Legge regionale 12 agosto 2011, n. 17 (BUR n. 61/2011)
Legge regionale 12 agosto 2011, n. 17 (BUR n. 61/2011) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI
CIMELI E REPERTI MOBILI DELLA GRANDE GUERRA
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, ai sensi della lettera c) del comma 1,
dell’articolo 261 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
“Codice dell’ordinamento militare”, disciplina con la
presente legge l’attività di raccolta di reperti mobili e
cimeli della prima guerra mondiale.
Art. 2 - Esercizio della
attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli.
1. La raccolta dei reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale,
è soggetta ad autorizzazione regionale.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, sentita la competente commissione consiliare,
definisce il modello, i criteri, le procedure e i costi per il rilascio
dell’autorizzazione di cui al comma 1 ai soggetti che attestano
idonee conoscenze dei luoghi di esercizio della attività di raccolta
dei cimeli e reperti mobili della grande guerra a fini di sicurezza ed
incolumità pubblica, nonché in materia di disciplina delle armi
e in materia di tutela dei beni culturali.
3. Agli iscritti ad associazioni storico-culturali senza fini di lucro e
agli iscritti alle associazioni combattentistiche e d’arma,
l’autorizzazione è rilasciata senza oneri, su richiesta
validata dall’associazione di appartenenza.
4. La Giunta regionale revoca l’autorizzazione in caso di
danneggiamento dei manufatti di cui alle lettere a), b) e c), del comma
2, dell’articolo 255 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e
quando siano venuti meno i requisiti di cui al comma 3 del presente
articolo.
5. L’attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli
esercitata nei fondi dai rispettivi proprietari, o da titolari di altri
diritti reali di godimento, dai conduttori e loro familiari e dagli
aventi diritto di uso civico, è soggetta a comunicazione alla Giunta
regionale, corredata da autocertificazione in ordine ai titoli di
disponibilità dei rispettivi fondi.
Art. 3 - Disciplina
dell’esercizio dell’attività di raccolta e
individuazione delle aree vietate.
1. L’attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della
prima guerra mondiale ha ad oggetto i reperti mobili e i cimeli
individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con
l’uso delle mani o con il ricorso a mere movimentazioni di
superficie, anche con l’utilizzo di attrezzature atte a
localizzare, individuare e rimuovere i reperti mobili e cimeli,
escludendo in ogni caso operazioni di scavo.
2. L’attività di raccolta di cui al comma 1 è vietata:
a) nelle aree archeologiche come definite ai sensi dell’articolo
101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137”;
b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra ai sensi della
legge regionale 16 dicembre
1997, n. 43 “Interventi per il censimento, il recupero e la
valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali
della grande guerra”.
Art. 4 - Disciplina del
rinvenimento di resti umani.
1. Chiunque nell’esercizio delle attività di raccolta dei
reperti mobili e cimeli rinvenga resti umani o di incerta attribuzione
è tenuto a sospendere ogni attività e a dare immediata
segnalazione alle autorità competenti, come individuate
all’articolo 12 della
legge regionale 4 marzo 2010, n. 18
“Norme in materia funeraria”.
2. La Giunta regionale individua entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge la azienda unità
locale socio sanitaria (ULSS) che costituisce il centro di riferimento
regionale per la ricerca e lo studio dei resti scheletrici ai fini degli
adempimenti di cui all’
articolo 12 della
legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 .
3. Quanto rinvenuto unitamente ai resti umani è considerato
pertinenza personale del deceduto e deve essere consegnato alle
autorità competenti.
Art. 5 - Obblighi di
informazione.
1. Il titolare dell’autorizzazione alla raccolta dei reperti mobili
e cimeli di cui alla presente legge è tenuto a:
a) trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale dei luoghi
visitati, con segnalazione dei siti giudicati di particolare interesse
per il ritrovamento di reperti mobili e cimeli della prima guerra
mondiale;
b) segnalare con tempestività alla Giunta regionale, con coordinate
geografiche e con gli eventuali mezzi di rappresentazione disponibili,
ritrovamenti di manufatti quali quelli illustrati alla lettera c), del
comma 2, dell’articolo 255 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
Art. 6 - Attività di
vigilanza e sanzioni.
1. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli
senza essere in possesso della autorizzazione di cui all’articolo 2
è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro
5.000,00.
2. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli
in violazione dell’articolo 3, comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.
3. Chiunque in possesso di autorizzazione, effettui attività di
raccolta di reperti mobili o cimeli nei luoghi vietati alla raccolta ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
4. Fatte salve le sanzioni penali, di cui al Capo II del Titolo IV del
Libro II del Codice Penale, chiunque, a seguito del rinvenimento di resti
umani o di incerta attribuzione, non provveda agli adempimenti di cui
all’articolo 4 della presente legge, è punito con la sanzione
amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, nonché con la revoca
della autorizzazione o il diniego del suo rilascio.
5. All’esercizio delle funzioni di vigilanza e alla irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, ai sensi delle
legge regionale 28
gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni
inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale”, i comuni nei rispettivi ambiti territoriali,
nonché, previa stipula di apposita convenzione, il Corpo Forestale
dello Stato.
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