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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 (BUR n. 72/2006)

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 (BUR n. 72/2006) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI URBANISTICA, CARTOGRAFIA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA, AREE NATURALI PROTETTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, VIABILITÀ, MOBILITÀ E TRASPORTI A FUNE

CAPO I - Disposizioni in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica ed aree naturali protette

Art. 1 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 7 bis 4 dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (1)
Art. 2 - Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni.
omissis (2)
Art. 3 - Disposizioni transitorie in materia di varianti al piano regolatore generale annullate a seguito di contenzioso.
1. L’adozione di varianti al piano regolatore generale già approvate dalla Regione e annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato è sempre consentita ai soli fini di adeguare le varianti originarie al giudicato; per tale adeguamento, fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, si applicano le procedure di cui all’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni. (3)
Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della carta tecnica regionale”.
1. Al primo comma dell’articolo 4 le parole: “lavori pubblici” sono sostituite dalle parole: “appalti di pubblici servizi”.
Art. 5 - Recupero del patrimonio edilizio degradato nelle zone di montagna.
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni, fino all’approvazione del primo piano di assetto territoriale (PAT) e del piano degli interventi (PI) nelle zone agricole dei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” è consentita, nel rispetto integrale della tipologia originaria, la ricostruzione, con la volumetria originaria, dei fabbricati crollati nel caso in cui esistano sul terreno i muri perimetrali che consentano di individuarne il sedime e ciò sia riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica.
Art. 6 - Piano paesaggistico. (4)
1. omissis (5)
2. omissis (6)
3. omissis (7)
4. omissis (8)
5. Fino all’approvazione del Piano regionale dell’attività di cava (PRAC), al fine di salvaguardare la singolarità del paesaggio delle Prealpi trevigiane, caratterizzate da particolare fragilità territoriale e idrogeologica, nelle aree classificate dal piano d’area delle Prealpi trevigiane come zone di rilevante valenza ambientale, nonché in quelle per cui lo stesso piano, adottato, prevede un esplicito divieto di autorizzazione alla coltivazione di cave o alla riapertura di quelle dismesse o abbandonate, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni alla coltivazione e/o all’ampliamento di ogni tipo di cava.
Art. 7 - Procedure per l'alienazione di immobili di proprietà della Regione. (9)
1. Gli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all’utilizzo possono essere alienati secondo le modalità dell’articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”.
2. Per poter essere alienati, i beni di cui al comma 1, vengono declassificati e passano al patrimonio disponibile della Regione. La cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta con decreto del dirigente regionale della struttura competente, su autorizzazione della Giunta regionale e previo parere vincolante della competente commissione consiliare. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il dirigente regionale della struttura competente trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con l’indicazione:
a) dei motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
b) dei fini perseguiti con la cancellazione stessa;
c) del valore di stima del bene.
4. I beni immobili della Regione, declassificati ai sensi del presente articolo, prima della loro alienazione, possono essere oggetto di cambio di destinazione d’uso; qualora gli strumenti urbanistici prevedano una destinazione non compatibile, le aree su cui insistono gli immobili sono soggette a variazione degli strumenti urbanistici secondo le modalità di cui al comma 5.
5. Ai fini della variante di cui al comma 4, il dirigente regionale della struttura competente convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, alla quale prendono parte i soggetti interessati. Il verbale della decisione della conferenza costituisce adozione di variante qualora ratificato dal Consiglio comunale nel termine perentorio di novanta giorni.
Art. 8 - Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
1. Dopo il comma 7 ter dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , come introdotto dall’articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente comma:
omissis (10)
Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (11)
2. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 , è inserito il seguente articolo:
omissis (12)
3. Nell’articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 le parole: “le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell’articolo 82, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tutela dei beni ambientali e subdelegate alle Province, a norma dell’articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 sono sostituite dalle parole “le funzioni di cui all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 bis”.
Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni.
1. Al primo comma dell’articolo 18 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle parole “sessanta giorni”.

CAPO II - Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 11 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni.
omissis (13)
Art. 12 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.
omissis (14)
Art. 13 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni.
omissis (15)
Art. 14 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.
omissis (16)
Art. 15 - Modifica del punto 6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l’edilizia convenzionata”.
1. Il punto 6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 , è sostituito con il seguente:
omissis (17)
Art. 16 - Disposizioni in materia di diritto di prelazione nella alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
1. Il diritto di prelazione di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio, ceduto in applicazione di tale legge, versi all'Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato applicando un moltiplicatore pari a cento alla rendita catastale, con l’obbligo per la stessa azienda di reinvestire i proventi così conseguiti nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

CAPO III - Disposizioni in materia di viabilità

Art. 17 - Modifica dell’articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni le parole: “La tutela ed il controllo sull’uso delle strade di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e)” sono sostituite dalle seguenti: “Le funzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) ed e)”.
Art. 18 - Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 e successive modificazioni è inserito il seguente:
omissis (18)

CAPO IV - Disposizioni in materia di mobilità

Art. 19 - Modifica dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, dopo le parole “dai rispettivi comandi” è aggiunta la seguente frase “che consente il trasporto anche dei relativi veicoli di servizio”.

CAPO V - Disposizioni in materia di trasporti a fune ed innevamento programmato

Art. 20 - Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Al comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le parole: “completamento ed ammodernamento degli impianti di risalita” sono sostituite dalle seguenti: “realizzazione, completamento, ammodernamento e collegamento degli impianti di risalita, nonché per la realizzazione di impianti di innevamento programmato”.

CAPO VI - Norma finale

Art. 21 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Testo riportato all’art. 48 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(2) Articolo abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .
(3) Comma così sostituito da comma 1 art. 10 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
(4) La disposizione deve intendersi ad effetti esauriti a seguito della approvazione del PRAC (deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20 marzo 2018, pubblicata nel BUR n. 31 del 27 marzo 2018).
(5) Comma abrogato dall’art. 49, comma 1, lett. n ter) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 .
(6) Comma abrogato dall’art. 49, comma 1, lett. n ter) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 .
(7) Comma abrogato dall’art. 49, comma 1, lett. n ter) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 .
(8) Comma abrogato dall’art. 49, comma 1, lett. n ter) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 .
(9) L’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 detta disposizioni in ordine al Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. Per una migliore comprensione si riporta il testo del citato articolo: “Art. 16 - Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. 1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei settori strategici della politica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l’esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.
2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, non possono essere attivate se non previa acquisizione di parere favorevole da parte della Giunta regionale.
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta le linee del piano di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare che esprime un parere entro trenta giorni. Nel medesimo termine è espresso anche il parere previsto, per gli immobili di proprietà regionale, dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 .
5. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare regionale e alla costituzione di un fondo regionale finalizzato al finanziamento dei settori strategici della politica regionale ed in particolare del trasporto pubblico locale del sociale e del lavoro.
6. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, quantificati in euro 50.000,00 per il 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2011.”.
(10) Testo riportato all’art. 48 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(11) Testo riportato all’art. 12 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .
(12) Testo riportato dopo l’art. 12 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .
(13) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In precedenza il testo era stato riportato all’art. 2 legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
(14) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge.
(15) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In precedenza il testo era stato riportato all’art. 9 legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
(16) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In precedenza il testo era stato riportato all’art. 18 legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
(17) Testo riportato all’allegato C) legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 .
(18) Testo riportato all’art. 22 legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .


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