Legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 (BUR n. 67/1999)
Legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 (BUR n. 67/1999) [sommario] [RTF]
REALIZZAZIONE DI UN AUTODROMO NELLA REGIONE VENETO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione Veneto, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 4 del proprio Statuto, riconoscendo la pratica dello
sport come importante momento di crescita individuale e di aggregazione
sociale, garantisce la fruibilità in ambito regionale di una
struttura su pista specificamente dedicata alla pratica
dell’automobilismo e del motociclismo agonistico.
Art. 2 - Studio di
fattibilità.
1. Per le finalità di cui
all’articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata per il
tramite della Veneto Sviluppo S.p.A., a procedere ad uno studio di
fattibilità per l’individuazione del sito più idoneo alla
realizzazione di un autodromo regionale dello sviluppo minimo di 3500
metri. (
1)
2. Al fine di verificare la disponibilità delle
amministrazioni comunali interessate alla ubicazione
dell’autodromo, la Giunta regionale attua idonea azione di
informazione, prevedendo un termine non inferiore a due mesi per la
formulazione di proposte.
3. Lo studio di cui al comma 1 deve altresì accertare la
possibilità di collegare in modo funzionale l’autodromo con
apposite strutture dedicate alle attività di prove e collaudi,
nonché di intrattenimento nel settore motoristico e di ricerca nel
campo della sicurezza stradale.
Art. 3 - Promozione e
partecipazione della Regione alla realizzazione dell’autodromo.
1. La Giunta regionale promuove, per
tramite della Veneto Sviluppo S.p.A. e secondo le norme di diritto
privato, la costituzione di una società fra enti pubblici e privati
denominata "Società Autodromo del Veneto S.p.A." per la
progettazione, la realizzazione e la gestione dell'intervento denominato
"Autodromo del Veneto", con una quota di partecipazione fino a euro
1.549.370,70. La società così costituita opererà come
soggetto privato per il perseguimento dell'obiettivo di interesse
pubblico oggetto della presente legge.
2. L'intervento di interesse pubblico denominato "Autodromo del Veneto"
sarà realizzato nell'area appositamente individuata dalla
pianificazione urbanistica come zona speciale "F", all'interno della
quale saranno altresì localizzate le strutture connesse e
complementari di intrattenimento, espositive, di ricerca, di servizio,
turistico ricettive, produttive nonché commerciali al dettaglio di
completamento, che potranno essere autorizzate alla Società
Autodromo del Veneto S.p.A. di cui al comma 1, dalla Giunta regionale in
deroga agli obiettivi di sviluppo e ai limiti dimensionali della grande
distribuzione di vendita stabiliti dalla normativa regionale sul
commercio. (
2)
Art. 4 - Norma
finanziaria.
Note
(
3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO