Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 (BUR n. 53/1988)
Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 (BUR n. 53/1988) [sommario] [RTF]
COSTITUZIONE DI
UNA SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE REGIONALE PER L'INNOVAZIONE, LO
SVILUPPO E LA COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PROUTTIVO VENETO (1) (2) (3)
Art. 1
1. Nel quadro delle iniziative volte a
favorire lo sviluppo dell’innovazione e la competitività
(
4) nei settori produttivi,
anche con l’apporto scientifico delle università, la Giunta
regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una
Società per azioni per la realizzazione di specifiche attività
nelle materie di competenza regionale come specificato nei successivi
articoli 2 e 3.
2. L’intero capitale sociale è riservato alla Regione, anche
per mezzo di società interamente da questa partecipate, in via
diretta o indiretta. Nel caso in cui il capitale sociale sia interamente
detenuto da una società partecipata, direttamente o indirettamente
in via totalitaria dalla Regione, la Giunta regionale esercita il
controllo analogo sulla Società attraverso la propria società
partecipata secondo le previsioni della presente legge, del diritto
comunitario e della legislazione nazionale vigente. (
5)
3. La Giunta regionale approva lo statuto della Società e le sue
modifiche. (
6) (
7)
Art. 2
1. La Società opera nel territorio regionale al fine di promuovere,
nei limiti degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e
delle norme dello Statuto della Regione e della presente legge,
iniziative per l’innovazione, lo sviluppo, la competitività e
la promozione del territorio e del sistema produttivo regionale,
l’attrazione degli investimenti e la promozione di nuova
imprenditorialità, la trasformazione digitale e la
sostenibilità energetica ed ambientale, raccogliendo e coordinando
le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o
confluenti nel Veneto. (
8)
2. E' scopo inoltre della società diffondere nel sistema economico e
produttivo le informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti
dall’attività sociale.
3. Gli interventi dovranno promuovere lo sviluppo regionale e in
particolare quello produttivo ed industriale, con speciale attenzione
alle piccole e medie imprese. In questo ambito dovranno essere sostenute
le attività che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e
alla transizione digitale, nonché quelle che favoriscono la
qualificazione e l’aumento dell’occupazione, con particolare
attenzione a quella giovanile e femminile. (
9)
3 bis. La società potrà inoltre svolgere le attività di
promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti
economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio,
infrastrutture e servizi e di promozione dell’organizzazione e del
miglioramento dei servizi per l’internazionalizzazione del sistema
d’impresa, curandone la diffusione e l’informazione e
favorendo l’attivazione di sinergie. (
10)
3 ter. La Società, in attuazione della programmazione regionale e
degli indirizzi della Giunta regionale, esercita altresì le funzioni
e svolge le attività in materia di:
a) progettazione, realizzazione e gestione degli strumenti finanziari
regionali, ivi compresa l’amministrazione e il controllo, a valere
su risorse regionali, nazionali ed europee, anche in cofinanziamento con
il sistema bancario e dei confidi, per la concessione di finanziamenti
agevolati, anche combinati con contributi a fondo perduto, e di garanzie,
anche nella forma della riassicurazione, a sostegno degli investimenti,
del capitale circolante, dell’internazionalizzazione e della
capitalizzazione delle imprese;
b) progettazione, realizzazione e gestione, ivi compresa
l’amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali,
nazionali ed europee, di strumenti per la partecipazione temporanea e
minoritaria al capitale di rischio di imprese con sede e/o stabilimento
nel territorio del Veneto;
c) progettazione, realizzazione e gestione, ivi compresa
l’amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali,
nazionali ed europee, di strumenti di finanza alternativa, anche in
compartecipazione con altri investitori istituzionali nazionali ed
europei;
d) esercizio delle funzioni di organismo intermedio per la gestione degli
strumenti finanziari, realizzati a valere su risorse dei fondi
strutturali europei, previa stipulazione di specifico accordo con
l’Autorità di gestione del Programma sotto la cui
responsabilità la Società opera per l’esecuzione dei
compiti da questa affidati;
e) analisi, progettazione, realizzazione e gestione di servizi e progetti
di trasformazione digitale in attuazione delle strategie regionali;
f) attività di comunicazione e di promozione delle iniziative della
Giunta regionale. (
11)
Art. 3
1. La società in riferimento alle attività di cui
all’articolo precedente esercita le funzioni per: (
12)
a) promozione, predisposizione e potenziamento di studi e ricerche, nelle
materie di competenza; (
13)
b) collaborazione con le università e con altri centri scientifici e
imprese al fine di garantire un rapporto equilibrato tra capacità
scientifica, dotazione di mezzi e disponibilità di personale;
c) formazione e gestione in sede locale di sistemi informativi per la
diffusione dell’innovazione;
d) progettazione e/o realizzazione di iniziative che permettano la
formazione e l’insediamento di nuove attività e sviluppino,
utilizzino, diffondano l’alta tecnologia curando eventualmente
anche la commercializzazione dei risultati ottenuti;
d bis) la consulenza e l’assistenza tecnica alla Regione e agli
enti pubblici partecipanti in materia di gestione degli incentivi a
favore delle imprese di cui all’articolo 2 comma 3 ter; (
14)
d ter) lo svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e
connessa a quelle di cui all’articolo 2 comma 3 ter, ivi compreso
l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge in relazione ai
procedimenti di concessione ed erogazione delle misure agevolate;
(
15)
d quater) l’assistenza tecnica ed amministrativa alle imprese con
riferimento alle attività di cui all’articolo 2 comma 3 ter;
(
16)
d quinquies) l’attività di recupero dei crediti,
l’accertamento degli illeciti amministrativi, l’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie e gestione del contenzioso in
relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici
riferiti alle attività di cui all’articolo 2 comma 3 ter.
(
17)
Art. 3 bis (18)
1. I rapporti tra la Società e la Regione per lo svolgimento delle
attività di cui all’articolo 2 comma 3 ter, sono disciplinati
da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale che ne
definiscono finalità e regole di gestione e controllo.
2. La Società assolve agli obblighi di comunicazione e
rendicontazione verso la Giunta regionale, anche ai fini del controllo
analogo, secondo le previsioni della normativa e delle direttive
regionali e sulla base della presente legge, e predispone:
a) una relazione semestrale sull’attività svolta e su quella
in corso di attuazione, riferita alla gestione degli strumenti finanziari
di cui all’articolo 2 comma 3 ter da inviare alla Giunta regionale
e alla società interamente partecipata dalla Regione per mezzo della
quale quest’ultima esercita il controllo, entro novanta giorni
dalla scadenza del semestre di riferimento;
b) un budget economico annuale da inviare alla Giunta regionale e alla
società interamente partecipata dalla Regione per mezzo della quale
quest’ultima esercita il controllo entro il primo quadrimestre
dell’anno di riferimento da approvare successivamente
dall’assemblea societaria.
Art. 3 ter (19)
1. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione dei
compensi spettanti alla Società nel rispetto della normativa
nazionale ed europea tenendo conto dell’effettiva operatività
dei fondi gestiti dalla stessa.
2. I compensi di cui al comma 1 sono a carico delle disponibilità
dei fondi gestiti dalla Società. Le relative operazioni contabili
sono effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio
regionale.
3. Ai fondi istituiti ai sensi delle disposizioni elencate ai commi 3, 4
e 5 dell’articolo 3 della
legge regionale 17 giugno 2016, n. 17
“Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione
regionali”, si applicano le modalità di corresponsione e di
determinazione dei compensi di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le attività affidate alla Società il cui esercizio non
opera a valere su fondi regionali, i compensi ad essa spettanti sono
stabiliti nelle relative convenzioni.
Art. 4
1. La Giunta regionale è autorizzata a
stipulare convenzioni con la società per la predisposizione e lo
svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e
ricerche con l’apporto scientifico delle università.
2. La Giunta regionale presenterà annualmente alle commissioni
consiliari prima e terza una relazione sulle collaborazioni e le
attività programmate.
2 bis. La Regione del Veneto concorre
alle spese di funzionamento della società nei limiti delle
assegnazioni stabilite annualmente dalla legge di bilancio, sulla base
del programma annuale di attività. (
20) (
21)
Art. 5 (22)
1. Lo statuto della società dovrà essere formato in modo da
recepire le disposizioni dell’articolo 13 della legge 9 dicembre
1985, n. 705, garantendo alle università una rappresentanza nel
consiglio di amministrazione e negli altri organi esecutivi.
2. Ai fini della partecipazione della Regione alla società il
Consiglio regionale prenderà atto con apposita deliberazione dello
statuto della società.
Art. 5 bis (23)
1. L’organo amministrativo è costituito secondo le
disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175 “Testo unico in materia di società partecipazione
pubblica”.
2. Nel caso in cui l’Assemblea della società, con delibera
motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa,
e tenendo conto delle esigenze dei costi, disponga che la stessa sia
amministrata da un Consiglio di amministrazione, le designazioni dei
componenti sono effettuate dal Consiglio regionale, assicurando la
rappresentanza delle minoranze.
Art. 6
1. La Giunta regionale, al fine di conseguire l’obiettivo dello
sviluppo della ricerca, è altresì autorizzata a stipulare con
il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) convenzioni finalizzate ad
approfondire studi e ricerche nelle materie di competenza regionale con
particolare riguardo ai settori dell’ambiente, dei servizi sociali,
del turismo e dei beni culturali.
Art. 7
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata una
spesa complessiva di lire 15.000.000.000 nel triennio 1988- 1990, di cui
lire 10.000.000.000 per gli interventi previsti dall’articolo 1 e
lire 5.000.000.000 per gli interventi previsti dall’articolo 6.
2. All’onere relativo determinato in lire 9.000.000.000 per
l’anno finanziario 1988, lire 3.000.000.000 per l’anno
finanziario 1989 e lire 3.000.000.000 per l’anno finanziario 1990,
si provvede:
omissis (
24)
3. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per
l’anno finanziario 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990 sono
istituiti i seguenti capitoli:
omissis (
25)
Art. 8
Art. 9
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
1) L’articolo 1 della
legge regionale 4
luglio 2023, n. 14 dispone la riorganizzazione e riordino delle
funzioni di Veneto Innovazione ed il conferimento in Veneto Sviluppo
delle partecipazioni azionarie detenute dalla Regione in Veneto
Innovazione (operando ai sensi dell’articolo 17 secondo le
disposizioni del Codice civile) e dispone il trasferimento a Veneto
Innovazione del ramo d’azienda afferente alla gestione degli
strumenti finanziari che la Regione aveva affidato in gestione a Veneto
Sviluppo.
(
3) In materia di innovazione
vedi anche la
legge
regionale 18 maggio 2007, n. 9 , in particolare per i riferimenti a
Veneto Innovazione SpA vedi gli articoli 6, comma 1, lett. t); 8, comma
1, lett. e); 9, comma 4, lett. c); 10; 15, comma 5, lett. a).
1. Le Società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A.
adeguano il proprio statuto conformandolo alle previsioni della presente
legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, nel rispetto
della disciplina prevista per le società in house dal decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica”, ai fini
dell’approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere
della Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici
giorni, periodo trascorso il quale si prescinde dal parere.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, Veneto Sviluppo S.p.A. predispone un piano industriale volto ad
illustrare il progetto di riorganizzazione della società, anche da
un punto di vista economico - finanziario, da trasmettere, nei successivi
dieci giorni, alla Giunta regionale.”.
(
12) Comma modificato da comma
1 art. 10
legge
regionale 4 luglio 2023, n. 14 che ha sostituito le parole: “La
società persegue gli scopi di cui all’articolo precedente
mediante:” con le parole: “La società in riferimento
alle attività di cui all’articolo precedente esercita le
funzioni per:”.
(
13) Lettera modificata da
comma 2 art. 10
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 che
ha soppresso le parole: “, nei settori e sui processi a tecnologia
emergente che favoriscano lo sviluppo dell’innovazione”.
(
21) L’articolo 10 della
legge regionale 18
maggio 2007, n. 9 prevede nuove funzioni in capo a Veneto Innovazione
in materia di promozione della ricerca scientifica, dello sviluppo
economico e della innovazione.
(
24) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
25) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO