Legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 (BUR n. 55/1989)
Legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 (BUR n. 55/1989) [sommario] [RTF]
NUOVE NORME IN
MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO.
Capo I
Provvedimenti per sostenere l’autofinanziamento
dell’associazionismo artigiano
Art. 1 - (Finalità).
1. La Regione, allo scopo di favorire il potenziamento degli organismi
associativi artigiani per il raggiungimento delle dimensioni ottimali di
crescita, concede contributi annuali per la realizzazione di programmi di
sviluppo da attuarsi attraverso l’autofinanziamento dei soci.
Art. 2 - (Destinatari).
1. Sono destinatari dei contributi regionali le cooperative, i consorzi e
le società consortili anche in forma di cooperativa, costituiti da
almeno cinque imprese artigiane aventi i requisiti previsti dall'articolo
6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.(
1)
2. Possono inoltre fruire dei contributi gli organismi costituiti da
almeno cinque cooperative, consorzi e società consortili, che
singolarmente possiedono i requisiti di cui al comma 1.
Art. 3 - (Contributi).
1. La Regione concorre con un contributo nella misura massima del 6%
della spesa necessaria per la realizzazione dei programmi di cui
all’art. 4.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva
annualmente le linee programmatiche.
3. Per l’anno in corso saranno ammessi al contributo regionale i
programmi dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative
di cui all’art. 2 della presente legge, che operano nei settori
dell’autotrasporto, delle costruzioni edili e affini,
dell’impiantistica, dei servizi ambientali, dell’erogazione
dei servizi informatici e di consulenza alle imprese e alle forme
cooperative associate.
Art. 4 - (Norme
procedurali).
1. Le domande di ammissione al contributo sono presentate al Presidente
della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, corredate della
documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti
prescritti e che non sia già in possesso dei competenti uffici
regionali. In ogni caso devono essere allegati alla domanda:
a) il progetto che deve contenere gli elementi necessari a individuare il
livello raggiunto e quello da realizzare, sulla base degli investimenti e
dei costi gestionali previsti nonché della conseguente
quantificazione dell’entità e delle modalità
dell’autofinanziamento dei soci;
b) la copia autenticata dello Statuto e dell’atto costitutivo
omologati o comunque accompagnati dalla nota di deposito da integrare,
con il certificato di omologazione prima dell’erogazione del
contributo;
c) l’elenco nominativo degli associati, sottoscritto dal legale
rappresentante, con indicazione della natura, dell’attività
esercitata e della sede dei soci.
2. Per l’anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Nel caso di programmi pluriennali l’approvazione è limitata
alla parte di programma riferita all’esercizio finanziario di
presentazione della domanda o di rinnovo della stessa.
4. Sulle domande presentate la Giunta regionale decide precisando
l’entità dei contributi autorizzati.
5. L’erogazione del contributo concesso avviene con provvedimento
del dirigente del Dipartimento per l’artigianato a seguito della
presentazione del bilancio, approvato e depositato a termini di legge dal
quale risultino l’ammontare del debito del consorzio verso i soci e
gli interessi erogati.
Capo II
Contributi per agevolare il consolidamento o la riconversione e
l’avvio di forme associative artigiane in aree e settori di
particolare interesse regionale
Art. 5 - (Finalità).
1. La Regione agevola il consolidamento o la
riconversione e l’avvio di forme associative artigiane, in aree e
settori di maggior rilevanza all’interno dei propri indirizzi
programmatori.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria delibera le aree e i
settori che di anno in anno beneficiano del contributo regionale.
(
2)
3. Le domande di contributo saranno indirizzate al Presidente della
Giunta regionale nei termini stabiliti dalla Giunta medesima con la
delibera di indicazione dei settori beneficiari degli interventi
previsti. (
3)
Art. 6 - (Destinatari).
1. Sono destinatari dei contributi regionali a favore delle iniziative di
consolidamento o riconversione gli organismi di cui all’articolo 2
che operano nelle aree o settori individuati ai sensi dell’articolo
5.
2. Gli organismi di cui al comma 1, possono accedere ai contributi di
avvio previsti all’articolo 8 solo se costituiti successivamente
all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 - (Contributi di
consolidamento o riconversione).
1. I contributi finalizzati al consolidamento o alla riconversione
possono essere concessi a favore delle seguenti iniziative:
a) investimenti immobiliari: fino al 50% del costo dell’opera con
un limite massimo di lire 150 milioni;
b) investimenti relativi all’acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature, compresi i mezzi di trasporto merci e la realizzazione di
opere e installazione di impianti rivolti al miglioramento dei servizi
sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro,
nonché della salvaguardia dell’ambiente: fino al 40% del costo
delle opere con un limite massimo di lire 100 milioni.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per tre anni
anche non consecutivi dall'esercizio di ammissione. (
4)
Art. 8 - (Contributi di
avvio).
1. I contributi finalizzati all’avvio possono essere concessi per
le spese di gestione necessarie per l’esercizio
dell’attività artigiana.
2. I contributi di cui al comma 1, possono essere concessi:
a) fino al 70% dei costi nel primo esercizio dalla data di costituzione,
con un limite massimo di lire 40 milioni;
b) fino al 50% dei costi nel secondo esercizio dalla data di
costituzione, con un limite massimo di lire 30 milioni;
c) fino al 25% dei costi nel terzo esercizio dalla data di costituzione,
con un limite massimo di lire 20 milioni.
3. Le provvidenze possono essere concesse solo per i primi tre esercizi
rendicontati dalla data di costituzione dei consorzi e subordinatamente
alla presentazione del bilancio, approvato e depositato a termini di
legge, dal quale devono risultare le specifiche voci di spesa elencate al
comma 1.
Art. 9 - (Presentazione delle
domande).
1. Le domande di ammissione ai contributi
previsti dagli artt. 7 e 8 devono essere presentate al Presidente della
Giunta regionale entro il termine stabilito dalla delibera della Giunta
regionale di cui all’articolo 5, comma 2, della presente legge
(
5), corredate della
documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti
prescritti qualora la stessa non sia già in possesso dei competenti
uffici regionali. In ogni caso devono essere allegati alla domanda:
a) la copia autenticata dello Statuto e dell’atto costitutivo
omologati o comunque accompagnati dalla nota di deposito da integrare,
prima dell’erogazione del contributo, con il certificato di
omologazione o il certificato di iscrizione alla separata sezione
dell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’art.
6 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) l’elenco nominativo delle imprese associate, sottoscritto dal
legale rappresentante richiedente, con indicazione della natura,
dell’attività esercitata e della sede;
c) per le sole domande di cui all’art. 7, la relazione illustrante
le finalità dell’organismo accompagnata dal programma degli
investimenti preventivati od attivati nell’esercizio di
presentazione delle domande, con l'indicazione dei costi relativi, e
dalla dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti
l’impegno a non distogliere dalla destinazione stabilita le opere e
i beni ammessi a contributo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla
data di erogazione del contributo per le macchine e attrezzature e a 10
anni per gli immobili. (
6)
2. Per l’anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 10 - (Procedure).
1. Sulle domande presentate la Giunta regionale decide precisando
l’entità dei contributi autorizzati.
2. I contributi sugli investimenti sono erogati, nel limite del 35%,
all’atto dell’ammissione e, per il restante 65%, dopo che i
beneficiari avranno prodotto le fatture e quietanze richieste.
3. I contributi sulle spese di gestione sono erogati previa acquisizione
di copia del bilancio approvato e depositato a termine di legge e dal
quale devono risultare le spese ammissibili.
Capo III
Provvedimenti per lo sviluppo dei centri di assistenza
dell’Associazionismo Artigiano
Art. 11 - (Finalità).
1. La Regione concorre allo sviluppo e al potenziamento dei centri di
assistenza alla cooperazione artigiana mediante contributi annuali.
Art. 12 - (Destinatari).
1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all’art. 11
i centri di assistenza alla cooperazione artigiana aventi i seguenti
requisiti:
a) che siano stati promossi da organizzazioni artigiane rappresentative a
livello regionale;
b) che abbiano sede legale nel Veneto ed operino in almeno quattro
province del territorio regionale;
c) che abbiano un numero minimo di 30 soci in possesso dei requisiti di
cui all’art. 6, commi 1 e 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Art. 13 - (Presentazione delle
domande).
1. Le domande sono presentate al
Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno
corredate della documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei
requisiti e che non sia già in possesso dei competenti uffici
regionali. In ogni caso deve essere allegato alla domanda:
a) copia autentica dello statuto e dell’atto costitutivo;
b) copia autentica del libro soci;
c) relazione illustrante i programmi di lavoro del centro richiedente.
2. Per l’anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
2 bis. Il contributo è annualmente ripartito tra i centri di
assistenza beneficiari sulla base del numero dei consorzi associati.
(
7)
Capo IV
Centro regionale animazione economica
Art. 14 - (Finalità).
1. La Regione, mediante un contributo
straordinario, sostiene l’attività del C.Re.A. - Centro
regionale animazione economica - costituito dall’Istituto veneto
per il lavoro e dall’Ente confederale istruzione professionale
artigianale e finalizzato a intervenire nel settore dei servizi ad alto
contenuto professionale alle imprese artigiane.
Art. 15 - (Contributo e
modalità di ammissione).
1. Il contributo di cui all’art. 14 è previsto in lire 200
milioni.
2. La domanda per la concessione del contributo, sottoscritta dal legale
rappresentante del Centro, deve essere presentata al Presidente della
Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, corredata dal programma delle attività.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 16 - (Abrogazione).
Art. 17
1. I contributi previsti da leggi
regionali possono essere cumulabili con altri benefici economici
regionali, statali o comunitari nel rispetto dei limiti massimi stabiliti
dalla vigente normativa comunitaria. (
8)
Art. 18 - (Norma
finanziaria).
Art. 19 - (Dichiarazione
d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto della Regione Veneto ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
9) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO