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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (BUR n. 21/2015)

Legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (BUR n. 21/2015) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE DEL VENETO DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE, DELLA DIRETTIVA 2013/37/UE E DEL REGOLAMENTO 692/2011 (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2014).

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto, ed in attuazione della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione Europea”, con la presente legge detta norme volte ad adeguare l’ordinamento regionale alla normativa dell’Unione europea e alla normativa statale di recepimento della stessa.

TITOLO II - Disposizioni di semplificazione in materia di artigianato, in conformità all’articolo 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno

Art. 2 - Semplificazione delle procedure per l’acquisizione della qualifica di impresa artigiana.
omissis (1)
Art. 3 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.
omissis (2)
Art. 4 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.
omissis (3)
Art. 5 - Abrogazione degli articoli 15 e 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.
omissis (4)
Art. 6 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.
omissis (5)
Art. 7 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”, e successive modificazioni.
omissis (6)
Art. 8 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”, e successive modificazioni.
omissis (7)
Art. 9 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.
omissis (8)
Art. 10 - Modifiche all’articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”, e successive modificazioni.
omissis (9)
Art. 11 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista”, e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista”, e successive modificazioni, le parole “sentita la competente Commissione provinciale per l’artigianato (CPA),” sono soppresse.
Art. 12 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, e successive modificazioni.
omissis (10)
Art. 13 - Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell'artigianato” e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112””.
omissis (11)

TITOLO III - Disposizioni in materia di turismo, per assicurare l’adempimento degli obblighi informativi previsti dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 2011, n. 692/2011, relativo alle statistiche europee sul turismo

Art. 14 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Dopo la lettera n) del comma 3 dell’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” è introdotta la seguente lettera:
omissis (12)

TITOLO IV - Disposizioni in materia di apertura e riutilizzo dei dati pubblicati sul portale della Regione (open data), in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE, che modifica la direttiva 2003/98/CE.

Art. 15 - Finalità e oggetto.
1. La Regione del Veneto riconosce l’importanza dei dati pubblici (c.d. “open data”), ovvero dei dati di tipo aperto, secondo la definizione prevista dalla normativa vigente, quale strumento di trasparenza e di semplificazione e risorsa per rilanciare l’economia.
2. La Regione del Veneto, in attuazione della direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE, che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”, promuove l’accesso telematico ai dati pubblici, nonché il riutilizzo degli stessi.
3. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo i dati esclusi dall’accesso ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” o per motivi di tutela del segreto statistico ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”. Sono altresì fatte salve le esclusioni previste nella normativa vigente in materia di proprietà industriale, di protezione dei dati personali e del diritto d’autore, nonché le altre esclusioni previste dalla normativa vigente.
4. Nel portale della Regione dedicato agli open data sono pubblicati dati e informazioni di cui sono titolari la Regione o altri enti pubblici. I rapporti tra la Regione e gli enti titolari dei dati pubblicati nel portale regionale sono disciplinati da apposite convenzioni.
5. omissis (13)
Art. 16 - Principi e criteri direttivi.
omissis (14)
Art. 17 - Adeguamento della normativa.
1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo (15) sono adeguate alle eventuali diverse disposizioni statali di attuazione della direttiva n. 2013/37/UE.
2. Le disposizioni statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 18 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 19 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, e dal comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione Europea”, la presente legge è trasmessa per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.


Note

(1) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(2) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(3) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 ..
(4) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(5) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(6) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(7) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(8) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(9) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(10) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(11) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(12) Testo riportato dopo la lett. n) del comma 3 dell’art. 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
(13) Comma abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53 .
(14) Articolo abrogato da comma 1 art. 3 legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53 .
(15) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53 che ha soppresso le parole “e nel regolamento di cui all’articolo 15”.


SOMMARIO

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