Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 (BUR n. 43/1978)
Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 (BUR n. 43/1978) [sommario] [RTF]
LEGGE FORESTALE
REGIONALE.(1) (2)
Titolo I
Art. 1
La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4
del proprio Statuto, promuove la difesa idrogeologica del territorio, la
conservazione del suolo e dell’ambiente naturale, la valorizzazione
del patrimonio silvo - pastorale, la produzione legnosa, la tutela del
paesaggio, il recupero alla fertilità dei suoli depauperati e
degradati, al fine di un armonico sviluppo socio - economico e delle
condizioni di vita e sicurezza della collettività.
Capo I
Vincoli
Art. 2 (3)
1. La Giunta regionale, ai sensi
del Titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267
“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e
di terreni montani”, nonché ai sensi dell’articolo 56 e
61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e successive modificazioni, stabilisce le procedure
amministrative relative alla determinazione dei terreni da vincolare per
scopi idrogeologici, al fine di garantirne protezione e stabilità e
di tutelare la qualità delle acque.
Art. 3
Art. 4 (5)
1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per l’esecuzione
di lavori finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità
di coltura, alla trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a
periodica lavorazione, nonché per l’esecuzione di lavori che
comportano movimento di terra, gli interessati presentano
all’autorità forestale competente per territorio, richiesta di
autorizzazione, corredata dei relativi elaborati tecnici. Sono fatte
salve le competenze delegate al Comune ai sensi dell’articolo 20
della
legge
regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell’assestamento di bilancio di previsione per l’anno
finanziario 1994”.
2. Entro il termine di novanta giorni, l’autorità forestale
autorizza l’esecuzione degli interventi formulando eventuali
prescrizioni o ne vieta la realizzazione al fine di evitare danni di
natura idrogeologica al territorio.
3. A garanzia della buona esecuzione dei lavori l’autorità
forestale può richiedere agli interessati adeguate garanzie
fideiussorie o cauzionali.
4. I lavori realizzati in assenza dell’atto autorizzativo o in
difformità alle modalità esecutive dichiarate o alle
prescrizioni impartite, possono essere oggetto di regolarizzazione
mediante l’emanazione di un apposito provvedimento autorizzativo in
sanatoria dell’autorità forestale, sempre che gli interventi
eseguiti non pregiudichino l’assetto idrogeologico dell’area
interessata. L’autorità forestale competente per territorio,
al momento del rilascio dell’autorizzazione, può prescrivere
l’esecuzione di ulteriori lavori di consolidamento o adeguamento.
5. Nel caso in cui gli interventi non autorizzati risultino
pregiudizievoli all’assetto idrogeologico o la difformità,
rispetto alle modalità esecutive dichiarate o impartite, sia
rilevante, l’autorità forestale impone al trasgressore la
sospensione immediata dei lavori e ii ripristino dello stato dei luoghi a
sue spese, oltre al pagamento delle previste sanzioni, fissando un
adeguato termine temporale.
6. Nei casi previsti dal comma 4 l’emanazione del provvedimento in
sanatoria, fermo restando quanto previsto da altre specifiche normative
di settore, è condizionata al pagamento delle sanzioni
amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido
previste dal
Regolamento regionale 7 febbraio 2020, n.
2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai
sensi dell’articolo 5 della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
“Legge forestale regionale.”.
Art. 5
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, con proprio regolamento, adottato ai
sensi dell’articolo 19, comma 2, della
legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1 “Statuto del Veneto”, disciplina le prescrizioni di
massima e di polizia forestale di cui all’articolo 10 del regio
decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani”. (
6)
Art. 6
Art. 7
Contro le decisioni della Giunta regionale, è ammesso ricorso al TAR
nei termini previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Capo II
Difesa idrogeologica
Art. 8
La Regione provvede alla sistemazione idro -
geologica, alla conservazione del suolo ed alla difesa delle coste con
gli interventi e nell’ambito dei territori di cui
all’
art.
1 della
legge
regionale 28 gennaio 1975, n. 16 , (
8) nonchè alla conservazione ed alla manutenzione delle
opere esistenti, secondo le seguenti norme e procedure:
- la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva i programmi di intervento predisposti, d' intesa con le
Comunità Montane, formulati organicamente per unità
idrografica; (
9)
- la Giunta regionale provvede alla progettazione ed alla esecuzione
delle opere direttamente e, qualora ne ravvisi l’opportunità,
mediante concessione amministrativa alle Comunità Montane ed ai
Consorzi di Bonifica Montana;
- i lavori relativi agli interventi suddetti sono eseguiti in economia.
Art. 9
Rientrano negli interventi di cui
all’articolo precedente, anche la costruzione di strade di servizio
necessarie alla realizzazione delle opere medesime, la difesa del
territorio dalla caduta di valanghe, la manutenzione e la realizzazione
di opere finalizzate alla prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi,(
10) e
l’acquisto di attrezzature per l’esecuzione di lavori in
amministrazione diretta.
Art. 10
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
individua e delimita bacini pilota nei quali attuare a scopo sperimentale
studi, ricerche ed interventi particolari, ai fini di determinare i
criteri tecnico - economici più idonei per conseguire gli scopi di
cui agli artt. 8 e 9.
Art. 11
La Giunta regionale provvede alla formazione del catasto delle opere di
sistemazione idraulico - forestale e cura il servizio rilevamento neve al
fine della previsione delle valanghe.
Art. 12
Per la conservazione dell’efficienza delle opere di sistemazione
idraulico - forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, il
Presidente della Giunta regionale dispone direttamente il pronto
intervento per il loro ripristino, qualora questo non possa essere
rinviato nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.
Capo III
Tutela ed incremento del patrimonio silvo-pastorale
Art. 13
La Regione, nell’ambito della valorizzazione delle risorse
territoriali, promuove e concorre alla conservazione, miglioramento ed
incremento del patrimonio silvo - pastorale.
Art. 14 (11)
1. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le seguenti
definizioni:
a) “bosco”: le superfici che presentano le caratteristiche
indicate al comma 3 dell’articolo 3 e al comma 1
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34
“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” e
successive modificazioni;
b) “aree escluse dalla definizione di bosco”: le aree che
presentano le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5
del decreto legislativo n. 34 del 2018.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che
si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi
i quali si prescinde dal parere, definisce con proprio provvedimento le
modalità per l’individuazione delle superfici ed aree di cui
alle lettere a) e b) del comma 1.
Art. 15 (12)
1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in considerazione delle
funzioni di interesse generale svolte dagli stessi. (
13)
2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo
espressa autorizzazione dell’autorità forestale competente per
territorio (
14) nei casi in
cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse
generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante
l’adozione di una delle seguenti misure:
a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;
b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione
doppia rispetto a quella ridotta;
c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo
medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di
cui si chiede la riduzione (
15);
c bis) lavori di manutenzione e di adeguamento alle opere di regimazione
idraulica e alle infrastrutture forestali al servizio del bosco e
funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i
requisiti tecnici previsti nel decreto ministeriale di cui
all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del 2018,
per un importo pari al costo medio del miglioramento colturale di una
superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione. (
16)
3. In deroga alle misure richieste alle lettere a), b), c) e c bis) di
cui al comma 2 e fatte salve le disposizioni in materia di paesaggio di
cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l’autorizzazione è
rilasciata per i seguenti interventi:
a) realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei
prati-pascoli, interventi di protezione civile anche a finalità di
antincendio boschivo, interventi per la tutela della pubblica
incolumità, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo n. 34 del 2018;
b) sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie, di cui al
combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del
2018;
c) ripristino degli habitat di interesse comunitario della Rete Natura
2000, solo qualora ciò sia previsto dagli strumenti di gestione o
pianificazione vigenti;
d) riduzione di superficie boscata non superiore ai 2000 metri quadrati
in aree di pertinenza di immobili esistenti, a condizione che la
rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere
considerata bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate
nuove edificazioni o ampliate quelle esistenti;
e) recupero colturale di terreni agricoli, invasi da specie arboree e
arbustive, riconosciuti abbandonati secondo le disposizioni di cui al
decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 11,
del decreto legislativo n. 34 del 2018;
f) riduzione di superficie boscata richiesta da un imprenditore agricolo
ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, per ricavare aree ad
uso agricolo e pastorale. E’ vietata la cessazione delle
attività agricole e pastorali prima di dieci anni
dall’autorizzazione. In caso di violazione di tale divieto la
presente deroga non trova più applicazione ed i richiedenti sono
tenuti ad adottare una delle misure di cui al comma 2;
g) trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a
1000 metri quadrati. (
17)
4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle
espressamente previste dagli strumenti urbanistici.
5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo
idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e
di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge. (
18)
6. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e
b) è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla
presentazione di una fideiussione vincolata a favore della Regione del
Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi.
(
19)
6 bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di
richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri
quadrati. (
20)
Art. 16
I boschi, che per la loro particolare ubicazione, in rapporto alla
giacitura, morfologia e natura del terreno, assolvono alle funzioni di
difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse,
contro il pericolo della caduta di valanghe, frane e di massi, possono
essere sottoposti ad un regime vincolistico particolare, da imporsi con
la procedura del vincolo idrogeologico.
Le utilizzazioni di tali boschi, dovranno essere fatte in modo che il
soprassuolo sia sempre in grado di assolvere alle funzioni tutelari, per
cui sono stati vincolati.
Art. 17
La Regione concorre alla difesa dei boschi dagli incendi nei modi e con i
mezzi ed opere previsti dalla
legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 e
dal Piano regionale antincendi.
Nei periodi di maggiore pericolosità, al personale volontario che
partecipa in numero limitato stabilito dal Dipartimento per le Foreste e
l’Economia montana ai servizi di prevenzione viene assicurata la
retribuzione giornaliera e l’assicurazione contro gli infortuni di
cui all’articolo 3 della
legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 .
(
21)
Art. 18 (22)
La Regione promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo con propri
stanziamenti alla spesa relativa.
Ai proprietari di boschi, attaccati da parassiti e virus, è fatto
obbligo di informare l’amministrazione forestale regionale,
prendendo le conseguenti iniziative per prevenirne la diffusione,
attuando gli interventi ritenuti necessari dagli Ispettorati
Dipartimentali delle Foreste e permettendo l’esecuzione delle
prescrizioni emanate dalla stessa autorità.
Art. 19
Al fine di ripristinarne l’efficienza, dal punto di vista
idrogeologico e produttivo, la Regione promuove la ricostituzione dei
boschi degradati, assumendone l’onere a totale carico.
I boschi che si trovano in condizioni di accentuata anormalità per
struttura, per densità, per rinnovazione e per ritmo vegetativo, in
rapporto, quest'ultimo, alle reali capacità produttive della
stazione, sono considerati degradati.
Art. 20
L’ampliamento delle superfici boscate, nell’ambito di quanto
previsto dai piani generali di sviluppo delle Comunità Montane,
sarà volto al fine di:
a) tutelare i terreni nudi contro la degradazione idrogeologica;
b) incrementare la produzione legnosa, riportando la coltura forestale
sui terreni abbandonati dall’agricoltura e non più
suscettibili di un proficuo sfruttamento agricolo.
Gli interventi di cui alla lettera a) sono a totale carico della Regione.
Per le iniziative, di cui alla lettera b), la Regione concede un
contributo in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della
spesa ritenuta ammissibile.
I contributi sono concessi dalla Giunta regionale.
Art. 21
La Regione, allo scopo di incrementare la produzione legnosa, incoraggia
l’arboricoltura da legno su aree marginali e non idonee per altre
colture agrarie.
A tal fine la Giunta regionale concede, per l’impianto, contributi
in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa
ritenuta ammissibile.
Nei territori montani e in quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, il
contributo è elevato fino ad un massimo del 50 per cento.
I contributi sono erogati previo accertamento dell’avvenuta
esecuzione dell’impianto nel rispetto delle norme contenute nella
legge del 22 maggio 1973, n. 269.
Art. 22 (23) (24)
Tutti i proprietari di boschi sono tenuti ad eseguire, nei medesimi,
operazioni selvicolturali, al fine di migliorarne la struttura,
normalizzare la provvigione, favorire la rinnovazione naturale ed
incrementare la produttività. (
25)
A questo scopo i Comuni e gli altri Enti pubblici, sono tenuti ad
accantonare su di un apposito capitolo di bilancio, una percentuale non
inferiore al 10 per cento dei proventi delle utilizzazioni boschive.
(
26)
Su tale capitolo andranno pure versati i fondi derivanti da danni o
penalità, che venissero accertati dall’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste in sede di collaudo delle utilizzazioni.
Per la gestione tecnica dei fondi delle migliorie boschive, gli Enti di
cui al secondo comma del presente articolo, possono avvalersi o
dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste o dei Consorzi
Forestali di cui l’Ente fa parte.
La Regione concorre al miglioramento dei boschi esistenti, concedendo
contributi fino alla misura massima del 75 per cento.
I contributi sono concessi dalla Giunta regionale.
L’onere per tali lavori potrà essere assunto a totale carico
della Regione, nel caso in cui l’intervento colturale risulti
passivo sotto l’aspetto economico.
Art. 23 (27) (28)
1. Tutti i boschi, di estensione superiore ai 100 ha, sono gestiti e
utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto
forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato. (
29)
2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza
territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici
silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei
piani di cui al comma 1.
3. I piani di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono le prescrizioni di
massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge.
(
30)
4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di
taglio approvato dalla struttura forestale competente per territorio, la
quale può prescrivere la previa martellata. (
31)
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni
di entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei boschi
d’altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi
cedui, per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche.
6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del
settantacinque per cento della spesa necessaria per la redazione dei
piani di cui ai commi 1 e 2.
7. La Giunta regionale concede inoltre un contributo nella misura massima
del cinquanta per cento della spesa necessaria per la redazione dei
progetti di taglio (
32)
previa martellata delle piante.
8. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, i Piani di cui ai
commi 1 e 2 possono essere finanziati a totale carico della Regione.
(
33)
9. La Giunta regionale, approva le direttive e norme concernenti la
pianificazione forestale in conformità ai criteri minimi nazionali
di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del
2018 (
34).
10. La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai
commi 1 e 2, (
35) e vigila
sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali regionali.
(
36)
10 bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al
presente articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi
dell’articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in difformità alle
modalità tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di massima
e di polizia forestale. (
37)
Art. 23 bis - Promozione
delle attività selvicolturali. (38) (39)
1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la
professionalità, è istituito, presso la struttura regionale
competente in materia, l’albo delle imprese per l’esecuzione
di lavori, opere e servizi in ambito forestale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
disciplina la tenuta dell’albo.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree
silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.
Art. 24
Per pascoli montani si intendono quei terreni, rivestiti da cotico erboso
e anche parzialmente arborati o cespugliati, che sono riservati alla
produzione foraggera per pascolo.
Si considerano aperte a pascolo anche quelle superfici boscate, con
copertura rada e lacunosa, che abitualmente vengono utilizzate a tale
scopo. Tale stato cessa quando viene ad insediarsi sul terreno la
rinnovazione forestale.
Art. 25
I pascoli montani dei Comuni, degli Enti e
Comunioni familiari, devono essere utilizzati in conformità di un
disciplinare tecnico - economico, il cui schema viene approvato dalla
Giunta regionale in base alle prescrizioni di massima e di polizia
forestale.
I proprietari di pascoli montani, oltre a gestire razionalmente i
medesimi sono tenuti ad attuare gli interventi necessari volti a
migliorare la produzione foraggera e per prevenire la degradazione del
cotico.
I contributi per tali interventi sono concessi fino alla misura massima
del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per le opere di
infrastrutture al servizio dei pascoli stessi. (
40)
Art. 26
Per rendere più economica la gestione
dei boschi e dei pascoli e per favorire il loro potenziamento e
miglioramento, nell’ambito della pianificazione forestale e dei
piani generali di sviluppo, potrà essere attuata una adeguata
viabilità di servizio, compatibile con le esigenze di salvaguardia
dell’ambiente e di difesa del suolo.
Ove la natura e la morfologia del terreno non consentano la realizzazione
di strade silvo - pastorali, in relazione alle necessità, potranno
essere realizzati impianti a fune per il trasporto dei prodotti.
I contributi sono concessi fino alla misura massima del 75 per cento
della spesa ritenuta ammissibile per dette opere.
Le iniziative per le quali non è richiesto il concorso regionale
devono essere preventivamente autorizzate, ai fini e per gli effetti del
vincolo idrogeologico, dall’Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste. (
41)
Art. 27 - Organismi di
associazionismo forestale. (42)
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n.
34 del 2018, la Giunta regionale promuove l’associazionismo
fondiario tra proprietari e conduttori di terreni sia pubblici che
privati, cui possono partecipare anche imprese di utilizzazione e
trasformazione del legname ed altri soggetti della filiera, nella forma
di consorzi forestali, costituiti ai sensi dell’articolo 2602 del
codice civile o altre forme associative, allo scopo di garantire la
tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali.
2. I proprietari che intendono costituire l‘organismo di
associazionismo forestale nelle forme di cui al comma 1 approvano lo
statuto che, in particolare, deve stabilire:
a) la rappresentanza degli enti e soggetti partecipanti;
b) la composizione ed i compiti degli organi e la loro durata in carica;
c) i casi di ineleggibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei
componenti degli organi;
d) gli indirizzi amministrativi e organizzativi circa la gestione e il
patrimonio dell’organismo di associazionismo forestale.
3. Nel caso in cui la gestione dell’organismo
dell’associazionismo forestale includa anche aree del demanio
forestale regionale, lo statuto deve prevedere la partecipazione
dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario
“Veneto Agricoltura” di cui alla
legge regionale 28 novembre 2014, n. 37
“Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel
settore primario” e la sua rappresentanza nella composizione
dell’organo decisionale.
4. Dell’avvenuta costituzione dell’organismo deve essere data
comunicazione alla struttura regionale competente in materia di foreste
entro sessanta giorni dalla medesima costituzione.
Art. 28
Per il conseguimento dei fini di cui al II e III Capo della presente
legge, la Regione provvede direttamente alla produzione di materiale
forestale di propagazione.
A tal fine attua la ristrutturazione, l’ammodernamento ed il
potenziamento della propria attività vivaistica.
Art. 29
Le funzioni delegate, di cui al primo comma dell’art. 69 del D.P.R.
616 del 24 luglio 1977, sono esercitate dalla Giunta regionale.
La Regione istituirà il libro dei boschi da seme, secondo le
modalità che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri.
La Regione, in rapporto alle proprie necessità di materiale genetico
forestale, provvede all’impianto di arboreti da seme che saranno
iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.
Art. 30 (43)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle aziende artigiane e delle
piccole e medie imprese esercenti l’attività di utilizzazione
dei boschi nonché di lavorazione e commercializzazione dei prodotti
boschivi, è istituito presso la “Veneto Sviluppo
S.p.A.”, che lo gestisce, un fondo di rotazione per la concessione
di contributi in conto capitale e (
44) di finanziamenti agevolati.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e
finalizzazione del fondo. (
45)
Art. 31
1. La Giunta regionale, al fine di
qualificare le maestranze forestali, provvede alla formazione
professionale dei lavoratori forestali della Regione impiegati nei lavori
di cui alla presente legge eseguiti in amministrazione diretta. (
46)
Art. 32
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo Comunità
Montane, Comuni, Enti pubblici, Cooperative, Comunioni familiari,
coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri e proprietari singoli o
associati.
La concessione stessa comporta la dichiarazione di pubblica utilità
delle opere ammesse a contributo e la dichiarazione di urgenza ed
indifferibilità dei lavori.
Art. 33
Nell’ambito dei territori di proprietà della Regione, gli
interventi di cui al capo II e III del presente titolo, sono attuati
dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura che è altresì
delegata dalla Regione ad autorizzare ed approvare i progetti di taglio
di cui all’articolo 23 per i boschi gestiti dalla medesima Azienda.
(
47)
La stessa Azienda attua la ricerca al fine di determinare i criteri
tecnico - economici più idonei per conseguire gli scopi di cui
all’art. 18 della presente legge.
Ai fini e per gli scopi previsti dalla presente legge la Regione può
avvalersi dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura. (
48)
Art. 34
Le funzioni amministrative relative
all'accoglimento delle domande ed all'attuazione dei programmi di
intervento previsti dagli
articoli 25 e
26 della presente legge, sono esercitate dalle Comunità
Montane. A tale scopo le Comunità Montane presentano alla Regione,
entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, programmi
di miglioramento dei pascoli montani e di viabilità silvo -
pastorale. Detti programmi, per gli esercizi 1979 e seguenti, dovranno
essere presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno. (
49)
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva i programmi e ripartisce fra le Comunità Montane i fondi
relativi. (
50)
Per l’attuazione dei programmi e dei progetti le Comunità
Montane si avvalgono degli Uffici tecnici della Regione.
Titolo II
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
Art. 35
1. Per conseguire gli obiettivi di cui
all’articolo 1 la Giunta regionale promuove e attua le
attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale
nonché l’elaborazione delle statistiche e delle cartografie
forestali.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva annualmente i piani regionali connessi alla pianificazione e
gestione forestale e alla difesa idrogeologica. (
51)
Art. 36
Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, valgono,
in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia.
Art. 37
La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui ai titoli
precedenti con fondi propri, o con fondi assegnati alla Regione dallo
Stato o altrimenti disponibili.
Art. 38
Art. 39
Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio dell’esercizio 1979 e
successivi ai capitoli 012101430, 012101435, 012101440, 012101445,
012101450, 012101455, 012101465, 012101470 e 012301530 in forza delle
leggi regionali
17
maggio 1974, n. 34,
28 gennaio 1975, n. 16,
20 marzo 1975, n. 27 e
17 aprile 1975, n. 34 e
27 aprile 1978, n.
20 e di altre disposizioni a carattere generale, sono utilizzati per
gli interventi e finalità previsti dalla presente legge. (
53)
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Ai fini dell’accelerazione dei processi di spesa la Giunta
regionale è autorizzata a dar corso alle procedure ed agli
adempimenti occorrenti per l’attuazione degli interventi previsti
dalla presente legge e finanziati con assegnazioni statali, anche prima
delle assegnazioni stesse, con esclusione degli atti dai quali sorga
l’obbligo di assumere impegni a norma dell’
art. 52 della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 .
Note
- art. 22, commi 4°, 5°, 6° e 7° (gestione tecnica
dei fondi e concessione dei contributi per il miglioramento dei boschi);
- art. 23 (gestione tecnica del patrimonio forestale);
- art. 27 (concessione dei contributi ai consorzi forestali e alle
aziende speciali consorziali).
(
2) Con riferimento agli
interventi di difesa idrogeologica, difesa fitosanitaria nonché di
miglioramento, ricostruzione e compensazione boschiva di cui agli
articoli 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 comma 1 lett. a), 22 e 31, in
considerazione delle specifiche modalità di esecuzione in economia,
la effettuazione degli interventi da parte dei competenti Servizi
Forestali regionali avverrà con ricorso all’utilizzo
dell’istituto del budget operativo di cui all’articolo 49
della
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 , ovvero con il ricorso ad altra
procedura di affidamento ad evidenza pubblica.
(
5) Articolo sostituito da comma
1 art. 20
legge
regionale 25 giugno 2021, n. 17 . Il comma 2 dispone che “La
Giunta regionale adegua il
regolamento regionale 7 febbraio 2020, n.
2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai
sensi dell’articolo 5 della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
“Legge forestale regionale””, alle modifiche introdotte
dal presente articolo, anche integrandolo con l’individuazione dei
lavori di modesta rilevanza che non necessitano di specifica
autorizzazione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge; fino a tale data non trovano applicazione gli
articoli 36 e 37 del medesimo regolamento.
(
6) Articolo sostituito da comma
1 art. 32
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 . Il comma 2 dell’art 32 della
medesima legge dispone che “Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento regionale di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione
le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.”.
(
9) Trattino così modificato
da comma 1 art. 1 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che
ha sostituito le parole “il Consiglio regionale approva i programmi
di intervento predisposti dalla Giunta regionale,” con le parole
“la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva i programmi d’intervento predisposti,”. In precedenza
l’art. 4 della
legge regionale 20 marzo 1981, n. 8
già prevedeva che i programmi di cui al Titolo 1 art. 8, 34 e 35
della presente legge fossero approvati dalla Giunta regionale sentita la
competente Commissione consiliare e l’art. 37
legge regionale 28 gennaio 2000, n.
5 aveva disposto che: “Gli adeguamenti concernenti la
realizzazione di singoli interventi previsti nei programmi di cui agli
articoli 8, 34 e 35 della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
e dall’articolo 46 della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ,
sono approvati dalla Giunta regionale.”.
(
10) Comma modificato da comma
1 art. 12
legge
regionale 29 luglio 2022, n. 19 aggiungendo dopo le parole:
“caduta di valanghe”, le seguenti: “, la manutenzione e
la realizzazione di opere finalizzate alla prevenzione ed estinzione
degli incendi boschivi,”.
(
11) Articolo sostituito da
comma 1 art. 21
legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
Il comma 2 dispone che “Fino all’approvazione da parte della
Giunta regionale del provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo
14 della
legge
regionale 13 settembre 1978, n. 52 , come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, restano ferme le aree a bosco individuate ai sensi
della previgente normativa.”.
(
12) Con riferimento agli
interventi e alle garanzie previste dal presente articolo vedi anche
quanto disposto dall’art. 36 recante “Trasformazione dei
boschi in altra qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni
soggetti a periodica lavorazione” e dell’art. 40 recante
“Garanzie e tutela del vincolo idrogeologico” del
regolamento regionale 7
febbraio 2020, n. 2 .
(
13) Vedi anche quanto
disposto dalla
legge regionale 4 maggio 2020, n. 14
“Boschi didattici del Veneto”.
(
14) Comma così
modificato da comma 1 art. 32
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole “della Giunta regionale” con le
parole “dell’autorità forestale competente per
territorio”.
(
28) Vedi in materia di
“Pianificazione forestale, in materia di “Procedimenti
autorizzativi” ed in materia di “Efficacia degli strumenti di
pianificazione e gestione forestale” quanto disposto dagli articoli
5, 6 e 7 del
regolamento regionale 7 febbraio 2020, n.
2 .
(
34) Comma così
modificato da comma 1 art. 33
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole “in conformità alle linee guida di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, nonché
lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi”
con le parole “in conformità ai criteri minimi nazionali di
cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del
2018”. In precedenza comma modificato da comma 3 art. 8
legge regionale 25 febbraio
2005, n. 5 .
(
40) E' delegata da comma 7
art. 10 della
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 alle comunità montane, fatte
salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico,
l'istruttoria tecnico-economica degli interventi previsti dal presente
articolo.
(
41) E' delegata da comma 7
art. 10 della
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 alle comunità montane, fatte
salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico,
l'istruttoria tecnico-economica degli interventi previsti dal presente
articolo.
(
42) Articolo così
sostituito da comma 1 art. 34 della
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
Vedi anche quanto disposto dal comma 2 e dal comma 3 dell’art. 34
della
legge
regionale 27 luglio 2023, n. 15 ai sensi dei quali: “2.Gli
organismi di associazionismo forestale già costituiti alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a dare comunicazione
della loro costituzione alla struttura regionale competente in materia di
foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Gli organismi di cui al comma 2 adeguano lo statuto alle disposizioni
contenute nell’articolo 27 della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
come sostituito dal comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.”.
(
43) Vedi quanto disposto
dall’art. 31 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che nel dettare disposizioni in materia di pianificazione forestale ed al
fine di assicurare il sostegno all’efficace attuazione delle
attività di pianificazione forestale disciplinate
dall’articolo 23 autorizza il parziale trasferimento al bilancio
regionale, nella misura definita al comma 2 dell’articolo, delle
somme rinvenienti dai rimborsi dei prestiti concessi del Fondo di
rotazione.
(
44) Comma così
modificato da comma 1 art. 2 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che
ha inserito le parole “di contributi in conto capitale e”
dopo le parole “un fondo di rotazione per la concessione”.
(
47) L’art. 22 comma 1
della
legge
regionale 4 agosto 2006, n. 15 ha sostituito le parole “sono
attuati dall’Azienda regionale delle foreste” con le parole
“sono attuati dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura che
è altresì delegata dalla Regione ad autorizzare ed approvare i
progetti di taglio di cui all’articolo 23 per i boschi gestiti
dalla medesima Azienda”.
(
48) L’art. 22 comma 2
della
legge
regionale 4 agosto 2006, n. 15 ha sostituito le parole “la
Regione può avvalersi dell’Azienda regionale delle
foreste” con le parole “la Regione può avvalersi
dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura”.
(
50) Comma così
modificato da art. 4 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che
ha sostituito le parole “Il Consiglio regionale su proposta della
Giunta regionale,” con le parole “La Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare,”. In precedenza
l’art. 4 della
legge regionale 20 marzo 1981, n. 8
prevedeva che i programmi fossero approvati dalla Giunta regionale
sentita la competente Commissione consiliare e l’art. 37
legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5 aveva disposto che: “Gli adeguamenti concernenti la
realizzazione di singoli interventi previsti nei programmi di cui agli
articoli 8, 34 e 35 della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
e dall’articolo 46 della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ,
sono approvati dalla Giunta regionale.”.
(
52) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
55) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
56) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO