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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 (BUR n. 54/1982)

Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 (BUR n. 54/1982) [sommario] [RTF]

PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. (1)

Titolo I

Art. 1 – (Funzioni di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).

omissis (2)

Art. 2 – (Trasferimento di funzioni).

omissis (3)

Art. 3 - (Attività di prevenzione).

Le attività di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l’accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all’ultimo comma dell’articolo 4, nonchè al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1980, n. 833; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell’Unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; (4)
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luoghi di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale e le rappresentanze sindacali, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi;
c) la indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento di ambienti di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l’esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; (5)
d) la formulazione di mappe di rischio con l’obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l’adozione delle misure idonee a prevenirne l’insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico - sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati;
g) la formulazione di programmi di interventi per comparto produttivo o per rischi specifici;
h) la promozione di iniziative nel campo della formazione e della educazione sanitaria finalizzata a realizzare una diffusione sistematica delle conoscenze dei temi della nocività ambientale e della patologia professionale ed elevare inoltre i livelli di partecipazione dei lavoratori e della popolazione in generale;
i) la vigilanza e controllo sul lavoro a domicilio;
l) il collegamento con l’attività dei medici di base e con i servizi della Unità sanitaria locale;
m) la compilazione e l’aggiornamento da parte dell’Unità sanitaria locale del libretto sanitario personale di cui all’art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nell’esercizio delle funzioni a esse attribuite per l’attività di prevenzione le Unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi, sia dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, sia degli operatori che, nell’ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. (6)
Gli interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure necessarie e idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuate sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali e il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell’unità produttiva.

Art. 4 - (Controlli preventivi sui nuovi insediamenti produttivi).

Gli interventi di cui alla lettera f) dell’articolo 3 sono effettuati dal settore attraverso i propri servizi su richiesta obbligatoria del sindaco del comune interessato.
Spetta inoltre al servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro o al settore nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 1 l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 48 del dpr 19 marzo 1956, n. 303 concernenti l’istituto della notifica sugli impianti industriali già svolta dagli ispettorati provinciali e regionali del lavoro.

Art. 5 - (Limiti massimi di accettabilità di inquinamenti ed emissioni sonore).

Il servizio controlla che nei luoghi di lavoro non vengano superati i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad agenti inquinanti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore, come verranno fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
A tal fine il servizio effettua i necessari accertamenti direttamente o mediante il presidio multizonale competente per territorio.

Art. 6 - (Tutela della salute degli addetti ai lavori agricoli forestali, zootecnici).

Per quanto attiene la tutela della salute degli addetti ai lavori agricoli, forestali,zootecnici, il servizio elabora i programmi di intervento e svolge attività in materia di:
1) prevenzione degli infortuni e delle intossicazioni di prodotti e sostanze chimiche e uso di antiparassitari, fertilizzanti ecc.;
2) uso di macchine e attrezzi come possibile fonte di infortuni;
3) altri interventi nel campo specifico anche su richiesta degli enti locali territoriali, delle organizzazioni sindacali, in relazione alle finalità della presente legge.

Art. 7 - (Funzioni relative alla radioprotezione)

In tema di radioprotezione il settore esercita le attribuzioni demandate all’ispettorato del lavoro dal dpr 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 8 - (Accertamenti e visite mediche preventive e periodiche)

Il servizio vigila, coordina e indirizza l’effettuazione degli accertamenti previsti dall’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dal dpr 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè dalle altre visite mediche preventive e periodiche stabilite dalle norme vigenti negli ambienti di lavoro.
Le visite predette possono essere eseguite da medici convenzionati ai sensi delle vigenti convenzioni nazionali di cui all’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833 per la medicina generale e per la specialistica ambulatoriale; per le indagini strumentali eventualmente occorrenti, si fa ricorso a strutture pubbliche di diagnosi e cura o a quelle private convenzionate ai sensi dell’articolo 44 della predetta legge.
I risultati dei dati di rischio rilevati sono resi noti ai sensi del precedente articolo 3, lettera b).
Al fine di non disgiungere gli aspetti ambientali da quelli sanitari, il servizio valuta le risultanze degli accertamenti sanitari per gli eventuali interventi e adempimenti di cui al precedente art. 3, lettere a) e c).

Art. 9 - (Attività di polizia giudiziaria) (7)

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, le Unità sanitarie locali inviano al Presidente della Giunta regionale l’elenco degli addetti al servizio, che svolgono attività ispettiva ai fini della proposta al prefetto per l’assunzione, da parte dei predetti, della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro. (8)
Entro i successivi trenta giorni il Presidente della Giunta regionale propone al prefetto l’elenco stesso, per l’approvazione.
I ricorsi al Presidente della Giunta regionale previsti dal quinto comma dell’art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attraverso i provvedimenti adottati dal personale ispettivo di cui al primo comma del presente articolo, sono decisi dal Presidente stesso, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.
Il Presidente della Giunta regionale può sospendere la esecuzione dell’atto impugnato.
Per ogni altra modalità, si osservano le norme di cui al dpr 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 10 - (Mappe di rischio degli ambienti di lavoro)

Il servizio provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati utili per la formazione di mappe di rischio negli ambienti di lavoro e alla diffusione dei dati stessi.
Sulla base del sistema informativo predisposto dalla Regione presso ogni Unità sanitaria locale verranno raccolte dal servizio medesimo tutte le informazioni relative ai singoli, alle unità produttive, all’ambiente, nonchè ai risultati di eventuali indagini aggiuntive ai fini epidemiologici svolte sia su persone che su animali.

Art. 11 - (Eliminazione dei fattori di rischio)

Il servizio vigila affinchè siano eliminati i fattori di rischio e siano bonificati gli ambienti di lavoro.
A tal fine:
a) accerta l’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, sia per quanto concerne i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni di cui all’art. 5 della presente legge, sia per quanto concerne le norme relative all’igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
b) controlla che le aziende attivino, in conformità all’art. 3, misure idonee all’abbattimento dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di lavoro in applicazione delle norme vigenti in materia, anche ai sensi dell’art. 7, primo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) predispone e realizza piani di controllo per comparti produttivi anche sulla base di mappe di rischio a livello territoriale e/ o settoriale;
d) ha la facoltà di ricorrere alla diffida di cui all’art. 9 del dpr 13 marzo 1955, n. 520.

Art. 12 - (Controlli sanitari sui lavoratori).

Il servizio:
a) programma e può effettuare, anche avvalendosi di altri servizi e presidi della Unità sanitaria locale, controlli sanitari mirati su lavoratori esposti a rischio specifico;
b) compila l’elenco dei lavoratori esposti a rischio sulla base degli elenchi trasmessi dai datori di lavoro, i quali sono tenuti anche a comunicare le eventuali variazioni;
c) indirizza gli interventi diagnostici per l’accertamento di tecnopatie;
d) diffonde le informazioni necessarie per gli interventi mirati di prevenzione.
Il servizio, avvalendosi anche di altri servizi e presidi dell’Unità sanitaria locale:
a) accerta che sia compilato e aggiornato, ai sensi della normativa vigente, il libretto sanitario personale, con le indicazioni relative alla eventuale esposizione a rischi;
b) provvede all’elaborazione, alla raccolta e al controllo di questionari;
c) provvede alla programmazione ed esecuzione di indagini epidemiologiche;
d) provvede all’educazione sanitaria sulla nocività ambientale e sullo stato di salute dei lavoratori;
e) coordina e indirizza gli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla legislazione vigente.

Art. 13 – (Convenzioni).

omissis (9)

Art. 14 – (Assetto funzionale e organizzativo).

omissis (10)

Art. 15 - (Metodologia operativa).

La metodologia operativa del servizio si articola attraverso:
a) l’indagine ambientale nel reparto, nella fabbrica, nel luogo di lavoro agricolo, nell’azienda artigiana e negli altri ambienti di lavoro, condotta avvalendosi delle conoscenze e delle esperienze acquisite dai lavoratori con la partecipazione degli stessi e/o delle loro organizzazioni e dei datori di lavoro. L’indagine è preceduta da una fase informativa sull’ambiente e sulle condizioni di lavoro, cui concorrono i registri dei dati ambientali e dei dati biostatistici;
b) l’analisi del ciclo produttivo;
c) il coordinamento e controllo sull’effettuazione delle visite mediche;
d) la diffusione dei dati delle indagini nell’ambito delle finalità di cui all’art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche ai fini di rilevare i sintomi soggettivi prevalenti.

Art. 16 - (Il presidio multizonale di prevenzione)

omissis (11)

Art. 17 - (Servizi del presidio multizonale di prevenzione)

omissis (12)

Art. 18 - (Confluenza nel presidio multizonale di prevenzione delle funzioni e dei compiti strumentali e analitici dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, dell’ispettorato del lavoro, dell’Enpi e dell’Ancc).

omissis (13)

Art. 19 -(Intervento del presidio multizonale di prevenzione).

omissis (14)

Art. 20 - (Responsabile di sezione)

omissis (15)

Art. 21 - (Il responsabile del presidio multizonale di prevenzione)

omissis (16)

Art. 22 - (Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione).

(omissis) (17)

Art. 23 - (Rapporti tra Unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato il presidio multizonale di prevenzione e le altre Unità sanitarie locali interessate).

omissis (18)

Art. 24 - (Richiesta di consulenza alle università degli studi,all'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, all’istituto superiore per la sanità, consiglio nazionale delle ricerche e al comitato nazionale per l’energia nucleare)

omissis (19)

Art. 25 - (Tariffari). (20)

La Giunta regionale, fissa i tariffari per gli accertamenti e le indagini richieste nell’interesse privato al servizio e ai presidi multizonali di prevenzione, ivi comprese le attività già a pagamento dell’Enpi e dell’Ancc per gli interventi di consulenza di cui all’ultimo comma dell’articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(omissis) (21)

Art. 26 - (Centro regionale di ricerca, documentazione, raccolta e diffusione dei dati)

La Giunta regionale assume idonee iniziative per la istituzione di un centro regionale di ricerca, documentazione, raccolta e diffusione dei dati, in modo da favorire lo scambio di informazioni tecniche e bibliografiche a disposizione delle Unità sanitarie locali, delle forze sociali e imprenditoriali che ne facciano richiesta.
Il centro può essere gestito con il concorso di una o più Unità sanitarie locali e/ o dell’università degli studi secondo la disciplina fissata da apposita convenzione con la Regione.
Il centro contribuisce alla formazione e all’aggiornamento del personale addetto ai servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 27 - (Comitato regionale di coordinamento)

La Giunta regionale costituisce un comitato regionale di coordinamento quale proprio organismo di consultazione sui temi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro con il compito di proporre alla Giunta regionale le più opportune direttive sui criteri operativi dei servizi, allo scopo di assicurare nell’intero territorio l’omogeneità e l’uniformità delle modalità di intervento.
Il comitato è presieduto dall’assessore regionale alla sanità o da persona da lui delegata ed è costituito:
1) da tre presidenti di Unità sanitarie locali designati dall’Anci regionale;
2) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
3) da tre rappresentanti dei datori di lavoro;
4) da un responsabile di un presidio multizonale di prevenzione designato dalla Giunta regionale;
5) da due responsabili di servizi per la prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Unità sanitarie locali designati dalla Giunta regionale;
6) da un esperto in chimica, in ingegneria, in medicina del lavoro, designati dalla Giunta regionale;
7) da due medici del lavoro designati dalle università di Padova e di Verona.
La Giunta regionale, di volta in volta, può chiamare a far parte del comitato uno o più docenti universitari in relazione ai temi da trattare.
Le funzioni di segreteria sono espletate da personale della Regione.
Il comitato ha sede presso l’assessorato alla sanità e può riunirsi presso gli uffici della Giunta regionale o presso una Unità sanitaria locale.

Art. 28 - (Finanziamenti delle attività previste dalla legge)

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge la Regione Veneto, nell’ambito del piano socio-sanitario regionale, determina:
a) appositi finanziamenti per la costituzione, l’avvio e/ o il potenziamento dei servizi previsti dalla presente legge in ordine alla dotazione sia strumentale che di organici;
b) appositi finanziamenti per l’attuazione del progetto obiettivo: « La tutela della salute dei lavoratori in ambienti di lavoro »;
c) impartisce direttive alle Unità sanitarie locali affinchè nella relazione al bilancio preventivo individuino le risorse e gli organici necessari al funzionamento del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

ALLEGATO alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 (art. 16)
omissis (22)


Note

(1) L’art. 5, comma secondo, della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , ha disposto che dalla sua entrata in vigore (dal 17 dicembre 1982), la unità sanitaria locale (USL) assume la denominazione di unità locale socio sanitaria (ULSS).
(2) Articolo abrogato dall’art. 33 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
(3) Articolo abrogato dall’art. 33 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
(4) Lettera modificata da comma 1 art. 28 legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(5) Lettera modificata da comma 2 art. 28 legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(6) Comma modificato da comma 3 art. 28 legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(7) Art. 123 comma 1 lett. a) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 delega ad ULSS la proposta al prefetto dell'elenco degli addetti alla attività di polizia giudiziaria in materia di sicurezza del lavoro di cui al presente articolo.
(8) Comma modificato da comma 4 art. 28 legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(9) Articolo abrogato dall’art. 33 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
(10) Articolo abrogato dall’art. 33 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
(11) Articolo abrogato da art. 33 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 ma, ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 l’abrogazione ha efficacia dal momento della costituzione dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale.
(12) Articolo abrogato da art. 33 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 ma, ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 l’abrogazione ha efficacia dal momento della costituzione dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale.
(13) Articolo abrogato da art. 33 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 ma, ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 l’abrogazione ha efficacia dal momento della costituzione dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale.
(14) Articolo abrogato da art. 33 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 ma, ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 l’abrogazione ha efficacia dal momento della costituzione dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale.
(15) Articolo abrogato da art. 33 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 ma, ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 l’abrogazione ha efficacia dal momento della costituzione dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale.
(16) Articolo abrogato da art. 33 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 ma, ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 l’abrogazione ha efficacia dal momento della costituzione dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale.
(17) Articolo abrogato dall’art. 8, comma 2, della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 .
(18) Articolo abrogato da art. 33 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 ma, ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 l’abrogazione ha efficacia dal momento della costituzione dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale.
(19) Articolo abrogato da art. 33 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 ma, ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 l’abrogazione ha efficacia dal momento della costituzione dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale.
(21) Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, legge regionale 25 giugno 1993, n. 20 .
(22) Allegato abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 16.


SOMMARIO

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