Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 (BUR n. 5/2003)
Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 (BUR n. 5/2003) [sommario] [RTF]
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2003
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per
l’esercizio 2003, al netto delle operazioni a carico dello Stato,
è fissato in termini di competenza, in euro 616.894.000,00.
Art. 2 - Rifinanziamenti.
1. È autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai
sensi dell’
articolo 2 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
regione”, per gli importi determinati, per ciascuno degli anni del
bilancio pluriennale, nella misura indicata nella tabella A allegata alla
presente legge.
Art. 3 - Fondi speciali.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
regione”, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nell’esercizio 2003, sono
determinati in euro 22.568.000,00, anno 2003, e euro 15.348.000,00 anni
2004 e 2005, per il fondo speciale per le spese correnti (u.p.b. U0185),
in euro 42.930.000,00, anno 2003, in euro 50.630.000,00, anno 2004 e in
euro 48.530.000,00, anno 2005, per il fondo speciale per le spese di
investimento (u.p.b. U0186), di cui rispettivamente alle tabelle B e C
allegate alla presente legge.
Art. 4 - Soppressione del
Comitato regionale di controllo.
1. Il Comitato regionale di controllo disciplinato dalla
legge regionale 12 aprile
1999, n. 18 “Nuove norme per l’organizzazione e il
funzionamento del Comitato regionale di controllo” è
soppresso.
2. Il servizio di consulenza a favore degli enti locali è esercitata
dalla struttura regionale competente in materia di enti locali, deleghe
istituzionali e controllo atti.
3. Dall’entrata in vigore della presente legge e fino al riordino
del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, attuativo
dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, la struttura regionale competente in materia di servizi
sociali continua ad esercitare le funzioni di vigilanza previste
dall’
articolo 12 della
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
“Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di
assistenza sociale”, come da ultimo sostituito dall’articolo
71, comma 4, della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ,
oltre alle verifiche concernenti le variazioni delle piante organiche, i
bilanci annuali e le relative variazioni e i conti consuntivi, secondo le
modalità stabilite con proprio provvedimento dalla Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare.
4. Dall’entrata in vigore della presente legge sono o restano
abrogate le seguenti norme:
a)
legge regionale
12 aprile 1999, n. 18 ;
b)
articoli 3
e
5 della
legge regionale 1
settembre 1993, n. 45 .
Art. 5 - Interventi a favore
dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
Art. 6 - Contributo per la
partecipazione al programma “Veneto Week”.
1. Nell’ambito dei rapporti esistenti tra la Regione Veneto e lo
Stato del Victoria (Australia) la Giunta Regionale è autorizzata a
promuovere la realizzazione di un programma di attività ed
iniziative denominato “Veneto Week”.
2. All’onere per la copertura delle relative spese, previste in
complessivi euro 350.000,00, si provvede con le risorse allocate sulla
u.p.b. U0010 “Celebrazioni e manifestazioni” del bilancio di
previsione per l’esercizio 2003.
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28
“Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a
domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie
assistenziali”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (
2)
Art. 8 - Iniziative per la
promozione delle pari opportunità tra donna e uomo.
1. La Giunta regionale, sentite la Commissione regionale per la
realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e la
competente Commissione consiliare, in coerenza con le iniziative previste
dall'
articolo
2 della
legge
regionale 30 dicembre 1987, n. 62 "Istituzione della Commissione
regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e
donna", realizza proprie iniziative e promuove e sostiene interventi
proposti da Enti locali, associazioni femminili, terzo settore, volti a
garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomo e
donna.
2. Gli oneri relativi alle iniziative di cui al comma 1 sono stanziati
annualmente sull'u.p.b. U0013 “Diritti umani, cooperazione e
solidarietà internazionale”.
Art. 9 - Modifica della
legge regionale 8
agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale
regionale".
Art. 10 - Modifica della
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture
della Regione".
Art. 11 - Disposizioni in
materia di trattamento di previdenza del personale regionale.
1. Ai fini della corresponsione di un
unico trattamento di previdenza, al personale con rapporto a tempo
indeterminato transitato obbligatoriamente nel regime del trattamento di
fine rapporto ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 “Trattamento
di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici
dipendenti”, l’Amministrazione regionale riconosce,
all’atto del collocamento a riposo, il trattamento previdenziale
nella misura pari ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima
retribuzione annua lorda di natura fissa e continuativa percepita dal
dipendente per ogni anno di servizio utile. La Regione pone a suo carico
l'eventuale differenza tra la suddetta somma e quella lorda corrisposta
allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il
rapporto previdenziale. (
5)
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano solo al personale
collocato a riposo in data successiva alla data di entrata in vigore del
D.P.C.M. 20 dicembre 1999, ad esclusione delle ipotesi di opzione
volontaria per il regime del trattamento di fine rapporto esercitata ai
sensi dell’articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” ed
al personale neoassunto così come individuato dallo stesso D.P.C.M..
La disposizione non si applica al personale degli enti regionali per i
quali non è prevista l’iscrizione all’INPDAP – ex
INADEL.
2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano altresì
applicazione per il personale posto in aspettativa senza assegni ai sensi
della
legge
regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche e integrazioni
e collocato a riposo entro la data di entrata in vigore del DPCM 20
dicembre 1999. (
6)
Art. 12 - Acquisto del
complesso immobiliare, composto dai palazzi Torres e Rossini, da
destinare a sede di uffici del Consiglio regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire il complesso
immobiliare, composto dai palazzi Torres e Rossini, sito in Venezia,
Calle Larga 22 Marzo, di proprietà della Società Immobiliare
“Marco Polo S.r.l.” con sede in Treviso.
2. L’acquisizione del complesso immobiliare, da destinare a sede di
uffici del Consiglio regionale, avverrà mediante l’acquisto di
tutte le quote sociali della società indicata al comma 1, previo
accertamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale,
mediante apposita perizia di stima per valutare il patrimonio netto e le
singole componenti attive e passive della società medesima e
acquisizione di idonee garanzie del cedente sia in ordine alla situazione
economico-finanziario e patrimoniale della società, sia in ordine
agli acconti erogati.
3. Il prezzo per l’acquisizione del complesso immobiliare è
stabilito nell’importo massimo pari a euro 20.100.000,00
comprensivo delle opere di restauro necessarie per rendere agibili gli
spazi immobiliari, fatto salvo che il valore di acquisto della
società, sulla base di apposita perizia di stima, valutato il
complesso delle attività e passività, non sia inferiore al
prezzo sopra determinato.
4. La Giunta regionale è autorizzata a procedere
all’acquisizione e alla gestione del complesso immobiliare di cui
al comma 1, anche tramite la “Società Veneziana Edilizia
Canalgrande S.p.A.”, attraverso il conferimento del bene o delle
quote sociali, che provvederà alle conseguenti variazioni del
capitale sociale.
Art. 13 - Contributi per la
sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all’amianto e CVM.
1. La Regione Veneto interviene con un contributo di 110.000,00 euro per
la prosecuzione gratuita della sorveglianza sanitaria degli ex esposti,
anche successivamente alla pubblicazione del report finale della
sperimentazione ultimata nel 2002.
2. Per far fronte allo stanziamento di cui al comma 1, si fa fronte con
le risorse allocate all’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per
la sanità”.
Art. 14 - Modifica della
legge regionale 22
febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)".
Art. 15 - Modifica della
legge regionale 22
giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento
amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto
Orientale”.
Art. 16 - Fondo per
l’ulteriore finanziamento di programmi di intervento nel settore
della difesa del suolo.
1. Al fine del completo utilizzo delle
risorse messe a disposizione dallo Stato, nel settore della difesa
idraulica ed idrogeologica, è istituito un fondo di rotazione per
l’attivazione di interventi relativi a programmi già approvati
per i quali non sussista, in tutto o in parte, immediata
disponibilità finanziaria, da allocare all’u.p.b. U0104
“Interventi di difesa del suolo e dei bacini”.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che
si esprime entro il termine di sessanta giorni decorso il quale si
prescinde dal parere, (
10)
destina le somme presenti nel fondo di cui al comma 1 al finanziamento di
interventi in relazione a situazioni di urgenza, all’efficacia
dell’intervento ed alla completezza degli elaborati progettuali.
3. Le somme utilizzate per le finalità di cui al comma 1, e per le
quali sia intervenuto il finanziamento da parte dello Stato, sono
riassegnate al medesimo fondo. A tal fine la struttura regionale
competente in materia di difesa del suolo e protezione civile provvede al
monitoraggio degli interventi tenendo conto, separatamente, degli
interventi finanziati con il fondo e dei finanziamenti assegnati.
Art. 17 - Interventi
strutturali sulla rete idrografica non principale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
è autorizzata a promuovere e sottoscrivere accordi di programma con
Enti locali e consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi
strutturali sulla rete idrografica non principale.
2. Ai conseguenti oneri di euro 4.000.000,00 si fa fronte con le risorse
allocate all’u.p.b. U0106 “Rischio idrogeologico” del
bilancio regionale 2003.
Art. 18 - Finanziamento per
l’attivazione dei servizi di “Autostrada Viaggiante” e
“Autostrada del Mare”.
1. Al fine di contribuire al decongestionamento della rete stradale ed
autostradale della Regione attraverso l’utilizzo di mezzi di
trasporto merci alternativi, su ferro e su acqua, la Giunta regionale
è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per
l’attivazione dei servizi di “Autostrada viaggiante” e
“Autostrada del mare” previsti dal Piano Generale dei
Trasporti e della Logistica.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è
autorizzata a promuovere la conclusione di accordi di programma con i
soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi dell’
articolo 32 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
Gli accordi di programma disciplinano i reciproci impegni per la
creazione delle condizioni di attivazione dei servizi, ed individuano le
linee interessate, le infrastrutture da realizzare ed i mezzi necessari,
i tempi di attivazione, la durata del servizio, le modalità di
attuazione nonché le forme di finanziamento.
3. Agli oneri connessi all’attuazione della presente norma,
quantificati in euro 2.000.000,00 per l’anno 2003 ed euro
2.000.000,00 per l’anno 2004, si fa fronte con le risorse allocate
sull’u.p.b. U0130 “Interventi strutturali nel settore dei
trasporti” del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.
Art. 19 - Contributi per il
trasporto pubblico locale.
1. La Giunta regionale, al fine di incentivare l’ammodernamento del
sistema di bigliettazione del trasporto pubblico locale ed i connessi
sistemi tecnologici per il controllo e la gestione operativa della
mobilità regionale, concede contributi straordinari per complessivi
euro 6.000.000,00 ripartiti in euro 3.000.000,00 per ciascuno degli
esercizi finanziari 2003-2004.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi mediante gli accordi di
programma con le province e i comuni interessati ai sensi
dall’
articolo 18 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
3. La Giunta regionale determina i criteri, sentita la competente
Commissione consiliare, per la ripartizione dei finanziamenti di cui al
comma 1 (u.p.b. U0131 “Interventi strutturali nel settore del
trasporto pubblico locale”).
Art. 20 - Destinazione dei
fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A.
1. I fondi assegnati alla società
Veneto Strade S.p.A. ai sensi dell'
articolo 22, comma 2,
della
legge
regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2002" ed i fondi aggiuntivi previsti dal Piano triennale
degli interventi per l’adeguamento della rete viaria, approvato dal
Consiglio regionale con deliberazione n. 60 del 24 luglio 2002, sono
destinati, quali contributi per l’85 per cento in conto impianti
alla costruzione di nuove opere stradali e per il restante 15 per cento
in conto capitale alla manutenzione straordinaria della rete esistente.
(
11)
1 bis. I fondi assegnati alla società Veneto Strade SPA previsti dal
Piano triennale degli interventi per l’adeguamento della rete
viaria 2006-2008 - interventi infrastrutturali, approvato dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 10 del 21 febbraio 2007, sono destinati
quali contributi in conto impianti alla realizzazione di nuove opere
stradali. (
12)
2. I fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A. ai sensi
dell'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della
legge regionale 17 gennaio 2002, n.
2 , sono destinati quali contributi in conto impianti alla
costruzione delle nuove opere viarie complementari all’autostrada
Sacile-Conegliano (A28) e al passante Mira-Quarto d’Altino.
(
13)
2 bis. I fondi assegnati alla società Veneto Strade SPA ai sensi
dell’articolo 11 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”,
sono destinati quali contributi in conto impianti alla realizzazione
delle opere viarie complementari alla superstrada a pedaggio Pedemontana
Veneta. (
14)
3. I contributi di cui ai commi precedenti sono soggetti al regime dei
trasferimenti pubblici, secondo le disposizioni vigenti.
3 bis. La società Veneto Strade SPA, ai fini della realizzazione
delle opere infrastrutturali inserite nei Piani triennali regionali di
adeguamento della rete viaria, è autorizzata a procedere alla
sottoscrizione dei contratti di appalto nei limiti delle dotazioni
finanziarie complessive fissate nei Piani stessi. La società
medesima è altresì autorizzata a procedere alla sottoscrizione
dei contratti di appalto per la realizzazione delle opere
infrastrutturali complementari al Passante di Mestre,
all’autostrada A28 e alla superstrada Pedemontana Veneta, nei
limiti delle rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla legge.
(
15)
Art. 21 - Interventi
regionali in materia di adozioni internazionali.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire la partecipazione delle
coppie dichiarate idonee all’adozione a percorsi formativi presso
gli enti autorizzati per l’adozione internazionale ai sensi della
legge 31 dicembre 1998, n. 476, è autorizzata a concedere contributi
per le spese sostenute dagli aspiranti genitori (u.p.b. U0148
“Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della
famiglia”).
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina la
quantificazione dei contributi a favore degli aspiranti genitori e le
modalità di rendicontazione delle spese sostenute, da effettuarsi
per il tramite degli enti di cui al comma 1.
Art. 22 - Iniziative di
promozione e valorizzazione dell’identità veneta.
1. La Giunta regionale promuove e
favorisce iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del
patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento
l’identità veneta mediante l’organizzazione di convegni,
seminari, mostre, ricerche, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far
conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si
possono riconoscere l’espressione e i segni
dell’identità veneta.
2. La Giunta regionale, entro il 31 marzo, sentita la competente
Commissione consiliare, approva il programma annuale degli interventi
individuando le iniziative da realizzare direttamente da parte della
Giunta regionale e i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi agli enti locali ed alle istituzioni pubbliche e private
aventi finalità culturali e di ricerca che realizzano le iniziative
contenute nel programma.
3. Alle spese per la realizzazione del programma indicato comma 2,
quantificate in euro 750.000,00 per l’esercizio finanziario 2003,
si fa fronte con lo stanziamento dell’u.p.b.U0169
“Manifestazioni ed istituzioni culturali”.
Art. 23 - Consorzio
Universitario in scienze motorie presso le Università degli studi di
Padova e Verona.
Art. 24 - Contributo
straordinario alla fondazione “Accademia dell’Artigianato
Artistico”.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario di euro 260.000,00 alla costituenda Fondazione
“Accademia dell’Artigianato Artistico” con sede ad Este
(PD), avente fini culturali e di formazione professionale (u.p.b. U0175
“Formazione professionale”).
Art. 25 - Contributi al
settore universitario
1. La Giunta regionale, in armonia con gli obiettivi programmatici di
miglioramento della qualità delle produzioni agricole ed
agroalimentari, di tutela del territorio e dell'ambiente rurale, di
sicurezza e tracciabilità degli alimenti, promuove iniziative
formative per la qualificazione specialistica di figure professionali
innovative.
2. Per il perseguimento delle finalità e la realizzazione delle
azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere un contributo:
a) straordinario di primo impianto di euro 200.000,00 e un contributo
annuale di euro 100.000,00 al Centro Universitario di Viticoltura di
Verona, per il corso di laurea in viticoltura e enologia;
b) di euro 100.000,00 al Centro Studi Qualità Ambientale
dell’Università di Padova, per il master in gestione
ambientale.
3. La somma di euro 400.000,00, di cui al comma 2, fa carico
all’u.p.b. U0172 “Interventi per il diritto allo
studio” del bilancio per l’anno 2003.
Art. 26 - Interventi per la
Facoltà Pontificia di Diritto Canonico
Art. 27 - Contributo
straordinario per i campionati mondiali di ciclismo 2004.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario fino a 260.000,00 euro alla Società Mondiali Ciclismo
2004 S.p.A. per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata
“Campionati del mondo di ciclismo su strada 2004” a Verona.
2. La Società Mondiali Ciclismo 2004 S.p.A., entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, presenta il programma
di attività alla Giunta Regionale per l’approvazione.
3. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del
contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 260.000,00 (u.p.b.
U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport”).
Art. 28 - Modifica della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)".
Art. 30 - Disposizioni transitorie di leggi
regionali in materia di trasporti.
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, relativi a contributi
concessi fino al 31 dicembre 1998 ai sensi delle leggi regionali
28 gennaio 1982, n. 8
“Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e
delle attrezzature nel settore dei trasporti”,
29 dicembre 1988, n. 62
“Interventi in favore della aeroportualità turistica nel
Veneto” e
30
dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e
della sicurezza stradale”, il termine ultimo per la presentazione
della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha
approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo
o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta è fissato
al 30 settembre 2004. (
22)
2. L’inosservanza del termine di cui al comma 1, comporta la
decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora
erogata. È fatta salva la responsabilità dell’ente
beneficiario per le somme già ricevute e con riferimento ai lavori
eseguiti, da accertarsi allo scadere del termine stabilito.
3. In caso di decadenza del contributo si applicano le disposizioni del
comma 3 dell’
articolo 22 della
legge regionale 14 settembre 1999, n. 46
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 1999”.
Art. 31 - Disposizioni
transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la
realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa di contributi per la
realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, pendenti al 30
settembre 1997, il termine ultimo per la presentazione della
deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato
gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo o
regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato
al 30 settembre 2003.
2. L’inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la
decadenza del contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora
erogata. È fatta salva la responsabilità dell’ente
beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori
eseguiti da accertarsi allo scadere del termine stabilito.
3. In caso di decadenza del contributo si applicano le disposizioni del
comma 3 dell’
articolo 22 della
legge regionale 14 settembre 1999, n. 46
.
Art. 32 - Modifica della
legge regionale 3
febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della regione (legge finanziaria 1998)".
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della
legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 le
parole " entro due anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del
contributo" sono sostituite dalle parole "entro quattro anni dalla data
di comunicazione dell'assegnazione del contributo".
2. Il termine di quattro anni dalla data di comunicazione
dell'assegnazione del contributo, di cui all'articolo 10, comma 4 della
legge regionale 3
febbraio 1998, n. 3 , come modificato dal comma 1, si applica anche
alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della
presente legge e finanziate ai sensi dell'
articolo 1 della
legge regionale 3
febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), dell'
articolo 1 della
legge regionale 22
febbraio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999), dell'
articolo 1 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 (legge finanziaria 2000) e dell'
articolo 1 della
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 (legge finanziaria 2001). Tale termine si applica
altresì alle procedure per le quali siano già scaduti i termini
per la trasmissione alla Regione degli strumenti urbanistici di
adeguamento ai Piani di area.
Art. 34 - Modifica della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e
riserve naturali regionali".
1. Dopo l'
articolo 28 della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
è aggiunto il seguente articolo:
omissis (
24)
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, si fa fronte
con lo stanziamento autorizzato all'u.p.b. U0085 "Studi, ricerche e
indagini al servizio del territorio".
Art. 35 - Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18
“Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei
comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della
legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”.
1. La lettera b), comma 6 dell'
articolo 3 è così sostituita:
omissis
2. La lettera f), comma 6 dell'
articolo 3 è così sostituita:
omissis
3. Dopo il comma 6 dell'
articolo 3 è aggiunto il seguente comma 6 bis:
omissis
4. Dopo l'
articolo
3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:
omissis (
25)
Art. 36 - Contributi per
l’adeguamento dei PRG ai Piani di Area e ai Piani Ambientali
regionali.
Art. 37 - Disposizioni in
materia di copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica.
1. Al fine di dare concreta attuazione ai contenuti della Convenzione
Europea del Paesaggio del 20 ottobre 2000 e dell'Accordo tra il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di
paesaggio del 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18
maggio 2001, n. 114, la Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, è autorizzata a finanziare
l’attuazione di protocolli di intesa a sostegno della
copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica tra diversi
soggetti, ai sensi dell’articolo 2 del citato accordo, da
realizzarsi anche mediante sperimentazione con progetti-pilota.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, si fa fronte
con lo stanziamento autorizzato all’u.p.b. U0085 “Studi,
ricerche e indagini al servizio del Territorio” per un importo
massimo di euro 250.000,00.
Art. 38 - Partecipazioni
azionarie.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per il tramite
della Veneto Sviluppo S.p.A., partecipazioni azionarie al capitale della
Finanziaria di Sviluppo S.p.A., con sede in Rovigo, fino ad euro
260.000,00 (u.p.b. U0065 “Partecipazione al capitale
sociale”).
2. La Giunta regionale, in accordo con gli enti locali aderenti al
CEN.SER., è autorizzata a sottoscrivere partecipazioni azionarie al
capitale della costituenda società Rovigo Fiere S.p.A. fino a euro
300.000,00 (u.p.b. U0065 “Partecipazione al capitale
sociale”).
Art. 39 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55
“Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo
1973, n. 9 in tema di “Istituzione dell’assistenza
sanitaria dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza
in favore dei consiglieri regionali”, e successive modificazioni, e
dell’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 e
successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei
consiglieri regionali” successive modifiche e integrazioni.
1. Il comma 1 dell’
articolo 5 della legge regionale 55/1993 è così
sostituito:
omissis (
26)
2. Il comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dall’1
luglio 2002.
Art. 40 - Contributi
straordinari in materia di turismo.
1. La Giunta regionale, con propria determinazione circa le
modalità, è autorizzata a concedere alle Amministrazioni
provinciali contributi straordinari, per l’esercizio 2003, per la
riqualificazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica
(IAT) per un importo complessivo di euro 1.000.000,00 a cui si fa fronte
con le risorse allocate nell’u.p.b. U0075 “Interventi
strutturali nella rete strumentale ed operativa dell’offerta
turistica” del bilancio regionale di previsione 2003.
2. La Giunta regionale, con propria determinazione circa le
modalità, è autorizzata a concedere alle Amministrazioni
provinciali contributi straordinari per l’esercizio 2003 per le
associazioni Pro Loco, per un importo complessivo di euro 250.000,00 a
cui si fa fronte con le risorse allocate nell’u.p.b. U0074
“Informazione, promozione e qualità per il turismo” del
bilancio regionale di previsione 2003.
Art. 41 - Disposizioni
transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 1 febbraio
2001, n. 2 “Intervento regionale a favore dei centri storici
dei comuni minori”.
1. Al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie relative al
finanziamento degli interventi regionali a favore dei centri storici dei
comuni minori di cui alla
legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 ,
lo stanziamento dell’u.p.b. U0211 “Interventi indistinti di
edilizia speciale pubblica” per l’anno 2003 è utilizzato
per impegnare le risorse destinate alle domande già presentate e
ritenute ammissibili.
Art. 42 - Disposizioni in
materia di personale regionale.
1. Al personale dipendente della Regione Veneto che, a seguito
dell’applicazione delle progressioni verticali, di cui
all’accordo sindacale del 18 maggio 2001, è stato selezionato,
ha frequentato i corsi di formazione di 40 e 60 ore ed è risultato
idoneo, è riconosciuto un credito formativo fruibile
nell’ambito delle procedure per le progressioni orizzontali ai
sensi del vigente CCNL.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate
all’u.p.b. U0017 “Oneri per il personale”.
Art. 43 - Fondo per la non
autosufficienza. (27)
1. Nell’u.p.b. U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo
sociale della famiglia” è istituito il “Fondo per la non
autosufficienza”.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalla quota vincolata
alla residenzialità disabili ed anziani dello stanziamento previsto
all’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la
sanità” del Bilancio 2002 per un totale complessivo pari a
328.793.248,00 di euro.
3. Per l’anno 2003 il fondo di cui al comma 1 viene aumentato di
euro 19.727.594,88, pari al 6 per cento del fondo di cui al comma 2,
raggiungendo una disponibilità complessiva di euro 348.520.842,88.
Art. 44 - Piano regionale
per le attività estrattive.
Art. 45 - Disposizioni in
materia di interventi urgenti per Venezia e Chioggia.
1. Le risorse non utilizzate dalla Regione Veneto per i fini
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 “Misure
di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli
eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell’anno 1989
nel mare Adriatico”, sono destinate, con provvedimento della Giunta
regionale, per interventi di difesa e sistemazione marittima degli
arenili nelle suddette aree per un importo di euro 15.000.000,00 e le
restanti somme per contributi in conto capitale a favore degli enti
locali per le agevolazioni previste dal Titolo III della
legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”, a favore delle piccole e medie imprese turistiche per
iniziative nelle suddette aree, nel rispetto del regolamento (CE) n.
70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle
piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L
10, nonché per iniziative nelle suddette aree non eccedenti la
soglia degli aiuti de minimis previsti dall’articolo 2 regolamento
(CE) n. 69/2001 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella GUCE del 13
gennaio 2001, n. L 10.
Art. 46 - Contributi per gli
impianti industriali di Porto Marghera.
1. In occasione del prossimo riparto dei fondi della legge speciale per
Venezia, è previsto un contributo di euro 500.000,00
all’Arpav, destinato alla verifica dello stato di efficienza degli
impianti industriali di Porto Marghera relativi ad aziende a rischio di
incidente rilevante.
2. È altresì prevista l’erogazione sugli stessi fondi di
cui al comma 1, della somma di euro 1.000.000,00, per il completamento
del sistema di monitoraggio e gestione dei rischi industriali di Marghera
ivi compreso il completamento del sistema di sicurezza e allertamento
della popolazione nel caso di gravi incidenti (u.p.b. U0113
“Interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia e della sua
laguna”).
Art. 47 - Interventi nel
settore della difesa idrogeologica.
1. La Giunta regionale predispone un programma straordinario triennale
ricognitivo delle necessità d’intervento nel settore della
difesa idrogeologica anche in base alle risultanze dei piani stralcio
predisposti dalle autorità di bacino competenti ai sensi della legge
n. 183/1989.
2. Il programma di cui al comma precedente è realizzato attraverso
programmi annuali di spesa che fruiscono delle disponibilità
finanziarie di bilancio e che possono essere attuati anche con il
concorso degli Enti locali interessati.
3. Il programma triennale ed il programma annuale di spesa, di cui ai
commi precedenti, sono sottoposti al parere della competente Commissione
consiliare entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio.
4. Per la prima attuazione del presente articolo è autorizzata, per
l’anno 2003, la spesa di 15.000.000,00 euro allocate
nell’u.p.b. U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei
bacini” e suddivisa nelle seguenti aree di intervento:
- laghi, serbatoi e sistema idraulico della montagna bellunese euro
5.000.000,00;
- Delta Po euro 3.000.000,00;
- rete idraulica di interesse regionale euro 6.000.000,00;
- rete idraulica minore euro 1.000.000,00.
Art. 48 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
“Legge finanziaria per l’esercizio 2002”.
1. Dopo il comma 3 dell’
articolo 11 della
legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
“Contributi straordinari agli enti locali fidejussori delle
società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la
Società veneziana edilizia canalgrande S.p.A.” sono aggiunti i
seguenti commi:
omissis (
29)
Art. 49 - Modifica
dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione”.
Art. 50 - Emergenze di
protezione civile al di fuori del territorio regionale.
1. Nel quadro delle attività e delle competenze di cui agli articoli
3 e 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile”, la Giunta regionale,
ove richiesto o concordato con il Governo nazionale, è autorizzata
ad attuare interventi volti al sostegno, alla riduzione dei disagi e al
ritorno delle condizioni di normalità delle popolazioni colpite da
eventi calamitosi al di fuori del territorio regionale.
2. L’intervento regionale di cui al comma 1, riguarda gli oneri
relativi al trasporto di personale e di attrezzature;
l’acquisizione e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi e
dotazioni per le attività campali e il superamento
dell’emergenza; l’allestimento di moduli abitativi; gli
interventi di urbanizzazione primaria o di messa in sicurezza di
strutture pubbliche; le spese sostenute dai volontari di protezione
civile e dall’ulteriore personale chiamato dalla Regione; le altre
forme di aiuto e assistenza alle popolazioni colpite
dall’emergenza.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse allocate
nell’u.p.b. U0122 “Emergenze sul territorio” nella
quale confluiscono, con vincolo di destinazione i proventi derivanti da
pubbliche sottoscrizioni introitate nell’u.p.b. E0147 “Altri
introiti”.
Art. 51 - Progetto
Sminamento in Croazia.
1. La Regione Veneto in collaborazione con l’Associazione Nazionale
dei Comuni d’Italia - ANCI Sezione del Veneto è autorizzata ad
attuare il Progetto Sminamento in Croazia “I’ll demine one
square meter”, diretto a realizzare lo sminamento nelle zone
più colpite dal conflitto nella Contea croata di Sisak.
2. Il Progetto si concretizzerà attraverso l’Agenzia Croata
per lo Sminamento, a cui sono assegnate le disponibilità anche di
provenienza di pubbliche sottoscrizioni, che si occuperà
dell’esecuzione dell’intervento, nonché del monitoraggio
e controllo di ogni sua fase. L’Agenzia della Democrazia Locale di
Sisak verificherà la regolarità dell’intervento,
assicurando inoltre la continuità dei contatti tra la Regione Veneto
e l’Agenzia Croata per lo Sminamento.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse allocate
nell’u.p.b. U0013 “Diritti umani, cooperazione e
solidarietà internazionale” nella quale confluiscono, con
vincolo di destinazione i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni
introitate nell’u.p.b. E0147 “Altri introiti”.
Art. 52 - Azioni di
intervento straordinario per l’edilizia scolastica.
1. La Giunta regionale è autorizzata
a stipulare accordi di programma con i soggetti pubblici proprietari di
strutture scolastiche caratterizzate da gravi dissesti strutturali o
dalla diffusa presenza di materiali pericolosi per la salute o in
relazione alle quali si manifesta l’esigenza
dell’accorpamento delle stesse e, per le quali non risulta
economico il recupero e si renda necessaria la sostituzione con nuove
strutture da realizzare in sito.
2. Gli accordi di programma, aventi ad oggetto l’assegnazione di
contributi in conto capitale agli enti locali realizzatori degli
interventi di cui al comma 1, privilegiano i comuni di minore dimensione
demografica disponibili a coprire, con fondi propri o di soggetti
comunque diversi dalla Regione, una percentuale minima del costo
dell’intervento pari al quaranta per cento degli oneri necessari ai
fini della realizzazione dei manufatti.
3. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le iniziative il cui costo di
realizzazione risulti pari ad almeno euro 750.000,00, mentre
l’ammontare massimo del contributo regionale è stabilito in
euro 1.250.000,00.
4. Ai fini della stipulazione degli accordi di programma la Giunta
regionale è tenuta inoltre a valutare la sussistenza delle seguenti
condizioni:
a) alienazione delle strutture scolastiche esistenti da dismettere o da
utilizzare come uffici pubblici;
b) disponibilità di aree per la realizzazione degli interventi;
c) cantierabilità degli interventi.
4 bis. Le variazioni relative ai progetti degli interventi di cui al
comma 1 o la diversa localizzazione degli stessi, qualora tali interventi
abbiano costituito oggetto di un accordo di programma per
l’assegnazione di contributi regionali agli enti locali
realizzatori, non influiscono rispetto all’efficacia
dell’accordo di programma concluso, sempre che persistano le
condizioni di cui al comma 4. (
30)
5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per ciascuno
degli esercizi 2003, 2004 e 2005 la spesa di euro 5.000.000,00 a valere
sull’u.p.b. U0173 “Interventi infrastrutturali per
l’istruzione” del bilancio di previsione 2003 e pluriennali
2003-2005.
Art. 53 - Costituzione della
Fondazione Musicale Tartini di Padova.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari per la costituzione, con la Provincia di Padova, il Comune di
Padova, l’Ente Orchestra di Padova e del Veneto e altri soggetti
pubblici e privati, di una Fondazione musicale di diritto privato,
dedicata a Giuseppe Tartini, con lo scopo di sviluppare e diffondere la
cultura musicale in Padova, nella provincia e nel Veneto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di
euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (u.p.b. U0169
“Manifestazioni ed istituzioni culturali”).
Art. 54 - Contributo
straordinario alla Comunità montana del Brenta.
1. Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di cui
all’
articolo
8 della
legge
regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e
il funzionamento delle comunità montane”, come modificato
dall’articolo 8 della
legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 ,
specificatamente per quanto attiene al perseguimento di stabili
condizioni di sviluppo socio-economico e di salvaguardia dei livelli
occupazionali, della compensazione degli svantaggi naturali del
territorio e della garanzia della permanenza della popolazione residente,
è concesso alla Comunità montana del Brenta un contributo
straordinario da destinare al sostegno di iniziative nel settore della
produzione e lavorazione dei funghi realizzate da imprese associate,
ubicate nel territorio di competenza.
2. Il contributo di cui al comma 1 è di euro 400.000,00 ed è
imputato all’u.p.b. U0049 “Interventi infrastrutturali a
favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio
per l’anno 2003.
Art. 55 - Tutela di
produzioni agricole in aree marginali.
1. Al fine di salvaguardare e tutelare produzioni agricole marginali
quali: la castagnicoltura, la cerasicoltura, l’olivicoltura e i
piccoli frutti, strettamente legate al territorio collinare e di montagna
possono essere concessi interventi contributivi per azioni strutturali e
dotazioni relative alla raccolta, in forma coordinata, e per la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
2. I contributi sono concessi nella misura del quaranta per cento della
spesa ammessa se realizzate da imprese singole o associate, e del cento
per cento se realizzate da Comunità montane o da enti locali, e
comunque per importi di spesa ammessa non superiori a 50.000,00 euro e
nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE 1257/99 e dal
Piano di sviluppo rurale del Veneto 2000/2006.
3. Per le iniziative di cui al presente articolo è previsto lo
stanziamento per l’anno 2003 di euro 300.000,00 (u.p.b. U0040
“Interventi strutturali nel settore delle colture”).
Art. 56 - Contributo
straordinario una tantum per la realizzazione di un parcheggio a servizio
degli utenti della funivia Malcesine-Monte Baldo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di euro 1.000.000,00 a favore dell’Azienda trasporti
funicolari Malcesine-Monte Baldo di Verona, per la realizzazione del
parcheggio scambiatore a servizio degli utenti dell’impianto
funiviario Malcesine-Monte Baldo (u.p.b. U0130 “Interventi
strutturali nel settore dei trasporti”).
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le
modalità di erogazione del contributo.
Art. 57 - Contributi ai
comuni per l’acquisto di parcheggi scambiatori.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle
amministrazioni comunali per l’acquisto di parcheggi scambiatori in
prossimità di stazioni ferroviarie.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
determina i criteri e le modalità per l’assegnazione dei
contributi di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di euro 1.500.000,00 a valere sull’esercizio 2003 (u.p.b.
U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale,
provinciale e comunale”).
Art. 58 - Contributo
straordinario alla Comunità montana del Grappa.
1. Al fine di conseguire adeguate opportunità di sviluppo
socio-economico, nonché di favorire la permanenza delle locali
attività produttive, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere, a favore della Comunità montana del Grappa, un contributo
straordinario in conto capitale di euro 1.000.000,00 da destinarsi alla
realizzazione degli interventi di elettrificazione del Massiccio del
Grappa.
2. All’onere derivante dalla applicazione del presente articolo si
fa fronte mediante le risorse allocate all’u.p.b. U0211
“Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica”.
Art. 59 - Interventi
straordinari nel settore dei musei.
1. La Giunta regionale, al fine di agevolare il raggiungimento delle
finalità previste dalla
legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
“Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di ente locale e
di interesse locale “ e considerato lo sforzo sostenuto da alcuni
comuni per razionalizzare e potenziare la propria offerta museale e
rendere disponibili ai cittadini, agli esperti e agli studiosi il
rilevante patrimonio di beni che il Veneto può offrire alla
Comunità internazionale, è autorizzata a concedere i seguenti
contributi straordinari:
a) al comune di Padova euro 1.500.000,00 nell’esercizio finanziario
2003 per l’ampliamento degli spazi espositivi dei Musei Civici
degli Eremitani a Palazzo Zuckermann e per l’apertura del Museo del
Risorgimento e dell’età contemporanea (u.p.b. U0171 Edilizia,
patrimonio culturale ed edifici di culto);
b) al comune di Treviso euro 350.000,00 per l’esercizio finanziario
2003 e euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2004 per la
realizzazione di un magazzino nel complesso museale di Santa Caterina,
ove conservare il patrimonio artistico e storico della città, che
non trova collocazione ordinaria negli spazi espositivi del Museo (u.p.b.
U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”);
c) al comune di Abano Terme euro 150.000,00 per l’allestimento e
l’avvio del Museo della maschera dedicato ad Amleto e Donato
Sartori, finalizzato a completare le attività di catalogazione,
ricerca storico-artistica, ordinamento e restauro dei materiali,
elaborazione di un catalogo e di supporti didattici per
l’esposizione, acquisizione di strumentazioni per le attività
didattiche e di ricerca sulle maschere e le attività collegate alla
presentazione dei laboratori didattici e all’inaugurazione
ufficiale del museo (u.p.b. U0168 “Archivi, biblioteche e
musei”):
2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione dei
contributi di cui al comma 1.
Art. 60 - Contributo
straordinario per la conservazione, ristrutturazione e il restauro
dell’Istituto Farina San Domenico.
1. Nell’ambito degli interventi di ripristino di beni immobili non
statali, le cui competenze sono state trasferite alle Regioni dal comma 1
dell’articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
“Interventi correttivi di finanza pubblica”, per opere di
restauro e ristrutturazioni, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0171
“Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”) alla
Congregazione delle Suore Maestre di San Dorotea Figlie dei Sacri Cuori
di Via San Domenico a Vicenza per gli scopi di conservazione, restauro e
ristrutturazione del complesso immobiliare Istituto Farina San Domenico
di cui dovrà essere assicurata la fruizione pubblica.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita
convenzione per l’uso degli spazi dell’Istituto Farina San
Domenico fruibili dal pubblico per la realizzazione di attività
culturali, anche in connessione con l’uso pubblico del museo e
della biblioteca.
Art. 61 - Contributo
straordinario per la costruzione del ponte sul lago di Corlo.
1. Per la progettazione e la realizzazione del ponte sul lago del Corlo e
del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè
(BL), è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per l’anno
2003, da assegnare al comune di Arsiè ad integrazione del
finanziamento statale di cui all’articolo 19, comma 1, lettera e),
della legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti”.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante le risorse allocate
all’u.p.b. U0136 “Interventi strutturali per la
viabilità regionale, provinciale e comunale”.
Art. 62 - Contributo
straordinario al Centro Prove Prodotti Lapidei.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di euro 120.000,00 al Centro Prove Prodotti Lapidei
localizzato nel comune di Dolcè per il sostegno economico
dell’attività (u.p.b. U202 “Azioni a sostegno dello
sviluppo della qualità e della cooperazione”).
Art. 63 - Interventi a
favore dei patronati.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito dei principi della legge 8
novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”, riconosce e
promuove la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie tramite
gli oratori e patronati parrocchiali.
2. La Regione riconosce alle Parrocchie la titolarità ad essere
soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi che si realizzano
nei patronati per la diffusione dello sport, la promozione di
attività culturali nel tempo libero per contrastare
l’emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito
minorile.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta
regionale concede contributi in conto capitale:
a) per la costruzione, riadattamento e riqualificazione di strutture
già esistenti, per un importo non superiore ai 200.000,00 euro;
b) per l’arredamento, attrezzature e strumenti didattici per un
importo non superiore ai 10.000,00 euro.
4. Per gli interventi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di
1.000.000,00 di euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005
(u.p.b. U0163 “Interventi strutturali a favore del terzo
settore”).
Art. 64 - Modifica della
legge regionale 28
gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento
delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei
trasporti”.
1. Al comma terzo dell’
articolo 2 della
legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 ,
nel testo da ultimo modificato con l’articolo 25, comma 1, della
legge regionale 17
gennaio 2002, n. 2 , l’espressione: “e Verona”
è sostituita con l’espressione “, Verona e Vittorio
Veneto”.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario di euro 1.450.000,00 agli enti e alle società a
partecipazione pubblica interessati alla realizzazione
dell’Interporto di Vittorio Veneto (u.p.b. U0129 “Interventi
strutturali nella logistica per i trasporti”).
Art. 65 - Modifica
all’articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 42
“Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per
le costruzioni in zone classificate sismiche”.
Art. 66 - Attività di
controllo nel settore ortofrutticolo.
1. La Giunta regionale, al fine di garantire la necessaria
continuità delle attività di controllo di conformità alle
norme di commercializzazione applicati nel settore degli ortofrutticoli
freschi di cui al Regolamento (CE) n. 1148/2001, è autorizzata ad
avvalersi, previa apposita convenzione, della collaborazione
dell’Istituto per il Commercio Estero per lo svolgimento delle
funzioni ad essa affidate dal decreto ministeriale 28 dicembre 2001
“Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n.
1148/2001”.
2. Per quanto disposto dal comma 1 è autorizzata una spesa di
300.00,00 euro a valere sull’u.p.b. U0045 “Promozione e
valorizzazione delle produzioni di qualità”.
Art. 67 - Modifica alla
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle
strutture della Regione” e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art 68 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
(
1) Articolo abrogato da lett. b)
comma 5 art. 4
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(
2) Modifica apportata
all'articolo 3 della
legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 .
(
3) Modifica apportata al comma 1
dell'articolo 3 della
legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 .
(
4) Modifica apportata alla
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 .
(
5) Comma così modificato da
comma 1 art. 4
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 .
(
6) Comma inserito da comma 2
art. 4
legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 6 .
(
7) Modifica apportata al comma 2
dell'articolo 29 della
legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .
(
8) Modifica apportata alla
legge regionale 22
giugno 1993, n. 16 .
(
9) Modifica apportata alla
legge regionale 22
giugno 1993, n. 16 .
(
10) Comma così
modificato da comma 1 art. 11
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38
che ha aggiunto dopo le parole “competente Commissione
consiliare” le parole “che si esprime entro il termine di
sessanta giorni decorso il quale si prescinde dal parere”.
(
11) Soppresse le parole
“al netto delle spese generali e tecniche” dopo le parole
“sono destinati” da comma 1 art. 26 della
legge regionale 12 gennaio
2009, n. 1 .
(
12) Comma aggiunto da comma 2
art. 26 della
legge
regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
(
13) Aggiunte le parole:
“quali contributi in conto impianti” dopo le parole
“sono destinati” da comma 3 art. 26 della
legge regionale 12 gennaio
2009, n. 1 .
(
14) Comma aggiunto da comma 4
art. 26 della
legge
regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
(
15) Comma aggiunto da comma 5
art. 26 della
legge
regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
(
16) Articolo abrogato da
lettera o), comma 1, articolo 29 della
legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
(
17) Articolo abrogato da
comma 4 art. 55
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(
18) Modifica apportata al
comma 1 dell'articolo 22 della
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
(
19) Modica apportata
all'articolo 1 della
legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 .
(
20) Modifica apportata
all'articolo 3 della
legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 .
(
21) Modifica apportata al
comma 1 dell'articolo 6 della
legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 .
(
22) Comma così
modificato da art. 28 della
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 :
le parole “entro il 31 dicembre 1997 sono state sostituite dalle
parole “fino al 31 dicembre 1998” e le parole “30
settembre 2003” sono state sostituite dalle parole “30
settembre 2004”.
(
23) Modifica apportata
all'articolo 39 della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
(
24) Modifica apportata alla
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 .
(
25) Modifiche ed integrazioni
apportate alla
legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 .
(
26) Modifica apportata al
comma 1 dell'articolo 5 della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 .
(
27) Ai sensi del comma 2
dell’art. 3 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 le
risorse previste dal presente articolo confluiscono nel fondo regionale
per la non autosufficienza istituito e disciplinato dal medesimo articolo
3.
(
28) Articolo abrogato da
lett. r) comma 4 dell’articolo 36 della
legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
(
29) Modifica apportata
all'articolo 11 della
legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .
(
30) Comma aggiunto da comma 1
art. 12
legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 38 .
(
31) Per mero errore materiale
dopo comma 1 bis è stato omesso "dell'articolo 58" ma il riferimento
è inequivoco.
(
32) Modifica apportata
all'articolo 58 della
legge regionale 16 aprile 1984, n. 42 .
La
legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le
modalità e le decorrenze ivi previste.
(
33) Modifica apportata
all'articolo 8 della
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
(BUR n. 5/2003)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L'ESERCIZIO 2003
-
-
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
-
Art. 2 - Rifinanziamenti.
-
Art. 3 - Fondi speciali.
-
Art. 4 - Soppressione del
Comitato regionale di controllo.
-
Art. 5 - Interventi a favore
dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
-
Art. 6 - Contributo per la
partecipazione al programma “Veneto Week”.
-
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n.
28 “Provvidenze a favore delle persone non
autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle
residenze sanitarie assistenziali”.
-
Art. 8 - Iniziative per la
promozione delle pari opportunità tra donna e uomo.
-
Art. 9 - Modifica della
legge
regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di
ordinamento del personale regionale".
-
Art. 10 - Modifica della
legge
regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e
delle strutture della Regione".
-
Art. 11 - Disposizioni in materia
di trattamento di previdenza del personale regionale.
-
Art. 12 - Acquisto del complesso
immobiliare, composto dai palazzi Torres e Rossini, da destinare a
sede di uffici del Consiglio regionale.
-
Art. 13 - Contributi per la
sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all’amianto e
CVM.
-
Art. 14 - Modifica della
legge
regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria
1999)".
-
Art. 15 - Modifica della
legge
regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il
decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale
nel Veneto Orientale”.
-
Art. 16 - Fondo per
l’ulteriore finanziamento di programmi di intervento nel
settore della difesa del suolo.
-
Art. 17 - Interventi strutturali
sulla rete idrografica non principale.
-
Art. 18 - Finanziamento per
l’attivazione dei servizi di “Autostrada
Viaggiante” e “Autostrada del Mare”.
-
Art. 19 - Contributi per il
trasporto pubblico locale.
-
Art. 20 - Destinazione dei fondi
assegnati alla società Veneto Strade S.p.A.
-
Art. 21 - Interventi regionali
in materia di adozioni internazionali.
-
Art. 22 - Iniziative di
promozione e valorizzazione dell’identità veneta.
-
Art. 23 - Consorzio
Universitario in scienze motorie presso le Università degli
studi di Padova e Verona.
-
Art. 24 - Contributo
straordinario alla fondazione “Accademia
dell’Artigianato Artistico”.
-
Art. 25 - Contributi al settore
universitario
-
Art. 26 - Interventi per la
Facoltà Pontificia di Diritto Canonico
-
Art. 27 - Contributo
straordinario per i campionati mondiali di ciclismo 2004.
-
Art. 28 - Modifica della
legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
2000)".
-
Art. 29 - Modifica della
legge
regionale 6 aprile 1999, n. 13 "Interventi regionali per i
patti territoriali"
-
Art. 30 - Disposizioni
transitorie di leggi regionali in materia di trasporti.
-
Art. 31 - Disposizioni
transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la
realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.
-
Art. 32 - Modifica della
legge
regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria
1998)".
-
Art. 33 - Modifica della
legge
regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia
di gestione dei rifiuti”
-
Art. 34 - Modifica della
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione
di parchi e riserve naturali regionali".
-
Art. 35 - Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1994, n.
18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel
territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi
dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e
successive modificazioni”.
-
Art. 36 - Contributi per
l’adeguamento dei PRG ai Piani di Area e ai Piani Ambientali
regionali.
-
Art. 37 - Disposizioni in
materia di copianificazione
territoriale-urbanistico-paesaggistica.
-
Art. 38 - Partecipazioni
azionarie.
-
Art. 39 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n.
55 “Disciplina integrativa delle disposizioni della
legge
regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di “Istituzione
dell’assistenza sanitaria dell’assicurazione infortuni
e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri
regionali”, e successive modificazioni, e dell’articolo
3 della legge
regionale 14 marzo 1975, n. 26 e successive modificazioni, in
tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri
regionali” successive modifiche e integrazioni.
-
Art. 40 - Contributi
straordinari in materia di turismo.
-
Art. 41 - Disposizioni
transitorie in materia di domande presentate ai sensi della
legge
regionale 1 febbraio 2001, n. 2 “Intervento regionale a
favore dei centri storici dei comuni minori”.
-
Art. 42 - Disposizioni in
materia di personale regionale.
-
Art. 43 - Fondo per la non
autosufficienza. (27)
-
Art. 44 - Piano regionale per le
attività estrattive.
-
Art. 45 - Disposizioni in
materia di interventi urgenti per Venezia e Chioggia.
-
Art. 46 - Contributi per gli
impianti industriali di Porto Marghera.
-
Art. 47 - Interventi nel settore
della difesa idrogeologica.
-
Art. 48 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 17 gennaio 2002, n.
2 “Legge finanziaria per l’esercizio 2002”.
-
Art. 49 - Modifica
dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n.
12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del
personale della Regione”.
-
Art. 50 - Emergenze di
protezione civile al di fuori del territorio regionale.
-
Art. 51 - Progetto Sminamento in
Croazia.
-
Art. 52 - Azioni di intervento
straordinario per l’edilizia scolastica.
-
Art. 53 - Costituzione della
Fondazione Musicale Tartini di Padova.
-
Art. 54 - Contributo
straordinario alla Comunità montana del Brenta.
-
Art. 55 - Tutela di produzioni
agricole in aree marginali.
-
Art. 56 - Contributo
straordinario una tantum per la realizzazione di un parcheggio a
servizio degli utenti della funivia Malcesine-Monte Baldo.
-
Art. 57 - Contributi ai comuni
per l’acquisto di parcheggi scambiatori.
-
Art. 58 - Contributo
straordinario alla Comunità montana del Grappa.
-
Art. 59 - Interventi
straordinari nel settore dei musei.
-
Art. 60 - Contributo
straordinario per la conservazione, ristrutturazione e il restauro
dell’Istituto Farina San Domenico.
-
Art. 61 - Contributo
straordinario per la costruzione del ponte sul lago di Corlo.
-
Art. 62 - Contributo
straordinario al Centro Prove Prodotti Lapidei.
-
Art. 63 - Interventi a favore
dei patronati.
-
Art. 64 - Modifica della
legge
regionale 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per
il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel
settore dei trasporti”.
-
Art. 65 - Modifica
all’articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1984, n.
42 “Norme in materia di opere pubbliche di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche”.
-
Art. 66 - Attività di
controllo nel settore ortofrutticolo.
-
Art. 67 - Modifica alla
legge
regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle
funzioni e delle strutture della Regione” e successive
modificazioni ed integrazioni.
-
Art 68 - Dichiarazione
d’urgenza.