Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 (BUR n. 24/2005)
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 (BUR n. 24/2005) [sommario] [RTF]
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO
2005
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per
l’esercizio 2005, ai sensi dell’
articolo 2, comma 3,
lettera a) della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro
496.769.000,00.
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2005 e pluriennale 2005-2007, in relazione a leggi settoriali di spesa,
la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai
sensi dell’
articolo 2, comma 3, lettera c) della
legge regionale 29 novembre 2001, n.
39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”, sono indicate nella tabella A allegata alla presente
legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli
effetti dell’
articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nell’esercizio 2005, sono determinati, per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 nelle misure indicate nelle tabelle
B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere
utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi
provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 3 - Modifica della
legge regionale 27
gennaio 1995, n. 5 “Disposizione per la costituzione del
diritto di superficie in località comprese nell’area della
foresta del Cansiglio”.
1. Dopo il comma 1 dell'
articolo 2 della
legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5
sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (
1)
2. Le modifiche all’articolo 2 della
legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 ,
come introdotte dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a
decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 27 gennaio 1995, n.
5 .
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale assegna ai beneficiari di cui al comma 1 ter
dell’
articolo 2 della
legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 ,
che non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 3 della stessa
legge, un termine massimo di sessanta giorni per presentare la domanda di
acquisto.
4. Trascorsi i termini di cui al comma 3, entro i successivi novanta
giorni, i beneficiari che hanno presentato domanda di acquisto ai sensi
dell’
articolo 3 della legge regionale n. 27 gennaio 1995, n. 5,
possono presentare alla Giunta regionale domanda al fine di ottenere la
concessione prevista dal comma 1 ter, dell’
articolo 2, della
legge regionale n. 27 gennaio 1995, n. 5, relativamente alle porzioni o
quote di beni per i quali non è stata presentata domanda di acquisto
ai sensi del comma 3 del presente articolo.
Art. 4 - Interventi per la
promozione e la valorizzazione delle produzioni lattiero casearie di
qualità.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione
di progetti finalizzati a favorire lo sviluppo e la promozione di marchi
di qualità nel settore delle produzioni lattiero-casearie, allo
scopo di concorrere alla valorizzazione sul mercato e al miglioramento
delle condizioni di commercializzazione delle stesse.
2. Possono beneficiare del presente regime di aiuti:
a) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta e delle
indicazioni geografiche protette, riconosciuti, di cui al regolamento
(CEE) 14 luglio 1992, n. 2081 del Consiglio relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei
prodotti agricoli ed alimentari;
b) gli organismi associativi di produttori o trasformatori che, ai sensi
della normativa nazionale di settore, rappresentano la denominazione di
origine protetta o l’indicazione geografica protetta
nell’ambito della procedura di riconoscimento di cui al regolamento
(CEE) 2081/92 e successive modificazioni;
c) le imprese di trasformazione, con priorità per quelle partecipate
direttamente dai produttori agricoli, limitatamente alla realizzazione di
iniziative ricomprese in progetti coordinati di filiera presentati dai
soggetti di cui alle lettere a) e b).
3. I progetti, finanziabili nel limite massimo del 75 per cento della
spesa ammissibile, possono riguardare la realizzazione di azioni a
carattere informativo, promozionale e pubblicitario, nel rispetto dei
criteri stabiliti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al
settore agricolo pubblicati nella G.U.C.E. 1° febbraio 2000, n. C 28
e dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della
pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato,
nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato
pubblicati nella G.U.C.E. 12 settembre 2001, n. C 252.
4. Gli effetti del presente articolo sono subordinati
all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della
Commissione CE ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato
CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto.
5. Per l’attuazione del presente articolo, è autorizzata per
l’esercizio 2005 una spesa di euro 1.570.000,00 (upb U0031
”Servizi a favore delle produzioni zootecniche”).
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in
agricoltura”.
Art. 6 - Attività
convenzionate dalla Giunta regionale per l’erogazione di aiuti.
1. La Giunta regionale, per la gestione
delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali di provenienza
comunitaria e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a bilancio,
nonché per la gestione delle attività connesse e funzionali
all’erogazione di aiuti, può avvalersi dell’Agenzia
veneta per i pagamenti in agricoltura, previa stipula di apposite
convenzioni.
1 bis. La Giunta regionale, in relazione alle esigenze di articolazione
territoriale, ai fini della realizzazione dello Sportello Unico Agricolo,
può affidare all’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura, mediante apposite convenzioni, la gestione delle proprie
funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare,
assegnando le necessarie risorse e relativo personale. (
3) (
4)
1 ter. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva il piano industriale per l’inserimento del personale
regionale e per la definizione dei servizi territoriali di cui al comma 1
bis. (
5)
2. Nell’esercizio 2005, alla spesa per le attività di cui al
comma 1, si fa fronte con le risorse destinate ad interventi finanziati
dal Fondo sociale dell’Unione europea e relativi cofinanziamenti
nazionali e regionali del bilancio di previsione 2005 (upb U0175
“Formazione professionale”).
Art. 7 - Tassa fitosanitaria
ai sensi della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002
che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione
contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità.
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32
“Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech
società consortile per azioni”.
Art. 9 - Interventi di ricerca
nei settori delle nanotecnologie, dell'alta innovazione tecnologica e nel
distretto tecnologico veneto Nanotech.
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere
interventi di ricerca nei settori delle nanotecnologie e dell'alta
innovazione tecnologica, previsti da accordi di programmazione negoziata
ed attuati da soggetti pubblici o organismi partecipati in forma
maggioritaria da enti pubblici.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata, per
l’esercizio 2005, la spesa di euro 2.000.000,00 (upb U0062
“Aiuti allo sviluppo economico e all’innovazione”).
Art. 10 - Finanziamento
aggiuntivo per l’aggiornamento del Piano triennale per
l’adeguamento della rete viaria.
1. Per l’aggiornamento del piano
triennale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, si
autorizza un finanziamento aggiuntivo per nuovi interventi per
complessivi euro 150.000.000,00 da erogare in dieci anni.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzato, per
ciascuno degli esercizi 2005 e successivi, uno stanziamento di euro
15.000.000,00 allocato sull’upb U0136 “Interventi strutturali
per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del
bilancio pluriennale 2005-2007.
Art. 11 - Interventi di
sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.
1. La Regione del Veneto concorre al potenziamento delle reti
infrastrutturali di trasporto del territorio veneto attraverso il
finanziamento dell’intervento finalizzato alla realizzazione delle
opere viarie complementari alla superstrada a pedaggio Pedemontana
Veneta, da assegnare a favore della società Veneto Strade spa
costituita ai sensi della
legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29
“Costituzione di una società di capitali per la progettazione,
esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti
stradali”.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzato un
contributo di complessivi euro 20.000.000,00 ripartito per euro
4.000.000,00 nell’esercizio 2005 e per euro 16.000.000,00
nell’esercizio 2006 (upb U0136 “Interventi strutturali per la
viabilità regionale, provinciale e comunale”).
Art. 12 - Contributi ai comuni
per la realizzazione di parcheggi scambiatori.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai
comuni per la progettazione di parcheggi scambiatori finalizzati alla
diminuzione del livello di inquinamento all’interno dei centri
urbani.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
determina i criteri e le modalità per l’assegnazione dei
contributi di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata, per
l’esercizio 2005, una spesa di euro 2.000.000,00 (upb U0136
“Interventi strutturali per la viabilità regionale,
provinciale e comunale”).
Art. 13 - Interventi a favore
della mobilità e della sicurezza stradale e modifica della legge regionale 27 gennaio
1993, n. 8 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993)”.
1. Nell’ambito delle finalità previste dalla
legge regionale 30 dicembre
1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della
sicurezza stradale” e successive modificazioni, la Regione è
autorizzata a finanziare interventi per il transito gratuito di veicoli
aventi massa superiore a 7 tonnellate, nei tratti metropolitani veneti
delle autostrade.
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite
convenzioni, anche in via sperimentale, con le società autostradali
e con gli enti locali interessati, con un impegno finanziario regionale
fino ad euro 1.500.000,00 (upb U0135 “Viabilità regionale,
provinciale e comunale”).
3. È abrogato l’
articolo 20 della
legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (Legge finanziaria 1993)”.
Art. 14 - Disposizioni in
materia di trasporto pubblico locale.
1. Al fine di assicurare un adeguato livello di servizio di trasporto
pubblico locale, urbano ed extraurbano, nei comuni classificati in zona
A, così definiti dal Piano regionale di tutela e risanamento
dell’atmosfera, sono assegnati alle provincie euro 6.000.000,00
ripartiti per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il
rimanente 50 per cento in relazione all’estensione del territorio
provinciale.
2. Le risorse potranno essere utilizzate autonomamente dagli enti
affidanti, senza vincoli prestabiliti di percorrenza esercitata dalle
aziende di trasporto, secondo canoni di efficacia, efficienza ed
economicità, per garantire il necessario livello, sia quantitativo
che qualitativo, di servizio di trasporto pubblico locale e per avviare
iniziative, anche sperimentali, di trasporto in zone a domanda debole,
propedeutiche alla definizione dei piani applicativi previsti dal Piano
regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le risorse allocate
sull’upb U0127 “Trasporto pubblico locale”.
4. L’articolo 8 (
8) della
deliberazione legislativa “Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in
materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità,
urbanistica ed edilizia” approvata dal Consiglio regionale in data
9 febbraio 2005, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006, e
comunque non prima dell’approvazione della legge di riordino in
materia di disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale. A
tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare specifici
studi di settore.
5. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 sono
quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio 2005 (upb U0125
“Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti”).
Art. 15 - Interventi per la
qualificazione del servizio ferroviario.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad investire euro 500.000,00
per l’anno 2005 per avviare un programma pluriennale di interventi
finalizzati alla qualificazione del servizio ferroviario regionale, in
particolare attraverso il potenziamento strutturale della rete, al fine
di migliorare e incrementare l’offerta dei servizi a carattere
regionale, anche in collaborazione con le provincie e con gli enti
gestori della rete stessa.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte utilizzando le risorse
allocate sull’upb U0128 “Trasporto su rotaia e SFMR”
del bilancio di previsione 2005.
Art. 16 - Nuovo collegamento
ferroviario Venezia-Chioggia.
1. Al fine di realizzare un nuovo collegamento ferroviario
Venezia-Chioggia in parallelo alla costruenda strada nuova Romea
Commerciale, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare uno
studio di fattibilità.
2. Per la spesa di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro
300.000,00 sull’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore
dei trasporti”.
Art. 17 - Modifiche
all’articolo 69 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1999)”.
Art. 18 - Modifica della
legge regionale 1
marzo 2002, n. 4 “Costituzione dell’organismo
interregionale per la gestione del fiume Po”.
Art. 19 - Ampliamento
dell’esenzione dal ticket sui farmaci.
1. In applicazione delle disposizioni
contenute nell’articolo 1, comma 275, lettera b), della legge 23
dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”,
l’esenzione per reddito dal pagamento del ticket sui farmaci si
applica alle persone appartenenti ad un nucleo familiare individuato
secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 22 gennaio
1993 del Ministro della sanità “Modalità di attestazione
del diritto alla fruizione dell’assistenza sanitaria in regime di
partecipazione alla spesa”, avente un reddito complessivo, ai fini
IRPEF, riferito all’anno precedente, non superiore alle soglie
indicate nella Tabella A, allegata alla presente legge, definite per
numero e tipologia di componenti. La Tabella A può essere modificata
con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare. (
11)
2. A partire dal 1° marzo 2005, in via sperimentale per dodici mesi,
non sono più sottoposte a compartecipazione (ticket) le prestazioni
ambulatoriali chirurgiche, nonché le prestazioni ambulatoriali
diagnostico-terapeutiche invasive.
Art. 20 - Ulteriori
disposizioni sull’articolo 40 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”
concernente Centro regionale sulla sclerosi multipla.
1. Al fine di dare attuazione a quanto
previsto dall’
articolo 40 della
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 ,
è istituito un centro specialistico residenziale e diurno dedicato
alla riabilitazione di pazienti affetti da gravi patologie neuromotorie.
Il centro, affidato alla Fondazione Vincenzo Stefano Breda, opererà
d’intesa con l’Azienda ULSS n. 16 e con l’Azienda
ospedaliera di Padova.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati almeno in euro
1.500.000,00 annui si fa fronte mediante le risorse allocate
sull’upb U0140 “Obiettivi di Piano per la Sanità”.
Art. 21 - Contributi per la
sorveglianza sugli ex esposti ed esposti all’amianto.
1. La Regione del Veneto istituisce e disciplina uno specifico servizio
di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti ed ex esposti
all’amianto.
2. Si intende per ex esposto o esposto all’amianto quel soggetto
che abbia lavorato o che lavori in ambienti di lavoro definiti a rischio
amianto.
3. La Giunta regionale, sulla base delle proposte degli SPISAL, sentita
la competente Commissione consiliare adotta linee guida finalizzate alla
prevenzione e alla diagnosi precoce dei danni provocati
dall’esposizione all’amianto.
4. I lavoratori ex esposti o esposti all’amianto così come
definiti al comma 2 beneficiano a titolo gratuito delle prestazioni
sanitarie previste da apposite linee guida elaborate ai sensi del comma
3.
5. La Giunta regionale provvede all’attivazione di un programma di
informazione e di educazione sanitaria per i lavoratori ex esposti o
esposti.
6. Agli oneri derivanti del presente articolo, quantificati in euro
200.000,00, si fa fronte con le risorse allocate sull’upb U0140
“Obiettivi di piano per la sanità”.
Art. 22 - Sviluppo e
miglioramento dell’attività dei servizi in cui operano tecnici
dei servizi di igiene e sanità pubblica, dei servizi di igiene degli
alimenti e della nutrizione e, dei servizi veterinari.
Art. 23 - Copertura del
disavanzo di gestione 2004 del servizio sanitario regionale.
1. Per l’anno 2005, alla copertura del disavanzo di gestione 2004
del servizio sanitario regionale, sono destinati i gettiti derivanti:
a) dalla maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 2 della
legge regionale 26
novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi
regionali”;
b) dalla variazione, rispetto al 2004, delle aliquote
dell’addizionale regionale IRPEF di cui all’articolo 1 della
legge regionale 26
novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi
regionali”.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 175, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, si conferma la
decorrenza degli effetti di cui agli articoli 1 e 2 della
legge regionale 26 novembre
2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi
regionali”.
Art. 24 - Operazioni di
provvista finanziaria a breve termine per far fronte alle carenze di
liquidità del servizio sanitario regionale.
1. In conformità all’articolo 3, comma 17, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, al
fine di consentire l’effettuazione delle spese del servizio
sanitario regionale per le quali è già prevista idonea
copertura di bilancio e, di fronteggiare la temporanea carenza di
liquidità derivante dalla non completa erogazione da parte dello
Stato delle risorse spettanti alla Regione in base ai riparti del
servizio sanitario di parte corrente per gli anni 2003 e 2004 approvati
con delibere CIPE 8/2003 e 26/2004 e, dai ritardi nell’erogazione
da parte dello Stato delle risorse relative ai gettiti aggiuntivi delle
manovre fiscali approvate dalla Regione per gli anni 2002, 2003 e 2004
sull’addizionale regionale all’Irpef e sull’Irap, si
autorizza la Giunta regionale a ricorrere, sul mercato finanziario, a
operazioni di provvista finanziaria a breve termine, correlate alle somme
dovute dallo Stato e non ancora erogate alla Regione.
2. L’esposizione contemporaneamente derivante dalle operazioni di
provvista finanziaria di cui al comma 1 non può comunque superare
complessivamente i 350 milioni di euro.
3. Il rimborso delle operazioni di provvista di cui al comma 1 avviene in
concomitanza con l’erogazione da parte dello Stato dei
corrispondenti finanziamenti, e i relativi oneri fanno carico
all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”.
Art. 25 - Strutture
innovative per la disabilità.
1. Al fine di agevolare la realizzazione di strutture residenziali per
l’erogazione di servizi innovativi per la disabilità quali
l’accoglienza temporanea, il sollievo alle famiglie e il sostegno
agli operatori, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, determina i criteri per l’erogazione di contributi in
conto capitale fino al cinquanta per cento dell’importo complessivo
ammesso al finanziamento o di contributi in conto interessi fino al
novanta per cento dell’importo complessivo ammesso al
finanziamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è costituito un fondo
regionale per la realizzazione di strutture per servizi innovativi alla
disabilità di euro 5.000.000,00 (upb U0154 “Interventi
strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane”).
Art. 26 - Istituzione del
fondo per la domiciliarità.
Art. 27 - Interventi per
l’assistenza delle persone non autosufficienti.
1. Per l’anno 2005 le quote di rilievo sanitario per
l’assistenza delle persone non autosufficienti nei centri di
servizi residenziali extra-ospedalieri sono incrementate del cinque per
cento rispetto agli importi fissati per il 2004. Tali incrementi sono
riconosciuti agli enti gestori dei centri residenziali che non applichino
incrementi della retta alberghiera superiori all’uno e otto per
cento. Eventuali necessità di incrementi superiori al suddetto
limite, e comunque non oltre il tre per cento, dovranno essere
compiutamente dimostrate e conseguire il parere di congruità da
parte della direzione regionale competente.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle aziende ULSS
ulteriori posti di residenzialità destinati all’accoglienza di
persone non autosufficienti, per il raggiungimento dei livelli previsti
dalla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 751
secondo gli indirizzi e nelle more dell’approvazione del
provvedimento di cui all’articolo 34, comma 1, della
legge regionale 30 gennaio
2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2004”, calcolando il fabbisogno sui dati demografici al 31 dicembre
2004.
3. Sono comunque riconosciuti, anche in deroga al limite di cui al comma
2, i posti oggetto di ristrutturazione e/o nuova costruzione, finanziati
con i fondi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67
“Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 1988)” e successive modificazioni.
4. Per l’anno 2005, la Giunta regionale è autorizzata ad
assegnare alle aziende ULSS ulteriori posti di residenzialità
destinati all’accoglienza di persone disabili per il raggiungimento
dei livelli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale del 10
marzo 2000, n. 751 secondo gli indirizzi di cui all’articolo 34,
comma 1, della
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
5. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali
provvede alla programmazione, alla verifica delle prestazioni e al
controllo della rendicontazione dei costi di tutti i servizi di
residenzialità extraospedaliera.
6. Le quote di rilievo sanitario per l’assistenza delle persone con
disabilità nelle strutture residenziali sono incrementate dello
stesso valore percentuale di cui al comma 1.
7. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale determina l’entità della quota di
rilievo sanitario in relazione al fabbisogno assistenziale delle persone
con disabilità.
7 bis. La Giunta regionale è impegnata entro novanta giorni
dall’entrata in vigore del presente comma alla revisione del
sistema di determinazione dei contributi di rilevo socio-sanitario per
l’accoglienza delle persone con disabilità nei servizi
residenziali, attraverso l’individuazione di criteri e
modalità che ne prevedano l’articolazione su tre livelli ed in
relazione al progetto assistenziale individuale. (
14)
Art. 28 - Contributi per
immobili utilizzati per finalità socio-turistiche.
1. La Giunta regionale, disciplina, con proprio provvedimento, i criteri
e le modalità per la concessione di contributi finalizzati
all’adeguamento alle normative tecniche di immobili destinati o da
destinarsi a strutture dedicate ad attività socio-turistiche gestite
da enti pubblici o dai soggetti di cui al comma 5, dell’articolo 1,
della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Si intendono per strutture dedicate ad attività socio-turistiche
gli immobili di enti pubblici o dei soggetti di cui al comma 5
dell’articolo 1 della legge n. 328/2000, finalizzati ad ospitare
temporaneamente attività sociali nei settori della terza età,
dell’handicap, dei minori e delle devianze sociali in genere.
3. I singoli contributi non possono superare il settanta per cento della
spesa ammissibile.
4. Sull’immobile beneficiario del contributo è costituito un
vincolo decennale di destinazione d’uso per l’esercizio delle
attività per le quali il contributo è stato concesso.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro
1.000.000,00 per l’esercizio 2005, si fa fronte con le risorse
allocate sull’upb U0154 “Interventi strutturali a favore
delle persone disabili, adulte a anziane” del bilancio di
previsione 2005.
Art. 29 - Contributo per
l’adunata annuale degli alpini 2006.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alle spese
sostenute dal comitato promotore dell’adunata nazionale degli
alpini, da realizzarsi ad Asiago nel maggio 2006, fino ad un importo
massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006.
2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del
contributo e di rendicontazione delle spese sostenute (upb U0010
“Celebrazioni e manifestazioni”).
Art. 30 - Disposizioni in
materia di diritto allo studio non universitario.
1. La Regione del Veneto, nelle more dell'adozione dei decreti
legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale” e nelle more della completa applicazione
delle norme in materia di diritto allo studio, interviene in favore delle
famiglie degli studenti del sistema veneto di istruzione. Per tale
finalità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
contributi:
a) per la spesa d'acquisto dei libri di testo, in favore degli studenti
delle scuole del primo ciclo di istruzione, limitatamente alle scuole
medie, e del secondo ciclo di istruzione, del Veneto;
b) per le spese di trasporto scolastico pubblico in favore degli studenti
delle scuole del secondo ciclo di istruzione del Veneto.
2. I contributi di cui al comma 1 sono complementari ed integrativi di
quelli statali.
3. Con riferimento all'anno scolastico 2005-2006, il contributo di cui
alla lettera a) del comma 1 è concesso sino ad un massimo di euro
250,00 per ciascun studente, ai nuclei familiari aventi un indicatore di
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 17.721,56.
4. Con riferimento all'anno scolastico 2005-2006, il contributo di cui
alla lettera b) del comma 1 è concesso ai nuclei familiari aventi un
ISEE non superiore ad euro 17.721, 56.
5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi
di cui al comma 1, nonché il riparto finanziario tra gli interventi
di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma
1.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati per l'esercizio 2005 in euro 5.500.000,00, si fa fronte
utilizzando le risorse allocate sull'upb U0172 "Interventi per il diritto
allo studio" del bilancio di previsione 2005.
7. È abrogato l'
articolo 59 della
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004"; ai procedimenti
amministrativi già in corso, alla data di entrata in vigore della
presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in
cui hanno avuto inizio.
Art. 31 - Consorzio in
scienze motorie presso l’Università degli Studi di Padova.
1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere finanziariamente e sotto
il profilo organizzativo il corso di laurea in scienze motorie, partecipa
al Consorzio universitario per le scienze motorie in Padova anche per il
biennio 2005/2006.
2. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Consorzio di cui
al comma 1 l’importo di euro 83.000,00 per l’esercizio 2005 e
di euro 80.000,00 per l’esercizio 2006 (upb U0172 “Interventi
per il diritto allo studio”).
Art. 32 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Tabella A (15)
(articolo 19)
Numero componenti
|
Tipologia nucleo familiare
|
Reddito complessivo nucleo familiare ai fini IRPEF soglia di
esenzione in euro
|
1
|
1 componente
|
euro 8.000,00
|
2
|
1 coniuge e 1 familiare a carico
|
euro 8.750,00
|
2 coniugi
|
euro 12.000,00
|
3
|
1 coniuge e 2 familiari a carico
|
euro 9.500,00
|
2 coniugi e 1 familiare a carico
|
euro 12.750,00
|
4
|
1 coniuge e 3 familiari a carico
|
euro 10.250,00
|
2 coniugi e 2 familiari a carico
|
euro 13.500,00
|
>4
|
1 coniuge e almeno 4 familiari a carico
|
euro 10.250,00
|
2 coniugi e almeno 3 familiari a carico
|
euro 14.250,00
|
ALLEGATI OMESSI
Note
(
1) Testo riportato dopo il comma
1 art. 2
legge
regionale 27 gennaio 1995, n. 5 .
(
2) Testo riportato dopo il comma
1 art. 11
legge
regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
(
3) Comma aggiunto da comma 1
articolo 15 della
legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
Vedi quanto disposto dall’articolo 4 della
legge regionale 24 maggio 2023, n. 9
in tema di ulteriore capacità assunzionale alla fine di determinare
condizioni finalizzate a garantire l’esercizio delle relative
funzioni.
(
4) Vedi quanto disposto
dall’articolo 4 della
legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 in
tema di ulteriore capacità assunzionale alla fine di determinare
condizioni finalizzate a garantire l’esercizio delle relative
funzioni.
(
5) Comma aggiunto da comma 1
articolo 15 della
legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
(
6) Articolo abrogato da comma 1
art. 3
legge
regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
(
7) Testo riportato dopo
l’art. 2
legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 .
(
8) Si tratta dell’art. 8
della
legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 8 che ha inserito il comma 4 bis
nell’articolo 4 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
(
9) Testo riportato dopo il comma
2 art. 69
legge
regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .
(
10) Testo riportato dopo il
comma 3 art. 4
legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 .
(
11) Comma così
sostituito da comma 1 art. 16
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
(
12) Articolo abrogato dal
1° gennaio 2007 da lett. b) comma 4 art. 8
legge regionale 16 agosto 2007, n.
23 .
(
13) Articolo abrogato da
lett. c) comma 1 art. 9
legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 ;
in precedenza il comma 2 dell’art. 3 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n.
1 stabiliva che le risorse previste dal presente articolo
confluissero nel fondo regionale per la non autosufficienza istituito e
disciplinato dal medesimo articolo 3.
(
14) Comma così aggiunto
da comma 1 art. 59
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9
(BUR n. 24/2005)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2005
-
-
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
-
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
-
Art. 3 - Modifica della
legge
regionale 27 gennaio 1995, n. 5 “Disposizione per la
costituzione del diritto di superficie in località comprese
nell’area della foresta del Cansiglio”.
-
Art. 4 - Interventi per la
promozione e la valorizzazione delle produzioni lattiero casearie
di qualità.
-
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n.
31 “Istituzione dell’Agenzia Veneta per i pagamenti
in agricoltura”.
-
Art. 6 - Attività
convenzionate dalla Giunta regionale per l’erogazione di
aiuti.
-
Art. 7 - Tassa fitosanitaria ai
sensi della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002
che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
protezione contro l’introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la
loro diffusione nella Comunità.
-
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2003, n.
32 “Partecipazione della Regione alla società Veneto
Nanotech società consortile per azioni”.
-
Art. 9 - Interventi di ricerca
nei settori delle nanotecnologie, dell'alta innovazione tecnologica
e nel distretto tecnologico veneto Nanotech.
-
Art. 10 - Finanziamento
aggiuntivo per l’aggiornamento del Piano triennale per
l’adeguamento della rete viaria.
-
Art. 11 - Interventi di sviluppo
del sistema infrastrutturale viario veneto.
-
Art. 12 - Contributi ai comuni
per la realizzazione di parcheggi scambiatori.
-
Art. 13 - Interventi a favore
della mobilità e della sicurezza stradale e modifica della
legge
regionale 27 gennaio 1993, n. 8 “Provvedimento generale
di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge
finanziaria 1993)”.
-
Art. 14 - Disposizioni in materia
di trasporto pubblico locale.
-
Art. 15 - Interventi per la
qualificazione del servizio ferroviario.
-
Art. 16 - Nuovo collegamento
ferroviario Venezia-Chioggia.
-
Art. 17 - Modifiche
all’articolo 69 della legge regionale 22 febbraio 1999, n.
7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”.
-
Art. 18 - Modifica della
legge
regionale 1 marzo 2002, n. 4 “Costituzione
dell’organismo interregionale per la gestione del fiume
Po”.
-
Art. 19 - Ampliamento
dell’esenzione dal ticket sui farmaci.
-
Art. 20 - Ulteriori disposizioni
sull’articolo 40 della legge regionale 30 gennaio 2004, n.
1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2004” concernente Centro regionale sulla sclerosi multipla.
-
Art. 21 - Contributi per la
sorveglianza sugli ex esposti ed esposti all’amianto.
-
Art. 22 - Sviluppo e
miglioramento dell’attività dei servizi in cui operano
tecnici dei servizi di igiene e sanità pubblica, dei servizi
di igiene degli alimenti e della nutrizione e, dei servizi
veterinari.
-
Art. 23 - Copertura del
disavanzo di gestione 2004 del servizio sanitario regionale.
-
Art. 24 - Operazioni di
provvista finanziaria a breve termine per far fronte alle carenze
di liquidità del servizio sanitario regionale.
-
Art. 25 - Strutture innovative
per la disabilità.
-
Art. 26 - Istituzione del fondo
per la domiciliarità.
-
Art. 27 - Interventi per
l’assistenza delle persone non autosufficienti.
-
Art. 28 - Contributi per
immobili utilizzati per finalità socio-turistiche.
-
Art. 29 - Contributo per
l’adunata annuale degli alpini 2006.
-
Art. 30 - Disposizioni in
materia di diritto allo studio non universitario.
-
Art. 31 - Consorzio in scienze
motorie presso l’Università degli Studi di Padova.
-
Art. 32 - Dichiarazione
d’urgenza.