Regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 (BUR n. 116/1991)
Regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 (BUR n. 116/1991) [sommario] [RTF]
DETERMINAZIONE
DELLE PROCEDURE E DELLE MODALITà PREVISTE DALL'art.3, COMMA 3 DELLA
LEGGE REGIONALE 6
SETTEMBRE 1991, n. 28 PER LA GESTIONE DELLE PROVVIDENZE A FAVORE
DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO. (1) (2)
Art. 1 - Finalità e
destinatari.
1. L'intervento regionale a favore delle persone non
autosufficienti assistite a domicilio si colloca nel contesto delle
prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali ed è finalizzato a
diffondere criteri metodologici e strumenti standardizzati perchè i
Comuni possano svolgere adeguatamente il proprio ruolo nelle politiche
sociali.
2. L'intervento promosso dalla Regione è a favore delle
persone residenti nel Veneto, in presenza dei seguenti presupposti:
a) che le persone abbiano effettiva condizione di perdita di autonomia;
b) che alle stesse persone vengano effettivamente erogate le prestazioni
nel numero e nella qualità di cui necessitano.
Art. 2 - Funzioni del
Comune.
1. Il Comune organizza a livello locale l'intervento regionale
attraverso:
a) la cura delle fasi di accertamento;
b) l'invio alla Regione delle domande corredate delle informazioni
acquisite e della relativa certificazione;
c) lo svolgimento del servizio di tesoreria per la erogazione mensile
delle somme ai singoli utenti, trattenendo le quote per i propri
interventi di servizio domiciliare individuati ai sensi dell'
art. 9, comma 2.
Art. 3 - Prestazioni
considerate.
1. Ai fini della erogazione dei contributi si prendono in
considerazione le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali fornite:
a) da parte dei familiari, dei parenti, del vicinato e delle reti di
solidarietà;
b) da parte del servizio domiciliare gestito dal Comune o dall'ULSS o da
altri organismi con questi Enti convenzionati.
Art. 4 - Condizioni di
accesso.
1. L'attribuzione del contributo regionale è condizionata
all'accertamento del livello di reddito della persona interessata al
contributo.
2. Sono escluse dal contributo regionale le persone il cui reddito
supera i 14 milioni, calcolato con i criteri di cui al comma 3.
3. Il reddito di cui al comma 2 è calcolato sommando i
redditi al lordo, comprensivi delle eventuali indennità di
accompagnamento, dei componenti il nucleo di stabile convivenza e
dividendo tali redditi per il numero dei componenti il nucleo stesso.
4. In ogni caso sono escluse dal contributo regionale le persone
il cui nucleo di stabile convivenza ha un reddito annuo complessivo
superiore a 65 milioni.
5. Sono considerati componenti del nucleo di stabile convivenza
tutti i soggetti che abbiano istituito una convivenza con carattere di
continuità, di assiduità, e che possano fornire sostegno o
assistenza ai componenti stessi.
Art. 5 - Presentazione delle
domande.
1. La persona che vuole ottenere il contributo regionale si
rivolge al servizio sociale competente per territorio che provvede agli
accertamenti e alle rilevazioni necessarie.
Art. 6 - Sistema di
rilevazione.
1. Il sistema di rilevazione e di accertamento è così
articolato:
a) richiesta al servizio sociale
territoriale del Comune o dell'ULSS in caso di delega;
b) rilevazione condizioni persona;
c) rilevazione delle prestazioni erogate alla persona;
d) accertamento.
2. Il sistema di rilevazione di cui al comma 1 è attuato
attraverso l'utilizzazione delle schede tecniche di cui agli allegati A,
B, D, E.
Art. 7 - Scale di
valutazione.
1. Ai fini della rilevazione delle condizioni della persona, la
individuazione del livello di perdita dell'autonomia è effettuata
attraverso la compilazione delle schede contenenti scale di valutazione
della dipendenza, dell'orientamento, di valutazione delle condizioni del
quadro fisico, conformi all'allegato A.
2. Le schede di cui al comma 1 sono compilate a cura del servizio
sociale, da parte dell'assistente sociale d'intesa con il medico
convenzionato per la medicina di base del servizio sanitario nazionale, e
sono sottoscritte da entrambi i compilatori.
3. In assenza dell'intesa di cui al comma precedente, il ruolo del
medico è svolto a cura dell'Ufficio di igiene pubblica dell'ULSS
competente per territorio.
4. La compilazione delle schede di rilevazione è effettuata
in conformità alle apposite istruzioni predisposte a cura del
Dipartimento per i servizi sociali.
Art. 8 - Criteri di
attribuzione.
1. Ad ogni persona è attribuita una classe di punteggio,
secondo la tabella di cui all'allegato C, sulla base delle schede di
rilevazione di cui all'art. 7.
2. Il livello delle prestazioni necessarie per la persona in
perdita di autonomia determina la percentuale della quota attribuita alla
singola persona richiedente, secondo la tabella presentata nell'allegato
C.
3. La quota massima attribuita è pari all'importo
dell'idennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbario 1980,
n. 18.
Art. 9 - Criteri di
erogazione.
1. Il livello delle prestazioni
complessive assicurate alla persona determina la percentuale di
erogazione della quota attribuita.
2. Il servizio sociale individua il livello degli interventi
assicurati alla persona dal servizio sociosanitario domiciliare integrato
ed il livello delle prestazioni assistenziali erogate alla persona dai
familiari o dalle reti di solidarietà, attraverso gli strumenti di
cui agli allegati D, E.
Art. 10 - Certificazioni.
1. Il Sindaco o suo delegato, valuta e certifica le schede di
rilevazione compilate.
2. Le schede individuali certificate sono inviate al Dipartimento
per i servizi sociali della Regione, secondo le modalità che sono
comunicate dallo stesso Dipartimento.
Art. 11 - Aggiornamenti.
1. I dati di ogni richiedente relativi al livello di perdita
dell'autonomia, al livello di reddito e alla quantità delle
prestazioni erogate sono aggiornati periodicamente attraverso le apposite
schede di aggiornamento periodico di cui agli allegati B, D, E.
2. I casi in cui si determina la cessazione dell'intervento per la
modifica stabile o definitiva delle condizioni della persona richiedente,
ivi compreso il trasferimento definitivo presso servizi residenziali,
devono essere tempestivamente segnalati al Dipartimento regionale
competente da parte del servizio sociale territoriale.
3. Il ricovero presso una struttura ospedaliera deve essere
segnalato in modo analogo a quanto indicato nel comma 2, e determina
l'interruzione del contributo.
Art. 12 - Interventi dei
Comuni.
1. I Comuni che erogano servizi di assistenza domiciliare, a
gestione diretta o convenzionata, utilizzano parte della somma rivevuta
per contribuire alle spese del servizio domiciliare, nel limite
percentuale computato per le stesse, ai sensi del comma 2 dell'art. 9
dalle schede di compilazione di cui agli allegati D, E.
2. Sulla scorta delle schede di valutazione il Dipartimento per i
servizi sociali comunica ai singoli Comuni e agli utenti la quota
dell'erogazione regionale che gli stessi Comuni utilizzano secondo quanto
disposto al comma 1.
Art. 13 - Formazione.
1. Per consentire una corretta utilizzazione della metodologia e
degli strumenti previsti nel presente Regolamento, il Dipartimento per i
servizi sociali organizza in modo ricorrente delle iniziative formative
decentrate.
Art. 14 - Relazione annuale e
modifiche.
1. La Giunta regionale, per comprovate necessità operative e
anche sulla scorta delle indicazioni fornite dagli operatori, può
apportare modifiche tecniche necessarie alle schede e alle tabelle di cui
agli allegati A, B, C, D, E, F nonchè ai limiti di reddito di cui ai
commi 2 e 4 dell'art. 4.
2. La deliberazione della Giunta è adottata, sentita la
competente Commissione Consiliare, in occasione della presentazione
annuale della relazione sullo stato di attuazione della legge, secondo il
disposto del comma 4,
art. 3 della
legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 .
Note
(
1) Allegati A, B, C, D, E
omessi.
(
2) Abrogato da lett. b) comma 7
art. 26
legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 9 a decorrere dalla pubblicazione nel
BUR della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di
cui al medesimo comma.
SOMMARIO