Legge regionale 21 aprile 1995, n. 36 (BUR n. 39/1995)
Legge regionale 21 aprile 1995, n. 36 (BUR n. 39/1995) [sommario] [RTF]
PROMOZIONE E
SVILUPPO DEI PARCHI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI NELLA REGIONE VENETO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, nel rispetto degli articoli 117 e 118 della
Costituzione, promuove e favorisce la realizzazione nel Veneto di un
Parco scientifico e tecnologico multipolare, articolato nei poli di
Padova, Venezia e Verona e nei centri e strutture ad esso connessi.
Art. 2 - Attuazione della legge
e ruolo della Veneto Innovazione spa.
1. Per il conseguimento delle
finalità di cui all'articolo 1, la Regione si avvale della Veneto
Innovazione spa con la quale stipula apposita convenzione, ai sensi
dell'
articolo
4 della
legge
regionale 6 settembre 1988, n. 45 , nel rispetto delle disposizioni
contenute nella presente legge.
2. La Giunta regionale emana indirizzi per lo svolgimento delle
attività della Veneto Innovazione spa, ai fini dell'attuazione della
presente legge.
3. I criteri e le modalità di gestione del fondo di cui
all'articolo 3 sono contenuti nella convenzione, di cui al comma 1.
Art. 3 - Costituzione di un
fondo speciale.
1. Per favorire la realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 4 è istituito presso la Veneto
Innovazione spa un fondo speciale con la dotazione di lire 1.500 milioni
per l'anno 1995 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
Art. 4 - Oggetto degli
interventi.
1. Il fondo di cui all'articolo 3 è destinato alla
concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione delle
seguenti tipologie di interventi:
a) studi di fattibilità e progettazioni esecutive;
b) realizzazione, ristrutturazione e locazione d'immobili;
c) progetti ed attività di innovazione e ricerca;
d) progetti ed attività a livello di rete regionale.
2. Il finanziamento degli interventi è subordinato alla loro
attuazione, secondo criteri e modalità operative definiti dalla
Giunta regionale.
Art. 5 - Soggetti
beneficiari.
1. Sono ammessi a presentare domanda per l'utilizzo del fondo di
cui all'articolo 3:
a) Veneto Innovazione spa;
b) società miste;
c) società consortili miste o ai sensi dell'articolo 17 della legge
5 ottobre 1991, n. 317;
d) consorzi misti o ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317;
e) enti pubblici;
f) società cooperative.
2. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione
annuale sull'attuazione della presente legge, contestualmente al disegno
di legge di bilancio.
Art. 6 - Contributi.
1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite
mediante la concessione di contributi in conto capitale, secondo le
modalità definite dal presente articolo.
2. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta
per cento degli investimenti o delle attività ammissibili, al netto
dell'IVA. La misura massima del contributo concedibile è di lire 700
milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche
mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con
riserva della proprietà a norma dell'articolo 1523 del Codice civile
o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.
3. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni previste da
normative comunitarie nonché da leggi statali o regionali, nel
rispetto comunque delle regole comunitarie in tema di intensità di
aiuti.
4. Le attività produttive e di ricerca che si insediano nel
Parco scientifico tecnologico multipolare possono essere ammesse ai
benefici di cui alle leggi regionali aventi finalità di sostegno
alle localizzazioni in aree attrezzate ed ai processi di innovazione.
Art. 7 - Criteri e procedure
per la concessione dei contributi.
1. I soggetti di cui all'articolo 5 devono presentare alla Veneto
Innovazione spa un progetto contenente la descrizione dettagliata
dell'iniziativa, secondo i criteri procedurali che saranno stabiliti
dalla Giunta regionale.
2. I contributi sono concessi nel rispetto delle seguenti
priorità:
a) iniziative riferite al progetto Nest-network for science and
technology, Parco scientifico tecnologico multipolare del Veneto,
predisposto dalla Veneto Innovazione spa;
b) iniziative di particolare interesse per le piccole e medie imprese
venete dei settori primario, secondario e terziario;
c) iniziative che consentano l'interconnessione tra i sistemi informativi
della Regione Veneto e del Parco scientifico tecnologico multipolare;
d) iniziative derivanti da studi e progetti approvate in sede
comunitaria;
e) iniziative che si avvalgono del contributo comunitario a valere sul IV
Programma quadro di ricerca e sviluppo dell'Unione Europea.
Art. 8 - Istruttoria delle
domande.
1. La Veneto Innovazione spa, provvede all'istruttoria delle
domande presentate dai soggetti aventi titolo, verificandone la
corrispondenza con le disposizioni di cui alla presente legge e con la
convenzione di cui all'
articolo 2.
2. A seguito delle risultanze dell'istruttoria, la Giunta
regionale adotta i conseguenti provvedimenti.
Art. 9
1. Allo scopo di favorire l'avvio del polo veronese e del polo
padovano del Parco scientifico multipolare veneto nell'ambito delle
disponibilità del fondo di cui all'
articolo 3, è riservato l'importo di lire 1.000
milioni per l'anno 1995 e lire 1.850 milioni per ciascuno degli anni 1996
e 1997, finalizzati alla realizzazione di:
a) un primo nucleo di un laboratorio di ricerca nel campo delle
tecnologie agro-alimentari in collaborazione con l'Università di
Verona e il Consorzio zona agroindustriale (ZAI);
b) un primo nucleo di un laboratorio di ricerca nel campo
dell'informatica, delle applicazioni ingegneristico-industriali, delle
agro-biotecnologie in collaborazione con l'Università di Padova e il
Consorzio zona industriale di Padova (ZIP).
Art. 9 bis - Parco scientifico
tecnologico "Agripolis"
1. Al fine di favorire lo
sviluppo del Parco scientifico tecnologico "Agripolis" di Legnaro (PD),
la Regione del Veneto assegna all'ESAV un contributo straordinario per
partecipare, sia in conto capitale che quale contributo del socio, alla
costituenda società consortile di gestione preposta alla promozione
ed al coordinamento delle iniziative di avvio e finanziamento del Parco
stesso.
2. La partecipazione dell'ESAV avviene con le modalità e
secondo le direttive e i programmi approvati dalla Regione. (
1)
Art. 10 - Norma
finanziaria.
Note
(
2) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO