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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 (BUR n. 76/1987) (Abrogata)
Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 (BUR n. 76/1987) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
DISCIPLINA
DELL'ARTIGIANATO.
Legge abrogata da lett. a) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
Si ritiene utile riportare in corsivo il testo vigente al momento
dell’abrogazione degli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 della presente
legge regionale. Infatti, ai sensi delle disposizioni transitorie, recate
dall’articolo 26 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 ,
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di tale legge e
fino all’adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento
di cui all’articolo 10, comma 1, della medesima legge regionale 8 ottobre
2018, n. 34 alle procedure per l’iscrizione, la sospensione e
la cancellazione delle imprese dall’albo delle imprese artigiane
continuano ad applicarsi le norme previgenti.
Art. 6 - Iscrizione
all’albo.
1. Colui che intraprende
l’esercizio di una impresa artigiana deve presentare alla Camera di
commercio della provincia dove ha sede l’impresa, esclusivamente in
via telematica, apposita comunicazione attestante il possesso dei
requisiti di cui agli articoli 2, 3, 3 bis e 4 nonché
l’esistenza di eventuali sedi secondarie.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata per le imprese
individuali dall’imprenditore artigiano o da un suo procuratore
generale o speciale, per le imprese costituite in forma di società
dal legale rappresentante, da eventuali procuratori generali o speciali o
dagli amministratori, nel rispetto, per quanto non diversamente disposto
dalla presente legge, di quanto previsto per l’iscrizione al
registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura” e successive modifiche ed
integrazioni.
3. L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane decorre
dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.
4. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione alla
competente Camera di commercio è inflitta la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
5. Successivamente all’iscrizione all’albo delle imprese
artigiane secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, la Camera di
commercio, in sede di controllo, valuta la sussistenza dei requisiti
previsti per l’iscrizione all’albo sulla base delle notizie
fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria,
dell'istruttoria richiesta al comune ai sensi dell’articolo 23,
comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
6. La Camera di commercio, in caso di esito negativo
dell’istruttoria di cui al comma 5, provvede d’ufficio alla
cancellazione dall'albo entro il termine di novanta giorni dalla data di
cui al comma 3, salva l’eventuale sospensione del termine, comunque
non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.
7. Il provvedimento di cancellazione, che accerta la mancanza fin
dall’origine dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 3 bis e 4,
produce effetti dalla data di cui al comma 3 ed è notificato
all’impresa entro il termine di trenta giorni
dall’adozione.
8. La comunicazione unica per la costituzione dell’impresa di
cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e
la rottamazione di autoveicoli”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasmessa, attraverso apposite misure
telematiche, alla competente Camera di commercio, equivale alla
comunicazione di cui al comma 1. (1)
Art. 7 - Iscrizione
d’ufficio all'albo.
1. La Camera di commercio provvede
d'ufficio all'iscrizione all’albo delle imprese che, pur essendone
tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista dall'articolo 6,
comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dall’articolo 6, comma 4.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata sulla base degli
elementi istruttori forniti dal comune e nel rispetto delle disposizioni
sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III
della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'iscrizione d'ufficio decorre dalla data di adozione del relativo
provvedimento.
4. Non possono essere iscritte all’albo d’ufficio le
società a responsabilità limitata pluripersonali di cui
all’articolo 3 bis, comma 2, lettera d). (2)
Art. 8 - Comunicazione di
modificazione, sospensione e cessazione di attività
artigiana.
1. I titolari delle imprese individuali e
i soci amministratori o i rappresentanti legali delle società
artigiane devono comunicare, esclusivamente in via telematica, alla
Camera di commercio della provincia dove ha sede l'impresa, entro trenta
giorni dal verificarsi dell'evento, le modificazioni dello stato di fatto
e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione
dell'attività.
2. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 1, la Camera di
commercio, in sede di controllo, valuta il permanere dei requisiti per
l’iscrizione all’albo sulla base delle notizie fornite dagli
interessati e, qualora si renda necessaria, dell’istruttoria
richiesta al comune ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a),
della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 . In caso di esito negativo la Camera
di commercio provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3.
3. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni concerne anche la
variazione del numero dei dipendenti quando determina la perdita della
natura artigiana dell'impresa per il superamento dei limiti dimensionali
di cui all’articolo 4.
4. Per la presentazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 3 si
osserva quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.
5. L'inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 3 è soggetta al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro
900. (3)
Art. 9 - Cancellazione
dall'albo per cessazione dell’attività o perdita dei
requisiti.
1. Salvo quanto previsto dal comma 7
dell’articolo 6, la Camera di commercio, sulla base degli elementi
comunicati dalle imprese interessate, nonché, qualora si rendano
necessarie, dell'istruttoria e della certificazione fornite dal comune
territorialmente competente ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese che hanno
cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per
l'iscrizione.
2. La camera di commercio (4)
ha facoltà di disporre d’ufficio accertamenti e controlli,
anche in loco.
3. La camera di commercio,(5)
con le modalità di cui ai commi 1 e 2, provvede alla cancellazione
d'ufficio dall'albo nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione
al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modifiche ed integrazioni.
4. La cancellazione dall'albo ha effetto dalla data di cessazione
dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri
casi.
5. In caso d'invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che
dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano,
la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione
all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti
dall’articolo 2 per un periodo massimo di cinque anni o fino al
compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che
l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni
o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore
invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
6. Non può essere cancellata dall’albo l'impresa
individuale o societaria che nel corso dell’anno solare ha
superato, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non
più del 20 per cento, i limiti occupazionali di cui al comma 1
dell’articolo 4. (6).
Art. 11 - Consorzi e
società consortili.
1. I consorzi e le società
consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane
sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma
cooperativa, i cui associati sono in possesso dello status di impresa
artigiana nelle proporzioni previste dal comma 2 dell’articolo 5
possono iscriversi nella separata sezione dell’albo.
3. Possono altresì iscriversi nella separata sezione
dell’albo i consorzi di secondo grado quando i due terzi degli
organismi consorziati sono a loro volta iscritti nella separata sezione
dell’albo e detengono la maggioranza degli organi deliberanti.
4. Le forme associative di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenute a fornire
all'atto dell'iscrizione l'elenco delle imprese associate.
5. I consorzi e le società consortili comunicano annualmente alla
Camera di commercio le cessazioni e le modificazioni nello stato di fatto
e di diritto delle imprese associate intervenute successivamente
all’iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani.
Comunicano altresì la cessazione del consorzio o della società
consortile.
6. Per la tenuta della separata sezione dell'albo si applicano le
disposizioni previste per l'albo provinciale delle imprese artigiane.
7. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3,
regolarmente iscritti, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste
per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio,
una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. (7)
Note
(1) Articolo così
sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15
; l’articolo 28, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15
prevede che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge
medesima la Giunta regionale individui le modalità telematiche per
il necessario coordinamento tra le procedure utilizzate per la
comunicazione unica al registro delle imprese e l’iscrizione, la
modificazione e la cancellazione di impresa artigiana
dall’albo.
SOMMARIO
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