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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 (BUR n. 72/2006)
Legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 (BUR n. 72/2006) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA -
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI URBANISTICA,
CARTOGRAFIA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA, AREE NATURALI
PROTETTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, VIABILITÀ, MOBILITÀ E
TRASPORTI A FUNE
CAPO I - Disposizioni in materia di
urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica ed
aree naturali protette
Art. 1 - Modifiche all'articolo
48 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio” e successive modificazioni.
Art. 2 - Modifiche
all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni.
Art. 3 - Disposizioni
transitorie in materia di varianti al piano regolatore generale annullate
a seguito di contenzioso.
1. L’adozione di varianti al piano
regolatore generale già approvate dalla Regione e annullate in sede
giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato
è sempre consentita ai soli fini di adeguare le varianti originarie
al giudicato; per tale adeguamento, fino all’approvazione del primo
piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio”, si applicano le
procedure di cui all’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e
successive modificazioni. ( 3)
1. Al primo comma dell’ articolo 4 le parole: “lavori
pubblici” sono sostituite dalle parole: “appalti di
pubblici servizi”.
Art. 5 - Recupero del
patrimonio edilizio degradato nelle zone di montagna.
1. In deroga a quanto previsto dall’ articolo 48 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”
e successive modificazioni, fino all’approvazione del primo piano
di assetto territoriale (PAT) e del piano degli interventi (PI) nelle
zone agricole dei territori classificati montani ai sensi
dell’ articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2
“Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo
dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione
dei territori montani” è consentita, nel rispetto integrale
della tipologia originaria, la ricostruzione, con la volumetria
originaria, dei fabbricati crollati nel caso in cui esistano sul terreno
i muri perimetrali che consentano di individuarne il sedime e ciò
sia riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti
competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica.
Art. 6 - Piano paesaggistico.
(4)
1. omissis ( 5)
2. omissis ( 6)
3. omissis ( 7)
4. omissis ( 8)
5. Fino all’approvazione del Piano regionale
dell’attività di cava (PRAC), al fine di salvaguardare la
singolarità del paesaggio delle Prealpi trevigiane, caratterizzate
da particolare fragilità territoriale e idrogeologica, nelle aree
classificate dal piano d’area delle Prealpi trevigiane come zone di
rilevante valenza ambientale, nonché in quelle per cui lo stesso
piano, adottato, prevede un esplicito divieto di autorizzazione alla
coltivazione di cave o alla riapertura di quelle dismesse o abbandonate,
è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni alla coltivazione e/o
all’ampliamento di ogni tipo di cava.
Art. 7 - Procedure per
l'alienazione di immobili di proprietà della Regione. (9)
1. Gli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti
meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse
all’utilizzo possono essere alienati secondo le modalità
dell’ articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6
“Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e
conservazione dei beni regionali”.
2. Per poter essere alienati, i beni di cui al comma 1, vengono
declassificati e passano al patrimonio disponibile della Regione. La
cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente
iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta con decreto del
dirigente regionale della struttura competente, su autorizzazione della
Giunta regionale e previo parere vincolante della competente commissione
consiliare. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il dirigente regionale della
struttura competente trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta
di autorizzazione con l’indicazione:
a) dei motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
b) dei fini perseguiti con la cancellazione stessa;
c) del valore di stima del bene.
4. I beni immobili della Regione, declassificati ai sensi del presente
articolo, prima della loro alienazione, possono essere oggetto di cambio
di destinazione d’uso; qualora gli strumenti urbanistici prevedano
una destinazione non compatibile, le aree su cui insistono gli immobili
sono soggette a variazione degli strumenti urbanistici secondo le
modalità di cui al comma 5.
5. Ai fini della variante di cui al comma 4, il dirigente regionale della
struttura competente convoca una conferenza di servizi, ai sensi
dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni,
alla quale prendono parte i soggetti interessati. Il verbale della
decisione della conferenza costituisce adozione di variante qualora
ratificato dal Consiglio comunale nel termine perentorio di novanta
giorni.
Art. 9 - Modifiche alla
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 38 “Norme per l'istituzione del Parco
regionale dei Colli Euganei” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 3 dell’ articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 ,
è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 11)
2. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 ,
è inserito il seguente articolo:
omissis ( 12)
3. Nell’articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
38 le parole: “le funzioni amministrative delegate alla
Regione ai sensi dell’articolo 82, del DPR 24 luglio 1977, n. 616
in materia di tutela dei beni ambientali e subdelegate alle Province, a
norma dell’articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11
” sono sostituite dalle parole “le funzioni di cui
all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12
bis”.
Art. 10 - Modifiche alla
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e
riserve naturali regionali” e successive modificazioni.
CAPO II - Disposizione in materia
di edilizia residenziale pubblica
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
"Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive
modificazioni.
Art. 12 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni.
Art. 13 - Modifica
dell'articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
"Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive
modificazioni.
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni.
Art. 15 - Modifica del punto
6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della legge regionale 9 settembre
1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di
costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della
convenzione tipo per l’edilizia convenzionata”.
Art. 16 - Disposizioni in
materia di diritto di prelazione nella alienazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica.
1. Il diritto di prelazione di cui al comma 20 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” si
estingue qualora l'acquirente dell'alloggio, ceduto in applicazione di
tale legge, versi all'Azienda territoriale per l’edilizia
residenziale (ATER) cedente un importo pari al 10 per cento del valore
calcolato applicando un moltiplicatore pari a cento alla rendita
catastale, con l’obbligo per la stessa azienda di reinvestire i
proventi così conseguiti nella costruzione di nuovi alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione
straordinaria di quelli esistenti.
CAPO III - Disposizioni in materia
di viabilità
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’ articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e
successive modificazioni le parole: “La tutela ed il controllo
sull’uso delle strade di cui all’articolo 11, comma 1,
lettera e)” sono sostituite dalle seguenti: “Le
funzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) ed
e)”.
Art. 18 - Modifica
dell’articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002” e
successive modificazioni.
CAPO IV - Disposizioni in
materia di mobilità
Art. 19 - Modifica
dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
e successive modificazioni.
CAPO V - Disposizioni in materia
di trasporti a fune ed innevamento programmato
Art. 20 - Modifica
dell’articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le
parole: “completamento ed ammodernamento degli impianti di
risalita” sono sostituite dalle seguenti:
“realizzazione, completamento, ammodernamento e collegamento
degli impianti di risalita, nonché per la realizzazione di impianti
di innevamento programmato”.
CAPO VI - Norma finale
Art. 21 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato
all’art. 48 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 2) Articolo abrogato da comma 1
art. 8 legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .
( 3) Comma così sostituito da
comma 1 art. 10 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
( 4) La disposizione deve
intendersi ad effetti esauriti a seguito della approvazione del PRAC
(deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20 marzo 2018,
pubblicata nel BUR n. 31 del 27 marzo 2018).
( 5) Comma abrogato
dall’art. 49, comma 1, lett. n ter) della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 della
legge regionale 26
maggio 2011, n. 10 .
( 6) Comma abrogato
dall’art. 49, comma 1, lett. n ter) della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 della
legge regionale 26
maggio 2011, n. 10 .
( 7) Comma abrogato
dall’art. 49, comma 1, lett. n ter) della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 della
legge regionale 26
maggio 2011, n. 10 .
( 8) Comma abrogato
dall’art. 49, comma 1, lett. n ter) della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 della
legge regionale 26
maggio 2011, n. 10 .
( 9) L’articolo 16 della
legge regionale 18
marzo 2011, n. 7 detta disposizioni in ordine al Piano di
valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. Per una
migliore comprensione si riporta il testo del citato articolo:
“Art. 16 - Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio
immobiliare. 1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei
settori strategici della politica regionale, la Giunta regionale è
autorizzata a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione
degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti,
aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i
quali non siano essenziali per l’esercizio delle funzioni
istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.
2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili
di proprietà degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati,
strumentali o dipendenti, non possono essere attivate se non previa
acquisizione di parere favorevole da parte della Giunta regionale.
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la
Giunta regionale presenta le linee del piano di cui al comma 1 alla
competente commissione consiliare che esprime un parere entro trenta
giorni. Nel medesimo termine è espresso anche il parere previsto,
per gli immobili di proprietà regionale, dall’ articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia,
pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette,
edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti
a fune”.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia a quanto
previsto dall’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 .
5. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono
destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare
regionale e alla costituzione di un fondo regionale finalizzato al
finanziamento dei settori strategici della politica regionale ed in
particolare del trasporto pubblico locale del sociale e del lavoro.
6. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno studio di
fattibilità propedeutico alla redazione del piano di valorizzazione
e/o alienazione di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, quantificati
in euro 50.000,00 per il 2011, si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della
programmazione” del bilancio di previsione 2011.”.
( 10) Testo riportato
all’art. 48 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 11) Testo riportato
all’art. 12 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .
( 12) Testo riportato dopo
l’art. 12 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .
( 13) Articolo abrogato da
lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In
precedenza il testo era stato riportato all’art. 2 legge regionale 2 aprile
1996, n. 10 .
( 14) Articolo abrogato da
lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge.
( 15) Articolo abrogato da
lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In
precedenza il testo era stato riportato all’art. 9 legge regionale 2 aprile
1996, n. 10 .
( 16) Articolo abrogato da
lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In
precedenza il testo era stato riportato all’art. 18 legge regionale 2 aprile
1996, n. 10 .
( 17) Testo riportato
all’allegato C) legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 .
( 18) Testo riportato
all’art. 22 legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .
SOMMARIO
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