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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 (BUR n. 134/2004)
Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 (BUR n. 134/2004) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA -
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI DIRITTI UMANI,
TURISMO E SPORT
CAPO I - Modifiche in materia di
diritti umani
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33
“Master europeo in diritti umani e democratizzazione”.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33
“Master Europeo in Diritti umani e Democratizzazione”.
Art. 3 - Disposizione
transitoria.
1. Ai procedimenti amministrativi relativi alla legge regionale 28 dicembre 1998, n.
33 , in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano le norme in vigore alla data in cui hanno avuto inizio.
CAPO II - Disposizioni in materia
di turismo
Art. 4 - Disposizioni in
materia di strutture ricettive non soggette a classificazione e modifica
dell'articolo 27 e dell'articolo 38 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
"Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
1. Al comma 5 dell' articolo 27 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ,
le parole "comunica alla provincia competente" sono sostituite con
le parole "può comunicare alla provincia competente" e al
comma 1 dell' articolo 38 sono soppresse le parole: "e delle strutture
ricettive extra alberghiere non soggette a classificazione".
Art. 5 - Disposizioni in
materia di piani degli arenili e modifica dell'articolo 47 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo".
Art. 6 - Disposizioni in
materia di stabilimenti balneari e modifica dell'articolo 59 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo".
1. Alla fine del comma 2 dell' articolo 59 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ,
sono aggiunte le seguenti parole "È consentita una ulteriore
comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo, per la
variazione di prezzi e servizi che si intendano applicare e fornire a
valere dal 1° maggio dello stesso anno.".
Art. 7 - Disposizioni in
materia di agenzie di viaggio e modifica dell’articolo 66 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo".
Art. 8 - Disposizioni
transitorie in materia di classificazione di strutture ricettive e
modifica dell'articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
"Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
Art. 9 - Disposizioni in
materia di classificazione di strutture ricettive e modifica
dell’articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
"Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
1. Al comma 5, dell' articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le
parole "fino al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti
"fino al 31 dicembre 2005".
2. Al comma 5, dell' articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
sono aggiunte, in fine, le parole: "qualora le suddette
classificazioni non siano già state sostituite dalla nuova
classificazione ai sensi del comma 6".
3. Al comma 6, dell' articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le
parole "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti
"entro il 31 dicembre 2005".
4. Al comma 6, dell' articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le
parole "valevole per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre
2007" sono sostituite dalle seguenti: "valevole sino al 31
dicembre 2007".
Art. 10 - Modifica alla
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo".
CAPO III - Disposizioni in materia
di sport
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12
“Norme in materia di sport e tempo libero”.
Art. 13 - Modifica alla
legge regionale 30
luglio 1999, n. 27 "Realizzazione di un autodromo nella Regione
Veneto".
Art. 14 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
( 1) Comma riportato al comma 1
dell’art. 2 legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 .
( 2) Comma riportato al comma 4
dell’art. 2 legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 .
( 3) Comma riportato al comma 1
dell’art. 3 legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 .
( 4) Comma riportato
all’art. 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 5) Articolo riportato dopo
l’art. 93 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 6) Articolo abrogato da lettera
s), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 7) Articolo abrogato da lettera
s), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 8) Articolo riportato
all’art. 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 .
SOMMARIO
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