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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 (BUR n. 107/1991)
Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 (BUR n. 107/1991) [sommario] [RTF]
INTERVENTI PER
FAVORIRE L’ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.
267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59
E DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127. (1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di
rispondere alle varie e complesse problematiche poste dal Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e in
armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 54 dello Statuto,
disciplina con la presente legge gli interventi di cui all’articolo
2. ( 2)
Art. 2 - Tipologie di interventi
e modalità.
1. Ai fini di cui all’articolo 1, la
Giunta regionale:
a) promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per
amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli enti
locali, aperti anche alla partecipazione dei dirigenti e dei funzionari
della Regione che svolgono compiti attinenti all'attuazione del Testo
unico, anche avvalendosi della collaborazione di Università,
istituti e centri di studio particolarmente qualificati, con i quali
stipula apposite convenzioni;
b) promuove interventi diretti a favorire processi di innovazione e
riorganizzazione tecnologica e strutturale a favore degli enti locali,
nonché studi e ricerche su questioni di interesse degli enti locali,
anche avvalendosi della collaborazione degli organismi rappresentativi
degli stessi ed utilizzando eventuali apporti anche finanziari di enti
locali e di altri soggetti pubblici o privati e partecipando alle
rassegne dell’innovazione e della qualità dagli stessi
organizzate;
c) favorisce, anche mediante la concessione di contributi, previa
pubblicazione di apposito bando di partecipazione, la realizzazione di
progetti di competenza del comune particolarmente rilevanti per
l’aspetto economico, sociale, culturale e di tutela ambientale,
determinando, previo parere della competente commissione consiliare, le
procedure di concessione e di erogazione dei contributi. I contributi non
sono cumulabili con altri contributi regionali. ( 3)
Art. 2 bis - Iniziative per
l’attuazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, in materia di sportello unico.
1. Per favorire l’attuazione da parte dei comuni delle funzioni ad
essi attribuite con l’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, la Giunta regionale può promuovere attività di
studio e di sperimentazione dirette a facilitare le strutture comunali
preposte alla realizzazione e gestione dello sportello unico per
l’accesso ai dati e alle informazioni riguardanti il procedimento e
gli adempimenti relativi alle procedure di autorizzazione
all’insediamento di attività produttive. ( 4)
Art. 3 - Norma
finanziaria.
Note
( 5) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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