Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 (BUR n. 32/1998)
Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 (BUR n. 32/1998) [sommario] [RTF]
NORME PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
TITOLO I
Principi generali
Art. 1 - Principi e
obiettivi.
1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in
conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390,
la Regione del Veneto disciplina l’attuazione del diritto allo
studio al fine di garantire, nell’ambito delle proprie competenze,
l’accesso e la frequenza ai corsi universitari e post-universitari
a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
2. L’attuazione del diritto allo studio universitario
avviene nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi
culturali, in conformità agli obiettivi posti dalla programmazione
nazionale e regionale e ai relativi strumenti attuativi.
3. La Regione collabora con le Università, con i Consorzi per
la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari, nonché con
soggetti pubblici e privati che concorrano all’attuazione del
diritto allo studio universitario, per la migliore realizzazione delle
finalità di cui alla presente legge.
Art. 2 - Destinatari.
1. Sono beneficiari della presente legge gli studenti,
indipendentemente dalla regione di provenienza, delle Università e
degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle
Accademie di belle arti statali e non statali, dei corsi del periodo
superiore dei Conservatori di musica e dei corsi di diploma delle Scuole
superiori per interpreti e traduttori che rilasciano titoli aventi valore
legale, con sede principale nel Veneto, di seguito indicati con il
termine di Università. (
1)
2. Sono altresì beneficiari della presente legge gli studenti
stranieri, apolidi e rifugiati politici nel rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 20 della legge n. 390/1991.
Art. 3 - Tipologia degli
interventi.
1. L’attuazione del diritto
allo studio universitario si realizza, secondo i criteri di
uniformità di trattamento stabiliti ai sensi dell’articolo 4
della legge n. 390/1991, mediante i seguenti interventi:
a) servizi di orientamento e di informazione sulla situazione
occupazionale e sugli sbocchi professionali;
b) servizio di consulenza psicologica;
c) erogazione di borse di studio;
d) sussidi straordinari;
e) iniziative per favorire l’accesso al credito degli studenti
mediante i prestiti d’onore;
f) istituzione e gestione di strutture abitative;
g) istituzione e gestione di strutture adibite al servizio di
ristorazione;
h) interventi e provvidenze a favore degli studenti con disabilità;
(
2)
i) organizzazione di servizi editoriali e prestiti librari;
l) attività di collaborazione con l’Università nei
settori culturale, sportivo e ricreativo e degli interscambi di studenti;
m) interventi e provvidenze a favore degli studenti lavoratori;
n) agevolazioni per la mobilità degli studenti;
o) servizio sanitario;
p) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio
universitario.
2. Gli interventi di cui alle lettere c), e) e f) del comma 1
vengono effettuati tramite concorso.
3. I servizi di cui alle lettere f) e g) del comma 1 vengono di
norma erogati a tariffa differenziata in base a requisiti di merito e di
condizione economica.
4. Le Aziende di cui all’
articolo 5 possono realizzare, con propri fondi di
bilancio e proprie modalità, forme di collaborazione degli studenti
alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle
graduatorie predisposte dalle Università per le attività a
tempo parziale degli studenti di cui all’articolo 13 della legge n.
390/1991.
5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono gestiti
dalle Aziende di cui all’articolo 5. La gestione degli interventi
previsti alle lettere c) ed e) del comma 1 può essere affidata alle
Università previa stipula di apposita convenzione con la Regione.
Art. 4 - Conferenza Regione
Università del Veneto.
1. É istituita ai sensi
dell’articolo 10 della legge n. 390/1991 la Conferenza
Regione-Università del Veneto.
2. La Conferenza, costituita entro quarantacinque giorni
dall’entrata in vigore della presente legge con decreto del
Presidente della Giunta regionale, è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di
Presidente;
b) quattro rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui
all’articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590;
c) un rappresentante rispettivamente dell’Accademia di Belle arti
di Venezia, di Verona e dei Conservatori musicali; (
3)
d) un rappresentante degli studenti rispettivamente
dell’Università di Padova, Venezia, Verona e
dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, individuato
tra quelli eletti nel consiglio di amministrazione e designato dagli
stessi;
e) due componenti della Commissione consiliare regionale competente per
il diritto allo studio, garantendo le minoranze;
f) l’Assessore regionale competente per il diritto allo studio;
g) i Presidenti delle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario di cui all’
articolo 5;
h) i Sindaci o loro delegati dei Comuni di Padova, Venezia e Verona;
3. La Conferenza ha lo scopo di promuovere il coordinamento degli
interventi di competenza della Regione e delle Università mediante
indirizzi, proposte e pareri per gli aspetti inerenti il diritto allo
studio e lo sviluppo universitario nel Veneto.
4. La Conferenza si riunisce almeno tre volte l’anno.
5. I risultati della Conferenza sono comunicati periodicamente
alla Consulta nazionale di cui all’articolo 6 della legge n.
390/1991.
TITOLO II
Aziende regionali per il diritto allo studio universitario
Art. 5 - Azienda regionale per
il diritto allo studio universitario.
1. Gli enti per il diritto allo
studio universitario situati nelle città sedi di ateneo già
istituiti ai sensi della
legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 ,
sono trasformati in aziende regionali con denominazione ESU - Azienda
regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito indicata
con il termine Azienda.
2. L’Azienda è dotata di personalità giuridica
pubblica, ha propria autonomia gestionale e imprenditoriale, un proprio
patrimonio e proprio personale dipendente.
3. Le Aziende subentrano nei rapporti attivi e passivi degli enti
per il diritto allo studio universitario.
4. Alle Aziende fanno capo gli interventi da realizzare in altre
città della Regione sedi di decentramento universitario, dipendenti
dalle Università dove ha sede l’Azienda.
4 bis. Nelle materie di competenza regionale, le Aziende di cui al
comma 1 sono uffici regionali competenti ai sensi dell’articolo 17,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al
sistema penale” e successive modificazioni, per lo svolgimento
delle funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative
relative agli interventi in materia di diritto allo studio universitario
di cui all’articolo 3. Le somme introitate a titolo di sanzione
sono destinate per una quota pari al trenta per cento delle stesse al
finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), h) e n) del comma
1 dell’articolo 3. (
4)
Art. 6 - Organi
dell’Azienda.
1. Sono organi dell’Azienda:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti;
d) il Direttore.
Art. 7 - Presidente
dell’Azienda.
1. Il Presidente dell’Azienda è nominato dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta regionale, d’intesa con
l’Università.
1 bis. Se il procedimento di nomina del Presidente
dell’Azienda non si conclude entro il termine di quarantacinque
giorni dalla scadenza dell’incarico precedente, il Presidente della
Giunta regionale al fine di garantire la funzionalità
dell’Azienda nomina un Commissario straordinario, con i soli poteri
di ordinaria amministrazione, ivi compresa l’assunzione di atti
indifferibili ed urgenti, che rimane in carica fino alla nomina del nuovo
Presidente e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla nomina del
Commissario stesso, anche ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto
1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive
modificazioni. (
5)
2. Il Presidente rappresenta l’Azienda, convoca e presiede
il Consiglio di amministrazione, ne firma i verbali congiuntamente con il
Direttore dell’Azienda.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne esercita
le funzioni il Vicepresidente.
Art. 8 - Composizione del
Consiglio di amministrazione dell’Azienda.
1. Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda è
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è
composto da:
a) il Presidente;
b) due rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale, di
cui uno espressione della minoranza;
c) due rappresentanti delle Università, di cui uno designato dalla
componente studentesca. (
6)
2. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono
svolte dal Direttore dell’Azienda.
3. Il Consiglio di amministrazione dura quanto il Consiglio
regionale, salvo la componente studentesca che viene rinnovata
contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli
organismi di governo degli Atenei. I componenti possono essere confermati
per una sola volta.
4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa i
componenti del Consiglio sono designati con atto dell’organismo o
ente di cui erano espressione e nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale. Se il componente è un rappresentante degli
studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista.
Art. 9 - Competenze del
Consiglio di amministrazione.
1. Il Consiglio di amministrazione, nell’ambito degli
indirizzi regionali, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare
indicandone le priorità, emana le conseguenti direttive per
l’azione amministrativa e verifica i risultati della gestione
amministrativa.
2. In particolare sono di competenza del Consiglio di
amministrazione:
a) l’elezione nel proprio seno, a scrutinio segreto, del
Vicepresidente;
b) la nomina e la revoca del Direttore e l’applicazione nei
confronti dello stesso delle sanzioni previste dal contratto;
c) l’approvazione del bilancio di previsione e le relative
variazioni;
d) l’approvazione del conto consuntivo;
e) i regolamenti e la pianta organica del personale;
f) le deliberazioni relative alle trasformazioni patrimoniali;
g) la costituzione in giudizio e le transazioni.
Art. 10 - Funzionamento del
Consiglio di amministrazione.
1. Il Consiglio di amministrazione è convocato con preavviso
di cinque giorni, salvo in caso di urgenza, in via ordinaria ogni tre
mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e, in via
straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei
consiglieri o dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti; si intendono validamente adottate le
deliberazioni che riportano il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, il
funzionamento del Consiglio di amministrazione è disciplinato da
apposito regolamento approvato dal Consiglio stesso.
Art. 11 - Collegio dei
revisori dei conti.
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi e due membri supplenti eletti dal Consiglio regionale
con separate votazioni, con voto limitato a due per quanto riguarda i
membri effettivi, e con voto limitato a uno per i membri supplenti. I
candidati sono scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali
dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il Collegio elegge il Presidente scegliendolo tra i suoi
componenti.
3. I revisori rimangono in carica quanto il Consiglio di
amministrazione e possono essere confermati una sola volta.
4. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina i bilanci e i rendiconti dell’Azienda e predispone la
relazione che li accompagna;
b) verifica la regolarità ed efficienza della gestione
amministrativa e finanziaria dell’Azienda e relaziona in merito
annualmente al Presidente della Giunta regionale.
5. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di
amministrazione.
Art. 12 -
Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori.
1. Fatte salve le incompatibilità sancite per legge dello
Stato non possono essere nominati componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti:
a) coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario
amministrativo a livello locale, provinciale, regionale e nazionale in
partiti e movimenti politici, associazioni e sindacati;
b) coloro che ricevono stipendi dall’Azienda o da organismi da essa
dipendenti;
c) coloro che hanno maneggio di denaro dell’Azienda o di organismi
da essa dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;
d) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati
per contratti di opere e di somministrazioni con l’Azienda.
2. La carica di componente del Consiglio di amministrazione o del
Collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di
consigliere regionale.
Art. 13 - Indennità
degli amministratori.
1. Al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio di
amministrazione e ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta
un’indennità di carica onnicomprensiva nei limiti stabiliti
dagli
articoli
1,
2,
3 e
6 bis della
legge regionale 23
dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni.
2. Ai restanti amministratori spetta per ogni giornata di
effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio, una indennità di
presenza nei limiti stabiliti dall’
articolo 4 della
legge regionale n.
64/1983 e successive modificazioni.
Art. 14 - Direttore
dell’Azienda.
1. Il Direttore dell’Azienda
è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra
persone che abbiano esperienza e adeguata preparazione acquisita nello
svolgimento di attività a livello dirigenziale presso lo Stato, enti
pubblici, aziende private o pubbliche, ovvero acquisita nello svolgimento
di attività scientifiche o professionali.
2. L’incarico di Direttore è conferito con un contratto
di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il contratto
è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della
legislatura. Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole
di risoluzione anticipata, sono fissati con apposito provvedimento del
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.
3. Il conferimento dell’incarico di Direttore
dell’Azienda a dipendenti regionali, determina il loro collocamento
in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Il
versamento di contributi previdenziali ed assistenziali è calcolato
sull’intero trattamento economico corrisposto.
4. Il trattamento economico del Direttore (
7) è parametrato a quello riservato ai
dirigenti regionali delle Direzioni di cui alla
legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della
legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive
modificazioni ed è differenziato in relazione al numero degli
studenti di riferimento:
a) novanta per cento della retribuzione sino a 20.000 studenti;
b) novantacinque per cento della retribuzione da 20.001 a 40.000
studenti;
c) cento per cento della retribuzione oltre 40.000 studenti.
La retribuzione di risultato attribuita ai Direttori non può
superare il limite massimo del 10% dello stipendio annuo. (
8)
5. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli
atti che impegnano l’amministrazione all’esterno che non
siano riservati alla competenza degli altri organi. Firma ed è
responsabile della legittimità delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la
firma congiunta del Direttore e del responsabile della struttura di
contabilità che ne rispondono in solido.
6. Il Direttore presenta, entro il mese di dicembre di ogni anno,
al Consiglio di amministrazione una relazione sull’attività
svolta, con allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi, e
un programma di lavoro per l’anno successivo.
7. La revoca dell’incarico di Direttore è disposta dal
Consiglio d’Amministrazione per gravi irregolarità o
inefficienza dell’azione amministrativa, previa contestazione
all’interessato.
Art. 15 - Personale.
1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale
dipendente dalle Aziende è equiparato a quello del personale di
ruolo della Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale.
2. L’Azienda può assumere personale a tempo determinato
nei limiti e con le modalità in vigore presso la Regione.
Art. 16 - Beni.
1. La Regione trasferisce all’Azienda i beni mobili,
immobili e le attrezzature già affidate in gestione ai sensi
dell’articolo 15 della
legge regionale n. 50/1982 (
9) ; il Presidente della Regione con
proprio decreto individua i beni regionali da trasferire
all’Azienda.
2. Il patrimonio dell’Azienda è costituito altresì
da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni,
eredità e legati.
3. I beni concessi alla Regione in uso perpetuo e gratuito ai
sensi dell’articolo 21 della legge n. 390/1991, vengono messi a
disposizione delle Aziende con deliberazione della Giunta regionale.
4. I Consorzi universitari e le Università, con apposita
convenzione da stipulare con le Aziende interessate, possono mettere a
disposizione a titolo gratuito i beni immobili e attrezzature o le opere
di edilizia residenziale finanziate dallo Stato per gli scopi di cui
all’articolo 1. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le
spese di gestione dei beni di cui al presente comma, sono a carico
dell’Azienda.
Art. 17 - Vigilanza e
controllo.(10)
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sulle Aziende
nei modi e nei termini stabiliti dalla
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
“Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli
enti regionali”.
Art. 18 - Mezzi
finanziari.
1. Alle spese per il funzionamento
e l’attività delle Aziende si provvede:
a) con il contributo della Regione per l’attuazione degli
interventi e dei servizi di cui all’
articolo 3 della presente legge;
b) con i proventi della tassa prevista dal primo comma
dell’articolo 190 del TU approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592 e
successive modifiche e integrazioni, alla quale sono soggetti coloro che
conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale essendo
provvisti di titolo accademico conseguito in una Università del
Veneto;
d) con l’avanzo di amministrazione non vincolato dagli esercizi
precedenti da destinare, in via prioritaria, a spese d’investimento
ovvero al finanziamento di spese correnti, in sede di assestamento del
bilancio, qualora non si possa provvedere con le entrate ordinarie;
e) con le rendite, interessi e frutti di propri beni patrimoniali,
nonché con le entrate derivanti dalla gestione dei servizi;
f) con eventuali contributi e donazioni dello Stato, di enti locali e di
altri soggetti pubblici o privati.
2. Le Aziende possono accedere a mutui e a contratti di leasing
per far fronte alle proprie spese di investimento.
3. L’importo complessivo delle annualità di
ammortamento per capitale e interessi per mutui in estinzione e per
leasing di cui al comma 2, non può superare il dieci per cento
dell’ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo.
4. I tributi di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere
corrisposti dagli interessati con versamento sull’apposito conto
corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione del Veneto,
ovvero possono essere versati dagli interessati all’Azienda, che
funge da esattore, a seguito di deliberazione della Giunta regionale.
5. L’effettuato pagamento della tassa di cui alla lettera b)
del comma 1 deve essere dimostrato all’atto della consegna del
titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa
luogo al rilascio del titolo, all’atto dell’iscrizione
nell’albo o nel ruolo professionale. La modalità di pagamento,
di riscossione e sanzionatorie sono disciplinate dalla vigente normativa
regionale e nazionale in materia di tasse sulle concessioni
regionali
. (
11)
6. É concesso l’esonero totale dal pagamento della
tassa regionale per il diritto allo studio di cui alla
legge regionale 18 giugno
1996, n. 15 , agli studenti vincitori o risultati idonei nelle
graduatorie delle borse di studio di cui all’
articolo 22, o dei prestiti
d’onore di cui all’
articolo 24 della presente legge, nonché agli studenti
vincitori di borse di studio attribuite da enti pubblici, sulla base di
criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti.
Art. 19 - Bilanci e norme
contabili.
1. La gestione economico finanziaria delle Aziende è
disciplinata dalla
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre norme
in materia di contabilità e amministrazione del patrimonio in quanto
applicabili. (
12)
2. Il servizio di tesoreria è affidato secondo procedure di
gara ad evidenza pubblica.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale, approva gli indirizzi per
l’introduzione del controllo di gestione di cui alla
legge regionale 10 gennaio
1997, n. 1 .
TITOLO III
Servizi del diritto allo studio universitario
Art. 20 - Servizio di
informazione e di orientamento al lavoro.
1. Il servizio di informazione e di orientamento al lavoro, ha la
funzione di indirizzare gli studenti della scuola media superiore
diplomandi e neo diplomati, e quelli dell’università
diplomandi, laureandi e neolaureati favorendo:
a) la scelta consapevole degli studi in relazione alle inclinazioni
personali;
b) la conoscenza delle linee generali della situazione socio-economica
del territorio anche in relazione alle evoluzioni tecnologiche e
produttive, alle dinamiche occupazionali e al contesto internazionale;
c) l’identificazione delle opportunità di lavoro connesse al
percorso universitario scelto.
2. Il raccordo con le attribuzioni concernenti
l’orientamento didattico proprio delle Università è
definito nell’ambito della Conferenza prevista dall’
articolo 4 ed è recepito
nella programmazione regionale prevista dagli
articoli 36 e
37. Il servizio previsto al comma
1 è svolto sulla base di convenzioni stipulate tra le Aziende e le
Università.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1
l’Azienda si avvale della collaborazione dell’Osservatorio
regionale del mercato del lavoro e delle strutture regionali per le
politiche attive del lavoro.
Art. 21 - Consulenza
psicologica.
1. Le Aziende possono istituire, mediante convenzione con le
Università, e d’intesa con le Aziende sanitarie di competenza,
specifici servizi di consulenza psicologica a studenti che presentano
difficoltà personali al fine di prevenire l’abbandono degli
studi e di motivare all’inserimento ed all’impegno
universitario.
Art. 22 - Borse di
studio.
1. La Giunta regionale determina
annualmente la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto
allo studio da devolvere alle Aziende per l’erogazione di borse di
studio.
2. Le borse sono attribuite agli studenti dotati dei requisiti
prescritti, mediante concorso per titoli relativi al merito scolastico ed
alle condizioni economiche della famiglia dello studente in
conformità ai criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 4 della
legge n. 390/1991.
3. L’entità delle borse di studio è determinata
dalla Giunta regionale con le modalità previste dall’
articolo 37.
4. Il bando di concorso di cui al comma 2 determina le
modalità di erogazione delle borse di studio e di presentazione
delle domande.
5. Compatibilmente con la capacità di erogazione da parte
delle Aziende, le borse di studio devono essere erogate in servizi.
Art. 23 - Sussidi
straordinari.
1. Agli studenti che si trovano in situazioni di particolare ed
eccezionale disagio economico, il Direttore dell’Azienda, con
propria determinazione motivata e documentata sulla base di criteri
obiettivi fissati dalla Giunta regionale, può erogare sussidi
straordinari nel corso degli studi di ogni singolo studente, di importo
tale che, sommati agli altri benefici eventualmente fruiti in forma
diretta, non risultino superiori agli importi fissati per la borsa di
studio.
2. L’eventuale stanziamento di bilancio non può
superare il due per cento del contributo annuale regionale di
funzionamento.
Art. 24 - Prestiti
d’onore.
1. La Giunta regionale, ai sensi
dell’
articolo 37,
determina gli stanziamenti necessari per finanziare i prestiti
d’onore mediante convenzioni con gli Istituti di credito che devono
prevedere le forme di garanzia nei casi di mancato recupero dei crediti
loro affidati.
2. Ai prestiti d’onore si accede per concorso secondo i
criteri e le modalità fissati dalla Giunta regionale, in
conformità a quanto stabilito dall’articolo 16 della legge n.
390/1991.
Art. 25 - Servizio
abitativo.
1. La Regione predispone, nel
quadro della programmazione prevista all’
articolo 36, interventi per
l’edilizia residenziale universitaria a norma dell’articolo
18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, garantendo il rispetto della
normativa vigente in materia di barriere architettoniche e la
realizzazione di appositi locali attrezzati per ospitare persone con
disabilità (
13) e loro
eventuali accompagnatori all’interno delle strutture abitative.
2. Il servizio abitativo è
gestito dall’Azienda direttamente o mediante appalto o con
convenzioni con enti, società, cooperative o privati. Le strutture
abitative gestite direttamente, possono essere organizzate:
a) in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti una
agevole frequenza ai corsi di studio;
b) in collegi universitari che promuovono anche specifiche occasioni di
attività collettiva di carattere culturale.
3. Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso
secondo le disposizioni deliberate annualmente dalla Giunta regionale.
4. Alle persone con disabilità (
14) è riservata una quota dei posti nelle strutture
abitative gestite e convenzionate con le Aziende.
5. Al concorso possono partecipare gli iscritti alle
Università fino al compimento di un primo corso legale di diploma o
di laurea limitatamente al secondo anno fuori corso, purché in
possesso dei requisiti di continuità scolastica e degli altri
requisiti indicati nel bando.
6. Alle strutture abitative
gestite dall’Azienda accedono altresì gli studenti
appartenenti ad altre nazionalità, nel rispetto del limite stabilito
alla
lettera f) del comma
1 dell’articolo 37, secondo criteri e modalità determinati
dal Consiglio di Amministrazione.
7. Le Aziende possono
organizzare ulteriori forme di facilitazione della residenzialità
degli studenti mediante locazione o sub-locazione di abitazioni a canoni
sociali ovvero contributi in conto canoni, convenzioni con enti e con
privati.
8. I direttori dei collegi esercitano la loro funzione senza
rapporto di impiego con la Regione o con l’Azienda e hanno diritto
di alloggio gratuito all’interno del collegio stesso.
9. L’utilizzo del servizio abitativo avviene, di norma, in
armonia con il calendario dell’attività didattica. Il
Direttore dell’Azienda con propria determinazione può
concedere deroghe al vincolo precedente per singoli casi.
10. Nei periodi di vacanza dell’attività didattica
l’Azienda può concedere, a tariffa libera, l’uso delle
strutture residenziali anche ad utenti diversi dai beneficiari di cui
alla presente legge.
Art. 26 - Servizio di
ristorazione.
1. Il servizio di ristorazione è gestito dall’Azienda
direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società,
cooperative o privati, garantendo comunque idonee forme di controllo
sulla qualità del servizio e flessibilità nella tipologia
rispetto alle diversificate esigenze della domanda.
2. La partecipazione alle spese da parte degli utenti è
determinata dalla Giunta regionale sulla base dei criteri previsti
dall’articolo 4 della legge n. 390/1991.
3. Possono fruire del servizio di ristorazione alle condizioni
previste dal comma 2, gli studenti iscritti al primo anno di corso ovvero
che abbiano superato, nell’anno accademico precedente, almeno due
esami.
4. Al servizio di ristorazione possono accedere, alle condizioni
previste per gli studenti delle Università venete, studenti di altre
Università con le quali le rispettive Aziende si siano
convenzionate.
5. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere
al servizio di ristorazione alle condizioni stabilite dagli accordi tra
le Aziende e le istituzioni scolastiche ove ha sede la scuola,
purché sia garantita la funzionalità del servizio e la
copertura dei costi.
6. L’eventuale utilizzazione del servizio da parte di altri
utenti o studenti privi dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5, può
aver luogo senza oneri per le Aziende.
Art. 27 - Interventi e
provvidenze a favore degli studenti con disabilità. (15)
1. Per gli studenti che fruiscono degli interventi previsti dalla
presente legge e appartengono alle categorie di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104 oppure ad altre categorie di persone con disabilità
(
16) protette
dall’ordinamento in materia di assistenza, integrazione sociale e
diritti delle persone con disabilità (
17) , le Aziende prevedono specifici interventi sia
individuali che collettivi mediante l’erogazione diretta dei
servizi o sotto forma di concorso finanziario.
2. Le Aziende stabiliscono le modalità per la fruizione dei
servizi di cui al comma 1 anche da parte degli eventuali accompagnatori.
Art. 28 - Servizio
editoriale e di prestito librario.
1. Le Aziende promuovono, in collaborazione con le
Università, un servizio editoriale, di videodocumentazione e di
prestito librario al fine di provvedere alla diffusione, senza scopo di
lucro, di materiale didattico e scientifico, prodotto a uso degli
studenti universitari.
2. Il servizio può essere gestito direttamente dalle Aziende
o tramite convenzioni con le cooperative operanti nell’ambito
universitario.
Art. 29 - Attività
culturali, sportive e ricreative.
1. Le Aziende collaborano con le Università nella promozione
di attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti nei
limiti previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
2. Nell’ambito delle attività culturali le Aziende
possono istituire un servizio editoriale d’informazione anche
telematica, concernente le proprie attività.
Art. 30 - Interscambio di
studenti.
1. Le Aziende, nell’ambito della programmazione prevista
negli
articoli 36 e
37, collaborano con le
Università per la promozione di interscambi di studenti realizzati a
condizione di reciprocità con le Università italiane e
straniere.
2. Gli interscambi di cui al
comma 1, se finalizzati a corsi di studio frequentati da studenti
iscritti nelle Università del Veneto, ed aventi validità ai
fini del diploma di laurea, possono essere sostenuti da contributi della
Regione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende stipulano
apposite convenzioni per garantire agli studenti ospiti il servizio di
ristorazione e l’utilizzo delle strutture abitative.
Art. 31 - Interventi a
favore degli studenti lavoratori.
1. Le Aziende attuano interventi a favore degli studenti
lavoratori che abbiano i requisiti di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a) della legge n. 390/1991 e collaborano con le Università
per il raggiungimento degli obiettivi indicati dagli articoli 12, comma
1, lettere b), c) e 14 della legge n. 390/1991.
Art. 32 - Servizi per gli
studenti pendolari.
1. Agli studenti pendolari che non fruiscono di servizi abitativi,
può essere riservata una quota delle residenze a disposizione
dell’Azienda per limitati periodi di tempo.
2. Agli studenti di cui al comma 1, è garantita inoltre la
possibilità di utilizzazione diurna di adeguati locali di studio.
Art. 33 - Agevolazioni per
la mobilità degli studenti.
1. Le Aziende concordano coi servizi di pubblico trasporto o in
concessione, le tariffe agevolate per gli studenti universitari e
concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti di cui
all’
articolo 27,
anche per l’eventuale accompagnatore, qualora non siano già
previste da norme statali, regionali o locali.
Art. 34 - Servizio
sanitario.
1. L’Azienda può stipulare una convenzione con
l’Università, in accordo con il Servizio Sanitario Nazionale,
per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all’interno
delle sedi universitarie.
Art. 35 - Accertamenti e
sanzioni.
1. Per quanto riguarda gli accertamenti, le sanzioni e la
pubblicità si applicano gli articoli 22, 23 della legge n. 390/1991.
TITOLO IV
Funzioni della Regione
Art. 36 - Programmazione
regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la
Conferenza di cui all’articolo 4 della presente legge, a decorrere
dall’anno accademico 1999-2000, sottopone all’approvazione
del Consiglio regionale il programma triennale per il diritto allo studio
universitario.
2. Nel programma triennale sono stabiliti:
a) gli obiettivi generali di sviluppo del diritto allo studio
universitario e quelli da realizzare in via prioritaria;
b) le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi
fissati;
c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed
impegnare nel periodo di riferimento.
Art. 37 - Piano annuale
degli interventi.
1. La Giunta regionale, sulla base
degli indirizzi del piano triennale, sentita la Conferenza
Regione-Università di cui all’articolo 4 della presente legge,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, entro il 31 maggio di ogni anno, approva, con
propria deliberazione il piano annuale degli interventi contenente, tra
l’altro:
a) i criteri e le modalità, inerenti la formazione delle graduatorie
per la fruizione dei servizi previsti dall’articolo 3, comma 1,
lettere c), e) e f);
b) gli importi delle borse di studio e l’ammontare dei prestiti
d’onore;
c) l’entità minima delle tariffe per ogni fascia di
appartenenza per l’utilizzo delle mense e delle strutture abitative
universitarie;
d) i criteri per il riparto del fondo tra le Aziende per le spese di
funzionamento, tenuto conto del numero complessivo degli studenti
iscritti e dei servizi direttamente erogati;
g) la quota dei posti riservata,
alle persone con disabilità, (
18) nelle strutture abitative.
2. Sulla realizzazione degli interventi previsti nel piano annuale
di cui al comma 1, la Giunta regionale relaziona annualmente alla
competente Commissione consiliare. La stessa Commissione, esprime parere
in ordine ai criteri generali che presiedono all’assegnazione della
riserva di cui al comma 3.
3. Sul fondo complessivo di cui alla lettera d) del comma 1 è
costituita una riserva del dieci per cento che la Giunta regionale
provvede ad assegnare nel corso dell’anno, in attuazione degli
interventi previsti dall’articolo 3 della presente legge.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle
Aziende, sulla base di progetti di opere presentati dalle stesse in
conformità al programma triennale, contributi fino al cento per
cento del costo delle opere da eseguire.
5. La Conferenza Regione-Università esprime il parere di cui
al comma 1 entro il 31 marzo di ogni anno. Trascorso il termine in
assenza del parere, la Giunta regionale procede indipendentemente da
esso.
Art. 38 - Osservatorio del
diritto allo studio universitario.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, istituisce l’Osservatorio sul diritto
allo studio universitario presso la competente Direzione regionale.
2. L’Osservatorio acquisisce informazioni e dati sulla
popolazione universitaria, sul grado di accesso ai servizi per il diritto
allo studio universitario e ogni altro dato funzionale ad una efficace
programmazione degli interventi.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 39 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
Art. 40 - Norma
finanziaria.
Art. 41 - Norma
transitoria.
1. Entro il 30 settembre 1999
sono insediati gli organi di cui all’
articolo 6, comma 1, lettere a), b), c). (
20)
3. Entro trenta giorni dall’insediamento il Consiglio di
amministrazione nomina il direttore di cui all’
articolo 6, comma 1, lettera d).
4. Fino alla nomina del direttore dell’azienda di cui al
comma 3, il direttore di cui all’articolo 14 della
legge regionale 22 ottobre
1982, n. 50 , continua ad esercitare le proprie funzioni.
5. Il Consiglio di amministrazione in carica all’entrata in
vigore della presente legge, predispone, entro trenta giorni la
ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi della rispettiva
Azienda. Tale documento è approvato dalla Giunta regionale.
6. In via transitoria, la dotazione organica ed il personale di
ciascuna Azienda sono costituiti dalla dotazione organica e dal
personale, di ruolo o in servizio, del corrispondente Ente per il diritto
allo studio universitario, esistente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Nelle more della
programmazione regionale, limitatamente all’anno accademico
1998-1999, nonchè limitatamente all’anno accademico 1999-2000
qualora sussista l’impossibilità di dare attuazione
all’articolo 36 a decorrere dall’anno accademico 1999-2000,
la Giunta regionale è autorizzata, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 4 della legge n. 390/1991, sentita la
competente Commissione consiliare, ad approvare il piano degli interventi
di cui all’articolo 37 entro il 31 maggio 1998 relativamente
all’anno accademico 1998-1999, entro il 30 settembre 1999
relativamente all’anno accademico 1999-2000. (
21)
Art. 42 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
(
7) Vedi, in tema di trattamento
economico del direttore di enti regionali, quanto disposto
dall’articolo 14 della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ai
sensi del quale “Fatti salvi i diversi limiti previsti dalle
rispettive leggi istitutive e quelli fissati dalla contrattazione
collettiva nazionale e decentrata regionale per la dirigenza
dell’Area delle Funzioni locali, il trattamento economico
complessivo del direttore di enti regionali, economici o non economici,
la cui definizione è di competenza regionale, non può superare
quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del
servizio sanitario nazionale.”.
1. La Giunta regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla
legge regionale 18 dicembre
1993, n. 53 , esercita la vigilanza e il controllo sugli organi e sui
sotto indicati atti delle Aziende:
a) bilancio di previsione e conto consuntivo di esercizio;
b) regolamenti di amministrazione e contabilità;
c) regolamento e dotazione organica del personale.”.
Si evidenzia inoltre che ai sensi dell’articolo 8 comma 1 della
medesima
legge
regionale 14 novembre 2018, n. 42 “Ai procedimenti di controllo
disciplinati dalla
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
“Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli
enti amministrativi regionali” in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e sino alla loro conclusione, continuano ad
applicarsi le disposizioni della
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 ,
e quelle previste dalle leggi istitutive degli enti soggetti a controllo,
nel testo vigente antecedente alle modifiche apportate dalla presente
legge.”.
(
19) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO