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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 (BUR n. 73/2007)
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 (BUR n. 73/2007) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E
PREVENZIONE
Art. 1 – Modifiche
dell’articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.
Art. 2 – Modifiche alla
legge regionale 3
aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della
scuola materna non statale”.
Art. 3 – Norme in
materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza.
1. Nelle more dell’approvazione della
legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n.
55 “Norme per l’esercizio di funzioni in materia di
assistenza sociale”, e in applicazione dell’articolo 129
della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, il controllo sugli organi delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato dalla
Regione.
2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o
in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e
patrimoniale dell'ente, il dirigente della struttura regionale competente
assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire
chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta
regionale, qualora sia accertata l'impossibilità di soluzioni
alternative per ricondurre a legalità la situazione
dell'istituzione, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un
commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore
a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di
ulteriori dodici mesi. Il commissario straordinario deve essere dotato di
professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico
nonché in possesso di diploma di laurea. ( 4) ( 5)
4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i
poteri dell’organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le
iniziative necessarie alla ricostituzione dell’organo, ed è
tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente
sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione
finale.
4 bis. Il commissario straordinario verifica, altresì, la possibile
continuazione delle attività, eventualmente adeguandole alla
programmazione regionale e locale, mediante una loro attualizzazione,
predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo,
riferito alla gestione corrente e tenuto conto della situazione
patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di attuazione. ( 6)
5. omissis ( 7)
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
(legge finanziaria regionale esercizio 2006).
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
1. Il comma 2, dell’ articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
è sostituito dal seguente:
omissis ( 9)
2. Al comma 4, dell’ articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
le parole: “ delegate e” sono soppresse.
3. Il comma 6, dell’ articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
è sostituito dal seguente:
omissis ( 10)
4. Fino all’adozione del provvedimento della Giunta regionale di
cui al comma 2, dell’articolo 123, come modificato dal presente
articolo, l’unità locale socio-sanitaria n. 16 di Padova
continua a mantenere in via esclusiva ogni rapporto con l’utenza a
titolo di funzioni delegate.
Art. 6 - Modificazioni alla
legge regionale 7
novembre 2003, n. 29 “Istituzione di una sede farmaceutica in
deroga nel comune di Eraclea località Ponte Crepaldo”.
Art. 7 - Modifiche alla
legge regionale 7
novembre 2003, n. 30 “Istituzione di una sede farmaceutica in
deroga nel comune di Valeggio - località Salionze”.
Art. 8 - Sviluppo e
miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e
sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli
alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e sanità
pubblica (SISP) e dei servizi veterinari (SVET) dei dipartimenti di
prevenzione delle aziende ULSS.
1. In conformità a quanto previsto,
rispettivamente, dall’articolo 13, comma 6, e dall’articolo
14, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”e successive modificazioni, l’importo introitato a
seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 21, comma
2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni
alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”e successive
modificazioni e dell’articolo 14, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 81/2008, integra l’apposito capitolo regionale per
finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro
svolta dalle aziende (ULSS) ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 81/2008. Analogamente, l’importo introitato a
seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 301-bis,
del decreto legislativo 81/2008 integra il medesimo capitolo regionale
per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
( 13)
1 bis. L’importo introitato ai sensi del comma 1 è destinato
prioritariamente ad attività di sorveglianza epidemiologica di
rischi e danni associati all’esposizione professionale; al supporto
delle attività dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro (SPISAL) anche mediante acquisizione di personale
aggiuntivo e investimenti; ad attività di promozione della salute e
della sicurezza negli ambienti di lavoro; ad attività di formazione
in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di
lavoro. La Giunta regionale può disporre altre destinazioni del
suddetto importo con finalità di supporto alle attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro. ( 14)
1 ter. La gestione amministrativa-contabile delle somme introitate viene
assegnata in via prioritaria all’Azienda per il governo della
sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, di cui alla
legge regionale 25
ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance
della sanità regionale veneta denominato “Azienda Zero”.
Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle
Aziende ULSS.” secondo le indicazioni programmatorie e i criteri
annualmente definiti dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato
regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1
della legge 2 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e rispettando, nella
destinazione delle somme, il criterio della distribuzione territoriale
delle attività produttive e della tipologia e dei fattori di rischio
delle singole attività. ( 15)
2. A partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato
nell’anno precedente derivante dall’applicazione delle
sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica,
igiene alimentare e sanità animale, è destinato allo sviluppo e
al miglioramento dell’attività dei servizi di igiene e
sanità pubblica (SISP), servizi di igiene degli alimenti e della
nutrizione (SIAN) e servizi veterinari (SVET), con attribuzione
subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella
pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla
Giunta regionale.
2 bis. A partire dall’anno 2009, la quota di cui al comma 4,
dell’articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
introitata nell’anno precedente al bilancio regionale, derivante
dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1,
dell’articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
è destinata allo sviluppo e al miglioramento
dell’attività svolta dai servizi dell’agenzia regionale
per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV) deputati
alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi
elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da
elettrodotti, con attribuzione subordinata al raggiungimento degli
obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo
criteri stabiliti dalla Giunta regionale. ( 16)
3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge regionale 28 febbraio
1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale, e le province per le sanzioni di
loro competenza versano gli importi di cui ai commi 2 e 2 bis alla
Regione che provvede ad assegnarli, rispettivamente, alle aziende ULSS da
cui dipendono i servizi SISP, SIAN e SVET e all’ARPAV per i servizi
deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei
campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e
da elettrodotti. ( 17)
4. Dal 1° gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 39 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 ”;
b) l’articolo 22 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2005 ”.
Art. 9 - Modifiche della
legge regionale 3
novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione sociale”.
1. L’articolo 16, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
è così sostituito:
omissis ( 18)
2. L’ articolo 16, comma 2, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 , è così modificato: le parole “ai sensi della
legge regionale 16
agosto 2002, n. 22 ” sono così sostituite:
“ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19
“Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di
formazione accreditati” ”.
3. L’ articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 ,
è così sostituito:
omissis ( 19)
4. L’ articolo 18, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 ,
è così sostituito:
omissis ( 20)
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 ,
“Piano sociale regionale per il triennio 1989 1991” e
successive modificazioni.
Art. 11 - Modifica della
legge regionale 22
febbraio 1999, n. 6 , “Contributo ai cittadini veneti portatori
di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o
Fay” ” e successive modificazioni e norma transitoria.
1. Nel titolo
della legge
regionale 22 febbraio 1999, n. 6 , dopo le parole “Metodo
Doman o Vojta o Fay” sono aggiunte le parole “o
ABA”.
2. All’ articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 ,
dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay” sono
aggiunte le parole “o ABA”, dopo le parole
“trattamento riabilitativo” sono soppresse le parole
“in centri specializzati” e aggiunte le parole
“debitamente certificato”.
3. All’ articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 ,
dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay” sono
aggiunte le parole “o ABA”.
4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3 la Giunta
regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, integra il provvedimento di cui all’articolo 2
della legge
regionale 22 febbraio 1999, n. 6 , definendo anche le modalità
di certificazione e rendicontazione dei trattamenti riabilitativi
effettuati con metodo ABA.
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
Art. 13 - Strutture
sanitarie e socio-sanitarie.
1. L’autorizzazione regionale
( 23) relativa agli atti di
trasferimento a terzi di diritti reali su immobili e a quelli relativi
alle spese di investimento finalizzate a nuova costruzione di immobili
delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale è rilasciata
previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente in
materia di politiche socio-sanitarie. ( 24)
1 bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e
socio sanitarie possono essere assistiti da più contributi
finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento
fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di
riferimento. ( 25)
Art. 13 bis - Modifiche alla
legge regionale 14
settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del
servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517”. (26)
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32
“Agenzia regionale socio sanitaria” e successive
modificazioni.
Art. 15 –
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
( 1) Articolo abrogato da lett. c)
comma 1 art. 9 legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 .
( 2) Testo riportato
all’art. 2 legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 .
( 3) Testo riportato al comma 2
dell’art. 3 legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 .
( 4) Comma così modificato da
comma 1 art. 8 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che
ha aggiunto alla fine le parole “nonché in possesso di diploma
di laurea”.
( 5) Sul punto l’art. 8
della legge
regionale 27 aprile 2015, n. 6 prevede:
a) che (comma 3) gli incarichi di commissario
straordinario delle IPAB e di commissario liquidatore delle IPAB
(articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 )
in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ,
sono fatti salvi;
b) che (comma 4) entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
legge regionale 27
aprile 2015, n. 6 , è costituito l’Albo regionale dei
commissari straordinari e dei commissari liquidatori delle IPAB:
disposizione, quest’ultima abrogata da art. 2 comma 1 della
legge regionale 9
ottobre 2015, n. 17 .
( 6) Comma aggiunto da comma 7
art. 56 della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 7) Comma abrogato da lett. c),
comma 1 art. 6 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 .
( 8) Testo riportato dopo il comma
1 dell’art. 44 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 9) Testo riportato al comma 2
dell’art. 123 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 10) Testo riportato al comma
6 art. 123 legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 11) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’art. 1 legge regionale 7 novembre 2003, n. 29 .
( 12) Testo riportato dopo il
comma 1 art. 1 legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 .
( 13) Comma così
sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 ;
in precedenza modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 14) Comma sostituito da comma
1 art. 21 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
In precedenza comma sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 23 novembre 2012, n.
43 ; ed era stato inserito da comma 2 art. 10 legge regionale 27 febbraio 2008, n.
1 .
( 15) Comma inserito da comma 2
art. 21 della legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
( 16) Comma aggiunto da comma 1
art. 1 legge
regionale 7 agosto 2009, n. 18 .
( 17) Comma così
sostituito da comma 2 art. 1 legge regionale 7 agosto 2009, n. 18 .
( 18) Testo riportato al comma
1 art. 16 legge
regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 19) Testo riportato al comma
1 dell’art. 17 legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 20) Testo riportato
all’art. 18 legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 21) Testo riportato al comma
1 dell’art. 14 bis legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 .
( 22) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’art. 138 bis legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 23) L’autorizzazione
regionale è prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. 30-12-1992
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”.
( 24) Comma sostituito da comma
1 art. 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
( 25) Comma aggiunto da comma 1
art. 2 legge
regionale 7 agosto 2009, n. 18 .
( 26) Articolo introdotto da
comma 1 art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 18 .
( 27) Testo riportato dopo
l’art. 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
.
( 28) Testo riportato dopo il
comma 3 bis dell’art. 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
.
( 29) Testo riportato dopo il
comma 3 dell’art. 2 legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23
(BUR n. 73/2007)
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN
MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE
-
-
Art. 1 – Modifiche
dell’articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n.
9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2005”.
-
Art. 2 – Modifiche alla
legge
regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il
funzionamento della scuola materna non statale”.
-
Art. 3 – Norme in materia
di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza.
-
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n.
2 (legge finanziaria regionale esercizio 2006).
-
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112”.
-
Art. 6 - Modificazioni alla
legge
regionale 7 novembre 2003, n. 29 “Istituzione di una sede
farmaceutica in deroga nel comune di Eraclea località Ponte
Crepaldo”.
-
Art. 7 - Modifiche alla
legge
regionale 7 novembre 2003, n. 30 “Istituzione di una sede
farmaceutica in deroga nel comune di Valeggio - località
Salionze”.
-
Art. 8 - Sviluppo e miglioramento
delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza
negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli
alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e
sanità pubblica (SISP) e dei servizi veterinari (SVET) dei
dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS.
-
Art. 9 - Modifiche della
legge
regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
-
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n.
22 , “Piano sociale regionale per il triennio 1989
1991” e successive modificazioni.
-
Art. 11 - Modifica della
legge
regionale 22 febbraio 1999, n. 6 , “Contributo ai
cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il
“Metodo Doman o Vojta o Fay” ” e successive
modificazioni e norma transitoria.
-
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 , “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112”.
-
Art. 13 - Strutture sanitarie e
socio-sanitarie.
-
Art. 13 bis - Modifiche alla
legge
regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per
il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della
disciplina in materia sanitaria”, così come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”. (26)
-
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n.
32 “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive
modificazioni.
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Art. 15 – Dichiarazione
d’urgenza.
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