Legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 (BUR n. 21/1980)
Legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 (BUR n. 21/1980) [sommario] [RTF]
CONTRIBUTI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NON STATALE. (1)
Art. 1
La Regione del Veneto, considerata la
fondamentale funzione sociale svolta dalla scuola materna, concede
contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia
(
2) non statale.
Il contributo è destinato alla conservazione e alla manutenzione
ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al
funzionamento degli stessi e all’acquisto di materiale didattico e
d' uso.
Art. 2
1. La Giunta regionale, eroga annualmente
contributi a favore dei Comuni e delle istituzioni pubbliche e private
che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole
dell’infanzia non statali, determinati prioritariamente in
rapporto:
a) al numero delle sezioni funzionanti;
b) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;
c) al numero di alunni disabili per i quali è indispensabile
l’insegnante di sostegno specializzato. (
3)
Art. 3
1. Le domande rivolte ad ottenere la
concessione del contributo di cui alla presente legge, vanno presentate
al Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. Le
domande devono indicare il numero delle sezioni funzionanti, degli alunni
iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per
i quali è indispensabile la presenza dell’insegnante
specializzato. (
4)
1 bis. L’ente gestore può presentare la domanda di concessione
del contributo successivamente al 31 ottobre e fino al 31 gennaio
dell’anno successivo, nei casi in cui gli alunni disabili vengano
iscritti ovvero ottengano la certificazione che attesta l’esigenza
della presenza dell’insegnante specializzato successivamente alla
scadenza del termine di cui al comma 1. (
5)
Art. 4
Per l’anno 1980 le domande di cui all’art. 3 devono essere
presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.
Art. 5
Art. 6
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Note
(
6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO