Legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 (BUR n. 9/1995)
Legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 (BUR n. 9/1995) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI
PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN LOCALITÀ COMPRESE
NELL'AREA DELLA FORESTA DEL CANSIGLIO
Art. 1 - Autorizzazione alla
Giunta regionale.
1. La Giunta regionale è
autorizzata ad alienare, mantenendo la proprietà del suolo ai sensi
dell'articolo 952, comma 2 del codice civile, ai soggetti di cui
all'articolo 2, la proprietà delle costruzioni e loro pertinenze
(
1) esistenti nei nuclei
abitativi di Pian Osteria, Campon, Pian Canaie, Pian Cansiglio, Pich
nell'ambito della foresta regionale del Cansiglio.
2. Il diritto di superficie è costituito per la durata di
anni novantanove ed è rinnovabile.
Art. 2 - Individuazione dei
beneficiari.
1. La costituzione del diritto di
superficie può avvenire esclusivamente in favore di coloro che
abbiano costruito gli immobili in data anteriore al 31 dicembre 1992, e
loro successori, e che occupino gli stessi o risiedano nei nuclei
abitativi di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della
presente legge. (
2)
1 bis. L’individuazione del costruttore deve risultare da
atti, da certificati rilasciati dagli uffici tecnici competenti per
territorio, da dati degli enti preposti alla gestione dei beni siti nei
nuclei abitativi di cui al comma 1 dell’articolo 1, o da atti
debitamente rogitati, e deve essere confermata da autodichiarazione da
parte del costruttore o dei suoi successori o aventi causa.
1 ter. Nel caso in cui per un medesimo bene risultino più
beneficiari e non tutti abbiano presentato domanda di acquisto entro il
termine perentorio previsto dall’articolo 3, si procede
d’ufficio ad invitare i beneficiari che non vi abbiano provveduto a
presentare la domanda di acquisto, assegnando un termine entro cui
provvedere. Qualora trascorso il termine assegnato d’ufficio, gli
interessati non manifestino la volontà di acquistare il bene, su
richiesta di coloro che hanno presentato domanda di acquisto, viene
rilasciata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
costituzione del diritto di superficie di cui al comma 2, concessione
sulle porzioni o quote del bene per le quali non sono state presentate le
relative domande di acquisto.
1 quater. La Giunta regionale è autorizzata a determinare i
canoni e la durata delle concessioni sulle porzioni o quote di beni di
cui al comma 1 ter, nonché sulle pertinenze relative ai beni di cui
alla presente legge, al cui rilascio provvede l’azienda regionale
Veneto Agricoltura. (
3)
2. Il contratto deve prevedere che la proprietà separata
delle costruzioni di cui all'articolo 1, può essere ceduta, anche in
caso di ulteriori alienazioni, esclusivamente al coniuge e ai parenti
entro il quarto grado o a coloro che risiedono nei nuclei abitativi.
(
4)
Art. 3 - Termine per la
presentazione delle domande.
1. Le domande di acquisto dovranno
pervenire alla Regione del Veneto entro il termine perentorio del 31
dicembre 2001. (
5)
Art. 4 - Determinazione del
prezzo di cessione. (6)
1. Il prezzo di cessione delle costruzioni da alienare a norma
dell’articolo 1 è determinato, con riguardo al valore del solo
terreno, in euro 10/mq, pari al valore indicato, per le zone agricole,
dalla tabella di cui all’articolo 5 bis, comma 3, del decreto legge
24 giugno 2003, n. 143 recante “Disposizioni urgenti in tema di
versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare
indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree
appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato” come
introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212. Il
prezzo è da intendersi comprensivo di ogni indennità a
qualunque titolo dovuta dal beneficiario alla Regione dalla data di
presentazione della domanda di acquisto sino alla data della formale
sottoscrizione del contratto notarile.
Art. 5 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell'
articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale assegna ai beneficiari di cui al comma 1 ter
dell’articolo 2 della
legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 ,
che non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 3 della stessa
legge, un termine massimo di sessanta giorni per presentare la domanda di
acquisto.
4. Trascorsi i termini di cui al comma 3, entro i successivi novanta
giorni, i beneficiari che hanno presentato domanda di acquisto ai sensi
dell’articolo 3 della
legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 ,
relativamente alle porzioni o quote di beni per i quali non è stata
presentata domanda di acquisto ai sensi del comma 3 del presente
articolo.”.
SOMMARIO