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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 30 giugno 2021, n. 19 (BUR n. 88/2021) (Novellazione)

Legge regionale 30 giugno 2021, n. 19 (BUR n. 88/2021) (Novellazione) [sommario] [RTF]

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA PER IL RILANCIO DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E LA PROMOZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DEL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO - “VENETO CANTIERE VELOCE” (1)

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di agevolare la rigenerazione e l’efficientamento del patrimonio edilizio esistente nonché sostenere la ripresa economica e produttiva della Regione, in particolare del comparto edilizio, nel rispetto della normativa regionale sul contenimento del consumo del suolo, dell’autonomia degli enti locali ed avuto riguardo alla sostenibilità ambientale degli interventi, con la presente legge detta misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi urbanistici ed edilizi.
Art. 2 - Disposizioni attuative dell’articolo 23 del Testo unico dell’edilizia.
1. In attuazione dell’articolo 23, comma 01, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 4, del medesimo decreto, si considerano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, gli interventi di nuova costruzione per i quali lo strumento urbanistico generale definisca tutti i seguenti parametri:
a) volume o superficie coperta;
b) altezza massima o numero dei piani;
c) distanza minima dai confini;
d) distanza minima dai fabbricati.
Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. L’articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è sostituito dal seguente:
omissis (2)
Art. 4 - Piani urbanistici attuativi in deroga al Piano degli Interventi - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
1. Dopo il comma 8 bis, dell’articolo 20, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, è inserito il seguente comma:
omissis (3)
Art. 5 - Disposizioni in materia di destinazione d’uso - Inserimento dell’articolo 42 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
1. Dopo l’articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, è inserito il seguente articolo:
omissis (4)
Art. 6 - Modifica dell’articolo 93 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio.”.
1. Alla fine dell’articolo 93 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , è inserito il seguente comma:
omissis (5)
Art. 7 - Inserimento dell’articolo 93 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio.”. (6)
1. Dopo l’articolo 93 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , è inserito il seguente:
omissis (7)
Art. 8 - Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica.”.
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 è inserito il seguente:
omissis (8)
Art. 9 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt.”.
1. Al comma 2, dell’articolo 5, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 , le parole: “dell’art. 7 della legge 28 giugno 1939, n. 1497”, sono sostituite dalle seguenti: “del Capo II, Titolo I, (9) Parte Terza, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” o nel caso in cui il richiedente abbia già ottenuto la relativa autorizzazione paesaggistica”.
Art. 10 - Disposizioni per agevolare l’esecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 .
1. Dopo il comma 2, dell’articolo 10, della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””, è aggiunto il seguente comma:
omissis (10)
Art. 11 - Intervento finalizzato ad agevolare i comuni nel calcolo del contributo di costruzione.
1. Al fine di agevolare e rendere omogeneo nei comuni il calcolo del contributo di costruzione di cui alla Parte I, Titolo II, Capo II, Sezione II, (11) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone una apposita applicazione informatica (Software e App), anche conferendo a tale scopo un incarico ad aziende o studi professionale del settore.
2. L’applicazione deve essere condivisa dalla Direzione ICT-Azienda Digitale in implementazione del programma GPE (gestione pratiche edilizie) e dalla Direzione Pianificazione Territoriale in ottemperanza alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
Art. 12 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 11, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 13 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Con sentenza n. 217/2022 (G. U. – 1ª Serie speciale n. 43/2022), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 che ha introdotto l’articolo 93-bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” per contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio» dettati dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale con ricorso n. 49/2021 (G.U. - 1ª Serie speciale n. 41/2021).
(2) Testo riportato all’articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(3) Testo riportato dopo comma 8 bis dell’art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(4) Testo riportato dopo art. 42 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(5) Testo riportato alla fine dell’art. 93 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
(6) Con sentenza n. 217/2022 (G. U. – 1ª Serie speciale n. 43/2022), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 che ha introdotto l’articolo 93-bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” per contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio» dettati dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, in quanto per il giudice costituzionale non può dubitarsi che i criteri di determinazione dello stato legittimo dell’immobile rappresentino un principio fondamentale della materia, che richiede una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale. La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale con ricorso n. 49/2021 (G.U. - 1ª Serie speciale n. 41/2021).
(7) Testo riportato dopo art. 93 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
(8) Testo riportato dopo art. 2 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 .
(9) Per mero errore materiale nel testo approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel BUR è stato scritto “ai sensi del Capo II della Parte Terza “e non “ai sensi del Capo II del Titolo I della Parte Terza” e “n.1372”, anziché “n.137”.
(10) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 .
(11) Per mero errore materiale nel testo approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel BUR, prima delle parole “Titolo II” sono state omesse le parole “Parte I” e dopo le parole “Sezione II” è stato scritto “del TUE”.


SOMMARIO

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