Legge regionale 08 ottobre 2018, n. 34 (BUR n. 102/2018)
Legge regionale 08 ottobre 2018, n. 34 (BUR n. 102/2018) [sommario] [RTF]
NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE
DELL’ARTIGIANATO VENETO
TITOLO I - Principi generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, degli
articoli 45, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione, e
degli articoli
6,
8 e
10 dello Statuto, riconosce la funzione sociale e il ruolo
economico dell’artigianato nel territorio veneto e ne promuove lo
sviluppo, la valorizzazione e la tutela nelle sue diverse espressioni
territoriali, artistiche e tradizionali, attraverso politiche volte allo
sviluppo d’impresa, all’accesso al credito, alla ricerca,
allo sviluppo tecnologico e organizzativo, alla formazione e alla
promozione delle produzioni.
2. La Regione promuove l’attrattività del territorio veneto
per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle imprese artigiane,
in particolare della manifattura innovativa, a partire dai settori
strategici, ai fini dello sviluppo e della continuità
d’impresa, della piena valorizzazione del capitale umano e del
sostegno all’occupazione.
3. La Regione, con il concorso degli enti locali, delle camere di
commercio industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate
camere di commercio, e delle associazioni di rappresentanza
dell’artigianato, persegue il raggiungimento delle finalità di
cui alla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza.
Art. 2 - Ambito di
applicazione.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese
artigiane come definite al Titolo II, Capo I.
TITOLO II - Impresa artigiana
CAPO I - Disciplina giuridica
dell’impresa artigiana
Art. 3 - Definizione di
imprenditore artigiano.
1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente,
professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa
artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e
i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo
imprenditore all’attività artigiana e del suo esercizio.
3. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari
attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano
responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in
possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative di
settore.
Art. 4 - Definizione di
impresa artigiana.
1. È artigiana l’impresa che, esercitata
dall’imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti
requisiti:
a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di
produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o
attività di prestazioni di servizi;
b) è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale
dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi
familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui
all’articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui
all’articolo 5 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro
complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente
sul capitale;
c) rispetta i limiti dimensionali di cui all’articolo 6.
2. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola
impresa artigiana.
Art. 5 - Esercizio
dell’impresa artigiana.
1. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma
individuale.
2. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma di
società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in
accomandita per azioni, a condizione che:
a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero
uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 3;
b) nelle società in accomandita semplice, ciascun socio
accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3;
c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il
socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3;
d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonale, la
maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 3 e detenga la maggioranza del
capitale sociale e negli organi deliberanti della società;
e) nelle società cooperative, la maggioranza dei soci sia in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società
di cui al comma 2, l’impresa mantiene la qualifica di impresa
artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 3.
4. L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso
l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in
appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure, se non
espressamente vietato dalla normativa vigente, in forma itinerante o su
posteggio.
5. L’impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità
locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo
svolgimento di attività amministrative e di gestione.
6. Le imprese artigiane possono esercitare l’attività presso
la stessa sede, purché mantengano l’autonomia aziendale e
gestionale.
7. Per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei
beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei
beni strumentali o complementari all’esecuzione delle opere o alla
prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le
disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività
commerciali.
Art. 6 - Limiti
dimensionali.
1. L’impresa artigiana può avvalersi della prestazione
d’opera di personale dipendente diretto personalmente
dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i
seguenti limiti:
a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto
dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il
numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a
condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione
non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli
apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei
dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le
unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori
delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su
misura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001,
n. 288 “Regolamento concernente l’individuazione dei settori
delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché
dell’abbigliamento su misura”: un massimo di trentadue
dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici. Il
numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a
condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d) per l’impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque. Il numero
massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a
condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per
l’artigianato di cui all’articolo 14, può rideterminare
i limiti dimensionali nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.
3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:
a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati
in qualifica ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e mantenuti in servizio dalla
stessa impresa artigiana;
b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18
dicembre 1973, n. 877 “Nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio”, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non
apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
c) sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché
partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo
230-bis del codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro
prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa
artigiana;
d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro
personale nell’impresa artigiana;
e) non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o
sensoriali;
f) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
4. Le imprese artigiane che per esigenze produttive superano nel corso
dell’anno solare i limiti di cui ai commi 1 e 2, per un periodo di
tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento,
mantengono l’iscrizione all’albo regionale delle imprese
artigiane di cui all’articolo 8.
Art. 7 - Consorzi e
società consortili.
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa,
tra imprese artigiane sono iscritti in una separata sezione
dell’albo delle imprese artigiane.
2. Nella separata sezione dell’albo delle imprese artigiane di cui
al comma 1 possono altresì iscriversi i consorzi e le società
consortili cui partecipano, oltre a imprese artigiane, anche altre micro,
piccole e medie imprese non artigiane, purché in numero non
superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di
ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, sempre che le imprese
artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
Art. 8 - Albo regionale delle
imprese artigiane.
1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6
e i consorzi e le società consortili di cui all’articolo 7
sono tenute ad iscriversi all’albo regionale delle imprese
artigiane, di seguito denominato Albo.
2. L’iscrizione all’Albo è obbligatoria ed è
annotata al registro delle imprese della camera di commercio competente
per territorio; possono, altresì iscriversi, le società a
responsabilità limitata pluripersonale e i consorzi di cui
all’articolo 7, comma 2.
3. La tenuta dell’Albo è assicurata dalle camere di commercio
e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà
della Regione, cui è consentito l’accesso anche con
modalità telematiche.
4. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta
dell’Albo da parte delle camere di commercio.
5. In caso d’invalidità, di riconoscimento dei benefici di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”, di morte, o di intervenuta sentenza che
dichiari l’interdizione o l’inabilitazione
dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa artigiana può
conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo, anche in
mancanza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 3, per un
periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore
età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio
dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o
minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni
dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche nei casi
in cui all’imprenditore artigiano sia affiancato
l’amministratore di sostegno di cui all’articolo 404 del
codice civile.
Art. 9 - Effetti
dell’iscrizione all’Albo.
1. L’iscrizione all’Albo è condizione per la concessione
delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
2. L’iscrizione all’Albo produce, altresì, gli effetti
previsti dalla normativa vigente ai fini previdenziali e assistenziali
per l’imprenditore artigiano.
Art. 10 - Procedure a
richiesta di parte.
1. La Giunta regionale è competente a determinare, nel rispetto e in
coerenza con la disciplina del registro delle imprese, le procedure per
l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese
dall’Albo.
2. Ai fini dell’avvio dell’attività di impresa artigiana
il legale rappresentante dell’impresa presenta apposita
comunicazione alla camera di commercio nel cui territorio è ubicata
la sede operativa principale dell’impresa, nel rispetto della
normativa statale in materia di iscrizione al registro imprese.
3. Il legale rappresentante dell’impresa, con le modalità di
cui al comma 2, comunica altresì, entro trenta giorni dal
verificarsi del relativo evento, le modificazioni nello stato di fatto o
di diritto dell’impresa nonché la cessazione
dell’attività.
4. La comunicazione di cui al comma 2 è corredata dalla
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei
requisiti di impresa artigiana di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.
5. L’iscrizione all’Albo e l’annotazione con la
qualifica artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese,
decorrono dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma
2, sussistendone tutti i presupposti di legge.
6. La camera di commercio valuta la sussistenza dei requisiti di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sulla base delle comunicazioni fornite dagli
interessati.
7. La camera di commercio, in caso di esito negativo
dell’istruttoria di cui al comma 6, provvede alla cancellazione
dall’Albo entro il termine di novanta giorni dalla data di cui al
comma 5, salva l’eventuale sospensione del termine, comunque non
superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.
8. Il provvedimento di cancellazione dall’Albo, che accerta la
mancanza fin dall’origine dei requisiti previsti dagli articoli 3,
4, 5, 6 e 7, produce effetti dalla data di cui al comma 5 ed è
notificato all’impresa entro il termine di trenta giorni
dall’adozione del provvedimento stesso.
Art. 11 - Procedure
d’ufficio.
1. La camera di commercio, acquisita la documentazione ed esperite le
opportune verifiche, anche sulla base degli elementi istruttori e di
accertamento forniti dal comune o da altre pubbliche amministrazioni
competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e
contributiva e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al
procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990,
n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni, iscrive d’ufficio le imprese che, pur essendone
tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista all’articolo
10, comma 2, fatta salva l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste all’articolo 24 e ne dà formale
comunicazione agli interessati.
2. La procedura di cui al comma 1 viene applicata anche alle ipotesi di
modifica o cancellazione d’ufficio dei provvedimenti
d’iscrizione.
3. La camera di commercio, entro trenta giorni dall’adozione,
trasmette copia della decisione di cui ai commi 1 e 2 agli interessati,
alla competente sede dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, all’ente e all’autorità che hanno effettuato la
segnalazione.
4. La camera di commercio può, in qualsiasi momento, esperire
accertamenti d’ufficio, anche al di fuori delle ipotesi previste al
comma 1.
Art. 12 - Cancellazione
dall’Albo.
1. Salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 dell’articolo 10, la camera
di commercio, su richiesta dell’interessato o in attuazione delle
procedure di cui all’articolo 11, dispone la cancellazione
dall’Albo delle imprese che hanno cessato la propria attività
o hanno perso i requisiti necessari per l’iscrizione.
2. La cancellazione dall’Albo di cui al comma 1 ha effetto dalla
data di cessazione dell’attività o di adozione del relativo
provvedimento negli altri casi.
CAPO II - Camere di commercio
Art. 13 - Funzioni.
1. Le camere di commercio svolgono le seguenti funzioni:
a) tenuta dell’albo delle imprese artigiane disponendo, per il
rispettivo territorio, l’accertamento dei requisiti di legge, le
iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni;
b) certificazione dell’iscrizione delle imprese e dei consorzi e
società consortili all’albo;
c) effettuazione dei controlli, con cadenza annuale, sul mantenimento dei
requisiti di qualifica artigiana da parte delle imprese iscritte
all’Albo, operando su un campione non inferiore al 10 per cento;
d) svolgimento di ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.
2. Qualora si renda necessario, nell’esercizio delle funzioni di
cui al comma 1 la camera di commercio può avvalersi del comune per
le relative verifiche e accertamenti.
3. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto
emesso o ricevuto dalle camere di commercio per la gestione
dell’Albo sono dovuti nelle misure previste dalla legge statale;
per le procedure relative alla gestione dell’albo delle imprese
artigiane che hanno effetti previdenziali è dovuto un diritto di
segreteria nella misura di euro 10,00 per ciascuna procedura, fatti salvi
eventuali adeguamenti definiti dalla Giunta regionale.
4. I proventi dei diritti di segreteria di cui al comma 3 sono introitati
dalle camere di commercio.
CAPO III - Commissione regionale
per l’artigianato
Art. 14 - Commissione
regionale per l’artigianato.
1. La Commissione regionale per l’artigianato, di seguito
denominata Commissione, è un organo amministrativo regionale di
rappresentanza e di tutela dell’artigianato ed ha sede presso la
Giunta regionale.
2. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta
regionale ed è composta:
a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di
artigianato o da un suo delegato permanente;
b) da cinque esperti in materia di artigianato designati unitariamente
dalle associazioni di rappresentanza dell’artigianato più
rappresentative a livello regionale.
3. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e il
Vicepresidente.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla
struttura regionale competente in materia di artigianato.
5. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di
insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla
nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro
quarantacinque giorni dalla scadenza.
6. La Commissione è validamente costituita con la nomina della
maggioranza dei componenti.
7. Per la validità delle riunioni della Commissione è
necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le
deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti
computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di
voti, prevale il voto del Presidente.
8. I componenti decadono dall’ufficio in caso di mancata
partecipazione non giustificata per tre riunioni consecutive.
9. In caso di decadenza, dimissioni o cessazione, per qualunque motivo,
di alcuno dei componenti, alla sua sostituzione si provvede con le
modalità di cui al comma 2.
10. La Giunta regionale vigila sul funzionamento della Commissione ed in
caso di accertata impossibilità di funzionamento o di gravi e
reiterate irregolarità provvede, previa diffida ad adempiere, a
nominare un commissario ad acta, che svolge le sue funzioni a titolo
gratuito e resta in carica fino all’insediamento del nuovo organo.
Art. 15 - Funzioni.
1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni
delle camere di commercio in materia di tenuta dell’Albo, ivi
compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore
dell’artigianato artistico e tradizionale nonché in materia di
attribuzione del titolo di maestro artigiano di cui all’articolo
19;
b) emana direttive alle camere di commercio al fine di garantire la
gestione dell’Albo secondo criteri omogenei in armonia con le
procedure attinenti al registro delle imprese;
c) esprime pareri su tematiche generali attinenti all’artigianato
sottoposte al suo esame;
d) esprime parere in ordine alle modalità di riconoscimento del
titolo di maestro artigiano;
e) svolge gli altri compiti a essa demandati dalla Giunta regionale o
attribuiti con legge regionale.
2. Ai componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate.
Art. 16 - Ricorsi.
1. Contro le deliberazioni delle camere di commercio relative
all’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo
è ammesso ricorso in via amministrativa davanti alla Commissione
entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Oltre
agli interessati sono legittimati al ricorso anche le pubbliche
amministrazioni e i terzi interessati che avendo riscontrato
l’inesistenza dei requisiti previsti agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7
ne abbiano fatto segnalazione.
2. Le decisioni sui ricorsi amministrativi assunte dalla Commissione sono
notificate ai soggetti interessati e comunicate anche agli organismi che
hanno effettuato la segnalazione.
3. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate entro sessanta
giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale
competente per territorio.
4. Contro i provvedimenti di cancellazione dall’Albo il ricorso ha
effetto sospensivo.
TITOLO III - Sistema artigiano
CAPO I - Misure di
incentivazione e di sostegno alle Imprese artigiane
Art. 17 - Interventi
regionali.
1. La Giunta regionale, sentite le associazioni di rappresentanza
dell’artigianato e la competente commissione consiliare individua:
a) gli ambiti prioritari di intervento e i settori oggetto di interventi
specifici, ivi compresi quelli concernenti l’artigianato artistico
e tradizionale, le lavorazioni innovative e le attività a valore
artigiano;
b) le tipologie di interventi e le relative modalità di
finanziamento;
c) le forme di semplificazione amministrativa e fiscale, che possono
comprendere anche interventi di digitalizzazione delle procedure, per la
riduzione degli oneri a carico delle imprese artigiane.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione
può promuovere collaborazioni e sinergie con le associazioni di
rappresentanza e sindacali dell’artigianato e gli enti bilaterali
costituiti tra le stesse ai sensi della vigente normativa.
Art. 18 - Politiche di
sviluppo per l’artigianato.
1. Con riferimento agli interventi di cui all’articolo 17, la
Giunta regionale individua apposite agevolazioni volte a favorire:
a) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigiane;
b) il sostegno all’artigianato artistico e tradizionale,
salvaguardando le competenze e le professionalità nonché il
trasferimento e la continuità d’impresa;
c) il sostegno alle imprese artigiane le cui caratteristiche produttive
interpretano la cultura delle comunità locali e concorrono alla
crescita del territorio, anche tramite una produzione artistica non di
serie ovvero la produzione di serie limitata e predeterminata;
d) interventi finalizzati al recupero di antichi mestieri artigiani della
regione a rischio di estinzione;
e) il sostegno alla formazione imprenditoriale e all’aggiornamento
professionale degli imprenditori e dei lavoratori coinvolti nei processi
di crescita aziendale anche per il conseguimento del titolo di maestro
artigiano;
f) il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento
tecnologico all’interno delle imprese artigiane, con particolare
attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei
processi produttivi aziendali;
g) il sostegno alla manifattura innovativa e al valore artigiano quale
modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e
produzione manifatturiera e si caratterizza per l’utilizzo di
processi produttivi innovativi e flessibili, l’attenzione alla
qualità, l’orientamento al cliente, la personalizzazione del
prodotto, la sostenibilità dei materiali, l’innovazione
creativa e l’apporto prevalente e continuativo del capitale umano
nella produzione;
h) la promozione dell’artigianato quale elemento di attrazione e
valorizzazione all’interno della filiera turistica regionale, al
fine di incrementare e differenziare l’offerta turistica regionale;
i) il sostegno a tutte le forme di collaborazione tra imprese al fine di
promuovere interazioni anche in ambito di filiera produttiva;
l) l’accesso al credito da parte delle imprese artigiane anche
sostenendo l’operatività e la razionalizzazione del sistema
dei confidi quale strumento per lo sviluppo imprenditoriale veneto e di
efficace raccordo tra banche e imprese;
m) il raccordo tra il mondo della formazione e dell’istruzione e
l’impresa artigiana;
n) la continuità e il ricambio generazionale dell’impresa
artigiana;
o) la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra
università, centri di ricerca, Fab Lab, incubatori fisici e virtuali
e le imprese artigiane;
p) la diffusione dell’internazionalizzazione, incluso il supporto
per la costruzione di canali anche digitali e le iniziative di marketing
e comunicazione;
q) gli interventi di digitalizzazione delle procedure individuate ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c).
2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito il
fondo per lo sviluppo dell’artigianato veneto nel quale
confluiscono le risorse finanziarie destinate agli interventi a favore
delle imprese artigiane.
CAPO II - Politiche per la
qualità
Art. 19 - Maestro
artigiano.
1. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura
regionale competente in materia di artigianato, e previo parere della
Commissione (
1) su richiesta
dell’interessato, al titolare dell’impresa artigiana ovvero
al socio lavoratore della stessa.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione e le associazioni di
rappresentanza dell’artigianato, stabilisce i criteri e le
modalità per l’attribuzione del titolo di maestro artigiano,
anche sulla base dei seguenti requisiti minimi:
a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di
titolare o socio lavoratore dell’impresa artigiana;
b) elevata attitudine all’insegnamento del mestiere.
3. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato
è istituito l’elenco regionale dei soggetti in possesso del
titolo di maestro artigiano.
4. Il titolo di maestro artigiano è annotato nell’Albo.
5. Il titolo di maestro artigiano può essere utilizzato, affiancato
al nome dell’impresa, sull’insegna e sul logo aziendale.
Art. 20 - Bottega
scuola.
1. Le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere
individuate come bottega scuola e riconosciute, nel rispetto della
vigente normativa, anche nell’ambito dell’alternanza scuola
lavoro.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il
riconoscimento delle botteghe scuola.
Art. 21 - Interventi sui
processi di qualità.
1. La Regione promuove:
a) la collaborazione organica tra scuole, università, centri di
ricerca e imprese artigiane per selezionare e coltivare talenti, favorire
scelte strategiche e incrementare la competitività;
b) un sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione
professionale, anche attraverso l’instaurazione di specifici
accordi, caratterizzato da un raccordo sistematico, organico e continuo
tra formazione e lavoro mediante esperienze in assetto lavorativo, di
tirocinio e apprendistato;
c) la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema
educativo, economico e della ricerca che intendono promuovere un sistema
di integrazione tra la conoscenza scientifica e il lavoro artigiano;
d) percorsi di formazione con i maestri artigiani.
CAPO III - Artigianato
artistico, tipico, tradizionale e storico
Art. 22 - Artigianato
artistico, tipico e tradizionale.
1. La Giunta regionale tutela, valorizza e promuove le lavorazioni
artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico,
tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla
tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione e ai
luoghi di origine.
2. Ai fini della presente legge sono considerate:
a) lavorazioni artistiche: le produzioni e le opere di elevato valore
estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che
costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale,
anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione
artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel rispetto compatibile
della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione,
nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione;
b) lavorazioni tipiche e tradizionali: le produzioni e le attività
di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate,
tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.
Art. 23 - Artigianato
storico.
1. La Regione, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio storico,
artistico, sociale e culturale, promuove iniziative per la valorizzazione
delle imprese artigiane storiche in esercizio da almeno quaranta anni e
che svolgono attività rientranti nell’elenco dei mestieri
artistici o tradizionali di cui al D.P.R. n. 288 del 2001.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, incentiva, in
collaborazione con i comuni, le iniziative per l’individuazione e
la valorizzazione delle imprese storiche e per il sostegno delle relative
attività.
3. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale
delle imprese artigiane storiche cui sono iscritte le imprese di cui al
comma 1.
4. Le imprese iscritte nel registro di cui al comma 3 possono fregiarsi
di un contrassegno grafico, definito nella forma e nelle caratteristiche
tecniche ed estetiche dalla Giunta regionale e riportante la dicitura
impresa artigiana storica che può essere seguita dalla
specificazione del tipo di lavorazione, artistica o tradizionale e
completata con l’eventuale denominazione della zona di affermata
tradizione dalla quale la lavorazione proviene.
5. Le imprese artigiane storiche che ottengono l’iscrizione e
l’assegnazione del contrassegno di cui ai commi 3 e 4 possono
richiedere alle camere di commercio di avvalersi della dicitura
nell’annotazione all’Albo.
6. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale determina i requisiti e le procedure per
l’iscrizione al registro regionale di cui al comma 3 nonché la
forma, le caratteristiche tecniche ed estetiche e le modalità
d’uso del contrassegno di cui al comma 4.
TITOLO IV - Sanzioni
Art. 24 - Sanzioni
amministrative.
1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 750,00 euro a 5.000,00 euro chiunque, essendovi tenuto in base alle
disposizioni previste dalla presente legge, omette l’iscrizione
dell’impresa all’Albo;
b) da 103,00 euro a 1.032,00 euro chiunque, essendovi tenuto in base alle
disposizioni previste dalla presente legge, omette la comunicazione delle
seguenti modificazioni dello stato di fatto e di diritto
dell’impresa artigiana:
- 1) modifica attività artigiana;
- 2) iscrizione attività secondaria artigiana;
- 3) sospensione attività artigiana;
- 4) cessazione parte attività artigiana;
- 5) modifica ditta;
- 6) modifica denominazione;
- 7) modifica sede;
- 8) modifica insegna;
- 9) modifica domicilio socio di società di persone;
- 10) modifiche responsabili tecnici titolare/socio lavorante;
- 11) cancellazione dell’impresa;
- 12) annotazione recesso socio;
- 13) annotazione decesso socio;
- 14) annotazione esclusione socio;
- 15) inclusione socio con indicazione se partecipante o meno;
- 16) passaggio da socio lavorante a non lavorante e viceversa;
- 17) trasformazione di natura giuridica dell’impresa;
- 18) apertura/chiusura unità locale dell’impresa
artigiana;
- 19) superamento dei limiti dimensionali dell’impresa
artigiana;
c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 l’uso illecito, da parte di
un’impresa non iscritta all’Albo, di riferimenti
all’artigianato nella denominazione della ditta o ragione sociale o
insegna o marchio;
d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 l’utilizzo del titolo di maestro
artigiano di cui all’articolo 19 da parte di chi non è in
possesso del titolo;
e) da euro 750,00 a euro 5.000,00 l’utilizzo del contrassegno di
cui all’articolo 23, comma 4, da parte di soggetti non iscritti nel
registro regionale delle imprese artigiane storiche, oppure
l’utilizzo di un contrassegno non corrispondente al modello
predisposto dalla Giunta regionale.
2. Quando le comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), avvengono nei
trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti al comma 3
dell’articolo 10, la sanzione amministrativa pecuniaria è
ridotta a un terzo.
Art. 25 - Applicazione e
riscossione delle sanzioni.
1. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui all’articolo 24 sono esercitate dai comuni ai
sensi della
legge
regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle
funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale”.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche
al sistema penale” e successive modificazioni.
TITOLO V - Disposizioni finali
Art. 26 - Norme transitorie
e finali.
1. La Commissione regionale per l’artigianato prevista dalla
legge regionale 31
dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”
in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua a
svolgere le proprie funzioni fino all’insediamento della nuova
Commissione, che deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.
3. Fino all’adozione da parte della Giunta regionale del
provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, alle procedure per
l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese
dall’albo delle imprese artigiane continuano ad applicarsi le norme
previgenti.
Art. 27 - Clausola
valutativa.
1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente
legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire
la promozione, la diffusione e lo sviluppo del sistema artigiano veneto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con
cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che
descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente
attivati, indicando i soggetti coinvolti nell’attuazione, i
beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di
partecipazione alle misure offerte, le eventuali collaborazioni attivate
tra scuole, università, centri di ricerca ed imprese artigiane, i
percorsi formativi attivati con i maestri artigiani nelle botteghe scuola
nonché le eventuali criticità incontrate e le modalità con
cui vi si è fatto fronte.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo cittadini, imprese artigiane e associazioni del settore
dell’artigianato.
4. Qualora entro il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale non
abbia proceduto all’attuazione del presente articolo ne riferisce,
entro i successivi trenta giorni, direttamente al Consiglio regionale
presentando una relazione che indichi le motivazioni del ritardo
nell’attuazione nonché le difficoltà insorte.
5. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri
siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle
attività valutative previste dal presente articolo.
Art. 28 - Abrogazioni.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, a decorrere
dall’entrata in vigore della presente legge sono e restano
abrogate:
a) la
legge
regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina
dell’artigianato” e le seguenti leggi regionali di
novellazione: la
legge regionale 6 giugno 1989, n. 16
“Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
concernente “Disciplina dell’artigianato””; la
legge regionale 10
agosto 1989, n. 27 “Modifica dell’articolo 34 della
legge regionale 31
dicembre 1987, n. 67 recante “Disciplina
dell’artigianato” e successive modifiche e
integrazioni”; la
legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32
“Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
“Disciplina dell’artigianato”, già modificata con
leggi regionali 6 giugno 1989, n. 16 e 10 agosto 1989, n. 27”; la
legge regionale 16
dicembre 1999, n. 51 “Modifiche alla
legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
“Disciplina dell’artigianato””; la
legge regionale 4 marzo
2010, n. 15 “Modifiche alla
legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
“Disciplina dell’artigianato” e alla
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112””;
b) la
legge
regionale 22 giugno 1993, n. 18 “Interventi regionali sul
territorio a favore del settore artigiano” e le seguenti
disposizioni di novellazione: la
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 58
“Modifiche alla
legge regionale 22 giugno 1993, n. 18
“Interventi regionali sul territorio a favore del settore
artigiano”” e l’
articolo 47 della
legge regionale 30
gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e
di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”;
c) gli
articoli
1, comma 1, lettera b),
2, comma 1, lettera a),
3,
4,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
16 e
17, della
legge regionale 6 settembre
1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle
imprese artigiane”;
d) gli
articoli
21,
22,
23 e
24 della
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112”;
e) gli
articoli
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
12 e
13 della
legge regionale 24 febbraio
2015, n. 2 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea. attuazione della direttiva
2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del regolamento 692/2011 (legge
regionale europea 2014)”.
Art. 29 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’istituzione della
Commissione regionale per l’artigianato, quantificati in euro
2.050,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate
alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione” - Programma 1 “Organi istituzionali” - Titolo
1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione
dell’articolo 18 per il sostegno alla formazione imprenditoriale e
all’aggiornamento professionale, quantificati in euro 1.300.000,00
per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse di cui al Fondo
unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività
produttive (articolo 55 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”).
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione
dell’articolo 18 per la realizzazione delle politiche di sviluppo
per l’artigianato quantificati in euro 18.700.000,00 per
l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse di cui al Fondo unico
regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive
(articolo 55 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”).
Note
(
1) Comma così modificato da
comma 1 art. 7 che ha inserito dopo le parole “dalla struttura
regionale competente in materia di artigianato” le parole “e
previo parere della Commissione”.
SOMMARIO