Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (BUR n. 14/2006)
Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (BUR n. 14/2006) [sommario] [RTF]
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO
2006
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per
l’esercizio 2006, ai sensi dell’
articolo 2, comma 3,
lettera a) della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
regione” è fissato, in termini di competenza, in euro
500.859.000,00.
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli
stati di previsione del bilancio 2006 e pluriennale 2006-2008, in
relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere
prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’
articolo 2, comma 3,
lettera c) della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
regione”, sono indicate nella tabella A allegata alla presente
legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli
effetti dell’
articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nell’esercizio 2006, sono determinati, per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 nelle misure indicate nelle tabelle
B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere
utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi
provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 3 - Attribuzione alla
provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del Demanio
Idrico e dell’introito di canoni ricavati all’utilizzazione
del demanio stesso. (1) (2)
1. Alla Provincia di Belluno sono trasferite, nelle more
dell’attuazione dell’articolo 4, comma 38, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, le
risorse equivalenti ai proventi dei canoni introitati dalla Regione per
concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, comprese
le grandi derivazioni, nonché per concessioni di beni del demanio
idrico rilasciate nell’ambito della Provincia di Belluno e sono
destinate all’attuazione di interventi di sistemazione
idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla
programmazione regionale.
2. Gli interventi da realizzare sono definiti mediante accordo quadro con
la Regione, previa intesa con le comunità montane e i comuni.
3. Nell’accordo quadro tra la Regione e la Provincia di Belluno
sono definiti gli interventi da attuare con le risorse quantificate sulla
base dei proventi introitati nell’anno precedente a quello di
riferimento.
4. Le modalità di trasferimento alla Provincia di Belluno delle
funzioni di gestione del demanio idrico, sono definite con legge
regionale da presentare, da parte della Giunta regionale, entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Qualora il Consiglio regionale non approvi detta legge entro il 31
dicembre 2007, le funzioni di cui al presente comma si intendono
automaticamente trasferite. I proventi di cui al comma 1 sono utilizzati
dalla Provincia di Belluno per il finanziamento di interventi di
sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità
alla programmazione regionale, nonché per interventi inerenti lo
sviluppo socio-economico del territorio e, in misura non superiore al 30
per cento delle risorse introitate, per spese correnti. (
3) (
4)
5. La quota non inferiore al 10 per cento di cui all’
articolo 83, comma 3,
della
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, da attribuire alle altre
Province del Veneto, è determinata sull’ammontare dei canoni
introitati annualmente dalla Regione, detratto l’importo di cui al
comma 1.
Art. 4 - Aggiornamento
dell’offerta in relazione al fabbisogno di residenzialità per
anziani non autosufficienti.
1. Entro novanta giorni dalla approvazione
della presente legge la Giunta regionale è impegnata ad assegnare
alle aziende ULSS, con decorrenza 1° gennaio 2006, le quote di
rilievo sanitario per l’accoglienza di persone in condizione di non
auto-sufficienza accolte nei centri servizi convenzionati ed in possesso
dell’autorizzazione al funzionamento i cui posti risultano occupati
al 31 dicembre 2005.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2006, si fa
fronte mediante imputazione all’upb U0148 “Servizi ed
interventi per lo sviluppo sociale della famiglia”, previa
riduzione di pari importo dell’upb U0140 “Obiettivi di piano
per la sanità” del bilancio di previsione 2006. Resta inteso
che all’interno dell’upb U0148 trova copertura pure
l’adeguamento del 3 per cento delle rette.
Art. 5 - Modifica della
legge regionale 12
novembre 1996, n. 36 “Tutela del patrimonio storico e culturale
delle società di mutuo soccorso della Regione Veneto”.
1. All'
articolo
4 è aggiunto il seguente comma:
omissis (
5)
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
quantificati in euro 80.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all'upb U0169 “Manifestazioni ed
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2006.
Art. 6 - Interventi regionali
per favorire l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi
comunali.
Art. 7 - Modifiche alla
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni.
Art. 8 - Centro regionale
sulla sclerosi multipla.
1. Ai fini della piena attuazione di quanto previsto dall’
articolo 40 della
legge regionale 30
gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2004”come integrato dall’
articolo 20 della
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2005”, lo stanziamento triennale per il centro
regionale sulla sclerosi multipla è incrementato di euro 50.000,00.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
detta disposizioni attuative del comma 1.
3. La Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno presenta alla
competente commissione consiliare una relazione sull’attività
del centro.
Art. 9 - Contributi per la
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
1. La Giunta regionale è autorizzata a
concedere contributi ai comuni per la realizzazione di opere di
urbanizzazione secondaria. (
8)
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per
quanto concerne il primo anno di applicazione, ed entro il 31 marzo di
ogni anno successivo, la Giunta regionale adotta i criteri per la
definizione delle categorie di opere ammissibili a contributo, le
modalità di presentazione delle domande e di valutazione delle
stesse ai fini della predisposizione di una graduatoria, nonché le
modalità di erogazione del contributo e di controllo sulle opere
realizzate a monitoraggio della spesa.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2006, si fa
fronte con le risorse allocate all'upb U0211 “Interventi indistinti
di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2006.
Art. 10 - Programmi di
intervento per il controllo della diffusione di parassiti da
quarantena.
1. In conseguenza dello stato di crisi causato da infezioni di parassiti
da quarantena su colture agrarie, forestali e verde ornamentale, la
Giunta regionale adotta programmi di intervento che comprendono le
seguenti azioni:
a) monitoraggio di vivaisti e di aziende agricole delle aree interessate;
b) predisposizione di un protocollo tecnico per la sorveglianza,
controllo ed applicazione delle misure ufficiali attuative delle
direttive 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 e 2002/89/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2002 e, dei loro decreti applicativi;
c) programmazione degli interventi di lotta per l'eradicazione delle
malattie;
d) analisi di laboratorio e formazione dei tecnici addetti ai controlli;
e) predisposizione di materiale tecnico divulgativo per gli operatori
agricoli.
2. I programmi di cui al comma 1, formulati e coordinati dalla struttura
regionale competente in materia fitosanitaria, sono realizzati in
collaborazione con l'Azienda regionale Veneto Agricoltura di cui alla
legge regionale 5
settembre 1997, n. 35 , nonché con istituti universitari e di
ricerca e con l’istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 754.100,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0039 “Lotta e profilassi
delle malattie delle colture agricole” del bilancio di previsione
2006.
Art. 11 - Misure per
l’appropriatezza ed esenzione dal pagamento di compartecipazione
nelle strutture intermedie.
1. Le strutture che garantiscono la continuità assistenziale tra il
sistema di cure ospedaliere ed il sistema di cure distrettuali destinate
ad accogliere persone dimesse da reparti ospedalieri ed affette da esiti
non stabilizzati di patologie acute, appartengono al livello essenziale
“assistenza ospedaliera”. Pertanto le prestazioni erogate in
tali strutture non sono sottoposte ad alcuna forma di compartecipazione.
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni adotta i criteri per
garantire la continuità assistenziale di cui al primo comma.
3. Le strutture residenziali di riconversione ospedaliera (HRSA) vengono
classificate residenze sanitarie assistenziali (RSA).
Art. 12 - Concessione di
finanziamenti alle istituzioni scolastiche che provvedono alla fornitura
di libri di testo in prestito agli alunni della scuola secondaria di
primo grado e di secondo grado.
1. Nel quadro dell’azione diretta a
promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla
popolazione scolastica, la Regione concorre al finanziamento delle spese
sostenute dalle istituzioni scolastiche statali che provvedono alla
fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti
alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della
scuola secondaria di secondo grado.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva entro il mese di aprile di ogni anno, un provvedimento che
stabilisce i criteri di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni
scolastiche. (
9)
Art. 13 - Finanziamento
attività previste dal Programma Interregionale Assistenza Tecnica
nel settore zootecnico.
Art. 14 - Contributi
straordinari agli enti locali per far fronte a debiti sorti per garanzie
prestate nei confronti della Società Veneziana Edilizia Canalgrande
S.p.A..
1. Al fine dell'estinzione del debito residuo, la Giunta regionale è
autorizzata ad erogare un contributo straordinario agli enti locali che,
in quanto già fideiussori o datori di ipoteca delle società che
hanno stipulato contratto di finanziamento con la Società Veneziana
Canalgrande S.p.A. (SVEC), si trovino ad essere chiamati ad adempiere
all'obbligazione di garanzia.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso altresì agli enti
locali che si siano direttamente obbligati nei confronti della SVEC per
essersi accollati il debito delle società che hanno stipulato
contratti di finanziamento con quest'ultima.
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nei limiti
di spesa di cui al comma 4, secondo criteri e procedure stabilite dalla
Giunta regionale.
4. Per gli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la
spesa complessiva di euro 2.250.000,00 ripartita in ragione di euro
750.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 (upb
U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti”).
Art. 15 - Modifica della
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 8 "Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia
residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica, ed
edilizia”.
1. All'
articolo
5 della
legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 8 dopo le parole
“all'interno
delle aree urbane” sono inserite le seguenti:
“29 dicembre
1999, n. 61 “Norme per l'acquisizione di sedi ferroviarie
dimesse”, 28
dicembre 1998, n. 32 “Erogazione di un contributo per
l'installazione sulle auto di nuova immatricolazione del Veneto di
sistemi di pagamento automatico di pedaggi autostradali e ai Comuni per
l'installazione di sistemi automatizzati di accesso ad aree o parcheggi
urbani”; alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole:
“della legge 28 giugno 1991, n. 208 “Interventi per la
realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane”
e della legge 24 marzo 1989, n. 122 “Disposizioni in materia di
parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate,
nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina della circolazione stradale”.
Art. 16 - Valorizzazione dei
prodotti agricoli locali.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al
fine di promuovere lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti
agricoli e agroalimentari locali di qualità ottenuti da piccole e
medie imprese nell'ambito del territorio regionale e di valorizzare,
sotto il profilo socio-culturale, ambientale e turistico, le relative
aree di produzione, è autorizzata a finanziare azioni a carattere
divulgativo, informativo e promozionale di tali prodotti e del loro
utilizzo anche alimentare.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è concesso ad enti pubblici nella
misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto dei
criteri e delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti
dell’allegato I del Trattato, nonché di determinati prodotti
non compresi in detto allegato.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0045 “Interventi di
promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità ed altri
servizi” del bilancio di previsione 2006.
Art. 17 - Modifica alla
legge regionale n.
54/1999 "Contributi agli enti locali che intendono acquisire e
utilizzare immobili dimessi o ceduti dal Ministero della Difesa.
1. All'
articolo
4 comma 1 della
legge regionale n. 54/1999 è
aggiunta la seguente lettera:
omissis (
11)
2. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla
legge regionale n. 54/1999 sono
previste per l'esercizio finanziario 2006:
a) per la lettera a) dell'articolo 4 euro 150.000,00;
b) per la lettera b) dell'articolo 4 euro 250.000,00;
c) per la lettera b bis) dell'articolo 4 euro 50.000,00.
Art. 18 - Operazioni di
smobilizzo di crediti di Veneto Sviluppo S.p.A..
1. La Veneto Sviluppo S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni
di smobilizzo pro-soluto di crediti dalla stessa vantati verso istituti
di credito a valere su fondi di rotazione regionali costituiti presso la
stessa società.
2. L’utilizzo delle risorse derivanti dall’operazione di cui
al comma 1 avviene secondo criteri e modalità determinate dalla
Giunta regionale, nel rispetto delle norme vigenti di disciplina dei
rapporti tra Veneto Sviluppo S.p.A. e Regione del Veneto.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2006, si fa
fronte con le risorse allocate all’upb U0227 “Attività a
favore dello sviluppo economico e dell’innovazione” del
bilancio di previsione 2006.
Art. 19 - Interventi
destinati a favorire la fusione tra gli organismi di garanzia di cui
all’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1
.
1. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione e di
concentrazione degli organismi di garanzia a livello provinciale e
regionale previsti dall’
articolo 2 della
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1
“Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel
settore del commercio”, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere un contributo diretto ad integrare la disponibilità del
fondo rischi dei confidi che risultano dalla fusione di organismi in
possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 3 della
legge regionale 18
gennaio 1999, n. 1 .
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura massima
di cinque volte l’ammontare del fondo rischi nel limite di un
milione di euro per ciascuna operazione di fusione. Sono ammissibili le
operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2004.
3. Le modalità ed i criteri di erogazione del contributo sono
determinati dalla Giunta regionale entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente
commissione consiliare.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2006, si fa
fronte con le risorse allocate all’upb U0073 “Attività
di incentivazione per il commercio” del bilancio di previsione
2006.
1. L’
articolo 5 della
legge regionale 16 luglio 1976, n. 28
“Formazione della Carta Tecnica Regionale” è così
sostituito:
omissis (
12)
2. All’articolo 6 primo comma le parole:
“agli articoli 2
e 5” sono sostituite da:
“all’articolo
2” e le parole:
“1977, 1978, 1979, 1980”
sono sostituite da:
“finanziari successivi”.
Art. 21 - Realizzazione di
opere di finanza di progetto per interventi infrastrutturali nei
trasporti.
1. Al fine di garantire l’attuazione di interventi da realizzarsi
in finanza di progetto ai sensi della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 , e
con particolare riferimento alla realizzazione
dell’“Autostrada Nogara-Mare”, della
“Circonvallazione orbitale di Padova” e del “Nuovo
Asseintermodale lungo l’idrovia Padova-Venezia”, è
autorizzato uno stanziamento di complessivi euro 100.000.000,00 da
erogare in dieci anni.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007
e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0129
“Interventi strutturali nella logistica per i trasporti” del
bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.
Art. 22 - Azioni per
adeguare il trasporto pubblico ferroviario alle esigenze
dell’utenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare uno stanziamento di
complessivi euro 50.000.000,00, da erogare in dieci anni, per interventi
di ammodernamento e di potenziamento dei mezzi delle infrastrutture da
adibire al sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) del Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007
e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0133
“Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR” del
bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.
Art. 23 - Contributo
straordinario a favore dell’innovazione tecnologica,
dell’ammodernamento e del miglioramento dei livelli di sicurezza
degli impianti a fune di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio
1999, n. 140 “Norme in materia di attività
produttive”.
1. Al fine di consentire il miglioramento
dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, la Giunta regionale
è autorizzata ad assegnare ai soggetti utilmente inseriti nella
graduatoria approvata con la deliberazione della Giunta regionale 20
dicembre 2002, n. 3745, un contributo straordinario per complessivi euro
3.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2006.
2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al comma 1 secondo
quanto previsto dall’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140
“Norme in materia di attività produttive” e
dall’articolo 31 della legge 1° agosto 2002, n. 166
“Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”,
nonché dalla deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2002,
n. 3745.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2006, si fa
fronte con le risorse allocate all’upb U0130 “Interventi
strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione
2006.
Art. 24 - Finanziamento
aggiuntivo per l’aggiornamento del Piano triennale per
l’adeguamento della rete viaria.
1. Per l’aggiornamento del piano
triennale di cui all’
articolo 95, comma 1, lettera a), della
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112” e successive modificazioni, si autorizza un
finanziamento aggiuntivo per nuovi interventi per complessivi euro
150.000.000,00 da erogare in dieci anni.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 15.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007
e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0136
“Interventi strutturali per la viabilità regionale,
provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2006 e
pluriennale 2006-2008.
Art. 25 - Sviluppo del marketing territoriale.
[Art. 26 - Contributi per progetti finalizzati
alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità da parte
dei soggetti diversamente abili, nelle strutture aperte al pubblico a
Venezia centro storico.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, in
conformità a quanto previsto nell’articolo 26 della
legge regionale 17
gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2002", per il triennio 2006-2008, progetti sperimentali che propongano
soluzioni di trasporto ed accessibilità alle strutture aperte al
pubblico del centro storico della città di Venezia, finalizzati ad
agevolarne l'utilizzo anche da parte delle persone con ridotta
capacità motoria.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e
2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0152
“Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane”
del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.] (
14)
Art. 27 - Contributo
straordinario per la celebrazione del cinquantenario dei Giochi Olimpici
Invernali di Cortina d’Ampezzo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di euro 200.000,00 alla Gestione Impianti Sportivi Cortina
S.r.l. (GIS S.r.l.), per l’organizzazione della celebrazione del
cinquantenario dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina d’Ampezzo.
2. La Gestione Impianti Sportivi Cortina S.r.l., entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, presenta il programma
di attività alla Giunta regionale per l’approvazione. Una
parte del finanziamento verrà destinata ai comuni dell’area
del Cadore e del Comelico interessati.
3. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del
contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0178 “Iniziative per lo
sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2006.
Art. 28 - Azioni di
intervento straordinario per l’impiantistica sportiva.
Art. 29 - Modifica
dell’articolo 60 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”.
Art. 30 - Disposizioni in
materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e
modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55
.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006,
(
16) fatte salve eventuali
variazioni delle indennità parlamentari, sono rideterminate in
riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare
risultante alla data del 30 settembre 2005:
a) l’indennità prevista dall’articolo 1 comma 1 della
legge regionale 30
gennaio 1997, n. 5 ;
b) l’indennità prevista dall’
articolo 1 comma 2
della
legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 ;
c) l’indennità prevista dall’articolo 1 comma 2 bis
della
legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
2. omissis (
17)
3. omissis (
18)
3 bis. omissis (
19)
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve le modifiche
introdotte con la
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 e
fatte salve le variazioni in aumento delle indennità parlamentari
(
20) :
a) il contributo previsto dall’
articolo 19 della
legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 è calcolato sull’ammontare
dell’indennità di carica lorda risultante alla data del 30
settembre 2005;
b) gli assegni vitalizi e gli assegni di reversibilità di cui alla
legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 in godimento al 31 dicembre 2005, sono confermati
nell’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
c) gli assegni vitalizi e gli assegni di reversibilità di cui alla
legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006,
(
21) sono calcolati
sull’ammontare dell’indennità di carica lorda risultante
alla data del 30 settembre 2005;
d) gli assegni di fine mandato di cui alla
legge regionale 14 marzo 1975, n. 26
erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006, (
22) sono calcolati sull’ammontare
dell’indennità di carica lorda risultante alla data del 30
settembre 2005.
5. Alla
legge
regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’
articolo 2 della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 ,
è aggiunto il seguente comma 2 bis:
omissis (
23)
b) al comma 1 dell’
articolo 5 della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55
le parole: “
Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della
legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al
comma 1 dell’articolo 2 della presente legge. Tali” sono
sostituite dalle parole : “
I consiglieri di cui al comma 1
dell’articolo 2 della presente legge”;
c) il comma 1 bis dell’articolo 5 della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55
è abrogato.
6. Le disposizioni del comma 5, lettere b) e c) si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2006.
Art. 31 - Modifica alla
legge regionale 3
dicembre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.
1. Al fine di consentire alle province e ai comuni forme più
flessibili per la gestione dei servizi locali la
legge regionale 3 dicembre 1998, n.
25 è modificata come segue:
a) all’
articolo 8 della
legge regionale n. 25/1998 è
aggiunto il seguente comma 2 bis:
omissis (
24)
b) all’
articolo 9 della
legge regionale n. 25/1998 è
aggiunto il seguente comma 2 bis:
omissis (
25)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0127 “Trasporto pubblico
locale” del bilancio di previsione 2006.
Art. 32 - Contributi per la
gestione dei nidi aziendali pubblici.
1. Gli asili nido aziendali istituiti da enti pubblici hanno diritto ad
un contributo per le spese di gestione in misura pari a quello erogato
dalla Regione agli asili nido del Veneto.
2. Agli oneri di cui al comma 1 quantificati in euro 500.000,00 per
l’esercizio 2006 si fa fronte con le risorse allocate all’upb
U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della
famiglia” del bilancio di previsione 2006.
Art. 33 - Fondo per il
servizio civile regionale volontario.
1. La Giunta regionale è autorizzata a istituire una nuova upb
denominata “Fondo per il servizio civile regionale
volontario”.
2. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare l’upb di cui
al comma 1 con euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari
2006, 2007, 2008.
Art. 34 - Interventi per lo
smaltimento di materiali contenenti amianto di edifici danneggiati da
calamità naturali.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per lo
smaltimento dei materiali contenenti amianto di edifici o pertinenze
danneggiati da calamità naturali nel corso degli anni 2005 e 2006.
2. I contributi sono assegnati, tramite i comuni, ai proprietari per la
parte non coperta da assicurazione per un importo non inferiore al
quaranta per cento e non superiore al settanta per cento della spesa
sostenuta e fino all'importo massimo di euro 70.000,00 per soggetto
richiedente.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all'upb U0108 "Interventi strutturali nello
smaltimento dei rifiuti" del bilancio di previsione 2006.
Art. 35 - Contributo
straordinario per la messa in funzione della sede della Conferenza
permanente dei sindaci del Veneto Orientale.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Conferenza
permanente dei sindaci del Veneto orientale un contributo straordinario
di euro 490.000,00 per la messa in funzione della sede della Conferenza
in comune di Portogruaro.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 490.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0007 “Trasferimenti agli
enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2006.
Art. 36 - Contributo
straordinario all'Azienda Trasporti Veneto Orientale spa (ATVO spa) per
la realizzazione nel Comune di Jesolo dell'edificio destinato a ospitare
la nuova autostazione per il trasporto pubblico locale e la nuova caserma
dei vigili del fuoco e della protezione civile.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Azienda
Trasporti Veneto Orientale spa (ATVO spa) un contributo straordinario di
euro 1.500.000,00 per i lavori di completamento dell'edificio sito in
Comune di Jesolo e destinato ad ospitare, secondo l'accordo di programma
tra Ministero dell'Interno, Provincia di Venezia e ATVO spa, la nuova
autostazione per i servizi di trasporto pubblico locale e la nuova
caserma dei vigili del fuoco e della protezione civile.
2. Per le modalità di erogazione e rendicontazione si applica la
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche".
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2006, si fa
fronte con le risorse allocate all’upb U0129 “Interventi
strutturali nella logistica per i trasporti” del bilancio di
previsione 2006.
Art. 37 - Contributo per
recupero e ristrutturazione Villa Venier in Comune di Vò
Euganeo.
1. La Regione eroga un contributo di euro 500.000,00 al Comune di Vò
Euganeo per il progetto di recupero e ristrutturazione di Villa Venier al
fine della sua trasformazione in centro culturale e storico dei Colli
Euganei prevedendo un museo della memoria della deportazione ebraica
quale testimonianza visibile del rifiuto e della condanna di ogni
totalitarismo (upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici
di culto”).
Art. 38 - Disposizioni in
materia di indennità premio di fine servizio per il personale
trasferito alle dipendenze di altri soggetti.
1. Nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte dalla
Regione ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa
alle dipendenze di tali soggetti viene corrisposta, in base al periodo
utile computabile alla data del trasferimento stesso, la differenza tra
l'indennità premio di fine servizio calcolata con le modalità
di cui all'
articolo 111 della
legge regionale 10 gennaio 1991, n. 12
"Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione"
e quella determinata in base alle disposizioni previdenziali stabilite
dall'INPDAP.
2. Al personale già trasferito all'azienda regionale per i settori
agricolo, forestale agro-alimentare denominata Veneto Agricoltura, a
seguito della soppressione degli enti di cui all'articolo 1 comma 4 della
legge regionale 5
settembre 1997, n. 35 è riconosciuta, in base al periodo utile
computato alla data del trasferimento stesso, l'indennità, a carico
dell'azienda stessa, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 111 della
legge regionale 10
gennaio 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del
personale della Regione" e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle ipotesi di
trasferimento volontario ad altro ente od azienda. La disposizione di cui
al comma 1 si applica anche ai trasferimenti o conferimenti di
attività antecedenti all'entrata in vigore dalla presente legge.
Art. 40 - Modifica della
legge regionale 26
novembre 2004, n. 27 “Norme per la concessione gratuita dei
farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati”.
1. Il comma 2
dell’articolo 3 della
legge regionale 26 novembre 2004, n. 27
“Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai
malati gravi non ospedalizzati”, è così sostituito:
omissis (
27)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.200.000,00 per l’esercizio 2006, si fa
fronte con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di
piano per la sanità” del bilancio di previsione 2006 e
pluriennale 2006-2008.
Art. 41 - Contributo
straordinario a favore della Fondazione Accademia dell’Artigianato
Artistico.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per
l’esercizio 2006, un contributo straordinario di euro 260.000,00 a
favore della Fondazione Accademia dell’Artigianato Artistico, con
sede ad Este (Pd), per il sostenimento delle azioni svolte dalla stessa
in ambito culturale e della formazione professionale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 260.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0175 “Formazione
professionale” del bilancio di previsione 2006.
Art. 42 - Contributo
straordinario a favore della Fondazione per l'Università e l'Alta
Cultura in Provincia di Belluno.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'esercizio
2006, un contributo straordinario di euro 350.000,00 a favore della
Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di
Belluno, al fine di garantire il proseguimento dei corsi specialistici
già attivati dal polo universitario bellunese.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 350.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le
risorse allocate all'upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio"
del bilancio di previsione 2006.
Art. 43 - Interramento di
linee elettriche.
1. Al fine di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale negativo
che deriva dagli elettrodotti, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere un contributo di complessivi euro 1.000.000,00, per l'esercizio
2006, a favore di enti locali, enti parco e società di gestione
degli elettrodotti, per l'esecuzione dei lavori di interramento, sulla
base di specifici accordi di programma posti in essere con i citati
soggetti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con
le risorse allocate all'upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" del
bilancio di previsione 2006.
Art. 44 - Interventi a
favore degli eredi di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze
armate, ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale caduti
nell'adempimento del proprio dovere.
1. La Giunta regionale è autorizzata
a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell'ordine, alle
forze armate, ai vigili del fuoco, alle forze della polizia locale,agli
operatori della protezione civile, agli amministratori locali del Veneto,
caduti nell'adempimento delle proprie funzioni nel territorio regionale,
un riconoscimento economico straordinario sino alla misura massima di
euro 50.000,00. (
28)
1 bis. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 è concesso
anche alle persone, o loro eredi, che a prezzo della vita o di una
invalidità permanente abbiano salvato vite altrui nel territorio
veneto. (
29)
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le
modalità per l'attribuzione del riconoscimento economico (
30) di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le
risorse allocate all'upb U0013 "Diritti umani, cooperazione e
solidarietà internazionale" del bilancio di previsione 2006.
Art. 45 - Modifica della
legge regionale 3
gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari
(terapia del sorriso e pet therapy)”.
1. La lettera b) del comma 2 dell’
articolo 1 della
legge regionale 3
gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari
(terapia del sorriso e pet therapy)” è così sostituita:
omissis (
31)
2. Dopo il comma 3 dell’
articolo 2 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3
è inserito il seguente comma 3 bis:
omissis (
32)
3. L’
articolo 3 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 ,
è così sostituito:
omissis (
33)
4. L’
articolo 4 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3
è abrogato.
5. L’
articolo 5 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3
è così sostituito:
omissis (
34)
6. Dopo l’articolo 5 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3
è aggiunto il seguente articolo:
omissis (
35)
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in complessivi euro 500.000,00 per l’esercizio 2006,
di cui euro 350.000,00 a sostegno della pet therapy ed euro 150.000,00 a
sostegno della terapia del sorriso, si fa fronte con l’utilizzo
delle risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per
la sanità” del bilancio di previsione 2006.
Art. 46 - Contributo per la
promozione del sistema portuale integrato fluvio-marittimo dei porti di
Chioggia e Porto Levante.
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere il sistema portuale
integrato fluvio-marittimo dei porti regionali di Chioggia e Porto
Levante, è autorizzata a concedere un contributo annuo di euro
10.000,00 con riferimento a ciascun porto.
2. I soggetti destinatari del contributo di cui al comma 1 sono
individuati, per il porto di Porto Levante nella Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura (CCIAA) di Rovigo e per il porto di
Chioggia nella azienda speciale per il Porto di Chioggia (ASPO), tenuto
conto delle funzioni istituzionali di tale azienda speciale in materia di
programmazione, coordinamento, promozione e pianificazione delle opere
portuali, ai sensi dell’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n.
84 “Riordino della legislazione in materia portuale”,
nonché di gestione del demanio portuale affidatole in concessione.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e
2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0126
“Interventi generali nel settore dei trasporti” del bilancio
di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.
Art. 47 - Contributo
straordinario ai Comuni di Comelico Superiore e Sappada per il rilancio e
la valorizzazione turistica dei comprensori.
1. La Giunta regionale è autorizzata
a concedere al Comune di Comelico Superiore euro 700.000,00 e al Comune
di Sappada euro 500.000,00, a titolo di contributo straordinario per
l’anno 2006, per interventi di realizzazione, completamento,
ammodernamento e collegamento degli impianti di risalita, nonché per
la realizzazione di impianti di innevamento programmato dei relativi
comprensori sciistici. (
36)
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di
Comelico Superiore un contributo straordinario per l’anno 2006, per
interventi di miglioramento dello stabile adibito a struttura termale, di
proprietà del Comune di Comelico Superiore e degli impianti
tecnologici con particolare riferimento al risparmio energetico e al
potenziamento dei reparti termali, per complessivi euro 300.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 del presente
articolo, quantificati complessivamente in euro 1.200.000,00 per
l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate
all’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei
trasporti” del bilancio di previsione 2006.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 del presente
articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2006, si
fa fronte con le risorse allocate all’upb U0076 “Interventi
di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese
turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del
turismo” del bilancio di previsione 2006.
Art. 48 - Contributo
straordinario a favore delle Fondazioni La Fenice di Venezia e L'Arena di
Verona.
1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste dalla
programmazione delle fondazioni liriche La Fenice di Venezia e L'Arena di
Verona, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno
2006 un contributo straordinario pari ad euro 2.000.000,00 mediante la
definizione di specifiche intese finalizzate al coordinamento delle
attività delle due fondazioni.
2. Al fine di favorire e sostenere le attività connesse alla
programmazione lirica, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
per l'anno 2006 un contributo straordinario al Comune di Padova pari a
euro 250.000,00, a sostegno della stagione lirica padovana.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.250.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con
le risorse allocate all'upb U0166 "Promozione dello spettacolo" del
bilancio di previsione 2006.
Art. 49 - Adesione della
Regione Veneto all'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa (AICCRE).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire all'Associazione
italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE).
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 47.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all'upb U0009 "Contributi e partecipazione in
Enti e Associazioni" del bilancio di previsione 2006.
Art. 50 - Concorso della
Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica.
Art. 51 - Autorizzazione
all’acquisizione del complesso immobiliare denominato Ex Palazzo
Compartimentale FF.SS. da destinare a sede di uffici
dell’Amministrazione regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere
all’acquisizione, previo parere della competente commissione
consiliare, mediante operazione di leasing immobiliare, della porzione
del complesso immobiliare denominato Ex Palazzo Compartimentale FF.SS.,
sito in Venezia, fondamenta Santa Lucia, di proprietà della
Società Grandi Stazioni S.p.A. con sede in Roma, costituito dalla
porzione di bene già oggetto di contratto di locazione, sottoscritto
tra la Regione del Veneto e la Società Grandi Stazioni S.p.A. in
data 26 ottobre 2001, oltre agli ex magazzini fronte acqueo.
2. Il complesso immobiliare è da destinarsi a sede di uffici
regionali.
3. L’acquisizione, totale o parziale, di cui al comma 1, può
essere effettuata anche per il tramite della Società Veneziana
Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC), società interamente partecipata
dalla Regione del Veneto. In tal caso, il complesso immobiliare di cui al
comma 1 costituirà successivamente oggetto di contratto di affitto
tra la SVEC e la Regione del Veneto.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007
e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0021
“Gestione dei beni mobili” del bilancio di previsione 2006 e
pluriennale 2006-2008.
Art. 52 - Modifica della
legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la
fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica” e successive modificazioni.
Art. 53 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
(
1) Per effetto del comma 1
dell’art. 41 della
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 i
canoni per le concessioni di derivazione d’acqua a scopo
idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per le
concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell’ambito della
Provincia di Belluno sono introitati dalla Provincia stessa.
Il comma 2 prevede, invece, che la disciplina di cui al comma 1 non si
applica all’incremento di cui all’articolo 39 della
legge regionale 27 febbraio
2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2008”.
(
2) Vedi anche art. 42 della
legge regionale 2
aprile 2014, n. 11 ai sensi del quale la Giunta regionale provvede
alla ricognizione delle somme derivanti dall’applicazione dei
canoni per le concessioni di derivazione d’acqua a scopo
idroelettrico, comprese le grandi derivazioni e quelle provenienti dalle
concessioni di beni del demanio idrico, trasferite alla provincia di
Belluno per effetto del presente art. 3, quantificando la posizione
debitoria e quella creditoria della provincia di Belluno stessa verso la
Regione del Veneto, per le annualità decorrenti dal 2006 a tutto il
2013 e ponendo gli importi relativi a compensazione fra loro.
(
3) L’art. 107 della
legge regionale 27
febbraio 2008, n. 1 , ha rideterminato il termine del 31 dicembre
2007 disponendo che “1. Il termine di cui all’articolo 3,
comma 4, della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”
è rideterminato al 30 giugno 2008.
2. La Giunta regionale, sulla scorta delle determinazioni della
commissione paritetica Regione - Provincia individua le modalità e
le risorse strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio
delle funzioni.
3. Se la commissione di cui al comma 2 non conclude la sua attività
entro il termine fissato al comma 1, lo stesso viene prorogato al 31
dicembre 2008.”.
(
4) Comma modificato da art. 39
della
legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 che alla fine ha aggiunto la seguente
frase: “I proventi di cui al comma 1 sono utilizzati dalla
Provincia di Belluno per il finanziamento di interventi di sistemazione
idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla
programmazione regionale, nonché per interventi inerenti lo sviluppo
socio-economico del territorio e, in misura non superiore al 30 per cento
delle risorse introitate, per spese correnti.”.
(
5) Testo riportato
all’art. 4 della
legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 .
(
6) Articolo abrogato dalla
lettera a), comma 1 dell’articolo 16 della
legge regionale 27 aprile 2012, n.
18 a decorrere dal 1 gennaio 2013.
(
7) Testo riportato
all’art. 15 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(
8) Comma così modificato da
comma 1 art. 28
legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che
ha soppresso le parole “non finanziabili in conformità ad
altre leggi di spesa regionali”. Vedi il comma 2 dell’art. 28
della
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che detta la disciplina transitoria.
(
9) Articolo così sostituito
da comma 1 art. 8
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(
10) Articolo abrogato da
comma 2 art. 42 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
11) Testo riportato
all’art. 4 della
legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 .
(
12) Testo riportato
all’art. 5 della
legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 .
(
13) Articolo abrogato da
comma 4 art. 4 della
legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 .
(
14) Articolo abrogato a
decorrere dall’esercizio finanziario 2023 da lett. b) comma 4 art.
12 della
legge
regionale 23 dicembre 2022, n. 31 , il comma 5 art. 12 della
legge regionale 23
dicembre 2022, n. 31 dispone: “5. Ai procedimenti
amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le
disposizioni previgenti.”.
(
15) Articolo abrogato da
lettera t), comma 1, articolo 29 della
legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
(
16) Sostituite le parole
“Per l’anno 2006” con le parole “A decorrere dal
1° gennaio 2006” da comma 1 art. 35
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
(
17) Abrogato da lett. e)
comma 1 art. 12 della
legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 .
In precedenza sostituite le parole “Per l’anno 2006”
con le parole “A decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve le
modifiche introdotte con la
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28
” da comma 2 art. 35
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
(
18) Comma abrogato da art. 10
legge regionale 7
gennaio 2011, n. 1 .
(
19) Comma abrogato da art. 10
legge regionale 7
gennaio 2011, n. 1 , in precedenza aggiunto da comma 3 art. 35
legge regionale 19
febbraio 2007, n. 2 .
(
20) Sostituite le parole
“Per l’anno 2006” con le parole “A decorrere dal
1° gennaio 2006, fatte salve le modifiche introdotte con la
legge regionale 21
dicembre 2006, n. 28 e fatte salve le variazioni in aumento delle
indennità parlamentari” da lett. a) comma 4 art. 35
legge regionale 19 febbraio
2007, n. 2 .
(
21) Sostituite le parole
“che saranno erogati nel corso del medesimo anno 2006” con le
parole “erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006” da
lett. b) comma 4 art. 35
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
(
22) Sostituite le parole
“che saranno erogati nel corso del medesimo anno 2006” con le
parole “erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006” da
lett. b) comma 4 art. 35
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
(
23) Testo riportato
all’art. 2 della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 .
(
24) Testo riportato
all’art. 8 della
legge regionale 3 dicembre 1998, n. 25 .
(
25) Testo riportato
all’art. 9 della
legge regionale 3 dicembre 1998, n. 25 .
(
26) Testo riportato
all’art. 1 della
legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 .
(
27) Testo riportato
all’art. 3 della
legge regionale 26 novembre 2004, n. 27 .
(
28) Comma così
sostituito da comma 1 art. 8
legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 .
(
29) Comma aggiunto da comma 1
art. 4
legge
regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
(
30) Comma così
modificato da comma 2 art. 8
legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 .
(
31) Testo riportato
all’art. 1 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 .
(
32) Testo riportato
all’art. 2 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 .
(
33) Testo riportato
all’art. 3 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 .
(
34) Testo riportato
all’art. 5 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 .
(
35) Testo riportato dopo
l’art. 5 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 .
(
36) Comma così
modificato da comma 1 art. 20
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “completamento ed ammodernamento degli
impianti di risalita” con le parole “realizzazione,
completamento, ammodernamento e collegamento degli impianti di risalita,
nonché per la realizzazione di impianti di innevamento
programmato”.
(
37) Articolo abrogato da
lett. e) comma 1 dell’art. 45 della
legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
(
38) Articolo abrogato da
lett. b) comma 1 art. 54
legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge.
SOMMARIO
-
Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
(BUR n. 14/2006)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2006
-
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Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
-
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
-
Art. 3 - Attribuzione alla
provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del
Demanio Idrico e dell’introito di canoni ricavati
all’utilizzazione del demanio stesso. (1) (2)
-
Art. 4 - Aggiornamento
dell’offerta in relazione al fabbisogno di
residenzialità per anziani non autosufficienti.
-
Art. 5 - Modifica della
legge
regionale 12 novembre 1996, n. 36 “Tutela del patrimonio
storico e culturale delle società di mutuo soccorso della
Regione Veneto”.
-
Art. 6 - Interventi regionali per
favorire l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi
comunali.
-
Art. 7 - Modifiche alla
legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca,
coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e
successive modificazioni.
-
Art. 8 - Centro regionale sulla
sclerosi multipla.
-
Art. 9 - Contributi per la
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
-
Art. 10 - Programmi di intervento
per il controllo della diffusione di parassiti da quarantena.
-
Art. 11 - Misure per
l’appropriatezza ed esenzione dal pagamento di
compartecipazione nelle strutture intermedie.
-
Art. 12 - Concessione di
finanziamenti alle istituzioni scolastiche che provvedono alla
fornitura di libri di testo in prestito agli alunni della scuola
secondaria di primo grado e di secondo grado.
-
Art. 13 - Finanziamento
attività previste dal Programma Interregionale Assistenza
Tecnica nel settore zootecnico.
-
Art. 14 - Contributi straordinari
agli enti locali per far fronte a debiti sorti per garanzie
prestate nei confronti della Società Veneziana Edilizia
Canalgrande S.p.A..
-
Art. 15 - Modifica della
legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 8 "Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004
in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità,
mobilità, urbanistica, ed edilizia”.
-
Art. 16 - Valorizzazione dei
prodotti agricoli locali.
-
Art. 17 - Modifica alla
legge
regionale n. 54/1999 "Contributi agli enti locali che intendono
acquisire e utilizzare immobili dimessi o ceduti dal Ministero
della Difesa.
-
Art. 18 - Operazioni di
smobilizzo di crediti di Veneto Sviluppo S.p.A..
-
Art. 19 - Interventi destinati a
favorire la fusione tra gli organismi di garanzia di cui
all’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n.
1 .
-
Art. 20 - Modifica alla
legge
regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della Carta
Tecnica Regionale”.
-
Art. 21 - Realizzazione di opere
di finanza di progetto per interventi infrastrutturali nei
trasporti.
-
Art. 22 - Azioni per adeguare il
trasporto pubblico ferroviario alle esigenze dell’utenza.
-
Art. 23 - Contributo
straordinario a favore dell’innovazione tecnologica,
dell’ammodernamento e del miglioramento dei livelli di
sicurezza degli impianti a fune di cui all’articolo 8 della
legge 11 maggio 1999, n. 140 “Norme in materia di
attività produttive”.
-
Art. 24 - Finanziamento
aggiuntivo per l’aggiornamento del Piano triennale per
l’adeguamento della rete viaria.
-
Art. 25 - Sviluppo del marketing
territoriale.
-
[Art. 26 - Contributi per
progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e
accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle
strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico.
-
Art. 27 - Contributo
straordinario per la celebrazione del cinquantenario dei Giochi
Olimpici Invernali di Cortina d’Ampezzo.
-
Art. 28 - Azioni di intervento
straordinario per l’impiantistica sportiva.
-
Art. 29 - Modifica
dell’articolo 60 della legge regionale 29 novembre 2001, n.
39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità
della Regione”.
-
Art. 30 - Disposizioni in
materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali
e modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n.
55 .
-
Art. 31 - Modifica alla
legge
regionale 3 dicembre 1998, n. 25 “Disciplina ed
organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive
modificazioni.
-
Art. 32 - Contributi per la
gestione dei nidi aziendali pubblici.
-
Art. 33 - Fondo per il servizio
civile regionale volontario.
-
Art. 34 - Interventi per lo
smaltimento di materiali contenenti amianto di edifici danneggiati
da calamità naturali.
-
Art. 35 - Contributo
straordinario per la messa in funzione della sede della Conferenza
permanente dei sindaci del Veneto Orientale.
-
Art. 36 - Contributo
straordinario all'Azienda Trasporti Veneto Orientale spa (ATVO spa)
per la realizzazione nel Comune di Jesolo dell'edificio destinato a
ospitare la nuova autostazione per il trasporto pubblico locale e
la nuova caserma dei vigili del fuoco e della protezione
civile.
-
Art. 37 - Contributo per
recupero e ristrutturazione Villa Venier in Comune di Vò
Euganeo.
-
Art. 38 - Disposizioni in
materia di indennità premio di fine servizio per il personale
trasferito alle dipendenze di altri soggetti.
-
Art. 39 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 1995, n.
44 “Contributo ai gruppi consiliari”.
-
Art. 40 - Modifica della
legge
regionale 26 novembre 2004, n. 27 “Norme per la
concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non
ospedalizzati”.
-
Art. 41 - Contributo
straordinario a favore della Fondazione Accademia
dell’Artigianato Artistico.
-
Art. 42 - Contributo
straordinario a favore della Fondazione per l'Università e
l'Alta Cultura in Provincia di Belluno.
-
Art. 43 - Interramento di linee
elettriche.
-
Art. 44 - Interventi a favore
degli eredi di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze
armate, ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale
caduti nell'adempimento del proprio dovere.
-
Art. 45 - Modifica della
legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle
terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.
-
Art. 46 - Contributo per la
promozione del sistema portuale integrato fluvio-marittimo dei
porti di Chioggia e Porto Levante.
-
Art. 47 - Contributo
straordinario ai Comuni di Comelico Superiore e Sappada per il
rilancio e la valorizzazione turistica dei comprensori.
-
Art. 48 - Contributo
straordinario a favore delle Fondazioni La Fenice di Venezia e
L'Arena di Verona.
-
Art. 49 - Adesione della Regione
Veneto all'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa (AICCRE).
-
Art. 50 - Concorso della Regione
nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica.
-
Art. 51 - Autorizzazione
all’acquisizione del complesso immobiliare denominato Ex
Palazzo Compartimentale FF.SS. da destinare a sede di uffici
dell’Amministrazione regionale.
-
Art. 52 - Modifica della
legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per
l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.
-
Art. 53 - Dichiarazione
d’urgenza.