Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 (BUR n. 61/1983)
Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 (BUR n. 61/1983) [sommario] [RTF]
NORME
MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLE LEGGI ISTITUTIVE DI ALCUNI ENTI
DIPENDENTI PER QUANTO CONCERNE LE INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI E AI
REVISORI E LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI. (1)
Art. 1 - (Oggetto).
La presente legge disciplina il trattamento
economico degli amministratori e dei revisori e la nomina del presidente
del collegio dei revisori dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:
a) Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto
(Irsev); (
2)
b) Istituto regionale per le ville venete (Irvv);
c) Azienda regionale delle foreste; (
3)
d) Latteria didattica “ Pietro Marconi ” di Thiene; (
4)
e) Enti per il diritto allo studio universitario (Esu). (
5)
Art. 2 - (Indennità di
carica)
Ai presidenti degli enti, di cui al
precedente articolo, spetta un' indennità di carica, che viene
stabilita dai rispettivi enti entro i limiti fissati nell’allegata
tabella A, che forma parte integrante della presente legge.
Al vice presidente, ove previsto dalla legge istitutiva, spetta un'
indennità di carica pari al 50 per cento di quella stabilita per il
presidente.
Art. 3 - (Revisori dei
conti)
Ferma restando ogni altra norma di legge,
regolamentare e statutaria, concernente l’ordinamento e il
funzionamento del collegio dei revisori dei conti, a partire dal prossimo
rinnovo, il presidente del collegio dovrà essere in ogni caso
iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell’albo dei
dottori commercialisti o nell’albo dei ragionieri e dei periti
commerciali.
Al presidente del collegio dei revisori dei conti spetta un'
indennità di carica annua lorda, determinata dai rispettivi enti
entro il limite di tre milioni di lire. Agli altri componenti compete un'
indennità di carica non superiore al 50 per cento di quella
spettante al presidente del collegio stesso.
Art. 4 - (Indennità di
presenza)
Ai restanti amministratori, spetta, per ogni
giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi
istituzionali di appartenenza, un' indennità di presenza, stabilita
dai rispettivi enti entro il limite di lire 80.000. (
6)
Art. 5 - (Rimborso spese e
trattamento di missione)
A tutti gli amministratori, residenti in
località che disti non meno di 15 chilometri dalla sede
dell’ente, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per recarsi dal luogo di residenza alla sede dell’ente per la
partecipazione alle sedute degli organi istituzionali oppure, qualora sia
consentito l’uso del proprio automezzo, compete il rimborso, per
ogni chilometro di percorrenza, di una somma pari a un quinto del costo
di un litro di benzina super.
Nel rispetto dei criteri e limiti di cui al comma precedente, il rimborso
delle spese di viaggio viene corrisposto al presidente e al vice
presidente degli enti e ai componenti il collegio dei revisori dei conti
che, per ragioni del loro mandato, si rechino dal luogo di residenza alla
sede dell’ente.
Agli amministratori residenti fuori del territorio della Regione,
anzichè il rimborso delle spese di cui ai precedenti commi, può
essere riconosciuto il trattamento di missione di cui all’ultimo
comma del presente articolo.
Al presidente e agli amministratori dallo stesso delegati, che, in
relazione al loro mandato, si rechino in missione in località
distante non meno di 15 chilometri dalla sede dell’ente medesimo,
compete il trattamento di missione e di rimborso spese, determinato sulla
base dei criteri, di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive
modificazioni, e, per quanto da questa non previsto, dalle leggi statali
vigenti in materia. (
7)
Art. 6 - (Amministrazione
straordinaria)
In caso di gestione commissariale dell’ente, il trattamento
economico del commissario e degli altri eventuali organi di straordinaria
amministrazione è determinato col provvedimento di nomina.
Art. 6 bis - (Adeguamento
periodico dell’indennità)
1. Il limite delle indennità di
cui agli articoli 2, 3 e 4 è aggiornato all’inizio di ogni
triennio, con deliberazione della Giunta regionale entro i limiti
rilevati per la maggiorazione dell’indennità integrativa
speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e
successive modificazioni e integrazioni. L’aumento non può
comunque superare il 10% per ciascun anno del triennio.
2. Il primo aggiornamento ha decorrenza dall’1 gennaio 1992.
(
8)
Art. 7 - (Abrogazione)
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
ALLEGATO
|
Presidente
|
Ente
|
Indennità mensile
|
|
lorda
|
Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del
Veneto (Irsev)
|
L. 1.500.000
|
Istituto regionale per le ville venete (Irvv)
|
L. 1.500.000
|
Azienda regionale delle foreste
|
L. 1.500.000
|
Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene
|
L. 1.500.000
|
Enti per il diritto allo studio universitario (Esu)
|
L. 1.500.000
|
Note
(
1) Art. 57
legge regionale 12 settembre 1997, n.
37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti dipendenti e
strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell’ente per
lo svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate
le spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2
dell’articolo 4 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale
sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è
riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per
cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3
della legge sopra citata.
(
6) Indennità portata da L.
40.000 a L. 80.000, da art. 2,
legge regionale 10 agosto 1989, n. 26 . A
norma dell’art. 3 della stessa legge (che non contiene la
disposizioni sulla dichiarazione d’urgenza), l’aumento
dell’indennità ha effetto a decorrere dal primo giorno del
mese successivo alla sua entrata in vigore.
(
7) Art. 57
legge regionale 12 settembre 1997, n.
37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti dipendenti e
strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell’ente per
lo svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate
le spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2
dell’articolo 4 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale
sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è
riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per
cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3
della legge sopra citata.
(
9) Tabella così sostituita
da art. 1,
legge
regionale 10 agosto 1989, n. 26 . A norma dell’art. 3 della
stessa legge (che non contiene la disposizione sulla dichiarazione
d’urgenza), l’aumento delle indennità, recato con la
sostituzione, ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo
alla sua entrata in vigore.
SOMMARIO