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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 (BUR n. 101/1996) (Abrogata)

Legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 (BUR n. 101/1996) (Abrogata) [sommario] [RTF]

TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO DELLA REGIONE VENETO (1)

[Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, al fine di promuovere e sostenere una più diffusa ed operante coscienza sociale, riconosce e promuove i valori storici, sociali, culturali e di volontariato delle società di mutuo soccorso (SMS), in attività da almeno cinquanta anni, non aventi scopo di lucro, finalizzate all'affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra i cittadini.
2. La Regione, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle SMS e favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività di tali organismi disponendo interventi finanziari per un'indagine conoscitiva del patrimonio e per il riordino e l'inventariazione degli archivi storici delle stesse.

Art. 2 - Riconoscimento d'interesse locale.

1. Per assicurare la tutela e la conservazione dei beni archivisti del proprio territorio, la Regione riconosce l'interesse locale degli archivi delle società di mutuo soccorso.

Art. 3 - Albo regionale delle società di mutuo soccorso.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è istituito presso la Giunta regionale l'albo delle società di mutuo soccorso.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale di cui al comma 1 le SMS che da almeno cinquant'anni operano sul territorio regionale.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 2 le società di mutuo soccorso devono depositare lo statuto e la situazione patrimoniale alla data della richiesta di iscrizione.
4. La Giunta regionale determina con apposito provvedimento le modalità e i termini per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.

Art. 4 - Interventi.

1. La Giunta regionale, al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico delle società di mutuo soccorso, promuove una preliminare indagine e un censimento di tutti i beni culturali delle stesse.
2. La Giunta regionale, d'intesa con la Soprintendenza archivistica del Veneto, predispone un piano coordinato d'interventi concernenti l'ordinamento e l'inventariazione del materiale archivistico documentario delle società di mutuo soccorso iscritte all'Albo di cui all'articolo 3.
2 bis. La Giunta regionale favorisce le attività culturali promosse dalle società di mutuo soccorso, con particolare attenzione alle iniziative di alto contenuto scientifico che hanno come obiettivo la ricerca e la riflessione sulle trasformazioni sociali, culturali ed economiche delle società contemporanee. (2)

Art. 5 - Istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concorre all'istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso.
2. Il Centro svolge un ruolo promozionale per le seguenti finalità:
a) costituzione di una biblioteca specializzata sulle SMS, con particolare riferimento a quelle venete;
b) costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS;
c) organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;
d) organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio ed analisi delle nuove forme di solidarietà;
e) promozione di borse di studio per giovani laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle SMS.

Art. 6 - Norma finanziaria.

omissis (3) ]


Note

(1) La presente legge deve intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
(2) Comma così aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
(3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

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