Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 (BUR n. 43/1978)

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 (BUR n. 43/1978) [sommario] [RTF]

LEGGE FORESTALE REGIONALE.(1) (2)

Titolo I

Art. 1

La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del proprio Statuto, promuove la difesa idrogeologica del territorio, la conservazione del suolo e dell’ambiente naturale, la valorizzazione del patrimonio silvo - pastorale, la produzione legnosa, la tutela del paesaggio, il recupero alla fertilità dei suoli depauperati e degradati, al fine di un armonico sviluppo socio - economico e delle condizioni di vita e sicurezza della collettività.

Capo I
Vincoli

Art. 2 (3)
1. La Giunta regionale, ai sensi del Titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, nonché ai sensi dell’articolo 56 e 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, stabilisce le procedure amministrative relative alla determinazione dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici, al fine di garantirne protezione e stabilità e di tutelare la qualità delle acque.
Art. 3

omissis (4)

Art. 4 (5)

1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per l’esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, alla trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nonché per l’esecuzione di lavori che comportano movimento di terra, gli interessati presentano all’autorità forestale competente per territorio, richiesta di autorizzazione, corredata dei relativi elaborati tecnici. Sono fatte salve le competenze delegate al Comune ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento di bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”.
2. Entro il termine di novanta giorni, l’autorità forestale autorizza l’esecuzione degli interventi formulando eventuali prescrizioni o ne vieta la realizzazione al fine di evitare danni di natura idrogeologica al territorio.
3. A garanzia della buona esecuzione dei lavori l’autorità forestale può richiedere agli interessati adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.
4. I lavori realizzati in assenza dell’atto autorizzativo o in difformità alle modalità esecutive dichiarate o alle prescrizioni impartite, possono essere oggetto di regolarizzazione mediante l’emanazione di un apposito provvedimento autorizzativo in sanatoria dell’autorità forestale, sempre che gli interventi eseguiti non pregiudichino l’assetto idrogeologico dell’area interessata. L’autorità forestale competente per territorio, al momento del rilascio dell’autorizzazione, può prescrivere l’esecuzione di ulteriori lavori di consolidamento o adeguamento.
5. Nel caso in cui gli interventi non autorizzati risultino pregiudizievoli all’assetto idrogeologico o la difformità, rispetto alle modalità esecutive dichiarate o impartite, sia rilevante, l’autorità forestale impone al trasgressore la sospensione immediata dei lavori e ii ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, oltre al pagamento delle previste sanzioni, fissando un adeguato termine temporale.
6. Nei casi previsti dal comma 4 l’emanazione del provvedimento in sanatoria, fermo restando quanto previsto da altre specifiche normative di settore, è condizionata al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido previste dal Regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.

Art. 5

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all’articolo 10 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”. (6)

Art. 6

(omissis) (7)

Art. 7

Contro le decisioni della Giunta regionale, è ammesso ricorso al TAR nei termini previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Capo II
Difesa idrogeologica

Art. 8

La Regione provvede alla sistemazione idro - geologica, alla conservazione del suolo ed alla difesa delle coste con gli interventi e nell’ambito dei territori di cui all’art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16 , (8) nonchè alla conservazione ed alla manutenzione delle opere esistenti, secondo le seguenti norme e procedure:
- la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi di intervento predisposti, d' intesa con le Comunità Montane, formulati organicamente per unità idrografica; (9)
- la Giunta regionale provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle opere direttamente e, qualora ne ravvisi l’opportunità, mediante concessione amministrativa alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica Montana;
- i lavori relativi agli interventi suddetti sono eseguiti in economia.

Art. 9

Rientrano negli interventi di cui all’articolo precedente, anche la costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione delle opere medesime, la difesa del territorio dalla caduta di valanghe, la manutenzione e la realizzazione di opere finalizzate alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi,(10) e l’acquisto di attrezzature per l’esecuzione di lavori in amministrazione diretta.

Art. 10

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua e delimita bacini pilota nei quali attuare a scopo sperimentale studi, ricerche ed interventi particolari, ai fini di determinare i criteri tecnico - economici più idonei per conseguire gli scopi di cui agli artt. 8 e 9.

Art. 11

La Giunta regionale provvede alla formazione del catasto delle opere di sistemazione idraulico - forestale e cura il servizio rilevamento neve al fine della previsione delle valanghe.

Art. 12

Per la conservazione dell’efficienza delle opere di sistemazione idraulico - forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, il Presidente della Giunta regionale dispone direttamente il pronto intervento per il loro ripristino, qualora questo non possa essere rinviato nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.

Capo III
Tutela ed incremento del patrimonio silvo-pastorale

Art. 13

La Regione, nell’ambito della valorizzazione delle risorse territoriali, promuove e concorre alla conservazione, miglioramento ed incremento del patrimonio silvo - pastorale.

Art. 14 (11)

1. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le seguenti definizioni:
a) “bosco”: le superfici che presentano le caratteristiche indicate al comma 3 dell’articolo 3 e al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” e successive modificazioni;
b) “aree escluse dalla definizione di bosco”: le aree che presentano le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 34 del 2018.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce con proprio provvedimento le modalità per l’individuazione delle superfici ed aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Art. 15 (12)

1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi. (13)
2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione dell’autorità forestale competente per territorio (14) nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l’adozione di una delle seguenti misure:
a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;
b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;
c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione (15);
c bis) lavori di manutenzione e di adeguamento alle opere di regimazione idraulica e alle infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i requisiti tecnici previsti nel decreto ministeriale di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del 2018, per un importo pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione. (16)
3. In deroga alle misure richieste alle lettere a), b), c) e c bis) di cui al comma 2 e fatte salve le disposizioni in materia di paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l’autorizzazione è rilasciata per i seguenti interventi:
a) realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli, interventi di protezione civile anche a finalità di antincendio boschivo, interventi per la tutela della pubblica incolumità, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018;
b) sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018;
c) ripristino degli habitat di interesse comunitario della Rete Natura 2000, solo qualora ciò sia previsto dagli strumenti di gestione o pianificazione vigenti;
d) riduzione di superficie boscata non superiore ai 2000 metri quadrati in aree di pertinenza di immobili esistenti, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerata bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate nuove edificazioni o ampliate quelle esistenti;
e) recupero colturale di terreni agricoli, invasi da specie arboree e arbustive, riconosciuti abbandonati secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 34 del 2018;
f) riduzione di superficie boscata richiesta da un imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. E’ vietata la cessazione delle attività agricole e pastorali prima di dieci anni dall’autorizzazione. In caso di violazione di tale divieto la presente deroga non trova più applicazione ed i richiedenti sono tenuti ad adottare una delle misure di cui al comma 2;
g) trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati. (17)
4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.
5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge. (18)
6. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e b) è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla presentazione di una fideiussione vincolata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi. (19)
6 bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri quadrati. (20)

Art. 16

I boschi, che per la loro particolare ubicazione, in rapporto alla giacitura, morfologia e natura del terreno, assolvono alle funzioni di difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse, contro il pericolo della caduta di valanghe, frane e di massi, possono essere sottoposti ad un regime vincolistico particolare, da imporsi con la procedura del vincolo idrogeologico.
Le utilizzazioni di tali boschi, dovranno essere fatte in modo che il soprassuolo sia sempre in grado di assolvere alle funzioni tutelari, per cui sono stati vincolati.

Art. 17

La Regione concorre alla difesa dei boschi dagli incendi nei modi e con i mezzi ed opere previsti dalla legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 e dal Piano regionale antincendi.
Nei periodi di maggiore pericolosità, al personale volontario che partecipa in numero limitato stabilito dal Dipartimento per le Foreste e l’Economia montana ai servizi di prevenzione viene assicurata la retribuzione giornaliera e l’assicurazione contro gli infortuni di cui all’articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 . (21)

Art. 18 (22)

La Regione promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo con propri stanziamenti alla spesa relativa.
Ai proprietari di boschi, attaccati da parassiti e virus, è fatto obbligo di informare l’amministrazione forestale regionale, prendendo le conseguenti iniziative per prevenirne la diffusione, attuando gli interventi ritenuti necessari dagli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste e permettendo l’esecuzione delle prescrizioni emanate dalla stessa autorità.

Art. 19

Al fine di ripristinarne l’efficienza, dal punto di vista idrogeologico e produttivo, la Regione promuove la ricostituzione dei boschi degradati, assumendone l’onere a totale carico.
I boschi che si trovano in condizioni di accentuata anormalità per struttura, per densità, per rinnovazione e per ritmo vegetativo, in rapporto, quest'ultimo, alle reali capacità produttive della stazione, sono considerati degradati.

Art. 20

L’ampliamento delle superfici boscate, nell’ambito di quanto previsto dai piani generali di sviluppo delle Comunità Montane, sarà volto al fine di:
a) tutelare i terreni nudi contro la degradazione idrogeologica;
b) incrementare la produzione legnosa, riportando la coltura forestale sui terreni abbandonati dall’agricoltura e non più suscettibili di un proficuo sfruttamento agricolo.
Gli interventi di cui alla lettera a) sono a totale carico della Regione.
Per le iniziative, di cui alla lettera b), la Regione concede un contributo in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
I contributi sono concessi dalla Giunta regionale.

Art. 21

La Regione, allo scopo di incrementare la produzione legnosa, incoraggia l’arboricoltura da legno su aree marginali e non idonee per altre colture agrarie.
A tal fine la Giunta regionale concede, per l’impianto, contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Nei territori montani e in quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, il contributo è elevato fino ad un massimo del 50 per cento.
I contributi sono erogati previo accertamento dell’avvenuta esecuzione dell’impianto nel rispetto delle norme contenute nella legge del 22 maggio 1973, n. 269.

Art. 22 (23) (24)

Tutti i proprietari di boschi sono tenuti ad eseguire, nei medesimi, operazioni selvicolturali, al fine di migliorarne la struttura, normalizzare la provvigione, favorire la rinnovazione naturale ed incrementare la produttività. (25)
A questo scopo i Comuni e gli altri Enti pubblici, sono tenuti ad accantonare su di un apposito capitolo di bilancio, una percentuale non inferiore al 10 per cento dei proventi delle utilizzazioni boschive. (26)
Su tale capitolo andranno pure versati i fondi derivanti da danni o penalità, che venissero accertati dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in sede di collaudo delle utilizzazioni.
Per la gestione tecnica dei fondi delle migliorie boschive, gli Enti di cui al secondo comma del presente articolo, possono avvalersi o dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste o dei Consorzi Forestali di cui l’Ente fa parte.
La Regione concorre al miglioramento dei boschi esistenti, concedendo contributi fino alla misura massima del 75 per cento.
I contributi sono concessi dalla Giunta regionale.
L’onere per tali lavori potrà essere assunto a totale carico della Regione, nel caso in cui l’intervento colturale risulti passivo sotto l’aspetto economico.

Art. 23 (27) (28)

1. Tutti i boschi, di estensione superiore ai 100 ha, sono gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato. (29)
2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al comma 1.
3. I piani di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge. (30)
4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio approvato dalla struttura forestale competente per territorio, la quale può prescrivere la previa martellata. (31)
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei boschi d’altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche.
6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del settantacinque per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.
7. La Giunta regionale concede inoltre un contributo nella misura massima del cinquanta per cento della spesa necessaria per la redazione dei progetti di taglio (32) previa martellata delle piante.
8. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, i Piani di cui ai commi 1 e 2 possono essere finanziati a totale carico della Regione. (33)
9. La Giunta regionale, approva le direttive e norme concernenti la pianificazione forestale in conformità ai criteri minimi nazionali di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del 2018 (34).
10. La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai commi 1 e 2, (35) e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali regionali. (36)
10 bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al presente articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell’articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in difformità alle modalità tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale. (37)

Art. 23 bis - Promozione delle attività selvicolturali. (38) (39)

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la professionalità, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l’albo delle imprese per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina la tenuta dell’albo.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.

Art. 24

Per pascoli montani si intendono quei terreni, rivestiti da cotico erboso e anche parzialmente arborati o cespugliati, che sono riservati alla produzione foraggera per pascolo.
Si considerano aperte a pascolo anche quelle superfici boscate, con copertura rada e lacunosa, che abitualmente vengono utilizzate a tale scopo. Tale stato cessa quando viene ad insediarsi sul terreno la rinnovazione forestale.

Art. 25

I pascoli montani dei Comuni, degli Enti e Comunioni familiari, devono essere utilizzati in conformità di un disciplinare tecnico - economico, il cui schema viene approvato dalla Giunta regionale in base alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
I proprietari di pascoli montani, oltre a gestire razionalmente i medesimi sono tenuti ad attuare gli interventi necessari volti a migliorare la produzione foraggera e per prevenire la degradazione del cotico.
I contributi per tali interventi sono concessi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per le opere di infrastrutture al servizio dei pascoli stessi. (40)

Art. 26

Per rendere più economica la gestione dei boschi e dei pascoli e per favorire il loro potenziamento e miglioramento, nell’ambito della pianificazione forestale e dei piani generali di sviluppo, potrà essere attuata una adeguata viabilità di servizio, compatibile con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di difesa del suolo.
Ove la natura e la morfologia del terreno non consentano la realizzazione di strade silvo - pastorali, in relazione alle necessità, potranno essere realizzati impianti a fune per il trasporto dei prodotti.
I contributi sono concessi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per dette opere.
Le iniziative per le quali non è richiesto il concorso regionale devono essere preventivamente autorizzate, ai fini e per gli effetti del vincolo idrogeologico, dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. (41)

Art. 27 - Organismi di associazionismo forestale. (42)

1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 34 del 2018, la Giunta regionale promuove l’associazionismo fondiario tra proprietari e conduttori di terreni sia pubblici che privati, cui possono partecipare anche imprese di utilizzazione e trasformazione del legname ed altri soggetti della filiera, nella forma di consorzi forestali, costituiti ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile o altre forme associative, allo scopo di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali.
2. I proprietari che intendono costituire l‘organismo di associazionismo forestale nelle forme di cui al comma 1 approvano lo statuto che, in particolare, deve stabilire:
a) la rappresentanza degli enti e soggetti partecipanti;
b) la composizione ed i compiti degli organi e la loro durata in carica;
c) i casi di ineleggibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti degli organi;
d) gli indirizzi amministrativi e organizzativi circa la gestione e il patrimonio dell’organismo di associazionismo forestale.
3. Nel caso in cui la gestione dell’organismo dell’associazionismo forestale includa anche aree del demanio forestale regionale, lo statuto deve prevedere la partecipazione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” e la sua rappresentanza nella composizione dell’organo decisionale.
4. Dell’avvenuta costituzione dell’organismo deve essere data comunicazione alla struttura regionale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla medesima costituzione.

Art. 28

Per il conseguimento dei fini di cui al II e III Capo della presente legge, la Regione provvede direttamente alla produzione di materiale forestale di propagazione.
A tal fine attua la ristrutturazione, l’ammodernamento ed il potenziamento della propria attività vivaistica.

Art. 29

Le funzioni delegate, di cui al primo comma dell’art. 69 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, sono esercitate dalla Giunta regionale.
La Regione istituirà il libro dei boschi da seme, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri.
La Regione, in rapporto alle proprie necessità di materiale genetico forestale, provvede all’impianto di arboreti da seme che saranno iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.

Art. 30 (43)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese esercenti l’attività di utilizzazione dei boschi nonché di lavorazione e commercializzazione dei prodotti boschivi, è istituito presso la “Veneto Sviluppo S.p.A.”, che lo gestisce, un fondo di rotazione per la concessione di contributi in conto capitale e (44) di finanziamenti agevolati.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e finalizzazione del fondo. (45)

Art. 31

1. La Giunta regionale, al fine di qualificare le maestranze forestali, provvede alla formazione professionale dei lavoratori forestali della Regione impiegati nei lavori di cui alla presente legge eseguiti in amministrazione diretta. (46)

Art. 32

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo Comunità Montane, Comuni, Enti pubblici, Cooperative, Comunioni familiari, coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri e proprietari singoli o associati.
La concessione stessa comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ammesse a contributo e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 33

Nell’ambito dei territori di proprietà della Regione, gli interventi di cui al capo II e III del presente titolo, sono attuati dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura che è altresì delegata dalla Regione ad autorizzare ed approvare i progetti di taglio di cui all’articolo 23 per i boschi gestiti dalla medesima Azienda. (47)
La stessa Azienda attua la ricerca al fine di determinare i criteri tecnico - economici più idonei per conseguire gli scopi di cui all’art. 18 della presente legge.
Ai fini e per gli scopi previsti dalla presente legge la Regione può avvalersi dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura. (48)

Art. 34

Le funzioni amministrative relative all'accoglimento delle domande ed all'attuazione dei programmi di intervento previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge, sono esercitate dalle Comunità Montane. A tale scopo le Comunità Montane presentano alla Regione, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, programmi di miglioramento dei pascoli montani e di viabilità silvo - pastorale. Detti programmi, per gli esercizi 1979 e seguenti, dovranno essere presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno. (49)
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi e ripartisce fra le Comunità Montane i fondi relativi. (50)
Per l’attuazione dei programmi e dei progetti le Comunità Montane si avvalgono degli Uffici tecnici della Regione.

Titolo II
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 35

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 la Giunta regionale promuove e attua le attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale nonché l’elaborazione delle statistiche e delle cartografie forestali.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i piani regionali connessi alla pianificazione e gestione forestale e alla difesa idrogeologica. (51)

Art. 36

Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, valgono, in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia.

Art. 37

La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui ai titoli precedenti con fondi propri, o con fondi assegnati alla Regione dallo Stato o altrimenti disponibili.

Art. 38

omissis (52)

Art. 39

Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio dell’esercizio 1979 e successivi ai capitoli 012101430, 012101435, 012101440, 012101445, 012101450, 012101455, 012101465, 012101470 e 012301530 in forza delle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 34, 28 gennaio 1975, n. 16, 20 marzo 1975, n. 27 e 17 aprile 1975, n. 34 e 27 aprile 1978, n. 20 e di altre disposizioni a carattere generale, sono utilizzati per gli interventi e finalità previsti dalla presente legge. (53)

Art. 40

Per tutti gli interventi contemplati dagli articoli della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi delle procedure previste dall’art. 32, IV comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 . (54)

Art. 41

omissis (55)

Art. 42

omissis (56)

Art. 43

Ai fini dell’accelerazione dei processi di spesa la Giunta regionale è autorizzata a dar corso alle procedure ed agli adempimenti occorrenti per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e finanziati con assegnazioni statali, anche prima delle assegnazioni stesse, con esclusione degli atti dai quali sorga l’obbligo di assumere impegni a norma dell’art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .


Note

(1) Ai sensi dell’art. 5 legge regionale 8 maggio 1980, n. 52 le opere di difesa idrogeologica sono di competenza degli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste.
Con art. 1 legge regionale 15 gennaio 1985, n. 8 alle comunità montane sono delegate le funzioni di cui agli articoli sottoelencati:
- art. 22, commi 4°, 5°, 6° e 7° (gestione tecnica dei fondi e concessione dei contributi per il miglioramento dei boschi);
- art. 23 (gestione tecnica del patrimonio forestale);
- art. 27 (concessione dei contributi ai consorzi forestali e alle aziende speciali consorziali).
(2) Con riferimento agli interventi di difesa idrogeologica, difesa fitosanitaria nonché di miglioramento, ricostruzione e compensazione boschiva di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 comma 1 lett. a), 22 e 31, in considerazione delle specifiche modalità di esecuzione in economia, la effettuazione degli interventi da parte dei competenti Servizi Forestali regionali avverrà con ricorso all’utilizzo dell’istituto del budget operativo di cui all’articolo 49 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , ovvero con il ricorso ad altra procedura di affidamento ad evidenza pubblica.
(3) Articolo sostituito da comma 1 art. 18 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 . Il comma 2 dispone che “Resta confermato l’assoggettamento al vincolo idrogeologico per i terreni già vincolati ai sensi dell’articolo 2 della presente legge regionale prima dell’entrata in vigore della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
(4) Articolo abrogato da comma 1 art. 19 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
(5) Articolo sostituito da comma 1 art. 20 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 . Il comma 2 dispone che “La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale””, alle modifiche introdotte dal presente articolo, anche integrandolo con l’individuazione dei lavori di modesta rilevanza che non necessitano di specifica autorizzazione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; fino a tale data non trovano applicazione gli articoli 36 e 37 del medesimo regolamento.
(6) Articolo sostituito da comma 1 art. 32 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 . Il comma 2 dell’art 32 della medesima legge dispone che “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Vedi ora il regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 recante “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
(7) Articolo abrogato da art. 12 legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 .
(9) Trattino così modificato da comma 1 art. 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che ha sostituito le parole “il Consiglio regionale approva i programmi di intervento predisposti dalla Giunta regionale,” con le parole “la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi d’intervento predisposti,”. In precedenza l’art. 4 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 già prevedeva che i programmi di cui al Titolo 1 art. 8, 34 e 35 della presente legge fossero approvati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e l’art. 37 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 aveva disposto che: “Gli adeguamenti concernenti la realizzazione di singoli interventi previsti nei programmi di cui agli articoli 8, 34 e 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e dall’articolo 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono approvati dalla Giunta regionale.”.
(10) Comma modificato da comma 1 art. 12 legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 aggiungendo dopo le parole: “caduta di valanghe”, le seguenti: “, la manutenzione e la realizzazione di opere finalizzate alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi,”.
(11) Articolo sostituito da comma 1 art. 21 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 . Il comma 2 dispone che “Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano ferme le aree a bosco individuate ai sensi della previgente normativa.”.
(12) Con riferimento agli interventi e alle garanzie previste dal presente articolo vedi anche quanto disposto dall’art. 36 recante “Trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione” e dell’art. 40 recante “Garanzie e tutela del vincolo idrogeologico” del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 .
(13) Vedi anche quanto disposto dalla legge regionale 4 maggio 2020, n. 14 “Boschi didattici del Veneto”.
(14) Comma così modificato da comma 1 art. 32 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole “della Giunta regionale” con le parole “dell’autorità forestale competente per territorio”.
(15) Lettera così sostituita da comma 1 art. 7 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .
(16) Lettera inserita da comma 2 art. 32 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
(17) Comma sostituito da comma 3 art. 32 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
(18) Comma così modificato da comma 2 art. 7 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 , che ha sostituito le parole del RD 30 dicembre 1923 n. 32674 con le parole “della presente legge”.
Vedi ora il regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 recante “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
(19) Articolo così modificato da comma 3 art. 7 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 in precedenza sostituito da art. 1 legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 e già sostituito da art. 2 legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 .
(20) Comma aggiunto da comma 4 art. 7 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .
(21) La legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 è stata abrogata dall'art. 10 legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 che ha ridisciplinato la materia.
(22) Vedi in materia quanto disposto dall’articolo 27 recante “Lotta antiparassitaria” del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 .
(23) Vedi anche quanto disposto dalla legge regionale 4 maggio 2020, n. 14 “Boschi didattici del Veneto”.
(24) Vedi anche quanto disposto dall’art. 29 recante “Piani di coltura e di conservazione dei boschi”, del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 .
(25) Comma così modificato da art. 2 legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 .
(26) Comma così modificato da art. 2 legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 .
(27) Articolo così sostituito da art. 3 legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 in precedenza sostituito da art. 3 legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 .
(28) Vedi in materia di “Pianificazione forestale, in materia di “Procedimenti autorizzativi” ed in materia di “Efficacia degli strumenti di pianificazione e gestione forestale” quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 .
(29) Comma sostituito da comma 1 art. 33 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(30) Comma così modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 , che ha sostituito le parole del RD 30 dicembre 1923 n. 32674 con le parole “della presente legge”
(31) Comma sostituito da comma 2 art. 33 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(32) Comma così modificato da comma 3 art. 33 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha soppresso le parole “e del relativo verbale di assegno”.
(33) Comma così modificato da comma 2 art. 8 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5
(34) Comma così modificato da comma 1 art. 33 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole “in conformità alle linee guida di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi” con le parole “in conformità ai criteri minimi nazionali di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del 2018”. In precedenza comma modificato da comma 3 art. 8 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .
(35) Comma così modificato da comma 4 art. 33 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha soppresso le parole “nonché i piani di gestione forestale”.
(36) Comma così modificato da comma 4 art. 8 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 , che ha inserito le parole “nonchè i piani di gestione forestale”.
(37) Comma aggiunto da comma 5 art. 8 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .
(38) Articolo inserito da art. 21 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
(39) Vedi anche quanto disposto dall’art. 30 recante “Albo regionale delle imprese forestali” del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 .
(40) E' delegata da comma 7 art. 10 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 alle comunità montane, fatte salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico, l'istruttoria tecnico-economica degli interventi previsti dal presente articolo.
(41) E' delegata da comma 7 art. 10 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 alle comunità montane, fatte salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico, l'istruttoria tecnico-economica degli interventi previsti dal presente articolo.
(42) Articolo così sostituito da comma 1 art. 34 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 . Vedi anche quanto disposto dal comma 2 e dal comma 3 dell’art. 34 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 ai sensi dei quali: “2.Gli organismi di associazionismo forestale già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a dare comunicazione della loro costituzione alla struttura regionale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli organismi di cui al comma 2 adeguano lo statuto alle disposizioni contenute nell’articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come sostituito dal comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
(43) Vedi quanto disposto dall’art. 31 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che nel dettare disposizioni in materia di pianificazione forestale ed al fine di assicurare il sostegno all’efficace attuazione delle attività di pianificazione forestale disciplinate dall’articolo 23 autorizza il parziale trasferimento al bilancio regionale, nella misura definita al comma 2 dell’articolo, delle somme rinvenienti dai rimborsi dei prestiti concessi del Fondo di rotazione.
(44) Comma così modificato da comma 1 art. 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che ha inserito le parole “di contributi in conto capitale e” dopo le parole “un fondo di rotazione per la concessione”.
(45) Articolo così sostituito da art. 52 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 . In precedenza l’articolo era stato modificato dall’art. 31 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .
(46) Articolo così sostituito da art. 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(47) L’art. 22 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 ha sostituito le parole “sono attuati dall’Azienda regionale delle foreste” con le parole “sono attuati dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura che è altresì delegata dalla Regione ad autorizzare ed approvare i progetti di taglio di cui all’articolo 23 per i boschi gestiti dalla medesima Azienda”.
(48) L’art. 22 comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 ha sostituito le parole “la Regione può avvalersi dell’Azienda regionale delle foreste” con le parole “la Regione può avvalersi dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura”.
(49) Termine prorogato al 30 marzo dal comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
(50) Comma così modificato da art. 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che ha sostituito le parole “Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale,” con le parole “La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,”. In precedenza l’art. 4 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 prevedeva che i programmi fossero approvati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e l’art. 37 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 aveva disposto che: “Gli adeguamenti concernenti la realizzazione di singoli interventi previsti nei programmi di cui agli articoli 8, 34 e 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e dall’articolo 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono approvati dalla Giunta regionale.”.
(51) Articolo così sostituito da art. 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 . In precedenza l’art. 4 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 prevedeva che i programmi fossero approvati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e l’art. 37 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 aveva disposto che: “Gli adeguamenti concernenti la realizzazione di singoli interventi previsti nei programmi di cui agli articoli 8, 34 e 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e dall’articolo 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono approvati dalla Giunta regionale.”. .
(52) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(54) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(55) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(56) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
showSondaggio:true valutaParametroOnline:false direttaRefresh:30000
nodo 1