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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 30 giugno 2021, n. 19 (BUR n. 88/2021) (Novellazione)
Legge regionale 30 giugno 2021, n. 19 (BUR n. 88/2021) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA PER
IL RILANCIO DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E LA PROMOZIONE DELLA
RIGENERAZIONE URBANA E DEL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO -
“VENETO CANTIERE VELOCE” (1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di agevolare la rigenerazione e
l’efficientamento del patrimonio edilizio esistente nonché
sostenere la ripresa economica e produttiva della Regione, in particolare
del comparto edilizio, nel rispetto della normativa regionale sul
contenimento del consumo del suolo, dell’autonomia degli enti
locali ed avuto riguardo alla sostenibilità ambientale degli
interventi, con la presente legge detta misure per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi urbanistici ed edilizi.
Art. 2 - Disposizioni
attuative dell’articolo 23 del Testo unico dell’edilizia.
1. In attuazione dell’articolo 23, comma 01, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 23-bis, comma 4, del medesimo decreto, si considerano
in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche, gli interventi di nuova costruzione per
i quali lo strumento urbanistico generale definisca tutti i seguenti
parametri:
a) volume o superficie coperta;
b) altezza massima o numero dei piani;
c) distanza minima dai confini;
d) distanza minima dai fabbricati.
Art. 3 - Sostituzione
dell’articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 4 - Piani urbanistici
attuativi in deroga al Piano degli Interventi - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
.
Art. 5 - Disposizioni in
materia di destinazione d’uso - Inserimento dell’articolo 42
bis nella legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 93 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del
territorio.”.
Art. 7 - Inserimento
dell’articolo 93 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del territorio.”.
(6)
Art. 8 - Inserimento
dell’articolo 2 bis nella legge regionale 30 luglio 1996, n. 21
“Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei
rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai
casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e
orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione
termo acustica o di inerzia termica.”.
Art. 9 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24
“Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici
sino a 150.000 volt.”.
1. Al comma 2, dell’ articolo 5, della
legge regionale 6
settembre 1991, n. 24 , le parole: “dell’art. 7 della legge 28 giugno
1939, n. 1497”, sono sostituite
dalle seguenti: “del Capo II, Titolo I, (9) Parte Terza, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” o nel
caso in cui il richiedente abbia già ottenuto la relativa
autorizzazione paesaggistica”.
Art. 11 - Intervento
finalizzato ad agevolare i comuni nel calcolo del contributo di
costruzione.
1. Al fine di agevolare e rendere omogeneo nei comuni il calcolo del
contributo di costruzione di cui alla Parte I, Titolo II, Capo II,
Sezione II, ( 11) del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, predispone una apposita applicazione informatica
(Software e App), anche conferendo a tale scopo un incarico ad aziende o
studi professionale del settore.
2. L’applicazione deve essere condivisa dalla Direzione ICT-Azienda
Digitale in implementazione del programma GPE (gestione pratiche
edilizie) e dalla Direzione Pianificazione Territoriale in ottemperanza
alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
Art. 12 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione
dell’articolo 11, quantificati in euro 30.000,00 per
l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”,
Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2
“Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata
riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui
all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41
allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 13 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(1) Con sentenza n.
217/2022 (G. U. – 1ª Serie speciale n. 43/2022), la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 7 che ha introdotto l’articolo 93-bis nella
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio” per contrasto con i principi fondamentali della materia
«governo del territorio» dettati dall’articolo 9-bis,
comma 1-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. La
legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte
costituzionale con ricorso n. 49/2021 (G.U. - 1ª Serie speciale n.
41/2021).
( 2) Testo riportato
all’articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 3) Testo riportato dopo comma 8
bis dell’art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 4)
Testo riportato dopo art. 42 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 5) Testo riportato alla fine
dell’art. 93 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
( 6) Con sentenza n. 217/2022 (G.
U. – 1ª Serie speciale n. 43/2022), la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
7 che ha introdotto l’articolo 93-bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n.
61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio” per contrasto con i principi fondamentali della materia
«governo del territorio» dettati dall’articolo 9-bis,
comma 1-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, in
quanto per il giudice costituzionale non può dubitarsi che i criteri
di determinazione dello stato legittimo dell’immobile rappresentino
un principio fondamentale della materia, che richiede una disciplina
uniforme sull’intero territorio nazionale. La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale con ricorso n.
49/2021 (G.U. - 1ª Serie speciale n. 41/2021).
( 7) Testo riportato dopo art. 93
della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
( 8) Testo riportato dopo art. 2
della legge
regionale 30 luglio 1996, n. 21 .
( 9) Per mero errore materiale nel
testo approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel BUR è stato
scritto “ai sensi del Capo II della Parte Terza “e non
“ai sensi del Capo II del Titolo I della Parte Terza” e
“n.1372”, anziché “n.137”.
( 10) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 .
( 11) Per mero errore materiale
nel testo approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel BUR, prima
delle parole “Titolo II” sono state omesse le parole
“Parte I” e dopo le parole “Sezione II” è
stato scritto “del TUE”.
SOMMARIO
-
Legge regionale 30 giugno 2021, n. 19
(BUR n. 88/2021) (Novellazione)
-
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA URBANISTICA
ED EDILIZIA PER IL RILANCIO DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E LA
PROMOZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DEL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI
SUOLO - “VENETO CANTIERE VELOCE” (1)
-
-
Art. 1 - Finalità.
-
Art. 2 - Disposizioni attuative
dell’articolo 23 del Testo unico dell’edilizia.
-
Art. 3 - Sostituzione
dell’articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
-
Art. 4 - Piani urbanistici
attuativi in deroga al Piano degli Interventi - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 .
-
Art. 5 - Disposizioni in materia
di destinazione d’uso - Inserimento dell’articolo 42
bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 .
-
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 93 della legge regionale 27 giugno 1985, n.
61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio.”.
-
Art. 7 - Inserimento
dell’articolo 93 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n.
61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio.”. (6)
-
Art. 8 - Inserimento
dell’articolo 2 bis nella legge regionale 30 luglio 1996, n.
21 “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie
edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze
limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti
perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli
di coibentazione termo acustica o di inerzia termica.”.
-
Art. 9 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n.
24 “Norme in materia di opere concernenti linee e
impianti elettrici sino a 150.000 volt.”.
-
Art. 10 - Disposizioni per
agevolare l’esecuzione degli interventi previsti dalla
legge
regionale 4 aprile 2019, n. 14 - Modifica dell’articolo
10 della legge regionale 4 aprile 2019, n.
14 .
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Art. 11 - Intervento finalizzato
ad agevolare i comuni nel calcolo del contributo di
costruzione.
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Art. 12 - Norma finanziaria.
-
Art. 13 - Entrata in vigore.
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