Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 (BUR n. 42/1999)
Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 (BUR n. 42/1999) [sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO (1)
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e
la riqualificazione ambientale, in attuazione della legge 26 ottobre
1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento
acustico”, la Regione Veneto detta norme di tutela
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inquinamento prodotto dal rumore.
Art. 2 - Ambito di tutela.
1. La tutela dall'inquinamento acustico esterno si esercita su
tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le aree agricole, a
bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia
prodotto da attività agricole e forestali non industriali con
carattere di temporaneità.
Art. 3 - Piano di
classificazione acustica dei comuni.
1. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente
legge non hanno ancora adottato i piani di classificazione acustica ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991,
devono provvedervi entro sei mesi.
2. La Giunta regionale, in adeguamento ai decreti attuativi della
legge n. 447/1995, provvede all’aggiornamento delle linee guida per
la classificazione acustica del territorio già adottate con
deliberazione della Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 19 ottobre 1993, n.
88, individuando i criteri di cui alla lettera a), comma 1, articolo 4
della legge n. 447/1995.
3. I comuni, entro dodici mesi dalla pubblicazione della
deliberazione di cui al comma 2, verificano la conformità dei piani
di classificazione acustica e delle misure già adottati, ai
contenuti della deliberazione stessa, provvedendo al relativo adeguamento
ove necessario.
4. A seguito dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici
comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle
necessarie modifiche al piano di classificazione acustica.
5. I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti
urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano
di classificazione acustica.
6. Nella stesura dei piani di classificazione acustica i comuni
possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente
dipartimento provinciale dell'ARPAV.
7. Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal
comune, viene inviato alla provincia competente per territorio per la
verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei
comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia,
d’intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune
modifiche dei piani di classificazione acustica.
8. Copia del piano di classificazione viene altresì inviata
al competente Dipartimento provinciale dell’ARPAV al fine di
costituire una idonea banca dati.
9. Entro novanta giorni dalla definizione delle aree di rispetto
nell’intorno degli aeroporti siti nel territorio regionale, ai
sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’Ambiente
31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore
aeroportuale”, i comuni interessati adeguano il proprio piano di
classificazione acustica e modificano, se necessario, gli strumenti
urbanistici in vigore.
10. Qualora il comune non provveda alla modifica o all'adozione
del piano di classificazione acustica entro i limiti temporali fissati
rispettivamente dai commi 1 e 3, la provincia territorialmente competente
diffida il comune ad adeguarsi entro tre mesi; in caso di inottemperanza
la provincia nomina entro 1 mese un commissario ad acta.
Art. 4 - Disposizioni
attuative.
1. Entro nove mesi dall'entrata in
vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, con proprio
provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, disposizioni
attuative della legge n. 447/1995.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina le modalità
di applicazione della presente legge e, in particolare stabilisce:
a) le modalità di riconoscimento della figura di tecnico competente
ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 2 della legge n.
447/1995;
b) le procedure e i criteri, oltre quelli previsti dall'articolo 7 della
legge n. 447/1995 e dal successivo
articolo 5, per la predisposizione e l'adozione dei piani
comunali di risanamento acustico;
c) le modalità per la predisposizione del Piano regionale triennale
di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico previsto
dall'articolo 4 comma 2 della legge n. 447/1995;
d) i criteri da osservare per la predisposizione della documentazione di
impatto acustico prevista all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge n.
447/1995 e le modalità di controllo, in conformità con le norme
regionali e statali sulla valutazione di impatto ambientale (VIA);
(
2)
e) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il
cui territorio presenti un rilevante interesse ambientale e/o
turistico, di valori inferiori a quelli di cui all'articolo 2 della legge
n. 447/1995, in conformità a quanto previsto all'articolo 4, comma
1, lettera f) della medesima legge.
Art. 5 - Piani comunali di
risanamento acustico.
1. Nei casi previsti
dall’articolo 7 della legge n. 447/1995 il comune entro i
successivi dodici mesi, provvede all’approvazione del Piano di
risanamento acustico, i cui contenuti sono individuati dal comma 2 del
medesimo articolo.
2. Per la stesura dei piani comunali di risanamento acustico i
comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente
Dipartimento provinciale dell'ARPAV.
3. Il piano comunale di risanamento acustico, una volta approvato
dal comune, deve essere inviato alla provincia per la verifica di
congruità con piani comunali di risanamento acustico dei comuni
contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia,
d’intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune
modifiche dei piani medesimi.
4. Successivamente, il comune trasmette il piano di risanamento
acustico alla Regione per l’inserimento nel piano regionale
triennale di intervento.
5. Nei casi di inerzia del Comune previsti dall’articolo 7,
comma 3 della legge n. 447/1995, la provincia territorialmente competente
diffida il comune a redigere il piano entro tre mesi; in caso di
inottemperanza la provincia nomina entro un mese un commissario ad acta.
Art. 6 - Piano regionale
triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento
acustico.
1. Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, approva il Piano regionale triennale di intervento
per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all’articolo 4,
comma 2 della legge n. 447/1995. In sede di prima applicazione il Piano
regionale deve essere approvato entro diciotto mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano
regionale di cui al comma 1, vengono utilizzati le somme di cui
all’
articolo 10.
Art. 7 - Emissioni sonore da
attività temporanee.
1. Il Comune può, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare
deroghe temporanee ai limiti di emissione, per lo svolgimento di
attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte
al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile
qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica
utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque
prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi
e i limiti temporali di validità della deroga. (
3)
1 bis. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al
comma 1, il titolare, gestore od organizzatore presenta, prima
dell’inizio dell’attività o della manifestazione,
apposita domanda scritta e motivata al comune, corredata, ove
espressamente previsto, da una relazione di previsione di impatto
acustico. (
4)
2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono
consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana
individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini
locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio
è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle
ore 13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere
disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali
e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali
motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce
orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle
caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento
di tali attività.
6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed
altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o
manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate
dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.
7. Il comune può disciplinare le modalità e i criteri di
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 mediante regolamento
comunale. (
6)
Art. 8 - Controllo e sanzioni
amministrative.
1. Per le funzioni tecniche di
controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono
dell'ARPAV.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della
legge n. 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al
comune territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione
delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento
acustico, producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel
territorio di più comuni, ed il comune nel cui territorio è
ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda
all’applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste
vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.
3. Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della legge n.
447/1995 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle
attività svolte all'aperto o temporanee di cui all'
articolo 7 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro
900,00; (
8)
b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative
alle autorizzazioni in deroga di cui all’
articolo 7, comma 7;
c) chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente
fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone
particolarmente sensibili di cui all’articolo 2, comma 2(
9), è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro
3.000,00. (
10)
Art. 9 - Fondo comunale.
1. Il trenta per cento delle somme derivanti
dall’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3
dell’articolo 10 della legge n. 447/1995 è destinato a
costituire presso i comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei
piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento
acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.
Art. 10 - Norma
finanziaria.
1. All’introito delle somme
provenienti dallo Stato, ai sensi del comma 4 dell’articolo 10
della legge n. 447/1995, si provvede mediante istituzione in entrata di
apposito capitolo n. 1727 denominato “Assegnazione statale per la
tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento
acustico (articolo 10, comma 4, legge n. 447/1995)” e con
l’istituzione in uscita del corrispondente capitolo n. 50277
denominato “Spese per la tutela dell’ambiente esterno e
abitativo dall’inquinamento acustico”, ai sensi
dell’
articolo 20 della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e
successive modificazioni, non appena definiti i provvedimenti di riparto
tra le Regioni. (
11)
2. Le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione dallo
Stato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della legge n.
447/1995, sono destinate al finanziamento degli interventi di bonifica
previsti dal Piano regionale triennale di cui all’
articolo 6.
Note
(
1) L'articolo 79, comma 1, della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 dispone che sino all'approvazione di una legge
recante un testo unico di disciplina organica della materia entro 2 anni
dall'entrata in vigore della medesima
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
resta ferma la ripartizione di competenze fra Regione ed enti locali
previste dalle leggi regionali vigenti in materia di tutela
dall'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico.
(
3) Comma così modificato
dall’articolo 7, comma 1, della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che
dopo le parole “di emissione” ha inserito le parole:
“per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni
in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere
temporaneo, ovvero mobile”.
(
8) Lettera così modificata
dall’articolo 7, comma 6, della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che
ha sostituito le parole “da lire 200.000 a lire 1.000.000”
con le parole “da euro 300,00 a euro 900,00”.
(
9) Trattasi di un errore, la
disposizione da richiamare è l’articolo 3, comma 2.
(
10) Lettera così
modificata dall’articolo 7, comma 7, della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
che ha sostituito le parole “da lire 1.000.000 a lire
2.000.000” con le parole “da euro 1.000,00 a euro
3.000,00”.
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