Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39 (BUR n. 58/1989)
Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39 (BUR n. 58/1989) [sommario] [RTF]
INTERVENTI PER
I MERCATI ALL’INGROSSO.
Art. 1 - (Finalità della
legge).
1. La Regione del Veneto, al fine di contribuire al miglioramento ed al
potenziamento delle strutture mercantili, in armonia con quanto previsto
dal programma regionale di sviluppo e dalla vigente normativa statale e
regionale, è autorizzata a concedere contribuiti in conto capitale
ai mercati all’ingrosso.
Art. 2 - (Soggetti beneficiari e
programmi). (1)
1. Sono beneficiari dei contributi gli enti gestori dei mercati o, su
richiesta presentata dagli enti gestori, gli operatori assegnatari di
posteggio e le imprese che forniscono servizi all’interno dei
mercati.
2. Sono finanziabili i programmi che comportino miglioramenti strutturali
o funzionali delle strutture annonarie o di singole parti di esse con le
seguenti priorità:
a) modifiche dirette
all’adeguamento a modelli funzionali avanzati;
b) formazione di sistemi informatici di gestione;
c) dotazione di attrezzature e servizi per il miglioramento della
movimentazione e dello stoccaggio delle merci.
Art. 3 - (Concessione dei
contributi).
1. I soggetti di cui all’articolo 2 presentano domanda di
contributo entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando una relazione
descrittiva dell’intervento e un preventivo di spesa.
2. Per l’anno 1989 la domanda di cui al comma 1 dovrà essere
presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.
3. Il mancato rispetto dei termini, per il computo dei quali si adottano
le modalità di cui alla
legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 ,
comporta l’esclusione della domanda.
4. La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all’articolo
2, definisce una graduatoria tra le richieste pervenute e procede ad un
piano di riparto delle somme disponibili.
5. I soggetti beneficiari debbono trasmettere, entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’inserimento nel
piano di riparto, una relazione contenente le modalità operative di
realizzazione dell’intervento proposto.
6. La Giunta regionale, previa verifica della corrispondenza del progetto
operativo alla relazione descrittiva, autorizza l’erogazione del
50% del contributo assegnato.
7. Il restante 50% viene erogato su presentazione di documentazione di
spesa e di analitica relazione sull’intervento realizzato.
8. La Giunta regionale, autorizza l’erogazione previa verifica
della corrispondenza dell’intervento realizzato al progetto
ammesso.
9. La Giunta regionale, a seguito delle verifiche di cui ai commi 6 e 8,
può richiedere che il progetto o il programma realizzato sia
modificato sino a raggiungere la corrispondenza con quello ammesso al
piano di riparto.
10. In caso di rinunce, mancate realizzazioni totali o parziali o
risultati negativi delle verifiche di corrispondenza, la Giunta procede
alla revoca totale o parziale del contributo concesso, assegnando le
somme disponibili ad ulteriori soggetti compresi nella graduatoria di cui
al comma 4 del presente articolo.
Art. 4 - (Misura dei
benefici).
1. Il contributo non può essere superiore al 50% delle spese
preventivate.
2. Qualora, in sede di consuntivo, risultino spese inferiori rispetto a
quelle ammesse a contributo, lo stesso viene proporzionalmente ridotto.
Art. 5 - (Cumulabilità
degli interventi).
1. Gli interventi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con
quelli richiesti o ottenuti in applicazione di altre leggi statali o
regionali.
2. I soggetti che abbiano richiesto altre provvidenze o ne abbiano
già beneficiato possono optare per quelle previste dalla presente
legge, ove siano loro assegnate, previa rinuncia alla domanda o a quanto
già concesso, con restituzione delle somme eventualmente percepite.
Art. 6 - (Norma
finanziaria).
1. All’onere di lire 500 milioni derivante dall’applicazione
della presente legge si provvede, ai sensi dell’
articolo 19, quinto
comma della vigente legge regionale di contabilità, mediante
prelevamento di pari importo dalla partita n. 6 - Interventi sulle
strutture dei mercati all’ingrosso - del fondo globale per le spese
d' investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1988.
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’anno
finanziario 1989 è iscritto il capitolo 32070 denominato “
Interventi sulle strutture dei mercati all’ingrosso ” con lo
stanziamento di lire 500 milioni.
3. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge annuale di
bilancio. (
2)
Note
(
1) L’art. 47
legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5 ha disposto che: “Il contributo, già concesso
al Comune di Vicenza ai sensi della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39 a
valere sul capitolo 32070 del bilancio regionale, per la realizzazione di
un centro agro alimentare nell’ambito del mercato
all’ingrosso, è utilizzato per la ristrutturazione del mercato
all’ingrosso stesso.”.
SOMMARIO