Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 (BUR n. 76/1987)
Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 (BUR n. 76/1987) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE
DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI
OPPORTUNITà TRA UOMO E DONNA. (1)
Art. 1 - (Istituzione della
Commissione).
1. E' istituita presso la Giunta regionale la “ Commissione
regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e
donna ”.
2. La Commissione è organo consultivo della Regione nelle iniziative
riguardanti la condizione femminile, per l’effettiva attuazione del
principio d' eguaglianza sancito dalla Costituzione e dallo
Statuto.
Art. 2 - (Funzioni della
Commissione).
1. Sulla base del programma approvato
annualmente dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 7, la
Commissione, anche in collegamento con le commissioni per le pari
opportunità fra uomo e donna istituite a livello centrale e locale
nonchè con altri organismi preposti alla realizzazione della
parità:
a) promuove e svolge indagini e ricerche sulla situazione della donna e
sui problemi relativi alla condizione femminile nella Regione, con
particolare riferimento alle problematiche dell’occupazione, del
lavoro, della formazione professionale;
b) promuove l’informazione relativa ai risultati di tali indagini e
ricerche,e in genere alle situazioni di disparità e alle inziative
poste in essere od opportune per superarla.
2. Di propria iniziativa, o quando ne sia richiesta dalla Giunta
regionale o dal Consiglio regionale, la Commissione formula pareri
relativi allo stato di attuazione delle leggi e a proposte di legge o di
regolamento che riguardano la condizione femminile, ed elabora proprie
proposte in materia di pari opportunità fra uomo e donna.
Art. 3 - (Composizione e
nomina della Commissione).
1. La Commissione è composta:
a) da cinque membri eletti anche nel proprio seno dal Consiglio regionale
di cui due in rappresentanza della minoranza; (
2)
b) dal consigliere per l'attuazione dei principi di parità di
trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, membro della
commissione regionale per l’impiego ai sensi della legge n. 863/
1984;
c) da cinque membri designati dalle associazioni femminili operanti a
livello regionale;
d) da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti;
e) da tre membri designati dalle associazioni degli imprenditori;
f) da un membro designato dai movimenti di cooperazione e di volontariato
maggiormente rappresentativi operanti a livello regionale e individuati
dalla Giunta regionale.
2. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale.
3. La nomina dei rappresentanti degli organismi di cui alle lettere c),
d), e), f), avviene fra i designati degli organismi medesimi.
Art. 4 - (Presidenza della
Commissione).
1. Nella prima seduta, con votazioni distinte, la Commissione nomina nel
proprio seno, con voto limitato a uno e a maggioranza assoluta dei
componenti, un presidente e due vicepresidenti.
2. Spetta al presidente:
a) designare il vice -
presidente con funzioni vicarie.
b) presiedere le riunioni della Commissione e regolarne i lavori;
c) predisporre l’ordine del giorno delle riunioni e le relative
proposte per l’esame della Commissione;
d) promuovere l’attuazione delle iniziative approvate dalla
Commissione;
e) proporre alla Giunta regionale l’adozione dei provvedimenti di
spesa entro i limiti della disponibilità finanziaria stabilita dal
bilancio.
Art. 5 - (Funzionamento della
Commissione).
1. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio
regionale, restando prorogate le sue funzioni fino all’insediamento
della nuova Commissione.
2. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e ogni qual
volta lo richieda un terzo dei suoi componenti.
3. Le sedute sono valide quando sia presente la metà dei componenti.
4. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto la maggioranza
dei votanti; gli astenuti e le schede bianche non si computano nel numero
dei votanti.
5. La Commissione può svolgere la propria attività
articolandosi in sezioni di lavoro e procedendo a consultazioni e
audizioni.
6. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
Art. 6 - (Strutture
operative).
1. La Commissione ha sede presso la Giunta regionale.
2. Per l’espletamento delle sue funzioni si avvale di un
funzionario regionale con funzioni di segretario e di altro personale
messo a disposizione dalla Giunta regionale.
3. Può valersi della collaborazione di istituti e dipartimenti
universitari, centri di ricerca pubblici e privati, nonchè di
esperti esterni secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti.
4. Si applica per i membri della Commissione e gli esperti di cui al
comma precedente la
legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 .
(
3)
Art. 7 - (Relazione e
programma annuale).
1. La Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, invia alla Giunta e
al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività e sullo
stato di attuazione degli obiettivi della pari opportunità.
2. Su proposta della Giunta regionale, formulata sulla base delle
indicazioni della Commissione, il Consiglio regionale, contestualmente
all’esame della relazione, approva un programma di iniziative in
materia di pari opportunità fra uomo e donna, determinando obiettivi
e priorità e i mezzi per attuarle.
Art. 8 - (Norma
finanziaria).
Art. 9 - (Abrogazione).
1. E' abrogata la
legge regionale 24 novembre 1978, n. 65
“ Istituzione della Consulta regionale femminile ”.
2. La Commissione di cui alla presente legge viene convocata entro 90
giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.
Note
(
1) L'art. 8 della
legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 dispone che: "La Giunta regionale, sentite la Commissione
regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e
donna e la competente Commissione consiliare, in coerenza con le
iniziative previste dall'articolo 2 della
legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62
"Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari
opportunità tra uomo e donna", realizza proprie iniziative e
promuove e sostiene interventi proposti da Enti locali, associazioni
femminili, terzo settore, volti a garantire la piena realizzazione delle
pari opportunità tra uomo e donna".
(
2) Lettera così risultante
dopo “ Errata Corrige ” pubblicata in BUR 19-12-1988, n. 9.
(
4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO