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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (BUR n. 21/2015)
Legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (BUR n. 21/2015) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
DELLA REGIONE DEL VENETO DERIVANTI DALL’APPARTENENZA
DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2006/123/CE, DELLA DIRETTIVA 2013/37/UE E DEL REGOLAMENTO 692/2011 (LEGGE
REGIONALE EUROPEA 2014).
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della
Costituzione e dello Statuto, ed in attuazione della legge regionale 25 novembre 2011, n.
26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al
processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione Europea”, con la presente legge detta norme volte
ad adeguare l’ordinamento regionale alla normativa
dell’Unione europea e alla normativa statale di recepimento della
stessa.
TITOLO II - Disposizioni di
semplificazione in materia di artigianato, in conformità
all’articolo 5 della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel
mercato interno
Art. 2 - Semplificazione delle
procedure per l’acquisizione della qualifica di impresa
artigiana.
Art. 3 - Modifiche
all’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
“Disciplina dell’artigianato” e successive
modificazioni.
Art. 4 - Modifiche
all’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
“Disciplina dell’artigianato” e successive
modificazioni.
Art. 5 - Abrogazione degli
articoli 15 e 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
“Disciplina dell’artigianato” e successive
modificazioni.
Art. 6 - Modifiche
all’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
“Disciplina dell’artigianato” e successive
modificazioni.
Art. 7 - Modifiche
all’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
“Disciplina dell’artigianato”, e successive
modificazioni.
Art. 8 - Modifiche
all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
“Disciplina dell’artigianato”, e successive
modificazioni.
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
“Disciplina dell’artigianato” e successive
modificazioni.
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
“Disciplina dell’artigianato”, e successive
modificazioni.
Art. 11 - Modifiche
all’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29
“Disciplina dell’attività di estetista”, e
successive modificazioni.
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”, e successive modificazioni.
Art. 13 - Modifiche
all’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15
“Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
“Disciplina dell'artigianato” e alla legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112””.
TITOLO III - Disposizioni in
materia di turismo, per assicurare l’adempimento degli obblighi
informativi previsti dal regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio 6 luglio 2011, n. 692/2011, relativo alle statistiche europee
sul turismo
Art. 14 - Modifiche
all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
TITOLO IV - Disposizioni in
materia di apertura e riutilizzo dei dati pubblicati sul portale della
Regione (open data), in conformità alla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE, che modifica la
direttiva 2003/98/CE.
Art. 15 - Finalità e
oggetto.
1. La Regione del Veneto riconosce
l’importanza dei dati pubblici (c.d. “open data”),
ovvero dei dati di tipo aperto, secondo la definizione prevista dalla
normativa vigente, quale strumento di trasparenza e di semplificazione e
risorsa per rilanciare l’economia.
2. La Regione del Veneto, in attuazione della direttiva 26 giugno 2013,
n. 2013/37/UE, che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
“Codice dell'amministrazione digitale”, promuove
l’accesso telematico ai dati pubblici, nonché il riutilizzo
degli stessi.
3. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del presente
Titolo i dati esclusi dall’accesso ai sensi dell’articolo 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” o per motivi di tutela del segreto statistico ai
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi
dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”. Sono
altresì fatte salve le esclusioni previste nella normativa vigente
in materia di proprietà industriale, di protezione dei dati
personali e del diritto d’autore, nonché le altre esclusioni
previste dalla normativa vigente.
4. Nel portale della Regione dedicato agli open data sono pubblicati dati
e informazioni di cui sono titolari la Regione o altri enti pubblici. I
rapporti tra la Regione e gli enti titolari dei dati pubblicati nel
portale regionale sono disciplinati da apposite convenzioni.
5. omissis ( 13)
Art. 16 - Principi e criteri
direttivi.
Art. 17 - Adeguamento della
normativa.
1. Le disposizioni contenute nel presente
Titolo ( 15) sono adeguate
alle eventuali diverse disposizioni statali di attuazione della direttiva
n. 2013/37/UE.
2. Le disposizioni statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle
disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore
della normativa regionale di adeguamento.
TITOLO V - Disposizioni finali
Art. 18 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
della Regione.
Art. 19 - Comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, e dal
comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
“Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo
normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione Europea”, la presente legge è trasmessa per
posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le Politiche europee.
Note
( 1) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 2) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 3) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 ..
( 4) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 5) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 6) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 7) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 8) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 9) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 10) Articolo abrogato da
lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 11) Articolo abrogato da
lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 12) Testo riportato dopo la
lett. n) del comma 3 dell’art. 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
( 13) Comma abrogato da comma 1
art. 2 legge
regionale 23 dicembre 2019, n. 53 .
( 14) Articolo abrogato da
comma 1 art. 3 legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53 .
( 15) Comma così
modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53
che ha soppresso le parole “e nel regolamento di cui
all’articolo 15”.
SOMMARIO
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Legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2
(BUR n. 21/2015)
-
DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE DEL VENETO DERIVANTI
DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA.
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE, DELLA DIRETTIVA 2013/37/UE E
DEL REGOLAMENTO 692/2011 (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2014).
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-
TITOLO I - Disposizioni
generali
-
-
TITOLO II - Disposizioni di
semplificazione in materia di artigianato, in conformità
all’articolo 5 della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel
mercato interno
-
-
Art. 2 - Semplificazione
delle procedure per l’acquisizione della qualifica di
impresa artigiana.
-
Art. 3 - Modifiche
all’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987,
n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e
successive modificazioni.
-
Art. 4 - Modifiche
all’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987,
n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e
successive modificazioni.
-
Art. 5 - Abrogazione degli
articoli 15 e 17 della legge regionale 31 dicembre 1987,
n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e
successive modificazioni.
-
Art. 6 - Modifiche
all’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1987,
n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e
successive modificazioni.
-
Art. 7 - Modifiche
all’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987,
n. 67 “Disciplina dell’artigianato”, e
successive modificazioni.
-
Art. 8 - Modifiche
all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987,
n. 67 “Disciplina dell’artigianato”, e
successive modificazioni.
-
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987,
n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e
successive modificazioni.
-
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987,
n. 67 “Disciplina dell’artigianato”, e
successive modificazioni.
-
Art. 11 - Modifiche
all’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1991,
n. 29 “Disciplina dell’attività di
estetista”, e successive modificazioni.
-
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112”, e successive modificazioni.
-
Art. 13 - Modifiche
all’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n.
15 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987,
n. 67 “Disciplina dell'artigianato” e alla
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112””.
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TITOLO III - Disposizioni in
materia di turismo, per assicurare l’adempimento degli
obblighi informativi previsti dal regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio 6 luglio 2011, n. 692/2011, relativo alle
statistiche europee sul turismo
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TITOLO IV - Disposizioni in
materia di apertura e riutilizzo dei dati pubblicati sul portale
della Regione (open data), in conformità alla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE,
che modifica la direttiva 2003/98/CE.
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TITOLO V - Disposizioni
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