L’equiparazione al personale regionale del personale
dell’Istituto regionale di studi e ricerche economico - sociali del
Veneto (IRSEV), dell’Istituto regionale per le ville venete (IRVV),
della Latteria didattica “ P. Marconi ” di Thiene e degli
Enti per il diritto allo studio universitario (ESU), sancita dagli
articoli 20, primo comma, e 22, terzo comma, della
legge regionale 9 settembre 1977, n.
57 , dall’
art. 25, terzo comma, della
legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 ,
dall’articolo 15, primo e secondo comma, della
legge regionale 16 maggio 1980, n.
58 e dall’articolo 13, primo comma, della
legge regionale 22 ottobre 1982, n.
50 , deve intendersi operante anche agli effetti del trattamento di
quiescenza, previdenza e assistenza e quindi al fine di rendere
obbligatoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi
regionali medesime, istitutive degli Enti, l’iscrizione del
rispettivo personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti
locali (CPDEL), all’Istituto nazionale di assistenza dipendenti
Enti locali (INADEL) e alla competente gestione per le assicurazioni
contro le malattie. (
1)
La disposizione di cui al precedente comma costituisce interpretazione
autentica degli articoli di legge ivi indicati.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Veneto. La presente legge sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.