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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (BUR n. 28-1/2012)

Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (BUR n. 28-1/2012) [sommario] [RTF]

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2012 (1)

CAPO I - Quadro finanziario e rifinanziamento di leggi di spesa

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 1.657.976.955,94 per l’esercizio 2012.
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2012, sono determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
Art. 3 - Attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all’evasione in materia di compartecipazione regionale all’IVA.
1. A decorrere dal 2012, sulla base delle modalità stabilite dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per l’attuazione del comma 1.
3. La Giunta regionale comunica periodicamente alla competente commissione consiliare l’entità dei proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1.

CAPO II - Razionalizzazione della spesa e del costo degli apparati amministrativi

Art. 4 - Riordino dell’azienda regionale Veneto Agricoltura.
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di riordino dell’azienda regionale Veneto Agricoltura, istituita con legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura””, che, attraverso interventi di razionalizzazione e di miglioramento dell’efficienza delle funzioni e dei servizi, consenta di conseguire significativi risparmi nelle spese di funzionamento dell’azienda.
2. La Giunta regionale è autorizzata, previo parere della commissione consiliare competente, ad apportare al bilancio di previsione le opportune variazioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione della Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)”.
1. I commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell’articolo 8 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , così come introdotti dal comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”, sono abrogati.
2. Gli incarichi dirigenziali conferiti in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati fino alla loro scadenza.
3. L’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta minori oneri per il bilancio regionale, quantificati in euro 135.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 (upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” del bilancio pluriennale 2012-2014).
Art. 6 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del difensore civico”. (2)
1. L’articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 è così sostituito:
omissis (3)
2. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2012.
Art. 7 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”. (4) (5)
1. L’articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 e successive modificazioni è così sostituito:
omissis (6)
2. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2012.
Art. 8 - Nuove disposizioni in materia di piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell’assemblea legislativa.
1. Il piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell’assemblea legislativa, attivato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 62 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge regionale finanziaria per l’esercizio 2008” è mantenuto in essere per un periodo di ulteriori due anni, in funzione del completamento dell’adeguamento del sistema informativo del Consiglio regionale con la sua messa a regime nell’ambito del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo del Consiglio regionale derivante dal processo di revisione statutaria e regolamentare.
2. La unità operativa di supporto istituita ai sensi dell’articolo 62, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 e la disciplina del relativo incarico dirigenziale a tempo determinato sono ridefiniti per un periodo massimo complessivo pari a quello del piano di cui al comma 1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assume le conseguenti determinazioni di carattere organizzativo e la Giunta regionale provvede ai relativi adempimenti di competenza in conformità alle proposte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 54.000,00 per l’esercizio 2012, euro 65.000,00 per l’esercizio 2013 ed euro 11.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con un incremento di pari importo della dotazione delle risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale” del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 e con la corrispondente diminuzione della dotazione iscritta nell’upb U0017 “Oneri per il personale”.
Art. 9 - Modifica dell’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”.
1. Al comma 2 dell’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le parole “ad esclusione dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1”, sono soppresse.
2. L’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , così come modificato dal comma 1, si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificabili in euro 30.000,00 per l’esercizio 2012 ed in euro 45.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0002 “Giunta regionale” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.
Art. 10 - Abrogazione dell’articolo 43 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.
Art. 11 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”.
1. L’articolo 17 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è sostituito dal seguente articolo:
omissis (7)

CAPO III - Norme finalizzate ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale

Art. 12 - Fondi per interventi di cui al “Piano straordinario degli interventi a seguito dell’emergenza alluvionale del novembre 2010”.
1. Al fine di far fronte alle gravi situazioni di rischio idrogeologico che interessano buona parte del territorio regionale e porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene, in conformità al “Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico” e secondo i criteri di priorità nello stesso formulati, è istituito il fondo denominato “Piano straordinario degli interventi a seguito dell’emergenza alluvionale del novembre 2010”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificabili in euro 49.500.000,00 per l’esercizio 2012 e in euro 50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.
Art. 13 - Istituzione di un fondo per l’indennizzo dei danni da allagamento.
1. È istituito il fondo regionale per l’indennizzo dei danni da allagamento, di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo è destinato all’indennizzo dei danni cagionati a seguito di utilizzo di aree private, da parte della Regione, ai fini della laminazione di piene di corsi d’acqua qualora necessario per la tutela dell’incolumità di persone, cose e infrastrutture.
3. Non sono riconosciuti i danni provocati in aree già asservite, in via permanente, a funzioni di laminazione delle piene e sulle quali gravi il vincolo di servitù di allagamento ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, determina le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al Fondo ed i criteri di erogazione delle somme a titolo indennitario.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0102 “Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2012.
Art. 14 - Contributo straordinario per i Comuni della provincia di Padova colpiti da calamità naturali.
1. Per fronteggiare gli oneri conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito negli anni 2008 e 2010 i territori dei comuni di Albignasego, Padova, Abano Terme, Casalserugo, Due Carrare, Maserà di Padova, Montegrotto Terme, Ponte San Nicolò, Saccolongo, Legnaro, Sant’Angelo di Piove di Sacco, Selvazzano Dentro, Saonara, Teolo, Torreglia e Rubano, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario per un importo di euro 500.000,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per i danni ai beni immobili di privati, ivi compresi i fabbricati rurali, alle attività produttive, ai beni mobili registrati, nonché alle infrastrutture ed edifici pubblici.
3. La Giunta regionale definisce criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0122 “Emergenze sul territorio” del bilancio di previsione 2012.
Art. 15 - Competenza sanzionatoria per le false autocertificazioni reddituali rese al fine di ottenere l’esenzione dalla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria.
1. L’applicazione delle sanzioni amministrative per le false autocertificazioni reddituali rese al fine di ottenere l’esenzione dalla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, cosiddetto ticket sanitario, spetta all’azienda unità locale socio-sanitaria (ULSS) competente per territorio secondo la procedura stabilita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.
2. L’azienda ULSS competente per territorio è quella del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spettano all’azienda ULSS territorialmente competente ad applicare la sanzione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16 - Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 , è sostituito dal seguente comma:
omissis (8)
2. La legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 è integrata dalla seguente Tabella A:
“Tabella A
(articolo 19)
Numero componenti
Tipologia nucleo familiare
Reddito complessivo nucleo familiare ai fini IRPEF soglia di esenzione in euro
1
1 componente
euro 8.000,00
2
1 coniuge e 1 familiare a carico
euro 8.750,00
2 coniugi
euro 12.000,00
3
1 coniuge e 2 familiari a carico
euro 9.500,00
2 coniugi e 1 familiare a carico
euro 12.750,00
4
1 coniuge e 3 familiari a carico
euro 10.250,00
2 coniugi e 2 familiari a carico
euro 13.500,00
>4
1 coniuge e almeno 4 familiari a carico
euro 10.250,00
2 coniugi e almeno 3 familiari a carico
euro 14.250,00

3. Le attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla scadenza.
Art. 17 - Attività di informazione sulla sindrome di Alzheimer.
1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone colpite dalla sindrome di Alzheimer e di mitigare l’impatto sulle loro famiglie attraverso un’adeguata conoscenza delle caratteristiche e dell’evoluzione della malattia, la Regione attiva, in collaborazione con le associazioni del volontariato e del terzo settore con specifica competenza nella materia, una specifica campagna di informazione anche attraverso la stampa e la diffusione di appositi opuscoli.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2012.
Art. 18 - Interventi per la prevenzione sanitaria in campo alimentare.
1. Al fine di attuare quanto deliberato dal Consiglio regionale il 26 gennaio 2011, n. 6 in merito al Consorzio interuniversitario nazionale “La chimica per l’ambiente” INCA, operante fin dal 1998 presso il Parco scientifico e tecnologico VEGA di Marghera nell’analisi di microinquinanti organici e in particolar modo di policlorodibenzodiossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) ed idrocarburi policiclici aromatici (IPA), la Giunta regionale è autorizzata ad individuare la migliore forma per un coinvolgimento diretto della Regione nella proprietà o nella gestione della struttura di analisi laboratoriale, ottemperando così alla vigente normativa dell’Unione europea in merito alla contaminazione alimentare da diossine e bifenil policlorurati (PCB) e dagli altri contaminanti organici persistenti previsti dalla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, sottoscritta il 22 maggio 2001.
2. La scelta dell’intervento della Regione nel consorzio INCA di Marghera, attraverso una convenzione pluriennale, o attraverso la creazione di uno spin-off per creare un Centro di eccellenza regionale in compartecipazione con il consorzio INCA, o attraverso l’acquisto delle strutture ed apparecchiature site nel Parco scientifico e tecnologico VEGA, sarà sottoposta alle competenti commissioni consiliari per un parere obbligatorio entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2012.
Art. 19 - Modifica dell’articolo 33 “Criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti” della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 è inserito il seguente comma:
omissis (9)
2. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli erogatori dei servizi di cui al comma 1 uniformano i propri regolamenti a quanto stabilito dal medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalla previsione di cui al comma 1, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte mediante le dotazioni già iscritte nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2012.
Art. 20 - Edilizia convenzionata.
1. Gli operatori pubblici e privati che realizzano programmi costruttivi o di recupero con il concorso di finanziamenti pubblici di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, nell’ambito del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2001-2003 di cui al provvedimento del Consiglio regionale 31 luglio 2002, n. 74 e del Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto” di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001 “Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto””, siti nei comuni definiti ad alta tensione abitativa i cui alloggi sono da locare a soggetti in possesso dei requisiti previsti, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, relativo alle residenze di interesse generale destinate alla locazione, possono chiedere alla Regione di limitare il vincolo di locazione ad un periodo non inferiore a venticinque anni.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di rilascio dell’autorizzazione alla limitazione del vincolo di cui al comma 1, sulla base del parametro della parziale restituzione alla Regione di una somma pari ad un valore intermedio tra l’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie rispetto all’indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, valore comunque non inferiore al 2,50 per cento del contributo erogato nell’ambito dei Programmi del comma 1. Tale somma è maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di effettivo pagamento.
3. La Giunta regionale individua le modalità di reinvestimento delle somme di cui al comma 2, finalizzate ad interventi destinati alla locazione a canone concertato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2012, allocati nell’upb U0080 “Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica” del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le nuove entrate di pari importo introitate nell’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi ” del bilancio di previsione 2012.
Art. 21 - Contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a fondo perduto in conto interessi concessi alle imprese di costruzione e loro consorzi, alle cooperative di abitazione e loro consorzi ed alle fondazioni onlus statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato nell’ambito del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72, sono convertiti in contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato.
2. Sono escluse dall’applicazione del comma 1 le operazioni di mutuo che alla data di entrata in vigore della presente legge si sono già concluse con l’erogazione e quietanza a saldo del mutuo stesso.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità operative e le procedure di erogazione dei contributi, nel rispetto delle finalità previste nel comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle upb U0080 “Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica” e U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del Bilancio di previsione 2012.
Art. 22 - Modifica della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
omissis (10)
Art. 23 - Iniziative in favore delle imprese del comparto dell’imprenditoria femminile e modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 è aggiunto il seguente comma:
omissis (11)
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti lettere:
omissis (12)
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:
omissis (13)
4. L’articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 è abrogato.
5. Al fine di proseguire gli interventi agevolativi in favore dell’imprenditoria femminile, le disponibilità sui fondi di rotazione istituiti ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)” e dell’articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” sono introitati, in maniera proporzionale alle singole disponibilità, nel bilancio regionale.
6. Le entrate di cui al comma 5, quantificate in complessivi euro 3.000.000,00 per esercizio 2012, sono introitate nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione” del bilancio di previsione 2012 e sono destinate al finanziamento di interventi di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”- upb U0205 “Interventi strutturali a sostegno dell’imprenditoria” del bilancio di previsione 2012.
7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Sono comunque fatte salve le domande di agevolazione presentate successivamente al 1° novembre 2011 e non istruite dalla società per azioni Veneto Sviluppo S.p.A. per mancanza di fondi.
Art. 24 - Iniziative a favore delle imprese giovanili e modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:
omissis (14)
2. L’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni è sostituito dal seguente articolo:
omissis (15)
3. L’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni è abrogato.
4. Al fine di proseguire gli interventi agevolativi in favore dell’imprenditoria giovanile, le disponibilità sui fondi di rotazione istituiti ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)” e dell’articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” sono introitati, in maniera proporzionale alle singole disponibilità, nel bilancio regionale.
5. Le entrate di cui al comma 4, quantificate in complessivi euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2012, sono introitate nell’upb E0050 “Recuperi sui fondi di rotazione” del bilancio di previsione 2012 e sono destinate al finanziamento di interventi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” - upb U0205 “Interventi strutturali a sostegno dell’imprenditoria” del bilancio di previsione 2012.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 25 - Interventi a favore delle imprese nei comparti dei settori dell’artigianato, industria, commercio e servizi. (16) (17)
1. Accertata la chiusura della misura 1.2. “Fondo di rotazione dell’artigianato” del Docup obiettivo 2 - 2000-2006, approvato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, la Regione del Veneto introita al bilancio regionale le relative risorse.
2. Delle risorse di cui al comma 1:
a) euro 35.000.000,00 sono destinati ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modifiche ed integrazioni e a contributi in conto capitale per il sostegno delle imprese dei settori industria, artigianato commercio e servizi, ivi compresi gli interventi per lo sviluppo del sistema commerciale e la rigenerazione urbana; (18)
b) euro 1.700.000,00 sono destinati al co-finanziamento di progetti da realizzarsi nell’ambito dei distretti del commercio di cui all’articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
3. Le risorse di cui al comma 1, al netto degli utilizzi di cui al comma 2, sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
4. L’ammontare di cui al comma 2, lettera a), riferito agli interventi di ingegneria finanziaria di cui alla medesima lettera, (19) è destinato ad operazioni di garanzia su portafogli “tranched cover” e ad operazioni di riassicurazione del credito e ad altre forme tecniche di garanzia (20) anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il tema delle garanzie. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, previo parere della competente commissione consiliare, il riparto delle risorse. (21)
5. Le disponibilità di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 “Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento della occupazione”, alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”, al Docup 1997-1999 Ob. 2 Mis. 1.2 Az. B, alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento della occupazione” e legge 21 maggio 1981, n. 240, riguardante “Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” al termine delle operazioni agevolate, ed al netto dei relativi oneri di gestione, sono introitate al bilancio regionale.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
7. Agli oneri di cui al comma 2 lettera a) quantificati in euro 35.000.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 01 “Industria, pmi e artigianato” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.
8. Agli oneri di cui al comma 2 lettera b) quantificati in euro 1.700.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.
Art. 26 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti nell’area della ricerca e dell’innovazione.
omissis (22)
Art. 27 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 è inserito il seguente comma:
omissis (23)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.
Art. 28 - Osservatorio turistico regionale.
omissis (24)
Art. 29 - Modifica dell’articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni.
omissis (25)
Art. 30 - Misure di contrasto alla crisi economica nel settore delle acque minerali e proroga delle misure in essere.
1. In considerazione del protrarsi delle condizioni di crisi economica e del conseguente permanere della esigenza di garantire la difesa dei livelli occupazionali del settore, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 18 settembre 2009, n. 22 , in materia di riduzione del diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni, sono prorogate nei loro effetti per il triennio 2013-2015.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica ai concessionari che rispettano tutte le seguenti condizioni:
a) entro il 31 dicembre 2009 abbiano effettuato il pagamento integrale, dovuto per il triennio 2007-2009, del diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni;
b) entro il 31 dicembre 2012 abbiano effettuato il pagamento integrale, dovuto per il triennio 2010-2012, del diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni ovvero, avendo rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 18 settembre 2009, n. 22 , abbiano effettuato il pagamento integrale del diritto proporzionale come rideterminato ai sensi del medesimo articolo 5 della legge regionale 18 settembre 2009, n. 22 ;
c) abbiano sottoscritto un verbale di consultazione sindacale con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, sulla difesa dei livelli occupazionali a valere per il triennio 2013-2015.
3. Alle minori entrate di cui al presente articolo quantificate in euro 3.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 (upb E0041 “Canoni e fitti”) si fa fronte con una contestuale riduzione delle risorse allocate nell’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio pluriennale 2012-2014.
Art. 31 - Partecipazione all’aumento di capitale della Società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA).
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della società Veneto Nanotech SCPA, fino all’importo di euro 1.500.000,00.
2. Il limite di sottoscrizione del capitale previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 “Partecipazione della Regione alla Società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA)” è elevato ad euro 1.830.000,00.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2012.
Art. 32 - Modifiche della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010” e successive modificazioni.
1. Nella rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 prima delle parole: “Acquisizione di partecipazioni possedute da soggetti privati” sono inserite le seguenti: “Conferimento di partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in società regionali ed”.
2. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 dopo le parole: “è autorizzata” sono inserite le seguenti: “a conferire in società regionali partecipazioni al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre società,”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 è inserito il seguente comma:
omissis (26)
Art. 33 - Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale” e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo.
1. Il comma 6 dell’articolo 4, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è sostituito dal seguente comma:
omissis (27)
2. Fino all’emanazione di una legge regionale di disciplina organica del ciclo-escursionismo, le aree sciabili attrezzate e le piste di cui agli articoli 6 e 32 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” nel periodo in cui non sono in esercizio per la pratica dello sci invernale, possono essere impiegate anche quali percorsi ciclo-escursionistici su tracciati esclusivamente destinati a tali attività.
3. I comuni autorizzano i tracciati ciclo-escursionistici compresi i tracciati di collegamento tra quelli esistenti, o in progetto, nelle aree sciabili attrezzate di cui al comma 2 e quelli esistenti, o in progetto, sulle strade silvo-pastorali ed aree assimilate di cui al comma 1 allo scopo di completare circuiti di maggiore dimensione destinati esclusivamente ad attività ciclo-escursionistiche.
4. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di viabilità, definisce i criteri per l’individuazione dei percorsi ciclo-escursionistici nell’ambito delle aree sciabili attrezzate, anche con riferimento alle piste da sci esistenti, delle caratteristiche di realizzazione degli stessi e delle regole di comportamento.
5. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare i procedimenti di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
6. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici provvedono annualmente alla manutenzione degli stessi garantendo la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall’innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall’erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei velocipedi.
7. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati ed interdetti all’escursionismo pedestre e possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori sugli stessi tracciati e sull’infrastruttura attraversata. I conducenti delle biciclette, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici e luminosi previsti dando la precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.
8. È vietato utilizzare i percorsi ciclo-escursionistici con mezzi diversi da quelli per cui sono stati autorizzati.
9. Il percorso ciclo-escursionistico non necessita di previsione nello strumento di pianificazione urbanistica se ricompreso nelle aree di cui al comma 2, nella sede viabile esistente o se di larghezza inferiore ai 3 metri complessivi.
10. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici sono responsabili della gestione e della manutenzione dei tracciati destinati esclusivamente al ciclo-escursionismo al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nella percorrenza, da parte dei velocipedi di tragitti realizzati su sentieri, su percorsi destinati per la pratica della mountain-bike anche contenenti strutture, su percorsi artificiali, su strade silvo-pastorali ed aree assimilate e su strade non classificate come statali, regionali, provinciali o comunali ancorché serviti dagli impianti medesimi.
11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai gestori di percorsi ciclo escursionistici, un contributo straordinario per interventi di localizzazione e posa in opera della segnaletica relativa ai divieti, alle autorizzazioni e ai limiti di utilizzo dei percorsi ciclo-escursionistici.
12. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce modalità, termini e criteri per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 11.
13. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0095 “Risorse forestali” del bilancio di previsione 2012.
Art. 34 - Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)”.
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 dopo le parole: “di investimenti” sono inserite le seguenti parole: “o di operazioni finanziarie volte alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale”.
2. Per l’attuazione delle modifiche regolamentari conseguenti alla disposizione di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di euro 1.000,00 per l’esercizio 2012 (upb U0125 “Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti” del bilancio di previsione 2012).
Art. 35 - Istituzione di un fondo regionale assicurato per la garanzia del ripristino dei luoghi e modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. omissis (28)
2. omissis (29)
3. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole “la cauzione prestata che, qualora non risulti sufficiente, è integrata dal soggetto obbligato per l’importo determinato dalla provincia.” sono sostituite dalle parole “un fondo regionale appositamente costituito e alimentato dal versamento delle quote annuali di cui all’articolo 18, comma 6, all’articolo 41 comma 6 e all’articolo 45 comma 6, rivalendosi successivamente sul soggetto interessato per il rimborso delle spese sostenute.”.
4. Il comma 6 dell’articolo 18 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituito:
omissis (30)
5. Il comma 6 dell’articolo 41 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituito:
omissis (31)
6. Il comma 6 dell’articolo 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituito:
omissis (32)
7. Dopo il comma 6 dell’articolo 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente comma:
omissis (33)
8. omissis (34)
9. omissis (35)
Art. 36 - Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 , è sostituita dalla seguente lettera:
omissis (36)
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio 2012 un contributo straordinario ai soggetti gestori delle aree sciabili di cui all’articolo 6 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 per le necessarie opere di adeguamento e messa in sicurezza.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 2 fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2012.
Art. 37 - Interventi per le imprese di montagna. Modifiche della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”.
1. Dopo il comma 2 nonies dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è inserito il seguente comma:
omissis (37)
2. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è inserito il seguente comma:
omissis (38)
3. La Giunta regionale stabilisce le condizioni e i criteri di applicazione e di priorità delle operazioni finanziarie di cui ai commi l e 2, fornendo indicazioni operative al soggetto gestore dei fondi di rotazione.
4. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo” del bilancio di previsione 2012.
5. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0061 “Interventi d’incentivazione per l’industria” del bilancio di previsione 2012.
Art. 38 - Modifiche della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole”.
1. Il titolo della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole” è così sostituito: “Disciplina delle Regole, delle Proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago e degli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 , è inserito il seguente comma:
omissis (39)
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 , è inserito il seguente comma:
omissis (40)
4. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 , dopo le parole: “a fini turistici, artigianali”, sono aggiunte le parole: “, per coltivazione di cave”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 , è inserito il seguente comma:
omissis (41)
6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti di cui al comma 2 bis dell’articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 così come inserito dal comma 2 del presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali” del bilancio di previsione 2012.
Art. 39 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è aggiunta, alla fine, la seguente frase: “I proventi di cui al comma 1 sono utilizzati dalla Provincia di Belluno per il finanziamento di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale, nonché per interventi inerenti lo sviluppo socio-economico del territorio e, in misura non superiore al 30 per cento delle risorse introitate, per spese correnti.”.
Art. 40 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture” e disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici attuativi. (42) (43)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica - VAS” della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 è inserito il seguente comma:
omissis (44)
2. Per la definitiva elaborazione di una normativa regionale organica in materia, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una specifica consulenza.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificati in euro 2.000,00, per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio”, del bilancio di previsione 2012.
Art. 41 - Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. L’articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente articolo:
omissis (45)
2. La Giunta adotta il provvedimento di cui all’articolo 37, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 così come modificato dal comma 1, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 42 - Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”.
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” dopo le parole: “investimenti di enti pubblici” sono aggiunte le parole: “e di soggetti privati”.
Art. 43 - Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati all’interno del Sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera e del bacino scolante della laguna di Venezia.
1. Al fine di sostenere le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20 maggio 2003 n. L. 124, situate all’interno del Sito di interesse nazionale di “Venezia - Porto Marghera” (S.I.N.) e del bacino scolante della laguna di Venezia, così come individuati rispettivamente dal decreto del Ministero dell’Ambiente 23 febbraio 2000 e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003, negli adempimenti derivanti dall’applicazione del Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” o di altra successiva fonte che dovesse disciplinare la materia della bonifica di siti inquinati, è istituito il “Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati all’interno del S.I.N. di Venezia - Porto Marghera e del bacino scolante della laguna di Venezia”, di seguito denominato Fondo, gestito da un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.
2. La Giunta regionale adotta gli atti necessari all’attivazione del Fondo, tra cui un apposito provvedimento che definisce i criteri e le modalità di accesso ed utilizzazione dello stesso, da approvare previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
3. Al Fondo è attribuita una dotazione iniziale di euro 20.000.000,00 a valere sui fondi assegnati alla Regione del Veneto dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con la deliberazione n. 59 del 31 luglio 2009 e dal Comitato Interministeriale di indirizzo e controllo di cui all’articolo 4 della legge 20 novembre 1984, n. 798 e ripartiti con deliberazione del Consiglio regionale n. 10 dell’8 febbraio 2012.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 20.000.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0113 “Interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna” del bilancio di previsione 2012.
Art. 44 - Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (46)
2. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , così come introdotti dal comma 1, si applicano anche per l’anno 2011; a tale fine la verifica prevista dal comma 3 bis dell’articolo 37 è effettuata dalle strutture regionali competenti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. L’applicazione del presente articolo determina una minore spesa a carico del bilancio regionale, quantificata in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2012 (upb U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica”).
Art. 45 - Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. L’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , è così sostituito:
omissis (47)
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica” del bilancio di previsione 2012.
Art. 46 - Sostegno di progetti riconducibili ai Programmi Operativi.
1. La Regione sostiene la candidatura degli enti regionali o comunque partecipati dalla Regione medesima, ai programmi di Cooperazione territoriale europea in qualità di partner o capofila.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce la più ampia diffusione delle informazioni relative alle opportunità di finanziamento accessibili da destinare agli interventi di seguito specificati:
a) sostegno agli interventi o ai progetti riconducibili ai Programmi Operativi (PO) e sottoposti ad approvazione dei relativi organi di gestione o da questi già approvati;
b) realizzazione di interventi integrativi degli interventi e dei progetti di cui alla lettera a);
c) realizzazione di attività informative sulle opportunità di finanziamento.
3. Il sostegno è limitato ai soli progetti di interesse regionale e può consistere anche nel cofinanziamento aggiuntivo di tali progetti. Sono progetti di interesse regionale quelli ai quali concorrano direttamente la Regione, gli enti regionali e i soggetti giuridici partecipati dalla Regione, nonché i progetti proposti da altri soggetti, purché rispondenti ai requisiti e alle finalità stabiliti negli atti normativi o programmatici regionali.
4. Le risorse finalizzate ai progetti di cui al comma 3 possono, inoltre, essere destinate al finanziamento di attività di progettazione di iniziative potenzialmente accessibili a fondi comunitari, che sono inserite in un apposito catalogo di iniziative.
5. La Giunta regionale disciplina le modalità di utilizzo delle risorse e le relative procedure.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0237 “Finanziamento programmi comunitari 2007-2013” del bilancio di previsione 2012.
Art. 47 - Contributo per la collaborazione con il Consiglio d’Europa.
1. Al fine di promuovere iniziative d’interesse regionale in ambito internazionale ed in particolare nell’area del Sud Est Europa e del Mediterraneo, anche in continuità con l’esperienza maturata con la “Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione per Venezia)” istituita nel 1990, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare accordi con il Consiglio d’Europa attraverso l’Ufficio di Venezia, nei campi del dialogo interculturale, dell’educazione, degli scambi fra giovani e della ideazione di itinerari culturali finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico del Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0013 “Diritti umani cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2012.
Art. 48 - Meeting del Coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero.
omissis (48)

CAPO IV - Norme finali

Art. 49 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




SI OMETTONO GLI ALLEGATI


Note

(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale con ricorso n. 90/2012 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 30/2012) con il quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, che inserisce il comma 1bis all’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”. Secondo il Governo la disciplina regionale contrasta con la disciplina statale sulla valutazione ambientale strategica (VAS), adottata dallo Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), e segnatamente con il disposto degli articoli 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e 16, ultimo comma, della legge n. 1150 del 1942 “Legge urbanistica”, introdotto dall’articolo 5 del decreto legge n. 70 del 2011 convertito in legge dalla legge n. 106 del 2011. A parere del Governo l’articolo 14, comma 1 bis inserito dall’articolo 40, da un lato (lettera a)) riduce arbitrariamente il campo di applicazione della disciplina in materia di VAS prevista all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 perche' esclude dalla VAS tutti i PUA e gli accordi di programma nel caso in cui non contengano un progetto o un intervento assoggettato a VIA a prescindere dalla sottoposizione a VAS del piano sopraordinato. Dall’altro (lettera b)) deduce il contrasto con la normativa nazionale in quanto il legislatore nazionale con tale norma amplierebbe il livello di protezione accordato agli interessi ambientali di fatto incrementando gli standard nazionali di tutela dell’ambiente. Con sentenza n. 58/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 14/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 40, comma 1, nella parte in cui aggiunge la lettera a) all’articolo 14, comma 1-bis, della legge regionale n. 4 del 2008 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, nella parte in cui aggiunge la lettera b) del predetto articolo 14, comma 1-bis, della legge regionale n. 4 del 2008. Secondo la Corte, infatti,la disposizione di cui alla lettera a), nel sottoporre alla procedura di VAS solo i piani e gli accordi contenenti progetti o interventi sottoposti a VIA, ha di fatto ristretto le ipotesi nelle quali la VAS è invece richiesta dalla normativa statale e segnatamente dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, per effetto della disposizione censurata, la VAS verrebbe meno nel caso previsto dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero quando il piano può produrre impatti significativi sull’ambiente, pur non definendo il quadro di riferimento di un progetto sottoposto a VIA. La normativa regionale ha pertanto invaso, violandola, la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Con riferimento, invece, alla disposizione di cui alla lettera b) del comma 1-bis dell’articolo 14, la Corte ritiene che la norma regionale sia legittima in quanto ascrivibile alla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio:tale norma, infatti, è volta ad incrementare gli standard di tutela dell’ambiente così come previsto dall’articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che consente alle Regioni di «adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali».
(2) Articolo abrogato da lett. i) comma 1 art. 17 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 , con decorrenza di effetti dalla X° legislatura regionale.
(3) Testo riportato all’articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 .
(4) Con riferimento all’articolo 7 recante “Trattamento economico” della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 così come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012” e che così disponeva “1. Al titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spetta il 30 per cento dell’indennità, della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni, per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.”, il Consiglio di Stato, sezione seconda, con propria ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale n. 4997/2021 ha sollevato questione di legittimità costituzionale della previsione di riduzione del trattamento economico, con riferimento agli articoli 3, comma 2, 36 e 53 della Costituzione, atteso che la commisurazione dell’intervento di rimodulazione della indennità, pur in un contesto normativo ispirato dichiaratamente ad esigenze di razionalizzazione e contenimento degli oneri per il funzionamento dell’apparato amministrativo (come disposto dal decreto legge, convertito con modificazioni, n. 78 del 2010) deve comunque osservare il rispetto di valori e principi costituzionali di ragionevolezza ed uguaglianza, di legittimo affidamento dei cittadini sulla stabilità della situazione amministrativa preesistente, di certezza delle situazioni giuridiche consolidate e di coerenza dell’ordinamento: e nel caso di specie a fronte di una riduzione nella misura del 70 per cento, non risulta alcuna diversa configurazione delle funzioni svolte dall’ufficio, la riduzione ha riguardato solo tale figura unitamente a quella del difensore civico, risultava permanere l’incompatibilità con qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente: da cui la irragionevolezza della previsione per il significativo “sbilanciamento” nella misura della riduzione a fronte di una assenza di elementi giustificativi di cui il legislatore regionale non ha dato conto. L’ordinanza di rimessione del Consiglio di stato è stata pubblicata con il n. 132 del 30 giugno 2021 nella G.U. - 1ª Serie Speciale n. 37 del 15 settembre 2021.
La Corte costituzionale, con propria sentenza n. 188 del 2022, ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge regionale del Veneto n. 13 del 2012 fondata sotto il profilo della violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
In effetti, argomenta la Corte, l’intervento riduttivo posto in essere dal legislatore regionale si traduce in un assetto lesivo dell’affidamento, atteso che, sotto un profilo di proporzionalità, la misura dell’intervento riduttivo “disvela la sproporzione della misura disposta dalla norma censurata” anche atteso che “A incidere sull’affidamento della ricorrente .... concorre anche l’incompatibilità di tale incarico con l’esercizio di qualunque attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione, nonché la previsione della sua durata quinquennale”. La Corte quindi conclude affermando che “il test di proporzionalità non può ritenersi superato con riferimento alla valutazione del minor sacrificio imposto, alla stregua della percentuale di riduzione del compenso, sia in sé considerata, sia in rapporto a quelle praticate nel medesimo contesto temporale e normativo” e che “Nel caso di specie, la discrezionalità del legislatore veneto avrebbe dovuto essere esercitata offrendo maggiore tutela alla posizione del titolare dell’incarico indennitario: la norma regionale censurata, praticando una riduzione sproporzionata, trasmoda in una lesione del legittimo affidamento sulla stabilità del rapporto, che ne determina l’illegittimità costituzionale” e disponendo che “spetterà al giudice a quo individuare le modalità con cui “ricomporre l’ordinamento” dopo una sentenza di accoglimento .
(5) Articolo abrogato da lett. i) comma 1 art. 17 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 , con decorrenza di effetti dalla X° legislatura regionale.
(6) Testo riportato all’articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 .
(7) Testo riportato all’articolo 17 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(8) Testo riportato all’articolo 19 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 .
(9) Testo riportato dopo il comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(10) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In precedenza il testo era stato riportato dopo l’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
(11) Testo riportato dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 .
(12) Testo riportato dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 .
(13) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 .
(14) Testo riportato dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 .
(15) Testo riportato all’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 .
(16) Rubrica sostituita da comma 1 art. 17 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
(17) Articolo sostituito da comma 1 art. 14 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 . In precedenza il comma 1 era stato inserito da comma 1 dell’art. 56 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 , il comma 2 era stato sostituito da comma 2 dell’art. 56 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 e il comma 3 era stato abrogato da comma 3 dell’art. 56 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(18) Lettera così modificata da comma 2 art. 17 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che ha inserito dopo la parola “integrazioni” le parole “e a contributi in conto capitale per il sostegno delle imprese dei settori industria, artigianato commercio e servizi, ivi compresi gli interventi per lo sviluppo del sistema commerciale e la rigenerazione urbana”.
(19) Comma così modificato da comma 3 art. 17 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che ha inserito dopo le parole “lettera a),” le parole “riferito agli interventi di ingegneria finanziaria di cui alla medesima lettera,”.
(20) Comma così modificato da comma 1 art. 14 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che ha inserito dopo le parole “e ad operazioni di riassicurazione del credito” le parole “e ad altre forme tecniche di garanzia”.
(21) Comma sostituito da comma 5 art. 78 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(22) Articolo abrogato da comma 5 art. 6 legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 .
(23) Testo riportato dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 .
(24) Articolo abrogato da comma 1 art. 51 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
(25) Articolo abrogato da lett. u) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
(26) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
(27) Testo riportato al comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .
(28) Comma abrogato da comma 6 art. 1 legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 .
(29) Comma abrogato da comma 6 art. 1 legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 .
(30) Testo riportato al comma 6 dell’articolo 18 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
(31) Testo riportato al comma 6 dell’articolo 41 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
(32) Testo riportato al comma 6 dell’articolo 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
(33) Testo inserito dopo il comma 6 dell’articolo 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
(34) Comma abrogato da comma 6 art. 1 legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 .
(35) Comma abrogato da comma 6 art. 1 legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 .
(36) Testo inserito nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
(37) Testo riportato dopo il comma 2 nonies dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(38) Testo riportato dopo il comma 6 bis dell’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 .
(39) Testo riportato dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 .
(40) Testo riportato dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 .
(41) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 .
(42) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale con ricorso n. 90/2012 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 30/2012) con il quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, che inserisce il comma 1bis all’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”. Secondo il Governo la disciplina regionale contrasta con la disciplina statale sulla valutazione ambientale strategica (VAS), adottata dallo Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), e segnatamente con il disposto degli articoli 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e 16, ultimo comma, della legge n. 1150 del 1942 “Legge urbanistica”, introdotto dall’articolo 5 del decreto legge n. 70 del 2011 convertito in legge dalla legge n. 106 del 2011. A parere del Governo l’articolo 14, comma 1 bis inserito dall’articolo 40, da un lato (lettera a)) riduce arbitrariamente il campo di applicazione della disciplina in materia di VAS prevista all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 perche' esclude dalla VAS tutti i PUA e gli accordi di programma nel caso in cui non contengano un progetto o un intervento assoggettato a VIA a prescindere dalla sottoposizione a VAS del piano sopraordinato. Dall’altro (lettera b)) deduce il contrasto con la normativa nazionale in quanto il legislatore nazionale con tale norma amplierebbe il livello di protezione accordato agli interessi ambientali di fatto incrementando gli standard nazionali di tutela dell’ambiente. Con sentenza n. 58/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 14/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 40, comma 1, nella parte in cui aggiunge la lettera a) all’articolo 14, comma 1-bis, della legge regionale n. 4 del 2008 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, nella parte in cui aggiunge la lettera b) del predetto articolo 14, comma 1-bis, della legge regionale n. 4 del 2008. Secondo la Corte, infatti,la disposizione di cui alla lettera a), nel sottoporre alla procedura di VAS solo i piani e gli accordi contenenti progetti o interventi sottoposti a VIA, ha di fatto ristretto le ipotesi nelle quali la VAS è invece richiesta dalla normativa statale e segnatamente dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, per effetto della disposizione censurata, la VAS verrebbe meno nel caso previsto dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero quando il piano può produrre impatti significativi sull’ambiente, pur non definendo il quadro di riferimento di un progetto sottoposto a VIA. La normativa regionale ha pertanto invaso, violandola, la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Con riferimento, invece, alla disposizione di cui alla lettera b) del comma 1-bis dell’articolo 14, la Corte ritiene che la norma regionale sia legittima in quanto ascrivibile alla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio:tale norma, infatti, è volta ad incrementare gli standard di tutela dell’ambiente così come previsto dall’articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che consente alle Regioni di «adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali».
(43) Ai sensi del comma 1 dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22, l’articolo è abrogato da lett. e) comma 1 art. 25 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
(44) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
(45) Testo riportato all’articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
(46) Testo riportato dopo il comma 3 dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
(47) Testo riportato nell’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
(48) Articolo abrogato da comma 1 art. 20 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .


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