Legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 (BUR n. 34/1982)
Legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 (BUR n. 34/1982) [sommario] [RTF]
PROMOZIONE
DELL’EDUCAZIONE E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA’
SPORTIVE.
Art. 1 - (Finalità e
obiettivi).
La Regione, promuove, nell'ambito della programmazione sanitaria e con
riferimento agli
articoli 1,
2 e
3 della
legge regionale 18 agosto 1977, n. 48 ,
l'educazione sanitaria motoria e sportiva quale strumento di idoneo
sviluppo psico-fisico, di miglioramento dello stato di salute, di
prevenzione di situazioni patologiche, di correzione di anomalie fisiche,
di riabilitazione funzionale e assicura l'igiene e la tutela sanitaria
delle attività sportive.
Le prestazioni effettuate ai sensi e per gli effetti della presente legge
sono gratuite per tutti i cittadini residenti nel Veneto che intendono
praticare o praticano attività motorie e sportive non retribuite.
Art. 2 - (Competenze delle
UUSSLL) (1)
Le unità sanitarie locali, nell'esercizio delle competenze loro
attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nell'ambito della
programmazione sanitaria regionale, operano per il perseguimento delle
finalità di cui al precedente articolo 1 ai vari livelli
formativo-ricreativi e agonistici assicurando in particolare:
1) gli interventi di educazione sanitaria diretti a favorire e diffondere
l'attività sportiva e motoria della popolazione come mezzo
indispensabile di promozione, mantenimento e recupero della salute
psico-fisica;
2) la visita e la certificazione di idoneità generica alle
attività fisico - motorie, comunque attuate, svolte in ambito
scolastico;
3) la visita e certificazione di idoneità generica per i soggetti
che, indipendentemente dall'età, praticano o intendono praticare, in
forma organizzata attività a carattere motorio formativo o
attività fisico - ricreative per cui sono da accertare lo stato di
salute individuale e l'assenza di controindicazioni allo svolgimento di
tale attività; nonchè per i tecnici sportivi e gli ufficiali di
gara;
4) la visita e la certificazione di idoneità generica per i soggetti
che, indipendentemente dall'età, praticano attività sportiva in
forma dilettantistica o nell'ambito di enti di promozione sportiva;
5) l'effettuazione di visite cliniche e altre specifiche indagini,per
coloro che praticano o intendono praticare un'attività
sportivo-agonistica, semiprofessionistica e professionistica,per cui sia
necessario accertare l'idoneità specifica, ivi compresi i
partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi
nazionali;
6) lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca
medico-sportiva, per l'aggiornamento professionale degli operatori
dipendenti e non, secondo le direttive della Giunta regionale;
7) la vigilanza igienico-sanitaria degli impianti sportivi.
In via transitoria e in attesa di norme nazionali, i controlli anti -
doping vengono effettuati dalla Fmsi secondo le modalità fissate
dalle singole federazioni del Coni.
In collaborazione con gli enti locali, le unità sanitarie locali,
fatte salve le competenze degli organi collegiali della scuola,
favoriscono l'utilizzo, al di fuori dell'orario di servizio scolastico,
delle palestre, impianti e attrezzature sportive a uso scolastico, da
parte dell'associazionismo sportivo.
Art. 3 - (Organizzazione del
servizio di medicina sportiva).
Per adempiere alle finalità della presente legge, le unità
sanitarie locali costituiscono appositi servizi di medicina dello sport,
avvalendosi:
- di medici convenzionati, nei limiti delle convenzioni uniche;
- di medici specialisti in medicina dello sport;
- di medici in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge
26 ottobre 1971, n. 1099;
- di medici convenzionati addetti alle attività di medicina
scolastica nel settore per la tutela dell'età infantile;
- di medici specialisti in altre discipline, per i necessari accertamenti
nell'ambito delle relative specialità.
La programmazione, il coordinamento, le attività di verifica sono
espletate dai settori per l'età adulta e materna infantile che
operano congiuntamente, avvalendosi del presidio poliambulatoriale che
organizza al proprio interno le attività specialistiche.
In relazione alle necessità esistenti, le unità sanitarie
locali possono anche avvalersi della collaborazione dei centri di
medicina dello sport della Fmsi del Coni con i quali abbiano sottoscritto
apposita convenzione secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta
regionale.
Art. 4 - (Idoneità
generica)
La certificazione di idoneità all'espletamento delle attività
di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'art. 2 della presente legge è
rilasciata dai medici di base nell'ambito del rapporto convenzionale di
cui all'accordo nazionale unico per la medicina generica e pediatrica o
dai medici dipendenti.
Il medico può richiedere indagini specialistiche o esami
complementari ritenuti indispensabili. Essi saranno effettuati presso le
strutture delle unità sanitarie locali ed eventualmente presso i
convenzionati, secondo la normativa di cui alla convenzione nazionale
unica per la specialistica esterna.
Ai soggetti riconosciuti idonei, e in attesa di normative statali
specifiche per l'espletamento di attività sportive non agonistiche,
viene rilasciato un certificato di idoneità predisposto in triplice
copia, conforme agli schemi approvati con decreto del Presidente della
Giunta regionale, la cui validità è di durata annuale.
Una copia è consegnata all'interessato, la seconda copia è
inviata all'usl competente per territorio, una copia, unitamente alla
documentazione sanitaria relativa agli eventuali accertamenti
specialistici effettuati, deve essere conservata presso la struttura
sanitaria che l'ha rilasciata e tenuta a disposizione delle strutture
pubbliche che ne facciano legittima richiesta.
Art. 5 - (Idoneità
specifica) (2)
La certificazione dell'idoneità per le attività sportive
agonistiche, di cui al punto 5) dell'art. 2 della presente legge, sono
rilasciate da sanitari che siano in possesso della specializzazione in
medicina dello sport o dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26
ottobre 1971, n. 1099 in conformità delle norme stabilite, dal
decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio: « Norme per
la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica ».
1 bis. La certificazione di idoneità per le attività sportive
agonistiche rilasciata da strutture private deve essere redatta in
duplice copia:
a) una copia per l’interessato;
b) una copia per l’Azienda ULSS di appartenenza
dell’interessato.
1 ter. Il medico che ha effettuato la certificazione provvede
all’invio di copia della medesima all’Azienda ULSS di
appartenenza dell’interessato.
1 quater. Il giudizio di idoneità deve essere annotato dal medico
che ha effettuato la certificazione sulla scheda di valutazione medico
sportiva relativa agli accertamenti eseguiti. Tale scheda deve essere
conservata per cinque anni.
1 quinquies. La presentazione da parte dell’atleta del certificato
di idoneità è condizione per la partecipazione
all’attività agonistica.
1 sexies. I medici che effettuano le certificazioni agonistiche hanno
l’obbligo di inviare semestralmente alle Aziende ULSS di residenza
degli atleti un elenco delle visite effettuate per l’accertamento
dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica, comprensivo
dei nominativi dei soggetti visitati, della relativa disciplina sportiva
per cui la certificazione è stata rilasciata, la data e
l’esito.
Art. 6 - (Non idoneità
generica alle attività sportive)
Ai soggetti non riconosciuti idonei all'espletamento di attività
sportive non agonistiche viene rilasciato un certificato di non
idoneità, in cinque copie, conforme allo schema approvato con
decreto del Presidente della Giunta regionale, e ciò in via
provvisoria, sino all'emanazione del decreto del Ministero per la
sanità e dei protocolli relativi di cui all'art. 23 del dpr 13
agosto 1981 sulla convenzione unica.
La prima copia è inviata alla Fmsi del Coni, la seconda alla
società o gruppo sportivo di appartenenza del soggetto, le rimanenti
tre hanno le stesse destinazioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 4.
L'interessato, entro trenta giorni, può chiedere di essere
sottoposto a visita da un medico specialista in medicina dello sport o in
possesso dell'attestato di cui allo art. 8 della legge 26 ottobre 1971,
n. 1099 e può farsi assistere da un medico di fiducia.
Il risultato della visita specialistica è, a cura del medico,
comunicato agli stessi destinatari indicati nell’ultimo comma del
precedente articolo 4.
Art. 7 - (Modalità delle
visite per attività agonistiche)
Le modalità delle visite e dei controlli relativi alle attività
sportive agonistiche ai sensi e per i fini della presente legge,
nonchè la loro periodicità sono quelli fissati dal decreto del
Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 e successive
modificazioni.
I controlli anti-doping continueranno a essere effettuati ai sensi
dell'art. 61, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo
quanto disposto dai regolamenti delle singole federazioni sportive
nazionali riconosciute dal Coni.
Art. 8 - (Ricorso avverso
l'accertamento sanitario)
Gli interessati, contro l'accertamento sanitario di cui all'art. 5
precedente, possono ricorrere, nel termine di 30 giorni, alla commissione
regionale di cui al successivo articolo 10 che, acquisita la
documentazione sanitaria, decide definitivamente, previa eventuale
integrazione degli accertamenti.
Art. 9 - (Accertamenti su
atleti partecipanti a competizioni sportive, competenza)
Le funzioni di cui all'art. 5 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sono
svolte dai medici, indicati nel precedente art. 3, dipendenti o
convenzionati, specialisti in medicina dello sport o in possesso
dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099,
addetti alle attività sportive dell'USL competente per territorio
ove ha luogo la manifestazione sportiva.
Art. 10 - (Commissione
regionale)
La commissione regionale indicata
dall'articolo 6 del decreto del Ministero della sanità 18 febbraio
1982 (norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva
agonistica) è nominata con delibera della Giunta regionale; dura in
carica tre anni; i suoi componenti possono essere riconfermati (
3).
Omissis (
4)
Con la stessa deliberazione la Giunta regionale può designare i
componenti supplenti che parteciperanno alle sedute della commissione in
caso di assenza o impedimento del titolare.
La commissione può chiedere alle strutture sanitarie pubbliche
l'esecuzione di accertamenti strumentali e/ o specialistici occorrenti,
e/ o avvalersi, in relazione ai singoli casi da esaminare, della
partecipazione di sanitari in possesso della specializzazione inerente al
caso specifico.
Art. 11 - (Adempimenti degli
enti sportivi)
Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare il
tesseramento di chi svolge o intende svolgere attività sportive
agonistiche e la partecipazione delle attività medesime agli
accertamenti e alla certificazione di idoneità previsti dalla
presente legge, conservando ai propri atti la relativa documentazione.
Art. 12 - (Commissione
regionale tecnico - consultiva)
Nel quadro delle finalità della presente legge è istituita una
commissione regionale tecnico - consultiva per l'educazione sanitaria
motoria e sportiva e per la tutela della salute nelle attività
sportive.
La commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale,
ha sede presso il Dipartimento per la sanità, ed è così
composta:
- l'assessore regionale alla
sanità o un suo delegato che la presiede;
- da tre rappresentanti delle unità sanitarie locali, designati
dall'Anci regionale, sez. sanità;
- da un medico specializzato in medicina dello sport, o in possesso
dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099,
designati dalla federazione dei medici sportivi;
- dal delegato regionale del Coni;
- da tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale del Coni di cui
almeno uno in possesso della laurea in medicina e chirurgia;
- da tre rappresentanti designati dagli enti più significativi di
promozione sportiva di carattere regionale operanti nel Veneto;
- dal rappresentante della sovraintendenza scolastica regionale;
- da due esperti designati dall'Isef di Bologna.
Un funzionario della Regione svolge i compiti di segretario.
Art. 13 - (Centro regionale di
medicina dello sport)
La Giunta regionale assume iniziative per la costituzione di un centro
regionale di medicina dello sport, per l'educazione sanitaria alle
attività sportive, per la ricerca e coordinamento in ordine alla
tutela sanitaria delle attività sportive, per l'espletamento di
indagini diagnostiche e/ o strumentali di particolare complessità.
Si applicano in materia le disposizioni di cui all'
art. 7 della
legge regionale 30 maggio
1975, n. 57 in quanto compatibili.
La commissione di cui all'art. 12 opera in diretta connessione con il
centro di cui al primo comma.
Art. 14 - (Compensi)
Ai componenti le commissioni regionali di cui ai precedenti articoli 10 e
12, nonchè agli specialisti che partecipino ai lavori della
commissione di cui all'art. 10, compete il trattamento economico
stabilito dall'art. 5 della
legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e
successive modifiche. (
5)
Art. 15 - (Disposizioni
finanziarie)
Alla copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attuazione della
presente legge si provvede con la quota annua del fondo sanitario
assegnato alla Regione, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, nonchè con eventuali fondi integrativi, annualmente
messi a disposizione, nell'ambito di interventi diretti alla tutela
sanitaria dell'attività sportiva e determinati con la legge di
bilancio dei relativi esercizi.
Note
(
1) L’art. 5, comma
secondo, della
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 ,
ha disposto che dalla sua entrata in vigore (dal 17 dicembre 1982), la
unità sanitaria locale (USL) assume la denominazione di unità
locale socio sanitaria (ULSS).
(
3) Comma modificato da comma 1
art. 10 della
legge
regionale 09 agosto 2024, n. 20 che ha soppresso le parole “;
ha sede presso il Dipartimento per la sanità della Regione del
Veneto, può riunirsi presso le unità sanitarie locali”.
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