1. Le tariffe per gli accertamenti, indagini e prestazioni
medicolegali, effettuate nell'interesse di privati in materia di igiene e
sanità pubblica e di medicina veterinaria, di cui alle leggi
regionali
31 maggio
1980, n. 77 e
31
maggio 1980, n. 78 nonchè gli accertamenti e le indagini di cui
alla
legge
regionale 30 novembre 1982, n. 54 , sono determinate dalla Giunta
regionale, tenute presenti anche le determinazioni delle tariffe e dei
diritti emanati con il decreto del Ministero della sanità del 14
febbraio 1991.
2. Le tariffe di cui al comma 1 possono essere aumentate
annualmente in tutto o in parte, dalla Giunta regionale in misura non
superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente,
ovvero in misura non superiore alla percentuale eventualmente disposta
con norma specifica definita dallo Stato.