Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 (BUR n. 78/1994)
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 (BUR n. 78/1994) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN
CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 1994
1. La tabella A allegata alla
legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11
"Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione", relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il
rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è sostituita,
limitatamente alle somme iscritte per il 1994, dalla tabella A allegata
alla presente legge.
Art. 2 - Modifiche alla
legge regionale 7
aprile 1994, n. 18 è "Interventi in favore delle imprese ubicate
nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi
dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive
modificazioni".
Art. 3 - Osservatorio del
mercato del lavoro e della professionalità.
Art. 4 - Contributo
straordinario a favore dell'amministrazione provinciale di Rovigo.
1. Al fine di assicurare il completamento di progetti ed opere
ammessi al finanziamento dei programmi comunitari, e già avviati
nella zona del Polesine, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere un contributo straordinario in favore dell'amministrazione
provinciale di Rovigo pari a lire 3.000.000.000 per l'anno 1994, da
destinare alla sottoscrizione di quote di capitale di società di
promozione economica a prevalente capitale pubblico operanti in tale area
(cap. 20594).
Art. 5 - Interventi in favore
di strutture fieristiche.
Art. 6 - Cooperazione
sociale.
Art. 7 - Interventi a favore
del Veneto orientale - interpretazione autentica dell'articolo 4 della
legge regionale 22
giugno 1993, n. 16 .
1. Le parole "ulteriori contributi" e "ulteriori interventi"
contenute nell'
articolo 4 della
legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
"Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale nel Veneto orientale", vanno intese nel senso che
tutte le provvidenze di cui alla citata legge possono essere cumulabili
con altri benefici economici regionali, statali o comunitari nel rispetto
dei limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.
Art. 8 - Elevazione limite di
valore per l'acquisizione dei pareri.
1. I limiti di importo di cui agli
articoli 25, primo
comma e
29,
primo comma, della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
"Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche", per l'esercizio delle
funzioni consultive della Commissione tecnica regionale, sezione opere
pubbliche, e della Commissione consultiva istituita presso ciascun
ufficio del Genio civile, come definiti dall'
articolo 33 della
medesima legge, sono elevati a lire 5.000.000.000. (
5)
Art. 9 - Interventi per le
comunità montane.
Art. 10 - Modifiche alla
legge regionale 18
gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo
dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei
territori montani".
Art. 11 - Interventi per la
bachicoltura.
1. Nell'ambito delle finalità stabilite dalla
legge regionale 20 gennaio
1992, n. 1 "Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura", la
Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo
ai bachicoltori danneggiati nell'annata bacologica 1993-1994 secondo
quanto disposto dall'
articolo 3 della medesima legge (capitoli 11588 e 11589).
Art. 12 - Acque minerali e
termali.
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'
articolo 1 della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali", la Giunta regionale è
autorizzata a concedere un contributo di lire 100.000.000 al comune di S.
Giorgio in Bosco (PD) come concorso regionale alle spese per
l'effettuazione di uno studio idrogeologico sul rispettivo territorio,
per l'istallazione di pompe sommerse nei pozzi della concessione di acqua
minerale (cap. 22030).
Art. 13 - Viabilità
comunale.
1. Il termine previsto dall'
articolo 9, comma 4,
della
legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , concernente "Interventi a favore
della mobilità e della sicurezza stradale", non si applica a quegli
interventi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo e già ammessi a contributo per l'esercizio 1992.
Art. 14 - Protezione
civile.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un
contributo di lire 100.000.000 alla comunità montana del Grappa,
secondo quanto previsto dall'
articolo 13 della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
"Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile"
per l'ampliamento delle strutture del centro di protezione civile della
medesima comunità, con le procedure previste dalla medesima legge
(cap. 53016).
Art. 15 - Strutture per
anziani.
Art. 17 - Modifica alla
legge regionale 18
aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell'apicoltura".
2. Dopo le parole "per l'anno 1993" contenute nell'articolo
14, comma 1, della legge regionale di cui al comma precedente, si
aggiungano le parole ", e l'anno 1994,".
Art. 19 - Incentivazione
turistica.
Art. 20 - Subdelega di
funzioni amministrative ai comuni.
1. Nei territori sottoposti al
vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30
dicembre 1923 n. 3267 è delegato ai comuni il rilascio
dell'autorizzazione di cui all’articolo 37, comma 2 del
regolamento regionale 7
febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e polizia
forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della
legge regionale 13 settembre
1978, n. 52 “Legge forestale regionale” (
14) relativamente alla realizzazione di
iniziative edilizie nelle zone classificate A, B, C, D, E ed F dagli
strumenti urbanistici vigenti, e delle infrastrutture ad esse
strettamente connesse. (
15)
2. La commissione edilizia comunale, limitatamente ai pareri per
il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, può essere
integrata da un esperto in materia idrogeologica. (
16)
Art. 21 - Interventi a favore
delle popolazioni colpite da calamità naturali.
Art. 22 - Fondo di rotazione
per sostenere e favorire l'edilizia residenziale.
1. Le somme autorizzate per l'anno
1994 per gli interventi di cui alla
legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 al
capitolo 40002 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale, per sostenere e favorire l'edilizia residenziale sono
utilizzate per la concessione di contributi in conto capitale a rimborso
in quote annuali costanti senza interessi per la durata di dieci anni ai
comuni o loro consorzi per il finanziamento di interventi di cui all'
articolo 2
della medesima legge.
2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi dal
Presidente della Giunta regionale in misura pari all'importo globale
della spesa ritenuta ammissibile, ed erogati ai soggetti beneficiari
secondo le modalità stabilite dall'
articolo 6 della
legge regionale 6
giugno 1980, n. 87 .
3. Il rimborso dei contributi avviene entro il 30 giugno di ogni
anno, per quote annuali costanti in relazione all'importo complessivo
assegnato, a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta
la concessione del medesimo.
4. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine
stabilito comporta la revoca dell'intero contributo, con la restituzione
della somma già erogata, nonché il divieto per un quinquennio
di concedere contributi a favore dello stesso soggetto.
5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo è
abrogato l'articolo 7 della
legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 e
all'articolo 2 della legge medesima è sostituita la dizione
"nella misura massima del 70 per cento" con
"nella misura del
100 per cento".(
18)
Art. 25 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44
dello Statuto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
2) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti. Inoltre l’Osservatorio regionale del mercato del
lavoro finanziato dal presente articolo è stato soppresso e le sue
funzioni sono state assunte ai sensi dell’art. 27 della
legge regionale 16 dicembre
1998, n. 31 dall’Ente Veneto lavoro.
(
15) Ai sensi del comma 6
dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo" le funzioni
amministrative relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto
legge 30 dicembre 1923, n. 3267 sono interamente esercitate dalle regioni
a partire dalla data di entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto,
diversamente da quanto espresso in rubrica dell'articolo trattasi di
delega di funzioni amministrative dalla regione ai comuni e non di
subdelega.
(
18) Art. 23
legge regionale 5 febbraio
1996, n. 6 reca interpretazione autentica, disponendo che "La
procedura definita dell'articolo 22 "Fondo di rotazione per sostenere e
favorire l'edilizia residenziale" commi 1, 2, 3 e 4 della
legge regionale 14 settembre
1994, n. 58 , per la concessione di contributi in conto capitale, a
rimborso in quote annuali costanti per la durata di dieci anni, ai comuni
e loro consorzi per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
2 della
legge
regionale 6 giugno 1980, n. 87 "Interventi regionali per sostenere e
favorire l'edilizia residenziale", si intende applicata a partire
dall'utilizzo delle risorse stanziate, al capitolo di spesa n. 40002, nel
bilancio di previsione della spesa per l'anno 1994, in sostituzione di
quella precedentemente dettata dall'articolo 7 della citata
legge regionale 6 giugno
1980, n. 87 , espressamente abrogato dall'articolo 22, comma 5, della
legge regionale 14
settembre 1994, n. 58 .".
SOMMARIO
-
Legge regionale 14 settembre 1994, n.
58 (BUR n. 78/1994)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA
DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1994
-
-
Art. 1 - Modifiche alla
legge
regionale 26 gennaio 1994, n. 11 .
-
Art. 2 - Modifiche alla
legge
regionale 7 aprile 1994, n. 18 è "Interventi in favore
delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di
Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19
e successive modificazioni".
-
Art. 3 - Osservatorio del mercato
del lavoro e della professionalità.
-
Art. 4 - Contributo straordinario
a favore dell'amministrazione provinciale di Rovigo.
-
Art. 5 - Interventi in favore di
strutture fieristiche.
-
Art. 6 - Cooperazione
sociale.
-
Art. 7 - Interventi a favore del
Veneto orientale - interpretazione autentica dell'articolo 4
della legge regionale 22 giugno 1993, n.
16 .
-
Art. 8 - Elevazione limite di
valore per l'acquisizione dei pareri.
-
Art. 9 - Interventi per le
comunità montane.
-
Art. 10 - Modifiche alla
legge
regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il
consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la
tutela e la valorizzazione dei territori montani".
-
Art. 11 - Interventi per la
bachicoltura.
-
Art. 12 - Acque minerali e
termali.
-
Art. 13 - Viabilità
comunale.
-
Art. 14 - Protezione civile.
-
Art. 15 - Strutture per
anziani.
-
Art. 16 - Modifica all'allegato
n. 1 articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n.
44 .
-
Art. 17 - Modifica alla
legge
regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo
sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".
-
Art. 18 - Modifica all'articolo
17 della legge regionale 26 settembre 1989, n.
35 .
-
Art. 19 - Incentivazione
turistica.
-
Art. 20 - Subdelega di funzioni
amministrative ai comuni.
-
Art. 21 - Interventi a favore
delle popolazioni colpite da calamità naturali.
-
Art. 22 - Fondo di rotazione per
sostenere e favorire l'edilizia residenziale.
-
Art. 23 - Modifica all'articolo
29 della legge regionale 16 marzo 1994, n.
13 .
-
Art. 24 - Modifica all'articolo
108 della legge regionale 27 giugno 1985, n.
61 .
-
Art. 25 - Dichiarazione
d'urgenza.