Legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 (BUR n. 79/1999)
Legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 (BUR n. 79/1999) [sommario] [RTF]
DETERMINAZIONE DEL COSTO TEORICO BASE DI COSTRUZIONE E APPROVAZIONE
DELLE TABELLE PARAMETRICHE NONCHÉ DELLA CONVENZIONE TIPO PER
L’EDILIZIA CONVENZIONATA
Art. 1 - Convenzione - tipo e
relative tabelle parametriche.
1. In
attuazione
dell’articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme
per la edificabilità dei suoli, la Regione del Veneto con la
presente legge approva:
a) la convenzione tipo di cui all’
allegato A, relativa agli interventi di nuova
edificazione;
b) la convenzione tipo di cui
all’
allegato B,
relativa agli interventi su edifici esistenti;
c) le tabelle parametriche 1, 2 e 3
di cui all’
allegato
C con relative note.
2. Gli allegati previsti dal
comma 1 possono essere modificati con delibera del Consiglio regionale.
3. I comuni si uniformano alle convenzioni tipo di cui agli
allegati A e
B della presente legge nel
deliberare gli schemi delle singole convenzioni o per la sottoscrizione
degli atti unilaterali d'obbligo, ai sensi dell'articolo 8 della legge
n.10/1977.
Art. 2 - Determinazione del
costo teorico base di costruzione.
1. Per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi di
nuova edificazione, realizzati ai sensi della convenzione tipo di cui
all'
allegato A, si
considera quale costo teorico base di costruzione, cui applicare i
coefficienti ed i parametri previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 dell'
allegato C, la somma di lire
1.350.000 al metro quadro di superficie complessiva.
2. Nel caso di interventi su edifici esistenti realizzati ai sensi
della convenzione tipo di cui all’
allegato B, il costo di costruzione cui applicare i
coefficienti ed i parametri previsti dalle tabelle 1, 2 e 3
dell’
allegato C,
è determinato in relazione al costo degli interventi stessi
così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per
ottenere la concessione.
3. Ai fini delle determinazione della superficie complessiva
valgono le seguenti definizioni:
a) per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento
degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni,
delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre. La
superficie della scala interna ai vari piani degli alloggi dislocati a
più livelli viene computata nella sua proiezione orizzontale;
b) per superficie non residenziale si intende la superficie, misurata al
netto dei muri perimetrali e di quelli interni, risultante dalla somma
delle superfici di pertinenza degli alloggi, quali: logge, balconi,
cantinole e soffitte, e di quelle di pertinenza dell’organismo
abitativo, quali: androni d’ingresso, porticati liberi, volumi
tecnici, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio della
residenza;
c) per superficie parcheggi si intende la superficie da destinare ad
autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo
abitativo comprensiva degli spazi di manovra coperti.
4. La superficie complessiva di cui al comma 1, è costituita:
a) dalla superficie utile abitabile aumentata del 60 per cento della
somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi per
gli interventi di nuova costruzione;
b) dalla superficie utile abitabile aumentata del 70 per cento della
somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi per
gli interventi di recupero.
5. Il costo teorico base di costruzione indicato dal comma 1,
è adeguato dal comune annualmente ed autonomamente sulla base della
variazione dei costi di costruzione rilevata dall'Istituto Nazionale di
Statistica. Tale variazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione a cura della Direzione Regionale competente.
6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
Consiliare, può adeguare il costo teorico base di costruzione di cui
al comma 1.
Art. 3 - Ambito di
applicazione della convenzione tipo di cui all'allegato A.
1. Oltre a quanto previsto dall’
articolo 1, comma 1 per le
convenzioni di cui all’articolo 7 della legge n. 10/1977, alla
convenzione tipo di cui all'
allegato A devono uniformarsi le convenzioni comunali anche
nei casi previsti:
a) dall'articolo 35, comma tredicesimo, della legge 22 ottobre 1971, n.
865, come modificato dall'articolo 3, comma 63, della l. 23 dicembre
1996, n. 662, per interventi su aree concesse in proprietà e
localizzati all'interno dei piani di zona per l'edilizia economica e
popolare (PEEP) o all’interno di aree delimitate ai sensi
dell'articolo 51, della legge n. 865 del 1971. I termini di inizio e
ultimazione dei lavori coincidono con quelli previsti dalla concessione
edilizia.
b) dall'articolo 22, comma 2, della legge. 17 febbraio 1992, n. 179, come
modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 30 aprile 1999, n. 136,
per i programmi di edilizia convenzionata localizzati in aree esterne ai
piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive
modificazioni, o in aree esterne alle perimetrazioni previste
dall'articolo 51 della legge n. 865 del 1971;
c) dall'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
esclusione delle disposizioni della convenzione tipo stessa, concernenti
l’esonero dalla quota del costo di costruzione, gli interventi di
urbanizzazione, l’esonero degli oneri di urbanizzazione e il
diritto di prelazione.
2. Alla stessa convenzione tipo di cui all'
allegato A, devono uniformarsi,
ove previste, le convenzioni comunali per gli interventi concessi su aree
di proprietà comunale anche se localizzati in aree non ricomprese
nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP);
3. La convenzione - tipo di cui all'allegato A può
altresì essere utilizzata per interventi su aree di proprietà
da convenzionare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 179
del 1992, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 aprile
1999, n.136; in tale ipotesi i comuni provvedono ad integrare la
convenzione con le previsioni di cui all'articolo 8 della legge n.179 del
1992, come modificato dall'articolo 1, della legge n.136 del 1999.
Art. - 4 Modalità di
esercizio del diritto di prelazione.
1. Il comune può esercitare il diritto di prelazione sugli
alloggi cui si applicano le convenzioni tipo previste dalla presente
legge:
a) solo in presenza di giustificati motivi di eccezionale gravità
definiti sulla base di criteri predeterminati dal comune medesimo;
b) senza i limiti previsti dalla lett. a) per gli immobili realizzati su
aree di proprietà comunale o per gli immobili provenienti dalla
proprietà comunale o di altro ente pubblico.
2. In sede di prima cessione, sono sottratti dall'esercizio del
diritto di prelazione gli alloggi costruiti dalla cooperative edilizie di
abitazione per l'assegnazione ai propri soci.
3. La cessione in proprietà, ai sensi dell'articolo 31, commi
45 e seguenti, della legge n. 448 del 1998, delle aree già concesse
in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della
legge n. 865 del 1971, estingue il diritto di prelazione del comune.
Art. - 5 Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
CONVENZIONE TIPO
ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 10/77
per interventi di nuova edificazione
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI____________ PROVINCIA DI ____________
Tra il sig. __________________ che agisce in atto nella sua qualità
di Sindaco, legale rappresentante del Comune (o di funzionario),
all’uopo autorizzato con deliberazione ____________ n. _____ in
data _____________ esecutiva a tutti gli effetti;
e il Signor ________________ che agisce in atto nella sua qualità di
__________________ (ovvero di legale rappresentate della ditta
_______________ all’uopo autorizzato con deliberazione
dell’Assemblea o di Consiglio di Amministrazione in data
___________), che nel prosieguo dell’atto verrà denominata per
brevità “ditta concessionaria”:
premesso che:
la L. 28 gennaio 1977, n. 10 e la legge regionale di attuazione
stabiliscono modalità e criteri per la realizzazione di interventi
di edilizia convenzionata;
la ditta concessionaria ha presentato istanza al Comune per ottenere la
concessione del diritto a costruire su un’area di cui è
proprietaria o legittimamente titolata;
la ditta concessionaria, intendendo avvalersi della possibilità di
esonero dal pagamento della parte del contributo per il rilascio della
concessione a costruire commisurata al costo di costruzione, si è
dichiarata disposta a impegnarsi ad applicare prezzi di vendita e canoni
di locazione convenzionati;
la ditta concessionaria, intendendo avvalersi della possibilità di
esonero dal pagamento della parte del contributo per il rilascio della
concessione a costruire commisurata all’incidenza delle spese
tabellari di urbanizzazione, si è dichiarata disposta ad eseguire
direttamente le opere di urbanizzazione; fatto salvo il pagamento della
differenza tra l’importo minimo stabilito dal Comune per la zona in
cui si realizza la costruzione e il costo delle opere che verranno
eseguite dalla ditta concessionaria;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1) Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi
La ditta concessionaria, che intende ottenere la concessione per
realizzare sull’area descritta in censo al Foglio __________
mappali ____________ della superficie di mq. ___________ circa,
evidenziata con perimetro di colore _______ nella planimetria allegata al
presente atto per formarne parte contestuale ed integrante, un programma
edilizio, che prevede la costruzione di n. ____________ fabbricati ad uso
abitazione, in conformità al progetto acquisito agli atti del Comune
al n. ___________ di protocollo generale in data _______, che rispetta le
previsioni del vigente strumento urbanistico generale e di eventuali
piani attuativi che dichiara di essere proprietaria (ovvero
legittimamente titolata), dell’area sopradescritta, si impegna a
destinare le erigende costruzioni ad abitazioni.
Tali abitazioni corrispondono, per caratteristiche e limiti di superficie
complessiva a quelli realizzati in regime di edilizia residenziale
agevolata.
Tali costruzioni hanno le caratteristiche tipologiche e costruttive
risultanti dall’allegata relazione tecnica Sub. _____________*1)
*Sono da specificare dettagliatamente nella convenzione le
caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi, così come
individuate nel progetto per cui è richiesta la concessione. Si
tenga conto che la tipologia costruttiva può riguardare edifici a
torre, in linea, a schiera o unifamiliari. Gli alloggi devono essere
compresi tra le classi dalla prima alla decima previste dall’art. 8
del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo
di costruzione di nuovi edifici. Deve altresì essere prevista
l’utilizzazione totale della volumetria consentita dalla normativa
urbanistica con la tolleranza in meno fino al 20 per cento.
Art. 2) Determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazione
La ditta concessionaria si impegna ad applicare prezzi di cessione e
canoni di locazione degli alloggi in conformità agli articoli
seguenti.
Art. 3) Prezzo di prima cessione
Il prezzo medio di prima cessione degli alloggi da costruire, riferito al
_________ non potrà, per metro quadrato di superficie complessiva
superare le L. _________.
Tale prezzo è determinato secondo le modalità stabilite dalla
legge regionale ed in particolare secondo le tabelle 1, 2 e 3
dell’allegato C di cui alla legge regionale ............, ai fini
del convenzionamento (art. 7 della Legge 28/01/1977 n. 10).
Il prezzo effettivo potrà variare in più o in meno in funzione
del piano, degli affacci, dell’esposizione e delle proprietà
di eventuali aree scoperte, fermo restando che a livello complessivo
dell’intervento il prezzo medio non potrà superare
l’importo di cui al primo comma del presente articolo.
Per superficie complessiva, ai fini della presente convenzione, si
intende quella definita dall’art. 2 della L.R. ........... ,
concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici.
Art. 4) Variazione dei prezzi (1)
E’ consentita la variazione del prezzo di prima cessione degli
alloggi con l’applicazione delle variazioni dell’indice
nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
intervenute tra il momento di stipula della presente convenzione e la
data del rogito notarile.
Art. 5) Aggiornamento dei prezzi (2)
In caso di cessione successiva il prezzo degli alloggi, aggiornato su
base ISTAT dalla data del rogito notarile di prima cessione, dovrà
tenere conto della percentuale di deprezzamento stabilita dalla seguente
tabella:
da 0 a 5 anni 0%
oltre 5 e fino a 10 anni 0,2% all’anno
oltre 10 e fino a 20 anni 0,3% all’anno
oltre 20 e fino a 30 anni 0,5% all’anno
Art. 6) Canone di locazione
Il canone di locazione è pari al 4,5% del prezzo di cessione e
potrà essere rivisto ogni qualvolta la variazione dell’indice
di cui all’art. 5 superi il 5%, rispetto alla data di inizio della
locazione o rispetto alla data in cui è stata effettuata la
precedente revisione del canone.
Le spese condominiali sono liquidate a parte.
Art. 7) Esonero dalla quota del costo di costruzione
In corrispondenza degli impegni assunti con i precedenti artt. 3-4-5 e 6
il Comune esonera la ditta concessionaria dal pagamento della parte del
contributo per il rilascio della concessione a costruire commisurata al
costo di costruzione.
Art. 8) Interventi di urbanizzazione
La ditta concessionaria si impegna a eseguire direttamente le seguenti
opere di urbanizzazione primaria, in conformità alla planimetria e
al capitolato speciale che vengono allegati alla presente convenzione per
formarne parte contestuale e integrante:
a) strade e parcheggi mq. _______
b)marciapiedi mq. _______
c) verde attrezzato mq. _______
d) rete fognaria m. _______
e) rete di acquedotto m. _______
f) illuminazione n. _________ punti luce
La ditta concessionaria si impegna a realizzare le seguenti opere di
urbanizzazione secondaria di cui alla/e lettera/e __________ del secondo
comma dell’articolo 4 della legge 29/09/1964 n. 847 in
conformità ai progetti e al capitolato speciale che vengono allegati
alla presente convenzione per formarne parte contestuale e
integrante:______________________________
ovvero si impegna a corrispondere L. _______ quale incidenza del costo di
realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
La ditta concessionaria si impegna a corrispondere L. ______ quale
conguaglio tra gli importi dovuti per l’incidenza delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria come determinati con deliberazione
del Consiglio Comunale n. ___ del ________ e quelli relativi alle opere
di urbanizzazione che verranno realizzate direttamente dalla ditta
concessionaria.
Tutte le opere saranno eseguite entro anni ______ dalla data della
presente convenzione e comunque ultimate entro il termine fissato per
l’ultimazione dei lavori di costruzione del programma residenziale.
A conclusione dei lavori le opere di urbanizzazione eseguite dalla
concessionaria verranno trasferite al Comune a seguito del collaudo
favorevole, contestulamente all’area in cui sono localizzate
(qualora non sia già di proprietà del Comune e con separato
atto traslativo se l’area non è già del Comune).
La ditta concessionaria ha presentato garanzia fidejussoria
dell’importo di L. ________ con lettera fidejussoria di (idoneo
istituto bancario o assicurativo).
Art. 9) Esonero dagli oneri di urbanizzazione
In corrispondenza degli impegni assunti con il precedente art. 8, il
Comune esonera la ditta concessionaria dal pagamento della parte di
contributo per il rilascio della concessione a costruire commisurata
all’incidenza delle opere di urbanizzazione.
Art. 10) Destinatari degli impegni
Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione impegnano
oltre alla ditta concessionaria, anche i successori e aventi causa nella
proprietà dei fabbricati e degli alloggi e pertanto saranno
trascritti nei Registri Immobiliari.
I patti che stabiliscono prezzi di cessione e canoni di locazione
superiori a quelli suindicati sono nulli per la quota eccedente.
La nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne
abbia interesse.
Art. 11) Diritto di prelazione
Il Comune entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della ditta
concessionaria delle proposte di cessione, può esercitare il diritto
di prelazione su tutto il complesso o per una parte significativa di esso
(tutti gli alloggi di un vano scala ecc.), per il conseguimento di
obiettivi sociali. Il Comune potrà esercitare tale diritto di
prelazione nei successivi 60 giorni. L’autorizzazione alla vendita
si intende automaticamente concessa decorso infruttuosamente tale
termine.
Sono sottratti dall’esercizio del diritto gli alloggi costruiti
dalle cooperative edilizie di abitazione per l’assegnazione ai
propri soci.
Art. 12) Sanzioni a carico del concessionario inadempiente
Il concessionario deve fornire idonea garanzia fidejussoria degli
obblighi convenzionali. Nel caso in cui il Comune accerti violazioni
delle norme relative ai contratti e in particolare di quelle concernenti
il prezzo di cessione o il canone di locazione, il concessionario è
tenuto al pagamento del contributo di cui all'art. 6 della L. 28 gennaio
1977, n.10, nonché dell'importo corrispondente alla diminuzione
ottenuta ai sensi del secondo comma dell'art. 84 della
L.R. 27 giugno 1985, n.
61 concernente nuove norme per l'assetto e l'uso del territorio,
della parte del contributo per il rilascio della concessione a costruire
commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione, più gli
eventuali interessi di mora, in proporzione agli alloggi ceduti o locati
in difformità.
Restano ferme le sanzioni previste dall’art. 31 della L. 17 agosto
1942 n. 1150 e dalla legge 10/77 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 13) Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico
della ditta concessionaria.
Si invocano le agevolazioni fiscali in materia di edilizia convenzionata
ed economica e popolare previste dalla normativa vigente.
Art. 14) Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità per anni ________________
ALLEGATO B
(previsto dall’
articolo 1, comma 1, lett. b)
CONVENZIONE - TIPO
ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 10/77
per interventi di recupero
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI____________ PROVINCIA DI ____________
Tra il sig. __________________ che agisce in atto nella sua qualità
di Sindaco, legale rappresentante del Comune (o di funzionario),
all’uopo autorizzato con deliberazione ______________ n. _____ in
data _____________ esecutiva a tutti gli effetti;
e il Signor ________________ che agisce in atto nella sua qualità di
__________________ (ovvero di legale rappresentate della ditta
_______________ all’uopo autorizzato con deliberazione
dell’Assemblea o del consiglio di Amministrazione in data
___________), che nel prosieguo dell’atto verrà denominata per
brevità “ditta concessionaria”:
premesso che:
la L. 28 gennaio 1977, n. 10 e la legge regionale di attuazione
stabiliscono modalità e criteri per la realizzazione di interventi
di edilizia convenzionata;
la ditta concessionaria ha presentato al Comune istanza di concessione
edilizia per interventi di (ristrutturazione edilizia e/o urbanistica di
cui alle lettere d) ed e) art. 31 L. 457/78) su immobile di cui è
proprietaria o legittimamente titolata;
la ditta concessionaria, intendendo avvalersi della possibilità di
esonero dal pagamento della parte del contributo per il rilascio della
concessione a costruire commisurata al costo di costruzione, si è
dichiarata disposta a impegnarsi ad applicare prezzi di vendita e canoni
di locazione convenzionati;
la ditta concessionaria, intendendo avvalersi della possibilità di
esonero dal pagamento della parte del contributo per il rilascio della
concessione di cui sopra relativa agli oneri tabellari di urbanizzazione,
ove dovuti, si è dichiarata disposta ad eseguire direttamente le
opere o permutarle con equivalenti cessioni di aree esterne anche non
contigue, ma comunque funzionali all’intervento, fatto salvo il
pagamento della differenza tra l’importo minimo stabilito dal
Comune per la zona in cui si realizza l’intervento di recupero e il
costo delle opere che verranno eseguite dalla ditta concessionaria;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1) Descrizione delle caratteristiche tipologiche e costruttive
degli alloggi
La ditta concessionaria, si impegna a destinare all’uso abitativo
le costruzioni oggetto dell’intervento da realizzare
sull’immobile o sugli immobili sito/i in __________ catastalmente
censito/i al Catasto di cui è proprietaria o legittimamente titolata
in conformità alla destinazione prevista dai vigenti strumenti
urbanistici e al progetto allegato all’istanza di concessione
edilizia presentata in data _________ protocollo n. ________.
Tali costruzioni hanno le caratteristiche tipologiche e costruttive
risultanti dall’allegata relazione tecnica Sub._________
L’area di intervento risulta evidenziata con perimetro di colore
___________ nella planimetria allegata al presente atto sub. ________ per
formarne parte contestuale ed integrante. *1)
*Sono da specificare dettagliatamente nella convenzione le
caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi, così come
individuate nel progetto per cui è richiesta la concessione. Si
tenga conto che la tipologia costruttiva può riguardare edifici a
torre, in linea, a schiera o unifamiliari. Gli alloggi devono essere
compresi tra le classi dalla prima alla decima previste dall’art. 8
del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo
di costruzione di nuovi edifici. Deve altresì essere prevista
l’utilizzazione totale della volumetria consentita dalla normativa
urbanistica con la tolleranza in meno fino al 20 per cento.
Art. 2) Determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazione
La ditta concessionaria si impegna ad applicare prezzi di cessione e
canoni di locazione degli alloggi in conformità agli articoli
seguenti.
Art. 3) Prezzo di prima cessione
Il prezzo medio di prima cessione degli alloggi da recuperare riferito al
________ non potrà, per metro quadrato di superficie complessiva
superare le L. _____________ .
Tale prezzo è determinato secondo le modalità stabilite dalla
legge regionale ed in particolare secondo le tabelle 1, 2 e 3
dell’allegato C di cui alla legge regionale ............ai fini del
convenzionamento per gli interventi di recupero (artt. 7, 8 della Legge
28/01/1977, n. 10).
Il prezzo effettivo potrà variare in più o in meno in funzione
del piano, degli affacci, dell’esposizione, e delle proprietà
di eventuali aree scoperte, fermo restando che a livello complessivo
dell’intervento il prezzo medio non potrà superare
l’importo di cui al primo comma del presente articolo.
Per superficie complessiva, ai fini della presente convenzione, si
intende quella definita dall’art. 2 della L.R................,
concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici.
Art. 4) Variazione dei prezzi (3)
E’ consentita la variazione del prezzo di prima cessione degli
alloggi con l’applicazione delle variazioni dell’indice
nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
intervenute tra il momento di stipula della presente convenzione e la
data del rogito notarile.
Art. 5) Aggiornamento dei prezzi (4)
In caso di cessione successiva il prezzo degli alloggi, aggiornato su
base ISTAT dalla data del rogito notarile di prima cessione, dovrà
tenere conto della percentuale di deprezzamento stabilita dalla seguente
tabella:
da 0 a 5 anni 0%
oltre 5 e fino a 10 anni 0,2% all’anno
oltre 10 e fino a 20 anni 0,3% all’anno
Art. 6) Canone di locazione
Il canone di locazione non può essere superiore al 4,5% del prezzo
di prima cessione e sarà rivisto ogniqualvolta la variazione
dell’indice di cui all’articolo 5 superi il 5%, rispetto alla
data di inizio della locazione o rispetto alla data in qui è stata
effettuata la precedente revisione del canone.
Le spese condominiali sono liquidate a parte.
Art. 7) Esonero dalla quota del costo di costruzione
In corrispondenza degli impegni assunti con i precedenti artt. 3-4-5 e 6
il Comune esonera la ditta concessionaria dal pagamento della parte del
contributo per il rilascio della concessione a costruire edilizia
commisurata al costo di costruzione.
Art. 8) Interventi di urbanizzazione
La ditta concessionaria si impegna a eseguire direttamente le seguenti
opere di urbanizzazione primaria, in conformità alla planimetria e
al capitolato speciale che vengono allegati alla presente convenzione per
formarne parte contestuale e integrante:
a) strade e parcheggi mq. _______
b) marciapiedi mq. _______
c) verde attrezzato mq. _______
d) rete fognaria m. _______
e) rete di acquedotto m. _______
f) illuminazione n. _________ punti luce
La ditta concessionaria si impegna a realizzare le seguenti opere di
urbanizzazione secondaria di cui alla/e lettera/e ____________ del
secondo comma dell’articolo 4 della legge 29/09/1964 n. 847 in
conformità ai progetti e al capitolato speciale che vengono allegati
alla presente convenzione per formarne parte contestuale e
integrante:____________________________
ovvero si impegna a corrispondere L. _______ quale incidenza del costo di
realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
La ditta concessionaria si impegna a corrispondere L. ______ di cui
____________ quale conguaglio tra gli importi dovuti per
l’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
come determinati con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del
________ e quelli relativi alle opere di urbanizzazione che verranno
realizzate direttamente dalla ditta concessionaria.
Tutte le opere saranno eseguite entro anni ______ dalla data della
presente convenzione e comunque ultimate entro il termine fissato per
l’ultimazione dei lavori di costruzione del programma residenziale.
A conclusione dei lavori le opere di urbanizzazione eseguite dalla
concessionaria verranno trasferite al Comune a seguito del collaudo
favorevole, contestulamente all’area in cui sono localizzate
(qualora non sia già di proprietà del Comune e con separato
atto traslativo se l’area non è già del Comune).
La ditta concessionaria ha presentato garanzia fidejussoria
dell’importo di L. ________ con lettera fidejussoria di ________
(idoneo istituto bancario o assicurativo).
Tale fidejussione verrà svincolata entro 30 giorni dal collaudo
favorevole.
Art. 9) Esonero dagli oneri di urbanizzazione
In corrispondenza degli impegni assunti con il precedente art. 8, il
Comune esonera la ditta concessionaria dal pagamento della parte di
contributo per il rilascio della concessione a costruire commisurata
all’incidenza delle opere di urbanizzazione.
Art. 10) Destinatari degli impegni
Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione impegnano,
per la durata della convenzione. oltre alla ditta concessionaria anche i
successori e aventi causa nella proprietà dei fabbricati e degli
alloggi e pertanto saranno trascritti nei Registri Immobiliari.
I patti che stabiliscono prezzi di cessione e canoni di locazione
superiori a quelli suindicati sono nulli per la quota eccedente.
La nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne
abbia interesse.
Art. 11) Diritto di prelazione
Il Comune entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della ditta
concessionaria delle proposte di cessione, può esercitare il diritto
di prelazione su tutto il complesso o per una parte significativa di esso
(tutti gli alloggi di un vano scala ecc.) per il conseguimento di
obiettivi sociali. Il Comune potrà esercitare tale diritto di
prelazione nei successivi 60 giorni. L’autorizzazione alla vendita
si intende automaticamente concesso decorso infruttuosamente tale
termine.
Sono sottratti dall’esercizio del diritto gli alloggi recuperati
dalle cooperative edilizie di abitazione per l’assegnazione ai
propri soci.
Art. 12) Sanzioni a carico del concessionario inadempiente
Il concessionario deve fornire idonea garanzia fidejussoria degli
obblighi convenzionali. Nel caso in cui il Comune accerti violazioni
delle norme relative ai contratti e in particolare di quelle concernenti
il prezzo di cessione o il canone di locazione, il concessionario è
tenuto al pagamento del contributo di cui all'art. 6 della L. 28 gennaio
1977, n.10, nonché dell'importo corrispondente alla diminuzione
ottenuta ai sensi del secondo comma dell'art. 84 della
L.R. 27 giugno 1985, n.
61 concernente nuove norme per l'assetto e l'uso del territorio,
della parte del contributo per il rilascio della concessione a costruire
commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione, più gli
eventuali interessi di mora, in proporzione agli alloggi ceduti o locati
in difformità.
Restano ferme le sanzioni previste dall’art. 31 della L. 17 agosto
1942 n. 1150 e dalla L. 10/77 successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13) Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico
della ditta concessionaria. Si invocano le agevolazioni fiscali in
materia di edilizia convenzionata e di interventi di recupero edilizio
previste dalla normativa vigente.
Art. 14) Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità per anni 20.
TABELLA 1.
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Coefficienti di moltiplicazione del costo teorico base di
costruzione per la determinazione del costo di costruzione.
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1) Tipologia edilizia
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2) Situazione geografica
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3) Ampiezza del Comune abitanti residenti al 31 dicembre 1998
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4) Caratteristiche costruttive
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5) Tipo di intervento
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a torre-blocco-linea
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1,00
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pianura
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1,00
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fino a 10.000
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1,00
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presenza di qualità aggiuntiva come definita dalla Giunta
Regionale in sede di determinazione dei costi massimi ammissibili
per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica
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manutenzione straordinaria
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0,80
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1,15
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a schiera e bifamiliari
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1,10
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pendenza dal 5% al 10%
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1,05
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da 10.001 a 100.000
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1,05
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ristrutturazione urbanistica
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1,00
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soglie di risparmio energetico
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unifamiliare
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1,20
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pendenza oltre il 10%
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1,10
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oltre 100.000
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1,10
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superiori del 15% rispetto al
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nuova costruzione
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1,00
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minimo di legge
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1,05
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ristrutturazione edilizia
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1,20
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riscaldamento con pannelli
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solari
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1,05
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struttura per zona sismica
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1,05
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TABELLA 2. Quota percentuale massima ammissibile da applicare al costo di
costruzione per la determinazione del costo dell’area.
Q = Q1 + Q2 + Q3
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Determinazione di zona
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Zona territoriale omogenea
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A
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B
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C
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altre
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Q1
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fino a 5.000
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14
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9
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5
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3
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da 5.001 a 10.000
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15
|
10
|
6
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4
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Quata riferita all'ampiezza del Comune: abitanti residenti al 31
dicembre 1998
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da 10.001 a 50.000
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16
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11
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7
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5
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oltre 50.000
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17
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12
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8
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6
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Q2
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a torre
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0
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0
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4
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0
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in linea - blocco
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3
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3
|
3
|
3
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Quota riferita alla tipologia edilizia
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a schiera - bifamiliare
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2
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2
|
2
|
2
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|
unifamiliare
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0
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1
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1
|
1
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Q3
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d.f. < 1
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0
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1
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1
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1
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Quota riferita alla densità fondiaria (mc./mq.)
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1<=d.f.<3
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0
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2
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2
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2
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d.f>=3
|
0
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3
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3
|
3
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La quota percentuale massima ammissibile per la determinazione del costo
dell’area si ottiene dalla somma Q1+Q2
+Q3 dei valori di tabella e va applicata al costo di
costruzione ottenuto dalla tabella 1. Nel caso di programmi su aree
concesse dai Comuni, andrà utilizzato il costo risultante dalla
cessione.
TABELLA 3.: Addendi per la formazione del prezzo convenzionale di
cessione degli alloggi ai sensi della convenzione prevista dagli articolo
7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
1. Costo di costruzione, determinato applicando al costo teorico base di
L. 1.350.000 i coefficienti di tabella 1, e dopo aver applicato al costo
così ottenuto l’incremento dell’indice I.S.T.A.T. di
costruzione di un fabbricato residenziale, tenendo come base il valore
del mese di gennaio 1999.
2. Costo dell’area, corrispondente al valore ottenuto applicando il
costo di cui al n. 1) alla tabella 2, o il valore dell’area
definito in occasione di trasferimenti di proprietà intervenuti
negli ultimi 5 anni. In caso di interventi in P.E.E.P. o in aree
assimilate tale valore sarà pari a quanto corrisposto al comune per
la cessione delle aree. In caso di interventi di recupero si tiene conto
dei costi reali di acquisizione degli immobili da recuperare (o, in
assenza, di valori di perizia).
3. Oneri di urbanizzazione in misura pari al valore reale corrisposto al
Comune secondo le tabelle parametriche, ovvero, nel caso di diretta
esecuzione, in misura pari ai costi definiti con l’amministrazione
comunale; in caso di interventi in aree P.E.E.P. o similari il valore
è pari a quanto speso per l’attuazione dell’intervento
da parte del Comune, e comunque secondo le disposizioni previste
dall’articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive
modificazioni.
4. Oneri reali di progettazione nelle misura del 8% sulla somma del
valore di cui al n. 1).
5. Spese generali nella misura massima del 13% sulla somma degli addendi
di cui ai punti 1), 2), 3).
6. Oneri finanziari, nella misura del tasso variabile euribor con
scadenza dodici mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e
riferito alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e
calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), per
un periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore a quello
della durata della concessione edilizia. (
5)
7. Utile di costruzione nella misura massima del 10% sulla somma degli
addendi di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6).
8. Spese promozionali pari al 5% sulla somma degli addendi di cui ai
punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7).
Note
SOMMARIO