Legge regionale 8 maggio 1980, n. 52 (BUR n. 31/1980)
Legge regionale 8 maggio 1980, n. 52 (BUR n. 31/1980) [sommario] [RTF]
INTERVENTI PER LA
MANUTENZIONE E LA SISTEMAZIONE DEI CORSI D' ACQUA DI COMPETENZA
REGIONALE.
Art. 1
Al fine di conseguire un idoneo assetto
della rete idrografica del Veneto, e' autorizzata l’esecuzione di
lavori di sistemazione, di difesa e di manutenzione ordinaria e
straordinaria relativi a:
a) opere idrauliche di II, III, IV, V categoria e non classificate di
competenza regionale;
b) aste principali dei corsi d'
acqua ricadenti nei territori classificati montani.
Alla redazione dei progetti esecutivi ed alla esecuzione delle relative
opere provvederanno gli Uffici regionali del Genio Civile competenti per
territorio.
Art. 2
Per la realizzazione delle opere sui corsi
d' acqua di competenza regionale sono predisposti dal Dipartimento LLPP,
entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge,
progetti generali di sistemazione per unita' idrografiche.
Ai fini del necessario coordinamento i progetti generali saranno
predisposti dal Dipartimento dei Lavori Pubblici di concerto con il
Dipartimento dell’Economia Montana e Foreste e con il Dipartimento
dell’Agricoltura secondo i rispettivi ambiti di competenza.
I progetti generali di sistemazione sono approvati dalla Giunta
regionale, sentita la competente Commissione Consiliare e previo parere
della Commissione Tecnica Regionale di cui all’art. 2 della
legge regionale 13
settembre 1978, n. 57 . (
1)
La Giunta regionale, per la predisposizione dei programmi esecutivi di
cui all’art. 3 e al primo comma dell’art. 4, stabilisce i
criteri di priorita', sentiti i Comprensori e le Comunita' Montane
interessate.
Art. 3 (2)
Per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 1 della
presente legge la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
sentita la competente Commissione Consiliare, sulla base delle somme
disponibili nel bilancio approva un programma esecutivo di opere da
realizzare nell’ambito dei progetti generali di sistemazione per
unita' idrografiche.
Art. 4
Fino alla approvazione dei progetti generali di sistemazione per unita'
idrografiche di cui all’art. 2 della presente legge, la Giunta
regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, e' autorizzata
ad approvare programmi esecutivi sulla base delle priorita' segnalate
dagli Uffici regionali.
Per l’esercizio 1980 il programma di cui al comma precedente e'
approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
Art. 5
Nei territori classificati montani e nei territori sottoposti a vincoli
per scopi idrogeologici le opere di sistemazione idraulica delle aste
fluviali e torrentizie principali sono di competenza degli Uffici
regionali del Genio Civile; le opere di difesa idrogeologica di cui alla
legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 , sono di competenza degli Ispettorati
Ripartimentali delle Foreste.
La delimitazione dei rispettivi ambiti territoriali di competenza viene
deliberata dalla Giunta regionale per ciascuna unita' idrografica, entro
60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta
dei Dipartimenti LLPP e dell’Economia Montana e Foreste sentita la
Commissione Tecnica Regionale di cui all’art. 2 della
legge regionale 13 settembre
1978, n. 57 . (
3)
Art. 6
I fondi di cui alla presente legge possono essere utilizzati dagli Uffici
dei Geni Civili regionali anche per lavori di ripristino delle pertinenze
idrauliche di cui all’art. 221 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775,
nonche' in genere per lavori per i quali s' impone l’esecuzione d'
ufficio, salvo recupero della spesa, per infrazioni alle norme di polizia
idraulica.
Art. 7
L’approvazione dei progetti esecutivi di cui al precedente
art. 1 e l’esecuzione delle
relative opere avviene a norma delle vigenti leggi statali e regionali in
materia di lavori pubblici.
Art. 8
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge previsti per
l’esercizio 1980 in complessive L. 10.000 milioni, si fa fronte
mediante riduzione per pari importo del Cap. 196219760 << Fondo
globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo >>
(Partita: << Lavori Pubblici >>) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l’esercizio 1980.
A decorrere dall’esercizio 1981 lo stanziamento della presente
legge sara' fissato con la legge di approvazione del bilancio.
Art. 9
Note
(
2) L’art. 16, comma
2°, della
legge regionale 10 settembre 1982, n. 48
, ha così disposto: “ I programmi esecutivi di cui agli artt.
3 e 4 della legge n. 52/1980 sono approvati dalla Giunta regionale ogni
anno per l’anno successivo entro il 30 novembre ”.
(
4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO