Legge regionale 14 settembre 1994, n. 48 (BUR n. 77/1994)
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 48 (BUR n. 77/1994) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLE
PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO DI MAGGIORI ONERI MATURATI, IN
APPLICAZIONE DI LEGGI STATALI O REGIONALI, PER L'ESECUZIONE DI OPERE
PUBBLICHE DI COMPETENZA REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1984, n.
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Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina le
procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati nell'esecuzione
di opere di competenza regionale, anche in regime di concessione, in
quanto compatibili con i relativi disciplinari, per adempimenti
obbligatori a prescrizioni di organi od enti esterni alla Regione, per
interessi legali e/o moratori dovuti a ritardati pagamenti, per spese
generali riconoscibili ai sensi delle vigenti leggi, ma non
sufficientemente preventivate, per riserve d'impresa riconosciute dalla
Commissione tecnica regionale e per altri oneri riconoscibili a seguito
di atti ablativi.
1bis. Le procedure di cui alla presente legge si applicano
altresì per le opere date in concessione ai Consorzi di Bonifica
della Regione, in deroga a eventuali clausole ostative contenute nei
relativi disciplinari concessori. (
2)
Art. 2 - Procedure.
1. Il dirigente generale della struttura dipartimentale competente
per materia individua gli oneri di cui al precedente articolo e dispone
il relativo impegno di spesa con proprio decreto, sentito l'ufficio del
Genio civile regionale competente per territorio, nel caso questo sia
titolare dell'alta sorveglianza dell'opera stessa.
Art. 3 - Pareri.
Art. 4 - Erogazione del
finanziamento.
Art. 5 - Disposizioni
transitorie.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
altresì per finanziare maggiori oneri derivanti dalla revisione
prezzi, in quanto compatibile con le leggi statali e regionali.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
Note
SOMMARIO