Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (BUR n. 28-1/2012)
Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (BUR n. 28-1/2012) [sommario] [RTF]
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2012 (1)
CAPO I - Quadro finanziario e
rifinanziamento di leggi di spesa
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, ai sensi dell’
articolo 2, comma 3,
lettera a) della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro
1.657.976.955,94 per l’esercizio 2012.
Art. 2 - Rifinanziamenti e
fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2012 e pluriennale 2012-2014, in relazione a leggi settoriali di spesa,
la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai
sensi dell’
articolo 2, comma 3, lettera c) della
legge regionale 29 novembre 2001, n.
39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente
legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli
effetti dell’
articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nell’esercizio 2012, sono determinati, per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle misure indicate nelle Tabelle
B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese d’investimento.
Art. 3 - Attribuzione alla
Regione del gettito derivante dalla lotta all’evasione in materia
di compartecipazione regionale all’IVA.
1. A decorrere dal 2012, sulla base delle modalità stabilite dagli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a
statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, i proventi
derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle
dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione
giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di
compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA)
sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente in uno specifico
conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari
per l’attuazione del comma 1.
3. La Giunta regionale comunica periodicamente alla competente
commissione consiliare l’entità dei proventi derivanti dalle
attività di cui al comma 1.
CAPO II - Razionalizzazione della
spesa e del costo degli apparati amministrativi
Art. 4 - Riordino
dell’azienda regionale Veneto Agricoltura.
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di
legge di riordino dell’azienda regionale Veneto Agricoltura,
istituita con
legge
regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione
dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e
agro-alimentare “Veneto Agricoltura””, che, attraverso
interventi di razionalizzazione e di miglioramento dell’efficienza
delle funzioni e dei servizi, consenta di conseguire significativi
risparmi nelle spese di funzionamento dell’azienda.
2. La Giunta regionale è autorizzata, previo parere della
commissione consiliare competente, ad apportare al bilancio di previsione
le opportune variazioni necessarie per l’attuazione del presente
articolo.
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione della Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura
(AVEPA)”.
1. I commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell’
articolo 8 della
legge regionale 9
novembre 2001, n. 31 , così come introdotti dal comma 2
dell’articolo 15 della
legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”,
sono abrogati.
2. Gli incarichi dirigenziali conferiti in applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono confermati fino alla loro scadenza.
3. L’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo
comporta minori oneri per il bilancio regionale, quantificati in euro
135.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 (upb U0046
“Servizi alle imprese e alla collettività rurale” del
bilancio pluriennale 2012-2014).
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28
“Istituzione del difensore civico”. (2)
1. L’
articolo 15 della
legge regionale 6 giugno 1988, n. 28
è così sostituito:
omissis (
3)
2. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono
allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone
disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2012.
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42
“Istituzione dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei
minori”. (4) (5)
1. L’
articolo 7 della
legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 e
successive modificazioni è così sostituito:
omissis (
6)
2. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono
allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone
disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2012.
Art. 8 - Nuove disposizioni in
materia di piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema
informativo dell’assemblea legislativa.
1. Il piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema
informativo dell’assemblea legislativa, attivato ai sensi e per gli
effetti di cui all’
articolo 62 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
“Legge regionale finanziaria per l’esercizio 2008”
è mantenuto in essere per un periodo di ulteriori due anni, in
funzione del completamento dell’adeguamento del sistema informativo
del Consiglio regionale con la sua messa a regime nell’ambito del
nuovo assetto istituzionale ed organizzativo del Consiglio regionale
derivante dal processo di revisione statutaria e regolamentare.
2. La unità operativa di supporto istituita ai sensi
dell’articolo 62, comma 2, della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 e
la disciplina del relativo incarico dirigenziale a tempo determinato sono
ridefiniti per un periodo massimo complessivo pari a quello del piano di
cui al comma 1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
assume le conseguenti determinazioni di carattere organizzativo e la
Giunta regionale provvede ai relativi adempimenti di competenza in
conformità alle proposte dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
quantificati in euro 54.000,00 per l’esercizio 2012, euro 65.000,00
per l’esercizio 2013 ed euro 11.000,00 per l’esercizio 2014,
si fa fronte con un incremento di pari importo della dotazione delle
risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale”
del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e bilancio
pluriennale 2012-2014 e con la corrispondente diminuzione della dotazione
iscritta nell’upb U0017 “Oneri per il personale”.
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”.
1. Al comma 2 dell’
articolo 8 bis della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le
parole
“ad esclusione dell’indennità di carica di cui
all’articolo 1, comma 1”, sono soppresse.
2. L’articolo 8 bis della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 ,
così come modificato dal comma 1, si applica a decorrere dal primo
giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificabili in euro
30.000,00 per l’esercizio 2012 ed in euro 45.000,00 per ciascuno
degli esercizi 2013 e 2014 si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0002 “Giunta regionale” del bilancio di
previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.
Art. 10 - Abrogazione
dell’articolo 43 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 17 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione”.
CAPO III - Norme finalizzate ad
azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale
Art. 12 - Fondi per interventi
di cui al “Piano straordinario degli interventi a seguito
dell’emergenza alluvionale del novembre 2010”.
1. Al fine di far fronte alle gravi situazioni di rischio idrogeologico
che interessano buona parte del territorio regionale e porre in sicurezza
argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di
laminazione delle piene, in conformità al “Piano delle azioni
e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e
geologico” e secondo i criteri di priorità nello stesso
formulati, è istituito il fondo denominato “Piano
straordinario degli interventi a seguito dell’emergenza alluvionale
del novembre 2010”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificabili in euro 49.500.000,00 per l’esercizio 2012 e in euro
50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si fa fronte con
le risorse allocate nell’upb U0104 “Interventi di difesa del
suolo e dei bacini” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale
2012-2014.
Art. 13 - Istituzione di un
fondo per l’indennizzo dei danni da allagamento.
1. È istituito il fondo regionale per l’indennizzo dei danni
da allagamento, di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo è destinato all’indennizzo dei danni cagionati a
seguito di utilizzo di aree private, da parte della Regione, ai fini
della laminazione di piene di corsi d’acqua qualora necessario per
la tutela dell’incolumità di persone, cose e infrastrutture.
3. Non sono riconosciuti i danni provocati in aree già asservite, in
via permanente, a funzioni di laminazione delle piene e sulle quali gravi
il vincolo di servitù di allagamento ai sensi dell’
articolo 3 della
legge regionale 16
agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa
del suolo, lavori pubblici e ambiente”.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare
che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta
decorsi i quali si prescinde dal parere, determina le modalità di
presentazione delle domande per l’accesso al Fondo ed i criteri di
erogazione delle somme a titolo indennitario.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro
500.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0102 “Studi, monitoraggio e controllo per
la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2012.
Art. 14 - Contributo
straordinario per i Comuni della provincia di Padova colpiti da
calamità naturali.
1. Per fronteggiare gli oneri conseguenti agli eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito negli anni 2008 e 2010 i territori dei
comuni di Albignasego, Padova, Abano Terme, Casalserugo, Due Carrare,
Maserà di Padova, Montegrotto Terme, Ponte San Nicolò,
Saccolongo, Legnaro, Sant’Angelo di Piove di Sacco, Selvazzano
Dentro, Saonara, Teolo, Torreglia e Rubano, la Giunta regionale è
autorizzata ad erogare un contributo straordinario per un importo di euro
500.000,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per i danni ai beni
immobili di privati, ivi compresi i fabbricati rurali, alle attività
produttive, ai beni mobili registrati, nonché alle infrastrutture ed
edifici pubblici.
3. La Giunta regionale definisce criteri, modalità e termini per la
concessione dei contributi di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0122 “Emergenze sul
territorio” del bilancio di previsione 2012.
Art. 15 - Competenza
sanzionatoria per le false autocertificazioni reddituali rese al fine di
ottenere l’esenzione dalla partecipazione dei cittadini alla spesa
sanitaria.
1. L’applicazione delle sanzioni amministrative per le false
autocertificazioni reddituali rese al fine di ottenere l’esenzione
dalla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, cosiddetto
ticket sanitario, spetta all’azienda unità locale
socio-sanitaria (ULSS) competente per territorio secondo la procedura
stabilita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al
sistema penale” e successive modificazioni.
2. L’azienda ULSS competente per territorio è quella del luogo
in cui è stata commessa la violazione.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spettano
all’azienda ULSS territorialmente competente ad applicare la
sanzione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 19 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.
Numero componenti
|
Tipologia nucleo familiare
|
Reddito complessivo nucleo familiare ai fini IRPEF soglia di
esenzione in euro
|
1
|
1 componente
|
euro 8.000,00
|
2
|
1 coniuge e 1 familiare a carico
|
euro 8.750,00
|
2 coniugi
|
euro 12.000,00
|
3
|
1 coniuge e 2 familiari a carico
|
euro 9.500,00
|
2 coniugi e 1 familiare a carico
|
euro 12.750,00
|
4
|
1 coniuge e 3 familiari a carico
|
euro 10.250,00
|
2 coniugi e 2 familiari a carico
|
euro 13.500,00
|
>4
|
1 coniuge e almeno 4 familiari a carico
|
euro 10.250,00
|
2 coniugi e almeno 3 familiari a carico
|
euro 14.250,00
|
”
3. Le attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa
farmaceutica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
rimangono valide fino alla scadenza.
Art. 17 - Attività di
informazione sulla sindrome di Alzheimer.
1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone colpite
dalla sindrome di Alzheimer e di mitigare l’impatto sulle loro
famiglie attraverso un’adeguata conoscenza delle caratteristiche e
dell’evoluzione della malattia, la Regione attiva, in
collaborazione con le associazioni del volontariato e del terzo settore
con specifica competenza nella materia, una specifica campagna di
informazione anche attraverso la stampa e la diffusione di appositi
opuscoli.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2012, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi
di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2012.
Art. 18 - Interventi per la
prevenzione sanitaria in campo alimentare.
1. Al fine di attuare quanto deliberato dal Consiglio regionale il 26
gennaio 2011, n. 6 in merito al Consorzio interuniversitario nazionale
“La chimica per l’ambiente” INCA, operante fin dal 1998
presso il Parco scientifico e tecnologico VEGA di Marghera
nell’analisi di microinquinanti organici e in particolar modo di
policlorodibenzodiossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) ed
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), la Giunta regionale è
autorizzata ad individuare la migliore forma per un coinvolgimento
diretto della Regione nella proprietà o nella gestione della
struttura di analisi laboratoriale, ottemperando così alla vigente
normativa dell’Unione europea in merito alla contaminazione
alimentare da diossine e bifenil policlorurati (PCB) e dagli altri
contaminanti organici persistenti previsti dalla Convenzione di Stoccolma
sugli inquinanti organici persistenti, sottoscritta il 22 maggio 2001.
2. La scelta dell’intervento della Regione nel consorzio INCA di
Marghera, attraverso una convenzione pluriennale, o attraverso la
creazione di uno spin-off per creare un Centro di eccellenza regionale in
compartecipazione con il consorzio INCA, o attraverso l’acquisto
delle strutture ed apparecchiature site nel Parco scientifico e
tecnologico VEGA, sarà sottoposta alle competenti commissioni
consiliari per un parere obbligatorio entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano
per la sanità” del bilancio di previsione 2012.
Art. 19 - Modifica
dell’articolo 33 “Criteri di accesso per gli interventi
rivolti alle persone non autosufficienti” della legge regionale 30 gennaio
2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2004”.
1. Dopo il comma 4 dell’
articolo 33 della
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
è inserito il seguente comma:
omissis (
9)
2. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
gli erogatori dei servizi di cui al comma 1 uniformano i propri
regolamenti a quanto stabilito dal medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalla previsione di cui al comma 1, quantificati
in euro 5.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte mediante le
dotazioni già iscritte nell’upb U0152 “Servizi a favore
delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di
previsione 2012.
Art. 20 - Edilizia
convenzionata.
1. Gli operatori pubblici e privati che realizzano programmi costruttivi
o di recupero con il concorso di finanziamenti pubblici di edilizia
agevolata destinati alla locazione permanente, nell’ambito del
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2001-2003
di cui al provvedimento del Consiglio regionale 31 luglio 2002, n. 74 e
del Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato
“20.000 abitazioni in affitto” di cui al decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001 “Programma
sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni
in affitto””, siti nei comuni definiti ad alta tensione
abitativa i cui alloggi sono da locare a soggetti in possesso dei
requisiti previsti, conformemente a quanto previsto dall’articolo
2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)”, relativo alle residenze di interesse generale
destinate alla locazione, possono chiedere alla Regione di limitare il
vincolo di locazione ad un periodo non inferiore a venticinque anni.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, individua le modalità di rilascio
dell’autorizzazione alla limitazione del vincolo di cui al comma 1,
sulla base del parametro della parziale restituzione alla Regione di una
somma pari ad un valore intermedio tra l’indice nazionale ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie rispetto all’indice del costo di
costruzione di un fabbricato residenziale, valore comunque non inferiore
al 2,50 per cento del contributo erogato nell’ambito dei Programmi
del comma 1. Tale somma è maggiorata degli interessi legali
calcolati dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla
data di effettivo pagamento.
3. La Giunta regionale individua le modalità di reinvestimento delle
somme di cui al comma 2, finalizzate ad interventi destinati alla
locazione a canone concertato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431
“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo”.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro
500.000,00 per l’esercizio 2012, allocati nell’upb U0080
“Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica” del
bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le nuove entrate di pari
importo introitate nell’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi
” del bilancio di previsione 2012.
Art. 21 - Contributi a fondo
perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per la realizzazione
di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato.
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i contributi a fondo perduto in conto
interessi concessi alle imprese di costruzione e loro consorzi, alle
cooperative di abitazione e loro consorzi ed alle fondazioni onlus
statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo, per la
realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo
convenzionato nell’ambito del Programma regionale per
l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 approvato con
provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72, sono
convertiti in contributi a fondo perduto in conto abbattimento del
capitale mutuato.
2. Sono escluse dall’applicazione del comma 1 le operazioni di
mutuo che alla data di entrata in vigore della presente legge si sono
già concluse con l’erogazione e quietanza a saldo del mutuo
stesso.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità
operative e le procedure di erogazione dei contributi, nel rispetto delle
finalità previste nel comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si
fa fronte con le risorse allocate nelle upb U0080 “Interventi per
programmi di edilizia abitativa pubblica” e U0211 “Interventi
indistinti di edilizia speciale pubblica” del Bilancio di
previsione 2012.
Art. 22 - Modifica della
legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 , “Disciplina per l’assegnazione e la
fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica”.
Art. 23 - Iniziative in
favore delle imprese del comparto dell’imprenditoria femminile e
modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
“Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione
dell’imprenditoria femminile” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 4 dell’
articolo 2 della
legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
è aggiunto il seguente comma:
omissis (
11)
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’
articolo 3 della
legge regionale 20
gennaio 2000, n. 1 e successive modificazioni, sono aggiunte le
seguenti lettere:
omissis (
12)
3. Dopo il comma 1 dell’
articolo 3 della
legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 e
successive modificazioni è inserito il seguente comma:
omissis (
13)
4. L’
articolo 4 della
legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
è abrogato.
5. Al fine di proseguire gli interventi agevolativi in favore
dell’imprenditoria femminile, le disponibilità sui fondi di
rotazione istituiti ai sensi dell’
articolo 23 della
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento
e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)” e
dell’
articolo 21 della
legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” sono
introitati, in maniera proporzionale alle singole disponibilità, nel
bilancio regionale.
6. Le entrate di cui al comma 5, quantificate in complessivi euro
3.000.000,00 per esercizio 2012, sono introitate nell’upb E0050
“Recuperi su fondi di rotazione” del bilancio di previsione
2012 e sono destinate al finanziamento di interventi di cui alla
legge regionale 20
gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove
imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”- upb
U0205 “Interventi strutturali a sostegno
dell’imprenditoria” del bilancio di previsione 2012.
7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo. Sono comunque fatte salve le domande di
agevolazione presentate successivamente al 1° novembre 2011 e non
istruite dalla società per azioni Veneto Sviluppo S.p.A. per
mancanza di fondi.
Art. 24 - Iniziative a
favore delle imprese giovanili e modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n.
57 “Interventi regionali per lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive
modificazioni.
1. Dopo il comma 3 dell’
articolo 2 della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57
“Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile veneta” e successive modificazioni è aggiunto il
seguente comma:
omissis (
14)
2. L’
articolo 3 della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e
successive modificazioni è sostituito dal seguente articolo:
omissis (
15)
3. L’
articolo 4 della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e
successive modificazioni è abrogato.
4. Al fine di proseguire gli interventi agevolativi in favore
dell’imprenditoria giovanile, le disponibilità sui fondi di
rotazione istituiti ai sensi dell’
articolo 23 della
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento
e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)” e
dell’
articolo 21 della
legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” sono
introitati, in maniera proporzionale alle singole disponibilità, nel
bilancio regionale.
5. Le entrate di cui al comma 4, quantificate in complessivi euro
1.000.000,00 per l’esercizio 2012, sono introitate nell’upb
E0050 “Recuperi sui fondi di rotazione” del bilancio di
previsione 2012 e sono destinate al finanziamento di interventi di cui
alla
legge
regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”
- upb
U0205 “Interventi strutturali a sostegno
dell’imprenditoria” del bilancio di previsione 2012.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo.
Art. 25 - Interventi a
favore delle imprese nei comparti dei settori dell’artigianato,
industria, commercio e servizi. (16) (17)
1. Accertata la chiusura della misura 1.2. “Fondo di rotazione
dell’artigianato” del Docup obiettivo 2 - 2000-2006,
approvato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, la Regione
del Veneto introita al bilancio regionale le relative risorse.
2. Delle risorse di cui al comma 1:
a) euro 35.000.000,00 sono destinati ad interventi di ingegneria
finanziaria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il
sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive
modifiche ed integrazioni e a contributi in conto capitale per il
sostegno delle imprese dei settori industria, artigianato commercio e
servizi, ivi compresi gli interventi per lo sviluppo del sistema
commerciale e la rigenerazione urbana; (
18)
b) euro 1.700.000,00 sono destinati al co-finanziamento di progetti da
realizzarsi nell’ambito dei distretti del commercio di cui
all’articolo 14 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto”.
3. Le risorse di cui al comma 1, al netto degli utilizzi di cui al comma
2, sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le
attività produttive di cui all’articolo 55 della
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112”.
4. L’ammontare di cui al comma 2, lettera a), riferito agli
interventi di ingegneria finanziaria di cui alla medesima lettera,
(
19) è destinato ad
operazioni di garanzia su portafogli “tranched cover” e ad
operazioni di riassicurazione del credito e ad altre forme tecniche di
garanzia (
20) anche tramite
la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da
istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il
tema delle garanzie. La Giunta regionale è autorizzata a disporre,
previo parere della competente commissione consiliare, il riparto delle
risorse. (
21)
5. Le disponibilità di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068
“Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25
luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo
dell’economia e l’incremento della occupazione”, alla
legge regionale 8
aprile 1986, n. 16 “Interventi per finanziamenti agevolati alle
imprese artigiane”, al Docup 1997-1999 Ob. 2 Mis. 1.2 Az. B, alla
legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo
dell’economia e incremento della occupazione” e legge 21
maggio 1981, n. 240, riguardante “Provvidenze a favore dei consorzi
e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché
delle società consortili miste” al termine delle operazioni
agevolate, ed al netto dei relativi oneri di gestione, sono introitate al
bilancio regionale.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate al Fondo regionale per lo
sviluppo economico e per le attività produttive di cui
all’articolo 55 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
7. Agli oneri di cui al comma 2 lettera a) quantificati in euro
35.000.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse
allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e
competitività” - Programma 01 “Industria, pmi e
artigianato” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” la
cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di
cui al comma 1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto
capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto
capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.
8. Agli oneri di cui al comma 2 lettera b) quantificati in euro
1.700.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse
allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e
competitività” - Programma 02 “Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori” - Titolo 2 “Spese in
conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata
mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04
“Entrate in conto capitale” Tipologia 300 “Altri
trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione
2016-2018.
Art. 26 - Fondo di rotazione
per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti
nell’area della ricerca e dell’innovazione.
Art. 27 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25
“Interventi regionali per il sistema del cinema e
dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale
cinematografiche nel Veneto”.
1. Dopo il comma 2 dell’
articolo 9 della
legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25
è inserito il seguente comma:
omissis (
23)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e
2014 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0171
“Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del
bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.
Art. 28 - Osservatorio
turistico regionale.
Art. 29 - Modifica
dell’articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
“Norme per la disciplina dell’attività di cava” e
successive modificazioni.
Art. 30 - Misure di
contrasto alla crisi economica nel settore delle acque minerali e proroga
delle misure in essere.
1. In considerazione del protrarsi delle
condizioni di crisi economica e del conseguente permanere della esigenza
di garantire la difesa dei livelli occupazionali del settore, le
disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’
articolo 5 della
legge regionale 18
settembre 2009, n. 22 , in materia di riduzione del diritto
proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’
articolo 15 della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali” e successive
modificazioni, sono prorogate nei loro effetti per il triennio 2013-2015.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica ai concessionari che
rispettano tutte le seguenti condizioni:
a) entro il 31 dicembre 2009 abbiano effettuato il pagamento integrale,
dovuto per il triennio 2007-2009, del diritto proporzionale stabilito dal
comma 2 ter dell’articolo 15 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e
successive modificazioni;
b) entro il 31 dicembre 2012 abbiano effettuato il pagamento integrale,
dovuto per il triennio 2010-2012, del diritto proporzionale stabilito dal
comma 2 ter dell’articolo 15 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e
successive modificazioni ovvero, avendo rispettato le prescrizioni di cui
all’articolo 5 della
legge regionale 18 settembre 2009, n. 22
, abbiano effettuato il pagamento integrale del diritto proporzionale
come rideterminato ai sensi del medesimo articolo 5 della
legge regionale 18 settembre
2009, n. 22 ;
c) abbiano sottoscritto un verbale di consultazione sindacale con le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, con le
organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più
rappresentative operanti nella provincia, sulla difesa dei livelli
occupazionali a valere per il triennio 2013-2015.
3. Alle minori entrate di cui al presente articolo quantificate in euro
3.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 (upb E0041
“Canoni e fitti”) si fa fronte con una contestuale riduzione
delle risorse allocate nell’upb U0115 “Interventi
infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio pluriennale
2012-2014.
Art. 31 - Partecipazione
all’aumento di capitale della Società Veneto Nanotech
società consortile per azioni (SCPA).
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alle operazioni
di aumento del capitale sociale della società Veneto Nanotech SCPA,
fino all’importo di euro 1.500.000,00.
2. Il limite di sottoscrizione del capitale previsto dall’
articolo 2, comma 1,
lettera a), della
legge regionale 20 novembre 2003, n. 32
“Partecipazione della Regione alla Società Veneto Nanotech
società consortile per azioni (SCPA)” è elevato ad euro
1.830.000,00.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro
1.500.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0065 “Partecipazione al capitale
sociale” del bilancio di previsione 2012.
Art. 32 - Modifiche della
legge regionale 16
febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2010” e successive modificazioni.
Art. 33 - Modifiche alla
legge regionale 31
marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità
silvo-pastorale” e prime disposizioni in materia di
ciclo-escursionismo.
1. Il comma 6 dell’
articolo 4, della
legge regionale 31 marzo 1992, n. 14
è sostituito dal seguente comma:
omissis (
27)
2. Fino all’emanazione di una legge regionale di disciplina
organica del ciclo-escursionismo, le aree sciabili attrezzate e le piste
di cui agli
articoli 6 e
32 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di
trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della
sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” nel periodo in cui
non sono in esercizio per la pratica dello sci invernale, possono essere
impiegate anche quali percorsi ciclo-escursionistici su tracciati
esclusivamente destinati a tali attività.
3. I comuni autorizzano i tracciati ciclo-escursionistici compresi i
tracciati di collegamento tra quelli esistenti, o in progetto, nelle aree
sciabili attrezzate di cui al comma 2 e quelli esistenti, o in progetto,
sulle strade silvo-pastorali ed aree assimilate di cui al comma 1 allo
scopo di completare circuiti di maggiore dimensione destinati
esclusivamente ad attività ciclo-escursionistiche.
4. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la
Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia
di viabilità, definisce i criteri per l’individuazione dei
percorsi ciclo-escursionistici nell’ambito delle aree sciabili
attrezzate, anche con riferimento alle piste da sci esistenti, delle
caratteristiche di realizzazione degli stessi e delle regole di
comportamento.
5. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici, anche ai fini della
manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono
attivare i procedimenti di cui agli
articoli 13 e
14 della
legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 .
6. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici provvedono annualmente
alla manutenzione degli stessi garantendo la corretta regimazione delle
acque superficiali al fine di preservare i pendii dall’innesco di
fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti
dall’erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei
velocipedi.
7. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati
ed interdetti all’escursionismo pedestre e possono attraversare
altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi
meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente
segnalate a cura dei soggetti gestori sugli stessi tracciati e
sull’infrastruttura attraversata. I conducenti delle biciclette,
approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al
fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i
segnalatori acustici e luminosi previsti dando la precedenza ai mezzi ed
ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di
attraversamento del tracciato.
8. È vietato utilizzare i percorsi ciclo-escursionistici con mezzi
diversi da quelli per cui sono stati autorizzati.
9. Il percorso ciclo-escursionistico non necessita di previsione nello
strumento di pianificazione urbanistica se ricompreso nelle aree di cui
al comma 2, nella sede viabile esistente o se di larghezza inferiore ai 3
metri complessivi.
10. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici sono responsabili della
gestione e della manutenzione dei tracciati destinati esclusivamente al
ciclo-escursionismo al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella
fruizione da parte dei frequentatori. I gestori non sono responsabili
degli incidenti che possano verificarsi nella percorrenza, da parte dei
velocipedi di tragitti realizzati su sentieri, su percorsi destinati per
la pratica della mountain-bike anche contenenti strutture, su percorsi
artificiali, su strade silvo-pastorali ed aree assimilate e su strade non
classificate come statali, regionali, provinciali o comunali
ancorché serviti dagli impianti medesimi.
11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai gestori di
percorsi ciclo escursionistici, un contributo straordinario per
interventi di localizzazione e posa in opera della segnaletica relativa
ai divieti, alle autorizzazioni e ai limiti di utilizzo dei percorsi
ciclo-escursionistici.
12. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge definisce modalità, termini e criteri per la
presentazione delle domande di contributo di cui al comma 11.
13. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0095 “Risorse
forestali” del bilancio di previsione 2012.
Art. 34 - Modifica
dell’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 1996)”.
1. Al comma 1 dell’
articolo 25 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
dopo le parole:
“di investimenti” sono inserite le
seguenti parole:
“o di operazioni finanziarie volte alla
ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività
bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale”.
2. Per l’attuazione delle modifiche regolamentari conseguenti alla
disposizione di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di euro
1.000,00 per l’esercizio 2012 (upb U0125 “Studi,
progettazioni ed informazione per i trasporti” del bilancio di
previsione 2012).
Art. 35 - Istituzione di un
fondo regionale assicurato per la garanzia del ripristino dei luoghi e
modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di
trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della
sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. omissis (
28)
2. omissis (
29)
3. Al comma 2 dell’articolo 11 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
le parole
“la cauzione prestata che, qualora non risulti
sufficiente, è integrata dal soggetto obbligato per l’importo
determinato dalla provincia.” sono sostituite dalle parole
“un fondo regionale appositamente costituito e alimentato dal
versamento delle quote annuali di cui all’articolo 18, comma 6,
all’articolo 41 comma 6 e all’articolo 45 comma 6,
rivalendosi successivamente sul soggetto interessato per il rimborso
delle spese sostenute.”.
4. Il comma 6 dell’articolo 18 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
è così sostituito:
omissis (
30)
5. Il comma 6 dell’articolo 41 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
è così sostituito:
omissis (
31)
6. Il comma 6 dell’articolo 45 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
è così sostituito:
omissis (
32)
7. Dopo il comma 6 dell’articolo 45 della
legge regionale 21 novembre 2008, n.
21 è aggiunto il seguente comma:
omissis (
33)
8. omissis (
34)
9. omissis (
35)
Art. 36 - Modifica
dell’articolo 34 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di
trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della
sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. La lettera b) del comma 1 dell’
articolo 34 della
legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 , è sostituita dalla seguente lettera:
omissis (
36)
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per
l’esercizio 2012 un contributo straordinario ai soggetti gestori
delle aree sciabili di cui all’
articolo 6 della
legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 per le necessarie opere di adeguamento e messa
in sicurezza.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione del
contributo di cui al comma 2 fino ad un massimo del 70 per cento della
spesa ritenuta ammissibile.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi
strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione
2012.
Art. 37 - Interventi per le
imprese di montagna. Modifiche della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e
della legge
regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle
imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai
sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e
successive modificazioni”.
1. Dopo il comma 2 nonies dell’
articolo 101 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 è inserito il seguente comma:
omissis (
37)
2. Dopo il comma 6 bis dell’
articolo 3 della
legge regionale 7
aprile 1994, n. 18 è inserito il seguente comma:
omissis (
38)
3. La Giunta regionale stabilisce le condizioni e i criteri di
applicazione e di priorità delle operazioni finanziarie di cui ai
commi l e 2, fornendo indicazioni operative al soggetto gestore dei fondi
di rotazione.
4. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per
l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento
e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti
nel comparto del turismo” del bilancio di previsione 2012.
5. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in euro 50.000,00 per
l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0061 “Interventi d’incentivazione per
l’industria” del bilancio di previsione 2012.
1. Il titolo della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 26
“Riordino delle Regole” è così sostituito:
“Disciplina delle Regole, delle Proprietà collettive
dell’Altopiano di Asiago e degli Antichi Beni Originari di Grignano
Polesine”.
2. Dopo il comma 2 dell’
articolo 1 della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 ,
è inserito il seguente comma:
omissis (
39)
3. Dopo il comma 3 dell’
articolo 2 della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 ,
è inserito il seguente comma:
omissis (
40)
4. Al comma 1 dell’
articolo 7 della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 ,
dopo le parole:
“a fini turistici, artigianali”, sono
aggiunte le parole:
“, per coltivazione di cave”.
5. Dopo il comma 1 dell’
articolo 15 della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 ,
è inserito il seguente comma:
omissis (
41)
6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario ai soggetti di cui al comma 2 bis dell’articolo 1
della
legge
regionale 19 agosto 1996, n. 26 così come inserito dal comma 2
del presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti
a favore degli enti locali” del bilancio di previsione 2012.
Art. 39 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Al comma 4 dell’
articolo 3 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
è aggiunta, alla fine, la seguente frase:
“I proventi di
cui al comma 1 sono utilizzati dalla Provincia di Belluno per il
finanziamento di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio
provinciale, in conformità alla programmazione regionale,
nonché per interventi inerenti lo sviluppo socio-economico del
territorio e, in misura non superiore al 30 per cento delle risorse
introitate, per spese correnti.”.
Art. 40 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi
e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità
e infrastrutture” e disposizioni transitorie in materia di
valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici
attuativi. (42) (43)
1. Dopo il comma 1 dell’
articolo 14 “Disposizioni transitorie in materia
di Valutazione ambientale strategica - VAS” della
legge regionale 26 giugno
2008, n. 4 è inserito il seguente comma:
omissis (
44)
2. Per la definitiva elaborazione di una normativa regionale organica in
materia, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una
specifica consulenza.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificati
in euro 2.000,00, per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0085 “Studi ricerche ed indagini al
servizio del territorio”, del bilancio di previsione 2012.
Art. 41 - Modifica
dell’articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Art. 42 - Modifica
dell’articolo 39 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”.
Art. 43 - Fondo regionale di
rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti
inquinati all’interno del Sito di interesse nazionale di Venezia -
Porto Marghera e del bacino scolante della laguna di Venezia.
1. Al fine di sostenere le microimprese, le piccole imprese e le medie
imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
20 maggio 2003 n. L. 124, situate all’interno del Sito di interesse
nazionale di “Venezia - Porto Marghera” (S.I.N.) e del bacino
scolante della laguna di Venezia, così come individuati
rispettivamente dal decreto del Ministero dell’Ambiente 23 febbraio
2000 e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio
2003, negli adempimenti derivanti dall’applicazione del Titolo V,
della Parte IV del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” o di altra successiva fonte che
dovesse disciplinare la materia della bonifica di siti inquinati, è
istituito il “Fondo regionale di rotazione per interventi di
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati all’interno del
S.I.N. di Venezia - Porto Marghera e del bacino scolante della laguna di
Venezia”, di seguito denominato Fondo, gestito da un soggetto
individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.
2. La Giunta regionale adotta gli atti necessari all’attivazione
del Fondo, tra cui un apposito provvedimento che definisce i criteri e le
modalità di accesso ed utilizzazione dello stesso, da approvare
previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente,
che si esprime entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal
parere.
3. Al Fondo è attribuita una dotazione iniziale di euro
20.000.000,00 a valere sui fondi assegnati alla Regione del Veneto dal
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con la
deliberazione n. 59 del 31 luglio 2009 e dal Comitato Interministeriale
di indirizzo e controllo di cui all’articolo 4 della legge 20
novembre 1984, n. 798 e ripartiti con deliberazione del Consiglio
regionale n. 10 dell’8 febbraio 2012.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro
20.000.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0113 “Interventi strutturali per la
salvaguardia di Venezia e della sua Laguna” del bilancio di
previsione 2012.
Art. 44 - Modifica
dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Dopo il comma 3 dell’
articolo 37 della
legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 ,
sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (
46)
2. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 37
della
legge
regionale 8 maggio 2009, n. 12 , così come introdotti dal comma
1, si applicano anche per l’anno 2011; a tale fine la verifica
prevista dal comma 3 bis dell’articolo 37 è effettuata dalle
strutture regionali competenti entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
3. L’applicazione del presente articolo determina una minore spesa
a carico del bilancio regionale, quantificata in euro 100.000,00 per
l’esercizio finanziario 2012 (upb U0091 “Gestione e
manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica”).
Art. 45 - Modifica
dell’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. L’
articolo 39 della
legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 ,
è così sostituito:
omissis (
47)
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro
1.000.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse
allocate all’upb U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria
degli impianti di bonifica” del bilancio di previsione 2012.
Art. 46 - Sostegno di
progetti riconducibili ai Programmi Operativi.
1. La Regione sostiene la candidatura degli enti regionali o comunque
partecipati dalla Regione medesima, ai programmi di Cooperazione
territoriale europea in qualità di partner o capofila.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce la
più ampia diffusione delle informazioni relative alle
opportunità di finanziamento accessibili da destinare agli
interventi di seguito specificati:
a) sostegno agli interventi o ai progetti riconducibili ai Programmi
Operativi (PO) e sottoposti ad approvazione dei relativi organi di
gestione o da questi già approvati;
b) realizzazione di interventi integrativi degli interventi e dei
progetti di cui alla lettera a);
c) realizzazione di attività informative sulle opportunità di
finanziamento.
3. Il sostegno è limitato ai soli progetti di interesse regionale e
può consistere anche nel cofinanziamento aggiuntivo di tali
progetti. Sono progetti di interesse regionale quelli ai quali concorrano
direttamente la Regione, gli enti regionali e i soggetti giuridici
partecipati dalla Regione, nonché i progetti proposti da altri
soggetti, purché rispondenti ai requisiti e alle finalità
stabiliti negli atti normativi o programmatici regionali.
4. Le risorse finalizzate ai progetti di cui al comma 3 possono, inoltre,
essere destinate al finanziamento di attività di progettazione di
iniziative potenzialmente accessibili a fondi comunitari, che sono
inserite in un apposito catalogo di iniziative.
5. La Giunta regionale disciplina le modalità di utilizzo delle
risorse e le relative procedure.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0237 “Finanziamento
programmi comunitari 2007-2013” del bilancio di previsione 2012.
Art. 47 - Contributo per la
collaborazione con il Consiglio d’Europa.
1. Al fine di promuovere iniziative d’interesse regionale in ambito
internazionale ed in particolare nell’area del Sud Est Europa e del
Mediterraneo, anche in continuità con l’esperienza maturata
con la “Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto
(Commissione per Venezia)” istituita nel 1990, la Giunta regionale
è autorizzata ad attivare accordi con il Consiglio d’Europa
attraverso l’Ufficio di Venezia, nei campi del dialogo
interculturale, dell’educazione, degli scambi fra giovani e della
ideazione di itinerari culturali finalizzati alla valorizzazione del
patrimonio storico del Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0013 “Diritti umani
cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di
previsione 2012.
Art. 48 - Meeting del
Coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti
all’estero.
CAPO IV - Norme finali
Art. 49 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
SI OMETTONO GLI ALLEGATI
Note
(
1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale con ricorso n.
90/2012 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 30/2012) con il quale è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 40, comma 1, che inserisce il comma 1bis
all’articolo 14 della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 4
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi
e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità
e infrastrutture”. Secondo il Governo la disciplina regionale
contrasta con la disciplina statale sulla valutazione ambientale
strategica (VAS), adottata dallo Stato nell'esercizio della propria
competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente ed
ecosistema (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione),
e segnatamente con il disposto degli articoli 6 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e 16,
ultimo comma, della legge n. 1150 del 1942 “Legge
urbanistica”, introdotto dall’articolo 5 del decreto legge n.
70 del 2011 convertito in legge dalla legge n. 106 del 2011. A parere del
Governo l’articolo 14, comma 1 bis inserito dall’articolo 40,
da un lato (lettera a)) riduce arbitrariamente il campo di applicazione
della disciplina in materia di VAS prevista all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006 perche' esclude dalla VAS tutti i PUA
e gli accordi di programma nel caso in cui non contengano un progetto o
un intervento assoggettato a VIA a prescindere dalla sottoposizione a VAS
del piano sopraordinato. Dall’altro (lettera b)) deduce il
contrasto con la normativa nazionale in quanto il legislatore nazionale
con tale norma amplierebbe il livello di protezione accordato agli
interessi ambientali di fatto incrementando gli standard nazionali di
tutela dell’ambiente. Con sentenza n. 58/2013 (G.U. 1ª serie
speciale n. 14/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità dell’articolo 40, comma 1, nella parte
in cui aggiunge la lettera a) all’articolo 14, comma 1-bis, della
legge regionale n. 4 del 2008 e non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, nella
parte in cui aggiunge la lettera b) del predetto articolo 14, comma
1-bis, della legge regionale n. 4 del 2008. Secondo la Corte, infatti,la
disposizione di cui alla lettera a), nel sottoporre alla procedura di VAS
solo i piani e gli accordi contenenti progetti o interventi sottoposti a
VIA, ha di fatto ristretto le ipotesi nelle quali la VAS è invece
richiesta dalla normativa statale e segnatamente dall’articolo 6
del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, per effetto
della disposizione censurata, la VAS verrebbe meno nel caso previsto
dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del
2006, ovvero quando il piano può produrre impatti significativi
sull’ambiente, pur non definendo il quadro di riferimento di un
progetto sottoposto a VIA. La normativa regionale ha pertanto invaso,
violandola, la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Con riferimento, invece, alla disposizione di cui alla lettera b) del
comma 1-bis dell’articolo 14, la Corte ritiene che la norma
regionale sia legittima in quanto ascrivibile alla competenza legislativa
concorrente della Regione in materia di governo del territorio:tale
norma, infatti, è volta ad incrementare gli standard di tutela
dell’ambiente così come previsto dall’articolo
3-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che
consente alle Regioni di «adottare forme di tutela giuridica
dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano
situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non
comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso
ingiustificati aggravi procedimentali».
(
2) Articolo abrogato da lett. i)
comma 1 art. 17
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 ,
con decorrenza di effetti dalla X° legislatura regionale.
(
3) Testo riportato
all’articolo 15 della
legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 .
(
4) Con riferimento
all’articolo 7 recante “Trattamento economico” della
legge regionale 9
agosto 1988, n. 42 così come modificato dall’articolo 7
della
legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2012” e che così disponeva “1. Al titolare
dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spetta il
30 per cento dell’indennità, della diaria a titolo di rimborso
spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione
previsti dalla
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni, per i consiglieri regionali e secondo le
modalità per gli stessi previste.”, il Consiglio di Stato,
sezione seconda, con propria ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale n. 4997/2021 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della previsione di riduzione del trattamento economico,
con riferimento agli articoli 3, comma 2, 36 e 53 della Costituzione,
atteso che la commisurazione dell’intervento di rimodulazione della
indennità, pur in un contesto normativo ispirato dichiaratamente ad
esigenze di razionalizzazione e contenimento degli oneri per il
funzionamento dell’apparato amministrativo (come disposto dal
decreto legge, convertito con modificazioni, n. 78 del 2010) deve
comunque osservare il rispetto di valori e principi costituzionali di
ragionevolezza ed uguaglianza, di legittimo affidamento dei cittadini
sulla stabilità della situazione amministrativa preesistente, di
certezza delle situazioni giuridiche consolidate e di coerenza
dell’ordinamento: e nel caso di specie a fronte di una riduzione
nella misura del 70 per cento, non risulta alcuna diversa configurazione
delle funzioni svolte dall’ufficio, la riduzione ha riguardato solo
tale figura unitamente a quella del difensore civico, risultava permanere
l’incompatibilità con qualsiasi attività di lavoro
autonomo o dipendente: da cui la irragionevolezza della previsione per il
significativo “sbilanciamento” nella misura della riduzione a
fronte di una assenza di elementi giustificativi di cui il legislatore
regionale non ha dato conto. L’ordinanza di rimessione del
Consiglio di stato è stata pubblicata con il n. 132 del 30 giugno
2021 nella G.U. - 1ª Serie Speciale n. 37 del 15 settembre 2021.
La Corte costituzionale, con propria sentenza n. 188 del 2022, ha
ritenuto la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 7 della legge regionale del Veneto n. 13 del 2012
fondata sotto il profilo della violazione del principio di tutela del
legittimo affidamento.
In effetti, argomenta la Corte, l’intervento riduttivo posto in
essere dal legislatore regionale si traduce in un assetto lesivo
dell’affidamento, atteso che, sotto un profilo di
proporzionalità, la misura dell’intervento riduttivo
“disvela la sproporzione della misura disposta dalla norma
censurata” anche atteso che “A incidere
sull’affidamento della ricorrente .... concorre anche
l’incompatibilità di tale incarico con l’esercizio di
qualunque attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi
commercio o professione, nonché la previsione della sua durata
quinquennale”. La Corte quindi conclude affermando che “il
test di proporzionalità non può ritenersi superato con
riferimento alla valutazione del minor sacrificio imposto, alla stregua
della percentuale di riduzione del compenso, sia in sé considerata,
sia in rapporto a quelle praticate nel medesimo contesto temporale e
normativo” e che “Nel caso di specie, la discrezionalità
del legislatore veneto avrebbe dovuto essere esercitata offrendo maggiore
tutela alla posizione del titolare dell’incarico indennitario: la
norma regionale censurata, praticando una riduzione sproporzionata,
trasmoda in una lesione del legittimo affidamento sulla stabilità
del rapporto, che ne determina l’illegittimità
costituzionale” e disponendo che “spetterà al giudice a
quo individuare le modalità con cui “ricomporre
l’ordinamento” dopo una sentenza di accoglimento .
(
5) Articolo abrogato da lett. i)
comma 1 art. 17
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 ,
con decorrenza di effetti dalla X° legislatura regionale.
(
6) Testo riportato
all’articolo 7 della
legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 .
(
7) Testo riportato
all’articolo 17 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(
8) Testo riportato
all’articolo 19 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 .
(
9) Testo riportato dopo il comma
4 dell’articolo 33 della
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(
10) Articolo abrogato da
lett. b) comma 1 art. 54
legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In
precedenza il testo era stato riportato dopo l’articolo 11 della
legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 .
(
11) Testo riportato dopo il
comma 4 dell’articolo 2 della
legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 .
(
12) Testo riportato dopo la
lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della
legge regionale 20 gennaio 2000, n.
1 .
(
13) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’articolo 3 della
legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 .
(
14) Testo riportato dopo il
comma 3 dell’articolo 2 della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 .
(
15) Testo riportato
all’articolo 3 della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 .
(
16) Rubrica sostituita da
comma 1 art. 17
legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
(
17) Articolo sostituito da
comma 1 art. 14
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
In precedenza il comma 1 era stato inserito da comma 1 dell’art. 56
della
legge
regionale 27 aprile 2015, n. 6 , il comma 2 era stato sostituito da
comma 2 dell’art. 56 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 e il
comma 3 era stato abrogato da comma 3 dell’art. 56 della
legge regionale 27 aprile
2015, n. 6 .
(
18) Lettera così
modificata da comma 2 art. 17
legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che
ha inserito dopo la parola “integrazioni” le parole “e
a contributi in conto capitale per il sostegno delle imprese dei settori
industria, artigianato commercio e servizi, ivi compresi gli interventi
per lo sviluppo del sistema commerciale e la rigenerazione urbana”.
(
19) Comma così
modificato da comma 3 art. 17
legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che
ha inserito dopo le parole “lettera a),” le parole
“riferito agli interventi di ingegneria finanziaria di cui alla
medesima lettera,”.
(
20) Comma così
modificato da comma 1 art. 14
legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che
ha inserito dopo le parole “e ad operazioni di riassicurazione del
credito” le parole “e ad altre forme tecniche di
garanzia”.
(
21) Comma sostituito da comma
5 art. 78 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
22) Articolo abrogato da
comma 5 art. 6
legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 .
(
23) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’articolo 9 della
legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 .
(
24) Articolo abrogato da
comma 1 art. 51
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
(
25) Articolo abrogato da
lett. u) comma 4 dell’articolo 36 della
legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
(
26) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’articolo 27 della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
(
27) Testo riportato al comma
6 dell’articolo 4 della
legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .
(
28) Comma abrogato da comma 6
art. 1
legge
regionale 10 agosto 2012, n. 32 .
(
29) Comma abrogato da comma 6
art. 1
legge
regionale 10 agosto 2012, n. 32 .
(
30) Testo riportato al comma
6 dell’articolo 18 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
(
31) Testo riportato al comma
6 dell’articolo 41 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
(
32) Testo riportato al comma
6 dell’articolo 45 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
(
33) Testo inserito dopo il
comma 6 dell’articolo 45 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
(
34) Comma abrogato da comma 6
art. 1
legge
regionale 10 agosto 2012, n. 32 .
(
35) Comma abrogato da comma 6
art. 1
legge
regionale 10 agosto 2012, n. 32 .
(
36) Testo inserito nella
lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 della
legge regionale 21 novembre 2008, n.
21 .
(
37) Testo riportato dopo il
comma 2 nonies dell’articolo 101 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(
38) Testo riportato dopo il
comma 6 bis dell’articolo 3 della
legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 .
(
39) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’articolo 1 della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 .
(
40) Testo riportato dopo il
comma 3 dell’articolo 2 della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 .
(
41) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’articolo 15 della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 .
(
42) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale con ricorso n.
90/2012 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 30/2012) con il quale è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 40, comma 1, che inserisce il comma 1bis
all’articolo 14 della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 4
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi
e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità
e infrastrutture”. Secondo il Governo la disciplina regionale
contrasta con la disciplina statale sulla valutazione ambientale
strategica (VAS), adottata dallo Stato nell'esercizio della propria
competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente ed
ecosistema (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione),
e segnatamente con il disposto degli articoli 6 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e 16,
ultimo comma, della legge n. 1150 del 1942 “Legge
urbanistica”, introdotto dall’articolo 5 del decreto legge n.
70 del 2011 convertito in legge dalla legge n. 106 del 2011. A parere del
Governo l’articolo 14, comma 1 bis inserito dall’articolo 40,
da un lato (lettera a)) riduce arbitrariamente il campo di applicazione
della disciplina in materia di VAS prevista all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006 perche' esclude dalla VAS tutti i PUA
e gli accordi di programma nel caso in cui non contengano un progetto o
un intervento assoggettato a VIA a prescindere dalla sottoposizione a VAS
del piano sopraordinato. Dall’altro (lettera b)) deduce il
contrasto con la normativa nazionale in quanto il legislatore nazionale
con tale norma amplierebbe il livello di protezione accordato agli
interessi ambientali di fatto incrementando gli standard nazionali di
tutela dell’ambiente. Con sentenza n. 58/2013 (G.U. 1ª serie
speciale n. 14/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità dell’articolo 40, comma 1, nella parte
in cui aggiunge la lettera a) all’articolo 14, comma 1-bis, della
legge regionale n. 4 del 2008 e non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, nella
parte in cui aggiunge la lettera b) del predetto articolo 14, comma
1-bis, della legge regionale n. 4 del 2008. Secondo la Corte, infatti,la
disposizione di cui alla lettera a), nel sottoporre alla procedura di VAS
solo i piani e gli accordi contenenti progetti o interventi sottoposti a
VIA, ha di fatto ristretto le ipotesi nelle quali la VAS è invece
richiesta dalla normativa statale e segnatamente dall’articolo 6
del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, per effetto
della disposizione censurata, la VAS verrebbe meno nel caso previsto
dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del
2006, ovvero quando il piano può produrre impatti significativi
sull’ambiente, pur non definendo il quadro di riferimento di un
progetto sottoposto a VIA. La normativa regionale ha pertanto invaso,
violandola, la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Con riferimento, invece, alla disposizione di cui alla lettera b) del
comma 1-bis dell’articolo 14, la Corte ritiene che la norma
regionale sia legittima in quanto ascrivibile alla competenza legislativa
concorrente della Regione in materia di governo del territorio:tale
norma, infatti, è volta ad incrementare gli standard di tutela
dell’ambiente così come previsto dall’articolo
3-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che
consente alle Regioni di «adottare forme di tutela giuridica
dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano
situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non
comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso
ingiustificati aggravi procedimentali».
(
43) Ai sensi del comma 1
dell’art. 27
legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei
regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22,
l’articolo è abrogato da lett. e) comma 1 art. 25 della
legge regionale 27
maggio 2024, n. 12 .
(
44) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’articolo 14 della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
(
45) Testo riportato
all’articolo 37 della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
(
46) Testo riportato dopo il
comma 3 dell’articolo 37 della
legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
(
47) Testo riportato
nell’articolo 39 della
legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
(
48) Articolo abrogato da
comma 1 art. 20
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
(BUR n. 28-1/2012)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2012 (1)
-
-
CAPO I - Quadro finanziario e
rifinanziamento di leggi di spesa
-
-
CAPO II - Razionalizzazione della
spesa e del costo degli apparati amministrativi
-
-
CAPO III - Norme finalizzate ad
azioni in campo economico e sociale o a carattere
infrastrutturale
-
-
Art. 12 - Fondi per
interventi di cui al “Piano straordinario degli
interventi a seguito dell’emergenza alluvionale del
novembre 2010”.
-
Art. 13 - Istituzione di un
fondo per l’indennizzo dei danni da allagamento.
-
Art. 14 - Contributo
straordinario per i Comuni della provincia di Padova colpiti da
calamità naturali.
-
Art. 15 - Competenza
sanzionatoria per le false autocertificazioni reddituali rese
al fine di ottenere l’esenzione dalla partecipazione dei
cittadini alla spesa sanitaria.
-
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 19 della legge regionale 25 febbraio 2005,
n. 9 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2005”.
-
Art. 17 - Attività di
informazione sulla sindrome di Alzheimer.
-
Art. 18 - Interventi per la
prevenzione sanitaria in campo alimentare.
-
Art. 19 - Modifica
dell’articolo 33 “Criteri di accesso per gli
interventi rivolti alle persone non autosufficienti”
della legge regionale 30 gennaio 2004, n.
1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2004”.
-
Art. 20 - Edilizia
convenzionata.
-
Art. 21 - Contributi a fondo
perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per la
realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo
convenzionato.
-
Art. 22 - Modifica della
legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 , “Disciplina per
l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica”.
-
Art. 23 - Iniziative in
favore delle imprese del comparto dell’imprenditoria
femminile e modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000, n.
1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di
innovazione dell’imprenditoria femminile” e
successive modificazioni.
-
Art. 24 - Iniziative a
favore delle imprese giovanili e modifiche alla legge regionale 24
dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” e
successive modificazioni.
-
Art. 25 - Interventi a
favore delle imprese nei comparti dei settori
dell’artigianato, industria, commercio e servizi. (16)
(17)
-
Art. 26 - Fondo di rotazione
per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti
nell’area della ricerca e dell’innovazione.
-
Art. 27 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 9 ottobre 2009, n.
25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e
dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale
cinematografiche nel Veneto”.
-
Art. 28 - Osservatorio
turistico regionale.
-
Art. 29 - Modifica
dell’articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982,
n. 44 “Norme per la disciplina
dell’attività di cava” e successive
modificazioni.
-
Art. 30 - Misure di
contrasto alla crisi economica nel settore delle acque minerali
e proroga delle misure in essere.
-
Art. 31 - Partecipazione
all’aumento di capitale della Società Veneto
Nanotech società consortile per azioni (SCPA).
-
Art. 32 - Modifiche
della legge regionale 16 febbraio 2010,
n. 11 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2010” e successive modificazioni.
-
Art. 33 - Modifiche alla
legge
regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della
viabilità silvo-pastorale” e prime disposizioni in
materia di ciclo-escursionismo.
-
Art. 34 - Modifica
dell’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n.
6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria
1996)”.
-
Art. 35 - Istituzione di un
fondo regionale assicurato per la garanzia del ripristino dei
luoghi e modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008,
n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a
servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di
innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli
sport sulla neve”.
-
Art. 36 - Modifica
dell’articolo 34 della legge regionale 21 novembre 2008,
n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a
servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di
innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli
sport sulla neve”.
-
Art. 37 - Interventi per le
imprese di montagna. Modifiche della legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo” e della legge regionale 7 aprile 1994, n.
18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel
territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi
dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e
successive modificazioni”.
-
Art. 38 - Modifiche
della legge regionale 19 agosto 1996, n.
26 “Riordino delle Regole”.
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Art. 39 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n.
2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2006”.
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Art. 40 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n.
4 “Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di
governo del territorio, parchi e protezione della natura,
edilizia residenziale pubblica, mobilità e
infrastrutture” e disposizioni transitorie in materia di
valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici
attuativi. (42) (43)
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Art. 41 - Modifica
dell’articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.
3 “Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti”.
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Art. 42 - Modifica
dell’articolo 39 della legge regionale 19 febbraio 2007,
n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2007”.
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Art. 43 - Fondo regionale di
rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di
siti inquinati all’interno del Sito di interesse
nazionale di Venezia - Porto Marghera e del bacino scolante
della laguna di Venezia.
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Art. 44 - Modifica
dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n.
12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del
territorio”.
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Art. 45 - Modifica
dell’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n.
12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del
territorio”.
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Art. 46 - Sostegno di
progetti riconducibili ai Programmi Operativi.
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Art. 47 - Contributo per la
collaborazione con il Consiglio d’Europa.
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Art. 48 - Meeting del
Coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti
residenti all’estero.
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CAPO IV - Norme finali
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