Legge regionale 03 novembre 2017, n. 39 (BUR n. 104/2017)
Legge regionale 03 novembre 2017, n. 39 (BUR n. 104/2017) [sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(1) (2)
TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I - Oggetto e funzioni
Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge riordina e semplifica
la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, nel
rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, al fine di
soddisfare il fabbisogno abitativo primario nonché di ridurre il
disagio abitativo dei nuclei familiari e di particolari categorie sociali
in condizioni di svantaggio, garantendo e assicurando il valore sociale
degli interventi che nel loro insieme costituiscono il sistema
dell’edilizia residenziale sociale.
2. La Regione detta gli indirizzi e le modalità per
l’esercizio delle funzioni di edilizia residenziale pubblica, da
parte delle aziende territoriali di edilizia residenziale (ATER) e dei
comuni.
3. Agli enti o aziende proprietari o gestori di alloggi di edilizia
residenziale pubblica diversi dai comuni e dalle ATER si applicano le
disposizioni previste dalla presente legge per le ATER, potendo gli
stessi svolgere direttamente anche tutte le funzioni e i compiti
riconosciuti dalla presente legge in capo alle ATER medesime.
Art. 2 - Funzioni della
Regione.
1. Sono di competenza della Regione le
funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale
con particolare riferimento a:
a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno
abitativo tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio
esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso
l’azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed
economici presenti nel territorio regionale;
b) la definizione nel documento di economia e finanza regionale (DEFR)
degli indirizzi ed obiettivi alle ATER, ai sensi del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42.” e successive modificazioni;
c) l’approvazione di piani e programmi generali, nei quali va
garantita la partecipazione degli enti locali; tale attività di
programmazione e pianificazione costituisce, in particolare, il documento
di riferimento per il coordinamento dei diversi interventi e della spesa
in materia di edilizia residenziale, considerata nel più ampio
sistema dell’edilizia residenziale sociale;
d) l’individuazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di
intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli
integrati, di recupero urbano, di riqualificazione urbana e di
rigenerazione urbana;
e) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie categorie di
operatori;
f) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi
programmati e della spesa;
g) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi da
rispettare nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale;
h) la determinazione e l’aggiornamento dei parametri per
l’individuazione delle condizioni per l’accesso
all’edilizia residenziale pubblica, le procedure per
l’assegnazione e la gestione degli alloggi nonché la
determinazione dei relativi canoni;
i) la promozione dell’accesso al mercato della locazione dei nuclei
familiari meno abbienti, anche mediante l’individuazione delle
modalità di utilizzo dell’eventuale sostegno finanziario al
reddito;
j) l’autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative
pertinenze di edilizia residenziale pubblica e la definizione di criteri
per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione e costruzione
di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e
nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti;
k) la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore
edilizio;
l) la vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle
cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b) e c) sono di competenza del
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale; le funzioni di
cui al comma 1, lettera h), sono disciplinate con il regolamento di cui
all’
articolo 49,
comma 2; le funzioni di cui al comma 1, lettere e), i), j), sono di
competenza della Giunta regionale, previo parere della commissione
consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se
ne prescinde; le funzioni di cui al comma 1, lettere a), d), f), g), k),
l), sono di competenza della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una
relazione sui risultati dell’attività di cui al comma 1,
lettera l).
Art. 3 - Funzioni dei
comuni.
1. Sono di competenza dei comuni le
seguenti funzioni:
a) il rilevamento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica,
secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera a);
b) l’accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 16, comma 3, e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme
per l’edilizia residenziale” nella realizzazione di
interventi di edilizia residenziale fruenti di contributi dello Stato o
della Regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro
consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi;
c) l’accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai
finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di
contributi pubblici;
d) l’autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli
alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme
vigenti in materia e, per quanto riguarda l’edilizia convenzionata,
l’introduzione di agevolazioni sui prezzi del riscatto, in misura
superiore a quanto stabilito dall’articolo 31, comma 45, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo”, e successive modificazioni, volte a
favorire la trasformazione del diritto di superficie in piena
proprietà;
e) l’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio
edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
f) le procedure di selezione per l’accesso all’edilizia
residenziale pubblica;
g) le procedure relative all’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà;
h) l’applicazione delle sanzioni amministrative nei casi previsti
dalla presente legge secondo le procedure stabilite dalla legge 24
novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e
successive modificazioni, per gli alloggi in proprietà.
2. Il comune può delegare all’ Azienda territoriale per
l’edilizia residenziale (ATER) competente per territorio gli
adempimenti connessi all’assegnazione e alla gestione del proprio
patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Art. 4 - Strumenti di
programmazione e pianificazione.
1. La programmazione e la pianificazione in
materia di edilizia residenziale pubblica si articola:
a) in un piano o in un programma quinquennale, adottato dalla Giunta
regionale e approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il
documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della
spesa e determina:
- 1) le linee di intervento nel settore dell’edilizia
residenziale pubblica, secondo gli obbiettivi della programmazione
socio-economica regionale, con particolare riferimento al
soddisfacimento del fabbisogno abitativo, per singoli ambiti
territoriali e per tipologie di intervento;
- 2) le modalità di incentivazione;
- 3) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie
tra i vari settori di intervento;
- 4) le ulteriori attività di carattere residenziale dirette a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
inquadrabili nel più ampio sistema di edilizia residenziale
sociale;
- 5) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori.
b) nei programmi annuali di attuazione del piano o del programma di cui
alla lettera a), approvati dalla Giunta regionale.
Art. 5 - Osservatorio
regionale sulla casa.
1. L’Osservatorio regionale sulla
casa è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale,
al fine di compiere studi e analisi per l’elaborazione dei
programmi regionali, generali e di settore, riguardanti l’edilizia
residenziale, formulare proposte alla Giunta regionale inerenti il
comparto medesimo nonché pubblicare e diffondere dati ed analisi
sulla situazione abitativa e sulle buone prassi proposte da soggetti
pubblici e privati, promuovendone la conoscenza tra le forze politiche,
sociali, professionali e imprenditoriali. L’Osservatorio è
composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di
presidente;
b) da un dipendente regionale esperto in materia di edilizia residenziale
pubblica, designato dalla Giunta regionale;
c) da un rappresentante designato dall’Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI);
d) da un rappresentante designato da ciascuna provincia e dalla
Città Metropolitana di Venezia;
e) da un rappresentante designato dai sindacati degli inquilini
maggiormente rappresentativi a livello regionale;
f) da un rappresentante designato dalle associazioni della proprietà
edilizia più rappresentative a livello regionale;
g) da un rappresentante designato dell’Associazione nazionale
costruttori edili (ANCE) Veneto;
h) da un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperativistiche
di abitazione maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) da due rappresentanti designati dalle ATER, fra i presidenti e i
direttori.
2. La Giunta regionale disciplina, ai sensi dell’
articolo 49, comma 1, lettera a),
il funzionamento dell’Osservatorio regionale sulla casa ed
individua la struttura tecnica di supporto.
TITOLO II - Disciplina delle
Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER)
CAPO I - Organizzazione e
funzionamento delle ATER
Art. 6 - Aziende territoriali
per l’edilizia residenziale (ATER).
1. Le ATER sono enti pubblici economici strumentali della Regione che
operano nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, dotati di
personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e
contabile; hanno sede nel comune capoluogo di ogni provincia e nella
Città Metropolitana di Venezia ed operano nel territorio della
stessa.
2. Le ATER possono associarsi per svolgere attività di supporto alla
realizzazione dei fini istituzionali aziendali e per la promozione di
iniziative in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 7 - Attività.
1. Le ATER provvedono a:
a) attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e
convenzionata mediante l’acquisto, la costruzione e il recupero di
abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi
integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse
finanziarie proprie o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti
pubblici;
b) progettare programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero
urbano, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana;
c) progettare ed eseguire opere di edilizia nonché opere
infrastrutturali e di urbanizzazione a servizio della residenza, per
conto di enti pubblici;
d) eseguire opere di interesse pubblico con particolare riferimento
all’edilizia scolastica, universitaria, sociale, culturale ed alla
sicurezza;
e) svolgere attività per nuove costruzioni e per il recupero del
patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia
residenziale pubblica;
f) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque
realizzato, acquisito o conferito a qualunque titolo, nonché a
svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica
rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e
regionale;
g) stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori di
settore per la progettazione e l’esecuzione delle azioni di cui
alle lettere a), b), c), d), e), f);
h) svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di
operatori pubblici e privati;
i) intervenire, previa autorizzazione della Giunta regionale, con fini
calmieratori sul mercato edilizio, mediante l’utilizzazione di
risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, realizzando
abitazioni allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente
competitivi;
j) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia
residenziale pubblica;
k) assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di
proprietà;
l) applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge
secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689
“Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, per
gli alloggi in proprietà.
2. Le ATER possono, altresì, svolgere le seguenti attività:
a) gestione e valorizzazione del patrimonio dismesso delle aziende
unità locali socio-sanitarie (ULSS) o trasferito
all’amministrazione regionale, o di altri enti, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
recante “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane
e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, da
destinare alle attività di cui al comma 1, lettere a) e d);
b) funzioni di stazione unica appaltante secondo le modalità di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni;
c) attestare, su richiesta degli interessati, la qualità ambientale
ed energetica degli edifici, secondo gli indirizzi di cui alla
legge regionale 9 marzo
2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore
dell’edilizia sostenibile” e successive modificazioni;
d) verifica della progettazione in materia di lavori pubblici nelle forme
stabilite dalle norme sui contratti pubblici;
e) ogni altra attività attribuita da leggi statali o regionali.
Art. 8 - Statuto.
1. Lo statuto delle ATER è adottato
dal consiglio di amministrazione di cui all’
articolo 10. In sede di prima
applicazione lo Statuto è adottato, entro novanta giorni dal primo
insediamento successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dello schema tipo predisposto dalla Giunta regionale
ai sensi dell’
articolo
49, comma 1, lettera b).
2. Lo statuto adottato è trasmesso alla Giunta regionale ai sensi
dell’
articolo 18.
Art. 9 - Organi.
1. Sono organi delle ATER:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il direttore;
d) il revisore unico dei conti.
Art. 10 - Consiglio di
amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione delle
ATER è composto da tre componenti nominati dal Consiglio regionale
ai sensi dell’
articolo 33, comma 3, lettera d), dello Statuto e della
legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 , “Procedure per la nomina e designazione a
pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata
degli organi” e successive modificazioni, secondo i seguenti
criteri:
a) due componenti, di cui uno con funzioni di presidente, in
rappresentanza della maggioranza;
b) un componente in rappresentanza della minoranza.
2. All’incarico di componente del consiglio di amministrazione si
applica la normativa vigente in materia di inconferibilità ed
incompatibilità, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
e successive modificazioni.
3. Il consiglio di amministrazione viene costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale e dura in carica per tutta la durata
della legislatura ai sensi della
legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 ,
salvo ricorrano i casi previsti dalla
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
“Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo
sugli enti amministrativi regionali” e successive modificazioni.
4. In caso di sostituzione di uno dei componenti o dell’intero
consiglio di amministrazione a seguito di revoca o decadenza, il nuovo
incarico non può durare oltre la scadenza originariamente prevista;
qualora sia revocato o decada l’intero consiglio di
amministrazione, nelle more della sua costituzione, che deve avvenire
entro il termine di sei mesi dall’adozione del provvedimento di
revoca o dalla pronuncia di decadenza, la Giunta regionale nomina un
commissario per la gestione ordinaria dell’ATER.
5. L’indennità di carica del presidente e degli altri
componenti del consiglio di amministrazione è determinata dalla
Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente,
da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, tenendo
conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e
del patrimonio delle ATER; l’indennità è omnicomprensiva
e viene ridotta proporzionalmente, con riferimento al numero di sedute
annue, in caso di assenza ingiustificata.
6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, si
riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via
straordinaria quando ne sia fatta domanda da uno dei suoi componenti o
dal revisore unico dei conti. Spetta al consiglio di amministrazione,
sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione:
a) adottare lo statuto;
b) stabilire le linee di indirizzo generale dell’ATER e gli
obiettivi pluriennali, assumendosi la responsabilità del loro
conseguimento;
c) approvare il regolamento di amministrazione e contabilità, il
regolamento e la dotazione organica del personale;
d) approvare i piani annuali e pluriennali di attività, il bilancio
preventivo e di esercizio;
e) nominare il direttore ed il suo vicario per i casi di assenza o
impedimento temporaneo, stabilendone il relativo trattamento giuridico ed
economico;
f) svolgere ogni altra funzione o attività attribuitagli dallo
statuto o da leggi regionali;
g) inviare entro il mese di febbraio (
3) di ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionali una
dettagliata relazione sulle attività aziendali svolte.
7. omissis (
4)
8. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione
è necessaria la presenza di almeno due componenti. I consiglieri che
senza giustificato motivo non partecipano per tre adunanze consecutive
decadono dalla carica. Il consiglio di amministrazione delibera a
maggioranza dei voti dei componenti presenti, in caso di parità la
maggioranza è determinata dal voto del presidente.
9. In sede di prima applicazione, la nomina del consiglio di
amministrazione viene effettuata entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 - Presidente.
1. Il presidente dell’ATER ha la rappresentanza legale e
processuale dell’ATER, convoca e presiede il consiglio di
amministrazione, sovrintende al funzionamento dell’ATER, vigila
sull’esecuzione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione, trasmette alla Giunta regionale le deliberazioni
adottate e presta la collaborazione necessaria all’esercizio del
potere di vigilanza.
2. Il consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un vice
presidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne
esercita le funzioni.
Art. 12 - Direttore.
1. Il direttore è scelto tra
dirigenti pubblici o privati aventi i seguenti requisiti:
a) età non superiore a sessantacinque anni;
b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per
almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato;
l’incarico decorre dalla data di nomina e termina al compimento del
novantesimo giorno dalla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
L’incarico non può essere rinnovato per più di due volte
consecutive.
3. L’incarico di direttore può essere revocato prima della
scadenza con atto motivato del consiglio di amministrazione.
4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore, non può in
alcun modo essere superiore a quello spettante ai direttori di direzione
regionali di cui alla
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della
legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive
modificazioni. (
5)
5. Il direttore assicura l’efficienza, l’economicità e
la rispondenza dell’azione amministrativa alle linee di indirizzo
generale dell’azienda e agli obiettivi pluriennali dettati dal
consiglio di amministrazione. In particolare il direttore:
a) è responsabile del conseguimento degli obiettivi e
dell’esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di
amministrazione;
b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
dell’azienda, anche mediante l’adozione di atti di
organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;
c) omissis (
6)
d) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia, nonché
alle spese per il normale funzionamento dell’azienda;
e) dirige il personale ed organizza i servizi;
f) esprime parere di legittimità su ogni deliberazioni del consiglio
di amministrazione.
Art. 13 - Revisore unico dei
conti.
1. Il revisore unico dei conti e un
revisore supplente sono nominati dalla Giunta regionale tra esperti in
materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei
revisori contabili e nell’apposito elenco istituito e disciplinato
dall’ATER.
2. Al revisore unico dei conti si applica la disciplina prevista dagli
articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibile e dalla
vigente normativa regionale. Il revisore unico dei conti ha, inoltre,
l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione
dell’azienda, di riferirne immediatamente agli organi
dell’ente e al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a
fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che
abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.
3. Il revisore unico dei conti dura in carica cinque anni e, comunque,
fino alla nomina del nuovo revisore.
4. Il trattamento economico del revisore unico dei conti e del supplente
è determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell’
articolo 49, comma 1, lettera c),
tenuto conto della complessità organizzativa e della entità
patrimoniale dell’azienda.
Art. 14 - Conferenza dei
sindaci.
1. La Conferenza dei sindaci, costituita
presso ciascuna ATER, svolge funzioni consultive e propositive di
supporto all’attività del consiglio di amministrazione, al
fine di conciliare le esigenze del territorio con l’amministrazione
e la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale
pubblica.
2. La Conferenza dei sindaci è composta da cinque sindaci o loro
delegati appartenenti al territorio di ciascuna ATER; il sindaco del
comune capoluogo di provincia o della città metropolitana
dell’ATER di appartenenza è componente di diritto.
3. La Conferenza dei sindaci è nominata dalla provincia o dalla
città metropolitana di appartenenza dell’ATER; oltre al
sindaco, o delegato, del comune capoluogo, sono nominati altri quattro
sindaci, o loro delegati, dei comuni con particolare tensione abitativa o
con presenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
4. La Conferenza dei sindaci dura in carica per l’intera
legislatura. Qualora un componente nominato cessi dall’incarico di
sindaco, si procede alla nomina del nuovo componente.
5. Il presidente della Conferenza dei sindaci è nominato dai
componenti della stessa nella prima seduta di insediamento.
6. La Conferenza dei sindaci esprime parere al Consiglio
d’amministrazione dell’ATER:
a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
b) sui piani annuali e pluriennali di attività;
c) sugli atti relativi alle fattispecie di cui all’
articolo 7, comma 1, lettere a),
b), e), sull’eventuale stipula delle relative convenzioni con gli
enti locali ai sensi della lettera g), del medesimo articolo;
d) su questioni attinenti l’attività dell’ente, ogni
qualvolta sia richiesto dal consiglio di amministrazione.
7. I pareri sono resi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti o
dalla richiesta.
8. La Conferenza dei sindaci svolge, altresì, attività di
supporto ed analisi sulla gestione dell’ATER e sullo stato del suo
patrimonio immobiliare, con particolare attenzione ai casi di
fragilità socio-economica, anche avvalendosi dei dati forniti
dall’Osservatorio per la legalità e la trasparenza di cui
all’
articolo 23;
provvede, inoltre, a formulare osservazioni e rilievi
sull’andamento del fabbisogno abitativo presente nel territorio,
sulla qualità dell’abitare negli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, con specifico riferimento sia ai programmi di
intervento dell’ATER, sia alla pianificazione urbanistica dei
comuni e agli interventi di coesione sociale.
9. La partecipazione alla Conferenza dei sindaci è gratuita.
Art. 15 - Comitato
tecnico.
1. Presso ciascuna ATER è costituito un comitato tecnico, composto
da:
a) il direttore, con funzioni di presidente;
b) il responsabile della struttura tecnica dell’ATER;
c) il responsabile della struttura del genio civile regionale competente
per territorio o suo delegato;
d) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore
dell’edilizia residenziale pubblica, nominati dalla Giunta
regionale.
2. Alle sedute del comitato tecnico partecipa, con voto consultivo, il
rappresentante legale dell’operatore pubblico o privato interessato
all’argomento in discussione, o suo delegato.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario
dell’ATER.
4. Il comitato tecnico è costituito dal consiglio di amministrazione
e resta in carica per la durata dello stesso.
5. Ai componenti del comitato tecnico spetta esclusivamente il rimborso
delle spese che è a carico dell’ATER con rivalsa nei confronti
dei soggetti interessati se diversi dall’ATER.
6. Il comitato tecnico è convocato dal direttore ed esprime parere:
a) sugli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata o agevolata, realizzati dai comuni;
b) sulla congruità economica dei programmi di intervento di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata o agevolata, ammessi a finanziamento
con provvedimento regionale, sul rispetto dei vincoli
tecnico-dimensionali ed economici, nonché sulle eventuali
maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta
regionale;
c) sulla richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di
costo ammissibili;
d) sugli atti gestionali per la realizzazione delle opere.
7. Il comitato tecnico esprime inoltre parere ogni qualvolta sia
richiesto dagli enti interessati.
8. Il comitato tecnico esercita il controllo sul rispetto, da parte degli
operatori pubblici e privati incaricati della realizzazione dei programmi
di edilizia residenziale fruenti di sovvenzione o contributo pubblico,
delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la
realizzazione dei programmi stessi, mediante rilascio di apposita
attestazione.
Art. 16 - Fonti di
finanziamento.
1. Le ATER provvedono al raggiungimento
dei propri scopi mediante:
a) i finanziamenti europei, dello Stato, della Regione e degli enti
locali, destinati all’edilizia residenziale pubblica;
b) i rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di
edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta
regionale ai sensi dell’
articolo 49, comma 1, lettera d), nell’ambito dei
massimali di costo per l’edilizia residenziale pubblica;
c) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente;
d) l’alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle
disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti;
e) i fondi propri e i fondi derivanti dall’accesso al credito;
f) gli ulteriori proventi e conferimenti derivanti dalle attività
previste all’articolo 7.
Art. 17 - Bilancio.
1. Le ATER adottano, entro il 30 giugno
dell’anno successivo, il bilancio di esercizio predisposto secondo
le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice
civile nonché secondo le disposizioni delle vigenti normative
contabili. La Giunta regionale definisce gli ulteriori elementi
integrativi da riportare in allegato al bilancio.
2. Le ATER, al fine di predeterminare i limiti finanziari della gestione
annuale di esercizio, entro il 31 ottobre dell’anno precedente
all’esercizio cui si riferiscono, adottano il bilancio preventivo,
strutturato secondo i medesimi criteri del bilancio di esercizio di cui
al comma 1.
Art. 18 - Controllo e
vigilanza. (7)
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sulle ATER
nei modi e nei termini stabiliti dalla
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 .
(
8)
2. omissis (
9)
3. omissis (
10)
4. omissis (
11)
5. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul conseguimento degli
obiettivi aziendali, attraverso il monitoraggio delle attività
svolte, nonché sul funzionamento delle ATER.(
12) I consiglieri regionali e le commissioni
consiliari, ai sensi degli
articoli 39 e
44 dello Statuto, possono richiedere alle ATER, anche
attraverso l’uso di appositi strumenti telematici, tutte le
informazioni necessarie e copia degli atti e documenti utili
all’esercizio del loro mandato con le procedure previste dagli
articoli 54 e
109 del
Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.
Art. 19 - Stato giuridico e
trattamento economico del personale.
1. Al personale delle ATER, compreso il direttore, si applicano, per
quanto compatibili con la natura dell’ente, gli istituti attinenti
allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale delle
aziende municipalizzate di igiene ambientale e il relativo contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Art. 20 - Aggregazione di
servizi.
1. Al fine di razionalizzare alcune
specifiche attività e garantire una maggior efficienza e il
contenimento della spesa, le ATER, privilegiando le competenze e le
professionalità rinvenibili al proprio interno, procedono
all’aggregazione dei servizi aziendali mediante apposite
convenzioni tra le stesse ATER per lo svolgimento di uno o più dei
seguenti sevizi:
a) progettazione;
b) gestione delle gare di appalto per l’acquisizione di servizi,
forniture, lavori e opere;
c) gestione dei contenziosi ed altre attività di natura legale;
d) controllo patrimoniale e reddituale dell’utenza;
e) obblighi ed adempimenti amministrativi in ordine alle tematiche
dell’anticorruzione e della trasparenza;
f) formazione;
g) gestione del sistema qualità;
h) servizi per l’elaborazione del trattamento economico spettante
alle risorse umane aziendali.
2. Le procedure attuative per lo svolgimento in forma aggregata delle
attività di cui al comma 1 sono definite dal regolamento di cui
all’
articolo 49,
comma 2.
TITOLO III - Disciplina della
assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica
CAPO I - Principi generali
Art. 21 - Ambito di
applicazione.
1. È sottoposto al presente titolo
il patrimonio di edilizia residenziale pubblica relativo:
a) agli alloggi realizzati recuperati o acquistati da enti pubblici,
comprese le aziende speciali dipendenti dagli enti locali, con contributo
pubblico;
b) agli alloggi realizzati, recuperati o acquistati a qualunque titolo
dalle ATER e da enti pubblici non economici e utilizzati per le
finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica;
c) agli alloggi realizzati o acquistati dai comuni con fondi già
previsti dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per
l'edilizia.”, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 “Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di
sfratti.”, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione
abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici
pregressi.”, e dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare
l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.”;
d) alle case parcheggio e ai ricoveri provvisori dal momento in cui siano
cessate le cause dell’uso contingente per le quali sono stati
realizzati o destinati e sempreché abbiano caratteristiche
tipologiche assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
2. Sono esclusi dall’applicazione del presente titolo gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia
agevolata-convenzionata;
c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la
semplice concessione amministrativa mediante disciplinare e senza
contratto di locazione;
d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non
realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo
prevalenti dello Stato o della Regione;
e) destinati a case albergo, comunità o, comunque, ad attività
assistenziali;
f) di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
“Interventi correttivi di finanza pubblica”.
Art. 22 - Informazione e
partecipazione dell’utenza.
1. La Regione favorisce la partecipazione
dell’utenza alla formazione dei programmi di edilizia residenziale
pubblica, mediante preventiva consultazione delle organizzazioni
sindacali degli inquilini.
2. I comuni e le ATER promuovono e favoriscono la partecipazione degli
assegnatari alla gestione degli alloggi e assicurano le necessarie
informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali,
anche attraverso apposite conferenze periodiche. L’informazione
concerne particolarmente i dati sulle spese di investimento e su quelle
correnti. Il diritto all’informazione è garantito anche
attraverso la definizione di appositi protocolli d’intesa tra gli
enti interessati e le organizzazioni sindacali degli inquilini.
3. I comuni e le ATER possono concedere, mediante convenzione,
l’uso di appositi spazi agli utenti e alle loro organizzazioni
sindacali nelle forme e nelle strutture partecipative che le medesime
organizzazioni si danno per lo svolgimento della loro attività.
4. Al fine di diffondere negli assegnatari la consapevolezza degli
effetti del comportamento quotidiano sulla qualità
dell’ambiente di vita e di stimolare le azioni che hanno effetto
positivo sul mantenimento del patrimonio pubblico di edilizia
residenziale pubblica, i comuni e le ATER realizzano azioni
d’informazione con particolare riferimento:
a) al corretto utilizzo e custodia dell’alloggio assegnato;
b) alle buone pratiche ambientali da applicare nella vita quotidiana
domestica;
c) al risparmio energetico.
5. Per le finalità di cui al comma 4, la Giunta regionale, ai sensi
dell’
articolo 49,
comma 1, lettera f), definisce un apposito schema tipo di regolamento dei
diritti e doveri dell’utenza. Sulla base dello schema tipo, le ATER
predispongono una carta dei servizi al fine di favorire la gestione dei
servizi da parte degli utenti.
Art. 23 - Osservatorio per
la legalità e la trasparenza.
1. È istituito presso ogni ATER
l’Osservatorio per la legalità e la trasparenza, al fine di
analizzare, studiare e approfondire i temi inerenti alle occupazioni
abusive, alla morosità, colpevole o incolpevole e alle assegnazioni
degli alloggi. Sono componenti dell’Osservatorio:
a) il presidente dell’ATER che lo presiede e lo convoca;
b) il direttore;
c) i tre sindaci, o loro delegati, dei comuni dell’ATER con maggior
numero complessivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
d) tre comandanti della polizia locale, o loro delegati, dei comuni di
cui alla lettera c);
e) un rappresentante del coordinamento dei comitati degli inquilini;
f) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul territorio.
2. Alle riunioni dell’Osservatorio, al fine di individuare
strumenti e strategie atti a garantire il coordinamento e le sinergie fra
enti pubblici e comunità locali, possono essere invitati
rappresentanti delle forze dell’ordine e della prefettura, previa
intesa con i competenti organi statali, e un rappresentante
dell’ordine degli assistenti sociali.
3. La partecipazione all’Osservatorio è gratuita.
CAPO II - Assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica
Art. 24 - Modalità per
l’assegnazione degli alloggi.
1. I comuni, ai sensi dell’
articolo 3, comma 1, lettera f),
provvedono all’espletamento delle procedure per l’accesso
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante un bando di
concorso da indirsi entro il 30 settembre di ogni anno e approvano la
relativa graduatoria; il bando di concorso viene indetto per ambiti
sovracomunali nei casi, con le modalità e i criteri definiti dal
regolamento di cui all’
articolo 49, comma 2.
2. I comuni, nello svolgimento delle procedure di selezione di cui al
comma 1, possono avvalersi della collaborazione delle ATER, previa
stipula di apposita convenzione.
3. A seguito della pubblicazione della graduatoria il comune e
l’ATER provvedono all’assegnazione degli alloggi secondo
l’ordine stabilito dalla graduatoria e alla stipulazione dei
relativi contratti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di
cui all’
articolo
25.
4. I comuni, sentite le ATER, possono rinviare l’emanazione del
bando dandone comunicazione alla Giunta regionale, qualora in relazione
al bando precedente non siano pervenute domande, ovvero, pur essendone
pervenute, non vi siano alloggi da assegnare; in tale ipotesi, la
sopravvenuta disponibilità di alloggi consente di prorogare la
graduatoria approvata ai sensi del comma 1 fino ad un massimo di due anni
dalla sua pubblicazione.
5. La mancata emanazione del bando è indicatore di assenza di
fabbisogno abitativo ai fini dell’attribuzione di risorse per
l’edilizia residenziale pubblica, ad esclusione dell’ipotesi
in cui non vi sia la disponibilità di alloggi sul territorio.
6. Per l’espletamento delle procedure di assegnazione degli
alloggi, nonché al fine di costituire un archivio informatico dei
beneficiari e del fabbisogno abitativo, i comuni e le ATER si avvalgono
di una procedura informatica predisposta dalla Giunta regionale ai sensi
dell’
articolo 49,
comma 1, lettera e).
7. Al fine dell’assegnazione degli alloggi, i comuni e le ATER,
mediante la procedura informatica di cui al comma 6, effettuano gli
abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi
disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle
caratteristiche delle unità abitative da assegnare, dando luogo ad
una graduatoria per ciascuna unità abitativa.
Art. 25 - Requisiti per
l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.
1. La partecipazione al bando di concorso
per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
è consentita per un unico ambito territoriale a:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente
soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri”;
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione
della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi
terzi soggiornanti di lungo periodo”;
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione
sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
“Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta”;
e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica [nel Veneto da almeno cinque anni, anche non
consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni,] (
13) fermo restando che il richiedente deve essere,
comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di
concorso;
b) non essere stati condannati per il reato di “Invasione di
terreni o edifici” di cui all’articolo 633 del codice penale,
nei precedenti cinque anni;
c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso
e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare
ubicati nel territorio nazionale o all’estero. A tal fine non si
considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi
alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima
è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o
comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo
restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76
“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina delle convivenze”;
d) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di
un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto
precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque
forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto
non per colpa dell’assegnatario;
e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata
dall’ISEE-ERP ai sensi dell’
articolo 27;
f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi
previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica
assegnato.
3. I requisiti devono sussistere in capo al richiedente, nonché,
limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f),
anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di
scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione
dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono
permanere per l’intera durata dello stesso. Il requisito di cui al
comma 2, lettera e), deve sussistere alla data della assegnazione
dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione con
riferimento al valore dell’ISEE-ERP per l’accesso, vigente in
tale momento.
Art. 26 - Nucleo
familiare.
1. Ai fini della presente legge per
nucleo familiare si intende la famiglia che occupa o occuperà
l’alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76, o da una
sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e
adottivi ed affiliati conviventi.
2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto,
ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti
e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza
abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del
bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
3. Per il cittadino di paese non appartenente all’Unione europea,
sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali
è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla
normativa statale vigente.
4. L’ampliamento del nucleo familiare titolare dell’alloggio
e il subentro nello stesso sono disciplinati dal regolamento di cui
all’
articolo 49,
comma 2.
Art. 27 - Situazione
economica del nucleo familiare.
1. Ai fini dell’accesso
all’edilizia residenziale pubblica e del calcolo del canone degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la valutazione della
situazione economica del nucleo familiare, sono stabiliti uno specifico
indicatore della situazione economica (ISE-ERP) ed uno specifico
indicatore della situazione economica equivalente, (ISEE-ERP), in
coerenza con l’articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e
il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed al conseguente
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE)”.
2. Nel regolamento di cui all’
articolo 49, comma 2, sono definiti le modalità ed i
criteri di calcolo degli indicatori di cui al comma 1, apportando
all’ISEE le modifiche necessarie ad individuare la situazione
economica del nucleo familiare, ai fini dell’accesso agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica.
3. Il valore dell’ISEE-ERP ai fini dell’accesso
all’edilizia residenziale pubblica di cui all’
articolo 25, comma 2, lettera e),
è fissato in euro 20.000,00 ed è aggiornato annualmente dal
responsabile della struttura regionale competente, in base
all’indice definito dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(FOI). La Giunta regionale può provvedere al periodico aggiornamento
del suddetto valore in base all’andamento dei bandi di cui
all’
articolo 24,
sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta
giorni decorsi i quali ne prescinde.
4. Eventuali anomalie della situazione economica del nucleo familiare,
risultanti dall’attestazione ISEE sono verificate utilizzando un
valore di controllo ricavato dai dati pubblicati dall’ISTAT,
relativo ai consumi medi delle famiglie del Veneto, secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento di cui
all’
articolo 49,
comma 2. Qualora la situazione economica familiare sia inferiore al
valore di controllo basato sui consumi delle famiglie del Veneto ed il
comune non attesti che la famiglia è effettivamente in condizione di
bisogno, si tiene conto del valore di controllo sia ai fini
dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica che per il
calcolo del canone di locazione.
Art. 28 - Condizioni per
l’attribuzione dei punteggi ai fini dell’assegnazione degli
alloggi.
1. La graduatoria per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui
all’
articolo 49,
comma 2, con riferimento alle sotto indicate specifiche condizioni
riferite al nucleo familiare del richiedente:
a) condizioni soggettive:
- 1) situazione economica disagiata, stabilita sulla base
dell’indicatore ISEE-ERP;
- 2) presenza di anziani;
- 3) presenza di persone con disabilità;
- 4) presenza di un solo genitore, tenuto conto dell’eventuale
presenza di minori;
- 5) nucleo familiare di nuova formazione;
- 6) residenza anagrafica storica o attività lavorativa nel
Veneto in relazione ai seguenti riferimenti temporali:
- 6.1) da almeno 10 anni;
- 6.2) da almeno 20 anni;
- 6.3) da almeno 30 anni;
- 7) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per
stabilirvi la residenza;
- 8) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva;
b) condizioni oggettive:
- 1) condizioni abitative improprie dovute a:
- 1.1) dimora procurata a titolo precario dall’assistenza
pubblica;
- 1.2) coabitazione con altro o più nuclei familiari;
- 1.3) presenza di barriere architettoniche;
- 1.4) sovraffollamento;
- 1.5) alloggio antigienico;
- 2) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo o
altra condizione che renda impossibile l’uso dell’alloggio;
- 3) mancanza di alloggio da almeno un anno.
2. Il comune può stabilire ulteriori condizioni in relazione a
fattispecie diverse da quelle previste dal comma 1 con riferimento a
particolari situazioni presenti nel proprio territorio.
Art. 29 - Riserva di alloggi
a favore delle forze dell’ordine.
1. È stabilita una riserva del 10
per cento degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle forze
dell’ordine in servizio nel Veneto, sulla base di uno specifico
bando e della conseguente graduatoria approvati dalla prefettura
territorialmente competente.
2. Agli appartenenti alle forze dell’ordine di cui al comma 1, alla
presentazione della domanda, in sede di verifica dei requisiti,
all’atto di assegnazione ed in costanza di rapporto, non si
applicano i requisiti di cui all’
articolo 25, comma 2, lettere a), c), e); il requisito
di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), non si applica anche
agli altri componenti del nucleo familiare.
3. Per gli assegnatari appartenenti alle forze dell’ordine di cui
al comma 1:
a) si applica il canone previsto dall’articolo 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e successive
modificazioni;
b) costituisce causa di decadenza il venir meno del loro servizio nel
Veneto.
4. Gli assegnatari di cui al comma 3 non perdono il diritto
all’abitazione con la cessazione dal servizio per pensionamento,
per infermità o per decesso purché sussistano i requisiti di
cui all’articolo 25; ai medesimi si applicano le disposizioni
dettate dal regolamento di cui all’
articolo 49, comma 2, ad eccezione della disciplina
relativa al subentro, che si applica esclusivamente in caso di decesso.
5. Qualora gli alloggi non siano assegnati entro sei mesi
dall’approvazione della graduatoria di cui al comma 1, gli stessi
tornano nella disponibilità ordinaria del comune o dell’ATER.
Art. 30 - Riserve di alloggi
a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali.
1. Sono stabilite le seguenti riserve di
alloggi da assegnare annualmente ai sensi dell’
articolo 24:
a) fino all’8 per cento, a favore di coloro che non hanno compiuto
il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del
bando;
b) fino all’8 per cento, a favore delle coppie che abbiano
contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione
del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima
dell’assegnazione dell’alloggio, fermo restando quanto
stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; nell’ambito di detta
riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico,
di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero;
c) fino all’8 per cento, a favore delle famiglie costituite da un
unico genitore, con uno o più figli a carico.
Art. 31 - Esclusione dalla
graduatoria e annullamento dell’assegnazione
dell’alloggio.
1. La collocazione in graduatoria in
contrasto con le norme vigenti al momento dell’approvazione della
stessa o sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false
comporta l’esclusione dalla graduatoria medesima, nonché
l’annullamento dell’eventuale provvedimento di assegnazione
dell’alloggio, previo parere della commissione di cui
all’
articolo 33.
2. Le dichiarazioni mendaci o la presentazione di documentazioni false
comporta l’obbligo di trasmissione degli atti alla competente
autorità giudiziaria.
3. Il provvedimento di annullamento dell’assegnazione
dell’alloggio, intervenuto successivamente alla stipulazione del
contratto, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio. Tale
provvedimento contiene il termine, che non può prevedere graduazioni
o proroghe, per il rilascio dell’alloggio e comporta la risoluzione
di diritto del contratto di locazione.
Art. 32 - Decadenza
dall’assegnazione dell’alloggio.
1. I comuni e le ATER dichiarano, previo
parere della commissione alloggi di cui all’
articolo 33, la decadenza
dall’assegnazione dell’alloggio nei seguenti casi:
a) mancata presentazione del richiedente, senza giustificati motivi, alla
data convenuta per la stipulazione del contratto;
b) mancata occupazione dell’alloggio entro trenta giorni dalla
consegna, senza gravi e giustificati motivi;
c) abitazione non stabile nell’alloggio assegnato per un periodo
superiore a sei mesi continuativi, salvo che non sia intervenuta una
autorizzazione per gravi motivi familiari, di salute o di lavoro;
d) cessione o sublocazione, in tutto o in parte, dell’alloggio o
mutamento della destinazione d’uso;
e) aver adibito l’alloggio ad attività illecite;
f) perdita dei requisiti per l’accesso di cui all’
articolo 25, fatto salvo quanto
previsto dall’
articolo
36, comma 3;
g) morosità di cui all’
articolo 38, comma 1;
h) l’aver causato gravi danni all’alloggio o alle parti
comuni dell’edificio;
i) grave e reiterata inosservanza alle norme del regolamento condominiale
e, qualora sia di competenza dell’assegnatario, mancata gestione
dei servizi accessori e degli spazi comuni;
l) mancata accettazione della mobilità nei casi di cui
all’
articolo 43.
2. Il provvedimento di decadenza dall’assegnazione
dell’alloggio, intervenuto successivamente alla stipulazione del
contratto, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio. Tale
provvedimento contiene il termine, che non può prevedere graduazioni
o proroghe, per il rilascio dell’alloggio e comporta la risoluzione
di diritto del contratto di locazione.
Art. 33 - Commissione
alloggi.
1. Il Presidente della Giunta regionale
istituisce presso ogni ATER la commissione alloggi, che dura in carica
cinque anni, composta da:
a) un dipendente regionale o di un ente regionale, con qualifica non
inferiore a dirigente, od equiparata, esperto in materia di edilizia
residenziale pubblica, designato dalla Giunta regionale, con funzioni di
presidente;
b) un dipendente regionale esperto in materia di edilizia residenziale
pubblica designato dalla Giunta regionale;
c) il sindaco del comune interessato o un suo delegato e, ove necessario,
il legale rappresentante dell’ente o dell’azienda proprietari
di alloggi di ERP o suo delegato;
d) un rappresentante delle associazioni degli assegnatari più
rappresentative a livello regionale, designato d’intesa fra le
medesime;
e) un dipendente dell’ATER.
2. Ai fini della costituzione della commissione è sufficiente la
designazione di due componenti, oltre a quello di cui al comma 1, lettera
a). Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono designati i
componenti supplenti che partecipano alla commissione in caso di assenza
o impedimento dei titolari.
3. Ai componenti della Commissione spetta esclusivamente il rimborso
delle spese, debitamente documentate.
4. L’onere finanziario di cui al comma 3 è a carico dei comuni
e dell’ATER ed è fra gli stessi ripartito in proporzione al
numero dei ricorsi e dei pareri espressi.
5. La Commissione:
a) decide i ricorsi relativi al procedimento di formazione della
graduatoria, secondo le procedure definite dal regolamento di cui
all’
articolo 49,
comma 2;
b) esprime parere obbligatorio sulle proposte di annullamento e decadenza
dall’assegnazione, di cui agli
articoli 31 e
32, nonché sul mancato rinnovo dei contratti di
locazione.
CAPO III - Gestione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Art. 34 - Contratto di
locazione.
1. Il contratto di locazione, stipulato
ai sensi dell’
articolo
24, comma 3, ha la durata di cinque anni ed è rinnovato ad ogni
scadenza per uguale periodo alle seguenti condizioni:
a) permanenza dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio
ai sensi dell’articolo 25,comma 3; il requisito di cui al comma 2,
lettera e), dell’articolo 25 è rispettato se il valore
dell’ISEE-ERP non supera del 30 per cento il valore di accesso
fissato dall’articolo 27, comma 3; (
14)
b) assenza delle cause che determinano l’annullamento o la
decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di cui agli
articoli 31 e
32.
1 bis. Gli assegnatari di alloggio di cui all’articolo 50 hanno
diritto al rinnovo se il valore dell’ISEE-ERP non supera del 75 per
cento il valore di accesso fissato dall’articolo 27, comma 3, o se,
a prescindere dalla situazione economica, il nucleo familiare comprende
almeno una persona che abbia compiuto, alla data del 1° luglio 2019,
sessantacinque anni o che presenti, alla medesima data, condizioni di
disabilità grave o non autosufficienza risultanti dalla
certificazione ISEE, ferma la necessità del possesso di tutti gli
altri requisiti. (
15)
Art. 35 -
Responsabilità.
1. L’assegnatario è tenuto a custodire l’alloggio,
comprese le sue pertinenze, a servirsene con diligenza e ad eseguire le
attività manutentive necessarie a conservare l’alloggio, le
pertinenze e le parti comuni in buono stato d’uso, ai sensi del
codice civile e del regolamento del comune o dell’ATER.
2. L’assegnatario risponde dei danni arrecati all’alloggio,
al fabbricato e alle relative pertinenze, per colpa propria, dei
componenti il nucleo familiare o di persone ospitate, anche
temporaneamente, nell’alloggio.
3. L’assegnatario è responsabile degli eventuali danni causati
al comune o all’ATER, a coinquilini o a terzi per lavori dallo
stesso eseguiti, nonché per la mancata tempestiva esecuzione dei
lavori di propria competenza.
4. Al termine della locazione gli alloggi sono riconsegnati in buono
stato, salvo il normale deterioramento d’uso.
Art. 36 - Criteri per la
determinazione dei canoni di locazione.
1. I criteri, le modalità di calcolo
ed i parametri numerici per la determinazione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono definiti dal
regolamento di cui all’
articolo 49, comma 2, nel rispetto dei principi di
equità, sopportabilità per il nucleo familiare
dell’assegnatario, nonché di sostenibilità economica del
sistema di edilizia residenziale pubblica.
2. Al fine di garantire le entrate necessarie alla gestione e
manutenzione degli alloggi, è determinato un canone di locazione
minimo, pari ad euro 40,00, che deve essere corrisposto indipendentemente
dalla situazione economica del nucleo familiare dell’assegnatario.
Qualora tale canone risulti superiore al canone determinato sulla base
dei criteri e dei parametri di cui al comma 1, con riferimento alla
sopportabilità del nucleo familiare dell’assegnatario, il
comune, nei casi che certifica come meritevoli di tutela sociale,
può farsi carico della differenza anche ricorrendo al fondo di
solidarietà di cui all’
articolo 47.
3. Qualora in occasione della verifica annuale di cui all’
articolo 42, la situazione
economica dell’assegnatario e del suo nucleo familiare risulti
superiore al limite vigente per l’accesso, il canone viene
rideterminato in funzione di quanto la condizione economica superi quella
prevista per l’accesso, fino a raggiungere il canone massimo,
secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 49,
comma 2.
Art. 37 - Utilizzazione
delle entrate dei canoni di locazione.
1. Le somme riscosse per i canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica sono impiegate per:
a) il versamento a favore della Regione dello 0,40 per cento annuo del
valore locativo, di cui all’articolo 12 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica costruito, realizzato o
recuperato a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o
della Regione;
b) la manutenzione degli alloggi e l’abbattimento delle barriere
architettoniche;
c) gli oneri di gestione, compresi gli oneri fiscali;
d) il finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica;
e) il fondo di solidarietà di cui all’a
articolo 47.
2. Il versamento di cui al comma 1, lettera a), è effettuato entro
il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Il
mancato versamento entro il predetto termine comporta
l’applicazione degli interessi legali sulla somma dovuta. Qualora
l’inadempimento si protragga oltre centoventi giorni dalla scadenza
è versato, oltre agli interessi legali, l’importo
originariamente dovuto maggiorato del 30 per cento a titolo
sanzionatorio. Il mancato versamento è indicatore di assenza di
fabbisogno abitativo ai fini dell’attribuzione delle risorse per
l’edilizia residenziale pubblica.
3. La Regione nell’ambito delle sue competenze in materia di
edilizia residenziale pubblica contribuisce per le finalità di cui
alla legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia
residenziale” nonché per l’attuazione degli interventi
di cui all’articolo 24, comma 6.
Art. 38 - Morosità.
1. La morosità superiore a quattro
mesi nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei
servizi comuni del fabbricato di cui all’articolo 39 è causa
di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ai sensi
dell’
articolo 32,
comma 1, lettera g).
2. La morosità può essere sanata per una sola volta nel corso
dell’anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel
termine perentorio di novanta giorni dalla messa in mora.
3. Nel caso in cui la morosità sia conseguenza dello stato di
disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario o di altro
componente del nucleo familiare, con l’impossibilità o grave
difficoltà a corrispondere regolarmente il canone di locazione o le
quote di gestione dei servizi comuni, il comune o l’ATER possono
concedere proroghe per periodi superiori a quello indicato al comma 1;
l’ATER segnala la morosità al comune che verifica la
possibilità di utilizzare il fondo di solidarietà di cui
all’
articolo 47.
4. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con
l’assegnatario ai fini di quanto dovuto per la conduzione
dell’alloggio.
5. Al fine di contribuire al contenimento della morosità, i comuni e
le ATER possono prevedere misure incentivanti a favore degli inquilini
che utilizzano la domiciliazione bancaria per i pagamenti dovuti.
Art. 39 - Alloggi in
autogestione e in amministrazione condominiale.
1. I comuni e le ATER, qualora siano unici proprietari dei fabbricati
destinati all’edilizia residenziale pubblica, promuovono
l’autogestione da parte dell’utenza dei servizi accessori e
degli spazi comuni, anche mediante la nomina di un soggetto terzo.
2. Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni,
gli assegnatari sono tenuti a rimborsare ai comuni o alle ATER i costi
diretti e indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e
conguagli annuali su rendiconto redatto dall’ente.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, i comuni e le ATER promuovono
la costituzione di un condominio con proprio regolamento, nel rispetto
della normativa vigente; gli assegnatari versano direttamente
all’amministrazione condominiale le somme a copertura delle
relative spese.
Art. 40 - Ospitalità
temporanea.
1. L’ospitalità temporanea di
persone non appartenenti al nucleo familiare è consentita per un
periodo non superiore a trenta giorni; a tali fini l’assegnatario o
un componente del nucleo familiare comunica, decorse settantadue ore
dall’arrivo, la presenza di persone non appartenenti al nucleo
familiare. La mancata comunicazione comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un
massimo di euro 150,00 per ciascun ospite non dichiarato.
L’ospitalità temporanea autorizzata dal comune o
dall’ATER non può eccedere la durata di due anni,
eventualmente prorogabili qualora l’istanza dell’assegnatario
scaturisca da obiettive esigenze di assistenza o da altro giustificato
motivo, e comporta l’applicazione della indennità di
occupazione definita dal regolamento di cui all’
articolo 49, comma 2. É
ammessa, previa motivata e documentata comunicazione
dell’assegnatario al comune o all’ATER, la coabitazione della
persona che presta attività lavorativa di assistenza a componenti
del nucleo familiare, legata allo stesso esclusivamente da rapporti di
lavoro o di impiego, senza limiti temporali. In questo caso non si
applica l’indennità di occupazione.
2. In caso di ospitalità non autorizzata, ferma restando
l’applicazione dell’indennità di occupazione, il comune
o l’ATER diffidano l’assegnatario ad allontanare
l’ospite entro quindici giorni, trascorsi i quali:
a) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria mensile da un minimo
di euro 258,00 ad un massimo di euro 516,00;
b) si configura una ipotesi di cessione parziale dell’alloggio che
comporta la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ai
sensi dell’
articolo
32, comma 1, lettera d).
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono
applicate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
“Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.
4. Le somme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai
commi 1 e 2 sono versate nel fondo di solidarietà di cui
all’
articolo 47.
Art. 41 - Occupazione senza
titolo degli alloggi.
1. Nel caso di alloggi occupati senza
titolo, i comuni e le ATER provvedono:
a) ad intimare agli occupanti il rilascio degli alloggi;
b) ad applicare una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.500,00 ad
un massimo di euro 3.000,00, secondo le procedure di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
c) ad applicare, per ogni mese o frazione di mese di occupazione, una
indennità pari al canone massimo di locazione, stabilito dal
regolamento di cui all’
articolo 49, comma 2;
d) a sporgere denuncia o querela ai sensi dell’articolo 633 del
codice penale.
2. L’atto di intimazione al rilascio dell’alloggio
costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti, contiene il
relativo termine, non soggetto a graduazioni e proroghe, ed è
disposto secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui
all’articolo 49, comma 2.
3. Le somme relative alle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera b) del
comma 1, sono versate nel fondo di solidarietà di cui
all’
articolo 47.
Art. 42 - Verifica annuale
della situazione economica e dei requisiti per l’accesso.
1. Il comune e l’ATER provvedono
annualmente:
a) alla verifica della situazione economica degli assegnatari sulla base
dell’attestazione ISEE, acquisita secondo le modalità definite
dal regolamento di cui all’
articolo 49, comma 2;
b) alla verifica della permanenza dei requisiti ai sensi
dell’
articolo 25,
comma 3.
2. L’eventuale diversa situazione economica degli assegnatari
comporta una variazione del canone di locazione, calcolata ai sensi
dell’
articolo 36.
3. L’assegnatario, in caso di variazione in diminuzione del reddito
del nucleo familiare, ha diritto, su specifica e documentata richiesta,
alla rideterminazione del canone ai sensi dell’
articolo 36, disposta dal comune
o dall’ATER entro trenta giorni dall’accertamento della
variazione risultante dall’ISE.
4. Ai fini della verifica di cui al presente articolo, i comuni e le ATER
stipulano apposita convenzione con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
Art. 43 - Piano della
mobilità.
1. Il comune e l’ATER, di norma con
cadenza biennale, predispongono un piano di mobilità
dell’utenza, mediante il cambio degli alloggi assegnati,
l’utilizzazione di quelli resisi disponibili o di un’aliquota
di quelli di nuova realizzazione.
2. Il piano della mobilità è formato da una mobilità
obbligatoria, che tiene conto delle necessità di utilizzo razionale
degli alloggi al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione,
sovraffollamento o disagio abitativo, nonché da una mobilità
volontaria in base alle richieste degli assegnatari.
3. Qualora il nucleo familiare assegnatario, che si trovi in una
situazione di consolidato sottoutilizzo dell’alloggio da almeno due
anni, sia composto esclusivamente da soggetti con più di
settantacinque anni, devono essere individuati alloggi in mobilità
tali da salvaguardare, ove possibile, la permanenza all’interno del
contesto sociale e territoriale di appartenenza.
4. Nel rispetto dei principi di cui all’
articolo 36, comma 1, il piano
della mobilità è formato secondo le procedure stabilite dal
regolamento di cui all’
articolo 49, comma 2.
5. In caso sia necessario sgomberare unità abitative per realizzare
programmi di recupero, i comuni e le ATER possono attuare un piano di
mobilità straordinario per il trasferimento dei nuclei familiari
occupanti gli alloggi da recuperare. Il trasferimento può essere
definitivo o transitorio fino al rientro nell’alloggio recuperato.
I comuni e le ATER, sulla base della capacità economica degli
assegnatari, possono concorrere alle spese di trasloco.
6. I provvedimenti di trasferimento vengono portati ad esecuzione nei
modi e nelle forme previsti dalla vigente disciplina processuale.
CAPO IV - Alloggi per le
emergenze abitative e a finalità sociali
Art. 44 - Utilizzo
provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.
1. Il comune può riservare
un’aliquota non superiore al 10 per cento degli alloggi da
assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e documentate
situazioni di emergenza abitativa. Tale limite può essere elevato
previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. Gli alloggi sono utilizzati per offrire sistemazioni provvisorie anche
a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’
articolo 25, in tale caso la
sistemazione provvisoria non può eccedere la durata di un anno,
eventualmente prorogabile di un ulteriore anno. Decorso tale ultimo
termine l’alloggio rientra nella disponibilità ordinaria del
comune o dell’ATER e deve essere rilasciato. Il provvedimento di
rilascio indica un termine, che non può prevedere graduazioni o
proroghe, ed è portato ad esecuzione nei modi e nelle forme previsti
dalla vigente disciplina processuale.
Art. 45 - Bandi speciali per
l’assegnazione di alloggi.
1. Per l’assegnazione di alloggi
destinati alla sistemazione di nuclei familiari che hanno gravi e urgenti
esigenze abitative o per tutelare specifiche categorie sociali, la Giunta
regionale può autorizzare i comuni all’emanazione di bandi
speciali con l’indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e
specifici.
Art. 46 - Attribuzione di
alloggi per finalità sociali.
1. Il comune, previa autorizzazione da
parte della Giunta regionale, può riservare per situazioni di
fragilità sociale a favore delle aziende ULSS o dei servizi sociali
del comune fino a 2 alloggi tra quelli da assegnare annualmente ovvero,
qualora il numero degli alloggi da assegnare annualmente sia superiore a
100, fino al 2 per cento di tale numero (
16); tali alloggi possono essere attribuiti anche ai diversi
soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti
dei servizi sociali, ivi comprese le strutture di cui alla
legge regionale 23 aprile
2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la
violenza contro le donne”, in un’ottica di collaborazione sia
nella programmazione che nella gestione corresponsabile dei servizi.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono destinati a categorie di soggetti,
anche non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25,
interessati da progetti socio-assistenziali oggetto di accordo di
programma tra la Regione, che vi partecipa anche ai fini della relativa
autorizzazione, il comune, l’ATER e l’azienda ULSS competenti
per territorio, garantendosi la partecipazione dei soggetti di cui al
comma 1, con specifica e documentata esperienza, che si impegnano a
prestare servizio di sostegno aggiuntivo di formazione e di
accompagnamento sociale.
Art. 47 - Fondo di
solidarietà.
1. È istituito presso il comune un
fondo di solidarietà destinato agli assegnatari di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, nonché ai richiedenti tali alloggi
utilmente collocati in graduatoria in gravi difficoltà
economico-sociali.
2. Il fondo di solidarietà è alimentato da:
a) una quota pari all’1,10 per cento dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica riscossi;
b) dai proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste
dagli
articoli 40, commi
1 e 2, e
41, comma 1,
lettera b).
3. Rimane ferma per il comune la facoltà di incrementare il fondo
con ulteriori risorse.
4. Il fondo è ripartito annualmente e l’erogazione delle somme
è effettuata dal comune direttamente all’ente gestore per
coprire i canoni e le spese per i servizi accessori.
CAPO V - Valorizzazione e
razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Art. 48 - Alienazione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
1. Gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all’
articolo 21, comma 1, sono alienabili previa autorizzazione
della Giunta regionale.
2. Il prezzo di vendita agli assegnatari degli alloggi è pari al
prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato
dal comune o dall’ATER sulla base di perizia asseverata, diminuito
del 20 per cento.
3. Qualora gli alloggi siano stati acquisiti gratuitamente dai comuni o
dalle ATER, ai sensi dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”
e dell’articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001)”, il prezzo di vendita è
determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in
materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica” nei casi in cui il comune o l’ATER abbiano
verificato la non conformità dell’alloggio alla vigente
normativa in materia di sicurezza e l’assegnatario acquirente abbia
espressamente dichiarato nell’atto di acquisto di rinunciare alla
garanzia del venditore.
4. Nella vendita degli alloggi occupati hanno titolo all’acquisto
soltanto l’assegnatario o altro componente del nucleo familiare, i
quali conducono l’alloggio a titolo di locazione da oltre un
quinquennio e risultano in regola con il pagamento del canone di
locazione e delle quote di gestione dei servizi. In caso di acquisto da
parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di
abitazione in favore del assegnatario.
5. Gli alloggi acquistati ai sensi del comma 4 non possono essere
alienati prima che siano trascorsi cinque anni dalla data
dell’acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di
almeno due unità ovvero di trasferimento dell’acquirente in un
comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione
dell’immobile.
6. L’alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la
procedura dell’asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a
base d’asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia
asseverata.
7. Le procedure per l’alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica sono definite dal regolamento di cui
all’articolo 49, comma 2.
TITOLO IV - Disposizioni finali
CAPO I - Norme finali e
transitorie
Art. 49 - Adempimenti della
Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:
a) disciplinare il funzionamento dell’Osservatorio regionale sulla
casa di cui all’
articolo
5 ed individuare la relativa struttura tecnica di supporto;
b) predisporre lo schema di statuto delle ATER di cui all’
articolo 8;
c) definire le indennità del revisore unico dei conti
dell’ATER e del supplente di cui all’
articolo 13;
d) determinare la misura dei rimborsi spettanti alle ATER di cui
all’
articolo 16,
comma 1, lettera b);
e) predisporre un’apposita procedura informatica a servizio dei
comuni, delle ATER e degli altri soggetti interessati, per il caricamento
delle domande, la formazione delle graduatorie e l’anagrafe
dell’utenza e del patrimonio di cui all’
articolo 24, comma 6;
f) approvare lo schema tipo di regolamento concernente i diritti ed i
doveri dell’utenza di cui all’
articolo 22, comma 5.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell’
articolo 54, comma 2,
lettera a), dello Statuto e previo parere della commissione consiliare
competente, da rendersi entro quarantacinque giorni decorsi i quali se ne
prescinde, un regolamento che definisce: (
17)
a) i casi in cui è obbligatorio, ai sensi dell’
articolo 24, l’espletamento
del bando e la gestione delle graduatorie per ambiti territoriali
sovracomunali, nonché l’individuazione degli stessi avuto
riguardo alla disponibilità degli alloggi, alla popolazione
residente, alle domande di accesso ed alle caratteristiche del territorio
nel rispetto della
legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali.” e successive modificazioni;
b) le modalità di acquisizione dell’attestazione ISEE, i
criteri di calcolo dell’ISE-ERP e dell’ISEE-ERP nonché
la definizione e l’aggiornamento del valore di controllo di cui
all’
articolo 27,
commi 1, 2 e 4;
c) le modalità di assegnazione degli alloggi, i punteggi ed i
criteri di priorità riferiti alle condizioni soggettive ed oggettive
del richiedente e del suo nucleo familiare nel rispetto delle indicazioni
di cui all’
articolo
28;
d) la definizione dei criteri, le modalità di calcolo ed i parametri
numerici per la determinazione dei canoni di locazione, di cui
all’
articolo 36, il
valore del canone di locazione massimo nonché
dell’indennità di occupazione;
e) la disciplina del subentro nell’alloggio assegnato e
dell’ampliamento del nucleo familiare;
f) le procedure per la formazione del piano della mobilità
obbligatoria o volontaria di cui all’
articolo 43;
g) le procedure per la definizione dei ricorsi di cui all’
articolo 33, comma 5, lettera a);
h) le procedure da porre in essere per il rilascio degli alloggi occupati
senza titolo di cui all’
articolo 41;
i) le procedure attuative per lo svolgimento in forma aggregata dei
servizi di cui all’
articolo 20;
j) le procedure per l’alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di cui all’
articolo 48.
Art. 50 - Disposizioni
sull’applicazione della legge.
1. Entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) dei
provvedimenti e del regolamento di cui all’articolo 49 i comuni e
le ATER adottano tutte le misure idonee a garantire l’applicazione
della presente legge in materia di organizzazione nonché di
assegnazione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
2. Qualora il comune o l’ATER non adempiano entro il termine del
comma 1, la Giunta regionale, previa assegnazione di un termine, nomina
per il comune un commissario ad acta; per le ATER si applicano le
procedure di cui all’
articolo 9 della
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 ,
e successive modificazioni.
3. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del regolamento di
cui all’
articolo
49, comma 2:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 25, per i
contratti di locazione in essere ne comporta l’automatico
adeguamento; per tali contratti il termine di durata del rapporto di
locazione previsto dall’
articolo 34 decorre da detto adeguamento e si applica il
canone determinato ai sensi dell’
articolo 36;
b) il mancato possesso dei requisiti di cui all’
articolo 25, per i contratti di
locazione in essere, comporta la decadenza dall’assegnazione
dell’alloggio e, conseguentemente, la risoluzione di diritto del
contratto di locazione, a condizione che detti requisiti non vengano
ripristinati entro il termine previsto per il rilascio
dell’alloggio; la risoluzione del contratto determina
l’obbligo del rilascio dell’alloggio entro ventiquattro mesi
dalla relativa comunicazione. Il requisito dell’ISEE-ERP è
ripristinato se alla scadenza dei ventiquattro mesi non supera del 75 per
cento il valore di accesso fissato dall’articolo 27, comma 3, o se,
anche in caso di superamento dell’importo, alla data del 1°
luglio 2019, il nucleo familiare comprende una persona che abbia compiuto
sessantacinque anni o presenta condizioni di disabilità grave o non
autosufficienza risultanti dalla certificazione ISEE. (
18) Per ogni mese o frazione di mese di
permanenza è dovuta una indennità pari al canone massimo di
locazione, stabilito dal regolamento di cui all’
articolo 49, comma 2;
c) ai nuovi contratti di locazione si applicano le disposizioni della
presente legge;
d) i comuni e le ATER possono utilizzare le graduatorie predisposte ai
sensi della
legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per
l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica” e successive modificazioni, purché non
scadute da oltre dodici mesi. L’assegnazione degli alloggi ai
richiedenti utilmente collocati in tali graduatorie può essere
effettuata solo dopo aver verificato in capo al nucleo familiare il
possesso dei requisiti previsti dall’
articolo 25.
4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni e le ATER comunicano agli
assegnatari con valenza a far data dal termine di cui al medesimo comma
3:
a) nell’ipotesi di cui alla lettera a), l’adeguamento
automatico del contratto di locazione ed il relativo canone;
b) nell’ipotesi di cui alla lettera b), la decadenza
dall’assegnazione dell’alloggio e la conseguente risoluzione
di diritto del contratto di locazione, a condizione che i requisiti di
cui all’articolo 25 non vengano ripristinati entro il termine di
ventiquattro mesi previsto per il rilascio dell’alloggio.
5. Per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 25 ai fini del
presente articolo, gli assegnatari, entro quarantacinque giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, presentano, qualora
non l’abbiano già fatto nel corso dell’anno 2017, la
dichiarazione ISEE.
Art. 51 - Disposizioni
transitorie.
1. Fermo restando quanto previsto
dall’
articolo 50,
ai procedimenti in corso continua ad applicarsi la normativa previgente
all’entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell’espletamento delle procedure per la nomina del
consiglio di amministrazione di cui all’
articolo 10, comma 3, i
commissari già nominati dalla Giunta regionale alla data di entrata
in vigore della presente legge per la gestione ordinaria delle ATER
continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.
3. I revisori unici dei conti delle ATER, in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge, continuano a svolgere le proprie funzioni
fino alla scadenza del loro mandato.
4. Il primo incarico dei direttori delle ATER, nominati ai sensi della
presente legge, non viene calcolato ai fini della previsione di cui
all’
articolo 12,
comma 2, relativa al divieto di rinnovo dell’incarico per più
di due volte consecutive.
5. Il comitato tecnico di cui all’
articolo 13 della
legge regionale 9
marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di
edilizia residenziale pubblica” e la commissione alloggi di cui
all’
articolo
6 della
legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 , in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge, continuano ad operare fino alla scadenza
rispettivamente prevista per gli stessi.
6. In sede di prima applicazione la conferenza dei sindaci
dell’ATER di cui all’
articolo 14 viene nominata entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge e, qualora il consiglio
di amministrazione di cui all’articolo 10 non sia stato ancora
insediato, la conferenza svolge le proprie funzioni consultive e
propositive a supporto del commissario dell’ATER di cui al comma 2.
Art. 52 - Clausola
valutativa.
1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente
legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti per soddisfare il
fabbisogno primario e ridurre il disagio abitativo della popolazione del
Veneto.
2. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla
competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge, indicando in particolare:
a) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi
programmati e della spesa di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera f);
b) l’attivazione di azioni di promozione dell’accesso al
mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera i);
c) le autorizzazioni alla vendita degli alloggi e delle relative
pertinenze di edilizia residenziale pubblica rilasciate ai comuni e alle
ATER di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j);
d) lo stato di attuazione degli strumenti di programmazione e
pianificazione di cui all’
articolo 4;
e) l’analisi sulla situazione abitativa quale emerge dai dati
pubblicati dall’Osservatorio regionale sulla casa di cui
all’
articolo 5;
f) lo stato di attuazione dell’aggregazione dei servizi di cui
all’
articolo 20;
g) gli effetti dell’applicazione della presente legge per quanto
riguarda le decadenze, i canoni di locazione e l’utilizzo del fondo
di solidarietà.
3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, sui propri
siti web istituzionali, i dati e i documenti adottati in relazione alle
attività valutative previste dalla presente legge.
Art. 53 - Norma
finanziaria.
1. Alle minori entrate conseguenti all’abrogazione della
legge regionale 2 aprile
1996, n. 10 , quantificate in euro 3.500.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2018 e 2019 a valere sul Titolo 3 “Entrate
extratributarie” - Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate
correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, si fa fronte, nei
medesimi esercizi, con equivalenti maggiori entrate derivanti dai
versamenti previsti ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a)
(
19) , introitate sul Titolo
2 “Trasferimenti correnti” - Tipologia 103
“Trasferimenti correnti da imprese” del bilancio di
previsione 2017-2019.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione
dell’articolo 24, comma 6, quantificati in euro 150.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate
nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia”- Programma 6 “Interventi per il diritto alla
casa” - Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione
viene aumentata con le equivalenti maggiori entrate derivanti dai
versamenti previsti ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a),
introitate Titolo 2 “Trasferimenti correnti” - Tipologia 103
“Trasferimenti correnti da imprese” del bilancio di
previsione 2017-2019.
3. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione
dell’
articolo 24,
comma 6, e dell’
articolo 37, comma 3, quantificati complessivamente in euro
1.250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, si fa fronte con le
risorse allocate nella Missione 8 “Assetto del territorio ed
Edilizia Abitativa” - Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economico-popolare - Titolo 2 “Spese in
conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata:
a) per euro 450.000,00 con le maggiori entrate derivanti dai versamenti
previsti ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), introitate
Titolo 2 “Trasferimenti correnti” - Tipologia 101 (
20) “Trasferimenti correnti da
imprese” del bilancio di previsione 2017-2019;
b) per euro 800.000,00 con le maggiori entrate derivanti dai versamenti
previsti ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), introitate
Titolo 2 “Trasferimenti correnti” - Tipologia 101
“Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche” del
bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 54 - Abrogazioni.
1. Fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 50 e
51, sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni
di leggi regionali:
a) la
legge
regionale 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli
enti di edilizia residenziale pubblica” e le seguenti disposizioni
di novellazione: articolo 31 della
legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 ;
articolo 56 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ;
articolo 30 della
legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
; articolo 19 della
legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 ;
articolo 68, comma 4, della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ;
b) la
legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per
l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e le seguenti disposizioni di novellazione:
legge regionale 16
maggio 1997, n. 14 ; articoli 26 e 54 della
legge regionale 3 febbraio 1998, n.
3 ; articoli 68 e 79 della
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ;
articolo 10 della
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 ;
articolo 1 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 ;
articolo 52 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 ;
articoli 11, 12, 13 e 14 della
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 ;
articolo 20 della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 ;
articolo 22 della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 ;
articolo 13 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 ;
articoli 43 e 47, comma 1, lettere c) d) ed e), della
legge regionale 27 aprile
2015, n. 6 ;
c) gli articoli 65, 66 e 67 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
e le seguenti disposizioni di novellazione: articolo 2 della
legge regionale 16 agosto
2002, n. 29 ; articolo 2 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 ;
articolo 23 della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 ;
legge regionale 4
marzo 2010, n. 19 ;
d) la
legge
regionale 28 giugno 2013, n. 13 “Modifiche della
legge regionale 9 marzo
1995, n. 10 , “Norme per il riordinamento degli enti di
edilizia residenziale pubblica”, per la razionalizzazione e la
riduzione delle spese degli apparati amministrativi”.
Art. 55 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
1) La Corte costituzionale con
sentenza n. 67/2024 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 17/2024) ha
ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata in via incidentale dal Tribunale di Padova, dell'articolo 25,
comma 2, lettera a), della legge regionale del Veneto n. 39 del 2017,
nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l’accesso
all’edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza
anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e
calcolati negli ultimi dieci anni» per violazione dei principi di
ragionevolezza e di eguaglianza formale e sostanziale, di cui
all’articolo 3 della Costituzione “fermo restando che il
richiedente deve essere, comunque, residente”.
(
2) In materia di edilizia
residenziale pubblica vedi anche le disposizioni recate dalla
legge regionale 7 dicembre
1979, n. 95 , e successive modificazioni,
legge regionale 19 luglio 1983, n. 40 , e
successive modificazioni, e dall’articolo 69 della
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 .
(
3) Lettera così modificata
da comma 9 art. 6
legge regionale 14 novembre 2018, n. 42
che ha sostituito le parole “31 marzo” con le parole
“mese di febbraio”.
(
4) Comma abrogato da lett. b)
comma 1 art. 7
legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 .
(
5) Vedi, in tema di trattamento
economico del direttore di enti regionali, quanto disposto
dall’articolo 14 della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ai
sensi del quale “Fatti salvi i diversi limiti previsti dalle
rispettive leggi istitutive e quelli fissati dalla contrattazione
collettiva nazionale e decentrata regionale per la dirigenza
dell’Area delle Funzioni locali, il trattamento economico
complessivo del direttore di enti regionali, economici o non economici,
la cui definizione è di competenza regionale, non può superare
quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del
servizio sanitario nazionale.”.
(
6) Lettera abrogata da comma 1
art. 18
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
7) Si riporta il testo
dell’articolo 18 come vigente fino alla data (5 dicembre 2018) di
entrata in vigore della
legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 ,
“Art. 18 - Controllo e vigilanza.
1. La Giunta regionale, ai sensi della
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 ,
e successive modificazioni, esercita il controllo di legittimità e
di merito sui seguenti atti delle ATER:
a) statuti e loro modifiche;
b) bilancio preventivo e bilancio di esercizio;
c) regolamenti di amministrazione e contabilità;
d) regolamento e dotazione organica del personale.
2. Le ATER inviano gli atti di cui al comma 1 alla Giunta regionale, a
pena di decadenza, entro venti giorni dalla loro adozione.
3. La Giunta regionale esercita il controllo sugli atti di cui al comma 1
entro venti giorni dal loro ricevimento. Per gli statuti e per i bilanci
preventivi e di esercizio il predetto termine è elevato a quaranta
giorni.
4. L’approvazione o l’inutile decorso del termine di cui al
comma 3 comportano l’efficacia dell’atto sottoposto a
controllo. In caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi
di giudizio il termine è interrotto e riprende a decorrere dalla
ricezione degli atti richiesti; l’ATER è tenuta a fornire gli
atti richiesti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
richiesta. Per i bilanci preventivi e di esercizio e per i conti
consuntivi il predetto termine è ridotto a trenta giorni. In sede di
controllo, la Giunta regionale può invitare l’ATER ad
apportare le modificazioni o le integrazioni ritenute opportune, anche al
fine della conformità dell’atto alla programmazione regionale.
5. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul conseguimento degli
obiettivi aziendali, attraverso il monitoraggio delle attività
svolte, nonché sul funzionamento delle ATER; a tal fine, tutte le
deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse alla Giunta
regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. I consiglieri regionali
e le commissioni consiliari, ai sensi degli articoli 39 e 44 dello
Statuto, possono richiedere alle ATER, anche attraverso l’uso di
appositi strumenti telematici, tutte le informazioni necessarie e copia
degli atti e documenti utili all’esercizio del loro mandato con le
procedure previste dagli articoli 54 e 109 del Regolamento del Consiglio
regionale del Veneto.”.
Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’articolo 8 comma 1 di
detta legge “Ai procedimenti di controllo disciplinati dalla
legge regionale 18
dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di
vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla
loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni della
legge regionale 18
dicembre 1993, n. 53 , e quelle previste dalle leggi istitutive degli
enti soggetti a controllo, nel testo vigente antecedente alle modifiche
apportate dalla presente legge.”.
(
8) Comma sostituito da comma 10
art. 6
legge
regionale 14 novembre 2018, n. 42 con decorrenza di effetti dal 5
dicembre 2018.
(
9) Comma abrogato da lett. c)
comma 1 art. 7
legge regionale 14 novembre 2018, n. 42
con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018.
(
10) Comma abrogato da lett.
c) comma 1 art. 7
legge regionale 14 novembre 2018, n. 42
con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018.
(
11) Comma abrogato da lett.
c) comma 1 art. 7
legge regionale 14 novembre 2018, n. 42
con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018.
(
12) Comma così
modificato da comma 11 art. 6
legge regionale 14 novembre 2018, n. 42
che ha soppresso le parole “; a tal fine, tutte le deliberazioni
del consiglio di amministrazione sono trasmesse alla Giunta regionale
entro dieci giorni dalla loro adozione”; quanto sopra con
decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018.
(
13) La Corte costituzionale,
con sentenza n. 67/2024 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 17/2024) ha
ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata in via incidentale dal Tribunale di Padova, dell'articolo 25
comma 2, lettera a), della legge regionale del Veneto n. 39 del 2017,
“limitatamente alle parole “nel Veneto da almeno cinque anni,
anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando
che il richiedente deve essere, comunque, residente””.
La Corte, ricordato che la sua oramai consolidata giurisprudenza ha
ravvisato nel diritto alla abitazione i tratti di un diritto sociale
inviolabile funzionale a che «la vita di ogni persona rifletta ogni
giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della
dignità umana» e ritenuto, quindi, che la edilizia residenziale
pubblica - che consente a persone in situazioni economiche disagiate di
stipulare contratti di locazione o di compravendita a condizioni
agevolate, aventi a oggetto beni immobili di proprietà pubblica,
assicurando, in tal modo, a persone che non hanno la capacità
economica di accedere al mercato, di soddisfare in concreto il loro
fondamentale bisogno conseguendo quel «bene di primaria
importanza» che è l’abitazione – costituisce uno
degli strumenti predisposti dall’ordinamento al fine di assicurare
tale diritto, ha altresì ritenuto come debba esserci “un
rapporto di coerenza tra i requisiti di ammissione ai benefici
dell’ERP e la ratio dell’istituto protesa al soddisfacimento
del bisogno abitativo”. La Corte afferma come ne consegue che
rifarsi a un criterio di pregressa residenza prolungata nel territorio
regionale, in quanto tale privo di alcuna correlazione con lo stato di
bisogno e insensibile alla condizione di chi è costretto a muoversi
proprio per effetto della sua condizione di fragilità economica, si
configura in termini di irragionevolezza; quanto sopra fermo restando che
la Corte medesima ricorda sia come “il richiedente deve essere,
comunque, residente», sia che non è escluso che, in sede di
formazione delle graduatorie, sia possibile valorizzare indici
ragionevolmente idonei «a fondare una prognosi di
stanzialità» (sentenza n. 44 del 2020), purché compatibili
con lo stato di bisogno e, dunque, tali da non privarlo di rilievo.
(
14) Lettera così
modificata da comma 1 art. 25
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44
che ha inserito alla fine il periodo “il requisito di cui al comma
2, lettera e), dell’articolo 25 è rispettato se il valore
dell’ISEE-ERP non supera del 30 per cento il valore di accesso
fissato dall’articolo 27, comma 3;”.
(
15) Comma aggiunto da comma 2
art. 25
legge
regionale 25 novembre 2019, n. 44 .
(
16) Comma così
modificato da comma 1 art. 12
legge regionale 27 luglio 2023, n. 16 che
ha sostituito le parole “fino al 2 per cento degli alloggi da
assegnare annualmente”, con le parole “fino a 2 alloggi tra
quelli da assegnare annualmente ovvero, qualora il numero degli alloggi
da assegnare annualmente sia superiore a 100, fino al 2 per cento di tale
numero”.
(
17) Vedi il
regolamento regionale 10
agosto 2018, n. 4 recante “Regolamento regionale in materia di
edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2,
legge regionale 3 novembre
2017, n. 39 ”. Vedi anche quanto disposto dall’articolo
50 della
legge
regionale 3 novembre 2017, n. 39 : a) in ordine agli adempimenti di
Comuni e ATER entro il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del
regolamento sul BUR (comma 1) e l’intervento della Giunta regionale
in caso di mancato adempimento nel termine (comma 2):
b) in ordine agli effetti che si determinano decorsi i 90 giorni dalla
pubblicazione del regolamento nel BUR (comma 3).
(
18) Lettera così
modificata da comma 3 art. 25
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44
che ha inserito dopo la parola “comunicazione” le parole
“Il requisito dell’ISEE-ERP è ripristinato se alla
scadenza dei ventiquattro mesi non supera del 75 per cento il valore di
accesso fissato dall’articolo 27, comma 3, o se, anche in caso di
superamento dell’importo, alla data del 1° luglio 2019, il
nucleo familiare comprende una persona che abbia compiuto sessantacinque
anni o presenta condizioni di disabilità grave o non autosufficienza
risultanti dalla certificazione ISEE.”.
(
19) Le parole
“dell’articolo 36, comma 1, lettera d)” sono state
sostituite con le parole “dell’articolo 37, comma 1, lettera
a), come da avviso di rettifica pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017.
(
20) Le parole
“Tipologia 101” vanno sostituite con le parole
“Tipologia 103”, come da avviso di rettifica pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017.
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