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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 (BUR n. 23/1995)

Legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 (BUR n. 23/1995) [sommario] [RTF]

NORME PER IL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

Legge abrogata dall’art. 54, comma 1, lett. a), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 . In ordine all’applicabilità in via transitoria di alcune disposizioni della presente legge, vedi, in particolare, gli artt. 50 e 51 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 . In ragione della predetta applicabilità in via transitoria, si ritiene opportuno riportare il testo degli articoli 3,4, 12,13 abrogati, inserendoli in corsivo e tra parentesi quadre.

[Art. 3 - Osservatorio regionale sulla casa.

1. E' istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla casa composto da:
1) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;
2) un rappresentante dell'ANCI;
3) due rappresentanti delle ATER;
4) un rappresentante dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
5) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
6) un rappresentante delle associazioni della proprietà edilizia più rappresentativi a livello nazionale;
7) un rappresentante dell'ANCE;
7 bis) un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperativistiche di abitazione maggiormente rappresentative. (1)]

[Art. 4 - Compiti dell'Osservatorio regionale sulla casa.

1. L'Osservatorio regionale compie studi e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti l'edilizia residenziale e formula proposte alla Giunta regionale inerenti il comparto dell'Edilizia residenziale.
2. L'Osservatorio regionale sulla casa, pubblica e diffonde dati e analisi sulla situazione abitativa, ne promuove la conoscenza tra le forze politiche, sociali, professionali imprenditoriali.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione individua la struttura tecnica di supporto.]

[Art. 12 – Revisore unico dei conti. (2)

1. Il revisore unico dei conti di ciascuna ATER è nominato dalla Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità, mediante estrazione a sorte tra gli iscritti nel registro dei revisori e nell’apposito elenco istituito presso l’azienda stessa e disciplinato con regolamento.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati due revisori supplenti.
3. L’incarico del revisore unico dei conti ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale.
4. Il revisore unico dei conti ha altresì l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Azienda, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.]

[Art. 13 - Comitato tecnico dell'ATER.

1. Presso ciascuna ATER è costituito un comitato tecnico composto da:
a) il direttore dell'Azienda, con funzioni di Presidente;
b) il Capo dell'Ufficio tecnico dell'Azienda;
c) il Dirigente generale dell'Ufficio regionale del Genio civile o suo delegato;
d) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale, nominati dalla Giunta regionale.
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'Azienda.
3. Alle sedute del Comitato Tecnico partecipa, con voto consultivo, il rappresentante legale o il delegato dell'operatore pubblico o privato interessato all'argomento in discussione.
4. Il comitato tecnico esprime pareri ed è convocato dal direttore generale d’ufficio o su richiesta degli enti interessati. (3)
5. Al Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni Tecniche istituite a' sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni.
6. Il Comitato esprime inoltre parere obbligatorio su:
a) atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni;
b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonchè sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta regionale;
c) richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili;
d) atti gestionali per la realizzazione delle opere.
7. Il comitato tecnico è costituito con provvedimento del direttore generale e resta in carica per la durata dello stesso. (4)
8. In via transitoria, fino alla costituzione dei Comitati di cui al presente articolo, continuano ad operare le Commissioni istituite presso ciascun IACP, ai sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.]


Note

(1) Articolo così modificato da art. 19 legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .
(2) Articolo così sostituito da comma 1 art. 7 legge regionale 28 giugno 2013, n. 13 .
(3) Comma così sostituito da comma 1 art. 8 legge regionale 28 giugno 2013, n. 13 .
(4) Comma così sostituito da comma 2 art. 8 legge regionale 28 giugno 2013, n. 13 .


SOMMARIO

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