Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (BUR n. 23-1/2011)
Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (BUR n. 23-1/2011) [sommario] [RTF]
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2011 (1)
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi
dell’
articolo 2, comma 3, lettera a), della
legge regionale 29 novembre 2001, n.
39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro
1.274.290.309,41 per l’esercizio 2011.
Art. 2 - Rifinanziamenti e
fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2011 e pluriennale 2011-2013, in relazione a leggi settoriali di spesa,
la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai
sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità
della regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla
presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli
effetti dell’
articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nell’esercizio 2011, sono determinati, per
ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 nelle misure indicate nelle Tabelle
B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese d’investimento.
Art. 3 - Riversamento diretto
dei proventi dell’addizionale regionale al reddito delle persone
fisiche derivanti da controllo fiscale.
1. A decorrere dal 2011, in coerenza con il
principio di territorialità delle risorse fiscali affermato
dall’articolo 119 della Costituzione, la convenzione eventualmente
stipulata ai sensi dell’
articolo 5, comma 2, della
legge regionale 26 novembre 2004, n. 29
“Disposizioni in materia di tributi regionali” deve anche
prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo,
liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con
adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, [nonché
da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito
dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi
dell’amministrazione finanziaria,] (
2) concernenti l’addizionale regionale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali” siano riversati
direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria
regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di
addizionale regionale, interessi e sanzioni.
Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di impianti fotovoltaici
a terra e di impianti di produzione alimentati da biomassa e a biogas e
bioliquidi e oneri istruttori in attuazione del decreto del Ministero
dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili”.
[1. Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dello
sviluppo economico di cui all’articolo 8 bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208 “Misure straordinarie in materia di risorse
idriche e di protezione dell’ambiente” convertito in legge
con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e della
approvazione di uno specifico stralcio del Piano energetico regionale di
cui all’
articolo 2 della
legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25
“Norme per la pianificazione energetica regionale,
l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”, relativo alla produzione di energia da
fonti rinnovabili, da parte del Consiglio regionale, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2011, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla
realizzazione ed all’esercizio di impianti fotovoltaici a terra in
area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di
produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica
superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e
bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1.000kWe.] (
3)
2. Sono comunque fatte salve le istanze di autorizzazione di impianti
fotovoltaici presentate alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare gli
studi e le analisi per la verifica del potenziale di sviluppo sostenibile
della produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e
dell’individuazione delle aree e dei siti non idonei
all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche
rinnovabili di cui al comma 10 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità”.
4. In applicazione di quanto previsto dal punto 9.1. dell’Allegato
“Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di
elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche
per gli impianti stessi” del decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili”, la Giunta regionale è autorizzata ad applicare
oneri istruttori al fine di coprire le spese istruttorie di cui al
paragrafo 14 del predetto allegato del decreto ministeriale, inerenti
l’avvio e lo svolgimento del procedimento unico per gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico del proponente e sono
rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,025 per cento
dell'investimento.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione degli oneri istruttori di cui
al comma 5, quantificate in euro 88.000,00, sono introitate
nell’upb E0039 “Prestazione di servizi” del bilancio di
previsione 2011.
Art. 5 - Iniziative
nell’ambito dell’edilizia agevolata.
1. Nell’ambito delle finalità perseguite
dall’amministrazione regionale nel sostegno all’edilizia
agevolata, le risorse economiche giacenti presso la società
finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA e derivanti dalle somme non
utilizzate e maturate, nonché dai rientri dei finanziamenti
regionali concessi ai sensi dell’
articolo 5 della
legge regionale 18
gennaio 1999, n. 2 “Norme per la concessione di benefici nel
settore dell’edilizia residenziale pubblica”, sono utilizzate
per gli interventi di edilizia agevolata, cui dette risorse economiche
sono già destinate secondo quanto previsto dal punto 5. del
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009,
approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n.
72 (BUR n. 97/2008).
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente
articolo la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, definisce la suddivisione delle risorse tra edilizia
agevolata, edilizia sovvenzionata e programmi complessi.
3. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, la
Giunta regionale con apposito provvedimento definisce le modalità di
intervento e la convenzione con la società finanziaria regionale
Veneto sviluppo SpA, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge regionale 18 gennaio
1999, n. 2 .
Art. 6 - Misure straordinarie
per la valorizzazione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico -
Piano straordinario di vendita di alloggi delle aziende territoriali per
l'edilizia residenziale e dei comuni.
1. Le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) ed i
comuni, qualora interessati, predispongono un piano straordinario di
vendita, afferente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), e
relative pertinenze, ubicati in edifici realizzati entro il 31 dicembre
1990, come definiti dall’
articolo 65, comma 1 quinquies, della
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112” e successive modificazioni, sulla base di criteri ed
indirizzi definiti ai commi da 2 a 8. Sono esclusi dalle operazioni di
vendita gli alloggi ubicati nel centro storico di Venezia e nelle isole
della laguna del medesimo comune.
2. Il piano straordinario di vendita di cui al comma 1, predisposto dalle
ATER e dai comuni, reca l’elenco di tutti gli alloggi oggetto di
vendita, con indicazione di quelli che, con adeguata motivazione, sono
esclusi dall’elenco medesimo. Il suddetto piano dopo aver acquisito
il parere dai comuni interessati, che devono esprimersi entro sessanta
giorni dalla trasmissione decorsi i quali si prescinde, viene approvato
dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
3. In deroga all’articolo 65, comma 1 bis, della
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 e successive modificazioni, il prezzo di cessione agli
assegnatari degli alloggi autorizzati alla vendita secondo il presente
articolo è pari al prezzo di mercato delle stesse unità
abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, così
ridotto:
a) del 45 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione
del canone, nell’area A) “Area di protezione” di cui
all’
articolo 18, comma 1, lettera A) della
legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni, alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata
in vigore della presente legge;
b) del 35 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione
del canone, nell’area B) “Area sociale” di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera B) della
legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
, alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore
della presente legge;
c) del 25 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione
del canone, nell’area C) “Area di decadenza” di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera C) della
legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
, alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore
della presente legge.
4. Le ATER ed i comuni procedono all’alienazione degli alloggi
inclusi nel piano straordinario di vendita secondo una delle seguenti
modalità da concordare con l’acquirente:
a) pagamento in unica soluzione;
b) pagamento immediato di una quota pari al 25 per cento del prezzo di
cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non
più di dieci anni ad un interesse pari al tasso legale, previa
iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
5. Le ATER ed i comuni formulano la proposta di vendita agli assegnatari,
i quali comunicano la propria accettazione entro il termine di
centottanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.
6. Restano ferme le vendite perfezionate dalle ATER e dai comuni alla
data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dei piani
di vendita autorizzati ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera
m), della
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.
7. Contestualmente alla presentazione del piano straordinario di vendita
di cui al comma 2, la Giunta regionale, trasmette al Consiglio un piano
strategico delle politiche della casa nel Veneto, contenente le misure e
gli indirizzi per incrementare l’offerta abitativa nelle sue varie
forme, le modalità di utilizzo dei proventi delle vendite
nonché le indicazioni per una riorganizzazione delle ATER, anche
alla luce degli esiti del piano straordinario di vendita. Il piano di
vendita assume la sua efficacia dopo l’approvazione da parte del
Consiglio regionale del piano di cui al presente comma.
8. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 65 della
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 e successive modificazioni.
Art. 7 - Modifiche alla
legge regionale 10
maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento
acustico” e disposizioni per il rilancio delle attività
economiche connesse al Distretto veneto della giostra.
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
legge regionale 10 maggio
1999, n. 21 , dopo le parole:
“di emissione” sono
inserite le seguenti:
“per lo svolgimento di attività
temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e
per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile”.
2. Dopo il comma 1 dell’
articolo 7 della
legge regionale 10 maggio 1999, n. 21
è inserito il seguente:
omissis (
4)
3. Il comma 3 dell’articolo 7 della
legge regionale 10 maggio 1999, n. 21
è abrogato.
4. Il comma 7 dell’articolo 7
della
legge
regionale 10 maggio 1999, n. 21 è sostituito dal seguente:
omissis (
5)
5. Il comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21
è abrogato.
6. Alla lettera a) del comma 3 dell’
articolo 8 della
legge regionale 10
maggio 1999, n. 21 le parole:
“da lire 200.000 a lire
1.000.000” sono sostituite dalle seguenti:
“da euro
300,00 a euro 900,00”.
7. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 8 della
legge regionale 10 maggio
1999, n. 21 le parole:
“da lire 1.000.000 a lire
2.000.000” sono sostituite dalle seguenti:
“da euro
1.000,00 a euro 3.000,00”.
8. Al fine della predisposizione di un piano particolareggiato per il
rilancio delle attività economiche connesse, riferite al Distretto
veneto della giostra, derivanti dagli effetti della semplificazione
amministrativa introdotta, la Giunta regionale è autorizzata ad
erogare a detto Distretto veneto della giostra, la somma di euro
30.000,00.
9. Agli oneri finanziari di cui al comma 8 del presente articolo, per
l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U227 “Attività a favore dello sviluppo
economico e dell’innovazione”.
Art. 8 - Fondo regionale di
rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio
immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari. (6) (7)
1. É istituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di
finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi,
destinato alla costruzione, ristrutturazione, acquisto arredi o ogni
tipologia di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato
destinato a servizi sociali e socio-sanitari.
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i soggetti
pubblici e privati di cui all’
articolo 128 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
3. Il fondo può essere integrato con somme versate da istituti di
credito, fondazioni bancarie, enti locali ovvero altri soggetti pubblici
e privati, sulla base di specifiche convenzioni.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare
che si esprime entro sessanta giorni decorsi i quali si prescinde,
determina le modalità di presentazione delle domande per
l’accesso al fondo e i criteri di erogazione delle somme a rimborso
e senza oneri per interessi, sulla base delle seguenti prescrizioni:
a) erogazione di somme in conto capitale sulla base di una convenzione
con i soggetti beneficiari che erogano servizi sociali e socio-sanitari,
che preveda specifici obblighi di garanzia ed eventuali altri accessori a
loro carico;
b) obbligo per i beneficiari degli interventi previsti dal presente
articolo a non mutare la destinazione degli immobili per la durata della
convenzione e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni previa
autorizzazione della Giunta regionale e, comunque sempre nel rispetto
delle destinazioni previste dal comma 1, salvo quanto previsto dal comma
5;
c) possibilità di prevedere la durata del finanziamento a rimborso
per un massimo di venticinque anni;
d) indicazione nell'autorizzazione all'esercizio delle strutture o nel
rinnovo di autorizzazione che l'opera è stata realizzata con il
contributo regionale;
e) corrispondenza alla previsione normativa di cui alla
legge regionale 16 agosto
2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
5. La Giunta regionale e la struttura regionale competente per i servizi
sociali svolgono attività di monitoraggio e controllo sullo stato di
attuazione degli interventi e in particolare sulla puntuale osservanza
delle clausole delle convenzioni previste al comma 4. In caso di
violazione della convenzione, fatto salvo specifico nullaosta da parte
della Giunta regionale, nel caso permanga l’interesse
socio-economico dell’operazione in essere, si fa valere la
garanzia, con la eventuale revoca dell’intervento e restituzione
della somma già erogata.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000.000,00 per l’esercizio 2011, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0154 “Interventi
strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” e
le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli
interventi vengono introitate nell’upb E0056 “Rimborso di
crediti da enti del settore pubblico” del bilancio di previsione
2011.
7. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’
articolo 36 della
legge regionale 30
gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2004” e successive modificazioni, sono abrogati;
fermo restando che per gli interventi già ammessi a finanziamento
regionale, per i quali è stato assunto l’impegno contabile
nella legge regionale di bilancio ai sensi dei predetti commi, la Giunta
regionale è autorizzata a dar seguito ai procedimenti già
approvati. (
8)
Art. 9 - Modifica
all’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”.
Art. 10 - Razionalizzazione e
riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto.
1. Al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti
strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le spese di
funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva
dell’attività gestionale degli enti strumentali, su cui si
esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni,
decorsi i quali si prescinde dal parere.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al
comma 1, adotta un disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli
enti strumentali.
2 bis. Nelle more dell’approvazione del disegno di legge di cui al
comma 2, al fine di ridurre le spese di funzionamento degli enti
strumentali regionali, gli organi collegiali e monocratici in carica
decadono dalla data di nomina dei commissari di cui al comma 2 ter.
(
10)
2 ter. Ai sensi dell’articolo 4 della
legge regionale 16 marzo 1979, n. 15
“Nuove norme per l’esercizio, in via provvisoria, delle
funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione” la
Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti di
cui al comma 2 bis, provvede alla nomina di commissari straordinari la
cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno,
rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della
scadenza del termine, ai quali compete, salvo che siano dipendenti
regionali, un compenso, a carico dell’ente strumentale
commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al
comma 3 dell’articolo 3 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e
successive modificazioni. (
11)
2 quater. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge che continuano ad
esercitare le loro funzioni fino alla scadenza dei relativi contratti.
(
12)
2 quinquies. L’organo di revisione contabile in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue
funzioni fino alla scadenza del relativo mandato. (
13)
Art. 11 - Modifiche alla
legge regionale 10
agosto 2001, n. 18 , “Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni
(Corecom)” e norme transitorie.
1. All’
articolo 2, comma 1, della
legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ,
dopo le parole
“è istituito” sono aggiunte le
seguenti parole:
“presso il Consiglio regionale”.
2. All’
articolo 3 della
legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole
“Il Comitato è composto dal
Presidente e da sei membri,
” sono sostituite dalle
parole
“Il Comitato è composto dal Presidente e da quattro
membri,
”;
b) al comma 2, le parole
“I sei membri” sono
sostituite dalle parole
“I quattro membri”;
c) al comma 4, le parole
“il Presidente della Giunta regionale
insedia il Comitato” sono sostituite dalle parole
“il
Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato”;
d) al comma 5, le parole
“il Presidente della Giunta
regionale” sono sostituite dalle parole
“il Presidente
del Consiglio regionale”.
3. All’articolo 14, comma 1, della
legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ,
le parole
“il Comitato presenta alla Giunta e al Consiglio
regionale” sono sostituite dalle parole
“il Comitato
presenta al Consiglio regionale”.
4. All’articolo 15 della
legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole
“La Giunta regionale è autorizzata
a definire, su proposta del Presidente del Comitato e d'intesa con
l'Autorità, i profili professionali e” sono sostituite
dalle parole
“L’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale è autorizzato a definire, su proposta del Presidente del
Comitato”;
b) al comma 4 le parole
“sono emanate dalla Giunta
regionale” sono sostituite dalle parole
“sono emanate
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”;
c) al comma 5 le parole
“previo assenso del Presidente della
Giunta regionale o di un suo delegato” sono sostituite dalle
parole
“previo assenso dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale”.
5. In sede di prima applicazione la struttura a servizio del Corecom, ivi
compresi i dirigenti, le posizioni organizzative e il personale in
servizio, sono assegnati al Consiglio regionale quale prima dotazione
organica della struttura medesima al fine di consentire la regolare
prosecuzione dell’attività del Corecom.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 3
della
legge
regionale 10 agosto 2001, n. 18 , come modificate dalla presente
legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Comitato successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre
disposizioni contenute nel presente articolo acquistano efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2012 ed entro i successivi sessanta giorni
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la
commissione consiliare competente, su proposta del Presidente del
Comitato può modificare la dotazione organica della struttura
operativa.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si
fa fronte, a decorrere dall’esercizio 2012, con le risorse allocate
nell’upb U0001 “Consiglio regionale”, che vengono
aumentate, riducendo contestualmente:
a) gli stanziamenti iscritti nell’upb U0011 “Attività di
informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini”
comprensivi del finanziamento statale per l’esercizio delle
funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
b) le risorse iscritte nelle pertinenti upb della Funzione Obiettivo
F0005 “Risorse Umane e Strumentali” necessarie per la
struttura e il personale assegnato al Corecom.
Art. 12 - Modifica
all’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”.
1. Al comma 1 dell’articolo 101 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
sono soppresse le parole
“, comma 1, lettere a) ed
e)”.
2. Dopo il comma 2 dell’
articolo 101 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (
14)
3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo si fa fronte mediante utilizzo:
a) delle risorse disponibili a valere sul fondo di rotazione di cui
all’articolo 101
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”,
ammontanti ad euro 30.000.000,00 con decorrenza immediata;
b) delle risorse finanziarie derivanti dai rimborsi dei prestiti sin qui
concessi nell’ambito dell’operatività del fondo di
rotazione di cui all’articolo 101
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ,
con decorrenza dalla data di incasso delle risorse medesime;
c) degli interessi attivi maturati dalle giacenze pertinenti il fondo di
rotazione di cui all’articolo 101
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
Art. 13 - Modifiche alla
legge regionale 3
aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale”” e all’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n.
46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.
Art. 14 - Modifica
all’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” e
successive modificazioni.
Art. 15 - Modifiche alla
legge regionale 27
novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in
materia di protezione civile” e successive modificazioni.
Art. 16 - Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio
immobiliare. (21) (22) (23) (24)
1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei settori strategici
della politica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a
predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di
proprietà della Regione del Veneto (
25) i quali non siano essenziali per l’esercizio delle
funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.
2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili
di proprietà degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi e/o
organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, sono sottoposti
al controllo e vigilanza della Giunta regionale secondo quanto previsto
dall’articolo 7 della
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
“Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo
sugli enti amministrativi regionali” o dalle disposizioni sul
controllo da parte dell’amministrazione regionale inserite nelle
rispettive leggi di settore. (
26)
2 bis. Le alienazioni di beni immobili di proprietà regionale in
favore di altri enti pubblici non economici per il perseguimento delle
finalità istituzionali di questi ultimi sono autorizzate dalla
Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare,
anche se non comprese nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui
al comma 1 e suoi successivi aggiornamenti. (
27)
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la
Giunta regionale presenta le linee del piano di cui al comma 1 alla
competente commissione consiliare che esprime un parere entro trenta
giorni. Il parere previsto dall’
articolo 7, comma 2
della
legge
regionale 10 agosto 2006, n. 18 deve essere espresso entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla trasmissione alla competente
Commissione consiliare della deliberazione di Giunta regionale di
adozione o aggiornamento del Piano. Decorso tale termine si prescinde dal
parere. (
28)
3 bis. La Giunta regionale è autorizzata, in ipotesi di conclusione
negativa dei procedimenti d’asta pubblica, a procedere alla
dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o
alienazione, mediante il ricorso alternativo a:
a) conferimento del bene a fondi immobiliari , nel rispetto della
normativa di settore;
b) trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo
dovuto, ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 recante tra l’altro, disposizioni in materia di
partenariato pubblico privato; (
29)
c) locazione di scopo, altrimenti denominata “rent to buy”,
ai sensi dell’articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n.
133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attività produttive.”, come convertito nella legge 11
novembre 2014, n. 164. (
30)
3 ter. Laddove il ricorso agli strumenti di cui al comma 3 bis non sia
possibile, la Giunta regionale, all’esito dell’istruttoria da
parte della struttura regionale competente per materia, potrà
autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior
prezzo di pronto realizzo. In tal caso il valore da porre a base del
conferimento nel caso di trattativa diretta non potrà essere
inferiore oltre il 25 per cento del valore attribuito allo stesso,
tramite perizia dì stima. (
31)
3 quater. Le perizie di stima degli immobili oggetto di valorizzazione
e/o alienazione e/o permuta e i loro aggiornamenti possono essere
affidati all’Agenzia del territorio o all’Agenzia del demanio
o a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno. (
32)
3 quinquies. Ad avvenuta approvazione del piano di cui al comma 1, gli
enti pubblici o soggetti privati possono, in relazione ai beni compresi
nel piano per i quali non sia ancora stata avviata una delle procedure di
alienazione ad evidenza pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta,
presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, avente
validità non inferiore a duecentoquaranta giorni, che è
sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui
al comma 3 quater, entro il termine di sessanta giorni dalla
presentazione della proposta medesima, avuto riguardo alla tipologia di
immobile e all’andamento del mercato. (
33)
3 sexies. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto
di cui al comma 3 quinquies risulti congruo, il medesimo costituirà
base d’asta ai fini dell’espletamento delle procedure ad
evidenza pubblica. Qualora il pubblico incanto sia andato deserto la
Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la
proposta irrevocabile d’acquisto. (
34)
4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia a quanto
previsto dall’articolo 7 della
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 .
4 bis. Nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione
amministrativa ed in conformità alle disposizioni previste per
l’amministrazione del patrimonio e della contabilità generale
dello Stato, la Giunta regionale provvede a disciplinare le procedure
concorsuali di vendita previste dal presente articolo, anche con
modalità telematiche, disciplinando, in particolare, le forme di
garanzia di cui al comma 3 quinquies, avuto riguardo alla natura ed al
valore dei beni da alienare. (
35)
4 ter. La Giunta regionale può permutare immobili di proprietà
regionale, anche non inclusi nel Piano di cui al presente articolo, con
altri immobili pubblici o privati quando la particolare situazione dei
beni renda la permuta conveniente in relazione a specifiche, contingenti
e/o indifferibili esigenze funzionali, alla specificità dei beni
permutati ed all’interesse pubblico dell’operazione. La
permuta è effettuata a trattativa diretta con il proprietario del
bene permutando.(
36)
5. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono
destinate prioritariamente al finanziamento degli interventi di
razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei
suoi organi, degli uffici operativi e della connessa logistica,
nonché per il finanziamento degli interventi di manutenzione
straordinaria del patrimonio immobiliare regionale. (
37)
6. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno studio di
fattibilità propedeutico alla redazione del piano di valorizzazione
e/o alienazione di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, quantificati
in euro 50.000,00 per il 2011, si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della
programmazione” del bilancio di previsione 2011.
Art. 17 - Studio
completamento idrovia Padova-Mare.
1. Al fine della salvaguardia e per il ripristino dell’equilibrio
idraulico e ambientale del territorio, la Giunta regionale è
autorizzata ad affidare la redazione di uno studio di fattibilità e
di un progetto di massima per il completamento dell’idrovia
Padova-Mare come canale navigabile ed invaso con funzioni idrauliche.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2011,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0102 “Studi
monitoraggio e controlli per la difesa del suolo” del bilancio di
previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.
Art. 18 - Modifica alla
legge regionale 4
marzo 2010, n. 16 “Interventi a favore delle persone con
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disposizioni in
materia di servizio sanitario regionale”.
Art. 19 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
SI OMETTONO GLI ALLEGATI
Note
(
1) Con sentenza n. 85/2012 (G.U.
1ª serie speciale n. 16/2012) la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e
15, commi 1 e 2, nella parte in cui, nel sostituire l’articolo 16,
comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58
(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile),
e nell’introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevede
che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile,
responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello
provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio
1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione
civile). La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 4, comma 1, per violazione dell’articolo 117,
primo comma, della Costituzione in quanto, vietando il rilascio di
autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio di impianti da
fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti per un
consistente lasso di tempo, contrasta con le norme internazionali e
comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia. La Corte
ha dichiarato, altresì, l’illegittimità costituzionale
parziale dell’articolo 15, commi 1 e 2, per violazione
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto le
disposizioni impugnate contrastano con il principio fondamentale in
materia di protezione civile espresso dall’articolo 14 della legge
n. 225/1992 e dall’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, che assegnano al prefetto la direzione unitaria
dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale.
(
2) Comma modificato da comma 2
art. 10 della
legge
regionale 23 dicembre 2022, n. 30 che ha inserito dopo le parole:
“contenzioso tributario” le seguenti: “, nonché da
ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito
dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi
dell’amministrazione finanziaria,”. La modifica introdotta,
con la quale è stato ampliato il campo di applicazione della
disciplina del riversamento diretto, da controllo fiscale sia di
addizionale regionale IRPEF, sia di IRAP, alla Regione dei proventi
derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle
dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione
giudiziale e contenzioso tributario, alla fattispecie del ravvedimento
operoso (totale o parziale) a seguito dell’attività di
controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione
finanziaria, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 206 del 2023 (G.U. - 1ª
Serie Speciale n. 48/2023) per violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario dello Stato e
quindi per interferenza con la competenza legislativa esclusiva statale.
(
3) Il comma 1
dell’articolo 4 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 85/2012 (G.U. 1ª serie speciale n.
16/2012).
(
4) Testo riportato
nell’articolo 7 comma 1 della
legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 .
(
5) Testo riportato
nell’articolo 7 comma 7 della
legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 .
(
6) Articolo abrogato da comma 1
art. 45
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 , fermo restando che per gli
interventi già ammessi a finanziamento regionale, per i quali è
stato assunto l’impegno contabile ai sensi del predetto articolo,
la Giunta regionale è autorizzata a dare seguito ai procedimenti
già approvati secondo le disposizioni del medesimo articolo 8. Vedi
per la nuova disciplina in materia di fondo regionale di rotazione per le
strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario quanto
previsto dall’art. 44 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
7) Ai sensi dell’art. 29
della
legge
regionale 2 aprile 2014, n. 11 per l’esercizio 2014 le risorse
di cui al Fondo regionale di rotazione per la costruzione e
ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e
socio-sanitari sono destinate agli interventi con gestione innovativa,
secondo la lettera B) della deliberazione della Giunta regionale n. 1509
del 20 settembre 2011 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto n. 75 del 7 ottobre 2011.
(
8) Comma così modificato da
comma 1 art. 28
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che
ha inserito alla fine la frase “; fermo restando che per gli
interventi già ammessi a finanziamento regionale, per i quali è
stato assunto l’impegno contabile nella legge regionale di bilancio
ai sensi dei predetti commi, la Giunta regionale è autorizzata a dar
seguito ai procedimenti già approvati”.
(
9) Testo riportato
nell’articolo 9 della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
(
10) Comma aggiunto da comma 1
art. 1
legge
regionale 18 settembre 2015, n. 16 .
(
11) Comma aggiunto da comma 1
art. 1
legge
regionale 18 settembre 2015, n. 16 .
(
12) Comma aggiunto da comma 1
art. 1
legge
regionale 18 settembre 2015, n. 16 .
(
13) Comma aggiunto da comma 1
art. 1
legge
regionale 18 settembre 2015, n. 16 .
(
14) Testo riportato
nell’articolo 101 della
legge regionale 4 novembre 2001, n. 33 .
(
15) Comma abrogato da comma
1, art. 1 della
legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 .
(
16) Testo riportato
nell’articolo 1 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 46
.
(
17) Testo riportato
nell’articolo 39 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(
18) Testo riportato
nell’articolo 39 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(
19) Testo riportato
nell’articolo 39 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(
20) Articolo abrogato da
lett. e) comma 2 articolo 32 della
legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 .
(
21) Ai sensi del comma 2
dell’articolo 26 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“L’inserimento degli immobili nel Piano di valorizzazione e/o
alienazione, di cui all’articolo 16 della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e
ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, nel rispetto della
disciplina procedimentale dell’articolo 35, comma 3, della
legge regionale 16
febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2010”.”
(
22) Vedi anche quanto
previsto dall’articolo 25 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
che così prevede:
“Art. 25 - Razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta
regionale, dei suoi organi e degli uffici operativi
dell’amministrazione.
1. La Regione del Veneto, in attuazione delle finalità previste
dall’articolo 2 commi 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, dal
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012,
n. 135 e dalla
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 ,
intende proseguire nella politica di ottimizzazione degli spazi
attualmente occupati ad uso ufficio e per attività istituzionali.
2. L’accorpamento degli uffici regionali ed il riuso razionale
degli spazi costituiscono azioni prioritarie in materia.
3. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a disporre tutti gli
atti e provvedimenti necessari al raggiungimento di tale obiettivo, anche
mediante la dismissione di immobili di proprietà utilizzati ad uso
istituzionale e la cessazione dei rapporti di locazione passiva in
essere.
4. Le dismissioni e cessazioni di cui al comma 3 sono finalizzate anche
alla razionalizzazione dei locali ospitanti il Presidente della Regione
del Veneto, della Giunta regionale, nonché degli uffici operativi
dell’amministrazione regionale e al loro accorpamento presso i
compendi immobiliari di proprietà ubicati in prossimità della
Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia.”.
(
23) Vedi anche quanto
disposto dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 20
legge regionale 29 dicembre
2017, n. 45 .
(
24) Ai sensi
dell’articolo 27 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
le disposizioni di cui all’articolo 16 della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
così come modificato dall’articolo 26 della
legge regionale 30 dicembre
2016, n. 30 , si applicano a tutti gli enti e/o aziende indicati
dall’articolo 16 della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, ad
esclusione delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
(
25) Comma modificato da lett.
a) comma 1 art. 12
legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 che
ha soppresso le parole: “e degli enti, aziende e/o organismi,
comunque denominati, strumentali o dipendenti,”.
(
26) Comma sostituito da lett.
b) comma 1 art. 12
legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 .
(
27) Comma inserito da lett.
c) comma 1 art. 16
legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 .
(
28) Comma modificato da
lett.) a comma 1 art. 26 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
che ha sostituito il secondo periodo.
(
29) Comma inserito da lett.
b) comma 1 art. 26 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
30) Lettera aggiunta da lett.
a) comma 1 art. 51
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
31) Comma inserito da lett.
b) comma 1 art. 26 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
32) Comma modificato da lett.
c) comma 1 art. 51
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha inserito dopo le parole “e/o alienazione” le parole
“e/o permuta”.
. In precedenza inserito da lett. b) comma 1 art. 26 della
legge regionale 30 dicembre
2016, n. 30 .
(
33) Comma aggiunto da lett.
b) comma 1 art. 51
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
34) Comma aggiunto da lett.
b) comma 1 art. 51
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
35) Comma aggiunto da lett.
c) comma 1 art. 51
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
36) Comma aggiunto da lett.
c) comma 1 art. 51
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
37) Comma sostituito da comma
1 art. 15 16 maggio 2019, n. 15.
(
38) Testo riportato
nell’articolo 8 della
legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
(BUR n. 23-1/2011)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2011 (1)
-
-
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
-
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
-
Art. 3 - Riversamento diretto dei
proventi dell’addizionale regionale al reddito delle persone
fisiche derivanti da controllo fiscale.
-
Art. 4 - Disposizioni transitorie
in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti di
produzione alimentati da biomassa e a biogas e bioliquidi e oneri
istruttori in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili”.
-
Art. 5 - Iniziative
nell’ambito dell’edilizia agevolata.
-
Art. 6 - Misure straordinarie per
la valorizzazione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico
- Piano straordinario di vendita di alloggi delle aziende
territoriali per l'edilizia residenziale e dei comuni.
-
Art. 7 - Modifiche alla
legge
regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di
inquinamento acustico” e disposizioni per il rilancio delle
attività economiche connesse al Distretto veneto della
giostra.
-
Art. 8 - Fondo regionale di
rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio
immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari. (6)
(7)
-
Art. 9 - Modifica
all’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n.
11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2010”.
-
Art. 10 - Razionalizzazione e
riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto.
-
Art. 11 - Modifiche alla
legge
regionale 10 agosto 2001, n. 18 , “Istituzione,
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
comunicazioni (Corecom)” e norme transitorie.
-
Art. 12 - Modifica
all’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”.
-
Art. 13 - Modifiche alla
legge
regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia
di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4
della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed
organizzazione del trasporto pubblico locale”” e
all’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n.
46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.
-
Art. 14 - Modifica
all’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n.
1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2008” e successive modificazioni.
-
Art. 15 - Modifiche alla
legge
regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli
interventi regionali in materia di protezione civile” e
successive modificazioni.
-
Art. 16 - Piano di
valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. (21)
(22) (23) (24)
-
Art. 17 - Studio completamento
idrovia Padova-Mare.
-
Art. 18 - Modifica alla
legge
regionale 4 marzo 2010, n. 16 “Interventi a favore delle
persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e
disposizioni in materia di servizio sanitario regionale”.
-
Art. 19 - Dichiarazione
d’urgenza.