Legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 (BUR n. 58/1996)
Legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 (BUR n. 58/1996) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELLA
TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, ADEGUAMENTO
DEGLI IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO REGIONALI E DETERMINAZIONE DEI LIMITI
DI REDDITO
Art. 1 - Tassa regionale per il
diritto allo studio universitario.
1. In attuazione dell’articolo 3, comma 21, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica” e successive modificazioni, l’importo della
tassa regionale per il diritto allo studio universitario è
articolato nelle tre fasce indicate:
a) la prima fascia di importo da un minimo di euro 120,00 ad un massimo
di euro 139,99 si applica agli studenti che presentano un indicatore di
situazione economica equivalente non superiore al livello minimo
dell’indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità
per l’accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo
studio universitario; fra il minimo ed il massimo, l’importo della
tassa varia con andamento proporzionale in funzione dell’indicatore
di situazione economica equivalente;
b) la seconda fascia di importo da un minimo di euro 140,00 ad un massimo
di euro 159,99 si applica agli studenti che presentano un indicatore di
situazione economica equivalente superiore al livello minimo
dell’indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità
per l’accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo
studio universitario; fra il minimo ed il massimo, l’importo della
tassa varia con andamento proporzionale in funzione dell’indicatore
di situazione economica equivalente; (
1)
c) la terza fascia di importo fisso pari ad euro 160,00 si applica agli
studenti aventi un indicatore di situazione economica equivalente
superiore al doppio del livello minimo di indicatore corrispondente ai
requisiti di eleggibilità per l’accesso ai livelli essenziali
di prestazione del diritto allo studio universitario.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge n. 549/1995,
per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e
legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti
superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi
valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui
al comma 1 alla Regione Veneto per l'intero importo.
3. Le università e gli istituti universitari di cui al comma
2 accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica
del versamento della tassa prevista dal comma 1.
Art. 2 - Esoneri dalla tassa
regionale per il diritto allo studio universitario.
Art. 3 - Esazione della tassa
regionale e destinazione del gettito.
1. Il gettito della tassa regionale al netto dei costi di esazione
e di erogazione del servizio di cui al comma 2, è finalizzato a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 23, della legge n. 549/1995.
2. Per l'esazione della tassa regionale e l'erogazione del
servizio delle borse di studio e dei prestiti d'onore non può essere
speso più dell'uno per cento del gettito introitato.
Art. 4 - Aggiornamento degli
importi della tassa regionale.
1. A decorrere dall’anno
accademico 2014-2015, il limite massimo della tassa regionale per il
diritto allo studio universitario è aggiornato dalla Giunta
regionale entro il 30 giugno di ogni anno sulla base del tasso
d’inflazione programmato relativo all’anno solare
d’inizio dell’anno accademico, arrotondando all’euro
per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per
eccesso, se superiore a detto importo. (
3)
Art 5 - Importo della borsa di
studio regionale e determinazione dei limiti di reddito.
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 “Uniformità di
trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”, gli
importi delle borse di studio regionali per l’anno accademico
1997/1998 sono così determinati:
a) studenti fuori sede L. 6.858.000
b) studenti pendolari L. 3.740.000
c) studenti in sede L. 2.805.000 più un pasto giornaliero
gratuito.(
4)
1 bis. Per quanto attiene al limite di reddito complessivo lordo
del nucleo familiare, si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997. (
5)
2. A decorrere dall’anno
accademico 1999 – 2000, sentita la Conferenza Regione –
Università del Veneto, istituita ai sensi dell’
articolo 4 della
legge regionale 7
aprile 1998, n. 8 , l’importo della borsa di studio regionale
può essere aggiornato dalla Giunta regionale sulla base della
variazione dell’indice dei prezzi al consumo relativa
all’anno solare precedente a quello di inizio dell’anno
accademico, arrotondando l’importo alle mille lire superiori.
(
6)
Art. 6 - Modalità per il
versamento della tassa regionale.
1. La tassa regionale è riscossa direttamente dalla Regione,
mediante versamento nell'apposito conto corrente postale intestato alla
tesoreria della Regione Veneto o, attraverso apposita convenzione che la
Giunta regionale è autorizzata a stipulare, dalle università e
dagli istituti universitari di cui all'articolo 1, comma 2, o dagli Enti
di cui all'articolo 4 della
legge regionale n. 50/1982 , e successive
modifiche ed integrazioni. (
7)
Art. 7 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'
articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Note
(
8) Articolo modificato da comma
3 articolo 1
legge
regionale 28 giugno 2013, n. 15 che ha soppresso le parole “e
le sanzioni per omesso versamento” e dopo le parole “le
modalità di pagamento” e ha sostituto il segno di
interpunzione con la lettera “e”.
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