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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 14 settembre 1994, n. 48 (BUR n. 77/1994)

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 48 (BUR n. 77/1994) [sommario] [RTF]

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO DI MAGGIORI ONERI MATURATI, IN APPLICAZIONE DI LEGGI STATALI O REGIONALI, PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1984, n. 42 (1)

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina le procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati nell'esecuzione di opere di competenza regionale, anche in regime di concessione, in quanto compatibili con i relativi disciplinari, per adempimenti obbligatori a prescrizioni di organi od enti esterni alla Regione, per interessi legali e/o moratori dovuti a ritardati pagamenti, per spese generali riconoscibili ai sensi delle vigenti leggi, ma non sufficientemente preventivate, per riserve d'impresa riconosciute dalla Commissione tecnica regionale e per altri oneri riconoscibili a seguito di atti ablativi.
1bis. Le procedure di cui alla presente legge si applicano altresì per le opere date in concessione ai Consorzi di Bonifica della Regione, in deroga a eventuali clausole ostative contenute nei relativi disciplinari concessori. (2)

Art. 2 - Procedure.

1. Il dirigente generale della struttura dipartimentale competente per materia individua gli oneri di cui al precedente articolo e dispone il relativo impegno di spesa con proprio decreto, sentito l'ufficio del Genio civile regionale competente per territorio, nel caso questo sia titolare dell'alta sorveglianza dell'opera stessa.

Art. 3 - Pareri.

1. Restano salve, ove applicabili, le competenze degli organi consultivi di cui agli articoli 25 e 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . (3)

Art. 4 - Erogazione del finanziamento.

1. L'erogazione del finanziamento avviene ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. (4)

Art. 5 - Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì per finanziare maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, in quanto compatibile con le leggi statali e regionali.

Art. 6 - Norma finanziaria.

omissis (5)


Note

(1) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(2) Comma aggiunto da comma 1 art. 60 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
(3) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(4) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 citata nel presente articolo, è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO

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