Legge regionale 9 settembre 1999, n. 41 (BUR n. 79/1999)
Legge regionale 9 settembre 1999, n. 41 (BUR n. 79/1999) [sommario] [RTF]
CONTRIBUTI A FAVORE DEI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DOMESTICO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione Veneto, al fine di assicurare il soddisfacimento
delle primarie esigenze di vita, contribuisce alle spese di riscaldamento
sostenute da nuclei familiari economicamente e socialmente deboli in
presenza di anziani o bambini o portatori di handicap.
Art. 2 - Soggetti
beneficiari.
1. I beneficiari dei contributi sono individuati dai Comuni fra i
soggetti che non siano titolari di redditi propri superiori ai quindici
milioni di lire annui qualora vivano da soli ovvero non appartengano ad
un nucleo familiare che disponga di un reddito annuo complessivo
superiore ai trenta milioni di lire.
2. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la Commissione
consiliare competente, a modificare per gli anni successivi i tetti di
reddito indicati al comma 1. (
1)
Art. 3 - Entità dei
contributi.
1. I contributi sono erogati dai comuni singoli o associati, per
la stagione invernale 1999-2000, nella misura massima di lire
quattrocentomila per ogni soggetto o nucleo familiare come definiti dagli
articoli 1 e 2, secondo modalità e termini che sono individuati con
deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4 - Riparto dei
fondi.
1. La struttura regionale competente trasferisce ai comuni singoli
o associati i contributi previsti dalla presente legge entro il termine
stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui
all’articolo 3.
Art. 5 - Norma finanziaria.
(2)
Art. 6 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Per mero errore materiale nel
testo pubblicato nel BUR i commi compaiono come commi 2 e 3.
(
3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO