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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 (BUR n. 76/1987) (Abrogata)

Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 (BUR n. 76/1987) (Abrogata) [sommario] [RTF]

DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO.

Legge abrogata da lett. a) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .

Si ritiene utile riportare in corsivo il testo vigente al momento dell’abrogazione degli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 della presente legge regionale. Infatti, ai sensi delle disposizioni transitorie, recate dall’articolo 26 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 , ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di tale legge e fino all’adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, della medesima legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 alle procedure per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall’albo delle imprese artigiane continuano ad applicarsi le norme previgenti.


Art. 6 - Iscrizione all’albo.

1. Colui che intraprende l’esercizio di una impresa artigiana deve presentare alla Camera di commercio della provincia dove ha sede l’impresa, esclusivamente in via telematica, apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 3 bis e 4 nonché l’esistenza di eventuali sedi secondarie.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata per le imprese individuali dall’imprenditore artigiano o da un suo procuratore generale o speciale, per le imprese costituite in forma di società dal legale rappresentante, da eventuali procuratori generali o speciali o dagli amministratori, nel rispetto, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, di quanto previsto per l’iscrizione al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane decorre dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.
4. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione alla competente Camera di commercio è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
5. Successivamente all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, la Camera di commercio, in sede di controllo, valuta la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria, dell'istruttoria richiesta al comune ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
6. La Camera di commercio, in caso di esito negativo dell’istruttoria di cui al comma 5, provvede d’ufficio alla cancellazione dall'albo entro il termine di novanta giorni dalla data di cui al comma 3, salva l’eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.
7. Il provvedimento di cancellazione, che accerta la mancanza fin dall’origine dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 3 bis e 4, produce effetti dalla data di cui al comma 3 ed è notificato all’impresa entro il termine di trenta giorni dall’adozione.
8. La comunicazione unica per la costituzione dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasmessa, attraverso apposite misure telematiche, alla competente Camera di commercio, equivale alla comunicazione di cui al comma 1. (1)

Art. 7 - Iscrizione d’ufficio all'albo.

1. La Camera di commercio provvede d'ufficio all'iscrizione all’albo delle imprese che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 6, comma 4.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata sulla base degli elementi istruttori forniti dal comune e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'iscrizione d'ufficio decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento.
4. Non possono essere iscritte all’albo d’ufficio le società a responsabilità limitata pluripersonali di cui all’articolo 3 bis, comma 2, lettera d). (2)

Art. 8 - Comunicazione di modificazione, sospensione e cessazione di attività artigiana.

1. I titolari delle imprese individuali e i soci amministratori o i rappresentanti legali delle società artigiane devono comunicare, esclusivamente in via telematica, alla Camera di commercio della provincia dove ha sede l'impresa, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività.
2. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 1, la Camera di commercio, in sede di controllo, valuta il permanere dei requisiti per l’iscrizione all’albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria, dell’istruttoria richiesta al comune ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 . In caso di esito negativo la Camera di commercio provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3.
3. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni concerne anche la variazione del numero dei dipendenti quando determina la perdita della natura artigiana dell'impresa per il superamento dei limiti dimensionali di cui all’articolo 4.
4. Per la presentazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 3 si osserva quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.
5. L'inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 3 è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 900. (3)

Art. 9 - Cancellazione dall'albo per cessazione dell’attività o perdita dei requisiti.

1. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 6, la Camera di commercio, sulla base degli elementi comunicati dalle imprese interessate, nonché, qualora si rendano necessarie, dell'istruttoria e della certificazione fornite dal comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l'iscrizione.
2. La camera di commercio (4) ha facoltà di disporre d’ufficio accertamenti e controlli, anche in loco.
3. La camera di commercio,(5) con le modalità di cui ai commi 1 e 2, provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.
4. La cancellazione dall'albo ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.
5. In caso d'invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
6. Non può essere cancellata dall’albo l'impresa individuale o societaria che nel corso dell’anno solare ha superato, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell’articolo 4. (6).

Art. 11 - Consorzi e società consortili.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, i cui associati sono in possesso dello status di impresa artigiana nelle proporzioni previste dal comma 2 dell’articolo 5 possono iscriversi nella separata sezione dell’albo.
3. Possono altresì iscriversi nella separata sezione dell’albo i consorzi di secondo grado quando i due terzi degli organismi consorziati sono a loro volta iscritti nella separata sezione dell’albo e detengono la maggioranza degli organi deliberanti.
4. Le forme associative di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenute a fornire all'atto dell'iscrizione l'elenco delle imprese associate.
5. I consorzi e le società consortili comunicano annualmente alla Camera di commercio le cessazioni e le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese associate intervenute successivamente all’iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani. Comunicano altresì la cessazione del consorzio o della società consortile.
6. Per la tenuta della separata sezione dell'albo si applicano le disposizioni previste per l'albo provinciale delle imprese artigiane.
7. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3, regolarmente iscritti, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. (7)



Note

(1) Articolo così sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 ; l’articolo 28, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 prevede che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge medesima la Giunta regionale individui le modalità telematiche per il necessario coordinamento tra le procedure utilizzate per la comunicazione unica al registro delle imprese e l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione di impresa artigiana dall’albo.
(2) Articolo così sostituito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 .
(3) Articolo così sostituito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 .
(4) Comma così modificato da comma 5 art. 2 legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 che ha sostituito le parole “La Commissione” con le parole “La camera di commercio”.
(5) Comma così modificato da comma 5 art. 2 legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 che ha sostituito le parole “La Commissione” con le parole “La camera di commercio”.
(6) Articolo così sostituito dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 , in precedenza sostituito dall’articolo 1, della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32 .
(7) Articolo così sostituito dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 .


SOMMARIO

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