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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 (BUR n. 73/2007)
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 (BUR n. 73/2007) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA -
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI PERSONALE, AFFARI
ISTITUZIONALI, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
CAPO I - Disposizioni in materia di
personale
Art. 1 - Comando presso
l’amministrazione regionale.
1. Fermo restando quanto stabilito
all’ articolo 20, commi 7 bis e 7 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n.
1 , e successive modificazioni al personale appartenente
all’area del comparto del Servizio sanitario nazionale in ambito
regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di
comando, è garantito il trattamento economico globale già in
godimento, qualora più favorevole, ivi comprese le indennità
relative agli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento.
1 bis. Il trattamento di cui al comma 1 è previsto anche nel caso di
dipendenti regionali, appartenenti all’area del comparto, in
posizione di comando presso enti del servizio sanitario nazionale in
ambito regionale, compatibilmente con quanto previsto dalla disciplina
contrattuale in materia. ( 1)
2. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità di
posizione organizzativa e di coordinamento rimangono a carico
dell’amministrazione di provenienza.
3. Al termine del periodo di comando presso l’amministrazione
regionale, il personale di cui al comma 1 al quale siano stati conferiti
nell’azienda di provenienza incarichi di posizione organizzativa e
di coordinamento, rientra in servizio presso la stessa azienda per la
prosecuzione degli incarichi fino al compimento degli stessi. Il
dirigente regionale della struttura alla quale il personale di cui al
comma 1 è stato assegnato trasmette all’azienda che ha
disposto il comando una relazione concernente il servizio prestato.
Art. 2 - Stabilizzazione del
personale precario del Servizio sanitario regionale. (2)
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 565, lettera c) della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la Giunta regionale
è autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a
domanda, con la necessaria gradualità, del personale precario del
Servizio sanitario regionale, ivi compreso quello medico e veterinario.
Art. 3 - Inquadramento nel
ruolo regionale del personale già in posizione di comando da aziende
od enti non rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”.
1. Il personale già in servizio presso la Regione del Veneto non
inquadrato nel ruolo dirigenziale, in posizione di comando da aziende od
enti non rientranti nell’ambito di applicazione del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può essere inquadrato nel ruolo
regionale, a seguito di presentazione di formale istanza alla struttura
regionale competente in materia di risorse umane, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge e previo rilascio del
conseguente nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza.
2. L’inquadramento nel ruolo regionale del personale di cui al
comma 1 è effettuato sulla base della comparazione delle funzioni
effettivamente svolte, con quelle di cui alle declaratorie delle diverse
categorie funzionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
2144 del 2003, relativa alla disciplina dell’accesso nel ruolo
regionale, con la garanzia del mantenimento del trattamento economico
fisso e continuativo in godimento.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione” e successive modificazioni.
1. Al comma 2 dell’ articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e,
successive modificazioni, le parole: “da un minimo di lire
75.000 a un massimo di lire 130.000,” sono sostituite dalle
parole: “ da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro
130,00” a decorrere dall’1 gennaio 2008.
CAPO II - Disposizioni in materia
di affari istituzionali
Art. 5 - Controllo
sull’attività di servizio delle società con
partecipazione della Regione.
Art. 6 - Modifica della
legge regionale 12
gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le
leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui
referendum consultivi regionali” e successive modificazioni.
Art. 7 - Collaborazioni con le
Università.
1. La Giunta regionale può stipulare con le Università apposite
convenzioni per la predisposizione di studi, indagini, ricerche e
progetti, ovvero per la prestazione di servizi qualificati, in campo
scientifico, economico e amministrativo, per i quali risulti
eccessivamente oneroso provvedere in proprio.
Art. 8 - Modifiche
dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
CAPO III - Disposizioni in materia
di rapporti con gli enti locali
Art. 9 - Modifica della
legge regionale 2
dicembre 1991, n. 30 “Interventi per favorire
l’attuazione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, nonché della legge 15 marzo 1997, n.
59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127” e successive
modificazioni.
CAPO IV - Disposizioni in materia
di controllo sugli enti amministrativi regionali
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
“Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo
sugli enti amministrativi regionali” e successive
modificazioni.
Art. 11 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
( 1) Comma aggiunto da comma 1
art. 55 della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 2) Vedi interpretazione
autentica recata dall’art. 1 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 3 ,
che recita: “1. La parola “personale precario del servizio
sanitario” di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 agosto
2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di
personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali.”
devono intendersi riferite anche a tutti i profili professionali
dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che i medici e
veterinari.”.
( 3) Articolo abrogato da comma 2
art. 12 legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 4) Testo riportato
all’art. 19 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 .
( 5) Testo riportato al comma 1
dell’art. 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 6) Testo riportato
all’art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 .
( 7) Testo riportato
all’art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 .
( 8) Testo riportato al comma 6
dell’art. 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 .
SOMMARIO
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