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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 (BUR n. 54/2008)
Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 (BUR n. 54/2008) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA -
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 IN MATERIA DI GOVERNO DEL
TERRITORIO, PARCHI E PROTEZIONE DELLA NATURA, EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE (1) (2)
CAPO I - Disposizioni in materia di
governo del territorio
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio ” e successive
modificazioni.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio ” e successive
modificazioni.
1. Al comma 7 dell’ articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
le parole “dopo la sua pubblicazione nel BUR” sono
sostituite dalle parole: “dopo la pubblicazione nel BUR del
provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della
giunta provinciale”.
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio ” e successive
modificazioni.
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio ” e successive
modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
sono aggiunti i seguenti commi:
omissis ( 4)
2. Dopo il comma 3 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 5)
3. La lettera a) del comma 4 dell’ articolo 44 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 è così sostituita:
omissis ( 6)
4. Dopo la lettera a) del comma 4 dell’ articolo 44, della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 , è aggiunta la seguente lettera:
omissis ( 7)
5. Il comma 5 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
è così sostituito:
omissis ( 8)
6. Dopo il comma 5 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
sono aggiunti i seguenti commi:
omissis ( 9)
7. Al comma 6 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
dopo le parole: “ protezione o forzatura delle colture”
sono aggiunte le parole: “ e le serre mobili” e alla
fine del medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: “ Le
serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il
permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie
fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione
di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le
diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro
funzionamento; il PI nell’individuazione di cui all’articolo
43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel
provvedimento della Giunta regionale.”.
8. Dopo il comma 7 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 10)
Art. 6 - Disposizioni
transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”
e successive modificazioni.
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
dopo le parole: “ alla realizzazione di opere pubbliche e di
impianti di interesse pubblico” sono aggiunte le seguenti
parole: “, al recupero funzionale dei complessi immobiliari
dismessi dal Ministero della difesa di cui all’articolo 1, comma
259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “ Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)”, all’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui
all’articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modificazioni”.
2. Al comma 1 dell’ articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
dopo le parole “dall’articolo 50, commi da
4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti parole:
“; con le medesime procedure possono essere altresì
adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente
finalizzate a dare attuazione all’articolo 5 della
legge regionale 9
marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore
dell’edilizia sostenibile” nonché quelle necessarie per
l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici.”.
3. Al comma 1 ter dell’ articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
dopo la parola: “(PTCP)” si aggiungono le parole:
“, ai piani di assetto del territorio intercomunale (PATI)
aventi ad oggetto i singoli tematismi di cui al comma 1,
dell’articolo 16, riferiti agli ambiti e previsioni di cui al comma
2, lettere a) e b) del medesimo articolo 16 limitatamente a temi di
interesse pubblico o di pubblica utilità,”.
4. omissis ( 12)
5. omissis ( 13)
6. omissis ( 14)
7. Il comma 7 ter dell’ articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
è così sostituito:
omissis ( 15)
8. Dopo il comma 7 quater dell’ articolo 48 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 16)
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni.
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’ articolo 13 vanno
aggiunte le parole: “tale limite può essere derogato previa
autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata,
per interventi di rilievo sovracomunale;”.
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21
“Disposizioni in materia di condono edilizio” e successive
modificazioni.
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa –
collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica,
cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali
protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e
trasporti a fune”.
Art. 11 - Modifica degli
articoli 1 e 3 legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2
“Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni
minori” e successive modificazioni.
Art. 12 - Inserimento
dell’articolo 79 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e
successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 79 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
è aggiunto il seguente articolo 79 bis:
omissis ( 22)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli interventi
edilizi da realizzare successivamente all’entrata in vigore del
provvedimento di cui al comma medesimo.
Art. 13 - Interpretazione
autentica dell’articolo 50 comma 3 e 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
1. Il comma 3 dell’ articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
deve essere interpretato nel senso che la decorrenza del termine per
l’applicazione degli articoli da 1 a 49 non comporta il venir meno
della competenza regionale, dettata in via transitoria
dall’ articolo 48 della medesima legge, all’approvazione degli
strumenti urbanistici generali e loro varianti fino
all’approvazione dei PAT e comunque fino all’applicazione del
comma 4 dell’articolo 48, di trasferimento delle funzioni alle
province.
Art. 14 - Disposizioni
transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS).
(23) (24)
1. Nelle more dell’entrata in vigore di una specifica normativa
regionale in materia di VAS di cui ai decreti legislativi 16 gennaio
2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia
ambientale” e 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale”:
a) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo n. 4 del 2008 la cui approvazione e adozione compete alla
Regione, o agli enti locali, o di iniziativa regionale approvati da altri
soggetti o oggetto di accordo, l’autorità a cui compete
l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità
nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli articoli
12 e 15 del decreto legislativo n. 4 del 2008, è, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, la
commissione regionale VAS nominata dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, pubblicata nel BUR n. 101 del
2006;
b) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo n. 4 del 2008 afferenti la pianificazione territoriale ed
urbanistica si applica l’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio”;
c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della
presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle deliberazioni
di Giunta regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre
2006, pubblicata nel BUR n. 10 del 2007 e n. 2988 del 1° ottobre
2004, pubblicata nel BUR n. 107 del 2004, e sono fatti salvi le fasi
procedimentali e gli adempimenti già svolti.
1 bis. Nelle more dell’adozione della normativa di cui al comma 1 e
in attuazione dell’articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto
1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, come modificato
dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70
“Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l’economia” convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio
2011, n. 106:
[a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non
assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di
programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti
o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli
Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;] ( 25)
b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani
urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la
realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV
della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti
o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui
costituiscono attuazione. ( 26)
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni.
CAPO II - Disposizioni in
materia di protezione della natura e parchi
Art. 16 - Inserimento
dell’articolo 28 ter nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
“Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali
regionali” e successive modificazioni.
1. Dopo l’ articolo 28 bis della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
è aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 27)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si
fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0101
“Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti
di interesse naturalistico” del bilancio di previsione per
l’esercizio 2009.
Art. 17 - Inserimento
dell’articolo 28 quater nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
“Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali
regionali” e successive modificazioni.
1. Dopo l’ articolo 28 ter della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 ,
come introdotto dall’articolo 16 della presente legge, è
aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 28)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si
fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0101
“Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti
di interesse naturalistico” del bilancio di previsione per
l’esercizio 2009.
Art. 18 - Piani di gestione
delle zone di protezione speciale della Regione del Veneto facenti parte
della Rete Ecologica Europea “Natura 2000”.
[1. In attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e
delle funzioni amministrative in materia di tutela della
biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti
dalle direttive comunitarie 92/43/CEE “Direttiva Habitat” e
79/409/CEE “Direttiva Uccelli” e dal decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche” e successive modificazioni, le province, le
comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette
predispongono e adottano i piani di gestione previsti dalle misure di
conservazione, individuate nella deliberazione di Giunta regionale n.
2371 del 27 luglio 2006, pubblicata nel BUR n. 76 del 2006, e contenute
nell’allegato E della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
“Piano faunistico venatorio-regionale” per le zone di
protezione speciale.] ( 29)
[2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, definisce le modalità e le procedure
per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei
soggetti di cui al comma 1 e quelle per l’approvazione dei suddetti
piani da parte della Regione, l’individuazione degli elaborati di
cui il piano di gestione si compone, le misure di salvaguardia e gli
interventi sostitutivi, ferma restando la disciplina contenuta nel
decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3
settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura
2000”, con riguardo ai criteri per la redazione dei piani di
gestione.] ( 30)
CAPO III - Disposizioni in
materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 19 - Modifica
dell’allegato C) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42
“Determinazione del costo teorico base di costruzione e
approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione
tipo per l’edilizia convenzionata” e successive
modificazioni.
Art. 20 - Modifica
dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni.
Art. 21 - Modifiche
all’articolo 2 comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21
“Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei
rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai
casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e
orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione
termo acustica o di inerzia termica”.
1. All’ articolo 2, comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 le
parole: “e di centimetri quindici per quelli orizzontali
intermedi”, sono sostituite con le parole: “e di
centimetri venticinque per quelli orizzontali intermedi”.
Art. 22 - Interpretazione
autentica degli articoli 4 e 5 degli allegati A e B (33) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42
“Determinazione del costo teorico base di costruzione e
approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione
tipo per l'edilizia convenzionata”.
1. Gli articoli 4 e 5 delle convenzioni tipo di cui agli allegati A e B della legge regionale 9 settembre
1999, n. 42 , devono intendersi nel senso che il prezzo suscettibile
di variazione e/o di aggiornamento, è unicamente il prezzo medio di
prima cessione stabilito in convenzione. ( 34)
Art. 23 - Modifica
dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
CAPO IV - Disposizioni in
materia di mobilità e infrastrutture
Art. 24 - Modifica
dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2000” e successive
modificazioni.
1. Alla rubrica dell’ articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19
( 36) le parole
“straordinario” sono soppresse e dopo le parole
“a favore della Comunità del Garda” sono aggiunte
le seguenti parole “e della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro
regionale del Veneto.”.
2. Al comma 1 dell’ articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19
le parole “per l’anno 2000 un contributo straordinario di
lire 60 milioni” sono sostituite con le seguenti “un
contributo”.
3. Dopo il comma 1 dell’ articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19
è inserito il seguente comma:
omissis ( 37)
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si
fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0126
“Interventi generali nel settore dei trasporti” del bilancio
di previsione per l’esercizio 2009.
Art. 25 - Modifica
dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
e successive modificazioni.
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’ articolo 18 della
legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole “da
realizzare” sono inserite le seguenti parole “, le
tecnologie”.
2. Al comma 4 dell’ articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ,
sono aggiunte, in fine, le parole “nonché il divieto di
alienazione o di destinazione ad uso diverso delle tecnologie oggetto di
contributo regionale, prima che siano trascorsi otto anni dalla
concessione del medesimo.”.
3. Dopo il comma 4 dell’ articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ,
è inserito il seguente comma:
omissis ( 38)
4. Alla fine del comma 5 dell’ articolo 18 della
legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 , è aggiunta la seguente frase “Il
beneficiario deve comunicare alla struttura regionale competente in
materia di mobilità l’avvenuto trasferimento o la messa in
disponibilità dei beni finanziati.”.
Art. 26 - Modifica
dell’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
e successive modificazioni.
1. Alla fine del comma 1 ter dell’ articolo 22 della
legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 , sono aggiunte le seguenti parole “In
tal caso la Regione, previo accordo con l’ente competente, provvede
allo svolgimento delle procedure concorsuali anche per gli eventuali
servizi aggiuntivi.”.
Art. 27 - Inserimento
dell’articolo 22 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
e successive modificazioni.
Art. 28 - Modifica
dell’articolo 25 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
e successive modificazioni.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’ articolo 25 della
legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 le parole “dall’articolo 26,
allegato A), del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.” sono
sostituite con le parole “secondo i principi dell’articolo
2112 del codice civile per quanto attiene all’applicazione dei
trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e
aziendali vigenti alla data del subentro.”.
Art. 29 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’ articolo 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ,
le parole “ I contratti di servizio vengono stipulati a decorrere
dal 1° gennaio 1999 e, a decorrere dal 1° gennaio 2004, hanno
durata di sei anni.” sono sostituite con le parole “I
contratti di servizio stipulati a seguito delle procedure concorsuali
hanno durata non superiore a nove anni.”.
Art. 30 - Modifica
all’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
dopo la parola “viaggio,” sono aggiunte le seguenti
parole: “ad obliterarlo e convalidarlo anche all’inizio di
ogni singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite
prescrizioni previste dal gestore,”.
2. Al comma 2 dell’ articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
dopo le parole: “al comma 1” sono aggiunte le
seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dal comma
4,”, alla lettera b), dopo le parole: “sanzione
amministrativa” le parole “da 30 a 100
volte” sono sostituite con le parole: “da 40 a 150
volte” e dopo la parola: “arrotondata” le
parole: “alle lire mille superiori” sono sostituite
con le parole: “all’euro superiore”.
3. Al comma 3 dell’ articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ,
dopo le parole: “al comma 1,” sono aggiunte le
seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dal comma
4,”, alla lettera b), dopo le parole: “sanzione
amministrativa” le parole “da 30 a 100
volte” sono sostituite con le parole: “da 40 a 150
volte” e dopo la parola: “arrotondato” le
parole: “alle lire mille superiori” sono sostituite
con le parole: “all’euro superiore”.
4. Al comma 4 dell’ articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
dopo le parole: “pecuniaria,” le parole “di
lire 2000” sono sostituite con le parole: “di 6
euro” e dopo il punto è aggiunto il seguente capoverso:
“La stessa sanzione pecuniaria di 6 euro si applica nel caso in
cui l’utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite
prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio
anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio”.
Art. 31 - Modifica
all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
(40) “Disciplina e
organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Alla fine del comma 1 dell’ articolo 41 della
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è aggiunta la seguente frase:
“Gli stessi gestori del servizio possono affidare il controllo,
l’accertamento e la contestazione delle stesse violazioni anche a
guardie particolari giurate allo scopo autorizzate, secondo le
modalità di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza” e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
“Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica
sicurezza”.”.
Art. 32 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15
“Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la
progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio
regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e
conferenza di servizi” e successive modificazioni.
Art. 33 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63
“Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e
per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia” e
successive modificazioni.
Art. 34 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
( 1) Con ricorso n. 90/2012 (G.U.
- 1ª Serie Speciale n. 30/2012) è stato impugnato dal Governo
innanzi alla Corte costituzionale l’articolo 14, comma 1 bis
inserito all’articolo 40, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.
Secondo il Governo la disciplina regionale contrasta con la disciplina
statale sulla valutazione ambientale strategica (VAS), adottata dallo
Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in
materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema (articolo 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione), e segnatamente con il disposto
degli articoli 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” e 16, ultimo comma, della legge
n. 1150 del 1942 “Legge urbanistica”, introdotto
dall’articolo 5 del decreto legge n. 70 del 2011 convertito in
legge dalla legge n. 106 del 2011. A parere del Governo l’articolo
14, comma 1 bis inserito dall’articolo 40, da un lato (lettera a))
riduce arbitrariamente il campo di applicazione della disciplina in
materia di VAS prevista all'articolo 6 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006 perche' esclude dalla VAS tutti i PUA e gli accordi di
programma nel caso in cui non contengano un progetto o un intervento
assoggettato a VIA a prescindere dalla sottoposizione a VAS del piano
sopraordinato. Dall’altro (lettera b)) deduce il contrasto con la
normativa nazionale in quanto il legislatore nazionale con tale norma
amplierebbe il livello di protezione accordato agli interessi ambientali
di fatto incrementando gli standard nazionali di tutela
dell’ambiente. Con sentenza n. 58/2013 (G.U. 1ª serie speciale
n. 14/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità dell’articolo 40, comma 1, nella parte
in cui aggiunge la lettera a) all’articolo 14, comma 1-bis, della
legge regionale n. 4 del 2008 e non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, nella
parte in cui aggiunge la lettera b) del predetto articolo 14, comma
1-bis, della legge regionale n. 4 del 2008. Secondo la Corte, infatti,la
disposizione di cui alla lettera a), nel sottoporre alla procedura di VAS
solo i piani e gli accordi contenenti progetti o interventi sottoposti a
VIA, ha di fatto ristretto le ipotesi nelle quali la VAS è invece
richiesta dalla normativa statale e segnatamente dall’articolo 6
del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, per effetto
della disposizione censurata, la VAS verrebbe meno nel caso previsto
dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del
2006, ovvero quando il piano può produrre impatti significativi
sull’ambiente, pur non definendo il quadro di riferimento di un
progetto sottoposto a VIA. La normativa regionale ha pertanto invaso,
violandola, la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Con riferimento, invece, alla disposizione di cui alla lettera b) del
comma 1-bis dell’articolo 14, la Corte ritiene che la norma
regionale sia legittima in quanto ascrivibile alla competenza legislativa
concorrente della Regione in materia di governo del territorio:tale
norma, infatti, è volta ad incrementare gli standard di tutela
dell’ambiente così come previsto dall’articolo
3-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che
consente alle Regioni di «adottare forme di tutela giuridica
dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano
situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non
comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso
ingiustificati aggravi procedimentali».
(2) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
48/2008 (G.U. 1ª serie speciale n. 41/2008), con il quale è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 18, commi 1 e 2, relativo ai piani di gestione delle
zone di protezione speciale della Regione facenti parte della Rete
Ecologica Europea “Natura 2000”, per violazione
dell’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della
Costituzione; la norma regionale è stata ritenuta dal Governo
contrastante con le disposizioni di derivazione comunitaria e lesiva
della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela
dell’ambiente. Con sentenza n. 316/2009 (G.U. 1ª serie
speciale n. 49/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2
dell’articolo 18 per violazione dell’articolo 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, in quanto contrastano con il
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di
conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.
( 3) Testo riportato
all’ articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 4) Testo riportato
all’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 5) Testo riportato
all’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 6) Testo riportato alla lett. a)
comma 4, dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 7) Testo riportato
all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 8) Testo riportato
all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 9) Testo riportato
all’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 10) Testo riportato
all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 11) Comma abrogato da comma 2
dell’ art. 6 della legge regionale 23 dicembre
2010, n. 30
( 12) Comma abrogato da comma 1
art. 8 legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .
( 13) Comma abrogato da comma 1
art. 8 legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .
( 14) Comma abrogato da comma 1
art. 8 legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .
( 15) Testo riportato
all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 16) Testo riportato
all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 17) Testo riportato
all’ articolo
4 della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 21 .
( 18) Testo riportato
all’ articolo
3 della legge
regionale 10 agosto 2006, n. 18 .
( 19) Testo riportato
all’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 .
( 20) Testo riportato
all’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 .
( 21) Testo riportato
all’ articolo
3 della legge
regionale 1 febbraio 2001, n. 2 .
( 22) Testo riportato alla
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 .
( 23) Con ricorso n. 90/2012
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 30/2012) è stato impugnato dal
Governo innanzi alla Corte costituzionale l’articolo 14, comma 1
bis inserito all’articolo 40, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.
Secondo il Governo la disciplina regionale contrasta con la disciplina
statale sulla valutazione ambientale strategica (VAS), adottata dallo
Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in
materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema (articolo 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione), e segnatamente con il disposto
degli articoli 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” e 16, ultimo comma, della legge
n.1150 del 1942 “Legge urbanistica”, introdotto
dall’articolo 5 del decreto legge n.70 del 2011 convertito in legge
dalla legge n.106 del 2011. A parere del Governo l’articolo 14,
comma 1 bis inserito dall’articolo 40, da un lato (lettera a))
riduce arbitrariamente il campo di applicazione della disciplina in
materia di VAS prevista all'articolo 6 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006 perche' esclude dalla VAS tutti i PUA e gli accordi di
programma nel caso in cui non contengano un progetto o un intervento
assoggettato a VIA a prescindere dalla sottoposizione a VAS del piano
sopraordinato. Dall’altro (lettera b)) deduce il contrasto con la
normativa nazionale in quanto il legislatore nazionale con tale norma
amplierebbe il livello di protezione accordato agli interessi ambientali
di fatto incrementando gli standard nazionali di tutela
dell’ambiente. Con sentenza n. 58/2013 (G.U. 1ª serie speciale
n. 14/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità dell’articolo 40, comma 1, nella parte
in cui aggiunge la lettera a) all’articolo 14, comma 1-bis, della
legge regionale n. 4 del 2008 e non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, nella
parte in cui aggiunge la lettera b) del predetto articolo 14, comma
1-bis, della legge regionale n. 4 del 2008. Secondo la Corte, infatti,la
disposizione di cui alla lettera a), nel sottoporre alla procedura di VAS
solo i piani e gli accordi contenenti progetti o interventi sottoposti a
VIA, ha di fatto ristretto le ipotesi nelle quali la VAS è invece
richiesta dalla normativa statale e segnatamente dall’articolo 6
del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, per effetto
della disposizione censurata, la VAS verrebbe meno nel caso previsto
dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del
2006, ovvero quando il piano può produrre impatti significativi
sull’ambiente, pur non definendo il quadro di riferimento di un
progetto sottoposto a VIA. La normativa regionale ha pertanto invaso,
violandola, la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Con riferimento, invece, alla disposizione di cui alla lettera b) del
comma 1-bis dell’articolo 14, la Corte ritiene che la norma
regionale sia legittima in quanto ascrivibile alla competenza legislativa
concorrente della Regione in materia di governo del territorio:tale
norma, infatti, è volta ad incrementare gli standard di tutela
dell’ambiente così come previsto dall’articolo
3-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che
consente alle Regioni di «adottare forme di tutela giuridica
dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano
situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non
comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso
ingiustificati aggravi procedimentali».
( 24) Ai sensi del comma 1
dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei
regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22,
l’articolo è abrogato da lett. d) comma 1 art. 25 della
legge regionale 27
maggio 2024, n. 12 .
( 25) Con sentenza n. 58 del
2013 (G.U. 1° serie speciale n. 14/2013), la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
40, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2012 nella parte in cui
aggiunge la lettera a) all’articolo 14, comma 1-bis, della legge
regionale n. 4 del 2008.
( 26) Comma inserito da comma 1
dell’art. 40 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 . Il
comma 2 del medesimo art. 40 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
dispone che “Per la definitiva elaborazione di una normativa
regionale organica in materia, la Giunta regionale è autorizzata ad
avvalersi di una specifica consulenza.”
( 27) Testo riportato alla
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 .
( 28) Testo riportato alla
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 .
( 29) La Corte Costituzionale,
con sentenza n. 316/2009 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2009), ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1
dell’articolo 18.
( 30) La Corte Costituzionale,
con sentenza n. 316/2009 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2009), ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2
dell’articolo 18.
( 31) Testo riportato
all’allegato C) tabella 3 punto 6 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 .
( 32) Articolo abrogato da
lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In
precedenza il testo era stato riportato all’articolo 11 della
legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 .
( 33) Per mero errore materiale
sono state pubblicate le parole “Interpretazione autentica degli
articoli 4 e 5 della legge regionale” anziché le parole
“Interpretazione autentica degli articoli 4 e 5 degli allegati A e
B della legge regionale” vedi avviso di rettifica pubblicato nel
BUR n. 88 del 24 ottobre 2008 pag. 143.
( 34) Per mero errore materiale
è stata pubblicata la parola “convezione” anziché
la parola “convenzione” vedi avviso di rettifica pubblicato
nel BUR n. 88 del 24 ottobre 2008 pag. 143.
( 35) Articolo abrogato da
lett. c) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge.
( 36) Per mero errore materiale
sono state pubblicate le parole “ legge regionale 11 settembre 2000, n. 29
” anziché le parole “ legge regionale 11 settembre 2000, n. 19
” vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 88 del 24 ottobre
2008 pag. 143.
( 37) Testo riportato
all’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19
.
( 38) Testo riportato
all’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 39) Testo riportato alla
legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 .
( 40) Per mero errore materiale
sono state pubblicate le parole “articolo 41 della regionale 30
ottobre 1998, n. 25” anziché le parole “articolo 41
della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ” vedi avviso di rettifica
pubblicato nel BUR n. 93 dell’11 novembre 2008 pag. 155.
( 41) Testo riportato
all’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 .
( 42) Testo riportato
all’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 .
( 43) Testo riportato
all’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4
(BUR n. 54/2008)
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 IN
MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, PARCHI E PROTEZIONE DELLA NATURA,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE (1)
(2)
-
-
CAPO I - Disposizioni in materia
di governo del territorio
-
-
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio ” e
successive modificazioni.
-
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio ” e
successive modificazioni.
-
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
-
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio ” e
successive modificazioni.
-
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio ” e
successive modificazioni.
-
Art. 6 - Disposizioni
transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48
della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
-
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
-
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
-
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n.
21 “Disposizioni in materia di condono
edilizio” e successive modificazioni.
-
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n.
18 “Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in
materia di urbanistica, cartografia, pianificazione
territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia
residenziale pubblica, viabilità, mobilità e
trasporti a fune”.
-
Art. 11 - Modifica degli
articoli 1 e 3 legge regionale 1 febbraio 2001, n.
2 “Intervento regionale a favore dei centri storici
dei comuni minori” e successive modificazioni.
-
Art. 12 - Inserimento
dell’articolo 79 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n.
61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio” e successive modificazioni.
-
Art. 13 - Interpretazione
autentica dell’articolo 50 comma 3 e 48 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo
del territorio” e successive modificazioni.
-
Art. 14 - Disposizioni
transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica
(VAS). (23) (24)
-
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
-
CAPO II - Disposizioni in
materia di protezione della natura e parchi
-
-
CAPO III - Disposizioni in
materia di edilizia residenziale pubblica
-
-
CAPO IV - Disposizioni in
materia di mobilità e infrastrutture
-
-
Art. 24 - Modifica
dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000,
n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell’assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2000” e successive
modificazioni.
-
Art. 25 - Modifica
dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto
pubblico locale” e successive modificazioni.
-
Art. 26 - Modifica
dell’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto
pubblico locale” e successive modificazioni.
-
Art. 27 - Inserimento
dell’articolo 22 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto
pubblico locale” e successive modificazioni.
-
Art. 28 - Modifica
dell’articolo 25 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto
pubblico locale” e successive modificazioni.
-
Art. 29 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto
pubblico locale” e successive modificazioni.
-
Art. 30 - Modifica
all’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto
pubblico locale”.
-
Art. 31 - Modifica
all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 (40) “Disciplina e organizzazione del trasporto
pubblico locale”.
-
Art. 32 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n.
15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di
trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di
autostrade e strade a pedaggio regionali e relative
disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di
servizi” e successive modificazioni.
-
Art. 33 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 1993,
n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di trasporto non di linea nelle acque
di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola
nella città di Venezia” e successive modificazioni.
-
Art. 34 - Dichiarazione
d’urgenza.
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