis (7)

Art. 9 - Anagrafe delle ditte nel settore primario.

Omissis (8)

Art. 10 - Sistema informativo agricolo regionale.

Omissis (9)

Art. 11 - Snellimento delle procedure.

Omissis (10)

Art. 12 - Nucleo regionale di vigilanza e controllo.

1. Gli Ispettori di vigilanza costituenti il Nucleo regionale istituito con l'art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono posti alle dipendenze del Segretario regionale per le attività produttive del settore primario e sono ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni espressamente conferite dalla stessa legge.

Art. 13 - Diritto all'informazione e pubblicità degli atti amministrativi.

Omissis (11)

Titolo V
Tutela dello spazio rurale

Art. 14 - Azioni e interventi per la tutela dello spazio rurale.

1. Omissis (12)
2. La Giunta regionale approva, in accordo con gli strumenti territoriali urbanistici vigenti e con i piani nazionali e regionali ambientali di settore, il piano specifico integrato "Agricoltura e ambiente" che individua: le pratiche di produzione compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente; le regole e i criteri da osservarsi da parte degli agricoltori, in ordine all'intensità della produzione, alla densità del bestiame, alle azioni per ridurre l'impiego dei fertilizzanti e degli altri mezzi chimici, alle azioni per il trattamento e l'utilizzazione agricola delle deiezioni animali da attuare anche mediante la formazione di consorzi; le zone omogenee e gli ambiti particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale nei quali promuovere azioni differenziate di salvaguardia e di tutela nonché interventi di difesa attiva e di valorizzazione.
3. Il piano determina le modalità per il concorso regionale nel finanziamento degli interventi che potranno riguardare: la realizzazione e l'adeguamento delle strutture aziendali per la raccolta, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni zootecniche; la concessione di un'indennità agli agricoltori che si impegnano, per almeno cinque anni, ad instaurare o mantenere pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali; la concessione di contributi per la riconversione dei prodotti eccedentari nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale, nonché in altri ambiti territoriali appositamente individuati dai piani stessi.
4. omissis (13)

Art. 15 - Attività dei consorzi di bonifica.

Omissis (14)

Art. 16 - Difesa fitopatologica.

1. La Giunta regionale, in attuazione del "Piano nazionale di lotta fitopatologica integrata" adotta un piano specifico per la difesa fitopatologica, per la diffusione dei metodi di lotta guidata e integrata contro le malattie delle piante inteso a migliorare la qualità igienico- sanitaria delle produzioni agro-alimentari e a ridurre le cause di inquinamento ambientale.
2. La Giunta regionale attua il piano specifico con il concorso dei consorzi di difesa delle coltivazioni, delle cooperative e loro consorzi, delle associazioni e dei gruppi di assistenza interaziendale.
3. La Regione concorre alle spese sostenute dagli enti operanti nella difesa fitopatologica mediante le disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale a sostegno dei servizi reali all'impresa nonché con i fondi appositamente recati dal Piano nazionale di lotta fitopatologica.

Art. 17 - Manutenzione ambientale.

Omissis (15)

Titolo VI
Tutela dei consumatori e promozione dei prodotti

Art. 18 - Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari.

Omissis (16)

Art. 19 - Progetti commerciali.

Omissis (17)

Titolo VII
Servizi reali all'impresa

Art. 20 - Finalità e caratteristiche.

omissis (18)

Art. 21 - Piano esecutivo dei servizi di sviluppo.

omissis (19)

Art. 22 - Ricerca di interesse regionale e sperimentazione.

omissis (20)

Art. 23 - Assistenza interaziendale.

Omissis (21)

Art. 24 - Attività di assistenza specialistica.

Omissis (22)

Art. 25 - Formazione professionale.

Omissis (23)

Art. 26 - Incentivi per il miglioramento dell'assetto gestionale degli organismi associativi.

omissis (24)

Titolo VIII
Organizzazione dell'offerta e politica per l'agro-industria

Art. 27 - Misure per lo sviluppo del sistema agro-alimentare.

Omissis (25)

Art. 28 - Criteri e condizioni.

Omissis (26)

Art. 29 - Misure per il miglioramento dell'efficienza delle cooperative agricole.

Omissis (27)

Titolo IX
Politica degli interventi finanziari

Art. 30 - Interventi finanziari di carattere innovativo.

Omissis (28)

Art. 31 - Capitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi.

Omissis (29)

Art. 32 - Consorzi fidi tra cooperative agricole.

Omissis (30)

Art. 33 - Criteri e condizioni.

Omissis (31)

Titolo X
Interventi sulle strutture aziendali

Art. 34 - Misure per il miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole.

Omissis (32)

Art. 35 - Criteri e condizioni.

Omissis (33)

Art. 36 - Settori della pesca e dell'acquacoltura.

Omissis (34)

Titolo XI
Disposizioni finali

Art. 37 - Adeguamento alla normativa comunitaria.

1. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fornisce concreta attuazione mediante gli opportuni piani esecutivi ed i relativi bandi alla regolamentazione comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell’agricoltura, delle foreste e della pesca, anche in relazione alla determinazione dell’ammontare dei contributi, dei limiti quantitativi e dei parametri stabiliti dalla presente legge.
2. La Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui provvedimenti attuativi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale trascorsi i quali si prescinde dal parere. (35)

Art. 38 - Modificazione di norme.

Omissis (36)

Art. 39 - Copertura finanziaria.

Omissis (37)

Art. 40 - Dichiarazione d'urgenza.

Omissis (38)

* * * * *
Allegato alla legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , relativa a:

DISPOSIZIONI PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO 1990/1994

1. PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO 1990/1994

Omissis (39)

2. PROGRAMMA DI SVILUPPO AGRICOLO

Omissis (40)

3. PROGRAMMA DI SVILUPPO FORESTALE

Da tempo nel Veneto, e prima che in altre zone, si è compreso che la stabilità bio-ecologica del bosco è il presupposto per l'erogazione di una molteplicità di beni e di servizi e pertanto la Regione, tramite la pianificazione forestale ha posto come finalità la migliore funzionalità del bosco, promuovendo la valorizzazione delle risorse di un dato territorio allo scopo di svolgere funzioni di produzione legnosa pregiata, di erogazione energetica, di protezione del suolo, di componente essenziale del paesaggio, sia in senso ambientale che estetico.
Anche la difesa del suolo è sempre stato un obiettivo prioritario nella gestione delle aree montane, in quanto considerata condizione inderogabile per lo svolgimento delle attività umane e interesse della intera comunità regionale.
Nel quadro del territorio regionale, il bosco occupa il 19,5% della superficie, ma se si punta l'attenzione sull'area montana e collinare, il coefficiente sale a 45,5%. Pertanto le principali attenzioni finora attribuite alla foresta sono state incentrate negli ambiti montani e le funzioni conseguenti sono state commisurate soprattutto alle popolazioni locali ed enti che le rappresentano.
L'azione regionale in materia, regolata dalla legge forestale regionale, ha conseguito efficaci risultati che sono senz'altro riproponibili nel futuro.
Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , infatti, la Regione Veneto promuove la difesa idrogeologica del territorio, la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, la valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale, la produzione legnosa, la tutela del paesaggio, il recupero alla fertilità dei suoli depauperati e degradati, al fine di un armonico sviluppo socio-economico e delle condizioni di vita e sicurezza della collettività.

3.1 Il rapporto uomo-ambiente.

La legge regionale n. 29/1983 , più nota come "Progetto montagna" completa la legislazione di tipo speciale per la montagna. L'obiettivo principale del progetto è quello di assicurare il mantenimento della presenza dell'uomo nel territorio montano, considerandola premessa indispensabile per la salvaguardia dell'ambiente circostante dagli incombenti pericoli di degradazione e garanzia del perdurare dell'insieme di tradizioni e di specificità culturali del patrimonio storico e paesaggistico di cui la montagna veneta fa parte. Il presidio permanente delle popolazioni locali è necessario per curare il territorio, rendendo un servizio generale anche alle altre aree.
Il "progetto" pone il rapporto tra uomo e ambiente montano in prospettive nuove, rendendo evidente che i ruoli fondamentali della montagna non possono essere assicurati senza il presidio degli abitanti. Quando si parla di equilibrio ecologico non ci si può dimenticare che solo in alcuni casi questo può essere lasciato alla natura, mentre si tratta spesso di mantenere una stabilità colturale derivata da un assetto conseguito da secoli di cure capillari.
Il coltivatore di montagna effettuava assieme a opere di produzione, interventi di "riproduzione" del territorio spesso impercettibilmente collegati. L'impostazione tecnica basata sulla produttività ha trascurato l'aspetto della "manutenzione" con il risultato di attingere a delle risorse costruite nel tempo, ma che vanno esaurendosi.
La Regione è quindi impegnata ad estendere, e in tal senso la legge assume la necessaria normativa, anche allo spazio rurale della montagna, gli interventi di manutenzione e di difesa idrogeologica. Va sottolineato a tale proposito che molti settori produttivi della montagna, quali il turismo, attingono oggi le risorse di un paesaggio creato dal lavoro agricolo e silvo pastorale.
L'esodo delle attività agricole, oltre ad una certa misura, è perciò allarmante, perché se è chiaro che senza il turismo molte zone montane venete non avrebbero più i mezzi necessari di sviluppo, è anche vero che il turismo dipenderà, a tempi lunghi, dal mantenimento del territorio il cui presidio più economico e affidabile è dato dall'agricoltura; attività che peraltro, in coerenza con le determinazioni del Progetto Montagna dovrà basarsi sul modello dell'economia mista e su produzioni di elevata qualità.
L'abbandono da parte del coltivatore agricolo di montagna e collina ha comportato il deterioramento delle puntiformi opere di sistemazione, di regimazione, di terrazzamento, un tempo oggetto di continua manutenzione e va creando condizioni di precaria stabilità.
La Giunta è quindi impegnata a predisporre il piano specifico per lo sviluppo socioeconomico e ambientale della montagna.

3.2 La legge forestale e gli altri interventi regionali.

Da quanto detto risulta evidente l'interesse pubblico che il bosco assolve indipendentemente dalla proprietà, quando è soggetto a una corretta e duratura gestione e pertanto gli oneri di questo servizio generale comportano forme di incentivazione e di remunerazione adeguati.
A tal fine, la legge forestale prevede interventi per migliorare il patrimonio esistente, incrementarne la produttività e qualificare la produzione con assortimenti più rispondenti alle esigenze di mercato.
Dal punto di vista formale, le norme e gli interventi della legge sono raggruppati nei settori fondamentali dei vincoli, della difesa idrogeologica e della tutela e incremento del patrimonio silvo-pastorale.
In materia di vincolo, il fine è di conservare gli equilibri che presiedono alla sopravvivenza e produttività della foresta. La Giunta regionale è impegnata ad estendere l'area del vincolo in zone fuori dalla montagna, ma sensibili all'erosione o dal punto di vista ambientale, quali sono quelle dei litorali.
Nel campo della difesa del suolo, si persegue il risanamento dei territori montani e di quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, attuando il riequilibrio geo-morfologico in aree soggette a condizioni di dissesto. Le tecniche di bioingegneria si sono rilevate particolarmente idonee al restauro delle aree degradate (cave, frane, ecc.) realizzando una migliore "qualità dell'ambiente"; anche gli interventi per la difesa dalle valanghe hanno trovato collocazione nelle azioni di difesa del territorio.
Al fine di assicurare la migliore efficacia agli interventi tecnici e programmatori, è ribadito l'impegno della Regione ad effettuare studi, ricerche e sperimentazioni, soprattutto su determinati bacini pilota, significativi per il territorio regionale.
Si ribadisce la necessità di garantire il rapporto esistente tra la superficie boscata e quella rimanente, evitando qualsiasi sottrazione, anche mediante il ripristino degli spazi utilizzati per la costruzione di infrastrutture e di costruzioni edilizie.
Viene riaffermata l'importanza dei boschi che svolgono prevalente funzione di protezione di opere di interesse pubblico, di strade e abitati nei confronti di caduta di massi, frane e valanghe.
Particolare attenzione deve essere riservata all'azione regionale per la lotta agli incendi boschivi e per la protezione dei boschi dagli attacchi parassitari.
La precarietà degli equilibri biologici si ripercuote non solo sulla vulnerabilità delle foreste e sul dissesto del suolo ma anche sulla produzione della materia prima legno.
La legge forestale regionale assicura finanziamenti e strumenti operativi per l'esecuzione di cure colturali, diradamenti, sfolli, risarcimenti ecc. nelle fustaie, per migliorare qualitativamente i soprassuoli.
In tale prospettiva sono in vigore dettagliate direttive e norme di pianificazione forestale alle quali si uniformano gli attuali 114 piani di riassetto di proprietà pubbliche, riguardanti 217.939 ettari, di cui 117.805 a bosco e 100.134 a prati, pascoli e improduttivi.
Al fine di assicurare l'adozione dei piani di assestamento è opportuno contenere i costi dei rilievi di campagna adottando, previa sperimentazione, metodi di rilevazione più spediti ma affidabili.
Considerate le nuove valenze paesistiche conferite alle foreste e a molte aree della montagna veneta da strumenti di pianificazione regionale quali il PTRC e i piani di area, è indispensabile che i piani di riassetto forestale, recepiscano le determinazioni del livello programmatorio superiore in ordine ai temi ambientali e urbanistici specifici.
E' stata di recente messa a punto anche la normativa pianificatoria relativa ai boschi cedui, prevedendo la conversione all'alto fusto dei cedui che ne hanno le caratteristiche, a partire da quelli di faggio in proprietà pubblica.
Rimane il grosso problema della proprietà privata, ampiamente spezzettata e di dimensioni non idonee ad una razionale conduzione. A tal fine la legge prevede la costituzione di consorzi fra proprietari per raggiungere dimensioni aziendali adeguate, tali da rendere tecnicamente realizzabile ed economica la gestione, anche mediante la redazione di piani colturali di durata poliennale.

3.3 Ulteriori indirizzi e interventi nel settore.

Per i boschi cedui di proprietà privata, non più sottoposti a regolare utilizzazione per un certo periodo di tempo (40 anni il faggio, 35 anni le querce ed i carpini, 25 il castagno) saranno consentiti solo tagli di avviamento all'alto fusto, qualora si riscontrino idonee condizioni stazionali.
è inoltre vietato il ritorno al governo ceduo nei boschi in cui sia stato eseguito almeno un taglio d'avviamento ad alto fusto che abbia conseguito risultati soddisfacenti.
Inoltre, nelle fustaie con resti di ceduo, il taglio delle latifoglie è sempre subordinato all'avviamento ad alto fusto dei soggetti migliori, nel maggior numero possibile.
Volgendo l'attenzione ai pascoli montani, essi sono utilizzati in conformità a un disciplinare tecnico-economico che evita pratiche irrazionali e indirizza verso una migliore gestione. Contributi sono previsti per migliorare il cotico erboso, le produzioni foraggere e le opere infrastrutturali al servizio di malghe e alpeggi. Il miglioramento dei pascoli va indirizzato soprattutto in senso qualitativo, puntando anche al recupero di vaste superfici di praterie sottoutilizzate, piuttosto che aumentare localmente la produttività in senso quantitativo, con conseguenze non sempre positive sotto il profilo idrogeologico e ambientale. (41)

3.4 La viabilità forestale.

Per poter effettuare le necessarie operazioni di coltivazione del "territorio", è necessario consentire alla manodopera di arrivare sul posto di lavoro e impiegare moderne attrezzature. è quindi da prevedere il potenziamento della rete viaria specificamente destinata alle utilizzazioni. La densità attuale delle strade e piste forestali dovrà perciò essere aumentata pur nel rispetto degli aspetti ambientali, in coerenza con quanto previsto dal piano forestale nazionale.
Un'idonea viabilità rende possibile poi intervenire contro gli incendi, in maniera tempestiva ed efficace, e contro la diffusione di attacchi parassitari.
La costruzione di strade comporta talora danni derivanti da erosione, smottamenti e incanalamento di acque superficiali, per cui tali pericoli sono da prevenire con prudenza e con adeguate contromisure, considerando anche gli effetti nel lungo periodo; è necessario quindi bilanciare gli aspetti tecnici ed economici con quelli morfologici, idrogeologici e paesaggistici.
Dall'aumento della densità viaria potrà discendere la razionalizzazione delle utilizzazioni legnose e la maggior diffusione della meccanizzazione in foresta (gru a cavo, trattori, rimorchi, argani, verricelli, scortecciatrici, teleferiche bifuni, ecc.).

3.5 Utilizzazione dei prodotti del bosco.

La legge forestale regionale ha già determinato la concessione di mutui a tasso agevolato, mediante il "Fondo forestale regionale", per una migliore ed economica utilizzazione commerciale e industriale dei prodotti del bosco e per lo sviluppo delle industrie del legno.
Sulla scorta delle risultanze delle ricerche e delle indagini, si assumono i seguenti orientamenti di intervento nel settore legno:
− incentivare consorzi locali di boscaioli, in modo che gli Enti proprietari possano vendere il loro legname all'imposto, anziché in piedi, destinando parte dei maggiori utili così ricavabili per l'esecuzione di opere di miglioramento e valorizzazione dei boschi stessi;
− favorire un flusso aggiornato di dati e informazioni sull'andamento dei mercati, sulle aste e sulla disponibilità di legname;
− fornire assistenza tecnica ed economica alle imprese boschive e alle segherie operanti nel Veneto, suggerendo l'adozione delle tecnologie e metodologie più adatte alle caratteristiche aziendali;
− favorire un maggior coordinamento tra produttori di legname e imprese di trasformazione.
A seguito della perdita delle tradizionali conoscenze operative dei boscaioli, un tempo tramandate per esperienza e per imitazione, è necessaria un'adeguata istruzione professionale per gli operatori del bosco.

3.6 Alcuni fenomeni di particolare criticità.

La massiccia comparsa di gravi patologie in centro Europa, attribuite soprattutto agli effetti dell'inquinamento atmosferico, non hanno fatto sentire ancora il loro peso nella Regione, se non in una percentuale limitata; ma l'esperienza fatta altrove di rapidissima diffusione, induce a mantenere sotto controllo costante i popolamenti forestali, mediante rilievi campionari, fotogrammetria e telerilevamento da satellite.
Maggiori effetti di danneggiamento hanno attualmente gli eventi meteorici, i fattori meccanici, il fuoco, gli insetti.
La difesa fitosanitaria va considerata non soltanto nella fase di infestazione in atto, ma soprattutto in quella di prevenzione adottando nei rimboschimenti artificiali specie idonee alle caratteristiche stazionali.
L'aliquota di piante danneggiate da schianti meteorici è rilevante, ma assorbita dal controllo delle utilizzazioni nell'ambito delle proprietà assestate.
Talora si tratta di formazioni vulnerabili, derivate da impianti artificiali e monospecifici di picea, al di fuori del proprio areale: il trauma derivato da fattori atmosferici può essere alleviato procedendo al restauro di specie più consone alle caratteristiche stazionali (in questo caso, soprattutto faggio).
Nei boschi più stabili, invece, gli schianti riguardano spesso classi cronologiche giovani, determinando conseguenze meno appariscenti a tempi brevi (con il recupero del legname e la sostituzione di analoghe masse nel piano dei tagli dei boschi in fase di assestamento), ma non trascurabili in tempi lunghi, quando il bosco si troverà con dei "salti" generazionali. Per questi motivi la Regione intende promuovere quanto necessario per garantire Enti pubblici e privati da danni ai boschi di diversa natura, non già secondo un concetto di "compensazione" ma di "assicurazione" che invogli a seguire la coltura dei boschi ed eviti scoraggiamenti per il sovrapporsi di cicli economici lunghi con rischi connessi a troppe variabili non controllabili (clima, insetti, virus, ecc.).

3.7 La funzione multipla della foresta.

è ancora da tenere presente la funzione multipla della foresta al di là del regime di proprietà. In questo quadro l'accesso al pubblico, mentre riveste certamente funzioni sociali, deve essere commisurato alla capacità di "carico" dell'ecosistema forestale, in modo che vengano salvaguardati i processi fisici e biologici che presiedono alla continuità del binomio suolo-soprassuolo.
Un corretto comportamento del pubblico in foresta aiuta molto a risolvere questo problema: informazione ed educazione ecologica diventano perciò elementi indispensabili di una politica forestale.
Si ritiene che l'Azienda regionale per le Foreste possa estendere le attività di educazione ecologica opportunamente avviate in tale settore. Nel contempo, tutte le componenti della foresta, comprese le popolazioni animali in essa dimoranti, vanno valorizzate in uno scenario ecosistemico.

3.8 Direttive per la ricerca.

La politica programmatoria in tema di foreste si è avvalsa di una serie di indagini che, eseguite in attuazione di specifiche norme, hanno permesso una dettagliata conoscenza del territorio.
Gli elementi raccolti sono aggiornati mediante la struttura informativa del Dipartimento per le foreste, con un Centro per l'elaborazione dei dati, per le attività di remote-sensing e per la cartografia automatica.
Il Centro per la elaborazione dati del Dipartimento per le Foreste è impegnato a estendere la sua attività anche nel settore delle produzioni agricole per l'installazione del catasto vitivinicolo e delle procedure per la valutazione delle produzioni.
I più importanti filoni di ricerca da sviluppare in futuro riguardano:
− sviluppo e adeguamento alle nuove tecnologie del Sistema informativo forestale, con particolare riguardo ai sistemi avanzati di approntamento di cartografie tematiche, della relativa definizione degli standard tipologicovegetazionali e all'aggiornamento degli inventari forestali con tecniche di remote-sensing;
− produzione di analisi, studi, ricerche e metodiche di definizione, pianificazione e restauro biologico delle risorse ambientali e paesaggistiche silvo-pastorali di particolare pregio e importanza territoriale;
− completamento e omogeneizzazione delle procedure di gestione computerizzata dei piani di riassetto forestale, anche a livello di cartografia con collegamento alla Carta tecnica regionale. Sviluppo di nuovi metodi di rilevamento basati sull'uso di strumenti e di tecniche di campionamento statistico rapidi e affidabili;
− sperimentazione di tecniche selvicolturali innovative nel settore del miglioramento dei boschi esistenti e del restauro forestale, con particolare attenzione all'introduzione di specie pregiate ed ecologicamente stabili; si comprendono pure le conversioni di biomassa povera ricavate dai cedui e dagli scarti delle produzioni agricole montane per ottenere paste da carta;
− approfondimento dell'ecologia e biologia delle specie arboree e del dinamismo evolutivo delle formazioni forestali in collegamento a una rete regionale di controllo e monitoraggio dello stato fito-sanitario dei principali patrimoni forestali ricadenti nel territorio regionale;
− costituzione di un osservatorio permanente per il mercato del legno, per le imprese e per le industrie di lavorazione e trasformazione dei prodotti;
− prosecuzione di ricerche e sperimentazione nel settore della difesa idrogeologica, con particolare riguardo agli studi sulla stabilità dei versanti e ai modelli di previsione delle piene nei bacini montani.
Al fine di realizzare il concetto base di ricerca come supporto alle realtà operative e quindi per una indispensabile ricaduta sul territorio, i risultati che emergono devono trovare in tempi brevi uno sbocco verso più utenti (operatori del settore, amministratori e pubblico), mediante divulgazione delle attività sopra indicate.

3.9 Linee di politica forestale.

La positiva esperienza delle azioni discendenti dalla legge forestale regionale induce a continuare negli indirizzi da questa espressi sia nella forma che nel contenuto.
Il settore "foreste", inteso nel senso più ampio di gestione di boschi, praterie, acque e ambiente montano ha cicli lunghi, che devono essere perseguiti e condotti in maniera metodica che non necessitano di cambiamenti di metodi e di leggi.
Nuove prospettive alle foreste sono attribuite dalla presa di coscienza di temi ambientali, che estendono l'opportunità di creazione e gestione di spazi verdi dalla montagna al resto del territorio regionale.
Infatti dalla differenziazione climatica, pedologica e geomorfologica di molti ambienti nel Veneto deriva la mancata articolazione di ambiti naturali, che consentono lo sviluppo di tipologie forestali diverse, in grado di riprodurre, dalle fasce costiere a quelle alpine una varietà di situazioni, quale pochi altri territori nazionali e continentali sono in grado di offrire in breve spazio.
Il Piano Forestale Nazionale indica negli interventi per lo sviluppo del verde urbano, una nuova tematica di interessi del settore forestale che richiede un approccio completamente diverso rispetto alle tradizionali problematiche del settore, ma che ha sempre come finalità il soddisfacimento di analoghe esigenze ambientali e ricreative.
Anche il PRS indica nella creazione di spazi verdi a brevi distanze dai luoghi di abitazione e di lavoro, lo strumento per favorire il miglioramento dell'estetica e dell'ambiente di vita urbana, nonchè le possibilità di ricreazione.
La Regione è pertanto impegnata a favorire la ricostruzione di formazioni arboree e di boschi nella fascia di pianura, metropolitana e costiera che trova inoltre sostegno nelle recenti politiche varate dalla CEE (Reg. 1760/87), volte a contenere le eccedenze di produzioni agricole tramite la messa a riposo di superfici attualmente destinate alle coltivazioni agrarie; ciò comporta anche un interesse diretto per gli agricoltori, che in questa maniera potranno continuare una forma di produzione globalmente utile in quanto attualmente deficitaria nella bilancia commerciale nazionale.
La vocazione ambientale non preclude comunque quella forestale ma anzi, all'infuori di biotopi particolari (paludi, zone umide, ecc.), essa viene a coincidere con quella forestale nel senso più ampio del termine e cioè soltanto con funzioni immediatamente economiche, ma ecosistemiche, posto che la naturale tendenza dei fattori naturali porta alla costituzione di foreste.
Va presa in considerazione perciò la possibilità di attuare, in particolare in aree pubbliche, interventi non soltanto indirizzati a produzioni legnose alternative delle aziende agricole, quali pioppeti e altre specie a rapido accrescimento, ma a veri e propri boschi permanenti nel tempo, edificati con specie proprie del luogo e in grado di erogare servizi multipli. Di particolare interesse può essere la ricostruzione di boschi planiziali, caratterizzati soprattutto da querce.
In questo ambito può essere ripreso in considerazione, il ruolo di alberature stradali e campestri, di filari e siepi interpoderali e ripariali, per le funzioni non solo paesaggistiche e di produzione di legname di pregio ma soprattutto di rifugio per avifauna, fauna terrestre e insetti utili all'agricoltura.
Una variante originale nell'ambito costiero e delle isole della Laguna di Venezia è quella della creazione di pinete litoranee o di formazioni sostitutive (a dominanza di farnia, ontano, ecc.), in grado di contrastare l'erosione eolica e di fornire ambienti ricreativi per gli utenti della balneazione.
Le pinete litoranee del Veneto, pur limitate in senso spaziale e sottoposte a pressione antropica, da salvaguardare comunque anche tramite migliorate tecniche di gestione, costituiscono dei suprassuoli arborei di importanza naturalistica, estetica e per la difesa delle coste.
La novità di questi ultimi indirizzi è quindi quella di estendere lo sviluppo del bosco, fuori dalla zona montana, pur mantenendo in questa e prioritariamente le condizioni di manutenzione e sviluppo della foresta attraverso le sperimentate tecniche assestamentali e selvicolturali.
D'altra parte non si ritiene più il caso di espandere in montagna su larga scala il bosco, in quanto l'agricoltura è già in condizioni di difficoltà, quando non addirittura di crisi o abbandono: l'equilibrio del paesaggio richiede il mantenimento dell'agricoltore e un giusto rapporto tra diversi usi del suolo. La foresta non deve perciò sottrarre ulteriori spazi all'agricoltura nelle zone più agevoli, mentre può essere ripristinata nelle aree di quota e in quelle in cui, per la cessazione delle tradizionali attività, si sono insediate spontaneamente fasi vegetazionali arbustive di scarso valore produttivo o idrogeologico.
In questo contesto, proseguendo nella politica già intrapresa dalla Regione tramite l'Azienda regionale per le Foreste, e ai fini del rimboschimento ci si può giovare dell'espansione del demanio pubblico, per acquisire terreni da proprietari privati scarsamente motivati a curarli.
Un ruolo fondamentale per la buona riuscita degli impianti artificiali è rivestito dai vivai, le cui tecniche di produzione sono il presupposto della buona riuscita del restauro forestale. è opportuno inoltre sperimentare metodi più efficaci per ridurre i costi del rimboschimento, attualmente assai elevati.
Nella fascia collinare e pedemontana invece è opportuno accelerare l'evoluzione di molte aree marginali e fuori della portata della agricoltura intensiva, mediante l'arricchimento dei soprassuoli arborei ai fini anche produttivi.
In queste zone, ampi terreni un tempo destinati alla produzione foraggera si sono resi disponibili per colture boscate. Laddove il terreno ha limitato spessore e la pendenza è elevata possono prevalere le tradizionali metodologie di impianto forestale. Dove invece le condizioni climatiche e pedologiche sono migliori, si può praticare arboricoltura da legno (frassino, acero, tiglio, ecc.) oppure coltivare certe specie da frutto (castagno, noce, ciliegio, nocciolo) e piante tartufigene.
Per procedere a programmi in questo senso, bisogna attuare la selezione e il miglioramento genetico delle specie, individuando fenotipi o varietà più idonee sia alle caratteristiche stazionali che agli interessi dei proprietari.

3.10 Programmazione forestale regionale.

Le direttive del Piano Forestale Nazionale trovano facile inserimento nell'azione forestale perseguita dalla Regione del Veneto. Le azioni di miglioramento della gestione forestale, sviluppo tecnologico, manutenzione e sviluppo dei boschi poveri, pioppicoltura, specie pregiate, ricerca, informazione, promozione e mercato, hanno già operatività e tradizione nelle strutture regionali.
In particolare è possibile realizzare subito delle finalità attivate dal Piano Forestale Nazionale quali:
− programmi selvicolturali di miglioramento e manutenzione periodica che abbiano come finalità il raggiungimento di una più elevata efficienza ecologica e produttiva dei boschi cedui, delle fustaie degradate, dei boschi danneggiati da fattori patogeni e da eventi climatici, dei nuovi rimboschimenti;
− interventi di manutenzione di strade forestali che non comportino alterazioni alle funzioni precipue e danni all'ambiente;
− interventi colturali negli impianti esistenti e in quelli nuovi di arboricoltura produttiva costituiti da pioppeti, piante a rapida crescita, cedui di castagno;
− rimboschimenti con reintroduzione di latifoglie nobili indigene, quali noce, acero, frassino, quercie, ciliegio o l'introduzione di piante tartufigene su terreni adatti, anche in sostituzione di specie forestali estranee al paesaggio e all'ambiente;
− iniziative di gestione adottando strumenti di pianificazione forestale, utilizzazione e conservazione dei boschi e dei territori agro-silvo-pastorali delle proprietà pubbliche e private;
− investimenti in tecnologie forestali innovative per i proprietari e le imprese boschive, nonchè formazione professionale di operai e tecnici per l'uso di moderne tecniche di utilizzazione dei boschi.
E' da recepire in forma esplicita una novità del Piano Forestale Nazionale: consiste nel promuovere la costituzione di consorzi forestali tra proprietari pubblici e privati. In tale contesto, e per gli scopi operativi di cui sopra, la legge regionale di cui è parte integrante questo programma di sviluppo forestale, apporta modifiche agli artt. 1 e 3 della legge regionale n. 34/1974 .
Sempre in tema forestale vengono previste inoltre disposizioni intese a promuovere la creazione e sviluppo del verde urbano, concernente le pertinenze delle aree metropolitane e del verde territoriale, riguardante alberature, siepi, filari, arboricoltura e forestazione su aree marginali delle aziende agricole che intendono portare a riposo parte della proprietà.
Per il resto, la legge regionale n. 52/1978 già dispone di tutti i meccanismi atti ad applicare il programma di sviluppo forestale.



Note

(1) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(2) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato da art. 4 comma 1 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 .
(3) Vedi anche art. 1 comma 2, art. 2 comma 3, art. 4 comma 1, legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 , abrogata dall’art. 1 comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(4) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(5) Articolo abrogato da art. 18 legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
(6) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(7) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(8) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(9) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(10) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(11) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato da art. 2 legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 .
(12) Comma abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(13) Comma abrogato da lett. d) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
(14) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 dell’art. 45 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
(15) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(16) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(17) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(18) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza abrogato da comma 1 art. 12 legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 .
(19) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza abrogato da comma 1 art. 12 legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 .
(20) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza abrogato da comma 1 art. 12 legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 .
(21) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato comma 1 art. 12 legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 e da comma 1 art. 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .
(22) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato da art. 7 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 e da art. 12 legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 .
(23) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato da art. 12 legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 .
(24) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza abrogato da comma 1 art. 12 legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 .
(25) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(26) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(27) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(28) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(29) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(30) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(31) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(32) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(33) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(34) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 1 luglio 1996, n. 18 .
(35) Articolo sostituito da art. 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
(36) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
(37) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(38) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(39) Punto abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(40) Punto abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(41) Sul punto vedi anche la disciplina di cui alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 4 “Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe” con particolare riguardo all’art. 4 che individua linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle malghe e l’esercizio dell’attività di alpeggio.


SOMMARIO

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