Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 (BUR n. 54/1982)
Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 (BUR n. 54/1982) [sommario] [RTF]
PREVENZIONE,
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. (1)
Titolo I
Art. 1 – (Funzioni di
prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).
Art. 2 – (Trasferimento
di funzioni).
Art. 3 - (Attività di
prevenzione).
Le attività di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l’accertamento e il controllo dei fattori di
nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di
lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine
di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui
all’ultimo comma dell’articolo 4, nonchè al fine della
tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell’articolo 27
della legge 23 dicembre 1980, n. 833; i predetti compiti sono realizzati
anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di
protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio
dell’Unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni
definite dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; (
4)
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro
conoscenza, anche a livello di luoghi di lavoro e di ambiente di
residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento
comunale e le rappresentanze sindacali, ai fini anche di una corretta
gestione degli strumenti informativi;
c) la indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori
di rischio e al risanamento di ambienti di lavoro, in applicazione delle
norme di legge vigenti in materia, e l’esercizio delle
attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d)
ed e) dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
(
5)
d) la formulazione di mappe di rischio con l’obbligo per le aziende
di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro
caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull’uomo e
sull’ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l’adozione delle
misure idonee a prevenirne l’insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei
progetti di insediamenti e di attività produttive in genere con le
esigenze di tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico -
sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori
interessati;
g) la formulazione di programmi di interventi per comparto produttivo o
per rischi specifici;
h) la promozione di iniziative nel campo della formazione e della
educazione sanitaria finalizzata a realizzare una diffusione sistematica
delle conoscenze dei temi della nocività ambientale e della
patologia professionale ed elevare inoltre i livelli di partecipazione
dei lavoratori e della popolazione in generale;
i) la vigilanza e controllo sul lavoro a domicilio;
l) il collegamento con l’attività dei medici di base e con i
servizi della Unità sanitaria locale;
m) la compilazione e l’aggiornamento da parte dell’Unità
sanitaria locale del libretto sanitario personale di cui all’art.
27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nell’esercizio delle funzioni a esse attribuite per
l’attività di prevenzione le Unità sanitarie locali,
garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del
segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi,
sia dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto, sia degli operatori che, nell’ambito delle loro competenze
tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e
riabilitazione. (
6)
Gli interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro,
concernenti la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di
misure necessarie e idonee a tutelare la salute e la integrità
fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non
previste da specifiche norme di legge, sono effettuate sulla base di
esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali e il
datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o
accordi collettivi applicati nell’unità produttiva.
Art. 4 - (Controlli preventivi
sui nuovi insediamenti produttivi).
Gli interventi di cui alla lettera f) dell’articolo 3 sono
effettuati dal settore attraverso i propri servizi su richiesta
obbligatoria del sindaco del comune interessato.
Spetta inoltre al servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro o al settore nei casi previsti dal quarto comma
dell’articolo 1 l’esercizio delle competenze di cui
all’articolo 48 del dpr 19 marzo 1956, n. 303 concernenti
l’istituto della notifica sugli impianti industriali già
svolta dagli ispettorati provinciali e regionali del lavoro.
Art. 5 - (Limiti massimi di
accettabilità di inquinamenti ed emissioni sonore).
Il servizio controlla che nei luoghi di lavoro non vengano superati i
limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti
massimi di esposizione relativi ad agenti inquinanti di natura chimica,
fisica e biologica e delle emissioni sonore, come verranno fissati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell’art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
A tal fine il servizio effettua i necessari accertamenti direttamente o
mediante il presidio multizonale competente per territorio.
Art. 6 - (Tutela della salute
degli addetti ai lavori agricoli forestali, zootecnici).
Per quanto attiene la tutela della salute degli addetti ai lavori
agricoli, forestali,zootecnici, il servizio elabora i programmi di
intervento e svolge attività in materia di:
1) prevenzione degli infortuni e delle intossicazioni di prodotti e
sostanze chimiche e uso di antiparassitari, fertilizzanti ecc.;
2) uso di macchine e attrezzi come possibile fonte di infortuni;
3) altri interventi nel campo specifico anche su richiesta degli enti
locali territoriali, delle organizzazioni sindacali, in relazione alle
finalità della presente legge.
Art. 7 - (Funzioni relative
alla radioprotezione)
In tema di radioprotezione il settore esercita le attribuzioni demandate
all’ispettorato del lavoro dal dpr 13 febbraio 1964, n. 185.
Art. 8 - (Accertamenti e
visite mediche preventive e periodiche)
Il servizio vigila, coordina e indirizza l’effettuazione degli
accertamenti previsti dall’art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dal dpr 30 giugno 1965, n. 1124,
nonchè dalle altre visite mediche preventive e periodiche stabilite
dalle norme vigenti negli ambienti di lavoro.
Le visite predette possono essere eseguite da medici convenzionati ai
sensi delle vigenti convenzioni nazionali di cui all’articolo 48
della legge 23 dicembre 1978, n.833 per la medicina generale e per la
specialistica ambulatoriale; per le indagini strumentali eventualmente
occorrenti, si fa ricorso a strutture pubbliche di diagnosi e cura o a
quelle private convenzionate ai sensi dell’articolo 44 della
predetta legge.
I risultati dei dati di rischio rilevati sono resi noti ai sensi del
precedente articolo 3, lettera b).
Al fine di non disgiungere gli aspetti ambientali da quelli sanitari, il
servizio valuta le risultanze degli accertamenti sanitari per gli
eventuali interventi e adempimenti di cui al precedente art. 3, lettere
a) e c).
Art. 9 - (Attività di
polizia giudiziaria) (7)
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e
successivamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, le
Unità sanitarie locali inviano al Presidente della Giunta regionale
l’elenco degli addetti al servizio, che svolgono attività
ispettiva ai fini della proposta al prefetto per l’assunzione, da
parte dei predetti, della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,
in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate
relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza
del lavoro. (
8)
Entro i successivi trenta giorni il Presidente della Giunta regionale
propone al prefetto l’elenco stesso, per l’approvazione.
I ricorsi al Presidente della Giunta regionale previsti dal quinto comma
dell’art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attraverso i
provvedimenti adottati dal personale ispettivo di cui al primo comma del
presente articolo, sono decisi dal Presidente stesso, sentite le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.
Il Presidente della Giunta regionale può sospendere la esecuzione
dell’atto impugnato.
Per ogni altra modalità, si osservano le norme di cui al dpr 24
novembre 1971, n. 1199.
Art. 10 - (Mappe di rischio
degli ambienti di lavoro)
Il servizio provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati utili per
la formazione di mappe di rischio negli ambienti di lavoro e alla
diffusione dei dati stessi.
Sulla base del sistema informativo predisposto dalla Regione presso ogni
Unità sanitaria locale verranno raccolte dal servizio medesimo tutte
le informazioni relative ai singoli, alle unità produttive,
all’ambiente, nonchè ai risultati di eventuali indagini
aggiuntive ai fini epidemiologici svolte sia su persone che su animali.
Art. 11 - (Eliminazione dei
fattori di rischio)
Il servizio vigila affinchè siano eliminati i fattori di rischio e
siano bonificati gli ambienti di lavoro.
A tal fine:
a) accerta l’applicazione della normativa vigente in materia di
sicurezza, sia per quanto concerne i limiti massimi di accettabilità
delle concentrazioni di cui all’art. 5 della presente legge, sia
per quanto concerne le norme relative all’igiene del lavoro e alla
prevenzione degli infortuni;
b) controlla che le aziende attivino, in conformità all’art.
3, misure idonee all’abbattimento dei fattori di rischio e al
risanamento degli ambienti di lavoro in applicazione delle norme vigenti
in materia, anche ai sensi dell’art. 7, primo comma, lettera c),
della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) predispone e realizza piani di controllo per comparti produttivi anche
sulla base di mappe di rischio a livello territoriale e/ o settoriale;
d) ha la facoltà di ricorrere alla diffida di cui all’art. 9
del dpr 13 marzo 1955, n. 520.
Art. 12 - (Controlli sanitari
sui lavoratori).
Il servizio:
a) programma e può effettuare, anche avvalendosi di altri servizi e
presidi della Unità sanitaria locale, controlli sanitari mirati su
lavoratori esposti a rischio specifico;
b) compila l’elenco dei lavoratori esposti a rischio sulla base
degli elenchi trasmessi dai datori di lavoro, i quali sono tenuti anche a
comunicare le eventuali variazioni;
c) indirizza gli interventi diagnostici per l’accertamento di
tecnopatie;
d) diffonde le informazioni necessarie per gli interventi mirati di
prevenzione.
Il servizio, avvalendosi anche di altri servizi e presidi
dell’Unità sanitaria locale:
a) accerta che sia compilato e aggiornato, ai sensi della normativa
vigente, il libretto sanitario personale, con le indicazioni relative
alla eventuale esposizione a rischi;
b) provvede all’elaborazione, alla raccolta e al controllo di
questionari;
c) provvede alla programmazione ed esecuzione di indagini
epidemiologiche;
d) provvede all’educazione sanitaria sulla nocività ambientale
e sullo stato di salute dei lavoratori;
e) coordina e indirizza gli accertamenti sanitari preventivi e periodici
previsti dalla legislazione vigente.
Art. 13 –
(Convenzioni).
Art. 14 – (Assetto
funzionale e organizzativo).
Art. 15 - (Metodologia
operativa).
La metodologia operativa del servizio si articola attraverso:
a) l’indagine ambientale nel reparto, nella fabbrica, nel luogo di
lavoro agricolo, nell’azienda artigiana e negli altri ambienti di
lavoro, condotta avvalendosi delle conoscenze e delle esperienze
acquisite dai lavoratori con la partecipazione degli stessi e/o delle
loro organizzazioni e dei datori di lavoro. L’indagine è
preceduta da una fase informativa sull’ambiente e sulle condizioni
di lavoro, cui concorrono i registri dei dati ambientali e dei dati
biostatistici;
b) l’analisi del ciclo produttivo;
c) il coordinamento e controllo sull’effettuazione delle visite
mediche;
d) la diffusione dei dati delle indagini nell’ambito delle
finalità di cui all’art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, anche ai fini di rilevare i sintomi soggettivi prevalenti.
Art. 16 - (Il presidio
multizonale di prevenzione)
Art. 17 - (Servizi del
presidio multizonale di prevenzione)
Art. 18 - (Confluenza nel
presidio multizonale di prevenzione delle funzioni e dei compiti
strumentali e analitici dei laboratori provinciali di igiene e
profilassi, dell’ispettorato del lavoro, dell’Enpi e
dell’Ancc).
Art. 19 -(Intervento del
presidio multizonale di prevenzione).
Art. 20 - (Responsabile di
sezione)
Art. 21 - (Il responsabile
del presidio multizonale di prevenzione)
Art. 22 - (Comitato tecnico
del presidio multizonale di prevenzione).
Art. 23 - (Rapporti tra
Unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato il presidio
multizonale di prevenzione e le altre Unità sanitarie locali
interessate).
Art. 24 - (Richiesta di
consulenza alle università degli studi,all'istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, all’istituto superiore per
la sanità, consiglio nazionale delle ricerche e al comitato
nazionale per l’energia nucleare)
Art. 25 - (Tariffari).
(20)
La Giunta regionale, fissa i tariffari per gli accertamenti e le indagini
richieste nell’interesse privato al servizio e ai presidi
multizonali di prevenzione, ivi comprese le attività già a
pagamento dell’Enpi e dell’Ancc per gli interventi di
consulenza di cui all’ultimo comma dell’articolo 20 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(omissis) (
21)
Art. 26 - (Centro regionale
di ricerca, documentazione, raccolta e diffusione dei dati)
La Giunta regionale assume idonee iniziative per la istituzione di un
centro regionale di ricerca, documentazione, raccolta e diffusione dei
dati, in modo da favorire lo scambio di informazioni tecniche e
bibliografiche a disposizione delle Unità sanitarie locali, delle
forze sociali e imprenditoriali che ne facciano richiesta.
Il centro può essere gestito con il concorso di una o più
Unità sanitarie locali e/ o dell’università degli studi
secondo la disciplina fissata da apposita convenzione con la Regione.
Il centro contribuisce alla formazione e all’aggiornamento del
personale addetto ai servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro.
Art. 27 - (Comitato
regionale di coordinamento)
La Giunta regionale costituisce un comitato regionale di coordinamento
quale proprio organismo di consultazione sui temi di prevenzione, igiene
e sicurezza negli ambienti di lavoro con il compito di proporre alla
Giunta regionale le più opportune direttive sui criteri operativi
dei servizi, allo scopo di assicurare nell’intero territorio
l’omogeneità e l’uniformità delle modalità di
intervento.
Il comitato è presieduto dall’assessore regionale alla
sanità o da persona da lui delegata ed è costituito:
1) da tre presidenti di Unità sanitarie locali designati
dall’Anci regionale;
2) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
3) da tre rappresentanti dei datori di lavoro;
4) da un responsabile di un presidio multizonale di prevenzione designato
dalla Giunta regionale;
5) da due responsabili di servizi per la prevenzione, igiene e sicurezza
negli ambienti di lavoro delle Unità sanitarie locali designati
dalla Giunta regionale;
6) da un esperto in chimica, in ingegneria, in medicina del lavoro,
designati dalla Giunta regionale;
7) da due medici del lavoro designati dalle università di Padova e
di Verona.
La Giunta regionale, di volta in volta, può chiamare a far parte del
comitato uno o più docenti universitari in relazione ai temi da
trattare.
Le funzioni di segreteria sono espletate da personale della Regione.
Il comitato ha sede presso l’assessorato alla sanità e
può riunirsi presso gli uffici della Giunta regionale o presso una
Unità sanitaria locale.
Art. 28 - (Finanziamenti
delle attività previste dalla legge)
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge la
Regione Veneto, nell’ambito del piano socio-sanitario regionale,
determina:
a) appositi finanziamenti per la costituzione, l’avvio e/ o il
potenziamento dei servizi previsti dalla presente legge in ordine alla
dotazione sia strumentale che di organici;
b) appositi finanziamenti per l’attuazione del progetto obiettivo:
« La tutela della salute dei lavoratori in ambienti di lavoro
»;
c) impartisce direttive alle Unità sanitarie locali affinchè
nella relazione al bilancio preventivo individuino le risorse e gli
organici necessari al funzionamento del servizio di prevenzione, igiene e
sicurezza negli ambienti di lavoro.
ALLEGATO alla
legge
regionale 30 novembre 1982, n. 54 (art. 16)
omissis (
22)
Note
(
1) L’art. 5, comma
secondo, della
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 ,
ha disposto che dalla sua entrata in vigore (dal 17 dicembre 1982), la
unità sanitaria locale (USL) assume la denominazione di unità
locale socio sanitaria (ULSS).
(
2) Articolo abrogato
dall’art. 33 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale
attuativa del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con
modificazioni della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
(
3) Articolo abrogato
dall’art. 33 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale
attuativa del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con
modificazioni della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
(
7) Art. 123 comma 1 lett. a)
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 delega ad ULSS la proposta al prefetto dell'elenco
degli addetti alla attività di polizia giudiziaria in materia di
sicurezza del lavoro di cui al presente articolo.
(
9) Articolo abrogato
dall’art. 33 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale
attuativa del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con
modificazioni della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
(
10) Articolo abrogato
dall’art. 33 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale
attuativa del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con
modificazioni della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
(
22) Allegato abrogato per
effetto dell'abrogazione dell'articolo 16.
SOMMARIO