Legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 (BUR n. 23/1995)
Legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 (BUR n. 23/1995) [sommario] [RTF]
NORME PER IL
RIORDINAMENTO DEGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
Legge abrogata dall’art. 54, comma 1, lett. a), della
legge regionale 3 novembre
2017, n. 39 . In ordine all’applicabilità in via
transitoria di alcune disposizioni della presente legge, vedi, in
particolare, gli artt. 50 e 51 della
legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
In ragione della predetta applicabilità in via transitoria, si
ritiene opportuno riportare il testo degli articoli 3,4, 12,13 abrogati,
inserendoli in corsivo e tra parentesi quadre.
[Art. 3 - Osservatorio
regionale sulla casa.
1. E' istituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale l'Osservatorio regionale sulla casa composto da:
1) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di
presidente;
2) un rappresentante dell'ANCI;
3) due rappresentanti delle ATER;
4) un rappresentante dei sindacati degli inquilini maggiormente
rappresentativi a livello nazionale;
5) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori maggiormente
rappresentativi a livello nazionale;
6) un rappresentante delle associazioni della proprietà edilizia
più rappresentativi a livello nazionale;
7) un rappresentante dell'ANCE;
7 bis) un rappresentante designato dalle organizzazioni
cooperativistiche di abitazione maggiormente rappresentative. (1)]
[Art. 4 - Compiti
dell'Osservatorio regionale sulla casa.
1. L'Osservatorio regionale compie studi e analisi per
l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore,
riguardanti l'edilizia residenziale e formula proposte alla Giunta
regionale inerenti il comparto dell'Edilizia residenziale.
2. L'Osservatorio regionale sulla casa, pubblica e
diffonde dati e analisi sulla situazione abitativa, ne promuove la
conoscenza tra le forze politiche, sociali, professionali
imprenditoriali.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione
individua la struttura tecnica di supporto.]
[Art. 12 – Revisore
unico dei conti. (2)
1. Il revisore unico dei conti di ciascuna ATER è nominato dalla
Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e
contabilità, mediante estrazione a sorte tra gli iscritti nel
registro dei revisori e nell’apposito elenco istituito presso
l’azienda stessa e disciplinato con regolamento.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati due
revisori supplenti.
3. L’incarico del revisore unico dei conti ha termine al
compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura
regionale.
4. Il revisore unico dei conti ha altresì l’obbligo,
qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione
dell’Azienda, di riferirne immediatamente al Presidente della
Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua
richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere
a norma di legge o per statuto.]
[Art. 13 - Comitato tecnico
dell'ATER.
1. Presso ciascuna ATER
è costituito un comitato tecnico composto da:
a) il direttore dell'Azienda, con funzioni di Presidente;
b) il Capo dell'Ufficio tecnico dell'Azienda;
c) il Dirigente generale dell'Ufficio regionale del Genio civile o suo
delegato;
d) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore
dell'edilizia residenziale, nominati dalla Giunta regionale.
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un
funzionario dell'Azienda.
3. Alle sedute del Comitato Tecnico partecipa, con voto
consultivo, il rappresentante legale o il delegato dell'operatore
pubblico o privato interessato all'argomento in discussione.
4. Il comitato tecnico esprime pareri ed è
convocato dal direttore generale d’ufficio o su richiesta degli
enti interessati. (3)
5. Al Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni
consultive già attribuite alle Commissioni Tecniche istituite a'
sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive
modifiche e integrazioni.
6. Il Comitato esprime inoltre parere obbligatorio
su:
a) atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata realizzati dai
Comuni;
b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia
sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale,
esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici,
nonchè sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di
costo deliberati dalla Giunta regionale;
c) richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo
ammissibili;
d) atti gestionali per la realizzazione delle opere.
7. Il comitato tecnico è costituito con
provvedimento del direttore generale e resta in carica per la durata
dello stesso. (4)
8. In via transitoria, fino alla costituzione dei
Comitati di cui al presente articolo, continuano ad operare le
Commissioni istituite presso ciascun IACP, ai sensi dell'articolo 63
della legge 22 ottobre 1971, n. 865.]
Note
SOMMARIO