Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 (BUR n. 54/2008)

Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 (BUR n. 54/2008) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, PARCHI E PROTEZIONE DELLA NATURA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE (1) (2)

CAPO I - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 1 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni.
1. Al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole “centoventi giorni” sono sostituite con le parole: “duecentoquaranta giorni”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni.
1. Al comma 7 dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole “dopo la sua pubblicazione nel BUR” sono sostituite dalle parole: “dopo la pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della giunta provinciale”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (3)
Art. 4 - Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , dopo le parole “in caso di” sono aggiunte le seguenti parole: “assenza o”.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (4)
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (5)
3. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituita:
omissis (6)
4. Dopo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 44, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è aggiunta la seguente lettera:
omissis (7)
5. Il comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
omissis (8)
6. Dopo il comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (9)
7. Al comma 6 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , dopo le parole: “protezione o forzatura delle colture” sono aggiunte le parole: “e le serre mobili” e alla fine del medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: “Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell’individuazione di cui all’articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale.”.
8. Dopo il comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (10)
Art. 6 - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni.
omissis (11)
Art. 7 - Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , dopo le parole: “alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico” sono aggiunte le seguenti parole: “, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all’articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all’articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni”.
2. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , dopo le parole “dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti parole: “; con le medesime procedure possono essere altresì adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente finalizzate a dare attuazione all’articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” nonché quelle necessarie per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici.”.
3. Al comma 1 ter dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , dopo la parola: “(PTCP)” si aggiungono le parole: “, ai piani di assetto del territorio intercomunale (PATI) aventi ad oggetto i singoli tematismi di cui al comma 1, dell’articolo 16, riferiti agli ambiti e previsioni di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 16 limitatamente a temi di interesse pubblico o di pubblica utilità,”.
4. omissis (12)
5. omissis (13)
6. omissis (14)
7. Il comma 7 ter dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
omissis (15)
8. Dopo il comma 7 quater dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
omissis (16)
Art. 8 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni.
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 vanno aggiunte le parole: “tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale;”.
Art. 9 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è aggiunto il seguente comma:
omissis (17)
Art. 10 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”.
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 è così sostituito:
omissis (18)
Art. 11 - Modifica degli articoli 1 e 3 legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 “Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 , è così sostituito:
omissis (19)
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (20)
3. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 è così sostituito:
omissis (21)
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati all’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009”.
Art. 12 - Inserimento dell’articolo 79 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 79 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente articolo 79 bis:
omissis (22)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma medesimo.
Art. 13 - Interpretazione autentica dell’articolo 50 comma 3 e 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni.
1. Il comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , deve essere interpretato nel senso che la decorrenza del termine per l’applicazione degli articoli da 1 a 49 non comporta il venir meno della competenza regionale, dettata in via transitoria dall’articolo 48 della medesima legge, all’approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti fino all’approvazione dei PAT e comunque fino all’applicazione del comma 4 dell’articolo 48, di trasferimento delle funzioni alle province.
Art. 14 - Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS). (23) (24)

1. Nelle more dell’entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di VAS di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale” e 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”:
a) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 la cui approvazione e adozione compete alla Regione, o agli enti locali, o di iniziativa regionale approvati da altri soggetti o oggetto di accordo, l’autorità a cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 4 del 2008, è, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, la commissione regionale VAS nominata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, pubblicata nel BUR n. 101 del 2006;
b) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”;
c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre 2006, pubblicata nel BUR n. 10 del 2007 e n. 2988 del 1° ottobre 2004, pubblicata nel BUR n. 107 del 2004, e sono fatti salvi le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti.
1 bis. Nelle more dell’adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, come modificato dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia” convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106:
[a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;] (25)
b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione. (26)
Art. 15 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni.
1. Al comma 10 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole: “1.300 metri” sono sostituite con le parole: “1.600 metri”.

CAPO II - Disposizioni in materia di protezione della natura e parchi

Art. 16 - Inserimento dell’articolo 28 ter nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 28 bis della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è aggiunto il seguente articolo:
omissis (27)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0101 “Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse naturalistico” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.
Art. 17 - Inserimento dell’articolo 28 quater nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 28 ter della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , come introdotto dall’articolo 16 della presente legge, è aggiunto il seguente articolo:
omissis (28)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0101 “Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse naturalistico” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.
Art. 18 - Piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione del Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea “Natura 2000”.
[1. In attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie 92/43/CEE “Direttiva Habitat” e 79/409/CEE “Direttiva Uccelli” e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni, le province, le comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione previsti dalle misure di conservazione, individuate nella deliberazione di Giunta regionale n. 2371 del 27 luglio 2006, pubblicata nel BUR n. 76 del 2006, e contenute nell’allegato E della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico venatorio-regionale” per le zone di protezione speciale.] (29)
[2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e le procedure per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di cui al comma 1 e quelle per l’approvazione dei suddetti piani da parte della Regione, l’individuazione degli elaborati di cui il piano di gestione si compone, le misure di salvaguardia e gli interventi sostitutivi, ferma restando la disciplina contenuta nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”, con riguardo ai criteri per la redazione dei piani di gestione.] (30)

CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 19 - Modifica dell’allegato C) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l’edilizia convenzionata” e successive modificazioni.
1. Il punto 6 della tabella 3 dell’allegato C) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 , è così sostituito:
omissis (31)
Art. 20 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.
omissis (32)
Art. 21 - Modifiche all’articolo 2 comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica”.
1. All’articolo 2, comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 le parole: “e di centimetri quindici per quelli orizzontali intermedi”, sono sostituite con le parole: “e di centimetri venticinque per quelli orizzontali intermedi”.
Art. 22 - Interpretazione autentica degli articoli 4 e 5 degli allegati A e B (33) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata”.
1. Gli articoli 4 e 5 delle convenzioni tipo di cui agli allegati A e B della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 , devono intendersi nel senso che il prezzo suscettibile di variazione e/o di aggiornamento, è unicamente il prezzo medio di prima cessione stabilito in convenzione. (34)
Art. 23 - Modifica dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
omissis (35)

CAPO IV - Disposizioni in materia di mobilità e infrastrutture

Art. 24 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000” e successive modificazioni.
1. Alla rubrica dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 (36) le parole “straordinario” sono soppresse e dopo le parole “a favore della Comunità del Garda” sono aggiunte le seguenti parole “e della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro regionale del Veneto.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 le parole “per l’anno 2000 un contributo straordinario di lire 60 milioni” sono sostituite con le seguenti “un contributo”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 è inserito il seguente comma:
omissis (37)
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0126 “Interventi generali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.
Art. 25 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole “da realizzare” sono inserite le seguenti parole “, le tecnologie”.
2. Al comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono aggiunte, in fine, le parole “nonché il divieto di alienazione o di destinazione ad uso diverso delle tecnologie oggetto di contributo regionale, prima che siano trascorsi otto anni dalla concessione del medesimo.”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è inserito il seguente comma:
omissis (38)
4. Alla fine del comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è aggiunta la seguente frase “Il beneficiario deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di mobilità l’avvenuto trasferimento o la messa in disponibilità dei beni finanziati.”.
Art. 26 - Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.
1. Alla fine del comma 1 ter dell’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono aggiunte le seguenti parole “In tal caso la Regione, previo accordo con l’ente competente, provvede allo svolgimento delle procedure concorsuali anche per gli eventuali servizi aggiuntivi.”.
Art. 27 - Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è aggiunto il seguente articolo:
omissis (39)
Art. 28 - Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 le parole “dall’articolo 26, allegato A), del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.” sono sostituite con le parole “secondo i principi dell’articolo 2112 del codice civile per quanto attiene all’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del subentro.”.
Art. 29 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole “I contratti di servizio vengono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, a decorrere dal 1° gennaio 2004, hanno durata di sei anni.” sono sostituite con le parole “I contratti di servizio stipulati a seguito delle procedure concorsuali hanno durata non superiore a nove anni.”.
Art. 30 - Modifica all’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo la parola “viaggio,” sono aggiunte le seguenti parole: “ad obliterarlo e convalidarlo anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo le parole: “al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,”, alla lettera b), dopo le parole: “sanzione amministrativa” le parole “da 30 a 100 volte” sono sostituite con le parole: “da 40 a 150 volte” e dopo la parola: “arrotondata” le parole: “alle lire mille superiori” sono sostituite con le parole: “all’euro superiore”.
3. Al comma 3 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “al comma 1,” sono aggiunte le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,”, alla lettera b), dopo le parole: “sanzione amministrativa” le parole “da 30 a 100 volte” sono sostituite con le parole: “da 40 a 150 volte” e dopo la parola: “arrotondato” le parole: “alle lire mille superiori” sono sostituite con le parole: “all’euro superiore”.
4. Al comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo le parole: “pecuniaria,” le parole “di lire 2000” sono sostituite con le parole: “di 6 euro” e dopo il punto è aggiunto il seguente capoverso: “La stessa sanzione pecuniaria di 6 euro si applica nel caso in cui l’utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio”.
Art. 31 - Modifica all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (40) “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 41 della regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è aggiunta la seguente frase: “Gli stessi gestori del servizio possono affidare il controllo, l’accertamento e la contestazione delle stesse violazioni anche a guardie particolari giurate allo scopo autorizzate, secondo le modalità di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”.”.
Art. 32 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi” e successive modificazioni.
1. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 è così sostituito:
omissis (41)
2. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 sono abrogate le lettere a) e c).
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 è inserito il seguente comma:
omissis (42)
4. Per le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia già stata pubblicizzata la proposta ai sensi del previgente articolo 11, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 , continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data della pubblicizzazione stessa.
Art. 33 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 è aggiunto il seguente comma:
omissis (43)
Art. 34 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Con ricorso n. 90/2012 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 30/2012) è stato impugnato dal Governo innanzi alla Corte costituzionale l’articolo 14, comma 1 bis inserito all’articolo 40, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”. Secondo il Governo la disciplina regionale contrasta con la disciplina statale sulla valutazione ambientale strategica (VAS), adottata dallo Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), e segnatamente con il disposto degli articoli 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e 16, ultimo comma, della legge n. 1150 del 1942 “Legge urbanistica”, introdotto dall’articolo 5 del decreto legge n. 70 del 2011 convertito in legge dalla legge n. 106 del 2011. A parere del Governo l’articolo 14, comma 1 bis inserito dall’articolo 40, da un lato (lettera a)) riduce arbitrariamente il campo di applicazione della disciplina in materia di VAS prevista all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 perche' esclude dalla VAS tutti i PUA e gli accordi di programma nel caso in cui non contengano un progetto o un intervento assoggettato a VIA a prescindere dalla sottoposizione a VAS del piano sopraordinato. Dall’altro (lettera b)) deduce il contrasto con la normativa nazionale in quanto il legislatore nazionale con tale norma amplierebbe il livello di protezione accordato agli interessi ambientali di fatto incrementando gli standard nazionali di tutela dell’ambiente. Con sentenza n. 58/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 14/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 40, comma 1, nella parte in cui aggiunge la lettera a) all’articolo 14, comma 1-bis, della legge regionale n. 4 del 2008 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, nella parte in cui aggiunge la lettera b) del predetto articolo 14, comma 1-bis, della legge regionale n. 4 del 2008. Secondo la Corte, infatti,la disposizione di cui alla lettera a), nel sottoporre alla procedura di VAS solo i piani e gli accordi contenenti progetti o interventi sottoposti a VIA, ha di fatto ristretto le ipotesi nelle quali la VAS è invece richiesta dalla normativa statale e segnatamente dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, per effetto della disposizione censurata, la VAS verrebbe meno nel caso previsto dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero quando il piano può produrre impatti significativi sull’ambiente, pur non definendo il quadro di riferimento di un progetto sottoposto a VIA. La normativa regionale ha pertanto invaso, violandola, la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Con riferimento, invece, alla disposizione di cui alla lettera b) del comma 1-bis dell’articolo 14, la Corte ritiene che la norma regionale sia legittima in quanto ascrivibile alla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio:tale norma, infatti, è volta ad incrementare gli standard di tutela dell’ambiente così come previsto dall’articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che consente alle Regioni di «adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali».
(2) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 48/2008 (G.U. 1ª serie speciale n. 41/2008), con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, commi 1 e 2, relativo ai piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione facenti parte della Rete Ecologica Europea “Natura 2000”, per violazione dell’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione; la norma regionale è stata ritenuta dal Governo contrastante con le disposizioni di derivazione comunitaria e lesiva della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. Con sentenza n. 316/2009 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’articolo 18 per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto contrastano con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.
(3) Testo riportato all’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(4) Testo riportato all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(5) Testo riportato all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(6) Testo riportato alla lett. a) comma 4, dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(7) Testo riportato all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(8) Testo riportato all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(9) Testo riportato all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(10) Testo riportato all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(11) Comma abrogato da comma 2 dell’art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30
(12) Comma abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .
(13) Comma abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .
(14) Comma abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .
(15) Testo riportato all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(16) Testo riportato all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(17) Testo riportato all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 .
(18) Testo riportato all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 .
(19) Testo riportato all’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 .
(20) Testo riportato all’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 .
(21) Testo riportato all’articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 .
(22) Testo riportato alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
(23) Con ricorso n. 90/2012 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 30/2012) è stato impugnato dal Governo innanzi alla Corte costituzionale l’articolo 14, comma 1 bis inserito all’articolo 40, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”. Secondo il Governo la disciplina regionale contrasta con la disciplina statale sulla valutazione ambientale strategica (VAS), adottata dallo Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), e segnatamente con il disposto degli articoli 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e 16, ultimo comma, della legge n.1150 del 1942 “Legge urbanistica”, introdotto dall’articolo 5 del decreto legge n.70 del 2011 convertito in legge dalla legge n.106 del 2011. A parere del Governo l’articolo 14, comma 1 bis inserito dall’articolo 40, da un lato (lettera a)) riduce arbitrariamente il campo di applicazione della disciplina in materia di VAS prevista all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 perche' esclude dalla VAS tutti i PUA e gli accordi di programma nel caso in cui non contengano un progetto o un intervento assoggettato a VIA a prescindere dalla sottoposizione a VAS del piano sopraordinato. Dall’altro (lettera b)) deduce il contrasto con la normativa nazionale in quanto il legislatore nazionale con tale norma amplierebbe il livello di protezione accordato agli interessi ambientali di fatto incrementando gli standard nazionali di tutela dell’ambiente. Con sentenza n. 58/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 14/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 40, comma 1, nella parte in cui aggiunge la lettera a) all’articolo 14, comma 1-bis, della legge regionale n. 4 del 2008 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, nella parte in cui aggiunge la lettera b) del predetto articolo 14, comma 1-bis, della legge regionale n. 4 del 2008. Secondo la Corte, infatti,la disposizione di cui alla lettera a), nel sottoporre alla procedura di VAS solo i piani e gli accordi contenenti progetti o interventi sottoposti a VIA, ha di fatto ristretto le ipotesi nelle quali la VAS è invece richiesta dalla normativa statale e segnatamente dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, per effetto della disposizione censurata, la VAS verrebbe meno nel caso previsto dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero quando il piano può produrre impatti significativi sull’ambiente, pur non definendo il quadro di riferimento di un progetto sottoposto a VIA. La normativa regionale ha pertanto invaso, violandola, la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Con riferimento, invece, alla disposizione di cui alla lettera b) del comma 1-bis dell’articolo 14, la Corte ritiene che la norma regionale sia legittima in quanto ascrivibile alla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio:tale norma, infatti, è volta ad incrementare gli standard di tutela dell’ambiente così come previsto dall’articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che consente alle Regioni di «adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali».
(24) Ai sensi del comma 1 dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22, l’articolo è abrogato da lett. d) comma 1 art. 25 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
(25) Con sentenza n. 58 del 2013 (G.U. 1° serie speciale n. 14/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2012 nella parte in cui aggiunge la lettera a) all’articolo 14, comma 1-bis, della legge regionale n. 4 del 2008.
(26) Comma inserito da comma 1 dell’art. 40 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 . Il comma 2 del medesimo art. 40 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che “Per la definitiva elaborazione di una normativa regionale organica in materia, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una specifica consulenza.”
(27) Testo riportato alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .
(28) Testo riportato alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .
(29) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 316/2009 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2009), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’articolo 18.
(30) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 316/2009 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2009), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’articolo 18.
(31) Testo riportato all’allegato C) tabella 3 punto 6 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 .
(32) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In precedenza il testo era stato riportato all’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
(33) Per mero errore materiale sono state pubblicate le parole “Interpretazione autentica degli articoli 4 e 5 della legge regionale” anziché le parole “Interpretazione autentica degli articoli 4 e 5 degli allegati A e B della legge regionale” vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 88 del 24 ottobre 2008 pag. 143.
(34) Per mero errore materiale è stata pubblicata la parola “convezione” anziché la parola “convenzione” vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 88 del 24 ottobre 2008 pag. 143.
(35) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge.
(36) Per mero errore materiale sono state pubblicate le parole “legge regionale 11 settembre 2000, n. 29 ” anziché le parole “legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 ” vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 88 del 24 ottobre 2008 pag. 143.
(37) Testo riportato all’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 .
(38) Testo riportato all’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
(39) Testo riportato alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
(40) Per mero errore materiale sono state pubblicate le parole “articolo 41 della regionale 30 ottobre 1998, n. 25” anziché le parole “articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ” vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 93 dell’11 novembre 2008 pag. 155.
(41) Testo riportato all’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 .
(42) Testo riportato all’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 .
(43) Testo riportato all’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
showSondaggio:true valutaParametroOnline:false direttaRefresh:30000
nodo 1