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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 (BUR n. 39/2018)
Legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 (BUR n. 39/2018) [sommario] [RTF]
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE E DI MANUTENZIONE
ORDINAMENTALE 2018
TITOLO I - Disposizioni di
semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di
programmazione, società partecipate, personale, patrimonio
1. Alla fine del comma 1 dell’ articolo 4 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 35 sono aggiunte le parole: “, anche
attraverso lo strumento della programmazione decentrata quale
modalità di raccordo con la programmazione regionale per
l’attuazione di interventi di sviluppo economico e sociale in
ambiti territoriali locali”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
le parole: “in relazione ai compiti e alle fasi da
svolgere” sono sostituite dalle seguenti: “in
relazione alle fasi del processo di programmazione e ai compiti ad esse
inerenti”.
Art. 10 - Abrogazioni di
disposizioni contenute nella legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
“Nuove norme sulla programmazione”.
1. Alla legge
regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica della Sezione III, del Capo II, del Titolo I è
sostituita dalla seguente: “Documento di Economia e Finanza
regionale (DEFR)”;
b) la rubrica della Sezione IV, del Capo II, del Titolo I è
sostituita dalla seguente: “Programmazione
decentrata”;
c) la rubrica del Capo I, del Titolo II è sostituita dalla seguente:
“Monitoraggio e valutazione”.
CAPO II - Disposizioni in materia
di materia di società partecipate
Art. 12 - Riordino della
normativa in materia di controllo sulle attività delle società
controllate dalla Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali.
1. L’articolo 49 (Attività di controllo del Consiglio
regionale) della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2001)” è abrogato.
2. L’articolo 5 (Controllo sull’attività di servizio
delle società con partecipazione della Regione) della legge regionale 16 agosto
2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di
personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali”
è abrogato.
CAPO III - Disposizioni in materia
di personale
Art. 13 - Procedimenti
disciplinari.
1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale, dirigenziale e
non dirigenziale, in servizio presso la Regione del Veneto, gli
adempimenti incidenti sul trattamento giuridico ed economico conseguenti
all’irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza del
direttore della struttura regionale competente in materia di personale.
2. Ai procedimenti disciplinari si applicano le sanzioni definite dai
contratti collettivi e dalla normativa statale vigente e il procedimento
è svolto secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
CAPO IV - Disposizioni in materia
di patrimonio
Art. 14 - Modifica alla
legge regionale 4
febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di
approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni
regionali”.
TITOLO II - Disposizioni di
semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche
del territorio, lavori pubblici, ambiente, consorzi di bonifica,
politiche forestali, attività estrattiva
CAPO I - Disposizioni in materia
di politiche del territorio
Art. 15 - Modifica
all’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 16 - Modifiche
all’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
1. Il comma 1 dell’ articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
è sostituito dal seguente:
omissis ( 6)
2. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le
parole: “nell’albo pretorio del comune e mediante
l’affissione di manifesti” sono sostituite dalle
seguenti: “con le modalità di cui all’articolo 32
della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile.”. Il comune può attuare ogni altra
forma di pubblicità ritenuta opportuna.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le
parole: “il Consiglio” sono sostituite dalle seguenti:
“la Giunta”.
Art. 17 - Modifica
all’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 18 - Modifica
all’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 19 - Inserimento
dell’articolo 48 ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
CAPO II - Disposizioni in
materia di lavori pubblici
Art. 20 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15
“Modifica alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ,
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e
alla legge
regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di
infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e
gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative
disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di
servizi””.
Art. 21 - Modifica
all’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 7 ter dell’ articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
è aggiunta la seguente espressione: “La medesima procedura
è obbligatoria anche prima della pubblicazione del bando di gara nel
caso in cui siano decorsi ventiquattro mesi dalla dichiarazione di
pubblico interesse dell’intervento o comunque, per i progetti
interessati, dalla positiva conclusione dei procedimenti di valutazione e
approvazione di cui all’articolo 216, comma 23 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici” e l’ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto
all’indizione della successiva procedura di evidenza
pubblica”.
Art. 22 - Modifica
all’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
Art. 23 - Modifiche
all’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 14 della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “definitivi” è soppressa;
b) dopo le parole: “di competenza regionale” sono
inserite le seguenti: “di livello”.
Art. 24 - Modifiche
all’articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 16 della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “definitivi” è soppressa;
b) dopo le parole: “di competenza regionale” sono
inserite le seguenti: “di livello”.
Art. 25 - Modifica
all’articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
Art. 26 - Modifica
all’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
Art. 27 - Modifica
all’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1997)”.
1. Alla fine del comma 3 dell’ articolo 78 della
legge regionale 30
gennaio 1997, n. 6 sono aggiunte le parole: “, la cui durata
è rapportata all’ammontare del finanziamento, secondo i
criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare”.
2. L’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ,
come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti di contributo i
cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
CAPO III - Disposizioni in
materia di ambiente
Art. 28 - Modifica
all’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente”.
1. L’ articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
è sostituito dal seguente:
omissis ( 12)
2. Alla costituzione della Commissione tecnica regionale sezione
ambiente, conforme alle disposizioni dell’articolo 12 della
legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” e successive modificazioni, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, provvede con decreto il Presidente
della Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
3. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, continua ad
esercitare le funzioni sue proprie la Commissione tecnica regionale
sezione ambiente insediata alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Il provvedimento di cui al comma 11 dell’articolo 12 della
legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente”, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, è approvato entro trenta giorni dalla pubblicazione del
decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 29 - Modifica
all’articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Art. 30 - Modifica
all’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
(14)
CAPO IV - Disposizioni in
materia di consorzi di bonifica
Art. 31 - Abrogazione
dell’articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
CAPO V - Disposizioni in materia
di politiche forestali
Art. 32 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
“Legge forestale regionale” e relative disposizioni
transitorie.
CAPO VI - Disposizioni in
materia di attività estrattive
Art. 34 - Adeguamento alla
pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del
regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai
sensi dell’articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.
1. Le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai
sensi e per gli effetti di cui all’ articolo 95 della
legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 , sono portate a definizione, in conformità
alla legge
regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina della
attività di cava” e al Piano regionale della attività di
cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20
marzo 2018; i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a
valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione
ambientale strategica del Piano regionale della attività di cava.
TITOLO III - Disposizioni di
semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di commercio,
somministrazione di alimenti e bevande, cultura e politiche educative,
sport
CAPO I - Disposizioni in materia
di politiche del commercio e di somministrazione di alimenti e bevande
SEZIONE I - Modifiche della
legge regionale 6
aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree
pubbliche”
Art. 35 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
Art. 36 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
Art. 37 - Modifiche
all’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
SEZIONE II - Modifiche della
legge regionale 21
settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”
Art. 38 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande”.
Art. 39 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande”.
Art. 40 - Modifica
all’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande”.
Art. 41 - Modifica
all’articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande”.
Art. 42 - Modifica
all’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande”.
Art. 43 - Inserimento
dell’articolo 15 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande”.
SEZIONE III - Modifiche della
legge regionale 28
dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema
commerciale nella Regione del Veneto”
Art. 44 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto”.
Art. 45 - Modifica
all’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto”.
Art. 46 - Modifiche
all’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto”.
Art. 47 - Modifica
all’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto”.
CAPO II - Disposizioni in
materia di cultura
Art. 48 - Modifica
all’articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
“Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o
di interesse locale”.
Art. 49 - Modifica
all’articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
“Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o
di interesse locale”.
Art. 50 - Modifica
all’articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
“Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o
di interesse locale”.
Art. 51 - Modifica
all’articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
“Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o
di interesse locale”.
Art. 52 - Abrogazioni alla
legge regionale 5
settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche,
archivi di enti locali o di interesse locale”.
CAPO III - Disposizioni in
materia di politiche educative
Art. 53 - Modifica
all’articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8
“Il sistema educativo della Regione Veneto”.
Art. 54 - Modifiche
all’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8
“Il sistema educativo della Regione Veneto”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le
parole: “per l’esercizio delle attività di cui
all’articolo 4 con particolare riferimento a quelle di contrasto
alla dispersione scolastico-formativa” sono sostituite dalle
seguenti: “, in conformità agli obiettivi stabiliti a
livello nazionale al fine di contrastare la dispersione scolastica e di
garantire il diritto allo studio, integrabile con i dati utili
all’attuazione degli obiettivi delle politiche regionali di cui
all’articolo 4”.
2. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le
parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle
seguenti: “Nel rispetto degli standard definiti a livello
nazionale, la Giunta regionale”.
Art. 55 - Modifiche
all’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8
“Il sistema educativo della Regione Veneto”.
Art. 56 - Modifiche
all’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8
“Il sistema educativo della Regione Veneto”.
Art. 57 - Modifiche
all’articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8
“Il sistema educativo della Regione Veneto”.
CAPO IV - Disposizioni in
materia di sport
Art. 58 - Modifica
all’articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e
sportiva”.
TITOLO IV - Disposizioni di
semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche
sociali e di politiche sanitarie
CAPO I - Disposizioni in materia
di politiche sociali e sanitarie
SEZIONE I - Modifiche della
legge regionale 3
agosto 1982, n. 25 “Promozione dell’educazione e tutela
sanitaria delle attività sportive”
Art. 59 - Modifiche alla
legge regionale 3
agosto 1982, n. 25 “Promozione dell’educazione e tutela
sanitaria delle attività sportive”.
Art. 60 - Modifiche
all’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9
“Interventi nel settore dell’immigrazione”.
1. Le lettere d), g) e h) del comma 3 dell’ articolo 10 della
legge regionale 30
gennaio 1990, n. 9 sono abrogate.
2. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9
dopo le parole: “senza diritto di voto.” sono aggiunte
le seguenti: “È invitato altresì a partecipare, senza
diritto di voto, alle riunioni della Consulta il direttore
dell’ente regionale Veneto Lavoro.”.
3. Al comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le
parole: “previa deliberazione del Consiglio direttivo”
sono soppresse.
4. Al comma 10 dell’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le
parole: “ed il Comitato direttivo, composto, oltre che dal
Presidente della Consulta che lo presiede e dal Vice Presidente, da sette
membri, di cui almeno quattro tra i rappresentanti di cui alla lett. n)
del comma 3” sono soppresse.
Art. 61 - Modifiche
all’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9
“Interventi nel settore dell’immigrazione”.
1. Il comma 1 dell’ articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9
è abrogato.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le
parole: “, previa deliberazione del Comitato
direttivo,” sono soppresse.
3. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9
è abrogato.
4. Al comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le
parole: “, approvato dal Comitato direttivo, è inviato a
tutti i componenti della Consulta nonché all’Assessore
competente ed ai” sono sostituite dalle seguenti:
“viene approvato dai componenti la Consulta, di norma nella
seduta successiva, e dai”.
SEZIONE III - Modifica della
legge regionale 9
gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e
agevolazioni per il loro rientro”
Art. 63 - Modifica
all’articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2
“Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il
loro rientro”.
SEZIONE IV - Modifica della
legge regionale 3
aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della
scuola dell’infanzia non statale”
Art. 64 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23
“Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia
non statale”.
CAPO II - Modifiche della
legge regionale 9
luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione
dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni”
Art. 65 - Modifica
all’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
“Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a
radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni”.
Art. 66 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
“Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a
radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni”.
Art. 67 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
“Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a
radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni”.
Art. 68 - Modifica
all’articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
“Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a
radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni”.
Art. 69 - Modifica
all’articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
“Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a
radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni”.
Art. 70 - Abrogazioni alla
legge regionale 9
luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione
dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni”.
TITOLO V - Disposizioni finali
Art. 71 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 72 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato
all’articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .
( 2) Testo riportato
all’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
( 3) Testo riportato
all’articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
( 4) Testo riportato dopo
l’articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6
( 5) Testo riportato al comma 2
dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 6) Testo riportato al comma 1
dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 7) Articolo abrogato da lett. a)
comma 1 art. 1 legge regionale 18 maggio 2021, n. 10
( 8) Testo riportato
all’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 9) Testo riportato dopo
l’articolo 48 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 10) Testo riportato al comma
1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15
( 11) Testo riportato al comma
4 dell’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
( 12) Testo riportato
all’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
( 13) Testo riportato
all’articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
(14) Ai sensi del comma
1 dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei
regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22,
l’articolo è abrogato da lett. h) comma 1 art. 25 della
legge regionale 27
maggio 2024, n. 12 .
( 15) Testo riportato al comma
4 dell’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
( 16) Testo riportato
all’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
( 17) Testo riportato
all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
( 18) Testo riportato al comma
4 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
( 19) Testo riportato dopo il
comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
( 20) Testo riportato dopo il
comma 4 ter dell’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
( 21) Testo riportato al comma
1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
( 22) Testo riportato al comma
6 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
( 23) Testo riportato al comma
3 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 24) Testo riportato al comma
1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 25) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 26) Testo inserito dopo il
comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 27) Testo riportato dopo
l’articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 28) Testo riportato alla
lettera q) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50
( 29) Testo riportato al comma
1 dell’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
( 30) Testo riportato al comma
1 dell’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
( 31) Testo riportato al comma
3 dell’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
( 32) Testo riportato al comma
2 dell’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
( 33) Testo riportato al comma
1 dell’articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
( 34) Testo riportato
all’articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
( 35) Testo riportato
all’articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
( 36) Testo riportato prima
della lett. a) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 31 marzo
2017, n. 8 .
( 37) Testo riportato dopo la
lett. a) del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8
.
( 38) Testo riportato dopo il
primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 .
( 39) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 .
( 40) Testo riportato al comma
2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 .
( 41) Testo riportato
all’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 .
( 42) Testo riportato
all’articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 .
( 43) Testo riportato
all’articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 .
( 44) Testo riportato
all’articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 .
SOMMARIO
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Legge regionale 20 aprile 2018, n. 15
(BUR n. 39/2018)
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LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE E DI
MANUTENZIONE ORDINAMENTALE 2018
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TITOLO I - Disposizioni di
semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di
programmazione, società partecipate, personale, patrimonio
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CAPO I - Modifiche della
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla
programmazione”
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Art. 1 - Modifiche
all’articolo 4 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla
programmazione”.
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Art. 2 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla
programmazione”.
-
Art. 3 - Modifica
all’articolo 13 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla
programmazione”.
-
Art. 4 - Modifica
all’articolo 15 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla
programmazione”.
-
Art. 5 - Modifica
all’articolo 16 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla
programmazione”.
-
Art. 6 - Modifica
all’articolo 17 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla
programmazione”.
-
Art. 7 - Modifica
all’articolo 27 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla
programmazione”.
-
Art. 8 - Modifica
all’articolo 30 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla
programmazione”.
-
Art. 9 - Modifica
all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla
programmazione”.
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Art. 10 - Abrogazioni di
disposizioni contenute nella legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla
programmazione”.
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Art. 11 - Modifiche
alla legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla
programmazione”.
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CAPO II - Disposizioni in
materia di materia di società partecipate
-
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CAPO III - Disposizioni in
materia di personale
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CAPO IV - Disposizioni in
materia di patrimonio
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TITOLO II - Disposizioni di
semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di
politiche del territorio, lavori pubblici, ambiente, consorzi di
bonifica, politiche forestali, attività estrattiva
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CAPO I - Disposizioni in
materia di politiche del territorio
-
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CAPO II - Disposizioni in
materia di lavori pubblici
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Art. 20 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015,
n. 15 “Modifica alla legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 , “Disposizioni generali in materia
di lavori pubblici di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche” e alla
legge
regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la
realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la
progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e
strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in
materia di finanza di progetto e conferenza di
servizi””.
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Art. 21 - Modifica
all’articolo 44 della legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche”.
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Art. 22 - Modifica
all’articolo 13 della legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche”.
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Art. 23 - Modifiche
all’articolo 14 della legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche”.
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Art. 24 - Modifiche
all’articolo 16 della legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche”.
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Art. 25 - Modifica
all’articolo 17 della legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche”.
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Art. 26 - Modifica
all’articolo 22 della legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche”.
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Art. 27 - Modifica
all’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio
1997, n. 6 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 1997)”.
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CAPO III - Disposizioni in
materia di ambiente
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CAPO IV - Disposizioni in
materia di consorzi di bonifica
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CAPO V - Disposizioni in
materia di politiche forestali
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CAPO VI - Disposizioni in
materia di attività estrattive
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TITOLO III - Disposizioni di
semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di
commercio, somministrazione di alimenti e bevande, cultura e
politiche educative, sport
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CAPO I - Disposizioni in
materia di politiche del commercio e di somministrazione di
alimenti e bevande
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CAPO II - Disposizioni in
materia di cultura
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Art. 48 - Modifica
all’articolo 9 della legge regionale 5 settembre
1984, n. 50 “Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di enti locali o di interesse
locale”.
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Art. 49 - Modifica
all’articolo 20 della legge regionale 5 settembre
1984, n. 50 “Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di enti locali o di interesse
locale”.
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Art. 50 - Modifica
all’articolo 27 della legge regionale 5 settembre
1984, n. 50 “Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di enti locali o di interesse
locale”.
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Art. 51 - Modifica
all’articolo 41 della legge regionale 5 settembre
1984, n. 50 “Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di enti locali o di interesse
locale”.
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Art. 52 - Abrogazioni
alla legge regionale 5 settembre
1984, n. 50 “Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di enti locali o di interesse
locale”.
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CAPO III - Disposizioni in
materia di politiche educative
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CAPO IV - Disposizioni in
materia di sport
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TITOLO IV - Disposizioni di
semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di
politiche sociali e di politiche sanitarie
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TITOLO V - Disposizioni
finali
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