Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 (BUR n. 10/1997)
Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 (BUR n. 10/1997) [sommario] [RTF]
TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Art. 1 - Indennità dei
consiglieri. (1)
1. L’indennità di carica lorda spettante ai componenti del
Consiglio regionale è pari a euro 6.600,00.
2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate
una indennità lorda di funzione così determinata:
a) euro 2.700,00 per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta
regionale;
b) euro 2.400,00 per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per il
vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, per i
consiglieri segretari del Consiglio regionale, per i presidenti delle
commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e per il
portavoce dell’opposizione;
c) euro 2.100,00 per i vicepresidenti dei gruppi consiliari, per i
vicepresidenti e i consiglieri segretari delle commissioni consiliari
permanenti e per i consiglieri revisori dei conti.
3. L'indennità mensile lorda di cui al comma 2 è corrisposta ad
ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico
con percentuale più alta.
4. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato
membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del
trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o
europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non
spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale
opzione per la carica regionale.
5. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia
proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico
connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento
indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della
proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.
6. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità previste dalla
vigente normativa statale e regionale, nonché la normativa statale
in materia di disciplina del cumulo per la elezione o nomina in organi
appartenenti a diversi livelli di governo o di previsione di carattere
onorifico delle relative cariche, è vietato il cumulo di
indennità o emolumenti, comunque denominati, per la partecipazione a
commissioni od organi collegiali derivante dalle cariche di Presidente
della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di
consigliere regionale, ivi comprese le partecipazioni previste di diritto
in ragione della carica ricoperta; nelle more della comunicazione della
opzione per il trattamento indennitario di cui al presente articolo, il
trattamento indennitario di cui al presente articolo non è
corrisposto.
Art. 2 - Decorrenza delle
indennità.
1. La corresponsione dell'indennità prevista per i
consiglieri regionali decorre dalla data di proclamazione.
2. Le indennità di cui al comma 2 dell'articolo 1 decorrono
dalla data di assunzione della funzione.
Art. 3 - Rimborso delle spese
per l’esercizio del mandato. (2)
1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario
delle spese per l’esercizio del mandato, ivi comprese le spese
sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad
ogni altra attività istituzionale nell’ambito del territorio
regionale.
2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle
commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l’esclusione
di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque
denominati.
3. L’importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a euro
4.500,00.
4. L’importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del
dieci per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta
regionale, per i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri
membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di
mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per
raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per
l’esercizio del mandato.
5. L’importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in
ragione dell’uno per cento per ogni giornata per la quale i
consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività
istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente
del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro
disposizione dalla Regione.
6. L’Ufficio di presidenza emana, d’intesa con la Giunta
regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5.
Art. 4 - Servizi logistici e
di trasporto per l’accesso alle sedi istituzionali della Regione
del Veneto. (3)
1. In ragione della unicità delle caratteristiche del centro storico
di Venezia, capoluogo regionale e sede delle istituzioni della Regione
del Veneto e delle conseguenti particolari difficoltà di accesso,
l’Ufficio di presidenza assicura i servizi logistici e di trasporto
necessari per l’accesso alle sedi del Consiglio regionale del
Veneto ubicate nel centro storico di Venezia.
Art. 5 - Esclusioni.
Art. 5 bis - Limite di spesa
per il trattamento indennitario.
Art. 6 - Rimborso spese.
(6)
1. Ai consiglieri regionali inviati in missione fuori del
territorio regionale, per l’espletamento delle funzioni esercitate
o in ragione della carica ricoperta, spettano:
a) il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto
effettivamente sostenute e documentate;
b) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI
secondo le modalità stabilite con deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza e l’eventuale spesa sostenuta per il pedaggio
autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto;
c) le spese di taxi, nell’ambito della località di missione,
quando particolari esigenze di servizio lo richiedano.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana
disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.
Art. 7 - Commisurazione del
trattamento indennitario all’effettiva partecipazione alle
attività istituzionali. (7)
1. Il rimborso di cui all’articolo 3 è ridotto in caso di
assenza dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri e gli
assessori.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri e agli
assessori in missione, su mandato formale, rispettivamente del Presidente
del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.
3. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale nella
percentuale e nelle modalità stabilite dall’Ufficio di
presidenza alle votazioni consiliari è operata una trattenuta
stabilita dall’Ufficio di presidenza medesimo.
4. La trattenuta di cui al comma 3 non si applica al Presidente della
Giunta regionale, al Presidente e ai vicepresidenti del Consiglio
regionale.
5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la
Giunta regionale, emana disposizioni attuative delle norme di cui al
presente articolo.
Art. 8 - Variazioni.
Art. 8 bis – Componenti
della Giunta regionale non Consiglieri regionali. (9)
1. I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei
componenti del Consiglio regionale devono essere in possesso dei
requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle
situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per
i Consiglieri regionali.
2. A decorrere dalla nona legislatura ai soggetti di cui al comma
1 sono corrisposti, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui
fanno parte della Giunta regionale, i medesimi emolumenti spettanti ai
consiglieri regionali (
10).
Non sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno
vitalizio, di assegno di reversibilità e di assegno di fine mandato,
di cui alla
legge
regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni ed
integrazioni ed alla
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e
successive modificazioni ed integrazioni. Il primo e secondo comma
dell’articolo 15 della
legge regionale n. 9/1973 si applicano
anche in caso di cessazione dalla carica di componente della Giunta
regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di
consigliere regionale. (
11)
Art. 8 ter - Devoluzione degli
emolumenti.
1. I consiglieri e gli assessori regionali possono delegare
rispettivamente l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale a
devolvere alla Regione una percentuale degli emolumenti spettanti fino al
limite dell’intera somma al netto delle ritenute obbligatorie.
(
12)
Art. 9 - Organo competente
alla liquidazione dei trattamenti economici.
1. Alla liquidazione dei trattamenti
economici di cui alla presente legge provvedono l'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale e la Giunta regionale a seconda se trattasi di
membri del Consiglio o della Giunta regionale.
1 bis. Le somme di cui all’articolo 3 rientrano tra i
rimborsi spese di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), primo
capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi” e successive modificazioni. (
13)
Art. 9 bis - Patrocinio
legale.
1. La disciplina prevista dall'
articolo 89 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni si applica
al Presidente della Giunta regionale e agli assessori nonché ai
consiglieri regionali per fatti o atti connessi all'espletamento del
mandato. (
14)
Art. 10 - Applicazione
dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla
legge 8 gennaio 1992, n. 16 e 12 gennaio 1994, n. 30.
1. Al Presidente della Giunta regionale, agli altri membri della
Giunta regionale e ai consiglieri regionali, sospesi di diritto dalla
carica ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo
1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16 e sostituito dall'articolo 1 della legge 12 gennaio
1994, n. 30, è corrisposto, per il periodo della sospensione, un
assegno pari all'indennità di cui al comma 1 dell'
articolo 1 della presente legge,
ridotta di un quinto.
Art. 11 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i
fondi annualmente iscritti nei capitoli n. 10 e n. 2100 del bilancio di
previsione per l'esercizio 1997 ed ai capitoli corrispondenti degli
esercizi successivi.
Art. 12 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
Art. 13 - Termine di
decorrenza.
1. Le disposizioni di cui alla
presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.
Note
(
7) Articolo così
sostituito, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, da comma
1 art. 5
legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in precedenza modificato da art.
9
legge regionale
13 gennaio 2012, n. 4 . Come precisato dall’articolo 5 comma 2
della
legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , il presente articolo dà
attuazione alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con legge n. 213 del 2012, in ordine alla commisurazione del
trattamento economico dei consiglieri regionali all’effettiva
partecipazione ai lavori del Consiglio regionale.
(
9) Ai componenti della Giunta
regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di consiglieri
regionali, si applica a decorrere dalla decima legislatura ed ai sensi
dell’art. 8 della
legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42
la disciplina del sistema previdenziale contributivo.
(
10) Soppresse le parole
“ad esclusione dell’indennità di carica di cui
all’articolo 1, comma 1” da comma 1 art. 9
legge regionale 6 aprile
2012, n. 13 . L’articolo 8 bis, così come modificato, si
applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge (1 maggio 2012).
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