Legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 (BUR n. 101/1996) (Abrogata)
Legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 (BUR n. 101/1996) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
TUTELA DEL
PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO DELLA
REGIONE VENETO (1)
[Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, al fine di promuovere e sostenere una
più diffusa ed operante coscienza sociale, riconosce e promuove i
valori storici, sociali, culturali e di volontariato delle società
di mutuo soccorso (SMS), in attività da almeno cinquanta anni, non
aventi scopo di lucro, finalizzate all'affermazione dei valori e della
cultura della solidarietà tra i cittadini.
2. La Regione, valorizza in particolare la funzione di
promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle SMS e
favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e
delle attività di tali organismi disponendo interventi finanziari
per un'indagine conoscitiva del patrimonio e per il riordino e
l'inventariazione degli archivi storici delle stesse.
Art. 2 - Riconoscimento
d'interesse locale.
1. Per assicurare la tutela e la conservazione dei beni
archivisti del proprio territorio, la Regione riconosce l'interesse
locale degli archivi delle società di mutuo soccorso.
Art. 3 - Albo regionale
delle società di mutuo soccorso.
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è
istituito presso la Giunta regionale l'albo delle società di mutuo
soccorso.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale di
cui al comma 1 le SMS che da almeno cinquant'anni operano sul territorio
regionale.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 2 le
società di mutuo soccorso devono depositare lo statuto e la
situazione patrimoniale alla data della richiesta di iscrizione.
4. La Giunta regionale determina con apposito
provvedimento le modalità e i termini per l'iscrizione all'albo di
cui al comma 1.
Art. 4 -
Interventi.
1. La Giunta regionale, al
fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico delle
società di mutuo soccorso, promuove una preliminare indagine e un
censimento di tutti i beni culturali delle stesse.
2. La Giunta regionale, d'intesa con la Soprintendenza
archivistica del Veneto, predispone un piano coordinato d'interventi
concernenti l'ordinamento e l'inventariazione del materiale archivistico
documentario delle società di mutuo soccorso iscritte all'Albo di
cui all'articolo 3.
2 bis. La Giunta regionale favorisce le attività
culturali promosse dalle società di mutuo soccorso, con particolare
attenzione alle iniziative di alto contenuto scientifico che hanno come
obiettivo la ricerca e la riflessione sulle trasformazioni sociali,
culturali ed economiche delle società contemporanee. (2)
Art. 5 - Istituzione del
Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo
soccorso.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione
concorre all'istituzione del Centro per lo studio e la documentazione
delle società di mutuo soccorso.
2. Il Centro svolge un ruolo promozionale per le
seguenti finalità:
a) costituzione di una biblioteca specializzata sulle SMS, con
particolare riferimento a quelle venete;
b) costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale
iconografico delle SMS;
c) organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi
sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle SMS per la
predisposizione di interventi di restauro conservativo;
d) organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del
patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio ed analisi
delle nuove forme di solidarietà;
e) promozione di borse di studio per giovani laureandi, finalizzate
allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle SMS.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
Note
(
1) La presente legge deve
intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della
legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
(
3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO