Legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 (BUR n. 42/1986)
Legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 (BUR n. 42/1986) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLA
RIPRODUZIONE ANIMALE.
Art. 1 - (Finalità della
legge).
La Regione del Veneto, con la presente legge, al fine di favorire
l’incremento e il miglioramento del patrimonio zootecnico,
disciplina organicamente le funzioni in materia di riproduzione animale a
essa trasferite in forza del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese
quelle finora esercitate dalle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura. Sono fatte salve, per quanto non
esplicitamente contemplato negli articoli seguenti, le funzioni già
attribuite alle Unità socio - sanitarie locali (U.S.S.L.) ai sensi
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 .
Titolo I
Riproduzione bovina
Art. 2 - (Abilitazione dei
riproduttori maschi)
Per essere adibiti alla riproduzione, i
bovini maschi devono essere iscritti nei libri genealogici di cui allo
articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126. Chiunque intenda adibire
un bovino maschio alla riproduzione per ottenere la prescritta
abilitazione deve presentare apposita domanda all’Ispettorato
provinciale dell’agricoltura competente per territorio. La domanda
deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) certificato di iscrizione al Libro Genealogico Nazionale;
2) certificato, rilasciato dall’Autorità sanitaria competente
e attestante l’appartenenza a un allevamento ufficialmente indenne
da tubercolosi e da brucellosi.
Qualora trattisi di un riproduttore di nuovo acquisto esso deve essere
scortato dall’apposito certificato, dal quale deve fra
l’altro risultare che il riproduttore è stato sottoposto, con
esito negativo, a una prova sierologica nei confronti della leucosi
bovina enzootica, da non oltre 30 giorni.
Nell’abilitazione di cui al primo comma, che ha validità
annuale ed è rilasciata gratuitamente, l’Ispettorato
provinciale dell’agricoltura, in conformità alle direttive
emanate dalla Commissione tecnica regionale per la zootecnia di cui
all’articolo 21 della presente legge, determina:
1) la razza delle bovine alla cui fecondazione può essere adibito il
toro;
2) le prescrizioni per l’impiego del toro da destinare allo
incrocio industriale.
Art. 3 -(Allevamento di maschi
interi)
E' consentito l'allevamento di bovini maschi interi per la produzione
della carne senza alcun obbligo di denuncia o marcatura inerente la
vigilanza sulla riproduzione; gli stessi non possono essere utilizzati
per la riproduzione naturale.
Art. 4 -(Certificazione degli
atti fecondativi)
Gli atti fecondativi devono essere
documentati con attestazione scritta da parte del possessore del toro
riproduttore, redatta su appositi moduli forniti, tramite i centri
operativi di fecondazione animale, dall’Ispettorato provinciale
dell’agricoltura.
Il possessore del toro è tenuto ad esibire, a richiesta degli
addetti alla vigilanza, le copie delle arrestazioni rilasciate.
Il possessore di bovine gravide o di bovine che si siano sgravate da non
più di tre mesi è tenuto a esibire a richiesta degli addetti
alla vigilanza, le copie delle attestazioni relative agli atti
fecondativi.
Tutte le attestazioni sono predisposte in conformità a modelli
approvati dalla Commissione di cui all’articolo 21 della presente
legge, distribuite dai centri operativi provinciali di fecondazione
animale.
Art. 5 - (Stazione di monta
pubblica)
L’istituzione e l’attivazione
delle stazioni di monta pubblica è soggetta ad autorizzazione
rilasciata dallo Ispettorato provinciale dell’agricoltura
competente per territorio, previo parere dell’Unità socio -
sanitaria locale che accerta l’idoneità degli impianti e delle
attrezzature impiegate, a norma delle vigenti disposizioni di polizia
veterinaria.
L’autorizzazione ha validità di tre anni, alla scadenza dei
quali può essere rinnovata, previo parere dell’Unità
socio - sanitaria locale.
L’autorizzazione è revocata dall’Ispettorato provinciale
dell’agricoltura nel caso siano riscontrate, a carico del tenutario
della stazione, reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dalla
presente legge.
Contro il provvedimento di revoca l’interessato può ricorrere
al Presidente della Giunta regionale entro 50 giorni dalla notifica del
provvedimento stesso.
I riproduttori abilitati devono essere sempre identificabili e devono
funzionare esclusivamente nella stazione di monta pubblica per la quale
hanno ottenuto la abilitazione.
E' vietata la detenzione nella stazione di monta di altri bovini maschi
interi non abilitati.
Titolo II
Fecondazione artificiale bovina
Art. 6 - (Interventi
fecondativi) (1)
Gli interventi fecondativi sulle bovine possono essere eseguiti da:
1) veterinari iscritto all’albo professionale;
2) operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto
l’idoneità ai sensi della legge 11 marzo 1974, n. 74.
I veterinari, per ottenere dal Presidente della Giunta regionale
l’autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni di legge
devono presentare al medesimo domanda corredata:
1) da un certificato di iscrizione all’Ordine provinciale dei
medici veterinari;
2) da una copia di una apposita convenzione da loro stipulata con il
Centro operativo provinciale di fecondazione animale di cui al successivo
articolo 11 competente per territorio, in relazione alle zone per le
quali è richiesta l’autorizzazione.
Gli operatori pratici, di cui al numero 2 del primo comma, possono
eseguire gli interventi fecondativi previa autorizzazione rilasciata dal
Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione
tecnica regionale per la zootecnia e delle Unità socio-sanitarie
locali competenti.
Per ottenere l’autorizzazione di cui al comma precedente, gli
interessati devono presentare apposita domanda corredata da:
- certificato di idoneità all’esercizio della fecondazione
artificiale delle bovine;
- indicazione delle zone e delle aziende dove intendono eseguire gli
interventi;
- copia della convenzione stipulata con il Centro operativo provinciale
di fecondazione artificiale competente per territorio in relazione alle
zone e aziende per le quali è chiesta l’autorizzazione.
Gli operatori pratici abilitati a eseguire gli interventi di fecondazione
artificiale ai sensi del presente articolo sono iscritti, con riferimento
a quanto disposto dall’articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74,
in un apposito elenco tenuto dal Dipartimento regionale per i Servizi
veterinari, al quale è demandata l’istruttoria delle domande
volte a ottenere le autorizzazioni di cui ai precedenti commi.
omissis (
2)
Art. 7 - (Commissione per
l’accertamento idoneità fecondatori pratici)
E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione per
l’accertamento dell’idoneità a operatore pratico di
fecondazione artificiale, di cui all’articolo 2 della legge 11
marzo 1974, n. 74.
La Commissione è così composta:
1) dal dirigente del Dipartimento per i Servizi veterinari, o da un suo
delegato con qualifica non inferiore a dirigente regionale, con funzione
di presidente;
2) da un rappresentante dell’Ordine dei medici veterinari della
provincia nel cui ambito si svolge l’esame di idoneità;
3) da un dipendente del Dipartimento per l’Agricoltura con
qualifica non inferiore a funzionario;
4) da un rappresentante dell’ente organizzatore del corso per
operatore pratico di fecondazione artificiale;
5) da un rappresentante delle Associazioni provinciale allevatori della
Regione, designato unitariamente dalle stesse.
La nomina della Commissione è effettuata con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
Art. 8 - (Certificato e
tariffa di fecondazione)
Per ciascuna bovina sottoposta a
fecondazione artificiale, l’inseminatore deve rilasciare,
all’atto del primo intervento, il relativo certificato debitamente
compilato e firmato, da staccare dall’apposito bollettario fornito
dall’Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio
zootecnico (Intermizoo) tramite i centri operativi provinciali di
fecondazione animale di cui allo articolo 11 della presente legge.
Le eventuali inseminazioni successive sono annotate a cura
dell'inseminatore, nell’anzidetto certificato.
Il modello di certificato è approvato dalla Commissione di cui
all’
articolo 21.
Nella fissazione della tariffa di fecondazione dev' essere tenuto conto
del valore del materiale seminale, degli oneri di distribuzione e della
prestazione dell’operatore, nonchè dei costi accessori e del
contributo di cui al primo comma dell’articolo 7 della legge 3
febbraio 1963, n. 126.
Art. 9 - (Uso del seme)
Per le razze bovine, per le quali esiste il
Libro genealogico, la fecondazione artificiale può essere eseguita
esclusivamente con l’utilizzazione del seme di tori in possesso di
requisiti sanitari previsti dalla specifica legislazione. Inoltre, i tori
devono aver superato con esito positivo le prove di valutazione genetica.
La Commissione di cui all’articolo 21 approva piani di
utilizzazione di seme di riproduttori appartenenti a razze per le quali
non esiste il Libro genealogico riconosciuto in Italia, purchè i
riproduttori stessi siano in possesso dei requisiti sanitari e genetici
di cui sopra.
Art. 10 - (Produzione di
seme)
In ordine a quanto previsto dal Progetto
agricolo - alimentare approvato con la
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ,
la produzione di seme da destinare alla fecondazione artificiale
nell’ambito della Regione è affidata al Consorzio
interprovinciale produzione seme animale ( CIPSA). Questo è tenuto a
rispettare sia le direttive impartite dalla Commissione tecnica di cui
all’articolo 21 e le prescrizioni sanitarie emanate
dall’Unità socio - sanitaria locale nel cui territorio ha sede
il Centro di produzione del seme.
Art. 11 - (Tutela della
qualità del materiale seminale)
Per tutelare gli allevatori sulla
qualità e sulla rispondenza alle indicazioni tecniche dettate dalla
Commissione di cui all’articolo 21, tutto il materiale seminale
prodotto, introdotto e impiegato nel Veneto deve essere preso in carico
dai Centri operativi provinciali per la fecondazione artificiale operanti
nell’ambito delle Associazioni provinciali allevatori; tali Centri
provvedono al controllo, alla conservazione e alla distribuzione del
seme. Gli stessi Centri, la cui direzione sanitaria è affidata a un
medico veterinario iscritto all’ordine, devono ottenere il
riconoscimento della Giunta regionale in ordine all’idoneità
tecnica, previo parere della Commissione tecnica regionale di cui al
successivo articolo 21.
Il controllo sanitario spetta alla Unità locale sociosanitaria nel
cui ambito ha sede il centro operativo.
Oltre che i centri suddetti e gli operatori autorizzati di cui ai numeri
1) e 2) del precedente articolo 6, possono detenere materiale seminale
congelato anche gli allevatori, ai soli fini dell’utilizzazione del
materiale stesso nei propri allevamenti e purchè dispongano di
appositi contenitori criogenici.
Gli allevatori che detengono contenitori criogenici per la conservazione
del materiale seminale devono stipulare una apposita convenzione con il
Centro operativo provinciale per la fecondazione animale competente per
territorio ai fini del rifornimento periodico dell’azoto liquido.
La convenzione è esibita, su richiesta, agli addetti alla vigilanza.
L’impiego del materiale seminale, anche se conservato presso gli
allevamenti, è effettuato esclusivamente dai soggetti identificati
nel primo comma del precedente articolo 6.
Art. 12 - (Disciplina del
trapianto di embrioni)
La tecnica, il prelievo e il reimpianto, degli embrioni dei bovini con la
tecnica dell’“ embryo - transfer ” è effettuata
soltanto da medici veterinari che dispongono di attrezzature riconosciute
idonee dalla Commissione di cui all’articolo 21, su conforme parere
del dirigente del Dipartimento per i servizi veterinari.
La Regione provvede, con apposito regolamento deliberato dal Consiglio
regionale, su proposta della Commissione di cui all’
articolo 21, a disciplinare la
materia dei trapianti entro un anno dalla pubblicazione della presente
legge.
Titolo III
Riproduzione equina
Art. 13 - (Stazioni di
fecondazione equina)
Chiunque intenda gestire una stazione di
fecondazione equina, pubblica o privata, deve munirsi di apposita
autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, sentita
la Commissione tecnica regionale per la zootecnia di cui
all’articolo 21. Questa, limitatamente a tale attività
consultiva è integrata da:
1) un allevatore di equini designato dalle Associazioni provinciali
allevatori del Veneto;
2) un esperto nel settore designato dall’Assessore regionale
all’agricoltura.
Le autorizzazioni hanno validità triennale e sono rinnovabili. Esse
sono notificate alle Unità locali socio-sanitarie per
l’attività di vigilanza di loro competenza.
Art. 14 - (Approvazione degli
stalloni)
Chiunque intenda adibire alla riproduzione
un cavallo e un asino, con esclusione dei cavalli da corsa, deve ottenere
la prescritta approvazione dello stallone. A tal fine va presentata
apposita domanda al Presidente della Commissione di cui
all’
articolo 21,
che ha facoltà di designare, tra i componenti la Commissione stessa
gli incaricati degli adempimenti istruttori.
La domanda può essere avanzata anche da allevatori che intendano
qualificare, ai fini della vendita, gli stalloni di loro produzione.
Art. 15 -(Quote rimborso spese
e quote di monta)
Il Presidente della Giunta regionale, su
proposta della Commissione tecnica regionale per la zootecnia, determina
con proprio decreto, l’eventuale quota da versare, a titolo di
rimborso spese, dai richiedenti l’autorizzazione a gestire stazioni
di fecondazione equina e dai richiedenti la visita di approvazione degli
stalloni. Determina altresì le eventuali quote di monta per gli
stalloni utilizzati nel Veneto in forza delle convenzioni previste
dall’
articolo 39, lettera e), della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
Art. 16 -(Certificazione degli
atti fecondativi)
Gli atti fecondativi degli equini sono
attestati mediante la loro iscrizione, dopo il primo salto dello
stallone, in apposito bollettario dei certificati di accoppiamento
fornito, alle Stazioni ippiche, dagli Ispettorati provinciali
dell’agricoltura e recante i dati segnaletici dello stallone e
della fattrice e la successione dei salti.
Una copia del certificato, regolarmente firmato dal gestore della
stazione di monta, è rilasciato al proprietario delle fattrici
sottoposte al salto.
Il gestore della stazione di monta è tenuto a effettuare le seguenti
annotazioni in un apposito Registro di Accoppiamento per ogni campagna di
fecondazione e per ogni stallone utilizzato:
1) cognome, nome e domicilio del proprietario della fattrice;
2) dati segnaletici e anagrafici della stessa;
3) successione dei salti;
4) esito degli accoppiamenti.
Il bollettario e il registro di cui ai precedenti commi, predisposti in
conformità a modelli approvati dalla Commissione tecnica regionale
per la zootecnia di cui all’articolo 21, sono esibiti dal gestore
della stazione di monta su richiesta degli addetti alla vigilanza.
Il possessore di fattrici gravide o comunque sottoposte a salto o che si
siano sgravate è tenuto in ogni caso a esibire, a richiesta degli
addetti alla vigilanza, le copie dei certificati attestanti gli atti
fecondativi.
Art. 17 - (Zone di tutela
del patrimonio equino)
Il Presidente della Giunta regionale, su
proposta della Commissione tecnica regionale per la zootecnia, delimita
con proprio decreto le zone di cui all’articolo 4 della legge 3
febbraio 1963, n. 127. In tali zone è fatto divieto di tenere a
qualsiasi titolo maschi equini interi di età superiore a quella che
sarà indicata nel decreto predetto e che non abbiano ottenuto
l’approvazione di cui all’articolo 14.
Art. 18 -(Fecondazione
artificiale degli equini) (3)
Gli interventi fecondativi sulle fattrici equine possono essere eseguiti
da:
1) veterinari iscritti all’Albo professionale;
2) operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano conseguito
l’idoneità ai sensi della legge 11 marzo 1974, n. 74.
I veterinari, per ottenere dal Presidente della Giunta regionale
l’autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni di legge,
devono presentare al medesimo una domanda corredata:
1) da un certificato d' iscrizione all’ordine provinciale dei
medici veterinari;
2) da copia di apposita convenzione stipulata con gli allevamenti di cui
essi intendono eseguire gli interventi fecondativi.
Gli operatori di cui al n. 2 del primo comma possono eseguire gli
interventi fecondativi previa autorizzazione rilasciata dal Presidente
della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica
regionale per la zootecnia e delle Unità locali socio-sanitarie.
Per ottenere l’autorizzazione di cui al comma precedente, gli
interessati devono presentare domanda corredata da:
1) certificato di idoneità all’esercizio della fecondazione
artificiale delle fattrici equine;
2) copia della convenzione stipulata con gli allevamenti in cui si
intendono eseguire gli interventi fecondativi.
Gli operatori pratici abilitati a eseguire gli interventi di fecondazione
artificiale sono iscritti - con riferimento a quanto disposto
dall’articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n.74 -in apposito elenco
tenuto dal Dipartimento regionale per i servizi veterinari, al quale
è demandata l’istruttoria delle domande volte a ottenere le
autorizzazioni di cui al presente articolo.
Le predette autorizzazioni, che devono essere comunicate alle Unità
socio - sanitarie locali per l’attività di vigilanza di loro
competenza, hanno validità triennale e sono rinnovabili.
Art. 19 -(Impianti di
fecondazione artificiale equina)
La Giunta regionale è autorizzata a emanare disposizioni per
l’istituzione, l’attivazione e la gestione di impianti per la
fecondazione artificiale equina nell’ambito del territorio
regionale.
In tali disposizioni sono comprese il riconoscimento di consorzi, di
cooperative o di associazioni di produttori a specifico carattere ippico
e l’autorizzazione a operare nel territorio regionale.
Le suddette norme regolano:
1) la qualità e la rispondenza del materiale seminale prodotto o
comunque impiegato nel territorio regionale;
2) il prelievo e il reimpianto di embrioni secondo la tecnica “
embryo-transfer ”;
3) i requisiti sanitari di cui devono essere in possesso gli stalloni
appartenenti a razze per le quali esiste in Italia il libro genealogico;
4) l’utilizzazione del materiale seminale di stalloni appartenenti
a razze per le quali non esiste in Italia il libro genealogico,
purchè siano in possesso dei requisiti sanitari di cui al n. 3;
5) i requisiti di cui devono essere in possesso i veterinari e gli
operatori pratici di fecondazione artificiale equina.
Titolo IV
Riproduzione dei suini
Art. 20 - (Fecondazione
artificiale dei suini e degli ovi-caprini)
Le disposizioni della presente legge riguardanti la fecondazione
artificiale dei bovini si applicano, in quanto compatibili, alla
fecondazione artificiale dei suini e degli ovi-caprini.
La Giunta regionale è autorizzata a emanare la disciplina degli
interventi di cui al presente articolo.
Titolo V
Disposizioni generali
Art. 21 - (Commissione
tecnica regionale per la zootecnia)
Presso la Giunta regionale è
istituita la Commissione tecnica regionale per la zootecnia, composta da:
1) l’Assessore regionale all’agricoltura o un suo delegato,
con funzioni di presidente;
2) il dirigente del Dipartimento per l’agricoltura;
3) il dirigente del Dipartimento per i servizi veterinari;
4) il dirigente del servizio produzioni animali del Dipartimento per
l’agricoltura;
5) due dirigenti di Ispettorati provinciali dell’agricoltura. Uno
degli Ispettorati deve avere competenza su zone montane;
6) due responsabili del settore veterinario di due Unità locali
socio-sanitarie; di queste una deve comprendere zona montana;
7) due rappresentanti delle Associazioni provinciali degli allevatori
della Regione Veneto, di cui uno per la zona montana; le predette
associazioni effettuano unitariamente le designazioni di cui al
successivo comma terzo;
8) un rappresentante dell’Istituto interregionale per il
miglioramento del patrimonio zootecnico;
9) un rappresentante del Consorzio interprovinciale produzione seme
animale;
10) il direttore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie;
11) il direttore dell’Istituto di tecnica e sperimentazione
lattiero-casearia di Thiene;
12) due docenti di materie zootecniche dell’Università degli
studi di Padova.
La Commissione tecnica regionale per la zootecnia è nominata con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
I componenti di cui ai punti 7), 8) e 9) sono designati dagli Enti,
Istituti, Associazioni o Organismi interessati.
Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire al Presidente
della Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale
provvede ugualmente alla nomina della Commissione tenendo conto delle
designazioni pervenutegli. Sono fatte salve le successive eventuali
integrazioni.
Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la
presenza di almeno la metà dei componenti della Commissione stessa.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra
questi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione
nominato dal Presidente della Giunta regionale, con qualifica non
inferiore a istruttore direttivo.
La Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati.
Le Commissioni previste dall’articolo 3 della legge 25 luglio 1952,
n. 1009, dall’articolo 6 del dpr 28 gennaio 1958, n. 1256,
dall’articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, e
dall’articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n 127, sono soppresse
a decorrere dalla nomina della Commissione tecnica regionale per la
zootecnia.
Ai componenti della Commissione esterni all’Amministrazione
regionale, è corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di
presenza nella misura stabilita dall’articolo 5 della
legge regionale 3 agosto
1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni. (
4)
Art. 22 - (Compiti della
Commissione tecnica regionale per la zootecnia)
In attuazione del programma regionale di sviluppo del progetto agricolo
alimentare nonchè di altri strumenti di programmazione regionale
relativi allo specifico settore, la Commissione tecnica regionale per la
zootecnia svolge i seguenti compiti:
1) emana direttive sull’impiego dei riproduttori in relazione alle
esigenze della tutela e del miglioramento del patrimonio zootecnico. Tali
direttive devono tener conto della normativa stabilita dai regolamenti
per i libri genealogici e delle situazioni ambientali nelle quali si
attua l’allevamento di ciascuna razza e possono regolare
l’impiego di riproduttori scelti per l’incrocio delle razze
ai fini della produzione della carne;
2) stabilisce i requisiti morfologici e genealogici minimi dei
riproduttori delle razze, tenuto conto delle direttive delle Associazioni
nazionali di specie e di razza;
3) esprime parere sui ricorsi di cui all’
articolo 5 della presente legge
inoltrati dai tenutari di monta pubblica;
4) approva su proposta di una sottocommissione composta di almeno tre
tecnici esperti e nominata nel proprio seno dalla Commissione stessa, i
riproduttori da impiegare per la fecondazione artificiale, anche se tale
pratica è limitata ai programmi di valutazione genetica dei
riproduttori approvati;
5) emana direttive per l’introduzione nel Veneto di seme di
riproduttori prodotto in altre regioni o all’estero;
6) disciplina l’uso del seme dei riproduttori sottoposti a
programmi di valutazione genetica.
Con riguardo alla specie bovina, la Commissione svolge i seguenti
compiti:
1) approva lo schema di convenzione da stipulare fra i veterinari e
operatori pratici che intendono eseguire attività di fecondazione
artificiale e i centri operativi provinciali per la fecondazione
artificiale;
2) approva lo schema di convenzione da stipulare fra centri operativi per
la fecondazione artificiale e allevatori che intendono detenere
contenitori criogenici di materiale seminale;
3) esprime parere sulle richieste di organizzazione di corsi per
operatori pratici di fecondazione artificiale;
4) esprime parere sul rilascio dell’autorizzazione agli operatori
pratici in interventi fecondativi;
5) esprime parere in ordine alla tenuta dell’elenco degli operatori
pratici di fecondazione artificiale di cui all’articolo 4 della
legge 11 marzo 1974, n. 74;
6) approva il certificato-tipo degli atti fecondativi;
7) fissa l’importo della tariffa di fecondazione artificiale e di
monta naturale per terzi, sentite le Associazioni degli allevatori, le
Associazioni professionali agricole regionali e le Associazioni dei
veterinari operanti nel territorio regionale.
Con riguardo alla specie equina, la Commissione svolge i seguenti
compiti:
1) stabilisce, tenendo presente quanto previsto dall’articolo 2
della legge 3 febbraio 1963, n. 127, le condizioni per il rilascio
dell’autorizzazione all’istituzione e alla gestione di
stazioni di fecondazione equina;
2) propone le quote di rimborso spese di cui all’
articolo 15;
3) propone le zone di tutela del patrimonio equino di cui
all’
articolo 17;
4) approva il certificato-tipo degli atti fecondativi;
5) fissa - sentito l’Ente Nazionale del Cavallo Italiano (E.N.C.I.)
- i requisiti per il riconoscimento del “ cavallo da sella ”,
ai fini dell’iscrizione dei soggetti riconosciuti nel Libro
Genealogico gestito dall’E.N.C.I. medesimo.
Con riguardo alle altre specie, la Commissione svolge i seguenti compiti:
1) emana direttive, esprime
pareri e assume determinazioni ai fini della corretta applicazione delle
norme contenute nella presente legge e in altre leggi regolanti la
materia;
2) esprime parere, su richiesta della Giunta regionale su tutti i
programmi d' intervento per il miglioramento del patrimonio zootecnico.
Le competenze in materia zootecnica attribuite ad altre Commissioni
previste da vigenti leggi sono trasferite alla Commissione tecnica
regionale per la zootecnia.
Art. 23 -(Vigilanza)
Titolo VI
Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 24 - (Comportamenti in
contrasto con le disposizioni dell’articolo 2)
Chiunque adibisca alla riproduzione bovini maschi interi non abilitati
annualmente dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura,
competente per territorio, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 1.000.000.
Chiunque adibisca alla riproduzione i bovini maschi interi, non iscritti
ai libri genealogici è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 800.000.
Chiunque non osservi le prescrizioni determinate dall’Ispettorato
provinciale dell’agricoltura per l’impiego dei tori da
destinare all'incrocio industriale, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire 300.000.
Art. 25 - (Comportamenti in
contrasto con le disposizioni dell’articolo 4)
Chiunque risulti privo di certificazione scritta degli atti fecondativi
del toro riproduttore, in suo possesso per conto terzi, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000.
Chiunque rifiuti l’esibizione dei certificati degli atti
fecondativi del toro agli organismi di vigilanza è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 500.000.
Chiunque risulti sprovvisto dei certificati di fecondazione delle bovine
di sua proprietà è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 150.000.
Chiunque sia scoperto a utilizzare tori da riproduzione senza far uso
delle attestazioni scritte predisposte in conformità a modelli
approvati dalla Commissione tecnica regionale per la zootecnia è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 200.000.
Art. 26 - (Comportamenti in
contrasto con le disposizioni dell’articolo 5)
Chi gestisca abusivamente una o più stazioni di monta bovina senza
essere in possesso della prescritta autorizzazione rilasciata
dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per
territorio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire 1.500.000.
Chiunque non sia in grado di esibire la documentazione idonea per la
precisa identificazione del riproduttore o dei riproduttori in suo
possesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire
1.000.000.
Chiunque sia scoperto a esercitare la monta vagante, anche con tori
regolarmente approvati e identificati, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000.
Chiunque detenga nella stazione di monta bovini maschi interi non
abilitati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire
1.000.000.
Art. 27 - (Comportamenti in
contrasto con le disposizioni dell’art. 6)
Chiunque effettui, anche se in possesso dei prescritti titoli di
abilitazione, interventi fecondativi senza la prescritta autorizzazione
del Presidente della Giunta regionale, o con autorizzazione scaduta,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire
1.000.000.
Art. 28 -(Comportamenti in
contrasto con le disposizioni dell’art. 8)
L’inseminatore che non rilasci il prescritto certificato di
fecondazione, ovvero non lo completi, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire 300.000.
L’inseminatore che usi certificati di fecondazione non conformi al
modello approvato dalla Commissione tecnica regionale per la zootecnia
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 200.000.
Art. 29 - (Comportamenti in
contrasto con le disposizioni dell’art. 9)
Chiunque sia scoperto a usare seme di tori non in possesso dei requisiti
sanitari prescritti è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 1.500.000.
Art. 30 - (Comportamenti in
contrasto con le disposizioni dell’articolo 10)
Chiunque non adempia alle direttive della Commissione tecnica regionale
per la zootecnia e alle prescrizioni sanitarie delle Unità locali
socio - sanitarie in ordine alla produzione del seme di tori da destinare
alla fecondazione artificiale è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000.
Chiunque istituisca e attivi impianti di fecondazione artificiale senza
la prescritta autorizzazione del Presidente della Giunta regionale è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000.
Art. 31 - (Comportamenti in
contrasto con le disposizioni dell’articolo 11)
Chiunque introduca all’interno del territorio regionale del
materiale seminale bovino senza farlo registrare dai Centri operativi
provinciali di fecondazione artificiale è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000.
Chiunque impieghi all’interno del territorio regionale del
materiale seminale bovino senza che questo sia stato registrato dai
Centri operativi di fecondazione artificiale è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000.
Le sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili.
I Centri operativi provinciali di fecondazione animale che operano nel
campo della fecondazione artificiale senza aver ottenuto il prescritto
riconoscimento della Giunta regionale in ordine alla loro idoneità
tecnica sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire
1.500.000.
Chiunque utilizzi materiale seminale, anche se convenientemente
conservato, al di fuori del proprio allevamento è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000.
Chiunque detenga materiale seminale negli appositi contenitori criogenici
ma non sia in grado di esibire la prescritta convenzione con il Centro
operativo provinciale per la fecondazione artificiale competente per
territorio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire 1.500.000.
Art. 32 - (Comportamenti in
contrasto con le disposizioni dell’articolo 13)
Chi sia scoperto a gestire stazioni di monta equina senza essere in
possesso della prescritta autorizzazione rilasciata
dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per
territorio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire 1.500.000.
Art. 33 - (Comportamenti in
contrasto con le disposizioni dell’articolo 14)
Chiunque detenga cavalli interni non abilitati è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000.
Chiunque sia scoperto a esercitare la monta equina in forma vagante,
anche con stalloni regolarmente approvati e identificati, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 800.000.
Art. 34 - (Comportamenti in
contrasto con le disposizioni dell’articolo 16)
Chiunque non sia in grado di esibire il bollettario dei certificati di
accoppiamento dello stallone in suo possesso o in suo uso è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000.
Chiunque risulti sprovvisto dei certificati di fecondazione delle proprie
cavalle fattrici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
di lire 150.000.
Chiunque sia scoperto a utilizzare stalloni senza far uso del bollettario
e del registro predisposti in conformità a modelli approvati dalla
Commissione tecnica regionale per la zootecnia è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 200.000.
Chiunque rifiuti l’esibizione dei certificati degli atti
fecondativi dello stallone agli organi di vigilanza è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 500.000.
Art. 35 - (Comportamenti in
contrasto con le disposizioni dell’articolo 17)
Chiunque detenga, nelle zone di tutela di cui all’articolo 4 della
legge 3 febbraio 1963, n. 127 e dell’articolo 17 della presente
legge, maschi interi che non abbiano ottenuto la prescritta approvazione
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire
2.500.000.
Titolo VII
Disposizioni finali
Art. 36
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano
le norme contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 1009 e nel decreto
applicativo 28 gennaio 1958, n. 1256, nella legge 11 marzo 1974, n. 74,
nel decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e
successive modificazioni e integrazioni, nella legge 3 febbraio 1963, n.
126, nella legge 3 febbraio 1963, n. 127 e nel decreto del Presidente
della Repubblica del 2 novembre 1964, n. 1618.
Art. 37 - (Dichiarazione d'
urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) L'art. 123 comma 1 lett. b)
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 delega autorizzazione a fecondazione artificiale
di cui al presente articolo alle Unità Locali Socio-Sanitarie,
conseguentemente ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della medesima
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 a decorrenza del 2 maggio 2001 sono da considerare
abrogate tutte le disposizioni della presente legge incompatibili con
quanto disposto dalla sopra richiamata lettera b) del comma 1 dell'art.
123.
SOMMARIO