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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 (BUR n. 107/1997) (Abrogata)

Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 (BUR n. 107/1997) (Abrogata) [sommario] [RTF]

INTERVENTI PER IL CENSIMENTO, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DI PARTICOLARI BENI STORICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI DELLA GRANDE GUERRA (1)

[Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, a testimonianza del patrimonio di valori umani e civili espressi nel corso della prima guerra mondiale, che tanto dolorosamente ha coinvolto la popolazione e la terra veneta, promuove l’individuazione, il censimento, la catalogazione, il recupero e la valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali correlati a tale evento, inseriti in contesti ambientali di particolare valenza naturalistica.

Art. 2 - Beni oggetto di censimento, recupero e valorizzazione.

1. Fermi restando le competenze statali in ordine ai propri beni, e i vincoli di tutela, ai fini della presente legge sono considerati oggetto di censimento, recupero e valorizzazione:
a) i forti, i capisaldi e le fortificazioni;
b) le gallerie;
c) le trincee;
d) i percorsi militari;
e) gli osservatori militari;
f) gli ex ospedali militari;
g) i cimiteri di guerra; (2)
h) ogni altro manufatto e opera aventi correlazione con le operazioni militari della grande guerra.

Art. 3 - Individuazione, censimento e catalogazione dei beni.

1. La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione degli enti locali interessati e delle Forze armate, nonché di istituzioni, associazioni, società e privati, provvede, mediante convenzione, alla individuazione, al censimento ed alla catalogazione dei beni di cui all’articolo 2, nonché al recupero dell'apparato documentale e iconografico ad essi relativo, per farne oggetto di memoria storica e occasione di studio, di ricerca storico-scientifica, di mostre e di rassegne.
2. Il censimento e la catalogazione di cui al comma 1 devono rispettare le norme in materia regionali e statali garantendo la raccolta su supporto informatico di dati e immagini per il loro inserimento nella banca dati dei beni culturali e ambientali del Veneto.
3. Il materiale di cui ai commi 1 e 2 è utilizzato, anche, per costituire o dotare archivi e musei storici, esistenti o da realizzare preferibilmente in alcune tra le strutture più significative di cui all'articolo 2.
4. I dati relativi ai beni vengono tradotti negli strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni interessati, per garantire un uso corretto e appropriato dei beni stessi.

Art. 4 - Interventi per il recupero e la valorizzazione dei beni.

1. La Giunta regionale, per il recupero e la valorizzazione dei beni di cui all'articolo 2, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al limite massimo del novanta per cento della spesa ammessa, a comuni e comunità montane.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi per l’esecuzione degli interventi anche di associazioni pro-loco, cooperative ed altri soggetti pubblici e privati.
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto:
a) i criteri per l’assegnazione dei contributi;
b) le modalità di presentazione dei progetti;
c) le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese.
4. La Giunta regionale tiene conto dei progetti formulati in precedenza e non ancora finanziati.
5. Il dirigente regionale della struttura competente provvede all’erogazione dei contributi sulla base di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

Art. 5 - Norma finanziaria.

omissis (3) ]


Note

(1) La presente legge deve intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
(2) Nei siti individuati quali cimiteri di guerra sono escluse, ai sensi della lettera b), del comma 2, dell’art. 3 della legge regionale 12 agosto 2011, n. 17 , le attività di raccolta di cimeli e reperti mobili della grande guerra.
(3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

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