Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 (BUR n. 39/2018)

Legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 (BUR n. 39/2018) [sommario] [RTF]

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE E DI MANUTENZIONE ORDINAMENTALE 2018


TITOLO I - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di programmazione, società partecipate, personale, patrimonio

CAPO I - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono aggiunte le parole: “, anche attraverso lo strumento della programmazione decentrata quale modalità di raccordo con la programmazione regionale per l’attuazione di interventi di sviluppo economico e sociale in ambiti territoriali locali”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 le parole: “in relazione ai compiti e alle fasi da svolgere” sono sostituite dalle seguenti: “in relazione alle fasi del processo di programmazione e ai compiti ad esse inerenti”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
1. L’articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:
omissis (1)
Art. 3 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
1. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è abrogato.
Art. 4 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
1. L’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:
omissis (2)
Art. 5 - Modifica all’articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
1. L’articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:
omissis (3)
Art. 6 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
1. All’articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 la parola: “DPEF” è sostituita dalla seguente: “DEFR”.
Art. 7 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 la parola: “PAS” è sostituita dalla seguente: “DEFR”.
Art. 8 - Modifica all’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 le parole: “una volta concluso il PAS” sono soppresse.
Art. 9 - Modifica all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
1. Il comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è abrogato.
Art. 10 - Abrogazioni di disposizioni contenute nella legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
1. Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono abrogati.
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
1. Alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica della Sezione III, del Capo II, del Titolo I è sostituita dalla seguente: “Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR)”;
b) la rubrica della Sezione IV, del Capo II, del Titolo I è sostituita dalla seguente: “Programmazione decentrata”;
c) la rubrica del Capo I, del Titolo II è sostituita dalla seguente: “Monitoraggio e valutazione”.

CAPO II - Disposizioni in materia di materia di società partecipate

Art. 12 - Riordino della normativa in materia di controllo sulle attività delle società controllate dalla Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali.
1. L’articolo 49 (Attività di controllo del Consiglio regionale) della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)” è abrogato.
2. L’articolo 5 (Controllo sull’attività di servizio delle società con partecipazione della Regione) della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali” è abrogato.

CAPO III - Disposizioni in materia di personale

Art. 13 - Procedimenti disciplinari.
1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio presso la Regione del Veneto, gli adempimenti incidenti sul trattamento giuridico ed economico conseguenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza del direttore della struttura regionale competente in materia di personale.
2. Ai procedimenti disciplinari si applicano le sanzioni definite dai contratti collettivi e dalla normativa statale vigente e il procedimento è svolto secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 14 - Modifica alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”.
1. Dopo l’articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è inserito il seguente:
omissis (4)

TITOLO II - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche del territorio, lavori pubblici, ambiente, consorzi di bonifica, politiche forestali, attività estrattiva

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche del territorio

Art. 15 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:
omissis (5)
Art. 16 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:
omissis (6)
2. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole: “nell’albo pretorio del comune e mediante l’affissione di manifesti” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità di cui all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile.”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole: “il Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta”.
Art. 17 - Modifica all’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
omissis (7)
Art. 18 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. L’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:
omissis (8)
Art. 19 - Inserimento dell’articolo 48 ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo l’articolo 48 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:
omissis (9)

CAPO II - Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 20 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 “Modifica alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi””.
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 è così sostituito:
omissis (10)
Art. 21 - Modifica all’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 7 ter dell’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è aggiunta la seguente espressione: “La medesima procedura è obbligatoria anche prima della pubblicazione del bando di gara nel caso in cui siano decorsi ventiquattro mesi dalla dichiarazione di pubblico interesse dell’intervento o comunque, per i progetti interessati, dalla positiva conclusione dei procedimenti di valutazione e approvazione di cui all’articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e l’ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto all’indizione della successiva procedura di evidenza pubblica”.
Art. 22 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogata.
Art. 23 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “definitivi” è soppressa;
b) dopo le parole: “di competenza regionale” sono inserite le seguenti: “di livello”.
Art. 24 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “definitivi” è soppressa;
b) dopo le parole: “di competenza regionale” sono inserite le seguenti: “di livello”.
Art. 25 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 dopo le parole: “di cui al presente Capo” sono inserite le seguenti: “, espresso sul livello progettuale prescritto dalla vigente legislazione di settore,”.
Art. 26 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Il comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:
omissis (11)
Art. 27 - Modifica all’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”.
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 sono aggiunte le parole: “, la cui durata è rapportata all’ammontare del finanziamento, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare”.
2. L’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti di contributo i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente

Art. 28 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.
1. L’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è sostituito dal seguente:
omissis (12)
2. Alla costituzione della Commissione tecnica regionale sezione ambiente, conforme alle disposizioni dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, continua ad esercitare le funzioni sue proprie la Commissione tecnica regionale sezione ambiente insediata alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il provvedimento di cui al comma 11 dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è approvato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 29 - Modifica all’articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. L’articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:
omissis (13)
Art. 30 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. (14)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserito il seguente:
omissis (15)

CAPO IV - Disposizioni in materia di consorzi di bonifica

Art. 31 - Abrogazione dell’articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. L’articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è abrogato.

CAPO V - Disposizioni in materia di politiche forestali

Art. 32 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e relative disposizioni transitorie.
1. L’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:
omissis (16)
Art. 33 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:
omissis (17)
2. Il comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:
omissis (18)
3. Al comma 7 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: “e del relativo verbale di assegno” sono soppresse.
4. Al comma 10 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: “nonché i piani di gestione forestale” sono soppresse.

CAPO VI - Disposizioni in materia di attività estrattive

Art. 34 - Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell’articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.
1. Le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , sono portate a definizione, in conformità alla legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina della attività di cava” e al Piano regionale della attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20 marzo 2018; i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del Piano regionale della attività di cava.

TITOLO III - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di commercio, somministrazione di alimenti e bevande, cultura e politiche educative, sport

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche del commercio e di somministrazione di alimenti e bevande

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”
Art. 35 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente:
omissis (19)
Art. 36 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente:
omissis (20)
Art. 37 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è sostituito dal seguente:
omissis (21)
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 le parole: “La richiesta di subingresso” sono sostituite dalle seguenti: “La segnalazione di inizio attività o la comunicazione di cui al comma 1”.
3. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 le parole: “la relativa domanda di subingresso” sono sostituite dalle seguenti: “la relativa segnalazione di inizio attività o comunicazione di subingresso”.
4. Il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è sostituito dal seguente:
omissis (22)
SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”
Art. 38 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è sostituito dal seguente:
omissis (23)
Art. 39 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è aggiunta in fine la seguente lettera:
omissis (24)
Art. 40 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
1. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 le parole: “non superiori a centoventi giorni” sono sostituite con le seguenti: “non superiore a sessanta giorni”.
Art. 41 - Modifica all’articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente:
omissis (25)
Art. 42 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente:
omissis (26)
Art. 43 - Inserimento dell’articolo 15 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente:
omissis (27)
SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
Art. 44 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
1. La lettera q) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituita dalla seguente:
omissis (28)
Art. 45 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:
omissis (29)
Art. 46 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:
omissis (30)
2. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:
omissis (31)
Art. 47 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
1. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:
omissis (32)

CAPO II - Disposizioni in materia di cultura

Art. 48 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sostituito dal seguente:
omissis (33)
Art. 49 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 le parole: “per quanto previsto agli art. 7, 9, 10, 16, 17, 18,” sono sostituite dalle parole: “per quanto previsto agli articoli 7, 9 e 18”.
Art. 50 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.
1. L’articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituito dal seguente:
omissis (34)
Art. 51 - Modifica all’articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.
1. L’articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituito dal seguente:
omissis (35)
Art. 52 - Abrogazioni alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.
1. Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sono abrogati.

CAPO III - Disposizioni in materia di politiche educative

Art. 53 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 dopo le parole: “percorsi del sistema dell’istruzione,” sono inserite le seguenti: “anche degli adulti,”.
Art. 54 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: “per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 4 con particolare riferimento a quelle di contrasto alla dispersione scolastico-formativa” sono sostituite dalle seguenti: “, in conformità agli obiettivi stabiliti a livello nazionale al fine di contrastare la dispersione scolastica e di garantire il diritto allo studio, integrabile con i dati utili all’attuazione degli obiettivi delle politiche regionali di cui all’articolo 4”.
2. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale”.
Art. 55 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.
1. Prima della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 è inserita la seguente:
omissis (36)
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 dopo le parole: “istituti tecnici superiori” è inserita la seguente: “(ITS)” e dopo le parole: “percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore” è inserita la seguente: “(IFTS)”.
Art. 56 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 è abrogata.
2. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: “nel rispetto dell’ordinamento” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità ai livelli di competenza linguistica fissati dalla normativa statale”.
Art. 57 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.
1. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: “la valutazione del” sono sostituite dalle seguenti: “l’analisi degli esiti della valutazione nazionale sul”.
2. Le lettere b), c) e d) del comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 sono abrogate.

CAPO IV - Disposizioni in materia di sport

Art. 58 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
1. Dopo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 , è inserita la seguente:
omissis (37)

TITOLO IV - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche sociali e di politiche sanitarie

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 “Promozione dell’educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”
Art. 59 - Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 “Promozione dell’educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”.
1. Il secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 è sostituito dai seguenti:
omissis (38)
SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”
Art. 60 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.
1. Le lettere d), g) e h) del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono abrogate.
2. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 dopo le parole: “senza diritto di voto.” sono aggiunte le seguenti: “È invitato altresì a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Consulta il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro.”.
3. Al comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: “previa deliberazione del Consiglio direttivo” sono soppresse.
4. Al comma 10 dell’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: “ed il Comitato direttivo, composto, oltre che dal Presidente della Consulta che lo presiede e dal Vice Presidente, da sette membri, di cui almeno quattro tra i rappresentanti di cui alla lett. n) del comma 3” sono soppresse.
Art. 61 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è abrogato.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: “, previa deliberazione del Comitato direttivo,” sono soppresse.
3. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è abrogato.
4. Al comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: “, approvato dal Comitato direttivo, è inviato a tutti i componenti della Consulta nonché all’Assessore competente ed ai” sono sostituite dalle seguenti: “viene approvato dai componenti la Consulta, di norma nella seduta successiva, e dai”.
Art. 62 - Abrogazioni alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.
1. Gli articoli 14 e 15 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono abrogati.
SEZIONE III - Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”
Art. 63 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 dopo le parole: “entro il mese di marzo” sono aggiunte le seguenti: “e comunque ad intervenuta approvazione del bilancio finanziario gestionale”.
SEZIONE IV - Modifica della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”
Art. 64 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è aggiunto il seguente:
omissis (39)

CAPO II - Modifiche della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”

Art. 65 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:
omissis (40)
Art. 66 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.
1. L’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:
omissis (41)
Art. 67 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.
1. L’articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:
omissis (42)
Art. 68 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.
1. L’articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:
omissis (43)
Art. 69 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.
1. L’articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:
omissis (44)
Art. 70 - Abrogazioni alla legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.
1. Gli articoli 4, 5, 7 e 9 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 sono o restano abrogati.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 71 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 72 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Testo riportato all’articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .
(2) Testo riportato all’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
(3) Testo riportato all’articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
(4) Testo riportato dopo l’articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6
(5) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
(6) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
(7) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 1 legge regionale 18 maggio 2021, n. 10
(8) Testo riportato all’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
(9) Testo riportato dopo l’articolo 48 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
(10) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15
(11) Testo riportato al comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
(12) Testo riportato all’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
(13) Testo riportato all’articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
(14) Ai sensi del comma 1 dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22, l’articolo è abrogato da lett. h) comma 1 art. 25 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
(15) Testo riportato al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
(16) Testo riportato all’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
(17) Testo riportato all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
(18) Testo riportato al comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
(19) Testo riportato dopo il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
(20) Testo riportato dopo il comma 4 ter dell’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
(21) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
(22) Testo riportato al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
(23) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(24) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(25) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(26) Testo inserito dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(27) Testo riportato dopo l’articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(28) Testo riportato alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
(29) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
(30) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
(31) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
(32) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
(33) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
(34) Testo riportato all’articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
(35) Testo riportato all’articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
(36) Testo riportato prima della lett. a) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 .
(37) Testo riportato dopo la lett. a) del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
(38) Testo riportato dopo il primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 .
(39) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 .
(40) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 .
(41) Testo riportato all’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 .
(42) Testo riportato all’articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 .
(43) Testo riportato all’articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 .
(44) Testo riportato all’articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 .


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
showSondaggio:true valutaParametroOnline:false direttaRefresh:30000
nodo 1