Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 (BUR n. 76/1996)
Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 (BUR n. 76/1996) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLE
REGOLE, DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE DELL’ALTOPIANO DI ASIAGO E
DEGLI ANTICHI BENI ORIGINARI DI GRIGNANO POLESINE (1)
CAPO I
Riconoscimento
Art. 1 - Individuazione e
finalità.
1. La Regione Veneto riconosce le
Regole, anche unite in comunanze, e comunque denominate, come
organizzazioni montane nonché quali soggetti concorrenti alla tutela
ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano e, in
attuazione dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ne
riordina la disciplina e ne favorisce la ricostituzione al fine di
favorire scelte d'investimento e di sviluppo nel campo
agro-silvo-pastorale. (
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2. Sono da considerare Regole, anche unite in comunanze, comunque
denominate, le Comunità di fuochi-famiglia o nuclei familiari
proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo,
inalienabile, indivisibile ed inusucapile, ivi comprese le comunioni
familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n.
1102 e le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n.
1104.
2 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono,
altresì, da ritenersi applicabili alle Proprietà collettive
dell’Altopiano di Asiago, dette vicinie o colonnelli, e agli
Antichi Beni Originari di Grignano Polesine. (
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Art. 2 - Personalità
giuridica delle Regole.
2. Le Regole che intendono ricostituirsi devono produrre, ai fini
del conferimento della personalità giuridica di diritto privato,
istanza al Presidente della Giunta regionale, corredata dalla
deliberazione dell'assemblea, alla quale debbono essere allegati:
a) il laudo o statuto della Regola deliberato dall'assemblea;
b) l'elenco dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio
antico della Regola, come definito dall'articolo 5;
c) l'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietari dei beni
agro-silvo-pastorali, stabilmente stanziati sul territorio della Regola.
3. Sull'istanza di ricostituzione provvede la Giunta regionale
previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai fuochi
famiglia o nuclei familiari ed ai beni oggetto della gestione
comunitaria.
3 bis. Al fine di migliorare la gestione e il godimento dei beni
collettivi la Giunta regionale riconosce la possibilità, per le
Regole costituite e su loro richiesta, di associarsi in Comunanze, oppure
di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione fra
più Regole tra loro, mantenendo le caratteristiche originarie sui
loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli stessi.
(
4)
Art. 3 - Procedimento per la
ricostituzione delle Regole.
1. Per l'avvio delle procedure per la
ricostituzione della Regola si costituisce un comitato promotore che
adempie alle seguenti funzioni:
a) ricognizione del patrimonio antico della Regola, indicandone la
consistenza, l'origine e la destinazione;
b) formazione dell'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari;
c) elaborazione del nuovo laudo o statuto.
2. I documenti di cui al comma 1 sono depositati a disposizione
del pubblico presso la segreteria del comune competente per territorio;
dell'avvenuto deposito é data notizia mediante avviso pubblicato
all'albo del comune e mediante affissione di manifesti.
3. Entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo comunale,
chiunque abbia interesse può prendere visione dei documenti
depositati e formulare osservazioni al comune che provvederà a
trasmetterle al Presidente o delegato del comitato promotore. Trascorso
detto termine, il Presidente o delegato del comitato promotore è
tenuto a convocare, a norma del laudo o statuto proposto, l'assemblea dei
fuochi-famiglia o nuclei familiari.
4. Alla presenza di un notaio verbalizzante, l'assemblea, previa
valutazione delle osservazioni di cui al comma 3, approva gli atti
depositati ai sensi del comma 2, ed elegge, ai sensi del laudo o statuto,
gli organi di gestione.
5. La Regione favorisce l'assistenza ai comitati promotori per la
ricostituzione delle Regole da parte del comune territorialmente
competente, contribuendo nelle spese eventualmente sostenute.
Art. 4 - Laudo o statuto.
1. Nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento
giuridico vigente ciascuna Regola è retta da un proprio laudo o
statuto e dalle proprie consuetudini.
2. Ferma restando l'autonomia statutaria, le Regole accolgono i
principi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 31
gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni.
CAPO II
Patrimonio antico
Art. 5 - Determinazione.
1. Costituiscono il patrimonio antico della Regola i beni
agro-silvo-pastorali intavolati nel libro fondiario o iscritti nel
registro immobiliare a nome della stessa o che risultano comunque di sua
pertinenza al 31 dicembre 1952, anche se essa non ne è ancora
intestataria nei registri o nei libri fondiari.
2. Costituiscono altresì beni delle Regole quelli attualmente
amministrati dai comuni in base al decreto vicereale n. 225 del 25
novembre 1806, se riconosciuti.
3. Rientrano comunque nel patrimonio antico delle Regole d'Ampezzo
o della comunanza i beni agro-silvo-pastorali riconosciuti di spettanza
delle stesse con decreto n. 31/60 del 23 marzo 1960 del Pretore di
Cortina d'Ampezzo, emanato su domanda del Comune e delle 11 Regole di
Cortina d'Ampezzo.
Art. 6 - Regime giuridico.
1. Il patrimonio antico delle Regole è inalienabile,
indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività
agro-silvo-pastorali e connesse. L'indivisibilità dei beni
costituenti il patrimonio antico non esclude tuttavia lo scioglimento
della promiscuità tra due o più Regole.
2. Il vincolo di cui al comma 1 è annotato, a cura della
Regola, nel registro immobiliare o nel libro fondiario mediante
apposizione, rispettivamente nel foglio intestato alla Regola o nel
foglio relativo ai singoli beni, della dizione: "Bene
inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle
attività agro-silvo-pastorali e connesse, a norma dell'articolo 3
della legge 31 gennaio 1994, n. 97". Il vincolo è riconosciuto di
interesse generale.
3. Alla prima annotazione si provvede entro novanta giorni dal
conferimento della personalità giuridica di cui all'articolo 2,
comma 3.
4. Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera
contrattazione gli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano ed
aventi, alla data di entrata in vigore della presente legge, una
destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale, ovvero i beni
immobili compresi nelle aree edificabili dei centri urbani previste negli
strumenti urbanistici.
Art. 7 - Mutamenti di
destinazione.
1. Fermi i vincoli di
inalienabilità, indivisibilità ed inusucapibilità ed
assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza
agro-silvo-pastorale, le Regole possono modificare la destinazione di
singoli beni di modesta entità, per consentirne l'utilizzazione
abitativa, diretta e personale, da parte dei regolieri o,
eccezionalmente, l'utilizzazione a fini turistici, artigianali, per
coltivazione di cave o per la realizzazione di opere pubbliche. (
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2. La deliberazione di modifica di destinazione, da adottare con
la maggioranza prevista dal laudo o statuto, deve indicare la diversa
utilizzazione prevista nonché i nuovi beni che vengono vincolati
alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.
3. Ove la diversa utilizzazione sia realizzata da terzi, nella
deliberazione deve essere previsto l'obbligo di mantenere, almeno per un
trentennio, sul bene sottratto al vincolo agro-silvo-pastorale, la
destinazione pattuita e di ripristinare la primitiva destinazione, senza
alcun onere per la Regola, alla cessazione della diversa utilizzazione.
È in facoltà della Regola chiedere la restituzione del bene
nello stato in cui si trova.
Art. 8 - Mutamenti temporanei
di destinazione.
1. Sui beni costituenti il patrimonio antico della Regola possono
essere consentiti, temporaneamente, usi diversi da quelli
agro-silvo-pastorali alle condizioni seguenti:
a) che la deliberazione sia adottata con la maggioranza prevista dal
laudo o statuto;
b) che la concessione abbia durata strettamente limitata al periodo
necessario per l'uso che si vuole consentire e comunque non superiore ad
anni venti;
c) che al termine della concessione sia possibile il ripristino della
destinazione originaria;
d) che la scelta delle aree da utilizzare rispetti le esigenze tecniche
della buona conduzione dei boschi e dei pascoli.
Art. 9 - Procedimenti
autorizzativi.
1. Prima di adottare la deliberazione
di cui agli articoli 7 ed 8, la Regola è tenuta ad acquisire il
parere del servizio forestale regionale, in ordine alla consistenza
forestale e al vincolo idrogeologico.
2. La deliberazione ha effetto solo a seguito dell'autorizzazione
rilasciata dalla Giunta regionale, da concedersi entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2 l'autorizzazione
regionale non è richiesta qualora il mutamento temporaneo di
destinazione abbia durata inferiore ad anni due rinnovabili per una sola
volta. In tal caso la Regola è tenuta a comunicare alla Giunta
regionale la deliberazione di cui all'articolo 8 con il prescritto parere
del servizio forestale regionale.
4. Gli estremi della deliberazione della Regola e della
autorizzazione regionale, sono annotati nel registro immobiliare o nel
libro fondiario. Prima dell'annotazione, è vietato sottrarre, anche
solo parzialmente, alla loro destinazione i beni vincolati.
5. Il presente articolo non si applica qualora si tratti di
utilizzazione diretta da parte della Regola per la realizzazione di
impianti volti alla trasformazione e commercializzazione dei propri
prodotti agro-silvo-pastorali, ai sensi dell'articolo 2135 secondo comma
del Codice civile.
Art. 9 bis - Deroghe in ordine
al patrimonio antico delle regole.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 non si applicano
per i beni facenti parte del patrimonio antico delle regole, la cui
destinazione risulti già modificata in data anteriore
all’entrata in vigore della presente legge. (
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CAPO III
Amministrazione
Art. 10 - Disposizioni
generali.
1. All'amministrazione dei beni della Regola provvedono gli organi
previsti dal laudo o statuto.
2. Le Regole possono associarsi tra loro per la gestione congiunta
dei rispettivi beni, o parte di essi, e dei relativi servizi, affidandola
ad un organo comune, composto e funzionante secondo le norme previste dai
rispettivi laudi o statuti ovvero, in loro mancanza, secondo le norme
concordate fra le Regole interessate.
3. Le Regole possono, altresì, delegare la gestione dei
propri beni agli enti pubblici operanti nel territorio. Analoga
facoltà può essere esercitata dagli enti pubblici nei confronti
delle Regole.
Art. 11 - Gestione dei beni
agro-silvo-pastorali.
1. Le Regole curano la gestione e l'utilizzazione dei beni
agro-silvo-pastorali e dei relativi prodotti secondo la consuetudine, le
norme statutarie e le modalità dettate per i terreni forestali
privati dalle leggi forestali statali e regionali.
Art. 12 - Forme sostitutive di
gestione.
1. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento della
Regola, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, garantisce
appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortili,
dei beni in proprietà collettiva, fino a quando la Regola non
sarà in grado di riprendere la gestione.
CAPO IV
Pubblicità degli atti e rapporti con gli Enti locali
Art. 13 - Pubblicità
degli atti.
1. Sono soggetti a pubblicità i seguenti atti delle Regole:
a) il laudo o statuto, i regolamenti e le loro modificazioni;
b) la elezione degli organi;
c) i bilanci;
d) le deliberazioni di modifica, anche temporanea, della destinazione dei
beni costituenti il patrimonio antico;
e) gli elenchi e le deliberazioni concernenti i fuochi-famiglia o nuclei
familiari.
2. La pubblicità degli atti di cui al comma 1 si ottiene
mediante pubblicazione, per la durata di otto giorni ed entro trenta
dalla data in cui la relativa deliberazione è stata adottata,
all'albo pretorio del comune sede della Regola. É fatta salva ogni
ulteriore forma di pubblicità prevista dal laudo o statuto.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono depositati presso il servizio
forestale regionale territorialmente competente, a cura del
rappresentante legale delle Regole entro trenta giorni dalla loro
adozione e con l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione sull'albo
pretorio del comune nella cui circoscrizione la Regola ha la propria
sede.
4. Il servizio forestale regionale ha l'obbligo di ricevere gli
atti delle Regole, di custodirli numerandoli progressivamente con
numerazione distinta per ciascuna Regola.
5. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblici e chiunque vi abbia
interesse può prenderne visione ed ottenere copia a proprie spese.
Art. 14 - Rapporti con gli
Enti locali.
1. La Regione, i Comuni e le Comunità montane possono
affidare in concessione alle Regole la realizzazione di interventi
attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni garantendo le risorse
necessarie.
2. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni
agro-silvo-pastorali sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello
della tutela ambientale e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11,
gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole,
acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di
sviluppo locale, nonché nei processi di gestione forestale ed
ambientale e di promozione della cultura locale. Gli enti interessati
nell'assumere le deliberazioni finali devono motivare espressamente sul
parere acquisito.
3. La Regola deve emettere il parere di cui al comma 2 non oltre
il termine previsto da disposizioni legislative e in mancanza, non oltre
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il parere si considera acquisito favorevolmente allorché
la Regola non abbia comunicato le proprie determinazioni, nel termine di
cui al comma 3.
CAPO V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 15 - Estensione dei
benefici regionali.
1. Gli interventi regionali a
favore delle società cooperative e loro consorzi sono estesi alle
Regole di cui alla presente legge.
1 bis. Ai fini dell’accesso ai finanziamenti pubblici e, in
particolare, alle misure del Piano di Sviluppo Rurale, le Regole e gli
altri soggetti di cui all’articolo 1 sono considerati imprenditori
agricoli professionali a titolo principale. Considerato l’interesse
generale perpetuato nella loro attività, le Regole e gli altri
soggetti di cui all’articolo 1 hanno, altresì, titolo per
accedere ai finanziamenti secondo le aliquote previste per i comuni e gli
altri enti pubblici. (
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Art. 16 - Rinvio alla
legislazione statale.
1. Per quanto non previsto nella presente legge si fa rinvio alle
norme del Codice civile sulle persone giuridiche.
Art. 17 - Contributo regionale
ai comitati promotori ed ai Comuni.
1. Al fine di agevolare la ricostituzione delle Regole, la Regione
contribuisce nelle spese incontrate dal comitato promotore e dal comune
interessato ai sensi dell'
articolo 3, comma 5.
2. La richiesta di contributo è rivolta al Presidente della
Giunta regionale, corredata da idonea documentazione delle spese
sostenute.
3. Il contributo, nella misura massima del settanta per cento
delle spese sostenute, è concesso entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda.
Art. 18 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
Art. 19 - Norma
finanziaria.
1. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla
partita n. 2 "Istituzione del fondo per le deleghe agli Enti locali"
iscritta al capitolo n. 80210, fondo globale spese correnti, del bilancio
per l'anno finanziario 1996 e contestuale istituzione del capitolo n.
3484 denominato "Contributo regionale per la ricostituzione delle Regole"
con lo stanziamento di lire 250 milioni per competenza e cassa.
2. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'
articolo 32 della
vigente legge di contabilità. (
8)
Note
(
2) Sul punto vedi anche articolo
49
legge regionale
25 luglio 2008, n. 9 ai sensi del quale le regole sono state
equiparate agli imprenditori agricoli professionali ai soli fini della
partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione
Veneto 2007 – 2013.
(
5) Comma modificato da comma 4
dell’art. 38 della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 che
ha aggiunto le parole “per coltivazione di cave” dopo le
parole “a fini turistici, artigianali”.
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