Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 (BUR n. 70/1996)
Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 (BUR n. 70/1996) [sommario] [RTF]
NUOVE MODALITA'
DI CALCOLO DELLE VOLUMETRIE EDILIZIE, DEI RAPPORTI DI COPERTURA, DELLE
ALTEZZE E DELLE DISTANZE LIMITATAMENTE AI CASI DI AUMENTO DEGLI SPESSORI
DEI TAMPONAMENTI PERIMETRALI E ORIZZONTALI, PER IL PERSEGUIMENTO DI
MAGGIORI LIVELLI DI COIBENTAZIONE TERMO ACUSTICA O DI INERZIA TERMICA
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge detta disposizioni per agevolare l'attuazione
delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità
degli edifici.
2. Essa si applica:
a) alle nuove costruzioni;
b) agli interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti,
comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge prevalgono sui
regolamenti e sulle altre norme comunali.
Art. 2 - Modalità di
calcolo.
1. I tamponamenti perimetrali e i
muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i
solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul
risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici
residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi
strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri trenta, non sono
considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti
di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri trenta e fino ad
un massimo di ulteriori centimetri venticinque per gli elementi verticali
e di copertura e di centimetri venticinque per quelli orizzontali
intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei
livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.
(
1)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze
massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici e dalle strade
fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con gli
stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già
costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli
esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed
altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico,
nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti
o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei
tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e dei cascinali di
antica formazione.
4. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla
presentazione di istanze per il rilascio di autorizzazione o concessione
edilizia o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di
eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati
avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non possono
effettuare riduzioni degli spessori complessivi indicati nei commi
precedenti, salvo l'applicazione integrale delle norme sul computo dei
volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti massimi
dettati da tali norme.
5. Alle istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e
delle concessioni edilizie di coloro che intendono avvalersi della
presente legge deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata
da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni
complessive dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata,
che costituisce parte integrante del progetto.
Art. 2 bis - Interventi di
isolamento termico nelle pareti degli edifici esistenti a confine con
spazi pubblici. (2)
1. Nel consentire l’eventuale occupazione gratuita di suolo
pubblico per la realizzazione di interventi di isolamento termico delle
superfici opache verticali di cui all’articolo 119, comma 1,
lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, l’autorità competente
accerta non sia pregiudicata la rete delle opere di urbanizzazione e, in
particolare, siano assicurate la sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale nonché l’accessibilità e la percorribilità
dello spazio pubblico, specialmente alle persone con disabilità,
escludendo la possibilità di concedere l’occupazione del suolo
pubblico nel caso di percorsi pedonali, laddove non sia rispettata la
misura minima del Regolamento di attuazione dell’articolo 1 della
legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati”.
2. L’occupazione di cui al comma 1 non può superare lo
spessore massimo di cm. 15 e, nel caso di successiva demolizione e
ricostruzione della parete interessata dall’intervento di
isolamento termico, la stessa dev’essere ricostruita, comprensiva
dell’intervento di efficientamento di cui al comma 1, nella
posizione originaria a confine con il suolo pubblico.
Note
(
1) Comma modificato da comma 1
art. 21 della
legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha sostituito le parole “e
di centimetri quindici per quelli orizzontali intermedi” con le
parole “e di centimetri venticinque per quelli orizzontali
intermedi”.
SOMMARIO