Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 8 (BUR n. 3/1985)
Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 8 (BUR n. 3/1985) [sommario] [RTF]
RIORGANIZZAZIONE
DELLE FUNZIONI FORESTALI.
Art. 1 - (Delega alle
Comunità Montane).
1) gestione tecnica del patrimonio forestale, ai sensi
dell’
art.
23 e del relativo capitolato tecnico approvato dalla Giunta
regionale, limitatamente alla redazione del verbale di assegno previa
martellata e alla consegna, misurazione, rilievo danni delle
utilizzazioni boschive, quando ciò sia stato richiesto
dall’Ente interessato;
2) gestione tecnica dei fondi di cui al quarto comma dell’
art. 22;
3) concessione dei contributi per il miglioramento dei boschi di cui ai
commi 5, 6 e 7 dell’art. 22. A tal fine, la Giunta regionale è
autorizzata a ripartire il fondo corrispondente di bilancio entro il 31
marzo di ogni anno, in rapporto all’estensione della superficie
forestale ed alle necessità colturali di normalizzazione dei boschi;
4) concessione dei contributi ai Consorzi Forestali e alle Aziende
speciali consorziali di cui all’
art. 27. A tal fine
la Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le Comunità
montane interessate il fondo corrispondente di bilancio entro il 31 marzo
di ogni anno.
Nel corso del rapporto di delega la Giunta regionale è autorizzata
ad emanare apposite direttive.
Per l’esercizio delle funzioni delegate le Comunità montane si
avvalgono dei servizi forestali regionali.
La vigilanza per il corretto
adempimento delle funzioni delegate è esercitata dalla Giunta
regionale tramite il Dipartimento per le Foreste e l'economia montana
della Segreteria regionale per le attività Produttive del settore
primario.
Art. 2 - (Istituzione dei
Servizi Forestali Regionali)
Sono soppressi l’Ispettorato regionale delle Foreste di Padova, gli
Ispettorati dipartimentali delle Foreste di Belluno, Treviso, Verona e
Vicenza, gli Ispettorati distrettuali delle foreste di Asiago, Auronzo di
Cadore, Agordo, Pieve di Cadore e Feltre.
Sono istituiti i Servizi Forestali regionali nelle province di Belluno,
Vicenza, Verona per i territori delle rispettive province: di Treviso,
per le province di Treviso e Venezia; e di Padova, per le province di
Padova e Rovigo.
I Servizi Forestali regionali, in quanto strutture decentrate
organicamente dipendenti dal Dipartimento per le Foreste e la Economia
Montana, svolgono attività di ricerca e sperimentazione per
l’attuazione degli interventi nel settore delle foreste,
dell’idrologia, della metereologia alpina, della cartografia e
dell’inventario forestale regionale e succedono agli uffici
soppressi nelle funzioni e nei procedimenti in atto; per
l’esercizio di tali funzioni è impiegato anche il Corpo
Forestale dello Stato nei limiti stabiliti dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n.
11 e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e secondo le modalità
stabilite con la convenzione di cui all’art. 3 della presente
legge.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale procede alla stipula della convenzione ed alla
attivazione dei Servizi Forestali regionali; gli Ispettorati assicurano
lo svolgimento delle funzioni fino alla attivazione dei nuovi servizi.
Art. 3 - (Convenzione per
l’impiego del Corpo Forestale dello Stato)
In conseguenza dell’istituzione dei Servizi Forestali regionali,
l’impiego del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione,
ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e
dell’art. 71 - lett. g - del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è
disciplinato dalla convenzione che sarà stipulata tra la Giunta
regionale e il Ministero per l’Agricoltura e le Foreste, sentita la
competente Commissione consiliare.
Art. 4 - (Reclutamento del
personale regionale)
Al fine di sopperire all’attuale carenza di personale regionale del
livello funzionale dirigenziale, il Presidente della Giunta regionale
è autorizzato a bandire un apposito concorso per 10 posti di
Dirigente regionale in possesso del diploma di laurea in scienze
forestali, con profilo professionale a indirizzo tecnico forestale
riferito alle seguenti funzioni specifiche; vincolo idrogeologico, difesa
idrogeologica, nivologia, miglioramento e ricostituzione boschiva,
vivaistica forestale, pianificazione forestale, miglioramenti fondiari in
territori montani, ricerca e sperimentazione nei settori delle foreste,
dell’idrologia, della metereologia alpina, della cartografia,
dell’inventario forestale regionale; il concorso è bandito
secondo le modalità di cui alla
legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 e
delle vigenti disposizioni in materia. (
1)
Il predetto contingente, una volta nominato nel ruolo regionale,
sarà assegnato alla direzione dei servizi in cui si articola il
Dipartimento per le Foreste e l’economia montana.
Note
SOMMARIO