Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 (BUR n. 107/1997) (Abrogata)
Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 (BUR n. 107/1997) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
INTERVENTI PER
IL CENSIMENTO, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DI PARTICOLARI BENI
STORICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI DELLA GRANDE GUERRA (1)
[Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, a testimonianza del patrimonio di valori
umani e civili espressi nel corso della prima guerra mondiale, che tanto
dolorosamente ha coinvolto la popolazione e la terra veneta, promuove
l’individuazione, il censimento, la catalogazione, il recupero e la
valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali correlati a
tale evento, inseriti in contesti ambientali di particolare valenza
naturalistica.
Art. 2 - Beni oggetto di
censimento, recupero e valorizzazione.
1. Fermi restando le
competenze statali in ordine ai propri beni, e i vincoli di tutela, ai
fini della presente legge sono considerati oggetto di censimento,
recupero e valorizzazione:
a) i forti, i capisaldi e le fortificazioni;
b) le gallerie;
c) le trincee;
d) i percorsi militari;
e) gli osservatori militari;
f) gli ex ospedali militari;
g) i cimiteri di guerra; (2)
h) ogni altro manufatto e opera aventi correlazione con le operazioni
militari della grande guerra.
Art. 3 - Individuazione,
censimento e catalogazione dei beni.
1. La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione
degli enti locali interessati e delle Forze armate, nonché di
istituzioni, associazioni, società e privati, provvede, mediante
convenzione, alla individuazione, al censimento ed alla catalogazione dei
beni di cui all’articolo 2, nonché al recupero dell'apparato
documentale e iconografico ad essi relativo, per farne oggetto di memoria
storica e occasione di studio, di ricerca storico-scientifica, di mostre
e di rassegne.
2. Il censimento e la catalogazione di cui al comma 1
devono rispettare le norme in materia regionali e statali garantendo la
raccolta su supporto informatico di dati e immagini per il loro
inserimento nella banca dati dei beni culturali e ambientali del
Veneto.
3. Il materiale di cui ai commi 1 e 2 è utilizzato,
anche, per costituire o dotare archivi e musei storici, esistenti o da
realizzare preferibilmente in alcune tra le strutture più
significative di cui all'articolo 2.
4. I dati relativi ai beni vengono tradotti negli
strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni interessati, per garantire un
uso corretto e appropriato dei beni stessi.
Art. 4 - Interventi per il
recupero e la valorizzazione dei beni.
1. La Giunta regionale, per il recupero e la
valorizzazione dei beni di cui all'articolo 2, è autorizzata a
concedere contributi in conto capitale, fino al limite massimo del
novanta per cento della spesa ammessa, a comuni e comunità
montane.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi per
l’esecuzione degli interventi anche di associazioni pro-loco,
cooperative ed altri soggetti pubblici e privati.
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto:
a) i criteri per l’assegnazione dei contributi;
b) le modalità di presentazione dei progetti;
c) le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione
delle spese.
4. La Giunta regionale tiene conto dei progetti
formulati in precedenza e non ancora finanziati.
5. Il dirigente regionale della struttura competente
provvede all’erogazione dei contributi sulla base di quanto
previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma
3.
Art. 5 - Norma
finanziaria.
Note
(
1) La presente legge deve
intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della
legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
(
2) Nei siti individuati quali
cimiteri di guerra sono escluse, ai sensi della lettera b), del comma 2,
dell’art. 3 della
legge regionale 12 agosto 2011, n. 17 ,
le attività di raccolta di cimeli e reperti mobili della grande
guerra.
(
3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO